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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2024, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 9 -1/2024 R.G. P.U.
T R I B U N A L E D I P A T T I
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio, composto dai
Magistrati:
1) Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Presidente
2) Dott.ssa Serena Andaloro Giudice
3) Dott. Gianluca Antonio Peluso Giudice rel.
Riunito telematicamente in camera di consiglio in data 18-12-2024 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale n. 9-1/2024
R.G.P.U., promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Dell'Arte; C.F._1
- Ricorrente –
Controparte_1
(proc. 1/2023), con sede in Gioiosa Marea (ME), in
[...]
persona della Curatrice e legale rappresentante p.t. avv. Lorella Mazzeo,
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Tassi;
- Ricorrente – E
Controparte_2
, già corrente in Gioiosa Marea (ME), via Garibaldi n.
[...]
2 (P. IVA ), iscritto al n. 15.21 R.F. del Tribunale di Patti e P.IVA_1
dichiarato con sentenza n. 18/2021 R.S. pubbl. il 16-12-2021, in persona del
Curatore, avv. ammesso al patrocinio a spese dello Parte_2
Stato, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Maniaci;
- Intervenuta –
NEI CONFRONTI DI
in persona del Controparte_3
rappresentante legale p.t., (c.f. ) con CP_4 C.F._2
sede in Gioiosa Marea (ME) (P. IVA ), rappresentata e difesa P.IVA_2
dal prof. avv. Fabrizio Guerrera;
- Resistente –
n liquidazione volontaria, in persona del Controparte_5
legale rappresentante p.t., (C.F. Parte_3
), con sede in Gioiosa Marea (ME) (P. IVA C.F._3
), rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Condipodaro;
P.IVA_2
- Resistente –
nata a [...] il [...] (C.F. CP_4
), residente in [...]
Messina n. 41, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Francesco Aurelio Chillemi e dall'avv. Antonino Emanuele
Imbesi; - Resistente –
***
Il Collegio, letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della supersocietà di fatto tra Parte_4
, ,
[...] Parte_5 CP_3
e Controparte_3 Controparte_2
CP_4
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze acquisite;
preso atto della costituzione delle resistenti e dell'intervento della
[...]
Controparte_6
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza,
in seguito alla rinnovazione della notifica già disposta dal Tribunale;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che le parti resistenti hanno sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che le resistenti sono soggette alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
OSSERVA
1. La domanda appare procedibile e si ritiene sussistente la legittimazione attiva della curatela istante.
Si dà atto che, nel corso del giudizio, il ricorrente ha Parte_1
rinunziato al ricorso originariamente proposto con la conseguenza che,
rispetto e limitatamente alla sua posizione, va dichiarata l'estinzione del procedimento. Il thema decidendum si concentra, allora, sull'invocata estensione della procedura di liquidazione giudiziale, già dichiarata nei confronti della società giusta sentenza n. 3/2023 del 31-01-2023, alla Controparte_1
“super-società di fatto” composta da tutte le resistenti indicate in epigrafe
(società di capitali e persona fisica).
Orbene, al riguardo, l'art. 256 co. 4 CCI prevede che, nel caso in cui sia stata dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di una società, qualora risulti l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, può essere disposta l'apertura della liquidazione giudiziale anche nei confronti dei medesimi.
In questi casi, il Tribunale procede su istanza del curatore, di un creditore,
di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero e l'istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali.
Per la giurisprudenza formatasi nel solco del previgente art. 147 L.F., il fallimento (rectius: ora liquidazione giudiziale), dichiarato nei confronti di una società di capitali, può essere esteso ai soci illimitatamente responsabili di altre società, anche di capitali, e/o a persone fisiche che per
facta concludentia abbiano dato vita ad una c.d. “super-società di fatto”.
La giurisprudenza di legittimità ha dato continuità all'orientamento secondo il quale “la norma di cui all'art. 147 legge fallimentare citata trova
applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un
imprenditore individuale, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile a una società
di fatto tra il fallito e uno o più soci occulti, ma anche, in virtù di sua
interpretazione estensiva, quando il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, a una società di persone
(c.d. super-società di fatto)” (vedi Cass. 17.04.2020, n. 7903; ex plurimis Cass.
13 giugno 2016, n. 12120; Cass. 20 maggio 2016, n. 10507).
Il superiore approdo, ormai consolidato in giurisprudenza, consente l'astratta configurabilità della c.d. “super–società di fatto” e l'assoggettamento di questa alla liquidazione giudiziale, anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, a una società di persone (c.d. “super – società” di fatto), con conseguente possibilità di estendere la liquidazione giudiziale -
già dichiarata per una delle società di capitali - alla c.d. “super–società” di fatto costituita da tutte le persone fisiche e/o società di capitali che abbiano operato come soci illimitatamente responsabili della super-società
di fatto.
1.1. Fornita questa ineludibile premessa, il percorso d'indagine per pervenire alla dichiarazione di fallimento (rectius: ora liquidazione giudiziale) di una “super–società” di fatto costituita con persona fisica e altre società di capitali, che abbiano operato quali soci illimitatamente responsabili di questa, deve essere indirizzato all'accertamento di due elementi.
Il primo è rappresentato dall'esistenza del rapporto di fatto cui sia riferibile l'attività di impresa della società nei cui confronti risulta già
aperta la procedura di liquidazione giudiziale e il secondo si concreta nel requisito dell'insolvenza.
Peraltro, quando non vi è prova scritta della costituzione della società di fatto alla quale partecipano le società di capitali e le persone fisiche che operino nell'esercizio di un'attività imprenditoriale di natura collettiva,
occorre, pertanto, l'accertamento aliunde dell'esistenza della super-società
di fatto, costituitasi per facta concludentia e tale accertamento può essere condotto tramite ogni mezzo di prova circa l'esistenza di una struttura societaria, ovvero mediante dimostrazione del vincolo sociale in via fattuale per mezzo di prove storiche basate su documenti e prove per testi o ricorrendo ancora alle presunzioni semplici, purché, però, basate su fatti gravi, precisi e concordanti ovvero su fatti assolutamente univoci (cfr.
Cass. 20 marzo 2012, n. 4380).
Si soggiunga che, per consolidata giurisprudenza, il vincolo sociale sussiste in presenza dell'esercizio in comune di un' attività di impresa quando ricorre sia l'elemento oggettivo (conferimento di beni e servizi idonei a formare un fondo comune;
partecipazione dei soggetti all'alea comune dei guadagni e delle perdite), sia quello soggettivo (“affectio
societatis”), da intendersi come intenzione pattizia dei contraenti di vincolarsi e collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale che può essere posta in evidenza anche con manifestazioni esteriori dell'attività del gruppo,
qualora la loro sintomaticità e concludenza rivelino l'esistenza della società anche nei rapporti interni (cfr. Cass. 28 ottobre 2019, n. 27541).
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che “in tema di estensione del
fallimento del titolare dell'impresa individuale agli altri componenti della
famiglia, l'esistenza del contratto sociale può essere desunta, oltre che da prove
dirette specificamente riguardanti i suoi requisiti ("affectio societatis",
costituzione di un fondo comune, partecipazione agli utili ed alle perdite), anche da manifestazioni esteriori che, pur giustificabili alla luce del rapporto di coniugio
o di parentela, siano rivelatrici, per il loro carattere di sistematicità e concludenza,
delle componenti del rapporto societario, tra le quali particolare significatività può
riconoscersi ai rapporti di finanziamento e di garanzia che siano ricollegabili ad
una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa per il raggiungimento
degli scopi sociali” (cfr. Cass. 28 ottobre 2019 n. 27541).
D'altronde, la c.d. super–società di fatto è, pur sempre, una società di fatto che postula che i presunti soci pongano in essere, in modo continuativo e sistematico, atti idonei a rivelare la volontà degli stessi di operare in comune per raggiungere uno scopo sociale con la messa a disposizione dei mezzi necessari comuni e con la condivisione delle perdite e la ripartizione degli utili, secondo il modello normativo di cui all'art. 2247
cod. civ.
La prova della sussistenza della supersocietà di fatto va fornita in via rigorosa, in primo luogo attraverso la dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci e si caratterizza per il patrimonio e l'attività comune, l'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite dei soggetti interessati, il vincolo di collaborazione tra i soci (con quote che si presumono uguali;
art. 2253 e
2263 cod. civ.).
Si richiede, dunque, l'accertamento, con uso prudente dello strumento specie indiziario dell'esistenza di una società di fatto e della sua situazione di insolvenza (cfr. Cass. 17 aprile 2020, n. 7903; Cass. 21
gennaio 2016 n. 1095). 2. Nel caso in esame, il Collegio ritiene, per le motivazioni che seguono,
che la Curatela della liquidazione di abbia allegato e Controparte_1
provato che e le società di capitali - CP_4 Controparte_1
Controparte_5 Controparte_7
unipersonale in fallimento –hanno dato vita ad una super-società di
[...]
fatto finalizzata all'esercizio dell'impresa avente ad oggetto costruzioni,
riparazioni, manutenzioni, ricovero e commercializzazione di imbarcazioni da diporto.
2.1. La compagine societaria, invero, appare caratterizzata dalla centralità
assunta da che figura, com'è ricostruibile dai certificati CP_4
camerali in atto, quale socia unica e amministratrice unica della società
e della società Controparte_3 Controparte_2
(fallita); la medesima risulta anche unica
[...] CP_4
dipendente della società in liquidazione volontaria, Controparte_5
nella quale è socio unico e liquidatore , figlio di Parte_3
il suddetto è anche socio unico CP_4 Parte_3
e amministratore unico della società la cui curatela è Controparte_1
l'odierna ricorrente.
Tali risultanze non sono state contestate dalle parti resistenti.
2.2. La sede operativa della super-società di fatto esistente tra CP_4
e le società di capitali sopra menzionate è stata localizzata in
[...]
Gioiosa Marea, C.da Caferì, dove avviene la costruzione, riparazione,
demolizione, manutenzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto, come pacificamente ammesso dalle parti, come di seguito esplicitato. nella cui compagine risulta – come detto- solo Controparte_5
come unica dipendente ha, infatti, confermato di vendere, CP_4
nella medesima sede delle altre società, le imbarcazioni, limitandosi a contestare di occuparsi di costruzione, riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto e deducendo che l'unica attività esercitata riguarderebbe la commercializzazione di imbarcazioni da diporto prodotte da terzi, “tra le quali anche quelle realizzate dalla CP_1
con la quale si sono sviluppati regolari rapporti commerciali” (v. memoria
[...]
di costituzione di del 19.07.2024, p. 3). Controparte_5
Tuttavia, si osserva che, nello statuto della società Controparte_5
tra l'altro, risulta testualmente che la società si occupa anche della costruzione di imbarcazioni, svolgendo, dunque, la medesima attività
della e delle altre società indicate dalla curatela Controparte_1
ricorrente.
Di talché, quel che assume rilevanza è la coincidenza della sede operativa anche della società ove si svolge, comunque, l'attività Controparte_1
riconducibile alla vendita di imbarcazioni ad opera di tutte le società,
essendo irrilevante se la costruzione e la manutenzione riguardi solo alcune delle società del gruppo.
Anzi, proprio la ripartizione eventuale dei compiti dimostra la stretta interrelazione del gruppo societario.
2.3. Dall'insieme degli elementi emersi in atti è possibile desumere la
commistione patrimoniale tra le società del gruppo.
In particolare, si deve procedere all'analisi delle relazioni patrimoniali tra le diverse componenti del gruppo e del gruppo nel suo insieme. Al riguardo, si osserva che ha partecipato sistematicamente CP_4
all'organizzazione aziendale delle società, fornendo un apporto che va ben oltre la mera posizione di lavoratore dipendente rispetto alla
[...]
Controparte_5
Ciò può desumersi, tra l'altro, dall'operazione di compravendita dedotta dalla Curatela del fallimento da cui si evince Controparte_2
l'effettivo ruolo societario svolto dalla . CP_4
Nel caso specifico evidenziato dalla suddetta curatela, la ha CP_4
concluso il contratto di vendita, per conto della società
[...]
stabilendo anche le modalità di pagamento con il terzo Controparte_2
acquirente che ha, poi, provveduto a pagare il prezzo dell'imbarcazione effettuando 12 bonifici, di cui otto eseguiti direttamente sul conto corrente della ed i restanti quattro bonifici sul conto corrente della CP_4 CP_5
.
[...]
Tali fatti vanno ritenuti pacificamente acquisiti in giudizio, considerato che la contestazione della difesa di non verte CP_4
sull'operazione in quanto tale, come sopra descritta, né
sull'intermediazione nella conclusione del contratto tra le società sopra indicate, né tanto meno sulle modalità di pagamento, essendosi la stessa limitata a dedurre la difficoltà di ricostruire l'identità dell'acquirente con la sola indicazione del modello di imbarcazione “ISIDE500”.
È evidente, allora, che tale allegazione non può considerarsi una contestazione specifica dei fatti sopra rappresentati;
né appare plausibile che la parte non possa ricostruire, tramite le scritture contabili nella propria disponibilità, anche la compravendita in oggetto. Tale asserzione, del resto, costituisce indice dell' interferenza diffusa della nei rapporti societari al punto da non riuscire a ricostruire ictu CP_4
oculi la riconducibilità di un bonifico ricevuto sul conto personale e con ciò ammettendo, implicitamente, che siffatte operazioni erano alquanto ricorrenti.
L'acquisizione documentale richiesta dalla risulterebbe, pertanto, CP_4
inutile; né essa dovrebbe essere effettuata dal Tribunale, ma eventualmente dalla parte che intende trarre elementi ulteriori a sostegno della propria difesa, risultando altrimenti dimostrati, ex art. 115 c.p.c., i fatti dedotti dalla Curatela che li ha rappresentati.
In sintesi, il Collegio ritiene dimostrato che ha abitualmente CP_4
presenziato, a vario titolo, nei rapporti commerciali con i terzi, anche come referente della società nonostante la stessa non Controparte_1
figuri formalmente nella compagine societaria e aziendale, ove è il solo a rivestire la qualità di socio e amministratore Parte_3
unico.
Tuttavia, come sopra esposto, il è il figlio di Parte_3 CP_4
e, quindi, i rapporti familiari consentono di confermare la
[...]
sussistenza dell' “affectio societatis” del gruppo familiare.
D'altronde, i rapporti attivi e passivi, instaurati con i fornitori e i clienti,
risultano intrattenuti in misura prevalente da anche CP_4
quando riguardavano la società come si evince dalla Controparte_1
PEC inoltrata alla Curatela istante da parte di (creditore Parte_6
della Curatela), ove si afferma quanto segue: “Gli ordini venivano passati
telefonicamente dal nostro unico referente della la Controparte_1 sig.ra Ad oggi abbiamo un credito nei loro confronti di Euro CP_4
353,80, abbiamo contattato più volte la Sig.ra per recuperare il credito, CP_4
ma non si è fatta trovare all'unico contatto telefonico in nostro possesso. Abbiamo
inviato email ma non sono state considerate. In data 13/07/23 ci siamo insinuati
al passivo presentando domanda. Il nostro unico contatto è sempre stato la
Sig.ra ” (v. doc. 6 all. al ricorso della Curatela istante). CP_4
Inoltre, la costante, continua e sistematica ingerenza della CP_4
nell'attività di è stata, altresì, suffragata dalle altre vicende CP_1
dedotte dalla Curatela, e, segnatamente, dalla nota trasmessa dall'avv.
Sguerso, legale della società Olcese Ricci s.r.l., creditrice della
[...]
nella quale viene riferito che “i rapporti commerciali con la CP_1
Sig.ra erano preponderanti rispetto a quelli intrattenuti con il CP_4
legale rappresentante Sig. e che la stessa presenziava Parte_3
durante i saloni nautici” (v. doc. 7 all. al ricorso introduttivo).
Si aggiunga ancora che, nei rapporti commerciali tra e Controparte_1
la società sono emersi ulteriori elementi Controparte_8
sintomatici dell'implicazione di nella gestione societaria. CP_4
In particolare, la commistione patrimoniale si evince dalla circostanza che abbia ricevuto, su una carta postepay alla stessa intestata, CP_4
tre bonifici eseguiti rispettivamente nelle date del 25/07/2022, 28/07/2022 e del 4/08/2022 dalla predetta società per la Controparte_8
complessiva somma di € 10.000,00, pagata a saldo del prezzo di compravendita di un'imbarcazione venduta dalla proprio CP_1
ad previa compensazione di un credito di € Controparte_8
4.941,00 vantato da nei confronti della predetta società CP_1 per le fatture indicate in atti risalenti al 12/10/2022 Controparte_8
(v. doc.ti 10-11 all. al ricorso della Curatela).
Sul punto, nella corrispondenza intercorsa tra la curatrice della liquidazione giudiziale di Parte_7
si evince che, nell'ambito del rapporto contrattuale perfezionatosi
[...]
con la vendita della suddetta imbarcazione da parte di CP_1
saldata con i bonifici sopracitati, è stata la ad intrattenere i CP_4
rapporti commerciali, interfacciandosi, esclusivamente, con il terzo acquirente e incamerando il prezzo dell'operazione (v. doc.to 10 cit. all. al ricorso della Curatela).
La difesa di ha, poi, ammesso che la stessa fosse delegata ad CP_4
adoperare sul conto corrente n. 06997 1000 0000 1748 finale (a dire della difesa di divenuto 06995 1000 0000 10084), aperto presso CP_4
CA Intesa e intestato a (memoria di replica Parte_3
pag. 7). CP_4
In estrema sintesi, la circostanza che la difesa deduca l'assenza di operazioni dall' 1/10/2020 al 10/07/2024 sul predetto conto corrente non fa venire meno il valore probatorio della sistematicità dell'organizzazione societaria in capo a come descritta dalla Curatela ricorrente. CP_4
Ulteriore elemento sintomatico delle ricostruite interferenze nella gestione delle società debitrici emerge dalla circostanza che alcune fatture delle società AM TA S.p.A. e CO OR sas, emesse per alcune forniture effettuate nei riguardi della società siano state pagate CP_1
proprio da CP_4 Invero, la circostanza che il pagamento di un creditore della
[...]
sia avvenuto ad opera di risulta, oltreché anomalo, CP_1 CP_4
anche sintomatico dell'ingerenza societaria di quest'ultima, considerando che tali decisioni, di regola, competono agli organi amministrativi della società.
Il superiore rilievo, peraltro, postula la mancanza del perseguimento di un interesse personale della persona fisica e disvela, CP_4
piuttosto, come le condotte della stessa siano state finalizzate allo svolgimento dell'attività di impresa e al perseguimento dello scopo della super-società di fatto, mentre non hanno trovato riscontro le deduzioni della ancorate sulla natura solo occasionale di detta operazione o CP_4
sulla necessità di effettuare un pagamento che il figlio Parte_3
non sarebbe stato nelle condizioni di poter eseguire per via delle
[...]
segnalazioni pervenute dalla Centrale dei Rischi o, ancora, per la mancanza di un conto corrente bancario attivo;
tra l'altro, dalle risultanze in atti, si evince che, alla data del 31/03/2023, era attivo il conto corrente bancario con CA QO /Olinda Sas intestato al (cfr. Parte_3
doc. 5 all. alla memoria autorizzata della Curatela ricorrente).
E ancora, ulteriori connessioni sintomatiche dell'esistenza della super-
società di fatto emergono dalle risultanze che attengono alla società
e ai rapporti con le altre società e Controparte_3 CP_4
che, in detta società, riveste la qualità di socio unico e amministratore unico, mentre il figlio risulta essere il Parte_3
dipendente. Indicativo è, infatti, il dato per cui la società si sia Controparte_3
insediata nel sito produttivo sito in Gioiosa Marea, C.da Caferì.
La commistione di beni tra le società è emersa dall'utilizzo promiscuo dell'autorimorchio, TG CA698XV, denominato “ (v. CP_4
documentazione fotografica all.
1-4 memoria autorizzata della Curatela
ricorrente), nonché dal dato documentale secondo cui tale mezzo,
intestato a sia risultato coperto da polizza Controparte_2
assicurativa stipulata e pagata dalla società in epoca CP_1
successiva all'apertura della liquidazione giudiziale (doc.
8-9 all. al ricorso della Curatela).
Anche la circostanza che, sul precitato mezzo, accanto all'indicazione risulti il logo “ ”, appare prova Controparte_2 CP_4
dell'esistenza di una commistione, non occasionale, di tutte le società
resistenti e di che, invero, come documentato in atti, ha CP_4
sempre presenziato, a vario titolo, agli eventi pubblici e alle trattative commerciali delle società resistenti ponendosi, nei rapporti con i terzi, alla stregua di rappresentante del “Gruppo Marino”.
Altro elemento di commistione patrimoniale risulta dalla circostanza che,
nella procedura di fallimento della Controparte_2
sia stato instaurato un concordato preventivo - prima
[...]
omologato e successivamente revocato - nel quale figurava, come assuntrice, proprio mentre prestava Controparte_1 CP_4
garanzia con beni immobili personali.
Non sfugge, inoltre, che, come evidenziato dalla Curatela del fallimento di unipersonale, ha svolto attività Controparte_2 CP_1 di costruzione, riparazione, demolizione e manutenzione di imbarcazioni da diporto presso il cantiere sito in Gioiosa Marea, C.da Caferì, concesso in locazione da con un contratto Controparte_2
di affitto d'azienda nel quale erano stati ricompresi tutti i beni e le attrezzature di proprietà della predetta società successivamente fallita.
Tali evenienze, particolarmente qualificate dal fatto di provenire dalla dichiarazione di un pubblico ufficiale, ossia il Curatore tramite il suo difensore costituito, non risultano contestate.
La difesa di ha dedotto che, ai fini della Controparte_3
configurazione di una super-società di fatto, occorra l'esercizio contestuale e contemporaneo dell'impresa da parte di tutte le entità
partecipanti; nel caso in esame - a suo dire - il requisito difetterebbe poiché il fallimento di è intervenuto il Controparte_2
17/1/2021, ovvero quando la società era stata già posta Controparte_1
in liquidazione volontaria iscritta nel R.I. dal 26/08/2022, così come anch'essa iscritta dal 26/08/2022 in liquidazione Controparte_5
volontaria, mentre è operativa solo dall'1/06/2022. Controparte_3
A ben vedere, tuttavia, tali deduzioni, oltre a risultare apodittiche e non ancorate a un indirizzo giurisprudenziale consolidato, non contrastano né
con le allegazioni della Curatela ricorrente né con quelle della Curatela
terza intervenuta.
Invero, dagli atti processuali emerge un avvicendamento societario tra le varie entità, che appare finalizzato a far cessare - solo apparentemente - le società, facendo confluire le posizioni attive nelle società di nuova costituzione e facendo permanere le posizioni debitorie nelle società poste in liquidazione, volontaria o giudiziale.
Peraltro, per ciò che afferisce alla posizione delle società poste in liquidazione volontaria, va osservato che le stesse continuano a esistere sino alla cessazione dell'attività di liquidazione e alla cancellazione dal
Registro delle Imprese, essendo tale procedura rivolta proprio al pagamento dei debiti, tramite la liquidazione dell'attivo.
Per di più, anche sotto il profilo cronologico, nel caso in parola, la successione da una società all'altra è quasi immediata, quando non è
addirittura sovrapposta (cfr. certificati camerali in atti).
Alla luce dei fatti sopra rappresentati, si riscontra, quindi, la sussistenza dei collegamenti societari tra le varie società sopramenzionate e CP_4
[...]
3. Accertato il rapporto di fatto, occorre adesso esaminare la sussistenza del requisito dell'insolvenza.
Per potersi dichiarare il fallimento (rectius: liquidazione giudiziale) della super-società di fatto è necessario il riscontro dell'insolvenza della super-
società di fatto che può essere desunta – per via indiziante - dalla rilevazione dell'insolvenza di uno o più soci, ovvero del socio cui era inizialmente imputabile l'attività economica (cfr. Cass. 4 marzo 2021, n.
6030).
Come affermato dalla Suprema Corte, nell'ipotesi contemplata dall'art. l'insolvenza della società occulta è la stessa insolvenza dell'imprenditore apparentemente individuale o della società già oggetto della dichiarazione di fallimento (Cass. n. 1234 del 2019 in motivazione).
Il principio sopra enunciato viene ribadito nell'ordinanza della Cass. Sez.
I, 4/01/2024, n. 204 citata dalla difesa di tale Controparte_3
pronunzia va, infatti, ad avvalorare proprio la tesi della Curatela
ricorrente.
Il caso affrontato dalla Suprema Corte nella citata ordinanza (in cui la curatela ricorrente era difesa proprio dall' avv. Guerrera che, nel presente procedimento, difende , si sovrappone Controparte_3
esattamente a quello di specie, considerato che, nella suddetta ordinanza,
la Suprema Corte ha cassato la sentenza n. 111/2023 della Corte d'Appello
di Messina del 15/02/2023, evidenziando che la Corte d'Appello “ha finito
per escludere la sussistenza dell'invocato vincolo societario senza considerare, per
un verso, che, come detto, la società di fatto tra una o più persone fisiche ed una o
più società non è completamente esclusa, almeno nella sua fase costitutiva, dalla
successiva utilizzazione delle stesse “come schermo” per consentire a chi, per un
motivo o per l'altro, le controlla di svolgere (o di continuare a svolgere) la propria
attività d'impresa” (Cass. Sez. I, 04.01.2024, n. 204).
Per quel che riguarda l'aspetto dell'accertamento dell'insolvenza della super-società di fatto va precisato che la Suprema Corte, nell'ordinanza sopracitata, ha osservato che “quando, dopo la dichiarazione di fallimento di
un imprenditore individuale (o come detto di una società), risulti che la relativa
impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il soggetto già fallito e
uno o più soci occulti, che possono essere a loro volta altre società o persone fisiche (c.d. “supersocietà” di fatto), i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal
soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito, in relazione all'impresa
sostanzialmente sociale che ne costituisce l'oggetto sono, in realtà, giuridicamente
imputabili alla società occulta (che è, in realtà, una società in nome collettivo non
iscritta nel registro delle imprese e, dunque, senz'altro nota almeno tra i
compartecipi) della quale era, appunto, socio (e, avendo agito per conto della
stessa, in sua rappresentanza: art. 2297, comma 2°, c.c.): nello stesso modo in cui,
in forza di tale norma, sono giuridicamente imputabili alla (super) società occulta,
ove riferibili alla predetta impresa comune, i debiti assunti, in nome proprio ma
per conto della stessa, dagli altri soci occulti successivamente risultati”; ed è
stato, altresì, rimarcato che “se i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal
soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all'impresa
sociale sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta
successivamente emersa, l'insolvenza di tale società (cui, non a caso, la norma
dell'art. 147, comma 5°, l.fall. non accenna) può essere, allora, senz'altro
direttamente desunta dai predetti debiti e dall'impossibilità della stessa di farvi
fronte con mezzi normali di pagamento” (Cass. Sez. I, 04.01.2024, n. 204).
In tali casi, pertanto, deve essere la società, al pari dei suoi soci illimitatamente responsabili, a dimostrare in giudizio, in sede di estensione ai sensi dell'art. 147, comma 5, Legge Fall., l'insussistenza dello stato d'insolvenza provando che la stessa è, al contrario, in condizione di far fronte, regolarmente e con mezzi normali, alle proprie (nei termini esposti) obbligazioni (cfr. Cass. n. 4712 del 2021 cit. in Cass. Sez. I,
04.01.2024, n. 204). Nella vicenda che ci occupa, lo stato di insolvenza, da accertare come ulteriore requisito per l'estensione della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della “super-società” di fatto, va analizzato prendendo atto dell'inscindibilità della situazione debitoria gravante su ciascuno dei soci rispetto all'impresa esercitata in comune e ciò anche in ragione dell'identità di oggetto di impresa per tutti i protagonisti della vicenda e anche dal punto di vista della compagine societaria CP_4
e il figlio ).
[...] Parte_3
L'insolvenza risulta acclarata rispetto alle società (in Controparte_1
liquidazione giudiziale) e (fallita), nei Controparte_7
riguardi delle quali lo stato di decozione è stato, di già, accertato in seno alle rispettive procedure concorsuali con sentenze divenute definitive,
mentre non è stata data la prova del contrario ad opera delle singole società e di imprenditore societario occulto di fatto. CP_4
Pertanto, in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, non contestati dalle parti resistenti, che si sono limitate a tentare di provare l'insussistenza dello stato di insolvenza delle singole società e non del gruppo, risulta provata anche l'insolvenza del gruppo societario.
Ad abundantiam, il Collegio osserva che, ad ogni buon conto, le prove fornite dalle parti resistenti non consentono di ricostruire la situazione contabile delle società, non avendo provveduto a depositare le scritture contabili e risultando, dai certificati camerali, che i bilanci non sono stati regolarmente pubblicati per tutte le annualità.
Né costituisce prova liberatoria la produzione delle istanze di adesione alla rottamazione, essendo, per giurisprudenza consolidata, anche di questo Tribunale, vero il contrario;
in altri termini, la presentazione dell'istanza di adesione alla rottamazione o alla rateizzazione evidenzia lo stato di incapacità patrimoniale delle società ad adempiere con i mezzi ordinari al pagamento delle obbligazioni, ivi incluse quelle tributarie,
dovendo ricorrere a strumenti eccezionali come la rateizzazione del debito o la rottamazione.
4. Deve, pertanto, procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenendo conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 121 e 256 CCI,
DICHIARA
L'estinzione del procedimento instaurato da;
Parte_1
E
DICHIARA
L'apertura della liquidazione giudiziale della super-società di fatto costituita tra e le società CP_4 Controparte_1 CP_1
[...] Controparte_5 Controparte_7
unipersonale in fallimento;
Controparte_2
attesa la cessazione della causa di astensione del Giudice delegato tabellarmente individuato;
NOMINA
la dott.ssa Concetta Alacqua Giudice Delegato per la procedura;
consultato l'albo nazionale;
NOMINA Curatore l'AVV. in considerazione del curriculum, Persona_1
il quale, anche alla luce dell'organizzazione dello studio professionale,
risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155
sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21
del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione di depositare, entro tre giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è
tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE
il giorno 9 aprile 2025 ore 9,00 per l'adunanza dei creditori dinanzi al designato Giudice Delegato, dott.ssa Concetta Alacqua, per la verificazione dello stato passivo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
DISPONE
Che l'udienza c.d. a trattazione scritta si svolga ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. mediante il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni assegnando termine sino alle ore 9,00 del 9-04-2025 per il deposito di note sostitutive del verbale di udienza;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori e a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del
Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10,
co. 3, CCI;
SEGNALA
Al Curatore che deve procedere con immediatezza a quanto indicato nell'art. 193 Nuovo Codice della Crisi e che vanno rispettati i tempi prescritti dalla legge per il compimento delle singole attività.
Segnala inoltre l'esistenza di apposito protocollo redatto con la Procura in merito allo svolgimento delle attività di liquidazione cui il Curatore è
onerato ad attenersi.
AUTORIZZA
la prenotazione a debito delle spese per la registrazione della sentenza, le notifiche e le annotazioni di rito previste dalla legge, in osservanza dell'art. 146 nn. 4 e 5 T.U spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), finché la massa attiva non avrà fondi disponibili, ponendo a carico del Curatore
l'onere di segnalare il sopraggiungere di “disponibilità liquide”
immediatamente, per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
L'eventuale inosservanza di tale onere costituirà oggetto di valutazione ai fini delle successive eventuali nomine.
ONERA Il Curatore a esplicitare – contestualmente alla propria dichiarazione di accettazione (o entro i successivi 30 giorni) – con nota da inviarsi alla PEC
della cancelleria del procedimento, e non nel fascicolo della procedura, i procedimenti fallimentari/liquidazione giudiziale (compresi quelli concordatari) di cui risulti titolare presso questo Tribunale, distinguendo quelli assegnati con la sentenza o all'apertura da quelli in cui sia succeduto al precedente curatore e da quando.
Specificherà, altresì, lo stato di ciascuna procedura e in particolare le attività di liquidazione in corso e le cause che ostano alla chiusura e la previsione dei tempi di definizione.
Specificherà, inoltre, gli incarichi di curatore svolti in passato presso questo Tribunale, indicando il numero di ruolo, la data di conferimento dell'incarico e di chiusura del fallimento, con indicazione del tipo di chiusura (con o senza riparto di attivo).
Si rammenta che la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità va fatta esplicitamente e tenendo conto del disposto dell'art. 125 Nuovo
Codice della Crisi e dell'art. 2 del d. lgs 54/2018 che trova applicazione anche rispetto ai coadiutori.
Ove intendesse rifiutare l'incarico, il Curatore dovrà adeguatamente motivare il rifiuto e depositare alla PEC della cancelleria fallimentare una nota in cui indichi se negli ultimi due anni abbia rifiutato altri incarichi e le ragioni e se intenda confermare la propria disponibilità ad assumere ulteriori incarichi in futuro.
DISPONE che la presente sentenza sia notificata alla società sottoposta a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, alla parte ricorrente, alla
Procura della Repubblica di Patti, nonché iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCI;
che la Cancelleria provveda inoltre a comunicare a tutti i Magistrati, anche non togati, del settore civile e lavoro del Tribunale di Patti (inviando mail all'indirizzo istituzionale di ciascuno di essi) copia del solo dispositivo della presente sentenza, nella parte in cui dichiara il fallimento.
Manda alla Cancelleria anche per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “udienza a trattazione scritta”.
Si invita la Cancelleria all'archiviazione/estinzione del procedimento
9/2024 R.G. P.U. stante la desistenza del ricorrente.
Così deciso telematicamente nella camera di consiglio del Tribunale di
Patti del 18-12-2024.
Il Giudice rel.
Dott. Gianluca Antonio Peluso
Il Presidente del Collegio
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
147 co. 5 L.F., l'insolvenza da prendere in considerazione è quella già
accertata nei confronti dell'imprenditore apparentemente individuale (o della società) ma, in realtà, fallito come socio di una società occulta, poiché
T R I B U N A L E D I P A T T I
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio, composto dai
Magistrati:
1) Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Presidente
2) Dott.ssa Serena Andaloro Giudice
3) Dott. Gianluca Antonio Peluso Giudice rel.
Riunito telematicamente in camera di consiglio in data 18-12-2024 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale n. 9-1/2024
R.G.P.U., promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Dell'Arte; C.F._1
- Ricorrente –
Controparte_1
(proc. 1/2023), con sede in Gioiosa Marea (ME), in
[...]
persona della Curatrice e legale rappresentante p.t. avv. Lorella Mazzeo,
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Tassi;
- Ricorrente – E
Controparte_2
, già corrente in Gioiosa Marea (ME), via Garibaldi n.
[...]
2 (P. IVA ), iscritto al n. 15.21 R.F. del Tribunale di Patti e P.IVA_1
dichiarato con sentenza n. 18/2021 R.S. pubbl. il 16-12-2021, in persona del
Curatore, avv. ammesso al patrocinio a spese dello Parte_2
Stato, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Maniaci;
- Intervenuta –
NEI CONFRONTI DI
in persona del Controparte_3
rappresentante legale p.t., (c.f. ) con CP_4 C.F._2
sede in Gioiosa Marea (ME) (P. IVA ), rappresentata e difesa P.IVA_2
dal prof. avv. Fabrizio Guerrera;
- Resistente –
n liquidazione volontaria, in persona del Controparte_5
legale rappresentante p.t., (C.F. Parte_3
), con sede in Gioiosa Marea (ME) (P. IVA C.F._3
), rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Condipodaro;
P.IVA_2
- Resistente –
nata a [...] il [...] (C.F. CP_4
), residente in [...]
Messina n. 41, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Francesco Aurelio Chillemi e dall'avv. Antonino Emanuele
Imbesi; - Resistente –
***
Il Collegio, letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della supersocietà di fatto tra Parte_4
, ,
[...] Parte_5 CP_3
e Controparte_3 Controparte_2
CP_4
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze acquisite;
preso atto della costituzione delle resistenti e dell'intervento della
[...]
Controparte_6
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza,
in seguito alla rinnovazione della notifica già disposta dal Tribunale;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che le parti resistenti hanno sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che le resistenti sono soggette alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
OSSERVA
1. La domanda appare procedibile e si ritiene sussistente la legittimazione attiva della curatela istante.
Si dà atto che, nel corso del giudizio, il ricorrente ha Parte_1
rinunziato al ricorso originariamente proposto con la conseguenza che,
rispetto e limitatamente alla sua posizione, va dichiarata l'estinzione del procedimento. Il thema decidendum si concentra, allora, sull'invocata estensione della procedura di liquidazione giudiziale, già dichiarata nei confronti della società giusta sentenza n. 3/2023 del 31-01-2023, alla Controparte_1
“super-società di fatto” composta da tutte le resistenti indicate in epigrafe
(società di capitali e persona fisica).
Orbene, al riguardo, l'art. 256 co. 4 CCI prevede che, nel caso in cui sia stata dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di una società, qualora risulti l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, può essere disposta l'apertura della liquidazione giudiziale anche nei confronti dei medesimi.
In questi casi, il Tribunale procede su istanza del curatore, di un creditore,
di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero e l'istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali.
Per la giurisprudenza formatasi nel solco del previgente art. 147 L.F., il fallimento (rectius: ora liquidazione giudiziale), dichiarato nei confronti di una società di capitali, può essere esteso ai soci illimitatamente responsabili di altre società, anche di capitali, e/o a persone fisiche che per
facta concludentia abbiano dato vita ad una c.d. “super-società di fatto”.
La giurisprudenza di legittimità ha dato continuità all'orientamento secondo il quale “la norma di cui all'art. 147 legge fallimentare citata trova
applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un
imprenditore individuale, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile a una società
di fatto tra il fallito e uno o più soci occulti, ma anche, in virtù di sua
interpretazione estensiva, quando il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, a una società di persone
(c.d. super-società di fatto)” (vedi Cass. 17.04.2020, n. 7903; ex plurimis Cass.
13 giugno 2016, n. 12120; Cass. 20 maggio 2016, n. 10507).
Il superiore approdo, ormai consolidato in giurisprudenza, consente l'astratta configurabilità della c.d. “super–società di fatto” e l'assoggettamento di questa alla liquidazione giudiziale, anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, a una società di persone (c.d. “super – società” di fatto), con conseguente possibilità di estendere la liquidazione giudiziale -
già dichiarata per una delle società di capitali - alla c.d. “super–società” di fatto costituita da tutte le persone fisiche e/o società di capitali che abbiano operato come soci illimitatamente responsabili della super-società
di fatto.
1.1. Fornita questa ineludibile premessa, il percorso d'indagine per pervenire alla dichiarazione di fallimento (rectius: ora liquidazione giudiziale) di una “super–società” di fatto costituita con persona fisica e altre società di capitali, che abbiano operato quali soci illimitatamente responsabili di questa, deve essere indirizzato all'accertamento di due elementi.
Il primo è rappresentato dall'esistenza del rapporto di fatto cui sia riferibile l'attività di impresa della società nei cui confronti risulta già
aperta la procedura di liquidazione giudiziale e il secondo si concreta nel requisito dell'insolvenza.
Peraltro, quando non vi è prova scritta della costituzione della società di fatto alla quale partecipano le società di capitali e le persone fisiche che operino nell'esercizio di un'attività imprenditoriale di natura collettiva,
occorre, pertanto, l'accertamento aliunde dell'esistenza della super-società
di fatto, costituitasi per facta concludentia e tale accertamento può essere condotto tramite ogni mezzo di prova circa l'esistenza di una struttura societaria, ovvero mediante dimostrazione del vincolo sociale in via fattuale per mezzo di prove storiche basate su documenti e prove per testi o ricorrendo ancora alle presunzioni semplici, purché, però, basate su fatti gravi, precisi e concordanti ovvero su fatti assolutamente univoci (cfr.
Cass. 20 marzo 2012, n. 4380).
Si soggiunga che, per consolidata giurisprudenza, il vincolo sociale sussiste in presenza dell'esercizio in comune di un' attività di impresa quando ricorre sia l'elemento oggettivo (conferimento di beni e servizi idonei a formare un fondo comune;
partecipazione dei soggetti all'alea comune dei guadagni e delle perdite), sia quello soggettivo (“affectio
societatis”), da intendersi come intenzione pattizia dei contraenti di vincolarsi e collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale che può essere posta in evidenza anche con manifestazioni esteriori dell'attività del gruppo,
qualora la loro sintomaticità e concludenza rivelino l'esistenza della società anche nei rapporti interni (cfr. Cass. 28 ottobre 2019, n. 27541).
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che “in tema di estensione del
fallimento del titolare dell'impresa individuale agli altri componenti della
famiglia, l'esistenza del contratto sociale può essere desunta, oltre che da prove
dirette specificamente riguardanti i suoi requisiti ("affectio societatis",
costituzione di un fondo comune, partecipazione agli utili ed alle perdite), anche da manifestazioni esteriori che, pur giustificabili alla luce del rapporto di coniugio
o di parentela, siano rivelatrici, per il loro carattere di sistematicità e concludenza,
delle componenti del rapporto societario, tra le quali particolare significatività può
riconoscersi ai rapporti di finanziamento e di garanzia che siano ricollegabili ad
una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa per il raggiungimento
degli scopi sociali” (cfr. Cass. 28 ottobre 2019 n. 27541).
D'altronde, la c.d. super–società di fatto è, pur sempre, una società di fatto che postula che i presunti soci pongano in essere, in modo continuativo e sistematico, atti idonei a rivelare la volontà degli stessi di operare in comune per raggiungere uno scopo sociale con la messa a disposizione dei mezzi necessari comuni e con la condivisione delle perdite e la ripartizione degli utili, secondo il modello normativo di cui all'art. 2247
cod. civ.
La prova della sussistenza della supersocietà di fatto va fornita in via rigorosa, in primo luogo attraverso la dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci e si caratterizza per il patrimonio e l'attività comune, l'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite dei soggetti interessati, il vincolo di collaborazione tra i soci (con quote che si presumono uguali;
art. 2253 e
2263 cod. civ.).
Si richiede, dunque, l'accertamento, con uso prudente dello strumento specie indiziario dell'esistenza di una società di fatto e della sua situazione di insolvenza (cfr. Cass. 17 aprile 2020, n. 7903; Cass. 21
gennaio 2016 n. 1095). 2. Nel caso in esame, il Collegio ritiene, per le motivazioni che seguono,
che la Curatela della liquidazione di abbia allegato e Controparte_1
provato che e le società di capitali - CP_4 Controparte_1
Controparte_5 Controparte_7
unipersonale in fallimento –hanno dato vita ad una super-società di
[...]
fatto finalizzata all'esercizio dell'impresa avente ad oggetto costruzioni,
riparazioni, manutenzioni, ricovero e commercializzazione di imbarcazioni da diporto.
2.1. La compagine societaria, invero, appare caratterizzata dalla centralità
assunta da che figura, com'è ricostruibile dai certificati CP_4
camerali in atto, quale socia unica e amministratrice unica della società
e della società Controparte_3 Controparte_2
(fallita); la medesima risulta anche unica
[...] CP_4
dipendente della società in liquidazione volontaria, Controparte_5
nella quale è socio unico e liquidatore , figlio di Parte_3
il suddetto è anche socio unico CP_4 Parte_3
e amministratore unico della società la cui curatela è Controparte_1
l'odierna ricorrente.
Tali risultanze non sono state contestate dalle parti resistenti.
2.2. La sede operativa della super-società di fatto esistente tra CP_4
e le società di capitali sopra menzionate è stata localizzata in
[...]
Gioiosa Marea, C.da Caferì, dove avviene la costruzione, riparazione,
demolizione, manutenzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto, come pacificamente ammesso dalle parti, come di seguito esplicitato. nella cui compagine risulta – come detto- solo Controparte_5
come unica dipendente ha, infatti, confermato di vendere, CP_4
nella medesima sede delle altre società, le imbarcazioni, limitandosi a contestare di occuparsi di costruzione, riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto e deducendo che l'unica attività esercitata riguarderebbe la commercializzazione di imbarcazioni da diporto prodotte da terzi, “tra le quali anche quelle realizzate dalla CP_1
con la quale si sono sviluppati regolari rapporti commerciali” (v. memoria
[...]
di costituzione di del 19.07.2024, p. 3). Controparte_5
Tuttavia, si osserva che, nello statuto della società Controparte_5
tra l'altro, risulta testualmente che la società si occupa anche della costruzione di imbarcazioni, svolgendo, dunque, la medesima attività
della e delle altre società indicate dalla curatela Controparte_1
ricorrente.
Di talché, quel che assume rilevanza è la coincidenza della sede operativa anche della società ove si svolge, comunque, l'attività Controparte_1
riconducibile alla vendita di imbarcazioni ad opera di tutte le società,
essendo irrilevante se la costruzione e la manutenzione riguardi solo alcune delle società del gruppo.
Anzi, proprio la ripartizione eventuale dei compiti dimostra la stretta interrelazione del gruppo societario.
2.3. Dall'insieme degli elementi emersi in atti è possibile desumere la
commistione patrimoniale tra le società del gruppo.
In particolare, si deve procedere all'analisi delle relazioni patrimoniali tra le diverse componenti del gruppo e del gruppo nel suo insieme. Al riguardo, si osserva che ha partecipato sistematicamente CP_4
all'organizzazione aziendale delle società, fornendo un apporto che va ben oltre la mera posizione di lavoratore dipendente rispetto alla
[...]
Controparte_5
Ciò può desumersi, tra l'altro, dall'operazione di compravendita dedotta dalla Curatela del fallimento da cui si evince Controparte_2
l'effettivo ruolo societario svolto dalla . CP_4
Nel caso specifico evidenziato dalla suddetta curatela, la ha CP_4
concluso il contratto di vendita, per conto della società
[...]
stabilendo anche le modalità di pagamento con il terzo Controparte_2
acquirente che ha, poi, provveduto a pagare il prezzo dell'imbarcazione effettuando 12 bonifici, di cui otto eseguiti direttamente sul conto corrente della ed i restanti quattro bonifici sul conto corrente della CP_4 CP_5
.
[...]
Tali fatti vanno ritenuti pacificamente acquisiti in giudizio, considerato che la contestazione della difesa di non verte CP_4
sull'operazione in quanto tale, come sopra descritta, né
sull'intermediazione nella conclusione del contratto tra le società sopra indicate, né tanto meno sulle modalità di pagamento, essendosi la stessa limitata a dedurre la difficoltà di ricostruire l'identità dell'acquirente con la sola indicazione del modello di imbarcazione “ISIDE500”.
È evidente, allora, che tale allegazione non può considerarsi una contestazione specifica dei fatti sopra rappresentati;
né appare plausibile che la parte non possa ricostruire, tramite le scritture contabili nella propria disponibilità, anche la compravendita in oggetto. Tale asserzione, del resto, costituisce indice dell' interferenza diffusa della nei rapporti societari al punto da non riuscire a ricostruire ictu CP_4
oculi la riconducibilità di un bonifico ricevuto sul conto personale e con ciò ammettendo, implicitamente, che siffatte operazioni erano alquanto ricorrenti.
L'acquisizione documentale richiesta dalla risulterebbe, pertanto, CP_4
inutile; né essa dovrebbe essere effettuata dal Tribunale, ma eventualmente dalla parte che intende trarre elementi ulteriori a sostegno della propria difesa, risultando altrimenti dimostrati, ex art. 115 c.p.c., i fatti dedotti dalla Curatela che li ha rappresentati.
In sintesi, il Collegio ritiene dimostrato che ha abitualmente CP_4
presenziato, a vario titolo, nei rapporti commerciali con i terzi, anche come referente della società nonostante la stessa non Controparte_1
figuri formalmente nella compagine societaria e aziendale, ove è il solo a rivestire la qualità di socio e amministratore Parte_3
unico.
Tuttavia, come sopra esposto, il è il figlio di Parte_3 CP_4
e, quindi, i rapporti familiari consentono di confermare la
[...]
sussistenza dell' “affectio societatis” del gruppo familiare.
D'altronde, i rapporti attivi e passivi, instaurati con i fornitori e i clienti,
risultano intrattenuti in misura prevalente da anche CP_4
quando riguardavano la società come si evince dalla Controparte_1
PEC inoltrata alla Curatela istante da parte di (creditore Parte_6
della Curatela), ove si afferma quanto segue: “Gli ordini venivano passati
telefonicamente dal nostro unico referente della la Controparte_1 sig.ra Ad oggi abbiamo un credito nei loro confronti di Euro CP_4
353,80, abbiamo contattato più volte la Sig.ra per recuperare il credito, CP_4
ma non si è fatta trovare all'unico contatto telefonico in nostro possesso. Abbiamo
inviato email ma non sono state considerate. In data 13/07/23 ci siamo insinuati
al passivo presentando domanda. Il nostro unico contatto è sempre stato la
Sig.ra ” (v. doc. 6 all. al ricorso della Curatela istante). CP_4
Inoltre, la costante, continua e sistematica ingerenza della CP_4
nell'attività di è stata, altresì, suffragata dalle altre vicende CP_1
dedotte dalla Curatela, e, segnatamente, dalla nota trasmessa dall'avv.
Sguerso, legale della società Olcese Ricci s.r.l., creditrice della
[...]
nella quale viene riferito che “i rapporti commerciali con la CP_1
Sig.ra erano preponderanti rispetto a quelli intrattenuti con il CP_4
legale rappresentante Sig. e che la stessa presenziava Parte_3
durante i saloni nautici” (v. doc. 7 all. al ricorso introduttivo).
Si aggiunga ancora che, nei rapporti commerciali tra e Controparte_1
la società sono emersi ulteriori elementi Controparte_8
sintomatici dell'implicazione di nella gestione societaria. CP_4
In particolare, la commistione patrimoniale si evince dalla circostanza che abbia ricevuto, su una carta postepay alla stessa intestata, CP_4
tre bonifici eseguiti rispettivamente nelle date del 25/07/2022, 28/07/2022 e del 4/08/2022 dalla predetta società per la Controparte_8
complessiva somma di € 10.000,00, pagata a saldo del prezzo di compravendita di un'imbarcazione venduta dalla proprio CP_1
ad previa compensazione di un credito di € Controparte_8
4.941,00 vantato da nei confronti della predetta società CP_1 per le fatture indicate in atti risalenti al 12/10/2022 Controparte_8
(v. doc.ti 10-11 all. al ricorso della Curatela).
Sul punto, nella corrispondenza intercorsa tra la curatrice della liquidazione giudiziale di Parte_7
si evince che, nell'ambito del rapporto contrattuale perfezionatosi
[...]
con la vendita della suddetta imbarcazione da parte di CP_1
saldata con i bonifici sopracitati, è stata la ad intrattenere i CP_4
rapporti commerciali, interfacciandosi, esclusivamente, con il terzo acquirente e incamerando il prezzo dell'operazione (v. doc.to 10 cit. all. al ricorso della Curatela).
La difesa di ha, poi, ammesso che la stessa fosse delegata ad CP_4
adoperare sul conto corrente n. 06997 1000 0000 1748 finale (a dire della difesa di divenuto 06995 1000 0000 10084), aperto presso CP_4
CA Intesa e intestato a (memoria di replica Parte_3
pag. 7). CP_4
In estrema sintesi, la circostanza che la difesa deduca l'assenza di operazioni dall' 1/10/2020 al 10/07/2024 sul predetto conto corrente non fa venire meno il valore probatorio della sistematicità dell'organizzazione societaria in capo a come descritta dalla Curatela ricorrente. CP_4
Ulteriore elemento sintomatico delle ricostruite interferenze nella gestione delle società debitrici emerge dalla circostanza che alcune fatture delle società AM TA S.p.A. e CO OR sas, emesse per alcune forniture effettuate nei riguardi della società siano state pagate CP_1
proprio da CP_4 Invero, la circostanza che il pagamento di un creditore della
[...]
sia avvenuto ad opera di risulta, oltreché anomalo, CP_1 CP_4
anche sintomatico dell'ingerenza societaria di quest'ultima, considerando che tali decisioni, di regola, competono agli organi amministrativi della società.
Il superiore rilievo, peraltro, postula la mancanza del perseguimento di un interesse personale della persona fisica e disvela, CP_4
piuttosto, come le condotte della stessa siano state finalizzate allo svolgimento dell'attività di impresa e al perseguimento dello scopo della super-società di fatto, mentre non hanno trovato riscontro le deduzioni della ancorate sulla natura solo occasionale di detta operazione o CP_4
sulla necessità di effettuare un pagamento che il figlio Parte_3
non sarebbe stato nelle condizioni di poter eseguire per via delle
[...]
segnalazioni pervenute dalla Centrale dei Rischi o, ancora, per la mancanza di un conto corrente bancario attivo;
tra l'altro, dalle risultanze in atti, si evince che, alla data del 31/03/2023, era attivo il conto corrente bancario con CA QO /Olinda Sas intestato al (cfr. Parte_3
doc. 5 all. alla memoria autorizzata della Curatela ricorrente).
E ancora, ulteriori connessioni sintomatiche dell'esistenza della super-
società di fatto emergono dalle risultanze che attengono alla società
e ai rapporti con le altre società e Controparte_3 CP_4
che, in detta società, riveste la qualità di socio unico e amministratore unico, mentre il figlio risulta essere il Parte_3
dipendente. Indicativo è, infatti, il dato per cui la società si sia Controparte_3
insediata nel sito produttivo sito in Gioiosa Marea, C.da Caferì.
La commistione di beni tra le società è emersa dall'utilizzo promiscuo dell'autorimorchio, TG CA698XV, denominato “ (v. CP_4
documentazione fotografica all.
1-4 memoria autorizzata della Curatela
ricorrente), nonché dal dato documentale secondo cui tale mezzo,
intestato a sia risultato coperto da polizza Controparte_2
assicurativa stipulata e pagata dalla società in epoca CP_1
successiva all'apertura della liquidazione giudiziale (doc.
8-9 all. al ricorso della Curatela).
Anche la circostanza che, sul precitato mezzo, accanto all'indicazione risulti il logo “ ”, appare prova Controparte_2 CP_4
dell'esistenza di una commistione, non occasionale, di tutte le società
resistenti e di che, invero, come documentato in atti, ha CP_4
sempre presenziato, a vario titolo, agli eventi pubblici e alle trattative commerciali delle società resistenti ponendosi, nei rapporti con i terzi, alla stregua di rappresentante del “Gruppo Marino”.
Altro elemento di commistione patrimoniale risulta dalla circostanza che,
nella procedura di fallimento della Controparte_2
sia stato instaurato un concordato preventivo - prima
[...]
omologato e successivamente revocato - nel quale figurava, come assuntrice, proprio mentre prestava Controparte_1 CP_4
garanzia con beni immobili personali.
Non sfugge, inoltre, che, come evidenziato dalla Curatela del fallimento di unipersonale, ha svolto attività Controparte_2 CP_1 di costruzione, riparazione, demolizione e manutenzione di imbarcazioni da diporto presso il cantiere sito in Gioiosa Marea, C.da Caferì, concesso in locazione da con un contratto Controparte_2
di affitto d'azienda nel quale erano stati ricompresi tutti i beni e le attrezzature di proprietà della predetta società successivamente fallita.
Tali evenienze, particolarmente qualificate dal fatto di provenire dalla dichiarazione di un pubblico ufficiale, ossia il Curatore tramite il suo difensore costituito, non risultano contestate.
La difesa di ha dedotto che, ai fini della Controparte_3
configurazione di una super-società di fatto, occorra l'esercizio contestuale e contemporaneo dell'impresa da parte di tutte le entità
partecipanti; nel caso in esame - a suo dire - il requisito difetterebbe poiché il fallimento di è intervenuto il Controparte_2
17/1/2021, ovvero quando la società era stata già posta Controparte_1
in liquidazione volontaria iscritta nel R.I. dal 26/08/2022, così come anch'essa iscritta dal 26/08/2022 in liquidazione Controparte_5
volontaria, mentre è operativa solo dall'1/06/2022. Controparte_3
A ben vedere, tuttavia, tali deduzioni, oltre a risultare apodittiche e non ancorate a un indirizzo giurisprudenziale consolidato, non contrastano né
con le allegazioni della Curatela ricorrente né con quelle della Curatela
terza intervenuta.
Invero, dagli atti processuali emerge un avvicendamento societario tra le varie entità, che appare finalizzato a far cessare - solo apparentemente - le società, facendo confluire le posizioni attive nelle società di nuova costituzione e facendo permanere le posizioni debitorie nelle società poste in liquidazione, volontaria o giudiziale.
Peraltro, per ciò che afferisce alla posizione delle società poste in liquidazione volontaria, va osservato che le stesse continuano a esistere sino alla cessazione dell'attività di liquidazione e alla cancellazione dal
Registro delle Imprese, essendo tale procedura rivolta proprio al pagamento dei debiti, tramite la liquidazione dell'attivo.
Per di più, anche sotto il profilo cronologico, nel caso in parola, la successione da una società all'altra è quasi immediata, quando non è
addirittura sovrapposta (cfr. certificati camerali in atti).
Alla luce dei fatti sopra rappresentati, si riscontra, quindi, la sussistenza dei collegamenti societari tra le varie società sopramenzionate e CP_4
[...]
3. Accertato il rapporto di fatto, occorre adesso esaminare la sussistenza del requisito dell'insolvenza.
Per potersi dichiarare il fallimento (rectius: liquidazione giudiziale) della super-società di fatto è necessario il riscontro dell'insolvenza della super-
società di fatto che può essere desunta – per via indiziante - dalla rilevazione dell'insolvenza di uno o più soci, ovvero del socio cui era inizialmente imputabile l'attività economica (cfr. Cass. 4 marzo 2021, n.
6030).
Come affermato dalla Suprema Corte, nell'ipotesi contemplata dall'art. l'insolvenza della società occulta è la stessa insolvenza dell'imprenditore apparentemente individuale o della società già oggetto della dichiarazione di fallimento (Cass. n. 1234 del 2019 in motivazione).
Il principio sopra enunciato viene ribadito nell'ordinanza della Cass. Sez.
I, 4/01/2024, n. 204 citata dalla difesa di tale Controparte_3
pronunzia va, infatti, ad avvalorare proprio la tesi della Curatela
ricorrente.
Il caso affrontato dalla Suprema Corte nella citata ordinanza (in cui la curatela ricorrente era difesa proprio dall' avv. Guerrera che, nel presente procedimento, difende , si sovrappone Controparte_3
esattamente a quello di specie, considerato che, nella suddetta ordinanza,
la Suprema Corte ha cassato la sentenza n. 111/2023 della Corte d'Appello
di Messina del 15/02/2023, evidenziando che la Corte d'Appello “ha finito
per escludere la sussistenza dell'invocato vincolo societario senza considerare, per
un verso, che, come detto, la società di fatto tra una o più persone fisiche ed una o
più società non è completamente esclusa, almeno nella sua fase costitutiva, dalla
successiva utilizzazione delle stesse “come schermo” per consentire a chi, per un
motivo o per l'altro, le controlla di svolgere (o di continuare a svolgere) la propria
attività d'impresa” (Cass. Sez. I, 04.01.2024, n. 204).
Per quel che riguarda l'aspetto dell'accertamento dell'insolvenza della super-società di fatto va precisato che la Suprema Corte, nell'ordinanza sopracitata, ha osservato che “quando, dopo la dichiarazione di fallimento di
un imprenditore individuale (o come detto di una società), risulti che la relativa
impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il soggetto già fallito e
uno o più soci occulti, che possono essere a loro volta altre società o persone fisiche (c.d. “supersocietà” di fatto), i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal
soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito, in relazione all'impresa
sostanzialmente sociale che ne costituisce l'oggetto sono, in realtà, giuridicamente
imputabili alla società occulta (che è, in realtà, una società in nome collettivo non
iscritta nel registro delle imprese e, dunque, senz'altro nota almeno tra i
compartecipi) della quale era, appunto, socio (e, avendo agito per conto della
stessa, in sua rappresentanza: art. 2297, comma 2°, c.c.): nello stesso modo in cui,
in forza di tale norma, sono giuridicamente imputabili alla (super) società occulta,
ove riferibili alla predetta impresa comune, i debiti assunti, in nome proprio ma
per conto della stessa, dagli altri soci occulti successivamente risultati”; ed è
stato, altresì, rimarcato che “se i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal
soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all'impresa
sociale sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta
successivamente emersa, l'insolvenza di tale società (cui, non a caso, la norma
dell'art. 147, comma 5°, l.fall. non accenna) può essere, allora, senz'altro
direttamente desunta dai predetti debiti e dall'impossibilità della stessa di farvi
fronte con mezzi normali di pagamento” (Cass. Sez. I, 04.01.2024, n. 204).
In tali casi, pertanto, deve essere la società, al pari dei suoi soci illimitatamente responsabili, a dimostrare in giudizio, in sede di estensione ai sensi dell'art. 147, comma 5, Legge Fall., l'insussistenza dello stato d'insolvenza provando che la stessa è, al contrario, in condizione di far fronte, regolarmente e con mezzi normali, alle proprie (nei termini esposti) obbligazioni (cfr. Cass. n. 4712 del 2021 cit. in Cass. Sez. I,
04.01.2024, n. 204). Nella vicenda che ci occupa, lo stato di insolvenza, da accertare come ulteriore requisito per l'estensione della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della “super-società” di fatto, va analizzato prendendo atto dell'inscindibilità della situazione debitoria gravante su ciascuno dei soci rispetto all'impresa esercitata in comune e ciò anche in ragione dell'identità di oggetto di impresa per tutti i protagonisti della vicenda e anche dal punto di vista della compagine societaria CP_4
e il figlio ).
[...] Parte_3
L'insolvenza risulta acclarata rispetto alle società (in Controparte_1
liquidazione giudiziale) e (fallita), nei Controparte_7
riguardi delle quali lo stato di decozione è stato, di già, accertato in seno alle rispettive procedure concorsuali con sentenze divenute definitive,
mentre non è stata data la prova del contrario ad opera delle singole società e di imprenditore societario occulto di fatto. CP_4
Pertanto, in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, non contestati dalle parti resistenti, che si sono limitate a tentare di provare l'insussistenza dello stato di insolvenza delle singole società e non del gruppo, risulta provata anche l'insolvenza del gruppo societario.
Ad abundantiam, il Collegio osserva che, ad ogni buon conto, le prove fornite dalle parti resistenti non consentono di ricostruire la situazione contabile delle società, non avendo provveduto a depositare le scritture contabili e risultando, dai certificati camerali, che i bilanci non sono stati regolarmente pubblicati per tutte le annualità.
Né costituisce prova liberatoria la produzione delle istanze di adesione alla rottamazione, essendo, per giurisprudenza consolidata, anche di questo Tribunale, vero il contrario;
in altri termini, la presentazione dell'istanza di adesione alla rottamazione o alla rateizzazione evidenzia lo stato di incapacità patrimoniale delle società ad adempiere con i mezzi ordinari al pagamento delle obbligazioni, ivi incluse quelle tributarie,
dovendo ricorrere a strumenti eccezionali come la rateizzazione del debito o la rottamazione.
4. Deve, pertanto, procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenendo conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 121 e 256 CCI,
DICHIARA
L'estinzione del procedimento instaurato da;
Parte_1
E
DICHIARA
L'apertura della liquidazione giudiziale della super-società di fatto costituita tra e le società CP_4 Controparte_1 CP_1
[...] Controparte_5 Controparte_7
unipersonale in fallimento;
Controparte_2
attesa la cessazione della causa di astensione del Giudice delegato tabellarmente individuato;
NOMINA
la dott.ssa Concetta Alacqua Giudice Delegato per la procedura;
consultato l'albo nazionale;
NOMINA Curatore l'AVV. in considerazione del curriculum, Persona_1
il quale, anche alla luce dell'organizzazione dello studio professionale,
risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155
sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21
del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione di depositare, entro tre giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è
tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE
il giorno 9 aprile 2025 ore 9,00 per l'adunanza dei creditori dinanzi al designato Giudice Delegato, dott.ssa Concetta Alacqua, per la verificazione dello stato passivo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
DISPONE
Che l'udienza c.d. a trattazione scritta si svolga ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. mediante il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni assegnando termine sino alle ore 9,00 del 9-04-2025 per il deposito di note sostitutive del verbale di udienza;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori e a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del
Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10,
co. 3, CCI;
SEGNALA
Al Curatore che deve procedere con immediatezza a quanto indicato nell'art. 193 Nuovo Codice della Crisi e che vanno rispettati i tempi prescritti dalla legge per il compimento delle singole attività.
Segnala inoltre l'esistenza di apposito protocollo redatto con la Procura in merito allo svolgimento delle attività di liquidazione cui il Curatore è
onerato ad attenersi.
AUTORIZZA
la prenotazione a debito delle spese per la registrazione della sentenza, le notifiche e le annotazioni di rito previste dalla legge, in osservanza dell'art. 146 nn. 4 e 5 T.U spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), finché la massa attiva non avrà fondi disponibili, ponendo a carico del Curatore
l'onere di segnalare il sopraggiungere di “disponibilità liquide”
immediatamente, per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
L'eventuale inosservanza di tale onere costituirà oggetto di valutazione ai fini delle successive eventuali nomine.
ONERA Il Curatore a esplicitare – contestualmente alla propria dichiarazione di accettazione (o entro i successivi 30 giorni) – con nota da inviarsi alla PEC
della cancelleria del procedimento, e non nel fascicolo della procedura, i procedimenti fallimentari/liquidazione giudiziale (compresi quelli concordatari) di cui risulti titolare presso questo Tribunale, distinguendo quelli assegnati con la sentenza o all'apertura da quelli in cui sia succeduto al precedente curatore e da quando.
Specificherà, altresì, lo stato di ciascuna procedura e in particolare le attività di liquidazione in corso e le cause che ostano alla chiusura e la previsione dei tempi di definizione.
Specificherà, inoltre, gli incarichi di curatore svolti in passato presso questo Tribunale, indicando il numero di ruolo, la data di conferimento dell'incarico e di chiusura del fallimento, con indicazione del tipo di chiusura (con o senza riparto di attivo).
Si rammenta che la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità va fatta esplicitamente e tenendo conto del disposto dell'art. 125 Nuovo
Codice della Crisi e dell'art. 2 del d. lgs 54/2018 che trova applicazione anche rispetto ai coadiutori.
Ove intendesse rifiutare l'incarico, il Curatore dovrà adeguatamente motivare il rifiuto e depositare alla PEC della cancelleria fallimentare una nota in cui indichi se negli ultimi due anni abbia rifiutato altri incarichi e le ragioni e se intenda confermare la propria disponibilità ad assumere ulteriori incarichi in futuro.
DISPONE che la presente sentenza sia notificata alla società sottoposta a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, alla parte ricorrente, alla
Procura della Repubblica di Patti, nonché iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCI;
che la Cancelleria provveda inoltre a comunicare a tutti i Magistrati, anche non togati, del settore civile e lavoro del Tribunale di Patti (inviando mail all'indirizzo istituzionale di ciascuno di essi) copia del solo dispositivo della presente sentenza, nella parte in cui dichiara il fallimento.
Manda alla Cancelleria anche per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “udienza a trattazione scritta”.
Si invita la Cancelleria all'archiviazione/estinzione del procedimento
9/2024 R.G. P.U. stante la desistenza del ricorrente.
Così deciso telematicamente nella camera di consiglio del Tribunale di
Patti del 18-12-2024.
Il Giudice rel.
Dott. Gianluca Antonio Peluso
Il Presidente del Collegio
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
147 co. 5 L.F., l'insolvenza da prendere in considerazione è quella già
accertata nei confronti dell'imprenditore apparentemente individuale (o della società) ma, in realtà, fallito come socio di una società occulta, poiché