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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1509/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MATARAZZO ON ANGELO MARI, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4775/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Linguaglossa - Casa Comunale 95015 Linguaglossa CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0632 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 480/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: E' presente per la società ricorrente il dott. Difensore_1 il quale fa presente che la propria assistita ha corrisposto l'intera somma di cui all'avviso di accertamento impugnato e pertanto rinuncia espressamente al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese. Esibisce copia della ricevuta di pagamento.
Nessuno è presente per il Comune di Linguaglossa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato mediante PEC in data 22/05/2024 e inviato il 03.06.2024 con il servizio telematico la Ricorrente_1 S.R.L., con sede in Linguaglossa, in persona del rappresentante legale Rappresentante_1, rappresentata e difesa come in atti, ha proposto ricorso nei confronti del Comune di Linguaglossa avverso l'avviso di accertamento I.M.U. n. 0632 del 13/07/2023, emesso dal Comune di Linguaglossa, notificato in data 24.04.2024, relativo ad IMU per l'anno 2018 per complessivi € 4.629,00, inclusi interessi e sanzioni.
Eccepisce il mancato riconoscimento dell'esenzione per i beni merce, evidenziando di avere regolarmente versato alle scadenze prestabilite l'IMU dovuta. Con Risoluzione dell'11 dicembre 2013 n. 11/DF Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che a partire dall'anno 2013 non è dovuta l'IMU relativa “ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”. L'avviso di accertamento, invece, richiede l'imposta per un fabbricato che è stato realizzato dall'impresa costruttrice ricorrente, e non è stato locato per tutto il periodo di imposta, e che come tale gode dell'esenzione come immobile merce. Si tratta del fabbricato Foglio 12 Cat.A7 Part. 965 Rendita € 369,27, il primo fabbricato elencato nell'avviso di accertamento, che è stato ultimato e accatastato in data 21-01-2014.
Sostiene, inoltre, che sia stata operata una valutazione abnorme dei terreni
Il funzionario responsabile, nell'avviso di accertamento, si limita ad elencare una serie abnorme di valori attribuiti ai terreni, senza minimamente fare cenno ad un qualunque criterio applicato in violazione delle norme relative all'obbligo di motivazione.
L'Ufficio, addirittura, valuta a prezzi diversi terreni contigui, dimostrando in siffatta maniera che la valutazione non ha seguito criteri logici di valutazione.
La valutazione è abnorme: l'ufficio valuta due terreni al Foglio 12, particelle 854 e 869, pari a mq 829
(330+499), al prezzo di € 25,50 al mq di superficie;
le rimanenti particelle, per complessivi mq 5.166, sono invece valutate a € 86,80 al mq di superficie.
La società ricorrente aveva acquistato il terreno di che trattasi a € 20,31 al mq di superficie, come è possibile evincere dalla copia dell'atto di acquisto, allegato.
Appare senz'altro più conducente ed equo confermare il valore delle due particelle, pari a mq 829 a € 25,50; mentre il valore equo delle altre particelle, pari a mq 5.166, può essere stimato in € 35,00 al mq, che rappresenta sempre una rivalutazione del 173% rispetto al prezzo di acquisto. In definitiva avremmo:
Mq 829 x € 25,50 = € 21.139,50; Mq 5.166 x € 35,00 = € 180.810,00
E così per complessivi € 201.949,50
Chiede di annullare l'impugnato avviso siccome illegittimo e infondato;
in subordine, annullare l'avviso con riferimento ai fabbricati, e porre il valore dei terreni pari a € 201.949,50, rispetto a quello indicato nell'avviso di € 469.548,30.
In data 30/01/2025 il Comune di Linguaglossa si costituisce in giudizio con deposito delle proprie controdeduzioni.
Eccepisce, nel merito, la infondatezza del motivo di ricorso circa il mancato riconoscimento dell'esenzione per i beni merce.
Richiama le disposizioni di cui all'art. 2, che prevede l'esenzione dall'imposta municipale per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ma a determinate condizioni;
in particolare, il comma 5-bis del citato articolo, per il quale condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto è l'obbligo dichiarativo. Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta.
Inoltre, affinché il contribuente possa godere delle superiori agevolazioni, è altresì necessario che i fabbricati siano iscritti tra le giacenze di magazzino, perché destinati alla vendita.
In mancanza della prova dell'avvenuta presentazione, entro il termine di legge, da parte dell'Ricorrente_1 s.r.l. al Comune di Linguaglossa della dichiarazione IMU per l'anno 2018, dove viene segnalata la condizione di esenzione degli immobili per cui è causa detta Società deve ritenersi decaduta dal beneficio dell'esenzione.
Relativamente al valore attributo dal Comune ai terreni sottoposti a tassazione, parte resistente evidenzia che il valore venale accertato dal Comune nasce da una stima tecnica fatta da funzionari comunali, e detta stima tecnica fa esplicito riferimento ai dati presenti presso la Banca dati dell'OMI dell'Agenzia delle Entrate;
né detto valore viene contestato dalla ricorrente con apposita documentazione comprovante un valore inferiore rispetto a quello accertato.
Con riferimento all'eccepito difetto di motivazione il Comune resistente precisa che l'avviso di accertamento impugnato riporta tutti gli elementi che consentono di individuare le ragioni e le modalità con le quali l'Ente ha proceduto alla quantificazione del tributo, tant'è che la medesima ricorrente ha presentato contro lo stesso un articolato ricorso.
Chiede di rigettare il ricorso, e confermare i provvedimenti e gli atti impugnati e la debenza dell'importo richiesto con gli stessi;
condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Alla pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2026 viene trattata la controversia.
Il Giudice monocratico procede all'esame degli atti del fascicolo.
E' presente per la società ricorrente il dott. Difensore_1 il quale fa presente che la propria assistita ha corrisposto l'intera somma di cui all'avviso di accertamento impugnato e pertanto rinuncia espressamente al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese. Esibisce copia della ricevuta di pagamento.
Nessuno è presente per il Comune di Linguaglossa.
Successivamente il Giudice monocratico dichiara chiusa la discussione e pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso del contribuente avverso l'indicato avviso di accertamento emesso dal
Comune di Linguaglossa per IMU anno 2018, del quale ha chiesto l'annullamento.
All'odierna udienza la difesa della parte ricorrente, come sopra evidenziato, ha rappresentato che la propria assistita ha corrisposto l'intera somma di cui all'avviso di accertamento impugnato ed ha espressamente rinunciato al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.
Questa Corte, nella detta composizione, procede all'esame degli atti e rileva che è stata depositata ricevuta del pagamento dell'importo complessivo di € 4.681,88 effettuato in data 08/04/2025 da parte della Ricorrente_1 S.R.L..
Rilevato quanto sopra, questo Giudice monocratico ritiene che sussistano i presupposti per la dichiarazione di estinzione del processo per rinuncia al ricorso con riferimento all'avviso di accertamento in oggetto, con la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III -, in composizione monocratica, dichiara la estinzione del processo per rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 546/1992, con riferimento all'avviso di accertamento I.M.U. n. 0632 del 13/07/2023, emesso dal Comune di
Linguaglossa, Compensa le spese tra le parti. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 11 febbraio 2026. Il Giudice Monocratico rel./estensore dott. A. Matarazzo
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MATARAZZO ON ANGELO MARI, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4775/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Linguaglossa - Casa Comunale 95015 Linguaglossa CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0632 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 480/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: E' presente per la società ricorrente il dott. Difensore_1 il quale fa presente che la propria assistita ha corrisposto l'intera somma di cui all'avviso di accertamento impugnato e pertanto rinuncia espressamente al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese. Esibisce copia della ricevuta di pagamento.
Nessuno è presente per il Comune di Linguaglossa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato mediante PEC in data 22/05/2024 e inviato il 03.06.2024 con il servizio telematico la Ricorrente_1 S.R.L., con sede in Linguaglossa, in persona del rappresentante legale Rappresentante_1, rappresentata e difesa come in atti, ha proposto ricorso nei confronti del Comune di Linguaglossa avverso l'avviso di accertamento I.M.U. n. 0632 del 13/07/2023, emesso dal Comune di Linguaglossa, notificato in data 24.04.2024, relativo ad IMU per l'anno 2018 per complessivi € 4.629,00, inclusi interessi e sanzioni.
Eccepisce il mancato riconoscimento dell'esenzione per i beni merce, evidenziando di avere regolarmente versato alle scadenze prestabilite l'IMU dovuta. Con Risoluzione dell'11 dicembre 2013 n. 11/DF Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che a partire dall'anno 2013 non è dovuta l'IMU relativa “ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”. L'avviso di accertamento, invece, richiede l'imposta per un fabbricato che è stato realizzato dall'impresa costruttrice ricorrente, e non è stato locato per tutto il periodo di imposta, e che come tale gode dell'esenzione come immobile merce. Si tratta del fabbricato Foglio 12 Cat.A7 Part. 965 Rendita € 369,27, il primo fabbricato elencato nell'avviso di accertamento, che è stato ultimato e accatastato in data 21-01-2014.
Sostiene, inoltre, che sia stata operata una valutazione abnorme dei terreni
Il funzionario responsabile, nell'avviso di accertamento, si limita ad elencare una serie abnorme di valori attribuiti ai terreni, senza minimamente fare cenno ad un qualunque criterio applicato in violazione delle norme relative all'obbligo di motivazione.
L'Ufficio, addirittura, valuta a prezzi diversi terreni contigui, dimostrando in siffatta maniera che la valutazione non ha seguito criteri logici di valutazione.
La valutazione è abnorme: l'ufficio valuta due terreni al Foglio 12, particelle 854 e 869, pari a mq 829
(330+499), al prezzo di € 25,50 al mq di superficie;
le rimanenti particelle, per complessivi mq 5.166, sono invece valutate a € 86,80 al mq di superficie.
La società ricorrente aveva acquistato il terreno di che trattasi a € 20,31 al mq di superficie, come è possibile evincere dalla copia dell'atto di acquisto, allegato.
Appare senz'altro più conducente ed equo confermare il valore delle due particelle, pari a mq 829 a € 25,50; mentre il valore equo delle altre particelle, pari a mq 5.166, può essere stimato in € 35,00 al mq, che rappresenta sempre una rivalutazione del 173% rispetto al prezzo di acquisto. In definitiva avremmo:
Mq 829 x € 25,50 = € 21.139,50; Mq 5.166 x € 35,00 = € 180.810,00
E così per complessivi € 201.949,50
Chiede di annullare l'impugnato avviso siccome illegittimo e infondato;
in subordine, annullare l'avviso con riferimento ai fabbricati, e porre il valore dei terreni pari a € 201.949,50, rispetto a quello indicato nell'avviso di € 469.548,30.
In data 30/01/2025 il Comune di Linguaglossa si costituisce in giudizio con deposito delle proprie controdeduzioni.
Eccepisce, nel merito, la infondatezza del motivo di ricorso circa il mancato riconoscimento dell'esenzione per i beni merce.
Richiama le disposizioni di cui all'art. 2, che prevede l'esenzione dall'imposta municipale per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ma a determinate condizioni;
in particolare, il comma 5-bis del citato articolo, per il quale condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto è l'obbligo dichiarativo. Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta.
Inoltre, affinché il contribuente possa godere delle superiori agevolazioni, è altresì necessario che i fabbricati siano iscritti tra le giacenze di magazzino, perché destinati alla vendita.
In mancanza della prova dell'avvenuta presentazione, entro il termine di legge, da parte dell'Ricorrente_1 s.r.l. al Comune di Linguaglossa della dichiarazione IMU per l'anno 2018, dove viene segnalata la condizione di esenzione degli immobili per cui è causa detta Società deve ritenersi decaduta dal beneficio dell'esenzione.
Relativamente al valore attributo dal Comune ai terreni sottoposti a tassazione, parte resistente evidenzia che il valore venale accertato dal Comune nasce da una stima tecnica fatta da funzionari comunali, e detta stima tecnica fa esplicito riferimento ai dati presenti presso la Banca dati dell'OMI dell'Agenzia delle Entrate;
né detto valore viene contestato dalla ricorrente con apposita documentazione comprovante un valore inferiore rispetto a quello accertato.
Con riferimento all'eccepito difetto di motivazione il Comune resistente precisa che l'avviso di accertamento impugnato riporta tutti gli elementi che consentono di individuare le ragioni e le modalità con le quali l'Ente ha proceduto alla quantificazione del tributo, tant'è che la medesima ricorrente ha presentato contro lo stesso un articolato ricorso.
Chiede di rigettare il ricorso, e confermare i provvedimenti e gli atti impugnati e la debenza dell'importo richiesto con gli stessi;
condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Alla pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2026 viene trattata la controversia.
Il Giudice monocratico procede all'esame degli atti del fascicolo.
E' presente per la società ricorrente il dott. Difensore_1 il quale fa presente che la propria assistita ha corrisposto l'intera somma di cui all'avviso di accertamento impugnato e pertanto rinuncia espressamente al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese. Esibisce copia della ricevuta di pagamento.
Nessuno è presente per il Comune di Linguaglossa.
Successivamente il Giudice monocratico dichiara chiusa la discussione e pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso del contribuente avverso l'indicato avviso di accertamento emesso dal
Comune di Linguaglossa per IMU anno 2018, del quale ha chiesto l'annullamento.
All'odierna udienza la difesa della parte ricorrente, come sopra evidenziato, ha rappresentato che la propria assistita ha corrisposto l'intera somma di cui all'avviso di accertamento impugnato ed ha espressamente rinunciato al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.
Questa Corte, nella detta composizione, procede all'esame degli atti e rileva che è stata depositata ricevuta del pagamento dell'importo complessivo di € 4.681,88 effettuato in data 08/04/2025 da parte della Ricorrente_1 S.R.L..
Rilevato quanto sopra, questo Giudice monocratico ritiene che sussistano i presupposti per la dichiarazione di estinzione del processo per rinuncia al ricorso con riferimento all'avviso di accertamento in oggetto, con la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III -, in composizione monocratica, dichiara la estinzione del processo per rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 546/1992, con riferimento all'avviso di accertamento I.M.U. n. 0632 del 13/07/2023, emesso dal Comune di
Linguaglossa, Compensa le spese tra le parti. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 11 febbraio 2026. Il Giudice Monocratico rel./estensore dott. A. Matarazzo