Art. 284.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))
[…] Inoltre, è prevista la legittimazione dei figli naturali, che attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo ed avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio stesso, oppure per provvedimento del giudice, ma in tal caso soltanto se corrisponde agli interessi del detto figlio ed inoltre se concorrono le speciali condizioni previste dall'art. 284 cod. civ. […]
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