Articolo 256 del Codice di procedura civile
Articolo 255Articolo 268
Versione
21 aprile 1942
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Versione
1 gennaio 2006
Art. 256.
(Rifiuto di deporre e falsita' della testimonianza).

Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi e' fondato sospetto che egli non abbia detto la verita' o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 263)) . ((116)) -------------------- AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263 , come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 , ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."
Entrata in vigore il 1 gennaio 2006
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