Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 , e' sostituito dal seguente:
"I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura".
[…] Inoltre, va considerato che il secondo comma dell'art. 30 del d.P.R. 916 del 1958, contenente disposizioni di attuazione e coordinamento della legge 195 del 1958, che nella sua versione originaria prevedeva che i componenti del C.S.M. eletti tra i magistrati continuassero ad esercitare le funzioni giudiziarie per tutta la durata della carica, è stato sostituito dall'art. 8 della legge n. 1 del 1981 che ha introdotto la diversa previsione, tutt'ora vigente, secondo cui «i magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura». […]
Leggi di più…[…] Inoltre, va considerato che il secondo comma dell'art. 30 del d.P.R. 916 del 1958, contenente disposizioni di attuazione e coordinamento della legge 195 del 1958, che nella sua versione originaria prevedeva che i componenti del C.S.M. eletti tra i magistrati continuassero ad esercitare le funzioni giudiziarie per tutta la durata della carica, è stato sostituito dall'art. 8 della legge n. 1 del 1981 che ha introdotto la diversa previsione, tutt'ora vigente, secondo cui «i magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura». […]
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