Ordinanza cautelare 22 ottobre 2025
Decreto cautelare 24 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 19 novembre 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00149/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00347/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 347 del 2025, proposto dalla sig.ra GR LM, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Fortunato, PEC avvmarcellofortunato@perc.ordineforense.salerno.it, Dario Gioia, PEC gioia.dario@certavvocatilag.it, e Paolo Galante, PEC galante.paolo@cert.ordineavvocatipotenza.it, domiciliati ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di Vietri di Potenza, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Singetta, PEC singetta.alessandro@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio fisico in Potenza Via Plebiscito n. 7;
nei confronti
AL LL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
-della nota prot. n. 8199 del 10.9.2025, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza ha ritenuto improcedibile e priva di efficacia la SCIA, presentata dalla sig.ra GR LM l’8.9.2025, inibendo “di dar corso alla realizzazione dell’intervento previsto dalla” predetta SCIA;
-della nota prot. n. 8662 del 26.9.2025, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza ha diffidato la sig.ra GR LM, suo marito AL LL e suo figlio CO LL “esclusivamente a dar corso alla demolizione degli immobili abusivi”, in ottemperanza alla Sentenza TAR Basilicata n. 433 del 12.8.2025;
nonché per la corretta esecuzione
della predetta Sentenza TAR Basilicata n. 433 del 12.8.2025;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vietri di Potenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il Cons. AL NT e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Ordinanza n. 13 del 28.2.2022 il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza ha:
A) annullato i seguenti titoli edilizi:
1) concessione edilizia del 20.12.2002, rilasciata al sig. AL LL, relativa alla realizzazione sui terreni foglio n. 11, particelle nn. 10, 12 e 13, di un deposito ad uso artigianale;
2) permesso di costruire del 18.2.2004, in variante alla predetta concessione edilizia del 20.12.2002, rilasciato sempre al sig. AL LL;
3) permesso di costruire del 3.10.2014, rilasciato al sig. AL LL, nella qualità di amministratore unico della LL AL & C. S.r.l., relativo alla realizzazione, all’interno del predetto deposito, dei locali ufficio, mensa, infermeria e servizi igienici con variante del prospetto;
B) ingiunto alla LL AL & C. S.r.l. ed ai sigg. AL LL e CO LL la demolizione, entro 90 giorni, delle opere edilizie, realizzate in esecuzione dei predetti titoli edilizi.
Tale Ordinanza n. 13 del 28.2.2022 è stata impugnata con Ric. n. 242/2022, che con Sentenza n. 414 del 31.5.2022 è stata accolto da questo Tribunale, in quanto erano stati violati il termine di 18 mesi, prescritto dall’art. 21 nonies, comma 1, L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 1, lett. d), L. n. 124/2015, per l’esercizio del potere di autotutela, ed il principio, ai sensi del quale l’Amministrazione, quando esercita tale potere, deve indicare un interesse pubblico specifico, diverso dal mero ripristino della legalità violata e prevalente sul contrapposto interesse privato, specificando che:
-il Comune di Vietri di Potenza, anziché affermare dopo 18 anni l’illegittimità dell’aumento di volumetria, avrebbe dovuto calcolare la volumetria, tenendo conto dell’art. 2, lett. c), L.R. n. 8 del 4.1.2002, ai sensi del quale i locali devono essere qualificati “interrati”, se “la superficie laterale si presenta controterra per una percentuale superiore ai 2/3 della superficie laterale totale”;
-mentre, se la società ricorrente aveva realizzato degli abusi edilizi, il Comune di Vietri di Potenza, anziché annullare le rilasciate autorizzazioni edilizie, avrebbe dovuto accertare le eventuali difformità dalla concessione edilizia del 20.12.2002 e dal successivo permesso di costruire del 18.2.2004 in variante ed emanare i conseguenti provvedimenti di demolizione ex art. 31 DPR n. 380/2001.
Successivamente, con Ordinanza n. 42 del 22.8.2022 il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza ai sensi dell’art. 31 DPR n. 380/2001 ha ingiunto:
A) alla LL AL & C. S.r.l. ed ai sigg. AL LL e CO LL la demolizione, entro 90 giorni, del deposito artigianale, attesochè, oltre a violare l’art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG, era stato realizzato in totale difformità dalla concessione edilizia del 20.12.2002 e dalla successiva variante, rilasciata con il permesso di costruire del 18.2.2004, in quanto costruito “completamente fuori terra per tutti e 4 i lati” con una volumetria di 2.904,21 mc., anziché quella autorizzata di 1.452,10 mc., come accertato in “tutti i sopralluoghi effettuati in loco a cura dell’Area Tecnica-Servizio di Vigilanza dal 23.4.2019, data di scadenza dell’autorizzazione regionale per la coltivazione della cava, in poi e come tra l’altro facilmente riscontrabile nell’allegata documentazione fotografica del 6.7.2022;
B) con l’espressa avvertenza che, “in caso di inottemperanza, al 91° giorno i beni in questione e l’area di sedime sulla quale gli stessi insistono, saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune”.
Con Sentenza n. 783 del 24.11.2022 questo Tribunale ha statuito la legittimità della predetta Ordinanza di demolizione n. 42 del 22.8.2022, con riferimento al suddetto abuso edilizio, specificando che:
1) i ricorrenti avevano commesso l’abuso edilizio di non aver interrato completamente la parte nord e parzialmente le parti ovest ed est del deposito artigianale, come prescritto dal permesso di costruire del 18.2.2004, di variante alla concessione edilizia del 20.12.2002;
2) tale abuso edilizio non poteva essere sanato con un successivo interramento, non eseguito per oltre 18 anni, atteso che il mancato interramento ha determinato un notevole aumento, di quasi il doppio rispetto a quella autorizzata, della volumetria del deposito artigianale, che costituisce una variazione essenziale, sanzionata dall’art. 31, comma 2, DPR n. 380/2001 con la demolizione, in quanto l’art. 32 dello stesso DPR n. 380/2001 (che ha recepito il previgente art. 8 L. n. 47/1998) prevede che le Regioni stabiliscono i casi di variazioni essenziali al progetto edilizio approvato, attinenti, tra l’altro, l’aumento consistente della cubatura e della superficie di solaio (ma anche: il mutamento delle destinazioni d’uso, implicanti la variazione degli standards ex DM 2.4.1968; modifiche sostanziali dei parametri edilizi e della localizzazione dell’edificio; mutamento delle caratteristiche dell’intervento; violazione delle norme sostanziali in materia di edilizia antisismica), e la Regione Basilicata, in attuazione dell’art. 8 L. n. 47/1998, con l’art. 3, comma 1, lett. d), L.R. n. 28/1991 ha stabilito che per gli edifici, aventi una volumetria da 1.001 a 5.000 mc., come il deposito artigianale di cui è causa, costituisce variazione essenziale l’aumento della cubatura, che “comporti anche aumento delle superfici utili di solaio” (come nella specie, in quanto all’interno del deposito artigianale era stato creato un piano intermedio di 75 mq. calpestabili), del 6% rispetto a quella autorizzata con il progetto approvato: nella specie, la volumetria autorizzata di 1.452,10 mc. è stata ampliata abusivamente fino a 2.904,21 mc.;
3) non poteva tenersi conto dell’art. 33, comma 1, DPR n. 380/2001, in quanto tale norma disciplina gli interventi di recupero delle ristrutturazioni edilizie ex art. 3, comma 1, lett. d), stesso DPR n. 380/2001 degli edifici esistenti (cioè già ultimati ed in precedenza dichiarati agibili, anche se successivamente crollati);
4) il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso edilizio ed il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza non determinano alcun legittimo affidamento, sia perché le persone, che hanno realizzato abusivamente un intervento edilizio, sono consapevoli di aver commesso un’illegittimità, sia perché il potere repressivo degli abusi edilizi, essendo un potere vincolato privo di alcuna discrezionalità, non necessita di una particolare motivazione, quand’anche sia stato esercitato dopo lungo tempo dalla commissione dell’abuso edilizio, trattandosi di un illecito permanente e perciò il provvedimento sanzionatorio interviene sempre su una situazione antigiuridica attuale, per cui non è richiesta al riguardo alcuna particolare motivazione, come se fosse un provvedimento di autotutela, che tenga conto del contrapposto interesse privato (sul punto cfr. C.d.S. Ad. Plen. Sent. n. 9 del 17.10.201).
Tale Sentenza TAR Basilicata n. 783 del 24.11.2022 è stata confermata dalla II^ Sezione del Consiglio di Stato con Sentenza n. 8451 del 21.9.2023, con la puntualizzazione che la demolizione riguarda anche le opere interne e che il fabbricato è interamente abusivo per difformità essenziale dai titoli edilizi rilasciati.
Intanto, con provvedimento prot. n. 9911 del 12.11.2022 il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza aveva respinto l’istanza ex art. 36 DPR n. 380/2001, presentata dal sig. AL LL il 31.10.2022, volta ad ottenere la sanatoria della suddetta volumetria in eccesso (2.904,21 mc., anziché quella di 1.452,10 mc.) del deposito ad uso artigianale, realizzato sui terreni foglio n. 11, particelle nn. 10, 12 e 13, per la carenza del presupposto della cd. doppia conformità, cioè della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione degli abusi edilizi ed al momento della presentazione della domanda di sanatoria.
Con Sentenza TAR Basilicata n. 352 dell’1.6.2023, confermata dalla II^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 9652 del 3.12.2024, è stata respinta l’impugnazione del predetto provvedimento prot. n. 9911 del 12.11.2022.
Successivamente, il sig. AL LL con altra istanza ex art. 36 DPR n. 380/2001 del 9.11.2023 ha chiesto nuovamente la sanatoria della suddetta volumetria in eccesso, che è stata respinta con provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza dell’8.1.2024, il quale con atto del 15.2.2024 ha ingiunto ai sigg. AL LL e CO LL il pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, DPR n. 380/2001 di € 20.000,00 per la mancata ottemperanza all’Ordinanza di demolizione n. 42 del 22.8.2022 entro il termine di 90 giorni sia dalla notificazione della predetta Ordinanza, sia dalla pubblicazione della citata Sentenza C.d.S. Sez. II n. 8451 del 21.9.2023, di conferma della Sentenza TAR Basilicata n. 783 del 24.11.2022, con la puntualizzazione che, ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4, DPR n. 380/2001, l’accertamento dell’omessa demolizione del deposito artigianale costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita nei Registri immobiliari dell’area di sedime del deposito artigianale di 501,20 mq. e della circostante area pari a 10 volte la predetta area di sedime per un a superficie complessiva di 5.012,00 mq..
Con Sentenza n. 140 dell’11.3.2024, confermata dalla II^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 9890 del 9.12.2024, è stata respinta l’impugnazione del suddetto provvedimento dell’8.1.2024, mentre l’impugnazione del predetto atto del 15.2.2024 è stata accolta, soltanto perché il Comune di Vietri di Potenza doveva rideterminare l’entità della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, DPR n. 380/2001 con una motivazione, che tenesse conto della circostanza che il deposito artigianale era stato costruito su terreni non vincolati.
Dopo la Sentenza TAR Basilicata n. 140 dell’11.3.2024, con atto del 20.7.2024 il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza, ha rideterminato la suddetta sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, DPR n. 380/2001, riducendola nella misura minima di € 2.000,00.
Anche l’impugnazione del predetto atto del 20.7.2024 è stata respinta con la Sentenza TAR Basilicata n. 304 del 15.5.2025, in quanto il Comune di Vietri di Potenza aveva applicato la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, DPR n. 380/2001 nella misura minima di € 2.000,00.
Successivamente, il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza:
-prima, con atto del 4.4.2025, dopo aver richiamato il precedente atto del 15.2.2024, di inottemperanza all’Ordinanza di demolizione n. 42 del 22.8.2022, le Sentenze TAR Basilicata n. 352 dell’1.6.2023 e n. 140 dell’11.3.2024, confermate dalla II^ Sezione del Consiglio di Stato rispettivamente con le Sentenze n. 9652 del 3.12.2024 e n. 9890 del 9.12.2024, e la nota di trascrizione di acquisizione al patrimonio comunale del fabbricato dei beni immobili, indicati nella predetta Ordinanza di demolizione n. 42 del 22.8.2022, e dell’area circostante di 5.012 mq., pari a 10 volte l’area di sedime di tali immobili, aventi la superficie totale di 501,20 mq., ha invitato e diffidato i sigg. AL LL e CO LL “al rilascio” dei suddetti immobili “entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica del presente atto”, specificando che avrebbero dovuto essere consegnati “liberi da qualsiasi bene mobile, automezzo, attrezzatura, suppellettile, mezzo meccanico e quant’altro”, con l’espressa avvertenza che “la presente invito non farà più seguito alcun sollecito e che, in caso di ulteriore inottemperanza, sarà interessata la competente Autorità Giudiziaria, al fine di adottare i provvedimenti previsti in materia dalla legislazione vigente”;
-poi, con atto del 15.5.2025 ha respinto l’istanza di autotutela del predetto atto del 4.4.2025, presentata dai sigg. AL LL e CO LL il 15.4.2024, per l’insussistenza del dedotto conflitto di interessi, in quanto il richiamato procedimento penale non aveva alcuna attinenza con l’acquisizione al patrimonio comunale dei citati beni immobili.
Pertanto, con nota del 29.5.2025 il Segretario comunale di Vietri di Potenza, dopo aver richiamato l’atto del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza del 15.2.2024, di inottemperanza all’Ordinanza di demolizione n. 42 del 22.8.2022, le Sentenze TAR Basilicata n. 352 dell’1.6.2023 e n. 140 dell’11.3.2024, confermate dalla II^ Sezione del Consiglio di Stato rispettivamente con le Sentenze n. 9652 del 3.12.2024 e n. 9890 del 9.12.2024, e la nota di trascrizione di acquisizione al patrimonio comunale del fabbricato dei beni immobili, indicati nella predetta Ordinanza di demolizione n. 42 del 22.8.2022, e dell’area circostante di 5.012 mq., pari a 10 volte l’area di sedime di tali immobili, aventi la superficie totale di 501,20 mq., ha invitato e diffidato i sigg. AL LL e CO LL “al rilascio” dei suddetti immobili “entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica del presente atto”, specificando che avrebbero dovuto essere consegnati “liberi da qualsiasi bene mobile, automezzo, attrezzatura, suppellettile, mezzo meccanico e quant’altro”, con l’espressa avvertenza che alle ore 11,00 del 23.6.2025 “sarà dato corso all’esecuzione forzata, con l’assistenza della Forza Pubblica, richiesta al Prefetto di Potenza, finalizzata allo sgombero esecutivo in via amministrativa degli immobili, con l’allontanamento forzato degli occupanti abusivi”, per “procedere a delimitare i nuovi confini di proprietà” ed apporre i sigilli, la cui violazione è sanzionata ai sensi dell’art. 349 c.p..
Il predetto atto del Segretario comunale del 29.5.2025, unitamente ai presupposti atto del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza del 15.2.2024, è stato impugnato dai sigg. AL LL e CO LL con Ric. n. 206/2025, che è stato respinto con Sentenza TAR Basilicata n. 432 del 12.9.2025, passata in giudicato, perché non è stata appellata.
Anche la sig.ra GR LM, moglie del sig. AL LL, con Ric. n. 232/2025 ha impugnato il predetto atto del Segretario comunale del 29.5.2025, unitamente ai presupposti atto del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza del 15.2.2024 ed all’Ordinanza di demolizione n. 42 del 22.8.2022, evidenziando che tutti e tre i predetti atti impugnati non erano stati notificati nei suoi confronti, deducendo l’errata applicazione dell’art. 31, commi 2, 3 e 4, DPR n. 380/2001, in quanto, poiché gli atti impugnati avrebbero dovuto essere notificati alla ricorrente, moglie del sig. AL LL, essendo comproprietaria di tutti gli immobili di cui è causa, in virtù del fondo patrimoniale ex artt. 167 e ss. c.c., costituito con suo marito mediante l’atto notarile del 3.4.2009, registrato il 7.4.2009 e trascritto l’8.4.2009, il termine di 90 giorni, per ottemperare all’Ordinanza di demolizione, non era iniziato a decorrere.
Tale Ricorso è stato accolto da questo Tribunale con Sentenza n. 433 del 12.8.2025, confermata dalla II^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 10022 del 17.12.2025, in quanto:
-ai sensi dell’art. 168, comma 1, c.c. “la proprietà dei beni, costituenti il fondo patrimoniale, spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione” del fondo patrimoniale, eccezione, nella specie, insussistente;
-l’art. 31, comma 2, DPR n. 380/2001, nella parte in cui prevede che l’Ordinanza di demolizione deve essere notificata, oltre che al responsabile degli abusi edilizi, anche ai proprietari del bene immobile, oggetto degli abusi edilizi, specificando che, trattandosi di una sanzione amministrativa di carattere reale, conserva la sua efficacia su tutte le persone, titolari di diritti reali o personali di godimento;
-è stato richiamato l’orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Sentenza TAR Basilicata n. 402 del 21.4.2016, confermata dalla VI^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 7338 del 22.8.2022, che richiama le Sentenze TAR Napoli Sez. III n. 2195 del 17.4.2015, TAR Latina n. 138 del 17.2.2014, TAR Lecce Sez. III n. 184 del 20.1.2014 e TAR Piemonte Sez. I n. 1102 del 24.10.2013; cfr. pure le più recenti Sentenze C.d.S. Sez. VI n. 2898 del 22.3.2023, C.d.S. Sez. II n. 253 del 9.1.2023, C.d.S. Sez. II n. 88 del 4.1.2021, n. 7008 del 3.11.2020 e n. 5082 del 18.8.2020, Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia n. 537 del 13.6.2019, TAR Salerno Sez. II n. 1095 del 20.5.2024, TAR Napoli Sez. II n. 1821 del 19.3.2024, TAR Catania Sez. I n. 695 del 26.2.2024, TAR Catania Sez. IV n. 2562 del 25.8.2023, TAR Napoli Sez. III nn. 1825 e 1826 del 24.3.2023, TAR Palermo Sez. II n. 2760 del 6.10.2022, TAR Catania Sez. I n. 1442 del 30.5.2022, TAR Napoli Sez. VIII n. 2214 dell’1.4.2022, TAR Napoli Sez. II n. 1771 del 16.3.2022, TAR Napoli Sez. III n. 1222 del 23.2.2022, TAR Catania Sez. II n. 1119 dell’8.4.2021, TAR Milano Sez. II n. 2614 del 28.12.2020, TAR Napoli Sez. VIII nn. 5358 e 5359 del 14.11.2019, TAR Lazio Sez. II quater n. 9554 del 25.9.2018 e TAR Lazio Sez. II quater n. 3299 del 23.3.2018), ai sensi del quale, poiché non può essere disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, senza aver dato la possibilità di demolire gli abusi edilizi entro il termine di 90 giorni stabilito dall’art. 31, comma 3, DPR n. 380/2001 (che, in caso di omessa demolizione delle opere abusive, prevede espressamente l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, oltre che delle aree di sedime degli abusi edilizi, anche delle aree circostanti fino ad un massimo di “dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”), “la notifica dell’ordine di demolizione al proprietario, oltreché all’autore dell’abuso edilizio, è il presupposto necessario per il successivo provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, in quanto questo secondo atto costituisce una sanzione per l’inottemperanza alla demolizione, che non può essere pronunciata nei confronti di chi non sia stato destinatario dell’ordine di demolizione: ne consegue che la mancata notifica al comproprietario dell’ordine di demolizione non inficia la legittimità dello stesso, ma preclude l’emanazione del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31, comma 3, DPR n. 380/2001”, tenuto conto che l’effetto ablatorio deve essere necessariamente riferito all’intero immobile, non essendo possibile una spoliazione solo parziale e/o pro-quota di un bene immobile indiviso;
-con riferimento alla convivenza della ricorrente con i sigg. AL LL e CO LL, ai quali è stata notificata l’Ordinanza di demolizione n. 42 del 22.8.2022, essendo rispettivamente moglie di AL LL e madre di CO LL, è stato evidenziato che:
A) il Comune, oltre a non aver fornito la prova della piena conoscenza da parte della ricorrente dell’Ordinanza di demolizione, avrebbe dovuto notificare anche alla sig.ra LM una copia del citato provvedimento demolitorio, per la legittimazione di ciascuno dei proprietari ad essere destinatario e/o a ricevere la notificazione dei provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, come l’Ordinanza di demolizione, in quanto l’efficacia di tale provvedimento e le relative conseguenze prima della demolizione e poi dell’acquisizione gratuita ed automatica al patrimonio comunale incidono su tutti i comproprietari;
B) in ogni caso, pur tenendo conto dei certificati di residenza storici del 4.7.2025 e del 7.7.2025, depositati dal Comune, la contestata Ordinanza di demolizione n. 42 del 22.8.2022 non è stata notificata, ai sensi dell’art. 139, comma c.p.c., ai sigg. AL LL e CO LL, neanche nella qualità di conviventi della ricorrente;
-sebbene la ricorrente non risulta dalle visure catastali comproprietaria dei beni immobili in questione, nel margine destro della prima pagina dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale ex artt. 167 e ss. c.c. del 3.4.2009, depositato in giudizio, è attestato che tale atto è stato, oltre che registrato il 7.4.2009, anche trascritto l’8.4.2009;
-le visure catastali non provano il diritto di proprietà, in quanto l’acquisto dei diretti reali viene dimostrato con la trascrizione dei relativi atti nei pubblici registri immobiliari (sul punto cfr. ex multis C.d.S. Sez. II Sent. n. 2326 dell’8.4.2020);
-pertanto, sono stati annullati l’atto del Segretario comunale del 29.5.2025 e del presupposto atto del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza del 15.2.2024, “ferma restando la legittimità dell’Ordinanza di demolizione n. 42 del 22.8.2022, avverso la quale non sono state prospettate censure”, specificando che nei confronti della ricorrente, non si era verificata l’acquisizione automatica al patrimonio comunale ex art. 31, commi 3 e 4, DPR n. 380/2001, “non essendole stato consentito di evitarla mediante la demolizione dei suddetti abusi edilizi, indicati nella citata Ordinanza di demolizione n. 42 del 22.8.2022, con la puntualizzazione che la ricorrente doveva eseguire tale demolizione entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente Sentenza”.
Successivamente, la sig.ra GR LM in data 8.9.2025 ha presentato al Comune di Vietri di Potenza una SCIA, finalizzata al “ripristino dello stato dei luoghi, come da concessione edilizia, mediante rinterro dei volumi non autorizzati”.
Il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza:
-prima con nota prot. n. 8199 del 10.9.2025 ha ritenuto improcedibile e priva di efficacia la predetta SCIA, richiamando la suddetta Sentenza TAR Basilicata n. 433 del 12.8.2025 ed anche le citate Sentenze C.d.S. Sez. II n. 8451 del 21.9.2023, n. 9652 del 3.12.2024 e n. 9890 del 9.12.2024, ed inibendo “di dar corso alla realizzazione dell’intervento previsto dalla” SCIA;
-e poi con nota prot. n. 8662 del 26.9.2025 ha diffidato la sig.ra GR LM, suo marito AL LL e suo figlio CO LL “esclusivamente a dar corso alla demolizione degli immobili abusivi”, in ottemperanza alla Sentenza TAR Basilicata n. 433 del 12.8.2025, specificando che “nessun intervento diverso dalla demolizione può essere eseguito ed autorizzato”.
La sig.ra GR LM con il presente ricorso, notificato l’1.10.2025 e depositato nella stessa giornata dell’1.10.2025, ha impugnato le predette note del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza prot. n. 8199 del 10.9.2025 e prot. n. 8662 del 26.9.2025, deducendo:
1) e 2) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed illogicità;
3) la violazione dell’art. 19, comma 3, L. n. 241/1990.
Si è costituito in giudizio il Comune di Vietri di Potenza, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
Con Ordinanza n. 99 del 22.10.2025 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
L’appello alla predetta Ordinanza n. 99 del 22.10.2025 è stato dichiarato improcedibile dalla II^ Sezione del Consiglio di Stato con l’Ordinanza n. 4175 del 19.11.2025, in quanto la ricorrente aveva “riferito di aver ripristinato lo stato dei luoghi”.
Con memoria del 20.2.2026 la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’Udienza Pubblica del 25.3.2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è infondato.
Con il primo ed il secondo motivo la ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed illogicità, in quanto:
A) la SCIA dell’8.9.2025 era finalizzata ad ottemperare all’Ordinanza di demolizione Ordinanza n. 42 del 22.8.2022 ed al ripristino dello stato legittimo di quanto autorizzato con il permesso di costruire;
B) la Sentenza TAR Basilicata n. 433 del 12.8.2025 “non reca un ordine di demolire l’intero immobile”;
C) le Sentenze C.d.S. Sez. II n. 8451 del 21.9.2023, n. 9652 del 3.12.2024 e n. 9890 del 9.12.2024 non potevano essere opposte alla ricorrente, perché estranea a quei giudizi.
Tali censure vanno disattese, in quanto:
-come sopra già detto, con Sentenza TAR Basilicata n. 433 del 12.8.2025 è stato statuito che l’abuso edilizio di non aver interrato completamente la parte nord e parzialmente le parti ovest ed est del deposito artigianale, come prescritto dal permesso di costruire del 18.2.2004, di variante alla concessione edilizia del 20.12.2002, non poteva essere sanato con un successivo interramento, non eseguito per oltre 18 anni, in quanto il mancato interramento ha determinato un notevole aumento, di quasi il doppio rispetto a quella autorizzata, della volumetria del deposito artigianale, che costituisce una variazione essenziale, sanzionata dall’art. 31, comma 2, DPR n. 380/2001 con la demolizione, tenuto conto dell’art. 3, comma 1, lett. d), L.R. n. 28/1991, nella parte in cui stabilisce che per gli edifici, aventi una volumetria da 1.001 a 5.000 mc., come il deposito artigianale in questione, costituisce variazione essenziale l’aumento della cubatura del 6% rispetto a quella autorizzata con il progetto approvato, come, nella specie, perché la volumetria autorizzata di 1.452,10 mc. è stata ampliata abusivamente fino a 2.904,21 mc.;
-la II^ Sezione del Consiglio di Stato con Sentenza n. 8451 del 21.9.2023, di conferma della predetta Sentenza TAR Basilicata n. 783 del 24.11.2022, ha precisato che la demolizione riguarda anche le opere interne e che il fabbricato è interamente abusivo per difformità essenziale dai titoli edilizi rilasciati, specificando che “la demolizione non potrebbe non riguardare anche le opere interne”, in quanto “non esiste nella realtà fisica alcuna volumetria di 1.515,25 mc. autonomamente definita da superfici orizzontali e verticali esistenti che, a suo tempo legittimamente assentita, possa separatamente considerarsi rispetto ad un’eccedenza abusiva che da sola possa e debba essere sanzionata con la demolizione”, perché “il manufatto è unico e connotato per intero da abusività per difformità essenziale dai titoli edilizi rilasciati per la sua costruzione”;
-con la Sentenza TAR Basilicata n. 433 del 12.8.2025 è stato statuita sia la legittimità dell’Ordinanza di demolizione n. 42 del 22.8.2022, anche perché la ricorrente non aveva dedotto specifiche censure avverso la predetta Ordinanza di demolizione, sia che l’unico effetto, derivante dall’annullamento dell’atto del Segretario comunale del 29.5.2025 e del presupposto atto del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza del 15.2.2024, è stato quello di consentire alla ricorrente, di evitare l’acquisizione automatica al patrimonio comunale ex art. 31, commi 3 e 4, DPR n. 380/2001, unicamente perché non le era stato consentito di evitarla mediante la demolizione, con la puntualizzazione che la ricorrente doveva eseguire la demolizione entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente Sentenza;
-tale Sentenza è stata confermata dalla II^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 10022 del 17.12.2025, anche nelle parti relative alla legittimità dell’Ordinanza di demolizione n. 42 del 22.8.2022 e dell’obbligo della ricorrente di demolire l’intero immobile.
Conseguentemente, risulta parimenti infondato, il terzo motivo, con il quale è stata dedotta la violazione dell’art. 19, comma 3, L. n. 241/1990, nella parte in cui prevede che “qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’Amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime”, perché il Comune di Vietri di Potenza non aveva adempiuto a tale prescrizione, in quanto la ricorrente non poteva far altro che demolire, attività che la ricorrente ha effettivamente compiuto dopo la proposizione del ricorso in epigrafe, come rilevato dalla II^ Sezione del Consiglio di Stato prima con la suddetta Ordinanza n. 4175 del 19.11.2025 e poi con la predetta Sentenza n. 10022 del 17.12.2025.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
Sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST TO, Presidente
AL NT, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL NT | ST TO |
IL SEGRETARIO