Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 04/12/2025, n. 21844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21844 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21844/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11242/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11242 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Supino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del per il Lazio, Sez. Quinta Quater, n. 14511/2025, pubblicata il 22.07.2025, pronunciata in merito all’annullamento del diniego del visto di ingresso per studio di lunga durata (tipo D), la cui domanda è stata presentata in data 12.09.2024, emergente dal diniego del 12.05.2025
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Quinta Quater, n. 14511/2025, pubblicata il 22.07.2025;
per la declaratoria di nullità
del visto di ingresso di tipo C, n. 045819160
e per la condanna
dell’Amministrazione a rilasciare il provvedimento di visto per motivi di studio di lunga durata (tipo D) richiesto dal ricorrente in data 12.09.2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. VA ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio, Sez. Quinta Quater, n. 14511 del 22 luglio 2025, che ha accolto il ricorso dallo stesso presentato avverso il provvedimento di diniego del visto d’ingresso per motivi di studio emesso dal Consolato d’Italia Smirne il 12 maggio 2025, disponendone l’annullamento.
2. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha introdotto motivi aggiunti, rappresentando che nelle more la Sede diplomatica ha rilasciato al ricorrente un visto di breve durata (di tipo C), diverso da quello oggetto della sua istanza. Ha chiesto pertanto di dichiarare la nullità del predetto provvedimento e di ordinare all’Amministrazione di dare corretta esecuzione alla predetta sentenza, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e condanna al pagamento di un astreinte .
3. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con atto di mero stile.
4. All’udienza camerale del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto.
6. Va preliminarmente rilevato che il presente giudizio ha origine nella richiesta di visto di ingresso per motivi di studio presentata dal ricorrente il 12 settembre 2024, al fine di frequentare un corso di laurea in medicina presso l’Università Saint Camillus International. Tale richiesta veniva respinta una prima volta con provvedimento emesso dal Consolato d’Italia a Smirne il 31 ottobre 2024, annullato dalla sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, n. 6744 del 3 aprile 2025. In seguito al riesercizio del potere, la Sede diplomatica ha rifiutato nuovamente il visto con provvedimento del 12 maggio 2025, quest’ultimo annullato dalla sentenza di cui in questa sede il ricorrente chiede l’ottemperanza.
7. Le decisioni in questione hanno prodotto un effetto conformativo per l’Amministrazione resistente, essendo stato riscontrato, da un lato, il difetto dei presupposti per emettere il provvedimento di diniego in relazione ad una domanda di visto di lunga durata per motivi di studio e, dall’altro, la sussistenza dei requisiti economici e la complessiva coerenza del percorso di studi del ricorrente.
8. Va inoltre osservato che la Circolare del Ministero dell’università e della ricerca recante “Procedure per l’ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia” per l’anno 2025/2026 prevede che: (i) “ai candidati ai corsi della formazione superiore in Italia (…) le Rappresentanze diplomatico-consolari rilasciano, espletate le proprie verifiche, un visto di tipo “D” per STUDIO “Immatricolazione Università” (Parte II, art. 1); (ii) “entro otto giorni lavorativi dall'arrivo in Italia con un visto di tipo D “nazionale” per STUDIO (Immatricolazione Università) i candidati devono inoltrare la richiesta di permesso di soggiorno per STUDIO alla Questura competente della città in cui intendono stabilire la propria dimora” (Parte III, art. 1).
9. È evidente, dunque, che attraverso la concessione di un visto di breve durata – diverso da quello richiesto dal ricorrente e soprattutto inidoneo ad autorizzarne la permanenza nel territorio dello Stato per un periodo sufficiente a frequentare l’anno accademico – la Sede diplomatica ha eluso le statuizioni contenute nelle summenzionate sentenze, producendo un effetto sostanzialmente equiparabile a quello di un ulteriore diniego.
10. Deve, pertanto essere dichiara la nullità dell’atto con cui l’Ambasciata d’Italia a Smirne ha rilasciato al ricorrente un visto di ingresso di tipo C.
11. Per quanto concerne la domanda diretta ad ottenere l’ordine di rilascio del visto di tipo D, essendo consumata la discrezionalità dell’ente dalla successione delle pronunce giurisdizionali, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. essa può trovare accoglimento, fatti salvi eventuali profili ostativi al rilascio del visto per ragioni di pubblica sicurezza o comunque per profili diversi, non oggetto delle precedenti fasi contenziose, allo stato non emergenti dagli atti di causa (e del resto difficilmente compatibili con l’avvenuto rilascio del visto, anche se di breve durata). L’amministrazione dovrà riesercitare il potere non oltre trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
12. Alla eventuale nomina di un commissario ad acta si provvederà con separato provvedimento, per il caso di inerzia dell’Amministrazione. Con riferimento alla richiesta di fissazione di un astreinte , ritiene il Collegio che il comportamento della Sede diplomatica allo stato non sia tale da giustificare una condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto:
- dichiara nullo l’atto con cui il Consolato d’Italia a Smirne ha rilasciato al ricorrente un visto di ingresso nel territorio dello Stato di breve durata;
- condanna l’amministrazione al rilascio del provvedimento nei sensi e nei termini indicati al punto 11 della motivazione;
- condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese delle presente fase di giudizio che liquida forfettariamente in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN ZI, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
VA ET, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA ET | AN ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.