Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Ordinanza cautelare 3 ottobre 2023
Sentenza 24 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 24/03/2026, n. 5468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5468 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05468/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01957/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1957 del 2023, proposto da
Lagitre s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio De Portu e Francesco Tassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e di Bolzano, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Veneto, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Siciliana, Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Regione Autonoma Trentino – Alto Adige - SüDtirol, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Qiagen S.r.l., Dasit S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 52 del 14.12.2022 della Regione Marche, ivi compreso l’Allegato A con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente in forza di quanto ivi riferito, con correlata imposizione alla stessa Impresa del relativo pagamento entro 30 giorni, e dunque, ivi compresa la imposizione di pagamento di € 163.343,06 a carico della Impresa qui ricorrente nonché comunicazione del predetto Decreto, medesimo ente emittente;
- dei provvedimenti e atti presupposti e/o connessi, per quanto di interesse e occorrente, e dunque:
- del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26.10.2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”;
- del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6.7.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15.9.2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018);
- dell’Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi
medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”;
- della Circolare del Ministero della Salute del 29.7.2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;
- del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”;
- di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018;
con istanza, ove occorrer possa,
- di previa rimessione della questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale dell’art. 9-ter del D.L. n. 78 del 2015, anche per come modificato ed integrato con L. del 30.12.2018, n. 145, c. 557 e dall’art. 18 del D.L. 9.8.2022, n. 115, convertito in Legge 21 settembre 2022 n. 142 (cd. Decreto Aiuti-bis), e/o di previa disapplicazione o previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea;
nonché per la condanna della Amministrazione
- alla restituzione delle somme eventualmente frattanto pagate dalla Impresa ricorrente, o trattenute a suo carico, per i titoli di cui sopra e che, per quanto sarà accertato e dichiarato in (auspicato) accoglimento del presente ricorso, siano rilevate non dovute, in toto o in parte, nonché al pagamento delle somme correlativamente dovute a titolo di interessi e rivalutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa NA SA TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, trasposto in questa sede a valle dell’originario ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, parte ricorrente ha riassunto l’indicato ricorso innanzi a questo Tribunale, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe, per i dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili.
Si tratta degli atti e provvedimenti assunti in relazione agli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 (c.d. payback sanitario).
2. Con l’ordinanza presidenziale n. 4338 del 27 giugno 2023, è stata autorizzata la notifica a mezzo pubblici proclami.
2.1. In data 26 settembre 2023 parte ricorrente ha depositato documentazione in adempimento alla disposta integrazione del contraddittorio.
3. Con ordinanza n. 6588 del 3 ottobre 2023 è stata accolta l’istanza cautelare.
4. In vista della udienza di trattazione di merito, la parte ricorrente ha depositato nota con cui ha rappresentato di avere provveduto al versamento in favore delle Regioni degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95 del 2025, chiedendo conseguentemente la cessazione della materia del contendere o, comunque, la declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 marzo 2026, tenutasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è improcedibile.
6.1. Infatti, in considerazione della dichiarazione resa dalla parte ricorrente di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere o la declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse, il Collegio ritiene doversi dichiarare, non già la richiesta cessazione, che potrebbe discendere unicamente dall’intervenuto annullamento d’ufficio dei provvedimenti oggetto della domanda demolitoria di parte ricorrente, bensì l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
Ed invero, il pagamento si sostanzia in una situazione di fatto e di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (Cons. Stato, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2247), ma non per questo risulta evento satisfattivo della pretesa azionata in giudizio, consistente nella domanda di annullamento degli atti impugnati da parte della ricorrente, proposta al fine di non effettuare pagamento alcuno.
7. Consegue a quanto esposto che va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
8. La peculiarità della materia trattata induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AC RA, Presidente FF
NA SA TI, Consigliere, Estensore
Marco AV, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA SA TI | AC RA |
IL SEGRETARIO