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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 921/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ON ANTONIO, Presidente
NI AN, EL
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3990/2021 depositato il 01/07/2021
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1432/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 03/05/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293766 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, con ricorso depositato in via telematica il 14 novembre 2019, unitamente alla attestazione di avvenuta notifica dell'atto a mezzo PEC ad ATO ME1 s. p. a. in li- quidazione, Resistente_1 impugnava una intimazione di pagamento emessa nei suoi confronti per l'importo complessivo di € 2.224,60, spese di notifica comprese, in relazione ad una serie di fatture concernenti l'imposta TIA dovuta al comune di S. Agata Militello per gli anni compresi tra il 2008 e il 2012.
Il ricorrente eccepiva innanzitutto la prescrizione quinquennale della pretesa, non essendogli pervenuto alcun atto interruttivo prima della notifica dell'intimazione, avvenuta in data 28 settembre 2019. Eccepiva altresì l'illegittimità dell'intimazione perché emessa sebbene con sentenza depositata il 24 giugno 2019 e passata in giudicato questa Commissione avesse annullato ana- logo atto emesso per gli anni zo09 e 2010.
Contestava poi il diritto di ATO ME1, in quanto società per azioni di avvalersi di una procedura di riscossione riservata agli enti pubblici, eccepiva la nullità dell'intimazione per difetto di valida sottoscri- zione dell'atto e mancata indicazione del responsabile del procedimento, conte- stava altresì la certezza ed esigibilità dei crediti e la validità della notifica, e censurava infine l'applicazione dell'IVA.
Non essendosi costituita la società ATO ME1 s. p. a. in liquidazione, dopo avere ordinato il 22 febbraio 2021 la sospensione dell'efficacia provvisoria dell'atto impugnato, all'udienza odierna la Commissione ha posto in decisione il procedimento con le modalità di cui all'art. 27, 2° comma, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla 1. 18 dicembre n. 176, e quindi pronunciato la sentenza.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva il ricorso..
Avverso la sentenza predetta proponeva appello l'ATO chiedendo la riforma della sentenza.
Costituitosi l'appellato, chiedeva il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere riformare parzialmente la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso della contribuente.
In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che:
1) La cognizione della controversia appartiene a questa Commissione tributaria. Infatti per giurisprudenza pacifica spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale disci- plinata dall'art. 49 del d. lgs. n. 22 del 1997 (cosiddetta TIA 1), in quanto, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2009 e con l'ordinanza n. 64 del
2010, tale tariffa non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU disciplinata dal d. P. R. 15 no- vembre 1993, n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo (tra le più recenti in tal senso v. Cass. SU 19 dicembre 2019, n. 33914). 2) Ciò posto, il ricorso è meritevole di accoglimento, essendo fondata l'eccezione preliminare di estinzione della pretesa. L'atto impugnato si riferisce infatti alla TIA dovuta per gli anni compresi tra il 2008 ed il 2012, costituisce, in assenza di altro, la prima ed unica manifestazione della pretesa ed è stato notificato in data
28 settembre 2019 (l'intimazione risulta emessa il 29 luglio 2019, sebbene rechi quale data il 6 settembre
2019, e la succes- siva data di notifica indicata dal ricorrente non è contestata). A tale data era de corso, quanto alle tre annualità in considerazione, il termine prescrizionale quin- quennale applicabile al tributo in questione (Cass. 6 aprile 2018, n. 8471).
3) L'atto va conseguentemente annullato e la società resistente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo .
Invero, l'appello è parzialmente fondato, in quanto il primo giudice non ha, secondo gli insegnamenti della
Suprema Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.
Preliminarmente va dichiarata l'infondatezza del primo motivo relativo all' IRRICEVIBILITA' E/O
INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
Infatti, la mancata allegazione al ricorso ,depositato in segreteria della CTP, dell'atto impugnato non comporta la inammissibilità del ricorso come più volte statuito dalla Corte di cassazione. Nel ricorso tributario, non c'è un obbligo generale per il contribuente di allegare l'atto opposto, ma diventa essenziale se si contesta la tempestività del ricorso stesso;
in tal caso, il contribuente deve allegare l'atto impugnato con prova della sua notifica per dimostrare di aver rispettato i termini, altrimenti l'Amministrazione Finanziaria potrebbe eccepire l'inammissibilità del ricorso per tardività. Se l'Amministrazione contesta la tempestività, l'onere è del contribuente, ma in caso di notifica nulla, l'onere si sposta sull'Agenzia per provare l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del contribuente..
Invero, Nell'ambito del processo tributario l'art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992 non prevede alcuna sanzione per l'omesso deposito dell'atto impugnato con la relativa notificazione da cui si ricava la prova della tempestività dell'impugnazione. Ove sorgano contestazioni sull'ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per inosservanza del termine perentorio di legge, tali documenti possono essere esibiti e prodotti anche in un momento successivo ed anche su impulso del giudice che deve ordinarne l'esibizione, avvalendosi dei poteri di cui al comma 5 del cit. art. 22, D.Lgs. n. 546/1992.
Le previsioni di inammissibilità, stante il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate per costante e pacifica giurisprudenza costituzionale (cfr. C. Cost. nn. 189/2000; 520/20
Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.
Infatti, la Corte Tributaria non condivide l'iter logico e le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la illegittimità della pretesa tributaria.
In particolare, in ordine al primo motivo di appello formulato dalla società appellante, circa la presunta prescrizione del credito vantato dall'ato me1 s.p.a. la Corte osserva.
In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. Civ., Sez. Un., 4 marzo 2008, n. 5791).
Contrariamente a quanto statuito dai giudici di primo grado, la pretesa di pagamento deve ritenersi legittima in quanto preceduta dalla notifica degli atti presupposti notificati. Infatti, ivi è prova in atti dell'avvenuta notifica delle fatture TIA da cui scaturisce l'ingiunzione fiscale opposta.
Ciò posto, le fatture TIA per gli anni compresi tra il 2008 e il 2012. sono state notificate e l'Ente ha tempestivamente fatto valere il proprio diritto di credito prima della decorrenza del prescritto termine quinquennale. Conseguentemente, la Società d'Ambito appellante, non è incorsa in alcuna preclusione.
Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere riformata, in quanto non basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere accolto parzialmente l'appello.
Nulla per le spese ritenuta la produzione tardiva delle prove di notifica.
P.Q.M.
Accoglie l'appello nei limiti di cui alla parte motiva. Nulla per le spese.
Messina, 27 gennaio 2026
Il EL Il Presidente
AN NN
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ON ANTONIO, Presidente
NI AN, EL
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3990/2021 depositato il 01/07/2021
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1432/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 03/05/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293766 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, con ricorso depositato in via telematica il 14 novembre 2019, unitamente alla attestazione di avvenuta notifica dell'atto a mezzo PEC ad ATO ME1 s. p. a. in li- quidazione, Resistente_1 impugnava una intimazione di pagamento emessa nei suoi confronti per l'importo complessivo di € 2.224,60, spese di notifica comprese, in relazione ad una serie di fatture concernenti l'imposta TIA dovuta al comune di S. Agata Militello per gli anni compresi tra il 2008 e il 2012.
Il ricorrente eccepiva innanzitutto la prescrizione quinquennale della pretesa, non essendogli pervenuto alcun atto interruttivo prima della notifica dell'intimazione, avvenuta in data 28 settembre 2019. Eccepiva altresì l'illegittimità dell'intimazione perché emessa sebbene con sentenza depositata il 24 giugno 2019 e passata in giudicato questa Commissione avesse annullato ana- logo atto emesso per gli anni zo09 e 2010.
Contestava poi il diritto di ATO ME1, in quanto società per azioni di avvalersi di una procedura di riscossione riservata agli enti pubblici, eccepiva la nullità dell'intimazione per difetto di valida sottoscri- zione dell'atto e mancata indicazione del responsabile del procedimento, conte- stava altresì la certezza ed esigibilità dei crediti e la validità della notifica, e censurava infine l'applicazione dell'IVA.
Non essendosi costituita la società ATO ME1 s. p. a. in liquidazione, dopo avere ordinato il 22 febbraio 2021 la sospensione dell'efficacia provvisoria dell'atto impugnato, all'udienza odierna la Commissione ha posto in decisione il procedimento con le modalità di cui all'art. 27, 2° comma, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla 1. 18 dicembre n. 176, e quindi pronunciato la sentenza.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva il ricorso..
Avverso la sentenza predetta proponeva appello l'ATO chiedendo la riforma della sentenza.
Costituitosi l'appellato, chiedeva il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere riformare parzialmente la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso della contribuente.
In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che:
1) La cognizione della controversia appartiene a questa Commissione tributaria. Infatti per giurisprudenza pacifica spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale disci- plinata dall'art. 49 del d. lgs. n. 22 del 1997 (cosiddetta TIA 1), in quanto, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2009 e con l'ordinanza n. 64 del
2010, tale tariffa non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU disciplinata dal d. P. R. 15 no- vembre 1993, n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo (tra le più recenti in tal senso v. Cass. SU 19 dicembre 2019, n. 33914). 2) Ciò posto, il ricorso è meritevole di accoglimento, essendo fondata l'eccezione preliminare di estinzione della pretesa. L'atto impugnato si riferisce infatti alla TIA dovuta per gli anni compresi tra il 2008 ed il 2012, costituisce, in assenza di altro, la prima ed unica manifestazione della pretesa ed è stato notificato in data
28 settembre 2019 (l'intimazione risulta emessa il 29 luglio 2019, sebbene rechi quale data il 6 settembre
2019, e la succes- siva data di notifica indicata dal ricorrente non è contestata). A tale data era de corso, quanto alle tre annualità in considerazione, il termine prescrizionale quin- quennale applicabile al tributo in questione (Cass. 6 aprile 2018, n. 8471).
3) L'atto va conseguentemente annullato e la società resistente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo .
Invero, l'appello è parzialmente fondato, in quanto il primo giudice non ha, secondo gli insegnamenti della
Suprema Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.
Preliminarmente va dichiarata l'infondatezza del primo motivo relativo all' IRRICEVIBILITA' E/O
INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
Infatti, la mancata allegazione al ricorso ,depositato in segreteria della CTP, dell'atto impugnato non comporta la inammissibilità del ricorso come più volte statuito dalla Corte di cassazione. Nel ricorso tributario, non c'è un obbligo generale per il contribuente di allegare l'atto opposto, ma diventa essenziale se si contesta la tempestività del ricorso stesso;
in tal caso, il contribuente deve allegare l'atto impugnato con prova della sua notifica per dimostrare di aver rispettato i termini, altrimenti l'Amministrazione Finanziaria potrebbe eccepire l'inammissibilità del ricorso per tardività. Se l'Amministrazione contesta la tempestività, l'onere è del contribuente, ma in caso di notifica nulla, l'onere si sposta sull'Agenzia per provare l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del contribuente..
Invero, Nell'ambito del processo tributario l'art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992 non prevede alcuna sanzione per l'omesso deposito dell'atto impugnato con la relativa notificazione da cui si ricava la prova della tempestività dell'impugnazione. Ove sorgano contestazioni sull'ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per inosservanza del termine perentorio di legge, tali documenti possono essere esibiti e prodotti anche in un momento successivo ed anche su impulso del giudice che deve ordinarne l'esibizione, avvalendosi dei poteri di cui al comma 5 del cit. art. 22, D.Lgs. n. 546/1992.
Le previsioni di inammissibilità, stante il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate per costante e pacifica giurisprudenza costituzionale (cfr. C. Cost. nn. 189/2000; 520/20
Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.
Infatti, la Corte Tributaria non condivide l'iter logico e le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la illegittimità della pretesa tributaria.
In particolare, in ordine al primo motivo di appello formulato dalla società appellante, circa la presunta prescrizione del credito vantato dall'ato me1 s.p.a. la Corte osserva.
In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. Civ., Sez. Un., 4 marzo 2008, n. 5791).
Contrariamente a quanto statuito dai giudici di primo grado, la pretesa di pagamento deve ritenersi legittima in quanto preceduta dalla notifica degli atti presupposti notificati. Infatti, ivi è prova in atti dell'avvenuta notifica delle fatture TIA da cui scaturisce l'ingiunzione fiscale opposta.
Ciò posto, le fatture TIA per gli anni compresi tra il 2008 e il 2012. sono state notificate e l'Ente ha tempestivamente fatto valere il proprio diritto di credito prima della decorrenza del prescritto termine quinquennale. Conseguentemente, la Società d'Ambito appellante, non è incorsa in alcuna preclusione.
Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere riformata, in quanto non basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere accolto parzialmente l'appello.
Nulla per le spese ritenuta la produzione tardiva delle prove di notifica.
P.Q.M.
Accoglie l'appello nei limiti di cui alla parte motiva. Nulla per le spese.
Messina, 27 gennaio 2026
Il EL Il Presidente
AN NN