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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/01/2024, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 568/2020
Ruolo Generale nr. 568/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
Filippo LABELLARTE
Presidente - relatore
Luciano GUAGLIONE
Consigliere
Alberto BINETTI
Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Giuseppe Simone, con studio in Parte_1
Bari al Viale Papa Pio XII 59, (indirizzo pec: ; Email_1
pagina 1 di 25 APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio CP_1
Capano, del Foro di Trani, e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Trani alla Via Istria n. 7
(indirizzo pec: ; Email_2
APPELLATA
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_2
dall'Avv. Corrado Bonaduce, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terlizzi alla Via
Carignano n. 8 (indirizzo pec: rdin,eavvocatitrani.it); Email_3 Email_4
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 652 emessa a definizione del giudizio n. R.G. 761/2014, in data 17.04.2020.
Conclusioni: All'udienza del 30 giugno 2023, tenutasi in via telematica, dopo che tutte e tre le parti in causa avevano precisato le proprie conclusioni, la causa veniva presa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29.01.2011, l'imprenditore individuale titolare della ditta ”, Parte_1 Org_1
sottoscriveva con la in persona del legale rappresentante, un contratto per la fornitura di CP_1
pagina 2 di 25 materiale per una piscina scoperta, da realizzarsi nel giardino di una villa in Trani sulla Via S.S. 16 –
Trani – Bisceglie 55.
Il suddetto contratto prevedeva la fornitura e la posa in opera, da parte della , di un Org_1
telone in materiale plastico, avente la funzione di rivestimento interno e di impermeabilizzazione di una vasca in cemento armato e l'allestimento di un impianto di filtrazione e depurazione dell'acqua di riempimento della suddetta vasca.
1: Giudizio di primo grado:
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo depositato in data 19/12/2012, nella cancelleria del
Tribunale di Trani, la società chiedeva disporsi, ai sensi dell'art. 696 c.p.c., la nomina di CP_1
un consulente tecnico d'ufficio che accertasse le cause di alcuni vizi, asseritamente derivati dall'esecuzione dei lavori di installazione, ad opera della . Parte_2
La lamentava, infatti, l'antiesteticità della piscina realizzata dallo “a causa della CP_1 Org_1
presenza di evidenti increspature e pieghe diffuse sulla superficie di fondo della vasca – piscina”.
All'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, , si Parte_1
costituiva in giudizio, respingendo ogni addebito in merito ai fatti lamentati dalla ricorrente e ne attribuiva la responsabilità esclusiva, ad altra società, la la quale Controparte_3
aveva, in epoca successiva ai lavori eseguiti da esso effettuato ulteriori lavori di ornamento Org_1
della piscina.
Detta resistente, chiedeva ed otteneva la chiamata in causa della Controparte_3
Costituitasi in giudizio, la terza chiamata predicava la propria totale estraneità in merito all'intera vicenda, insistendo per il rigetto della domanda contro di essa proposta.
Dalla relazione del consulente tecnico nominato, l'Architetto , emergeva la Persona_1
responsabilità esclusiva della , in relazione ai vizi di costruzione lamentati dalla Controparte_4
ricorrente ed il C.T.U. quantificava i danni in € 13.800,00, pari alla spesa da sopportarsi CP_1
per l'eliminazione dei vizi. pagina 3 di 25 Successivamente all'esito dell'ATP, i tentativi di risoluzione bonaria della controversia si rivelavano infruttuosi e la notificava un atto di citazione, in data 29/01/2014, convenendo in giudizio CP_1
la al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: ”1) - accertare e dichiarare, Controparte_4
per effetto dell'A.T.P. disposta dal Presidente del Tribunale di Trani (R.G.3319/2012) ed eseguita dall'Arch. , nonché per i fatti di cui in narrativa, l'esistenza dei vizi e difetti di Persona_1
costruzione e funzionamento della piscina, meglio descritti in narrativa, e la necessità di esecuzione dei relativi lavori, così come evidenziati dal predetto consulente tecnico d'ufficio; 2 )- Per l'effetto condannare la ditta convenuta , in persona del suo titolare Controparte_5 [...]
, a titolo di risarcimento dei danni e per le causali meglio specificate in narrativa, al Pt_1
pagamento della somma complessiva di € 22.000,00 (ventiduemila/00) o nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia dall'adito Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
3) - Condannare, altresì la convenuta al pagamento della somma di € 2.217,61 (duemiladuecentodiciassette/61) a titolo di onorario già corrisposto in favore del C.T.U. che, in forza del decreto di liquidazione emesso in data 8 agosto 2013, era stato provvisoriamente anticipato e posto a carico di parte attrice;
4)- Con vittoria di spese e competenze professionali di causa del presente giudizio e del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, svoltosi innanzi al Tribunale di Trani e rubricato con R.G. N° 3319/2012”.
Nel predetto giudizio di merito1 si costituiva lo il quale eccepiva la nullità dell' nonché Org_1 CP_6
la nullità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza di causa petendi e petitum e, nel merito,
declinava ogni responsabilità e rinnovava la chiamata in causa del terzo al Controparte_3
fine di essere dalla stessa manlevata da ogni responsabilità, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea. 1 R.G. N. 761/2014. pagina 4 di 25 Si costituiva in giudizio la terza chiamata respingendo ogni responsabilità e Controparte_3
chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea, e in via subordinata, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità della impresa , con vittoria di spese e competenze legali. Org_1
2: La sentenza impugnata
Con sentenza n. 652 pubblicata il 17/04/2020, il Tribunale di Trani, in accoglimento della domanda proposta dalla società nei confronti della impresa CP_1 Controparte_5 Parte_1
rigettava le eccezioni di nullità di e dell'atto di citazione, sollevate dalla convenuta, e CP_6
condannava la medesima, al pagamento di complessivi € 17.000,00, in favore di parte attrice, oltre interessi legali dalla domanda, ed oltre alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 5.100,00
(oltre accessori), delle spese del procedimento di A.T.P.. liquidate in complessivi € 2.225,00 (oltre accessori) e delle spese anticipate al C.T.U., liquidate in € 2.217,61 (oltre accessori). Condannava,
inoltre, la convenuta alla rifusione, in favore della terza chiamata delle spese Controparte_3
del giudizio liquidate in € 4.835,00 (oltre accessori) e delle spese del giudizio di A.T.P. liquidate in complessivi € 2.225,00 (oltre accessori). L'importo2 veniva determinato dal Giudice di primo grado,
tenendo conto delle risultanze della CTU, la quale quantificava i danni in € 13,800,00, cui il decidente aggiungeva un ammontare, pari ad € 3.200,00, equitativamente determinato dallo stesso Giudice in parziale accoglimento della domanda attorea.
3: Secondo grado di giudizio
Con atto di citazione in appello notificato in data 27/05/2020, lo conveniva in giudizio innanzi Org_1
a questa Corte, sia la che la chiedendo la riforma della CP_1 Controparte_3
sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
a) Il Giudice di prime cure avrebbe pronunciato una sentenza da ritenersi assolutamente nulla per difetto di motivazione. 2 Corrispondente ad euro 17.000,00, come detto in precedenza pagina 5 di 25 Il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato la sentenza impugnata, atteso che l'accoglimento della domanda attorea era basato sul rigetto delle eccezioni di nullità sollevate dalla . Org_1
Detta pronuncia era altresì lacunosa nella parte motiva, avendo omesso, il giudice di primo grado, di argomentare circa la fondatezza della domanda attorea ed essendo, la suddetta pronuncia, carente dell'indicazione delle motivazioni giuridiche sottese a tale accoglimento.
b) Il Tribunale si era limitato a definire l'A.T.P. condivisibile, assumendo le risultanze della stessa a fondamento della decisione, senza individuare specificamente le parti di essa poste a fondamento del proprio convincimento, limitandosi ad affermare che la stessa relazione ha accertato la responsabilità della , e “ha escluso che […] siano da ascriversi Controparte_4
colpe particolari alla . Controparte_3
Secondo l'appellante, nell'impugnata sentenza non si ravvisavano argomentazioni volte a spiegare le ragioni sulle quali l'accoglimento della domanda si fondava, risultando, pertanto, la suddetta sentenza assolutamente nulla.
Né, sempre secondo l'appellante: “quelle rituali nonché generiche espressioni presenti in sentenza,
possono ritenersi idonee a dichiarare sufficientemente motivata la decisione.”
c) Parte appellante, ancora, censurava quella parte della sentenza che aveva rigettato l'eccezione di nullità dell'A.T.P. (pag. 3), in quanto il Giudice del primo grado aveva – a suo dire - trascurato ogni valutazione della circostanza che il C.T.U. dell'A.T.P. non aveva risposto al quesito formulato dal Giudice stesso all'udienza del 16.04.2013.
Il C.T.U., inoltre, secondo l'appellante, non aveva risposto ai quesiti formulati dal Giudice ma solo a quelli formulati dall'attore. Tale circostanza renderebbe nulla l'A.T.P.
d) Altra parte della sentenza che veniva impugnata è quella relativa al rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
pagina 6 di 25 Si censurava la motivazione di tale rigetto, sul rilievo che il Tribunale non aveva individuato gli elementi dell'atto di citazione idonei per poter ritenere determinati sia il petitum che la causa petendi.
Inoltre, l'appellante proseguiva sostenendo che: “qualora l'Ecc.ma Corte dovesse dichiarare nulla l'A.T.P. o comunque irricevibile ed inutilizzabile la perizia, verrebbe meno il presupposto di determinatezza dell'atto di citazione e, per l'effetto, lo stesso deve essere dichiarato nullo.”
e) L'appellante impugnava inoltre la sentenza nella parte in cui aveva attribuito la responsabilità
esclusiva ad esso escludendo qualsivoglia responsabilità in capo a Org_1 Controparte_3
Il Giudice di prime cure non aveva fatto alcuna menzione di un documento prodotto dalla difesa di parte appellante;
infatti, prima di iniziare il proprio intervento, aveva sottoscritto Controparte_7
una dichiarazione, nella quale si attestava che il PVC4 posato da era integro e che Org_1
quest'ultima non avrebbe risposto di eventuali causati da terzi sul rivestimento (All. 3 fasc. ATP). Tale
dichiarazione assumerebbe, sempre secondo la difesa dello Scarpa, “valore di confessione stragiudiziale e in quanto contenuta in un documento fa piena prova” .
f) Ulteriore capo della pronuncia che veniva impugnato con l'atto di appello è quello afferente il quantum della pretesa risarcitoria (sentenza, pag. 4, 2° cpv.).
Il Giudice di primo grado avrebbe innanzitutto errato, secondo l'appellante, poiché: “all'accertamento dell'an non può conseguire l'accoglimento del quantum in maniera pura e semplice, una liquidazione,
per così dire, “a fiducia”!!!”
Altra criticità presente nella sentenza impugnata - sempre secondo l'appellante - è il riferimento ad una quantificazione “punitiva”5 della pretesa risarcitoria della , operata dal primo giudice. CP_1 Il Tribunale aveva, oltretutto, errato, avendo basato il suo giudizio sul quantum risarcitorio,
esclusivamente sulla scorta della documentazione fiscale, ed aveva, inoltre, discrezionalmente applicato il principio sancito dall'articolo 1226 c.c.6 alla presente fattispecie, in cui i presupposti giuridici per la sua applicazione non sussistono.
Affermava la difesa di parte appellante: “Non può il Giudicante sopperire al vizio probatorio con la liquidazione equitativa!”
g) L'appellante impugnava, infine, il capo della sentenza inerente la condanna alle spese e competenze di causa.
L'appellante deduceva, nell'atto d'appello, che: “,,Questo capo si impugna per differenti motivi rispetto alle due parti processuali. Nei riguardi di Con riferimento a quest'ultimo capo CP_1
impugnato non vi è una violazione estrinseca, bensì intrinseca all'intera sentenza in quanto tale statuizione è la conseguenza logico-giuridica di ciò che la precede. Conseguentemente alla riforma degli altri capi della sentenza, la domanda attorea non troverebbe accoglimento nei confronti dell'odierno appellante, così quest'ultimo avrebbe diritto a vedersi riconoscere le spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio e dell'A.T.P. Nei riguardi di il Giudice Controparte_3
ritiene che la terza chiamata non abbia alcuna responsabilità, ma alla luce di quanto esposto nella narrativa del presente atto, la Corte potrebbe riformare il capo inerente la responsabilità dei danni lamentati dall'attore e pertanto, risultando quest'ultima responsabile, la stessa deve essere condannata ex art. 91 c.p.c. alle spese e competenze di causa nei confronti di per tutte Org_1
le fasi di giudizio. Inoltre, respinge la domanda per lite temeraria avanzata da quest'ultima e non accoglie quella risarcitoria per lesione alla reputazione commerciale. Ma di tali soccombenze non ne tiene conto disapplicando il principio che regola la condanna alle spese di causa. Infatti tali rigetti,
avrebbero giustificato quanto meno una compensazione delle spese, dal momento che la controparte pagina 8 di 25 ha avanzato domande risarcitorie senza spiegare domanda riconvenzionale, né ha dato prova alcuna dei danni millantati… Ha il Giudicante ingiustificatamente disapplicato l'art. 92 c.p.c., II comma.
Vorrà, pertanto, l'Ecc.ma Corte riformare il capo inerente le spese di giudizio, pronunciando la liquidazione in favore di per tutte le fasi di giudizio. In subordine, nei confronti di Parte_1
, compensandole, sempre per tutte le fasi del giudizio.” Controparte_3
Entrambe le parti appellate, e si costituivano nel presente grado CP_1 Controparte_3
di giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'appello proposto, nonché la sua infondatezza in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza n. 652 del 16/04/2020 del
Tribunale di Trani con la condanna dell'appellante alle spese di giudizio. A seguito della prima udienza, svoltasi in data 04/12/2020, la Corte d'Appello di Bari rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 28/01/2022 e sospendeva l'efficacia della sentenza impugnata solo per la parte eccedente la somma di € 13.800,00 accertata in sede di A.T.P., fatta salva l'efficacia esecutiva delle statuizioni sulle spese processuali.
4: Motivi della decisione
Osserva la Corte che l'appello è solo in parte fondato.
a) Il Giudice di prime cure, secondo l'appellante, avrebbe pronunciato una sentenza da ritenersi assolutamente nulla per difetto di motivazione.
Va preliminarmente analizzato il primo motivo d'appello, in cui parte appellante lamenta il fatto che il primo Giudice avrebbe deciso la controversia aderendo, pedissequamente, alle valutazioni tecniche espresse dal consulente d'ufficio nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo acquisito agli atti del giudizio.
La censura è destituita di fondamento.
pagina 9 di 25 Innanzitutto, va premesso che la domanda attorea è connotata da un certo tasso di contenuto tecnico e,
per tale ragione, il giudizio è stato istruito principalmente attraverso le indagini tecniche volte ad accertare l'esistenza di quanto lamentato dall'attore.
L'appellante, in atto d'appello, afferma: “..Il Giudice di prime cure ha pronunciato una sentenza che deve ritenersi assolutamente nulla per difetto di motivazione. Dalla lettura della stessa emerge che l'accoglimento della domanda attorea si basa esclusivamente sul rigetto delle eccezioni di nullità (e soltanto di queste) sollevate da parte convenuta, altresì lacunosa nella parte motiva, senza nulla argomentare circa la fondatezza della domanda attorea e quali motivazioni giuridiche sono sottese a tale accoglimento. Va da sé che l'infondatezza di eccezioni o domande di una parte processuale non implica l'automatica fondatezza delle domande della controparte, le quali ben potrebbero risultare altresì infondate, illegittime e non provate.”
Va, invero, evidenziato come la Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio secondo cui “Il
giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” 7
Sul punto, è granitica la Giurisprudenza che aderisce in pieno al ragionamento ora evidenziato,
asserendo che: “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente 7 Cass. civ. Sez. I Ord., 11/06/2018, n. 15147. pagina 10 di 25 confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso,
le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ..8
Ancora più specificatamente, la stessa Cassazione reputa meramente apparente, e quindi nulla, la motivazione di una sentenza “in cui il giudice richiami le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio, senza ulteriori specificazioni, non illustrando né le ragioni né l'"iter"
logico seguito per pervenire, partendo da esse, al risultato enunciato in sentenza, ciò che integra una sostanziale inosservanza dell'obbligo imposto dall'art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione. (Principio enunciato dalla S.C. con riferimento ad una pronuncia di merito che, in ordine alla liquidazione del cosiddetto "danno biologico permanente", nel recepire le indicazioni della consulenza tecnica d'ufficio quanto all'importo da liquidare, non aveva specificato quali fossero le tabelle di calcolo utilizzate per pervenire alla liquidazione e la percentuale d'invalidità permanente riscontrata, non consentendo, pertanto, di ricostruire come e perché fosse arrivata a tale quantificazione).”9
b) Il Tribunale si era limitato a definire l'ATP condivisibile, assumendo le risultanze della stessa a fondamento della decisione, senza individuare specificamente le parti di essa poste a fondamento del proprio convincimento, limitandosi ad affermare che la stessa relazione ha accertato la responsabilità
della , e “ha escluso che […] siano da ascriversi colpe particolari alla Controparte_4 [...]
. Controparte_3
Ritiene questa Corte infondato anche il secondo motivo d'appello, collegato al primo, in quanto parte appellata ritiene che: “Il Giudicante si sarebbe limitato a definire l'ATP legittima assumendo le risultanze della stessa ai fini della decisione del giudizio, senza individuare le parti che ne hanno 9 Cass.Civ.n.448/2014 pagina 11 di 25 fondato il convincimento, ma limitandosi ad affermare che la stessa ha indicato la responsabilità della
, e ha escluso che […] siano da ascriversi colpe particolari alla Controparte_4 P_
. Secondo l'appellante, nell'impugnata sentenza: “non si ravvedrebbero capi volti a
[...]
spiegare le motivazioni sui quali l'accoglimento della domanda si fonda, risultando pertanto, la suddetta sentenza, assolutamente nulla.” Né, sempre secondo l'appellante: “quelle rituali nonché
generiche espressioni presenti in sentenza, possono ritenersi idonee a dichiarare sufficientemente motivata la decisione.”
Nel caso di specie qui analizzato, non può ravvisarsi alcun vizio di motivazione da parte del Giudice
estensore della sentenza, in considerazione del fatto che l'iter motivazionale è stato correttamente ed esaurientemente espresso mediante il richiamo per relationem a un elaborato peritale ritenuto esaustivo, immune da vizi logici e, peraltro, completo delle valutazioni operate in risposta alle osservazioni dei consulenti di parte.
Invero, ritiene questa Corte assolutamente corretto questo tipo di motivazione, ancora una volta, in virtù dell'alto tasso tecnico delle questioni proposte dinnanzi al Giudice di primo grado.
La Cassazione, infatti, così dice: “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche
"per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate,
sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel pagina 12 di 25 vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione.”10
Le censure mosse nei due motivi d'appello da parte appellante non colgono nel segno, in quanto il
Giudice di primo grado ha correttamente motivato laddove dice: “…In punto di merito, il Tribunale,
sinteticamente, ha inteso assumere, come assolutamente preminente, in thema decidendumc, le risultanze della stessa A.T.P., quindi, rigettando, la domanda di ogni ulteriore attività istruttoria,
atteso che, essa, non solo ha chiaramente indicato le responsabilità della , in Controparte_8
punto di realizzazione dell'impianto, ma vieppiù, come predetto, ha escluso che, per i lamentati vizi,
riscontrati nell'opera realizzata, siano da ascriversi colpe particolari alla Controparte_2
la quale, quindi, risulta del tutto estranea alla vicenda…”.
c) Parte appellante ha impugnato il capo della sentenza che rigetta l'eccezione di nullità dell'A.T.P.
(pag. 3) sollevata dalla difesa dello stesso appellante, in quanto il Giudice del primo grado avrebbe trascurato la circostanza che il C.T.U. dell'A.T.P. non ha risposto al quesito formulato dal Giudice
stesso all'udienza del 16.04.2013.
Col terzo motivo d'appello, odierno appellante ha impugnato la sentenza de qua nella parte in cui la stessa non ha accolto le eccezioni riguardanti una supposta nullità poiché, il Consulente Tecnico
d'Ufficio non avrebbe risposto ai quesiti formulati dal Giudice.
Anche questo motivo d'appello è destituito di fondamento.
Dalla disamina dell'elaborato peritale, infatti, emerge che il C.T.U. ha puntualmente risposto ai quesiti postigli dal Giudice di primo grado.
In riferimento al quesito posto dal Giudice: “Accerti il c.t.u... (…) ... se sussistono i vizi ed i difetti lamentati da parte ricorrente nel ricorso” l'architetto ha puntualmente risposto, Per_1
Pt_ evidenziando (pagina 4 C.T.U.) che “.. Da un'analisi dello stato dei luoghi, alcune porzioni del in pagina 13 di 25 PVC in corrispondenza del fondo della piscina e lungo i bordi perimetrali sono presenti evidenti
"grinze" (all.
3 - foto da 16 a 19) che evidenziano la presenza di acqua sottostante allo stesso telo in
PVC, conferendo alla struttura un aspetto decisamente deteriorato e logoro;
tra l'altro tali perdite di acqua, al di sotto del telo, hanno creato infiltrazioni con conseguenti macchie di umidità sulle murature del locale tecnico (all.
3- foto da 20 a 22)”.
Osserva questa Corte che, per quanto concerne l'impianto di filtrazione, lo stesso consulente tecnico d'ufficio ha riscontrato che “le tubazioni di aspirazione e di immissione presenti sono adeguate. Il
dimensionamento dei filtri e della pompa sono corretti, in quanto la portata dei 2 filtri e della pompa sono di 28 m³/h, conformi al volume totale dell'acqua contenuta nella piscina. Non adeguati, invece risultano i collettori che permettono la distribuzione dell'acqua in immissione ed emissione, in quanto sono di diametro 90 mm, sezione al quanto ridotta per le dimensioni della piscina in questione e pertanto dei metri cubi di acqua che contiene. Dovrebbe, invece, essere predisposto un collettore dalle dimensioni minime di mm160 di diametro”.
Lo stesso CTU, ha quindi rilevato che “L'impianto così come si presenta può garantire un tempo di ricircolo di circa n.4 ore, che viene calcolato dal rapporto tra il volume dell'acqua contenuta nella vasca e la portata di acqua trattata dall' impianto, causando una inefficace e scarsa qualità di filtrazione. I collegamenti idrici presenti sono di diametro mm.63,00, invece sarebbe opportuno ai fini di un corretto funzionamento, una sezione di c.a. mm.90,00, migliorando l'efficienza della filtrazione e di conseguenza la qualità dell'acqua. In tali condizioni la velocità dell' acqua in mandata sarebbe di c.a. 2,00 litri al secondo ed in aspirazione di c.a.1,50 litri al secondo, rispettando così le normative vigenti”, soggiungendo che “Per meglio chiarire , lasciando lo stato dei luoghi alla situazione attuale,
non effettuando alcuna modifica e sostituzione, si avrà una portata superiore a quella di lavoro dovuta ad una velocità di 21,70 l/sec., provocando un'inefficace filtrazione e di conseguenza una perdita in qualità di acqua della piscina in esame. Per “portata” si intende l'entità di flusso d'acqua che si identifica con il volume di liquido che passa attraverso un foro in un certo tempo. Affinché i filtri e la pagina 14 di 25 pompa presenti possano dare il massimo rendimento è necessario procedere ad un intervento di sostituzione delle tubazioni e dei collettori, e quindi di tutto il circuito di filtrazione e di distribuzione presente nella sala macchine”. Infine, il CTU ha evidenziato che “Altra circostanza presente è la formazione di fenomeni ossidativi e quindi ruggine in corrispondenza di alcune parti metalliche (all.3 -
foto da 23 a 26), indice di presenza di cloro gas dipeso dalle perdite di acqua dalle cellule dell'elettrolisi e ph liquido, non correttamente ubicato, in quanto sarebbe necessario un adeguato serbatoio di contenimento ermetico, motivo per cui il prodotto evapora, si disperde nell'ambiente e tende a corrodere. Inoltre tale contesto determina un pericolo per chi opera all' interno della sala macchine poiché la dispersione di tali prodotti chimici potrebbe causare gravi danni alla salute
(normativa D.Lgs. 81/08 - Lavori in spazi confinati)”.
Sempre con riferimento al quesito posto dal Giudice, a fronte della richiesta di accertare:”...ed in particolare quale sia stata la causa dell'asserita non conformità delle scelte tecniche, dei materiali adoperati e della posa in opera rispetto alle regole dell'arte indicando quali siano i rimedi eventuali per eliminare i vizi asseriti....” il C.T.U. ha risposto, diligentemente, congruamente ed esaustivamente,
osservando che “Per quanto innanzi riportato, considerate le buone regole dell'arte in materia di costruzioni di piscine ed installazione impianti di filtrazione, è possibile asserire che le condizioni e le modalità di montaggio ed installazione della piscina nel complesso è risultata affetta da vizi di costruzione. Tale situazione necessità dell'esecuzione di lavori volti alla soluzione dei problemi esistenti per eliminare i vizi rappresentati. Al fine di quantificare le opere necessarie per il ripristino così come innanzi descritto, lo scrivente ha effettuato una stima dei costi relativi alle suddette lavorazioni, redigendo un computo metrico estimativo, che si allega alla presente e ne costituisce parte integrante (all. 4). I prezzi unitari inseriti nel suddetto computo metrico sono stati rilevati dai prezzi medi praticati dalle ditte operanti nel settore, nonché da prezziari ufficiali. Dal computo su menzionato quindi, scaturisce una spesa necessaria per il ripristino dello stato dei luoghi pari ad € 13.788,00, che in cifra tonda sono pari a €13.800,00 (tredicimilaottocento/00)”.
pagina 15 di 25 Il consulente tecnico d'ufficio, quindi, ha esaustivamente risposto ai quesiti posti dal Giudice, avendo supportato con adeguata motivazione le conclusioni cui è addivenuto, fornendo dimostrazione dei propri assunti anche mediante la redazione di elaborati allegati e citando le fonti da cui ha tratto il proprio convincimento circa la stima dei danni.
E' manifesto, dunque, che altro e di più non fosse possibile chiedere al Consulente Tecnico d'Ufficio e che le censure mosse rispetto al suo operato, si appalesano del tutto destituite di fondamento.
L'elaborato peritale è da ritenersi ampiamente esaustivo rispetto ai quesiti formulati dal Tribunale, ed esso risulta chiaro nella sua esposizione, avendo il CTU anche congruamente contro dedotto rispetto alle successive censure mossegli dal Consulente di parte appellante.
d) Altro capo della sentenza che parte appellante impugna è quello relativo al rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
È da ritenersi infondato anche il quarto motivo d'appello.
L'atto introduttivo della infatti, contiene tutti gli elementi utili e necessari a consentire CP_1
l'identificazione puntuale sia delle ragioni della domanda che quella delle richieste (sia immediate che mediate) formulate.
E' opportuno chiarire che la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo del giudizio è riservata ai soli casi in cui il petitum e la causa petendi siano stati del tutto omessi o risultino del tutto incerti, ipotesi questa, assolutamente non ricorrente nella presente controversia.
D'altronde, costituisce ius receptum l'affermazione secondo cui “la nullità della citazione per totale omissione o incertezza dell'oggetto della domanda non ricorre quando il petitum sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e conclusioni delle parti prescritta”11.
Inoltre, a tal proposito, la Corte di Cassazione, debitamente spiega che: “ la declaratoria di nullità
della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi 11 Tribunale Roma Sez. XIII, 14/12/2010. pagina 16 di 25 caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa).”12
e) L'appellante impugna inoltre la sentenza nella parte in cui attribuisce responsabilità esclusiva a
, escludendo qualsivoglia responsabilità in capo a Org_1 Controparte_3
Anche il quinto motivo d'appello non merita accoglimento.
Primariamente, è opportuno specificare come la confessione, riguarda solo fatti, e non già valutazioni giuridiche;
8inoltre, essa può riguardare solo un fatto proprio e non già un fatto di un terzo,13, sì che la dichiarazione, nella quale la terza chiamata ha attestato che il PVC posato da era integro Org_1
e che quest'ultima non avrebbe risposto di eventuali causati da terzi sul rivestimento, non può avere alcun rilievo confessorio. Ancora, va qui rilevato che la relazione del consulente tecnico d'ufficio, a pag. 4, afferma che:
“nell'escludere che i suddetti elementi14 per vari fattori, quali l'ubicazione, la morfologia della zona di appoggio degli stessi sui bordi piscina e la loro tipologia di ancoraggio, risultano irrilevanti per quello che concerne le cause che hanno determinato i vizi e inconvenienti riscontrati e di cui si parlerà
innanzi”. Continua il CTU: “in alcune porzioni del telo in PVC in corrispondenza del fondo della piscina e lungo i bordi perimetrali sono presenti evidenti "grinze" (all.
3 - foto da 16 a 19) che evidenziano la presenza di acqua sottostante allo stesso telo in PVC, conferendo alla struttura un aspetto decisamente deteriorato e logoro;
tra l'atro tali perdite di acqua, al di sotto del telo, hanno creato infiltrazioni con conseguenti macchie di umidità sulle murature del locale tecnico (all.
3 - foto da 20 a 22). Detti inconvenienti, manifestatisi, così come già detto, con evidente deposito di acqua sotto il telo in PVC, si sono verificati attraverso una serie di concause, qui di seguito esposte: -
dissaldatura del rivestimento in pvc armato;
- flange irregolari degli accessori impiantistici (bocchette,
skimmer, etc.); - posa del telo nella parte superiore delle pareti laterali non a tenuta, in quanto favorisce l'infiltrazione di acqua” (relazione del ctu, pag. 4 e ss.).
Non può revocarsi in dubbio, dunque, che trattasi di difetti producibili solo al momento del riempimento della piscina ed associabili, unicamente, a vizi di costruzione della stessa.
A tal proposito, si rivela, peraltro, significativa la circostanza che il predetto documento cui fa riferimento l'appellante – in disparte il suo valore nient'affatto confessorio - sia stato sottoscritto prima dell'avvio dell'esercizio della piscina, e che il collaudo ha coinciso con il primo riempimento della piscina, e che solo in tale frangente (il collaudo) i vizi lamentati siano emersi in tutta la loro gravità ed evidenza.
f) Ulteriore capo della pronuncia che viene impugnato con l'atto di appello è quello afferente il quantum della pretesa risarcitoria (sentenza, pag. 4, 2° cpv). 14Il consulente tecnico fa riferimento ai lavori architettonici eseguiti da Controparte_3 pagina 18 di 25 Solo questo sesto motivo d'appello merita accoglimento.
L'appellante, deduce: “…Quarta antigiuridicità: ai sensi dell'art 1226 c.c.: “Se il danno non può
essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”. La
previsione è tassativa. Non può il giudice discrezionalmente applicare tale principio anche in fattispecie in cui il presupposto giuridico non è ravvisabile. Non può il Giudicante sopperire al vizio probatorio con la liquidazione equitativa! Il ricorso alla c.d. “equità decisoria” è possibile soltanto nel caso in cui sia la legge stessa ad attribuire al giudice tale potere, come previsto dall'art. 113, I co.,
c.p.c.1, ovvero, nel caso di cui all'art. 114 c.p.c.
2. Il caso che ci occupa non rientra in nessuna delle fattispecie per cui è possibile la liquidazione secondo equità. Il Giudicante mostra anche di mal interpretare l'espressione “nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia”. Con tale formula di rito, la parte rimette al Giudice l'accertamento dell'effettivo quantum, ferma restando la domanda principale della liquidazione così come da essa quantificata, dal momento che se si dovesse chiedere solo l'importo quantificato, in ipotesi di accertamento di una quantificazione maggiore o minore, il Giudice non potrebbe accogliere la domanda perché violerebbe il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Invece il Giudice di prime cure pare abbia sostituito alla
“giustizia” il proprio libero apprezzamento. Vorrà, pertanto, l'Ecc.ma Corte adita riformare l'impugnato capo e quantificare il danno nella misura liquidata in ATP.”
Risponde l'appellato: “…Questa difesa ha infatti già opportunamente precisato che la somma di Euro
8.200,00, eccedente quella quantificata in sede di ATP per le spese di esecuzione dei lavori di eliminazione dei difetti, è stata chiesta dalla a titolo di rifusione delle seguenti ulteriori CP_1
voci di danno: 1)- costo per l'approvvigionamento dell'acqua e dei prodotti di sanificazione. La
piscina è stata riempita una prima volta da Tuttavia, la stessa, a seguito dell'insorgenza CP_1
dei difetti denunciati, è stata svuotata per consentire alla odierna appellante l'esecuzione dei lavori di eliminazione dei suddetti difetti (lavori risultati, come visto, infruttuosi). La piscina, inoltre, è stata nuovamente riempita e dotata dei prodotti di sanificazione dell'acqua per l'esecuzione delle operazioni pagina 19 di 25 peritali. Successivamente allo svolgimento dell'ATP, è stata nuovamente svuotata per l'esecuzione dei lavori di eliminazione dei difetti, tutti documentati da sia a mezzo di rilievi fotografici CP_1
(cfr. doc. all. 11 memoria n°1 ex art. 183 VI° comma c.p.c. fascicolo di primo grado) che per il tramite delle fatture di spesa e degli strumenti finanziari utilizzati per il pagamento (cfr. all. nn. 8,9,10
memoria n°1 ex art. 183 VI° comma c.p.c. fascicolo di primo grado e 12,13,14,15,16,17,18,19 memoria n°2 ex art. 183 VI° comma c.p.c. depositata telematicamente). Per tali costi, diversi, si ripete, dagli esborsi necessari ai lavori di riattamento della piscina, la ha chiesto l'importo di Euro CP_1
4.900,00, corrispondente a due distinti riapprovvigionamenti di acqua e prodotti di sanificazione. 2)-
Costo per le prestazioni di manutenzione settimanale (nei mesi estivi e precisamente dal mese di giugno al mese di settembre). Invero, come si inferisce dalla lettura del contratto di fornitura sottoscritto tra le parti, si ribadisce che la ditta odierna appellante si era obbligata con la CP_1
(doc.n°1 del fascicolo di parte di ) a fornire (gratuitamente e per un periodo di tre anni) le
[...] CP_6
prestazioni di manutenzione settimanale (nei mesi estivi e precisamente dal mese di giugno al mese di settembre). Tali prestazioni, offerte dalla ditta , avrebbero previsto il controllo sul Org_1
funzionamento delle apparecchiature degli impianti tecnologici, l'analisi dell'acqua e la regolazione dei dosaggi dei prodotti chimici necessari al normale funzionamento della piscina. Tale obbligazione non è stata adempiuta, di talché la on ne ha potuto beneficiare, subendo un danno pari CP_1
ad Euro 3.300,00. Invero, il costo di tali ulteriori operazioni di manutenzione che, si ripete, avrebbe dovuto eseguire gratuitamente la ditta convenuta, è stato quantificato per ogni anno in € 1.100,00
(millecento/00) oltre IVA, per complessivi € 3.300,00 (tremilatrecento/00) oltre IVA, il tutto così come indicato nel prospetto fornito dalla ” (cfr. doc. all. n. 4 Parte_4
fascicolo di primo grado). Ebbene, è evidente che trattasi di voci di danno certamente provate, sia nell'an che nel quantum e che, si ripete, esulano dai lavori strettamente necessari e funzionali al riattamento della piscina (quantificati in sede di CTU), ma risultano direttamente consequenziali rispetto a questi e alla condotta inadempiente mostrata da controparte. D'altronde, quanto alla prima pagina 20 di 25 voce di danno, sia consentito ribadire che è notorio e, comunque, rientra nelle regole di comune esperienza la circostanza che l'esecuzione di operazioni di accertamento della tenuta della piscina e di funzionamento degli impianti posti a corredo della stessa comportano, necessariamente, il riempimento della stessa e l'approvvigionamento dei prodotti tesi al corretto funzionamento degli impianti e alla sanificazione dell'acqua, così come analoghe operazioni si rendono necessarie per l'esecuzione dei lavori di eliminazione dei difetti ( posto che la piscina, a tal fine, deve essere necessariamente svuotata e poi riempita). Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che i continui svuotamenti e riempimenti della piscina siano stati determinati dall'inadempimento della e siano a ciò eziologicamente ricollegabili (posto che è manifesto che, in difetto, la Org_1
non avrebbe dovuto, in così breve tempo, eseguire tali ripetuti e necessitati CP_1
approvvigionamenti). Non deve trascurarsi che la ha provato altresì la misura degli CP_1
esborsi sostenuti, producendo sia le fatture di spesa che le copie, come detto, degli strumenti finanziari utilizzati per il pagamento (cfr. doc. nn. 12,13,14,15,16,17,18,19 memoria n°2 ex art. 183 VI° comma c.p.c. depositata telematicamente). Quanto invece alla seconda voce di danno, è d'uopo osservare che la diminutio patrimoniale è stata dimostrata dalla mancata esecuzione della prestazione di manutenzione cui si era obbligata, per iscritto (doc. n°1 del fascicolo di parte di ) la ditta CP_6
appellante. Sul punto, merita considerazione che la mancata prestazione dell'attività di manutenzione contrattualmente prevista è rimasta circostanza incontestata tra le parti (e, dunque, da porre a fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c. novellato). Non può quindi dubitarsi che “il caso in esame deve essere affrontato in base ai principi sulla ripartizione dell'onere della prova, ricavabili dall'art. 2697 cod. civ., in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
pagina 21 di 25 costituito dall'avvenuto adempimento” (Tribunale Roma Sez. XI Sent., 02/02/2018; nello stesso senso:
Cass. civ. Sez. II, 21/01/2016, n. 1076; Cass. 15.7.2011, n. 15659 , che conferma l'insegnamento delle
Sezioni Unite con sentenza n. 13533 del 2001; Tribunale Milano, 15/11/2017; da ultimo: Cass. civ.
Sez. lavoro, 08/10/2019, n. 25168; Cass. civ. Sez. II Ord., 21/05/2019, n. 13685) In ogni caso, devesi rilevare che controparte non ha offerto prova alcuna di un eventuale adempimento della prestazione in parola. Per tali ragioni, l'avversario appello si rivela del tutto infondato, atteso che può affermarsi,
con evidente certezza, che la per le suindicate (ulteriori) inadempienze della CP_1 Org_1
ha offerto la prova di un ulteriore (rispetto ai costi strettamente necessari alla esecuzione dei
[...]
lavori di eliminazione dei difetti quantificati in sede di ATP) danno di Euro 8.200,00 che, il Giudice di
Prime Cure ha fin troppo generosamente ridotto, in via equitativa e a vantaggio della odierna appellante, nella minore misura di Euro 3.200,00.
Il giudice di primo grado, nella sentenza impugnata, così motiva: “…Stante il precedente assunto,
quindi, fatta chiarezza su l'an, rimane da determinare il quantum della pretesa risarcitoria, che, in verità, a parere di questo giudice, non potrebbe che circoscriversi a quanto determinato con l'atp,
quindi in ragione di euro 13.800, atteso che ove mai la società attrice fosse stata intenzionata a richiedere quanto poi formulato nell'atto di citazione, cioè euro 22.000, cioè una somma comprensiva di ulteriori esborsi, per euro 8200, conseguenti alla natura di manutenzione straordinaria degli interventi eseguiti sull'impianto, a seguito dei lamentati vizi, certamente un quesito di tal fatta, poteva essere rivolto al CTU, cosa non verificatasi. Tuttavia, stante comunque la sostanziale fondatezza della domanda come proposta in giudizio, vista alla fine, una certa protervia con cui la Controparte_8
ha inteso resistere nel giudizio pure in costanza di un atp che ne aveva individuato l'esclusiva responsabilità, nonché, verificata, fondamentalmente, la documentazione fiscale prodotta in atti,
comprovante interventi di manutenzione straordinaria esperiti dalla stessa , avvenuti, come CP_1
predetto, sempre a causa dei riscontrati vizi dell'opera realizzata, l'ulteriore somma di euro 8200,
come richiesta da parte attrice, a titolo di ulteriore risarcimento in via equitativa viene ridotta l'euro pagina 22 di 25 3200 ritenendola, come rientrante nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, di cui alle conclusioni della stessa parte attrice…”.
Non si ritiene condivisibile il ragionamento giuridico estrinsecato dal Giudice di primo grado nella motivazione della sentenza, né può essere ritenuto valido il ragionamento di parte appellata.
Primariamente, è opportuno ricordare che, granitica giurisprudenza afferma: “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c.,
espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità,
ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta,
presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno.”15
Inoltre, condividendo il ragionamento della giurisprudenza maggioritaria, non si ritiene assolto l'onere della prova da parte dell'odierna appellata in riferimento agli asseriti danni subiti dalla stessa per l'esecuzione degli interventi necessari alla eliminazione dei difetti di costruzione della piscina. Dice la suddetta appellata: “In assenza, dunque, di qualsiasi contestazione circa la valutazione di Euro
13.800,00, quale costo dei succitati interventi, deve ritenersi che tale punto della sentenza sia passato in giudicato, restando in controversia unicamente, in tema di quantum debeatur, l'ulteriore somma di
Euro 8.200,00 (ovvero, più correttamente, il minor importo di euro 3.200,00 riconosciuto in sentenza).”
Sul punto, deve ritenersi provato unicamente il danno accertato dal CTU in euro 13,800, mentre –
escluso il giudicato, in presenza di un esplicito motivo di impugnazione - non può ritenersi assolto pagina 23 di 25 l'onore della prova con riferimento alle voci di danno riferite alle spese sostenute da parte appellata per le operazioni di riempimento, svuotamento e approvvigionamento della vasca e per le voci di danno riferite alla manutenzione successiva alla scoperta dei vizi di costruzione della vasca stessa.
Si ritiene, infatti, che la valutazione equitativa del danno ai sensi dell'articolo 1226 c.c. presuppone che: “il pregiudizio economico, di cui la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica per cui, se tale certezza non sussiste, il potere discrezionale del giudice di merito nonostante l'affermazione generica e astratta di un virtuale diritto al risarcimento non ha modo di estrinsecarsi, dovendo anche in tal caso procedersi in applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio…”16.
Ogni altro motivo di impugnazione, resta assorbito.
La sentenza impugnata, va, quindi, parzialmente riformata, nel senso che deve escludersi la debenza della somma di € 8.200,00, in difetto di prova sul punto, somma erroneamente liquidata dal primo giudice, e confermata nel resto, anche in odine alle spese in essa liquidate, atteso che l'accoglimento di un solo motivo di appello, con conseguente riduzione del quantum debeatur, non fa venir meno, in capo all'appellante, la posizione di parte soccombente.
Le spese di questo grado seguono anch'esse la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, sezione II civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al ruolo generale n. 568/2020, sull'appello proposto da , Parte_1
titolare dell'impresa individuale ”, nei confronti di in persona Org_1 CP_1
del legale rappresentante, nonché, nei confronti di in persona del Controparte_2
legale rappresentante, avverso la sentenza n. 652 pubblicata il 17/04/2020 resa dal Tribunale di Trani,
così provvede: 16 Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 15085/2002. pagina 24 di 25 1. Accoglie, in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma la sentenza impugnata, condanna l'appellante , titolare dell'impresa individuale ”, al Parte_1 Org_1
pagamento, in favore della , della somma di € 13.800,00, oltre agli interessi, a far CP_1
data dal 19/12/2012, sino all'effettivo soddisfo;
2. Conferma, per tutto il resto, la sentenza impugnata, anche in ordine alle spese in essa liquidate;
3. Condanna , a rifondere, in favore della e della Parte_1 CP_1 Controparte_2
le spese del presente grado del giudizio che liquida, per ciascuna delle predette appellate, in
[...]
euro € 5.809,00, per compensi, oltre il 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta;
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 12
gennaio 2024.
IL PRESIDENTE RELATORE EST.
Filippo Labellarte
pagina 25 di 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 La società chiamata in causa dall'appellante. La stessa società ha effettuato dei lavori successivamente a quelli compiuti dallo , come precisato a pag.
3. Parte_1 4 Il PVC è cloruro di polivinile, cioè un materiale termoplastico ricavato da materie prime naturali. La caratteristica principale del PVC è la sua grande versatilità di utilizzo. Attraverso varie fasi di produzione è possibile ottenere dal PVC manufatti sia flessibili che rigidi. 5 Così la definisce l'appellante nell'atto d'appello, facendo riferimento a delle frasi utilizzate dal Giudice di primo grado nella motivazione. pagina 7 di 25 6 Viene qui riportato il testo dell'articolo: “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.” 8 Cass. Civ. n.282/2009 e precedente conforme (sent. n. 8355 del 2007). 10 Cass. Civ. Sez. V., Ord. n.11917/2021. 12 Cass. n. 1681/2015. 13 Cass. Civ., sent. n. 6059/1990, secondo cui: “La confessione giudiziale o stragiudiziale, secondo la nozione di cui all'art. 2730 c. c., deve avere per oggetto fatti obiettivi e non opinioni o giudizi, con la conseguenza che non ha valore di confessione, a prescindere dal fatto che sia diretta alla parte o al terzo, l'ammissione che un determinato evento dannoso sia ascrivibile a propria colpa trattandosi di un giudizio a formare il quale concorrono valutazioni di ordine giuridico”, e Cass. Civ., sent. n. 2587/1978. pagina 17 di 25 15 Cass. Civ., sent. n. 4310/2018 e Cass. Civ., sent.n.20990/2011
Ruolo Generale nr. 568/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
Filippo LABELLARTE
Presidente - relatore
Luciano GUAGLIONE
Consigliere
Alberto BINETTI
Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Giuseppe Simone, con studio in Parte_1
Bari al Viale Papa Pio XII 59, (indirizzo pec: ; Email_1
pagina 1 di 25 APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio CP_1
Capano, del Foro di Trani, e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Trani alla Via Istria n. 7
(indirizzo pec: ; Email_2
APPELLATA
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_2
dall'Avv. Corrado Bonaduce, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terlizzi alla Via
Carignano n. 8 (indirizzo pec: rdin,eavvocatitrani.it); Email_3 Email_4
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 652 emessa a definizione del giudizio n. R.G. 761/2014, in data 17.04.2020.
Conclusioni: All'udienza del 30 giugno 2023, tenutasi in via telematica, dopo che tutte e tre le parti in causa avevano precisato le proprie conclusioni, la causa veniva presa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29.01.2011, l'imprenditore individuale titolare della ditta ”, Parte_1 Org_1
sottoscriveva con la in persona del legale rappresentante, un contratto per la fornitura di CP_1
pagina 2 di 25 materiale per una piscina scoperta, da realizzarsi nel giardino di una villa in Trani sulla Via S.S. 16 –
Trani – Bisceglie 55.
Il suddetto contratto prevedeva la fornitura e la posa in opera, da parte della , di un Org_1
telone in materiale plastico, avente la funzione di rivestimento interno e di impermeabilizzazione di una vasca in cemento armato e l'allestimento di un impianto di filtrazione e depurazione dell'acqua di riempimento della suddetta vasca.
1: Giudizio di primo grado:
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo depositato in data 19/12/2012, nella cancelleria del
Tribunale di Trani, la società chiedeva disporsi, ai sensi dell'art. 696 c.p.c., la nomina di CP_1
un consulente tecnico d'ufficio che accertasse le cause di alcuni vizi, asseritamente derivati dall'esecuzione dei lavori di installazione, ad opera della . Parte_2
La lamentava, infatti, l'antiesteticità della piscina realizzata dallo “a causa della CP_1 Org_1
presenza di evidenti increspature e pieghe diffuse sulla superficie di fondo della vasca – piscina”.
All'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, , si Parte_1
costituiva in giudizio, respingendo ogni addebito in merito ai fatti lamentati dalla ricorrente e ne attribuiva la responsabilità esclusiva, ad altra società, la la quale Controparte_3
aveva, in epoca successiva ai lavori eseguiti da esso effettuato ulteriori lavori di ornamento Org_1
della piscina.
Detta resistente, chiedeva ed otteneva la chiamata in causa della Controparte_3
Costituitasi in giudizio, la terza chiamata predicava la propria totale estraneità in merito all'intera vicenda, insistendo per il rigetto della domanda contro di essa proposta.
Dalla relazione del consulente tecnico nominato, l'Architetto , emergeva la Persona_1
responsabilità esclusiva della , in relazione ai vizi di costruzione lamentati dalla Controparte_4
ricorrente ed il C.T.U. quantificava i danni in € 13.800,00, pari alla spesa da sopportarsi CP_1
per l'eliminazione dei vizi. pagina 3 di 25 Successivamente all'esito dell'ATP, i tentativi di risoluzione bonaria della controversia si rivelavano infruttuosi e la notificava un atto di citazione, in data 29/01/2014, convenendo in giudizio CP_1
la al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: ”1) - accertare e dichiarare, Controparte_4
per effetto dell'A.T.P. disposta dal Presidente del Tribunale di Trani (R.G.3319/2012) ed eseguita dall'Arch. , nonché per i fatti di cui in narrativa, l'esistenza dei vizi e difetti di Persona_1
costruzione e funzionamento della piscina, meglio descritti in narrativa, e la necessità di esecuzione dei relativi lavori, così come evidenziati dal predetto consulente tecnico d'ufficio; 2 )- Per l'effetto condannare la ditta convenuta , in persona del suo titolare Controparte_5 [...]
, a titolo di risarcimento dei danni e per le causali meglio specificate in narrativa, al Pt_1
pagamento della somma complessiva di € 22.000,00 (ventiduemila/00) o nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia dall'adito Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
3) - Condannare, altresì la convenuta al pagamento della somma di € 2.217,61 (duemiladuecentodiciassette/61) a titolo di onorario già corrisposto in favore del C.T.U. che, in forza del decreto di liquidazione emesso in data 8 agosto 2013, era stato provvisoriamente anticipato e posto a carico di parte attrice;
4)- Con vittoria di spese e competenze professionali di causa del presente giudizio e del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, svoltosi innanzi al Tribunale di Trani e rubricato con R.G. N° 3319/2012”.
Nel predetto giudizio di merito1 si costituiva lo il quale eccepiva la nullità dell' nonché Org_1 CP_6
la nullità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza di causa petendi e petitum e, nel merito,
declinava ogni responsabilità e rinnovava la chiamata in causa del terzo al Controparte_3
fine di essere dalla stessa manlevata da ogni responsabilità, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea. 1 R.G. N. 761/2014. pagina 4 di 25 Si costituiva in giudizio la terza chiamata respingendo ogni responsabilità e Controparte_3
chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea, e in via subordinata, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità della impresa , con vittoria di spese e competenze legali. Org_1
2: La sentenza impugnata
Con sentenza n. 652 pubblicata il 17/04/2020, il Tribunale di Trani, in accoglimento della domanda proposta dalla società nei confronti della impresa CP_1 Controparte_5 Parte_1
rigettava le eccezioni di nullità di e dell'atto di citazione, sollevate dalla convenuta, e CP_6
condannava la medesima, al pagamento di complessivi € 17.000,00, in favore di parte attrice, oltre interessi legali dalla domanda, ed oltre alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 5.100,00
(oltre accessori), delle spese del procedimento di A.T.P.. liquidate in complessivi € 2.225,00 (oltre accessori) e delle spese anticipate al C.T.U., liquidate in € 2.217,61 (oltre accessori). Condannava,
inoltre, la convenuta alla rifusione, in favore della terza chiamata delle spese Controparte_3
del giudizio liquidate in € 4.835,00 (oltre accessori) e delle spese del giudizio di A.T.P. liquidate in complessivi € 2.225,00 (oltre accessori). L'importo2 veniva determinato dal Giudice di primo grado,
tenendo conto delle risultanze della CTU, la quale quantificava i danni in € 13,800,00, cui il decidente aggiungeva un ammontare, pari ad € 3.200,00, equitativamente determinato dallo stesso Giudice in parziale accoglimento della domanda attorea.
3: Secondo grado di giudizio
Con atto di citazione in appello notificato in data 27/05/2020, lo conveniva in giudizio innanzi Org_1
a questa Corte, sia la che la chiedendo la riforma della CP_1 Controparte_3
sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
a) Il Giudice di prime cure avrebbe pronunciato una sentenza da ritenersi assolutamente nulla per difetto di motivazione. 2 Corrispondente ad euro 17.000,00, come detto in precedenza pagina 5 di 25 Il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato la sentenza impugnata, atteso che l'accoglimento della domanda attorea era basato sul rigetto delle eccezioni di nullità sollevate dalla . Org_1
Detta pronuncia era altresì lacunosa nella parte motiva, avendo omesso, il giudice di primo grado, di argomentare circa la fondatezza della domanda attorea ed essendo, la suddetta pronuncia, carente dell'indicazione delle motivazioni giuridiche sottese a tale accoglimento.
b) Il Tribunale si era limitato a definire l'A.T.P. condivisibile, assumendo le risultanze della stessa a fondamento della decisione, senza individuare specificamente le parti di essa poste a fondamento del proprio convincimento, limitandosi ad affermare che la stessa relazione ha accertato la responsabilità della , e “ha escluso che […] siano da ascriversi Controparte_4
colpe particolari alla . Controparte_3
Secondo l'appellante, nell'impugnata sentenza non si ravvisavano argomentazioni volte a spiegare le ragioni sulle quali l'accoglimento della domanda si fondava, risultando, pertanto, la suddetta sentenza assolutamente nulla.
Né, sempre secondo l'appellante: “quelle rituali nonché generiche espressioni presenti in sentenza,
possono ritenersi idonee a dichiarare sufficientemente motivata la decisione.”
c) Parte appellante, ancora, censurava quella parte della sentenza che aveva rigettato l'eccezione di nullità dell'A.T.P. (pag. 3), in quanto il Giudice del primo grado aveva – a suo dire - trascurato ogni valutazione della circostanza che il C.T.U. dell'A.T.P. non aveva risposto al quesito formulato dal Giudice stesso all'udienza del 16.04.2013.
Il C.T.U., inoltre, secondo l'appellante, non aveva risposto ai quesiti formulati dal Giudice ma solo a quelli formulati dall'attore. Tale circostanza renderebbe nulla l'A.T.P.
d) Altra parte della sentenza che veniva impugnata è quella relativa al rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
pagina 6 di 25 Si censurava la motivazione di tale rigetto, sul rilievo che il Tribunale non aveva individuato gli elementi dell'atto di citazione idonei per poter ritenere determinati sia il petitum che la causa petendi.
Inoltre, l'appellante proseguiva sostenendo che: “qualora l'Ecc.ma Corte dovesse dichiarare nulla l'A.T.P. o comunque irricevibile ed inutilizzabile la perizia, verrebbe meno il presupposto di determinatezza dell'atto di citazione e, per l'effetto, lo stesso deve essere dichiarato nullo.”
e) L'appellante impugnava inoltre la sentenza nella parte in cui aveva attribuito la responsabilità
esclusiva ad esso escludendo qualsivoglia responsabilità in capo a Org_1 Controparte_3
Il Giudice di prime cure non aveva fatto alcuna menzione di un documento prodotto dalla difesa di parte appellante;
infatti, prima di iniziare il proprio intervento, aveva sottoscritto Controparte_7
una dichiarazione, nella quale si attestava che il PVC4 posato da era integro e che Org_1
quest'ultima non avrebbe risposto di eventuali causati da terzi sul rivestimento (All. 3 fasc. ATP). Tale
dichiarazione assumerebbe, sempre secondo la difesa dello Scarpa, “valore di confessione stragiudiziale e in quanto contenuta in un documento fa piena prova” .
f) Ulteriore capo della pronuncia che veniva impugnato con l'atto di appello è quello afferente il quantum della pretesa risarcitoria (sentenza, pag. 4, 2° cpv.).
Il Giudice di primo grado avrebbe innanzitutto errato, secondo l'appellante, poiché: “all'accertamento dell'an non può conseguire l'accoglimento del quantum in maniera pura e semplice, una liquidazione,
per così dire, “a fiducia”!!!”
Altra criticità presente nella sentenza impugnata - sempre secondo l'appellante - è il riferimento ad una quantificazione “punitiva”5 della pretesa risarcitoria della , operata dal primo giudice. CP_1 Il Tribunale aveva, oltretutto, errato, avendo basato il suo giudizio sul quantum risarcitorio,
esclusivamente sulla scorta della documentazione fiscale, ed aveva, inoltre, discrezionalmente applicato il principio sancito dall'articolo 1226 c.c.6 alla presente fattispecie, in cui i presupposti giuridici per la sua applicazione non sussistono.
Affermava la difesa di parte appellante: “Non può il Giudicante sopperire al vizio probatorio con la liquidazione equitativa!”
g) L'appellante impugnava, infine, il capo della sentenza inerente la condanna alle spese e competenze di causa.
L'appellante deduceva, nell'atto d'appello, che: “,,Questo capo si impugna per differenti motivi rispetto alle due parti processuali. Nei riguardi di Con riferimento a quest'ultimo capo CP_1
impugnato non vi è una violazione estrinseca, bensì intrinseca all'intera sentenza in quanto tale statuizione è la conseguenza logico-giuridica di ciò che la precede. Conseguentemente alla riforma degli altri capi della sentenza, la domanda attorea non troverebbe accoglimento nei confronti dell'odierno appellante, così quest'ultimo avrebbe diritto a vedersi riconoscere le spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio e dell'A.T.P. Nei riguardi di il Giudice Controparte_3
ritiene che la terza chiamata non abbia alcuna responsabilità, ma alla luce di quanto esposto nella narrativa del presente atto, la Corte potrebbe riformare il capo inerente la responsabilità dei danni lamentati dall'attore e pertanto, risultando quest'ultima responsabile, la stessa deve essere condannata ex art. 91 c.p.c. alle spese e competenze di causa nei confronti di per tutte Org_1
le fasi di giudizio. Inoltre, respinge la domanda per lite temeraria avanzata da quest'ultima e non accoglie quella risarcitoria per lesione alla reputazione commerciale. Ma di tali soccombenze non ne tiene conto disapplicando il principio che regola la condanna alle spese di causa. Infatti tali rigetti,
avrebbero giustificato quanto meno una compensazione delle spese, dal momento che la controparte pagina 8 di 25 ha avanzato domande risarcitorie senza spiegare domanda riconvenzionale, né ha dato prova alcuna dei danni millantati… Ha il Giudicante ingiustificatamente disapplicato l'art. 92 c.p.c., II comma.
Vorrà, pertanto, l'Ecc.ma Corte riformare il capo inerente le spese di giudizio, pronunciando la liquidazione in favore di per tutte le fasi di giudizio. In subordine, nei confronti di Parte_1
, compensandole, sempre per tutte le fasi del giudizio.” Controparte_3
Entrambe le parti appellate, e si costituivano nel presente grado CP_1 Controparte_3
di giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'appello proposto, nonché la sua infondatezza in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza n. 652 del 16/04/2020 del
Tribunale di Trani con la condanna dell'appellante alle spese di giudizio. A seguito della prima udienza, svoltasi in data 04/12/2020, la Corte d'Appello di Bari rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 28/01/2022 e sospendeva l'efficacia della sentenza impugnata solo per la parte eccedente la somma di € 13.800,00 accertata in sede di A.T.P., fatta salva l'efficacia esecutiva delle statuizioni sulle spese processuali.
4: Motivi della decisione
Osserva la Corte che l'appello è solo in parte fondato.
a) Il Giudice di prime cure, secondo l'appellante, avrebbe pronunciato una sentenza da ritenersi assolutamente nulla per difetto di motivazione.
Va preliminarmente analizzato il primo motivo d'appello, in cui parte appellante lamenta il fatto che il primo Giudice avrebbe deciso la controversia aderendo, pedissequamente, alle valutazioni tecniche espresse dal consulente d'ufficio nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo acquisito agli atti del giudizio.
La censura è destituita di fondamento.
pagina 9 di 25 Innanzitutto, va premesso che la domanda attorea è connotata da un certo tasso di contenuto tecnico e,
per tale ragione, il giudizio è stato istruito principalmente attraverso le indagini tecniche volte ad accertare l'esistenza di quanto lamentato dall'attore.
L'appellante, in atto d'appello, afferma: “..Il Giudice di prime cure ha pronunciato una sentenza che deve ritenersi assolutamente nulla per difetto di motivazione. Dalla lettura della stessa emerge che l'accoglimento della domanda attorea si basa esclusivamente sul rigetto delle eccezioni di nullità (e soltanto di queste) sollevate da parte convenuta, altresì lacunosa nella parte motiva, senza nulla argomentare circa la fondatezza della domanda attorea e quali motivazioni giuridiche sono sottese a tale accoglimento. Va da sé che l'infondatezza di eccezioni o domande di una parte processuale non implica l'automatica fondatezza delle domande della controparte, le quali ben potrebbero risultare altresì infondate, illegittime e non provate.”
Va, invero, evidenziato come la Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio secondo cui “Il
giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” 7
Sul punto, è granitica la Giurisprudenza che aderisce in pieno al ragionamento ora evidenziato,
asserendo che: “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente 7 Cass. civ. Sez. I Ord., 11/06/2018, n. 15147. pagina 10 di 25 confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso,
le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ..8
Ancora più specificatamente, la stessa Cassazione reputa meramente apparente, e quindi nulla, la motivazione di una sentenza “in cui il giudice richiami le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio, senza ulteriori specificazioni, non illustrando né le ragioni né l'"iter"
logico seguito per pervenire, partendo da esse, al risultato enunciato in sentenza, ciò che integra una sostanziale inosservanza dell'obbligo imposto dall'art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione. (Principio enunciato dalla S.C. con riferimento ad una pronuncia di merito che, in ordine alla liquidazione del cosiddetto "danno biologico permanente", nel recepire le indicazioni della consulenza tecnica d'ufficio quanto all'importo da liquidare, non aveva specificato quali fossero le tabelle di calcolo utilizzate per pervenire alla liquidazione e la percentuale d'invalidità permanente riscontrata, non consentendo, pertanto, di ricostruire come e perché fosse arrivata a tale quantificazione).”9
b) Il Tribunale si era limitato a definire l'ATP condivisibile, assumendo le risultanze della stessa a fondamento della decisione, senza individuare specificamente le parti di essa poste a fondamento del proprio convincimento, limitandosi ad affermare che la stessa relazione ha accertato la responsabilità
della , e “ha escluso che […] siano da ascriversi colpe particolari alla Controparte_4 [...]
. Controparte_3
Ritiene questa Corte infondato anche il secondo motivo d'appello, collegato al primo, in quanto parte appellata ritiene che: “Il Giudicante si sarebbe limitato a definire l'ATP legittima assumendo le risultanze della stessa ai fini della decisione del giudizio, senza individuare le parti che ne hanno 9 Cass.Civ.n.448/2014 pagina 11 di 25 fondato il convincimento, ma limitandosi ad affermare che la stessa ha indicato la responsabilità della
, e ha escluso che […] siano da ascriversi colpe particolari alla Controparte_4 P_
. Secondo l'appellante, nell'impugnata sentenza: “non si ravvedrebbero capi volti a
[...]
spiegare le motivazioni sui quali l'accoglimento della domanda si fonda, risultando pertanto, la suddetta sentenza, assolutamente nulla.” Né, sempre secondo l'appellante: “quelle rituali nonché
generiche espressioni presenti in sentenza, possono ritenersi idonee a dichiarare sufficientemente motivata la decisione.”
Nel caso di specie qui analizzato, non può ravvisarsi alcun vizio di motivazione da parte del Giudice
estensore della sentenza, in considerazione del fatto che l'iter motivazionale è stato correttamente ed esaurientemente espresso mediante il richiamo per relationem a un elaborato peritale ritenuto esaustivo, immune da vizi logici e, peraltro, completo delle valutazioni operate in risposta alle osservazioni dei consulenti di parte.
Invero, ritiene questa Corte assolutamente corretto questo tipo di motivazione, ancora una volta, in virtù dell'alto tasso tecnico delle questioni proposte dinnanzi al Giudice di primo grado.
La Cassazione, infatti, così dice: “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche
"per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate,
sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel pagina 12 di 25 vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione.”10
Le censure mosse nei due motivi d'appello da parte appellante non colgono nel segno, in quanto il
Giudice di primo grado ha correttamente motivato laddove dice: “…In punto di merito, il Tribunale,
sinteticamente, ha inteso assumere, come assolutamente preminente, in thema decidendumc, le risultanze della stessa A.T.P., quindi, rigettando, la domanda di ogni ulteriore attività istruttoria,
atteso che, essa, non solo ha chiaramente indicato le responsabilità della , in Controparte_8
punto di realizzazione dell'impianto, ma vieppiù, come predetto, ha escluso che, per i lamentati vizi,
riscontrati nell'opera realizzata, siano da ascriversi colpe particolari alla Controparte_2
la quale, quindi, risulta del tutto estranea alla vicenda…”.
c) Parte appellante ha impugnato il capo della sentenza che rigetta l'eccezione di nullità dell'A.T.P.
(pag. 3) sollevata dalla difesa dello stesso appellante, in quanto il Giudice del primo grado avrebbe trascurato la circostanza che il C.T.U. dell'A.T.P. non ha risposto al quesito formulato dal Giudice
stesso all'udienza del 16.04.2013.
Col terzo motivo d'appello, odierno appellante ha impugnato la sentenza de qua nella parte in cui la stessa non ha accolto le eccezioni riguardanti una supposta nullità poiché, il Consulente Tecnico
d'Ufficio non avrebbe risposto ai quesiti formulati dal Giudice.
Anche questo motivo d'appello è destituito di fondamento.
Dalla disamina dell'elaborato peritale, infatti, emerge che il C.T.U. ha puntualmente risposto ai quesiti postigli dal Giudice di primo grado.
In riferimento al quesito posto dal Giudice: “Accerti il c.t.u... (…) ... se sussistono i vizi ed i difetti lamentati da parte ricorrente nel ricorso” l'architetto ha puntualmente risposto, Per_1
Pt_ evidenziando (pagina 4 C.T.U.) che “.. Da un'analisi dello stato dei luoghi, alcune porzioni del in pagina 13 di 25 PVC in corrispondenza del fondo della piscina e lungo i bordi perimetrali sono presenti evidenti
"grinze" (all.
3 - foto da 16 a 19) che evidenziano la presenza di acqua sottostante allo stesso telo in
PVC, conferendo alla struttura un aspetto decisamente deteriorato e logoro;
tra l'altro tali perdite di acqua, al di sotto del telo, hanno creato infiltrazioni con conseguenti macchie di umidità sulle murature del locale tecnico (all.
3- foto da 20 a 22)”.
Osserva questa Corte che, per quanto concerne l'impianto di filtrazione, lo stesso consulente tecnico d'ufficio ha riscontrato che “le tubazioni di aspirazione e di immissione presenti sono adeguate. Il
dimensionamento dei filtri e della pompa sono corretti, in quanto la portata dei 2 filtri e della pompa sono di 28 m³/h, conformi al volume totale dell'acqua contenuta nella piscina. Non adeguati, invece risultano i collettori che permettono la distribuzione dell'acqua in immissione ed emissione, in quanto sono di diametro 90 mm, sezione al quanto ridotta per le dimensioni della piscina in questione e pertanto dei metri cubi di acqua che contiene. Dovrebbe, invece, essere predisposto un collettore dalle dimensioni minime di mm160 di diametro”.
Lo stesso CTU, ha quindi rilevato che “L'impianto così come si presenta può garantire un tempo di ricircolo di circa n.4 ore, che viene calcolato dal rapporto tra il volume dell'acqua contenuta nella vasca e la portata di acqua trattata dall' impianto, causando una inefficace e scarsa qualità di filtrazione. I collegamenti idrici presenti sono di diametro mm.63,00, invece sarebbe opportuno ai fini di un corretto funzionamento, una sezione di c.a. mm.90,00, migliorando l'efficienza della filtrazione e di conseguenza la qualità dell'acqua. In tali condizioni la velocità dell' acqua in mandata sarebbe di c.a. 2,00 litri al secondo ed in aspirazione di c.a.1,50 litri al secondo, rispettando così le normative vigenti”, soggiungendo che “Per meglio chiarire , lasciando lo stato dei luoghi alla situazione attuale,
non effettuando alcuna modifica e sostituzione, si avrà una portata superiore a quella di lavoro dovuta ad una velocità di 21,70 l/sec., provocando un'inefficace filtrazione e di conseguenza una perdita in qualità di acqua della piscina in esame. Per “portata” si intende l'entità di flusso d'acqua che si identifica con il volume di liquido che passa attraverso un foro in un certo tempo. Affinché i filtri e la pagina 14 di 25 pompa presenti possano dare il massimo rendimento è necessario procedere ad un intervento di sostituzione delle tubazioni e dei collettori, e quindi di tutto il circuito di filtrazione e di distribuzione presente nella sala macchine”. Infine, il CTU ha evidenziato che “Altra circostanza presente è la formazione di fenomeni ossidativi e quindi ruggine in corrispondenza di alcune parti metalliche (all.3 -
foto da 23 a 26), indice di presenza di cloro gas dipeso dalle perdite di acqua dalle cellule dell'elettrolisi e ph liquido, non correttamente ubicato, in quanto sarebbe necessario un adeguato serbatoio di contenimento ermetico, motivo per cui il prodotto evapora, si disperde nell'ambiente e tende a corrodere. Inoltre tale contesto determina un pericolo per chi opera all' interno della sala macchine poiché la dispersione di tali prodotti chimici potrebbe causare gravi danni alla salute
(normativa D.Lgs. 81/08 - Lavori in spazi confinati)”.
Sempre con riferimento al quesito posto dal Giudice, a fronte della richiesta di accertare:”...ed in particolare quale sia stata la causa dell'asserita non conformità delle scelte tecniche, dei materiali adoperati e della posa in opera rispetto alle regole dell'arte indicando quali siano i rimedi eventuali per eliminare i vizi asseriti....” il C.T.U. ha risposto, diligentemente, congruamente ed esaustivamente,
osservando che “Per quanto innanzi riportato, considerate le buone regole dell'arte in materia di costruzioni di piscine ed installazione impianti di filtrazione, è possibile asserire che le condizioni e le modalità di montaggio ed installazione della piscina nel complesso è risultata affetta da vizi di costruzione. Tale situazione necessità dell'esecuzione di lavori volti alla soluzione dei problemi esistenti per eliminare i vizi rappresentati. Al fine di quantificare le opere necessarie per il ripristino così come innanzi descritto, lo scrivente ha effettuato una stima dei costi relativi alle suddette lavorazioni, redigendo un computo metrico estimativo, che si allega alla presente e ne costituisce parte integrante (all. 4). I prezzi unitari inseriti nel suddetto computo metrico sono stati rilevati dai prezzi medi praticati dalle ditte operanti nel settore, nonché da prezziari ufficiali. Dal computo su menzionato quindi, scaturisce una spesa necessaria per il ripristino dello stato dei luoghi pari ad € 13.788,00, che in cifra tonda sono pari a €13.800,00 (tredicimilaottocento/00)”.
pagina 15 di 25 Il consulente tecnico d'ufficio, quindi, ha esaustivamente risposto ai quesiti posti dal Giudice, avendo supportato con adeguata motivazione le conclusioni cui è addivenuto, fornendo dimostrazione dei propri assunti anche mediante la redazione di elaborati allegati e citando le fonti da cui ha tratto il proprio convincimento circa la stima dei danni.
E' manifesto, dunque, che altro e di più non fosse possibile chiedere al Consulente Tecnico d'Ufficio e che le censure mosse rispetto al suo operato, si appalesano del tutto destituite di fondamento.
L'elaborato peritale è da ritenersi ampiamente esaustivo rispetto ai quesiti formulati dal Tribunale, ed esso risulta chiaro nella sua esposizione, avendo il CTU anche congruamente contro dedotto rispetto alle successive censure mossegli dal Consulente di parte appellante.
d) Altro capo della sentenza che parte appellante impugna è quello relativo al rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
È da ritenersi infondato anche il quarto motivo d'appello.
L'atto introduttivo della infatti, contiene tutti gli elementi utili e necessari a consentire CP_1
l'identificazione puntuale sia delle ragioni della domanda che quella delle richieste (sia immediate che mediate) formulate.
E' opportuno chiarire che la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo del giudizio è riservata ai soli casi in cui il petitum e la causa petendi siano stati del tutto omessi o risultino del tutto incerti, ipotesi questa, assolutamente non ricorrente nella presente controversia.
D'altronde, costituisce ius receptum l'affermazione secondo cui “la nullità della citazione per totale omissione o incertezza dell'oggetto della domanda non ricorre quando il petitum sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e conclusioni delle parti prescritta”11.
Inoltre, a tal proposito, la Corte di Cassazione, debitamente spiega che: “ la declaratoria di nullità
della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi 11 Tribunale Roma Sez. XIII, 14/12/2010. pagina 16 di 25 caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa).”12
e) L'appellante impugna inoltre la sentenza nella parte in cui attribuisce responsabilità esclusiva a
, escludendo qualsivoglia responsabilità in capo a Org_1 Controparte_3
Anche il quinto motivo d'appello non merita accoglimento.
Primariamente, è opportuno specificare come la confessione, riguarda solo fatti, e non già valutazioni giuridiche;
8inoltre, essa può riguardare solo un fatto proprio e non già un fatto di un terzo,13, sì che la dichiarazione, nella quale la terza chiamata ha attestato che il PVC posato da era integro Org_1
e che quest'ultima non avrebbe risposto di eventuali causati da terzi sul rivestimento, non può avere alcun rilievo confessorio. Ancora, va qui rilevato che la relazione del consulente tecnico d'ufficio, a pag. 4, afferma che:
“nell'escludere che i suddetti elementi14 per vari fattori, quali l'ubicazione, la morfologia della zona di appoggio degli stessi sui bordi piscina e la loro tipologia di ancoraggio, risultano irrilevanti per quello che concerne le cause che hanno determinato i vizi e inconvenienti riscontrati e di cui si parlerà
innanzi”. Continua il CTU: “in alcune porzioni del telo in PVC in corrispondenza del fondo della piscina e lungo i bordi perimetrali sono presenti evidenti "grinze" (all.
3 - foto da 16 a 19) che evidenziano la presenza di acqua sottostante allo stesso telo in PVC, conferendo alla struttura un aspetto decisamente deteriorato e logoro;
tra l'atro tali perdite di acqua, al di sotto del telo, hanno creato infiltrazioni con conseguenti macchie di umidità sulle murature del locale tecnico (all.
3 - foto da 20 a 22). Detti inconvenienti, manifestatisi, così come già detto, con evidente deposito di acqua sotto il telo in PVC, si sono verificati attraverso una serie di concause, qui di seguito esposte: -
dissaldatura del rivestimento in pvc armato;
- flange irregolari degli accessori impiantistici (bocchette,
skimmer, etc.); - posa del telo nella parte superiore delle pareti laterali non a tenuta, in quanto favorisce l'infiltrazione di acqua” (relazione del ctu, pag. 4 e ss.).
Non può revocarsi in dubbio, dunque, che trattasi di difetti producibili solo al momento del riempimento della piscina ed associabili, unicamente, a vizi di costruzione della stessa.
A tal proposito, si rivela, peraltro, significativa la circostanza che il predetto documento cui fa riferimento l'appellante – in disparte il suo valore nient'affatto confessorio - sia stato sottoscritto prima dell'avvio dell'esercizio della piscina, e che il collaudo ha coinciso con il primo riempimento della piscina, e che solo in tale frangente (il collaudo) i vizi lamentati siano emersi in tutta la loro gravità ed evidenza.
f) Ulteriore capo della pronuncia che viene impugnato con l'atto di appello è quello afferente il quantum della pretesa risarcitoria (sentenza, pag. 4, 2° cpv). 14Il consulente tecnico fa riferimento ai lavori architettonici eseguiti da Controparte_3 pagina 18 di 25 Solo questo sesto motivo d'appello merita accoglimento.
L'appellante, deduce: “…Quarta antigiuridicità: ai sensi dell'art 1226 c.c.: “Se il danno non può
essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”. La
previsione è tassativa. Non può il giudice discrezionalmente applicare tale principio anche in fattispecie in cui il presupposto giuridico non è ravvisabile. Non può il Giudicante sopperire al vizio probatorio con la liquidazione equitativa! Il ricorso alla c.d. “equità decisoria” è possibile soltanto nel caso in cui sia la legge stessa ad attribuire al giudice tale potere, come previsto dall'art. 113, I co.,
c.p.c.1, ovvero, nel caso di cui all'art. 114 c.p.c.
2. Il caso che ci occupa non rientra in nessuna delle fattispecie per cui è possibile la liquidazione secondo equità. Il Giudicante mostra anche di mal interpretare l'espressione “nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia”. Con tale formula di rito, la parte rimette al Giudice l'accertamento dell'effettivo quantum, ferma restando la domanda principale della liquidazione così come da essa quantificata, dal momento che se si dovesse chiedere solo l'importo quantificato, in ipotesi di accertamento di una quantificazione maggiore o minore, il Giudice non potrebbe accogliere la domanda perché violerebbe il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Invece il Giudice di prime cure pare abbia sostituito alla
“giustizia” il proprio libero apprezzamento. Vorrà, pertanto, l'Ecc.ma Corte adita riformare l'impugnato capo e quantificare il danno nella misura liquidata in ATP.”
Risponde l'appellato: “…Questa difesa ha infatti già opportunamente precisato che la somma di Euro
8.200,00, eccedente quella quantificata in sede di ATP per le spese di esecuzione dei lavori di eliminazione dei difetti, è stata chiesta dalla a titolo di rifusione delle seguenti ulteriori CP_1
voci di danno: 1)- costo per l'approvvigionamento dell'acqua e dei prodotti di sanificazione. La
piscina è stata riempita una prima volta da Tuttavia, la stessa, a seguito dell'insorgenza CP_1
dei difetti denunciati, è stata svuotata per consentire alla odierna appellante l'esecuzione dei lavori di eliminazione dei suddetti difetti (lavori risultati, come visto, infruttuosi). La piscina, inoltre, è stata nuovamente riempita e dotata dei prodotti di sanificazione dell'acqua per l'esecuzione delle operazioni pagina 19 di 25 peritali. Successivamente allo svolgimento dell'ATP, è stata nuovamente svuotata per l'esecuzione dei lavori di eliminazione dei difetti, tutti documentati da sia a mezzo di rilievi fotografici CP_1
(cfr. doc. all. 11 memoria n°1 ex art. 183 VI° comma c.p.c. fascicolo di primo grado) che per il tramite delle fatture di spesa e degli strumenti finanziari utilizzati per il pagamento (cfr. all. nn. 8,9,10
memoria n°1 ex art. 183 VI° comma c.p.c. fascicolo di primo grado e 12,13,14,15,16,17,18,19 memoria n°2 ex art. 183 VI° comma c.p.c. depositata telematicamente). Per tali costi, diversi, si ripete, dagli esborsi necessari ai lavori di riattamento della piscina, la ha chiesto l'importo di Euro CP_1
4.900,00, corrispondente a due distinti riapprovvigionamenti di acqua e prodotti di sanificazione. 2)-
Costo per le prestazioni di manutenzione settimanale (nei mesi estivi e precisamente dal mese di giugno al mese di settembre). Invero, come si inferisce dalla lettura del contratto di fornitura sottoscritto tra le parti, si ribadisce che la ditta odierna appellante si era obbligata con la CP_1
(doc.n°1 del fascicolo di parte di ) a fornire (gratuitamente e per un periodo di tre anni) le
[...] CP_6
prestazioni di manutenzione settimanale (nei mesi estivi e precisamente dal mese di giugno al mese di settembre). Tali prestazioni, offerte dalla ditta , avrebbero previsto il controllo sul Org_1
funzionamento delle apparecchiature degli impianti tecnologici, l'analisi dell'acqua e la regolazione dei dosaggi dei prodotti chimici necessari al normale funzionamento della piscina. Tale obbligazione non è stata adempiuta, di talché la on ne ha potuto beneficiare, subendo un danno pari CP_1
ad Euro 3.300,00. Invero, il costo di tali ulteriori operazioni di manutenzione che, si ripete, avrebbe dovuto eseguire gratuitamente la ditta convenuta, è stato quantificato per ogni anno in € 1.100,00
(millecento/00) oltre IVA, per complessivi € 3.300,00 (tremilatrecento/00) oltre IVA, il tutto così come indicato nel prospetto fornito dalla ” (cfr. doc. all. n. 4 Parte_4
fascicolo di primo grado). Ebbene, è evidente che trattasi di voci di danno certamente provate, sia nell'an che nel quantum e che, si ripete, esulano dai lavori strettamente necessari e funzionali al riattamento della piscina (quantificati in sede di CTU), ma risultano direttamente consequenziali rispetto a questi e alla condotta inadempiente mostrata da controparte. D'altronde, quanto alla prima pagina 20 di 25 voce di danno, sia consentito ribadire che è notorio e, comunque, rientra nelle regole di comune esperienza la circostanza che l'esecuzione di operazioni di accertamento della tenuta della piscina e di funzionamento degli impianti posti a corredo della stessa comportano, necessariamente, il riempimento della stessa e l'approvvigionamento dei prodotti tesi al corretto funzionamento degli impianti e alla sanificazione dell'acqua, così come analoghe operazioni si rendono necessarie per l'esecuzione dei lavori di eliminazione dei difetti ( posto che la piscina, a tal fine, deve essere necessariamente svuotata e poi riempita). Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che i continui svuotamenti e riempimenti della piscina siano stati determinati dall'inadempimento della e siano a ciò eziologicamente ricollegabili (posto che è manifesto che, in difetto, la Org_1
non avrebbe dovuto, in così breve tempo, eseguire tali ripetuti e necessitati CP_1
approvvigionamenti). Non deve trascurarsi che la ha provato altresì la misura degli CP_1
esborsi sostenuti, producendo sia le fatture di spesa che le copie, come detto, degli strumenti finanziari utilizzati per il pagamento (cfr. doc. nn. 12,13,14,15,16,17,18,19 memoria n°2 ex art. 183 VI° comma c.p.c. depositata telematicamente). Quanto invece alla seconda voce di danno, è d'uopo osservare che la diminutio patrimoniale è stata dimostrata dalla mancata esecuzione della prestazione di manutenzione cui si era obbligata, per iscritto (doc. n°1 del fascicolo di parte di ) la ditta CP_6
appellante. Sul punto, merita considerazione che la mancata prestazione dell'attività di manutenzione contrattualmente prevista è rimasta circostanza incontestata tra le parti (e, dunque, da porre a fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c. novellato). Non può quindi dubitarsi che “il caso in esame deve essere affrontato in base ai principi sulla ripartizione dell'onere della prova, ricavabili dall'art. 2697 cod. civ., in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
pagina 21 di 25 costituito dall'avvenuto adempimento” (Tribunale Roma Sez. XI Sent., 02/02/2018; nello stesso senso:
Cass. civ. Sez. II, 21/01/2016, n. 1076; Cass. 15.7.2011, n. 15659 , che conferma l'insegnamento delle
Sezioni Unite con sentenza n. 13533 del 2001; Tribunale Milano, 15/11/2017; da ultimo: Cass. civ.
Sez. lavoro, 08/10/2019, n. 25168; Cass. civ. Sez. II Ord., 21/05/2019, n. 13685) In ogni caso, devesi rilevare che controparte non ha offerto prova alcuna di un eventuale adempimento della prestazione in parola. Per tali ragioni, l'avversario appello si rivela del tutto infondato, atteso che può affermarsi,
con evidente certezza, che la per le suindicate (ulteriori) inadempienze della CP_1 Org_1
ha offerto la prova di un ulteriore (rispetto ai costi strettamente necessari alla esecuzione dei
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lavori di eliminazione dei difetti quantificati in sede di ATP) danno di Euro 8.200,00 che, il Giudice di
Prime Cure ha fin troppo generosamente ridotto, in via equitativa e a vantaggio della odierna appellante, nella minore misura di Euro 3.200,00.
Il giudice di primo grado, nella sentenza impugnata, così motiva: “…Stante il precedente assunto,
quindi, fatta chiarezza su l'an, rimane da determinare il quantum della pretesa risarcitoria, che, in verità, a parere di questo giudice, non potrebbe che circoscriversi a quanto determinato con l'atp,
quindi in ragione di euro 13.800, atteso che ove mai la società attrice fosse stata intenzionata a richiedere quanto poi formulato nell'atto di citazione, cioè euro 22.000, cioè una somma comprensiva di ulteriori esborsi, per euro 8200, conseguenti alla natura di manutenzione straordinaria degli interventi eseguiti sull'impianto, a seguito dei lamentati vizi, certamente un quesito di tal fatta, poteva essere rivolto al CTU, cosa non verificatasi. Tuttavia, stante comunque la sostanziale fondatezza della domanda come proposta in giudizio, vista alla fine, una certa protervia con cui la Controparte_8
ha inteso resistere nel giudizio pure in costanza di un atp che ne aveva individuato l'esclusiva responsabilità, nonché, verificata, fondamentalmente, la documentazione fiscale prodotta in atti,
comprovante interventi di manutenzione straordinaria esperiti dalla stessa , avvenuti, come CP_1
predetto, sempre a causa dei riscontrati vizi dell'opera realizzata, l'ulteriore somma di euro 8200,
come richiesta da parte attrice, a titolo di ulteriore risarcimento in via equitativa viene ridotta l'euro pagina 22 di 25 3200 ritenendola, come rientrante nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, di cui alle conclusioni della stessa parte attrice…”.
Non si ritiene condivisibile il ragionamento giuridico estrinsecato dal Giudice di primo grado nella motivazione della sentenza, né può essere ritenuto valido il ragionamento di parte appellata.
Primariamente, è opportuno ricordare che, granitica giurisprudenza afferma: “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c.,
espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità,
ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta,
presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno.”15
Inoltre, condividendo il ragionamento della giurisprudenza maggioritaria, non si ritiene assolto l'onere della prova da parte dell'odierna appellata in riferimento agli asseriti danni subiti dalla stessa per l'esecuzione degli interventi necessari alla eliminazione dei difetti di costruzione della piscina. Dice la suddetta appellata: “In assenza, dunque, di qualsiasi contestazione circa la valutazione di Euro
13.800,00, quale costo dei succitati interventi, deve ritenersi che tale punto della sentenza sia passato in giudicato, restando in controversia unicamente, in tema di quantum debeatur, l'ulteriore somma di
Euro 8.200,00 (ovvero, più correttamente, il minor importo di euro 3.200,00 riconosciuto in sentenza).”
Sul punto, deve ritenersi provato unicamente il danno accertato dal CTU in euro 13,800, mentre –
escluso il giudicato, in presenza di un esplicito motivo di impugnazione - non può ritenersi assolto pagina 23 di 25 l'onore della prova con riferimento alle voci di danno riferite alle spese sostenute da parte appellata per le operazioni di riempimento, svuotamento e approvvigionamento della vasca e per le voci di danno riferite alla manutenzione successiva alla scoperta dei vizi di costruzione della vasca stessa.
Si ritiene, infatti, che la valutazione equitativa del danno ai sensi dell'articolo 1226 c.c. presuppone che: “il pregiudizio economico, di cui la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica per cui, se tale certezza non sussiste, il potere discrezionale del giudice di merito nonostante l'affermazione generica e astratta di un virtuale diritto al risarcimento non ha modo di estrinsecarsi, dovendo anche in tal caso procedersi in applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio…”16.
Ogni altro motivo di impugnazione, resta assorbito.
La sentenza impugnata, va, quindi, parzialmente riformata, nel senso che deve escludersi la debenza della somma di € 8.200,00, in difetto di prova sul punto, somma erroneamente liquidata dal primo giudice, e confermata nel resto, anche in odine alle spese in essa liquidate, atteso che l'accoglimento di un solo motivo di appello, con conseguente riduzione del quantum debeatur, non fa venir meno, in capo all'appellante, la posizione di parte soccombente.
Le spese di questo grado seguono anch'esse la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, sezione II civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al ruolo generale n. 568/2020, sull'appello proposto da , Parte_1
titolare dell'impresa individuale ”, nei confronti di in persona Org_1 CP_1
del legale rappresentante, nonché, nei confronti di in persona del Controparte_2
legale rappresentante, avverso la sentenza n. 652 pubblicata il 17/04/2020 resa dal Tribunale di Trani,
così provvede: 16 Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 15085/2002. pagina 24 di 25 1. Accoglie, in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma la sentenza impugnata, condanna l'appellante , titolare dell'impresa individuale ”, al Parte_1 Org_1
pagamento, in favore della , della somma di € 13.800,00, oltre agli interessi, a far CP_1
data dal 19/12/2012, sino all'effettivo soddisfo;
2. Conferma, per tutto il resto, la sentenza impugnata, anche in ordine alle spese in essa liquidate;
3. Condanna , a rifondere, in favore della e della Parte_1 CP_1 Controparte_2
le spese del presente grado del giudizio che liquida, per ciascuna delle predette appellate, in
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euro € 5.809,00, per compensi, oltre il 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta;
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 12
gennaio 2024.
IL PRESIDENTE RELATORE EST.
Filippo Labellarte
pagina 25 di 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 La società chiamata in causa dall'appellante. La stessa società ha effettuato dei lavori successivamente a quelli compiuti dallo , come precisato a pag.
3. Parte_1 4 Il PVC è cloruro di polivinile, cioè un materiale termoplastico ricavato da materie prime naturali. La caratteristica principale del PVC è la sua grande versatilità di utilizzo. Attraverso varie fasi di produzione è possibile ottenere dal PVC manufatti sia flessibili che rigidi. 5 Così la definisce l'appellante nell'atto d'appello, facendo riferimento a delle frasi utilizzate dal Giudice di primo grado nella motivazione. pagina 7 di 25 6 Viene qui riportato il testo dell'articolo: “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.” 8 Cass. Civ. n.282/2009 e precedente conforme (sent. n. 8355 del 2007). 10 Cass. Civ. Sez. V., Ord. n.11917/2021. 12 Cass. n. 1681/2015. 13 Cass. Civ., sent. n. 6059/1990, secondo cui: “La confessione giudiziale o stragiudiziale, secondo la nozione di cui all'art. 2730 c. c., deve avere per oggetto fatti obiettivi e non opinioni o giudizi, con la conseguenza che non ha valore di confessione, a prescindere dal fatto che sia diretta alla parte o al terzo, l'ammissione che un determinato evento dannoso sia ascrivibile a propria colpa trattandosi di un giudizio a formare il quale concorrono valutazioni di ordine giuridico”, e Cass. Civ., sent. n. 2587/1978. pagina 17 di 25 15 Cass. Civ., sent. n. 4310/2018 e Cass. Civ., sent.n.20990/2011