Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 7050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7050 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07050/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00011/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11 del 2026, proposto da
Stenoservice s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B5D8348387, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Camera dei deputati, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Teresa Losasso e Gaetano Pelella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Intersistemi Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Corinna Fedeli, Stefano Vinti e Dario Capotorto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a) del provvedimento di aggiudicazione - datato 20 ottobre 2025 come da relativa comunicazione in atti - della procedura ristretta relativa all’affidamento dell’appalto di servizi di manutenzione del sito web della Camera dei deputati e servizi connessi (Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 43/2025 del 3 marzo 2025 – CIG B5D8348387) in favore della Intersistemi Italia s.p.a., la cui documentazione amministrativa, ivi compresa quella relativa alla fase di comprova dei requisiti, è stata oggetto di ostensione solamente in data 2 dicembre 2025 e giammai prima resa disponibile ed accessibile sul portale Consip-Mepa;
b) del provvedimento, di estremi e dati ignoti, con cui è stata ritenuta efficace l’aggiudicazione in esito alla comprova dei requisiti dichiarati in riscontro alla nota del 24 settembre 2025 a firma del capo servizio amministrazione della Camera dei deputati, conosciuta, unitamente a tutti gli atti del procedimento, solamente a seguito del formale accesso risalente al 2 dicembre 2025;
c) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ancorché non conosciuto;
nonche’
per la reintegrazione in forma specifica ex artt. 30 e 124 c.p.a. da disporsi mediante l’obbligo a carico della stazione appaltante di aggiudicare l’appalto e disporre il subentro nel contratto ai sensi dell’art. 122 c.p.a., ove nelle more stipulato, in favore del r.t.i. Progesi-Stenoservice risultato secondo graduato o, in via subordinata, per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento per equivalente dei danni subiti, nella misura in cui verranno provati in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in misura comunque non inferiore al 10 % dell’importo offerto oltre al danno curricolare;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Camera dei deputati e di Intersistemi Italia s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. TT AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, mandante del costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese (r.t.i.) assieme alla società Progesi, seconda graduata nella procedura di gara identificata dal c.i.g. B5D8348387, impugnava il provvedimento di aggiudicazione adottato dalla Camera dei deputati in favore della società Intersistemi Italia.
2. Si costituiva in resistenza la stazione appaltante.
3. Del pari si costituiva in giudizio la società controinteressata.
4. Al ricorso era unita istanza di sospensione dell’efficacia degli atti gravati, cui la parte rinunciava alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
5. Tutte le parti producevano documenti, memorie e repliche in vista della pubblica udienza del 25 marzo 2026, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
6. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo, è possibile passare allo scrutinio dell’unica articolata censura formulata con il ricorso.
7. In particolare, secondo la società esponente, l’aggiudicataria difetterebbe del requisito di partecipazione prescritto dall’art. 4, comma 1, lett. c) del disciplinare di gara: difatti, l’aver svolto «attività analoghe […] presso il Ministero della cultura» (come indicato nel documento di gara unico europeo, d.g.u.e.) senza precisarne l’importo, chiarendo solo in fase di comprova dei requisiti di aver provveduto alla «manutenzione sito web istituzionale oltre a portali per i sistemi» del ridetto dicastero, non potrebbe considerarsi servizio analogo alla prestazione oggetto di affidamento.
8. Peraltro, l’aver valutato le ulteriori attività svolte, rappresentate solo in sede di verifica e non dichiarate nel d.g.u.e. dimostrerebbe l’illegittimità dell’operato per aver consentito alla controinteressata di integrare in maniera postuma la propria domanda di partecipazione. Inoltre, in ogni caso, il servizio da appaltare non sarebbe comunque assimilabile genericamente ai servizî web , come inferibile dalla bozza del capitolato speciale: ciò sarebbe particolarmente evidente per l’attività di indicizzazione, in relazione alla quale, pur considerando gli ulteriori incarichi tardivamente rappresentati, gli importi sarebbero comunque inferiori alla soglia prevista dalla lex specialis .
9. Viepiú, nel d.g.u.e. di prequalifica la controinteressata avrebbe genericamente rappresentato il possesso del requisito di capacità tecnica, non curandosi di descrivere dettagliatamente le attività svolte. A tal proposito, la mera attestazione del buon esito rilasciata dal Ministero della cultura non potrebbe essere in grado di soddisfare le prescrizioni della legge di gara, atteso che l’operatore economico avrebbe dovuto depositare il contratto concluso. Per giunta, l’esperienza dell’aggiudicataria non dimostrerebbe la capacità nel settore dell’indicizzazione dei contenuti audio-video, essendosi dedicata unicamente alla gestione di siti web : sul punto, la ricorrente evidenzia come prima dell’attuale unificazione, i due servizî erano affidati disgiuntamente, circostanza indicativa della netta differenza delle prestazioni richieste nei due casi.
10. Chiarita la doglianza spiegata, va immediatamente evidenziato come essa non sia fondata: ciò esime anche il Collegio dal prendere posizione sulla sollevata eccezione di irricevibilità del ricorso.
11. A tal proposito appare opportuno precisare in primo luogo come il provvedimento oggetto dell’odierno esame è l’atto conclusivo di una procedura ristretta per l’individuazione dell’appaltatore dei servizî riferiti al sito web della Camera dei deputati, tra cui rilevano le «attività, svolte mediante presidio, di manutenzione correttiva, migliorativa ed adeguativa del sito web della Camera dei deputati, di supporto all’utenza e monitoraggio del medesimo sito web , di indicizzazione in tempo reale della diretta audiovideo delle sedute dell’assemblea e postproduzione dei risultati della medesima indicizzazione, nonché di gestione di contenuti audiovideo del sito web e le attività di manutenzione evolutiva, miglioramento dell’accessibilità di componenti del sito web e servizî specialistici di progettazione e sviluppo di nuove componenti del medesimo sito web », richiedendo, quale requisito di capacità tecnica, «la regolare esecuzione, nei trentasei mesi antecedenti alla pubblicazione del bando di gara in Stati membri dell’Unione europea, di contratti aventi ad oggetto servizî analoghi a quelli della presente procedura, per un valore complessivo per un anno compreso nel suddetto triennio non inferiore ad € 250.000,00 oltre Iva» (enfasi aggiunta).
12. All’art. 4, comma 11 del disciplinare di gara relativo alla fase di prequalifica è stato previsto che «l’amministrazione si riserva, in ciascuna fase della procedura, di richiedere agli operatori economici partecipanti di produrre la documentazione a comprova del possesso del requisito […] che verrà in ogni caso richiesta al soggetto concorrente primo posizionato nella graduatoria finale. Tale prova dovrà essere fornita mediante la consegna, a pena di esclusione, della seguente documentazione entro il termine perentorio di sette giorni dalla richiesta: copia della documentazione contrattuale comprovante il possesso del requisito di capacità tecnica, dalla quale si evinca il possesso delle caratteristiche indicate nel comma 1, lett. c), e copia delle attestazioni/certificazioni di regolare esecuzione rilasciate dal committente e/o copia di fatture quietanzate ovvero di documentazione bancaria, da cui evinca la regolare esecuzione delle prestazioni a cui viene fatto riferimento».
13. In risposta al bando, sono state presentate ventuno domande, tra cui quelle dell’odierna ricorrente e della società controinteressata: quest’ultima, per quanto d’interesse, ha autocertificato nel d.g.u.e. «l’esecuzione di attività analoghe a quelle oggetto dell’appalto per conto del Ministero della cultura nel periodo dal 1° marzo 2023 al 28 febbraio 2024, per un importo di € 275.000,00».
14. Tale dichiarazione è stata considerata conforme al bando e cosí la stazione appaltante ha notificato le lettere di invito per presentare le offerte per la procedura: a tal proposito, va precisato come l’art. 4, comma 11 del disciplinare di gara relativo alla fase di presentazione delle offerte precisi come «all’esito della formazione della graduatoria finale […] l’amministrazione della Camera dei deputati darà corso alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, prescritti dal capitolato, nei confronti del soggetto concorrente primo in graduatoria [riservandosi] di richiedere al medesimo soggetto concorrente di presentare […] la documentazione di cui all’art. 4, comma 11, del disciplinare relativo alla fase di prequalifica».
15. Risultando all’esito della valutazione delle offerte prima classificata la società Intersistemi, l’amministrazione ha proceduto alla verifica dei requisiti e, in particolare in forza delle disposizioni supra trascritte, all’esame dei requisiti di capacità tecnica: in tale sede l’odierna controinteressata, oltre a trasmettere gli atti relativi al contratto con il Ministero della cultura, ha altresí presentato la documentazione afferente a due accordi quadro stipulati rispettivamente con la provincia di Avellino e con Roma capitale, nonché un subappalto concluso con la Guardia di finanza. Ritenuta sufficiente la documentazione relativa all’attività svolta in favore del Ministero della cultura, ed espletati gli altri controlli di rito, la stazione appaltante ha aggiudicato il servizio alla prima classificata e, spirato il termine per lo stand-still , ha stipulato il contratto in data 30 dicembre 2025.
16. Ciò premesso, va rilevato come la società controinteressate possegga pacificamente il requisito di capacità tecnica prescritto dalla lex specialis . Difatti, la società ha dichiarato nel d.g.u.e. di aver eseguito, nel periodo rilevante, prestazione per € 275.000,00 in favore del Ministero della cultura, ossia un importo superiore a quello richiesto dal bando e dal disciplinare: tale rilievo è già sufficiente ad evidenziare l’infondatezza di tutte le censure spiegate dalla ricorrente.
17. Sul punto, peraltro, va rilevato come la compilazione e la trasmissione della domanda in sede di prequalifica appare pienamente regolare e conforme alla disposizione della legge di gara. Invero, l’ermeneusi proposta dalla ricorrente, secondo la quale nel d.g.u.e. l’operatore economico avrebbe dovuto, non solo dichiarare il possesso del requisito, ma anche specificare «le attività svolte in concreto che valgano a qualificare tale possesso» non può essere seguita. Sul punto va osservato come il disciplinare si riferisse unicamente a «servizî analoghi», mentre il modulo fornito dalla stazione appaltante richiedeva la «descrizione della referenza»: orbene, a fonte di tali prescrizioni risulta corretta – anche in un’ottica di favor partecipationis – non escludere un operatore economico che, nel candidarsi, precisi di aver svolto «attività analoghe […] presso il Ministero della cultura», demandando ad un successivo momento la verifica circa l’effettiva analogia tra il servizio espletato e quello da affidare.
18. Sotto tale profilo, la produzione dell’attestato di buon esito del servizio costituisce, proprio per l’analiticità del documento fornito dall’operatore economico, elemento sufficiente a dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica: in ogni caso, anche ammettendo l’obbligo per la stazione appaltante di acquisire il contratto integrale, appare evidente che ciò determinerebbe al piú un’irregolarità formale, sanabile attraverso lo strumento del soccorso istruttorio.
18. Andando oltre, va poi evidenziato come l’attività svolta presso il dicastero della cultura sia sicuramente analogo al servizio da espletare presso la Camera dei deputati. A tal proposito, infatti, va osservato come oggetto dell’appalto all’odierno esame siano i servizî inerenti al sito web della Camera dei deputati: in particolare, l’attività di manutenzione dello stesso comprendente, tra l’altro l’indicizzazione (su cui si sofferta ampiamente parte ricorrente) in tempo reale della diretta audiovideo e la postproduzione dei risultati della medesima indicizzazione, nonché la gestione di contenuti audiovideo. Orbene, considerato il divieto di subappalto, emerge chiaramente la natura unitaria della prestazione domandata dalla stazione appaltante (pur essendo in passato il medesimo servizio affidato con due contratti distinti): conseguentemente, il servizio di manutenzione del sito internet curato in favore del Ministero della cultura appare sicuramente assimilabile alla prestazione richiesta nella gara all’odierno esame, anche in considerazione del fatto che, come attestato dal dicastero, il contratto concluso da Intersistemi ha altresí «riguardato il miglioramento dell’accessibilità di componenti del sito compresi servizî specialistici di progettazione e sviluppo di nuove componenti».
19. In aggiunta, parte controinteressata chiarisce, nella propria memoria, come la manutenzione del sito del Ministero della cultura abbia anche riguardato attività di indicizzazione dei contenuti per facilitare le ricerche (v. pag. 20 memoria depositata il 26 gennaio 2026).
20. A tal proposito, appare opportuno chiarire come l’indicizzazione nel settore informatico sia un processo di catalogazione e organizzazione di dati di qualunque natura, al fine di consentire agli utenti di ricercare rapidamente i contenuti desiderati: all’uopo, possono essere impiegati indici o database che funzionano attraverso parole chiave e metadati. Calando tali riflessioni astratte nel caso concreto, va rilevato come l’indicizzazione delle dirette audio-video delle sedute dell’assemblea si svolga in due fasi, ossia l’indicizzazione in senso stretto e la post-produzione. Quanto alla prima, essa si esaurisce nell’inserire su appositi menú a tendina presenti nello schermo talune informazioni di massima secondo uno standard posto dal software realizzato appositamente (e messo a disposizione) dall’amministrazione (come può notarsi, tale attività non richiede particolari competenze informatiche specialistiche): è in questa fase, quindi, che vengono quindi indicizzati gli argomenti identificati, compresi i nominativi dei deputati che di volta in volta prendono la parola. La prestazione, quindi, si esaurisce nell’immissione dei c.d. metadati identificativi delle varie fasi della discussione. La fase di post-produzione, invece, avviene il giorno seguente la seduta dell’assemblea e determina l’abbinamento dell’indicizzazione del resoconto stenografico con i contenuti immessi dall’operatore per l’indicizzazione della seduta.
21. Come può notarsi, si tratta di attività sicuramente analoga a quella di manutenzione di un qualsiasi sito internet di un’amministrazione pubblica di media complessità: sicuramente si differenzia per la presenza di attività da compiere «in diretta», ma ciò non snatura la prestazione richiesta, trattandosi di una mera particolare declinazione della gestione di un sito web .
22. Seguendo invece la tesi di parte ricorrente si dovrebbe giungere al paradossale esito di limitare la partecipazione solamente agli operatori economici che già in passato avessero svolto riprese ed indicizzazione di eventi in diretta: ma una tale ermeneusi si pone in contrasto con il dato positivo, atteso che la legge di gara ha richiesto, quale requisito di capacità tecnica, solamente la prestazione di servizî analoghi e non identici come invece suggerisce l’interpretazione della società esponente.
23. Le considerazioni appena spese rendono evidente che anche solo considerando il contratto eseguito in favore del Ministero della cultura, Intersistemi fosse in possesso del requisito di capacità tecnica: di conseguenza, tutte le ulteriori censure circa la valorizzazione di altri analoghi rapporti negoziali intrattenuti con ulteriori pubbliche amministrazioni divengono inconferenti e non in grado di infirmare la legittimità della decisione amministrativa gravata.
24. Pertanto, rilevata l’infondatezza della doglianza spiegata dalla parte ricorrente, la domanda di annullamento è respinta: al contempo, non possono essere accolte le ulteriori domande proposte con l’impugnazione, difettando il loro presupposto, ossia l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione.
25. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle altre parti che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre accessorî, ove dovuti per legge, per ciascuna delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO IT, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
TT AN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TT AN | RO IT |
IL SEGRETARIO