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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 25/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1749/2021 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 25 marzo 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1749/2021 R.G. promossa da
1. nato a [...] il [...] – Controparte_1 CodiceFiscale_1
2. nato a [...] il [...] – Controparte_2 C.F._2
3. nato a [...] il [...] – Controparte_3 C.F._3
4. La nato a [...] (R.U.) l'08/09/1959 Controparte_4 CodiceFiscale_4
5. nato a [...] il [...] – CP_5 C.F._5
6. nato a [...] il [...] – Controparte_6 C.F._6
7. nato a [...] il [...]- CP_7 C.F._7
8. nato a [...] il [...]- Controparte_8 C.F._8
9. nato a [...] il [...] – Controparte_9 C.F._9
10. nato a [...] il [...] – Controparte_10 C.F._10
11. nato ad [...] il [...] – Controparte_11 C.F._11
12. nato a [...] il [...] – Controparte_12 C.F._12
13. nato a [...] il [...] – CP_13 C.F._13
14. nato a [...] il [...] – Controparte_14 C.F._14
15. nato a [...] l'[...]- Controparte_15 C.F._15
16. nato ad [...] il [...] – Controparte_16 C.F._16
17. nato a [...] il [...] – CP_17 C.F._17
18. nato a [...] il [...] Controparte_18 C.F._18
19. nata a [...] il [...] – CP_19 C.F._19
20. nata a [...] il [...] – CP_20 C.F._20
21. nata a [...] il [...] – CP_21 C.F._21
22. nato a [...] il [...]- CP_22 C.F._22
23. nato a [...] il [...] – CP_23 C.F._23
24. nato a [...] il [...]- Controparte_24 C.F._24
25. nata a [...] il [...] - Parte_1 C.F._25
assistiti e rappresentati dall'Avv.Lino Antonino Di Verde(C.F. giusto C.F._26
mandato in calce al ricorso ed elettivamente domiciliati, presso lo studio del predetto legale sito in
Via G. Arimondi 1/Z Palermo.
- ricorrenti -
Contro , in persona dell'Assessore p.t., Controparte_25
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta P.IVA_1
(C.F. ), presso i cui uffici, siti in via Libertà n. 174, è elettivam. domicil.; P.IVA_2
- resistente -
Avente ad oggetto: riconoscimento PEO/ risarcimento danno da perdita di chance
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, i procuratori delle parti concludevano come da scritti difensivi depositati telematicamente.
MOTIVI
Con ricorso depositato il 13/12/2021 i ricorrenti di cui in epigrafe premesso di essere tutti ex dipendenti regionali, in servizio ad Enna ed oggi in quiescenza (nel biennio 2019-2020 e comunque tutti entro il 31.12.2020), deducevano:
che il 9/05/2019 era stato sottoscritto il CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Sicilia e degli enti di cui all'art. 1 della L.R. del 10/05/2000 n. 10, triennio 2016-2018;
- che l'art. 22 del suddetto CCRL prevedeva e disciplinava la progressione economica orizzontale all'interno della categoria;
- che il comma 3 dell'art. 22 indicava quali criteri selettivi “… 1) Esperienza professionale maturata;
2) Titolo di studio e professionale;
3) Percorso formativo propedeutico all'esame finale;
4)
Risultanze della valutazione della performance individuale nel triennio precedente al presente
accordo”, mentre il comma 8 ed il comma 10 rispettivamente disponevano: “Per la Regione Siciliana la contrattazione integrativa regionale definisce i criteri e modalità per l'attivazione dell'istituto con
la previsione della quantificazione dell'accantonamento delle necessarie risorse finanziarie, e
disciplina la pesatura e la differenziazione dei punteggi dei criteri e degli elementi di valutazione
previste dal comma 3” e che “In sede di prima applicazione, le parti concordano che, con decorrenza
1° gennaio dell'anno in cui viene sottoscritto il presente CCRL, sono attribuite in modo selettivo
progressioni economiche orizzontali a una quota del 35 per cento dei dipendenti a tempo
indeterminato in servizio a tale data”;
- che in data 27/12/2019 era stato sottoscritto l'accordo esecutivo dell'art. 22, comma 8, del CCRL
2016-2018, e che il suddetto accordo, all'art. 2, disponeva che “Possono partecipare per
l'attribuzione della posizione economica superiore tutti i dipendenti a tempo indeterminato
appartenenti ai ruoli regionali che al 1° gennaio 2019, abbiano maturato un'anzianità di servizio
pari a trentasei mesi, anche se in posizione di comando o distacco presso altra pubblica
amministrazione”;
- che l'Amministrazione regionale non aveva attivato tempestivamente il percorso formativo propedeutico all'esame finale previsto dall'art. 3 del citato accordo, provvedendovi soltanto nel giugno del 2021, dopo il loro pensionamento, avvenuto per tutti anteriormente al 31/12/2020.
Sulla scorta di tali premesse chiedevano al Tribunale di volere dichiarare il loro diritto all'applicazione dell'art. 22 del CCRL sottoscritto il 9/05/2019 in quanto ancora in servizio nel periodo di decorrenza della progressione economica orizzontale 2019/2020 ed in possesso dei requisiti previsti dall'Accordo regionale stilato in esecuzione del comma 8; di volere, quindi, liquidare le differenze economiche maturate, dal riconoscimento del diritto, con conseguente refusione nei rispettivi provvedimenti di quiescenza;
in subordine, chiedevano di essere risarciti del danno subito a seguito della perdita di chance, quantificabile complessivamente in euro 6.235,40 per i dipendenti di categoria “C” ed in euro 6.836,14 per i dipendenti di categoria “D” o in altro importo equitativamente determinato, in ragione dell''esistenza dell'aspettativa giuridica oramai perduta e delle certe o comunque altissime probabilità di conseguire la sperata progressione economica orizzontale oltre al danno indiretto sul trattamento di quiescenza nella misura ivi quantificata.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata il 23/01/2023, l'Amministrazione
convenuta chiedeva rigettarsi il ricorso, contestandone la fondatezza.
Fissata l'udienza di discussione, trattata ex art 127 ter cpc,, le parti hanno precisato le loro conclusioni mediante il deposito di note scritte sostitutive d'udienza ed alla data odierna la causa è stata decisa come da sentenza.
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I ricorrenti lamentano di essere stati discriminati in quanto è stata negata loro la possibilità di partecipazione al “percorso formativo obbligatorio propedeutico all'esame finale” in quanto non più
nei ruoli regionali sia al momento della presentazione della domanda per accedere alla selezione che a quello successivo della conclusione del procedimento, e denunciano che ciò è dovuto all'atavico
ritardo e inoperosità dell'Amministrazione Regionale nell'attivazione delle procedure formative e
selettive.
L'amministrazione resistente allega che i ritardi sarebbero addebitabili all'emergenza covid, che ha determinato un rallentamento iniziale dell'azione amministrativa dovuto all'adeguamento dell'organizzazione del lavoro in modalità di lavoro agile a salvaguardia del personale regionale.
Rileva al contempo l'amministrazione, a propria discolpa che nel caso in specie tale rallentamento non ha pregiudicato in ogni caso la posizione dei ricorrenti, in quanto gli stessi risultano essere stati cancellati dai ruoli tra i primi dell'anno 2019 e il 2020, pertanto qualora avessero partecipato al
percorso formativo sarebbero stati esclusi all'atto della pubblicazione della graduatoria finale in
quanto ormai fuori dall'organico in servizio attivo.
Le difese dell'amministrazione resistente non convincono e non possono essere pertanto condivise. Ritiene infatti questo decidente di uniformarsi all'orientamento espresso in subiecta materia, con riferimento ad un identico caso ( in cui l'amministrazione resistente ha spiegato analoghe difese) dal
Tribunale di Palermo con la sentenza n.521 del 8 febbraio 2024, n. R.G. 10059/2021, del cui percorso motivazionale, di seguito, si richiama ex art 118 cpc uno stralcio, condividendosene le premesse argomentative e le conclusioni.
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1. Non può, infatti, trovare accoglimento la domanda di riconoscimento della progressione economica orizzontale e dei conseguenti incrementi retributivi formulata in via principale dai ricorrenti.
Com'è risaputo, le progressioni economiche orizzontali sono attribuite, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, in modo selettivo ad una quota parziale di dipendenti ed in relazione allo sviluppo di competenze professionali, nonché in rapporto ai risultati individuali e collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente;
nello specifico, il loro riconoscimento avviene secondo le previsioni della contrattazione collettiva nazionale e/o regionale ed integrativa. Diviene, quindi,
imprescindibile porre l'attenzione sulla disciplina dettata dal CCRL del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della L.R. n. 10/2000, triennio 2016-2018, che ha previsto la “progressione economica all'interno della categoria”.
L'art. 22 del citato CCRL testualmente dispone che: “
1. All'interno di ciascuna categoria è prevista
una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento
tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni
economiche a tal fine espressamente previste.
2. La progressione economica di cui al comma 1, nel
limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, a una quota limitata
di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6.
3. Le progressioni economiche sono attribuite sulla base di graduatorie di merito per ciascuna
posizione economica nell'ambito delle rispettive categorie di inquadramento, e sulla base dei criteri
di seguito descritti e con la sommatoria complessiva dei punteggi conseguiti: a) esperienza
professionale maturata, commisurata alla valutazione del servizio prestato presso l'Amministrazione di appartenenza con differente pesatura tra il servizio di ruolo e non di ruolo, nonché il servizio
prestato presso altre pubbliche amministrazioni a seguito di trasferimenti delle relative funzioni. I
periodi di servizio inferiori ai sei mesi non sono conteggiati;
b) titoli di studio, culturali e
professionali, con diversa pesatura in relazione ai diversi gradi e livelli di istruzione o
specializzazione; c) partecipazione obbligatoria al percorso formativo predisposto
dall'Amministrazione in relazione alle attività istituzionali svolte, con esame finale …; d) risultanze
della valutazione della performance individuale del triennio precedente all'anno in cui viene
sottoscritto il contratto integrativo regionale che prevede l'attivazione dell'istituto, sulla base delle
procedure pro-tempore in essere per ciascun anno di riferimento.
4. Gli oneri relativi al pagamento
dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni
economiche orizzontali sono completamente a carico del Fondo di cui all'art. 90 … 6. Ai fini della
progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo
minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a trentasei mesi. 7.
L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1°
gennaio dell'anno nel quale sono perfezionate le relative procedure attuative.
8. Per la Regione
siciliana, la contrattazione integrativa regionale definisce criteri e modalità per l'attivazione
dell'istituto, con la previsione della quantificazione dell'accantonamento delle necessarie risorse
finanziarie, e disciplina la pesatura e la differenziazione dei punteggi dei criteri e degli elementi di
valutazione previsti dal comma 3. … 10. In sede di prima applicazione, le parti concordano che, con
decorrenza 1° gennaio dell'anno in cui viene sottoscritto il presente CCRL, sono attribuite in modo
selettivo progressioni economiche orizzontali a una quota del 35 per cento dei dipendenti a tempo
indeterminato in servizio a tale data. 11. Il numero delle progressioni messe a selezione per ciascuna
categoria, in sede di prima applicazione di cui al comma 9, calcolato sulla base della composizione
del personale avente titolo a partecipare alle procedure selettive, è indicato nell'accordo di
contrattazione integrativa regionale di cui al medesimo comma. …”. Conformemente alle previsioni del CCRL del 9/05/2019, l'accordo, esecutivo del comma 8,
sottoscritto il 27/12/2019, ha previsto di avviare “… ai sensi dell'art. 22 del CCRL 9 maggio 2019,
un percorso di articolato sviluppo economico, all'interno del sistema di classificazione del personale,
correlato al diverso grado di abilità professionale acquisito dal personale nello svolgimento delle
funzioni proprie della categoria di appartenenza, nei limiti delle risorse aventi carattere di certezza
e stabilità, a valere sul Fondo risorse decentrate di cui all'art. 90 del CCRL e, in ogni caso, ad una
quota del 35 per cento dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio 2019 …”. E,
con l'art. 2, dispone testualmente che: “Possono partecipare alle procedure per l'attribuzione della
posizione economica superiore tutti i dipendenti a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli
regionali che, al 1° gennaio 2019, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a trentasei mesi,
anche se in posizione di comando o distacco presso altra pubblica amministrazione ….”; ed ancora,
all'art. 3, che “I passaggi alle posizioni economiche successive sono disciplinati sulla base di
graduatorie di merito per ciascuna posizione economica nell'ambito delle rispettive categorie, e sulla
scorta dei criteri di seguito descritti:
1. esperienza professionale maturata;
2. titoli di studio, culturali
e professionali;
3. percorso formativo obbligatorio propedeutico all'esame finale;
4. risultanze della
valutazione della performance individuale nel triennio precedente al presente accordo … Con
riferimento al terzo criterio, le parti concordano che l'attività formativa propedeutica all'esame
finale si concretizza nella predisposizione da parte dell'Amministrazione regionale di una
pubblicazione, articolata in quattro sezioni corrispondenti a ciascuna categoria professionale,
contenente gli argomenti delle materie oggetto di formazione e di una serie di batterie di quesiti a
risposta multipla dalle quali saranno estratte le domande dell'esame finale …”.
Nel caso in esame, la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva regionale di riferimento,
dunque, riconosce la progressione economica orizzontale “in modo selettivo, ad una quota limitata
di dipendenti … in servizio al 1° gennaio 2019” prevedendone l'attribuzione “sulla base di
graduatorie di merito per ciascuna posizione economica nell'ambito delle rispettive categorie
d'inquadramento e sulla base dei criteri di seguito descritti e con la sommatoria complessiva dei punteggi conseguiti: a) esperienza professionale …; b) titoli di studio …; c) partecipazione
obbligatoria al percorso formativo predisposto dall'Amministrazione … con esame finale …; d)
risultanze della valutazione della performance individuale del triennio precedente all'anno in cui
viene sottoscritto il contratto integrativo regionale …”.
Così sinteticamente ricostruita la normativa di riferimento, non appare corretta la tesi dell'Amministrazione secondo cui “l'incentivazione professionale ed economica dei dipendenti …
richiede l'attualità del rapporto di servizio, indipendentemente dal fatto che il passaggio alla fascia
retributiva decorra da un momento anteriore alla cessazione del rapporto di impiego” (così in memoria): ne discenderebbe l'impossibilità di includere i ricorrenti fra i destinatari della p.e.o. in quanto “sia alla data di presentazione della domanda per accedere alla selezione che a quello
successivo della conclusione del procedimento con pubblicazione della graduatoria” (sempre in memoria) non erano più nei ruoli regionali. Ed infatti, anche il bando di indizione della procedura selettiva ai sensi dell'art. 22, comma 10, del CCRL del 12/7/2021, dopo avere affermato all'art. 1,
comma 3, che “I contingenti di personale cui attribuire la posizione economica immediatamente
superiore” sono “pari ad una quota commisurata al 35% dei dipendenti a temo indeterminato in
servizio al 1° gennaio 2019” così come era stato stabilito dal CCRL, al successivo art. 2, esplicativo dei necessari requisiti di partecipazione, riserva invece la selezione soltanto “al personale a tempo
indeterminato appartenente ai ruoli regionali che, al 1° gennaio 2019, abbia maturato una anzianità
di servizio pari a 36 (trentasei) mesi … non cancellato dal ruolo alla data di approvazione della
graduatoria finale”, perciò escludendo i dipendenti che, per quanto fossero “in servizio al 1° gennaio
2019” erano cessati dal medesimo nelle more tra l'approvazione del ed il concreto avvio Pt_2
dell'iter di attribuzione della p.e.o.
Sennonché già la locale Corte territoriale (cfr. Corte App. Palermo, n. 587/2017, richiamata anche da
Corte App. Palermo, nn. 596/2020 e 331/2021), ha più volte evidenziato come accanto ad una funzione incentivante, l'istituto delle progressioni economiche presenti anche una “logica premiale”,
perciò considerando “una mera illazione l'opinione che ascrive al bando di selezione la volontà di prevedere come 'requisito implicito' la persistenza del rapporto di lavoro alla data di approvazione
della graduatoria finale”. Si è detto pure che “fare dipendere dai tempi – aleatori – di approvazione
della graduatoria … l'inclusione dei candidati aspiranti produrrebbe effetti discriminatori e
variabili secondo che, in base ai tempi imprevedibili di tale evento, i lavoratori aspiranti siano stati
nel frattempo collocati in pensione o meno”. Ciò “legittima, allora, una interpretazione coerente con
la regola dell'affidamento per cui, seppure è vero che l'approvazione della graduatoria determina
l'emergere del diritto soggettivo perfetto al riconoscimento della progressione economica, tale
fenomeno va contemperato con la finalità della procedura che è quella di retrodatare alla data fissata
dal bando il passaggio alla posizione superiore con l'effetto di cristallizzare a quella data il possesso
dei requisiti soggettivi richiesti”.
Più recentemente i suddetti rilievi sono stati condivisi anche dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. nn.
26934/2022 e 818/2023), la quale ha evidenziato che i passaggi economici all'interno di ciascuna area professionale assolvono sia ad una funzione corrispettiva (per compensare la flessibilità di impiego richiesta ai dipendenti), sia ad una funzione premiale (per riconoscere il diverso grado di abilità professionale acquisito progressivamente dai dipendenti nell'esercizio delle funzioni) sia ad una funzione incentivante (per promuovere miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali); ed ha affermato che il criterio secondo il quale dalla finalità incentivante deriverebbe la necessità della permanenza in servizio dei dipendenti alla data di approvazione della graduatoria “incontra l'evidente
limite di obliterare le finalità corrispettiva e premiale;
del resto, la decorrenza retroattiva della
progressione alla data del 1° gennaio di ciascun anno resterebbe del tutto ingiustificata se la
progressione stessa avesse l'unico scopo di promuovere prestazioni di lavoro future rispetto alla
conclusione della procedura. La retroattività dell'avanzamento economico non può che essere letta
in coerenza con gli obiettivi perseguiti;
l'intento delle parti è quello di neutralizzare le inevitabili
sfasature temporali dovute ai tempi di conclusione del contratto integrativo e di successivo
svolgimento delle procedure selettive, legando la progressione, anche temporalmente, ai
miglioramenti già realizzati” (Cass. n. 26934/22). Secondo la Corte di Cassazione, dunque, “una volta che siano stati definiti i criteri di selezione ―
con la stipula del contratto integrativo ― e venga avviata la procedura selettiva, non può ricavarsi
dalla sola finalità di ottenere un aumento di efficienza dell'attività amministrativa l'ulteriore
requisito della permanenza in servizio del dipendente alla data di approvazione della graduatoria. Il
voler correlare il diritto alla progressione economica alla data di approvazione della graduatoria
introdurrebbe un requisito aleatorio non previsto dalle parti collettive”.
La medesima Corte ha ribadito tali principi anche nella successiva pronuncia n. 818/23, nella quale ha ulteriormente precisato che il fatto che la scelta del dipendente destinatario della progressione possa ricadere su candidati destinati a cessare dal servizio in pregiudizio di chi prosegua nel rapporto,
costituisce obiezione che “se asseconderebbe lo spirito incentivante della procedura, deprimerebbe
l'effetto corrispettivo e premiale di essa, sicché è inevitabile rimettersi all'assetto obiettivo realizzato
dalle norme come già interpretate da questa S.C., senza deviazioni potenzialmente tali da alterare
l'assetto di interessi intrinseco nell'efficacia retroattiva al 1 gennaio di ciascun anno, di cui si è
detto”.
Deve dunque concludersi che del tutto illegittimamente i ricorrenti siano stati esclusi prima dal percorso formativo necessario per accedere alla procedura e poi finanche dalla possibilità di presentare la relativa domanda di partecipazione in applicazione di un requisito, quello dell'appartenenza ai ruoli regionali al momento di indizione della procedura e della permanenza nei medesimi fino alla data di approvazione della graduatoria finale, in primo luogo contrastante con i criteri enucleati dallo stesso CCRL e la cui previsione deve perciò considerarsi affetta da nullità e,
del resto, contrastanti con la prevista decorrenza retroattiva della progressione alla data del 1° gennaio di ciascun anno e dunque con la ratio di questa “di neutralizzare le inevitabili sfasature temporali
dovute ai tempi di conclusione del contratto integrativo e di successivo svolgimento delle procedure
selettive, legando la progressione, anche temporalmente, ai miglioramenti già realizzati”. Opinare
diversamente, del resto, significherebbe consentire all'Amministrazione di potere stabilire a proprio piacimento ed arbitrio il momento di indizione della procedura in attuazione dei principi concordati in sede di contrattazione pur sapendo che da tale fissazione consegue l'esclusione di alcuni aventi titolo, laddove è piuttosto un preciso onere dell'Amministrazione programmare il numero annuale delle progressioni in relazione alle risorse disponibili ed effettuare tempestivamente le relative selezioni.
Rimane però il fatto che la conclusione che i ricorrenti sono stati illegittimamente esclusi non consente automaticamente di accogliere la domanda attorea funzionale al riconoscimento, in favore dei medesimi, della progressione economica orizzontale sperata, dal momento che la valutazione di professionalità indispensabile per conseguirla era comunque ancorata anche ad un corso di formazione obbligatorio suggellato da un esame finale cui nessuno di essi ha di fatto partecipato e del cui esito, con riferimento a ciascuno dei ricorrenti, nulla è dato anche solo pronosticare. Né, del resto,
i ricorrenti hanno mai domandato, in luogo della diretta attribuzione della p.e.o., semplicemente la condanna dell'Assessorato alla ripetizione della procedura con la propria inclusione.
D'altra parte i ricorrenti con le note depositate in data 18.03.2025 hanno dichiarato di rinunciare alla domanda principale.
2. Purtuttavia, assumono indubbio rilievo il lamentato ritardo nell'avvio e nella conclusione del procedimento e la deduzione secondo cui i ricorrenti – ove la procedura si fosse conclusa prima del relativo pensionamento - ne sarebbero risultati vincitori.
Il tempo trascorso tra la pubblicazione del CCRL del 9/05/2019 in Gazzetta (24/05/2019), la sottoscrizione dell'accordo esecutivo (27/12/2019) e la concreta attivazione del percorso formativo propedeutico (nel mese di marzo del 2021) e, quindi, dell'indizione della procedura (nel successivo mese di luglio del 2021) è stato, infatti, certamente irragionevole e ciò sia in considerazione della previsione del CCRL del 9/05/2019 relativa alla retrodatazione della p.e.o. al 1° gennaio 2019, sia in considerazione dei principi sanciti dall'art. 97 della Carta Costituzionale che dovrebbero sempre orientare l'attività di ogni pubblica amministrazione al fine di garantirne l'efficienza, l'efficacia,
l'economicità e la rapidità dell'attività amministrativa e, dunque, la tutela e la realizzazione dell'interesse pubblico, sia ancora in ragione della natura dell'attività formativa propedeutica all'esame finale per come indicata dall'accordo del 27/12/2019 (“Con riferimento al terzo criterio, le
parti concordano che l'attività formativa propedeutica all'esame finale si concretizza nella
predisposizione da parte dell'Amministrazione regionale di una pubblicazione, articolata in quattro
sezioni corrispondenti a ciascuna categoria professionale, contenente gli argomenti delle materie
oggetto di formazione e di una serie di batterie di quesiti a risposta multipla dalle quali saranno
estratte le domande dell'esame finale”).
Né ad una conclusione diversa può indurre il fatto che “l'anno 2020 è stato segnato da una pandemia
di carattere mondiale (COVID 19) non imputabile all'Amministrazione regionale”, atteso che il lasso temporale trascorso non è giustificabile neanche in considerazione del tempo necessario per l'“adeguamento dell'organizzazione del lavoro in modalità di lavoro agile”, che, sempre in ossequio ai principi costituzionali poc'anzi citati, avrebbe dovuto avvenire tempestivamente.
Alla luce delle superiori osservazioni, quindi, la domanda risarcitoria formulata dai ricorrenti è
fondata.
3. Sul punto, giova aggiungere che nel nostro sistema giuridico, nel corso del tempo, è emersa la necessità di prendere in considerazione non solo la risarcibilità del danno ingiusto causato dalla lesione dei c.d. diritti soggettivi in senso stretto, ma anche dalla lesione di quelle situazioni giuridiche non ancora esistenti, ma attese. Invero, a partire dalla storica sentenza della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n. 500 del 1999, è stato affermato il diritto al risarcimento del danno anche in relazione a quelle “legittime aspettative di natura patrimoniale, purché si tratti di legittime aspettative e non
di aspettative semplici in tal senso”. I giudici di legittimità sono più volte intervenuti in materia chiarendo che per perdita di chance debba intendersi “la concreta ed effettiva perdita di un'occasione
favorevole di conseguire un determinato bene o vantaggio, in quanto tale costituente un'entità
patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione”
(Cass. civ., sez. III, sent. n. 6488/2017). L'onere della prova di tale danno è a carico del danneggiato,
che, difatti, deve riuscire a dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra il fatto lesivo accaduto e la perdita dell'opportunità favorevole (chance) attraverso l'applicazione dell'assunto del “più probabile che non”. Costituisce, dunque, principio consolidato in giurisprudenza che “In tema di risarcimento
del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni
derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di
conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè
stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di
provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in
concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla
condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta.” (Sez.
3, Sentenza n. 1752 del 28/01/2005; conformi, Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17176 del 06/08/2007;
Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16877 del 20/06/2008; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21544 del
12/08/2008).>
Orbene, nel caso in esame – ribadito che può certamente ritenersi provata la natura illegittima del contegno posto in essere dall'Amministrazione resistente – deve osservarsi che i ricorrenti hanno espressamente dedotto nell'atto introduttivo del giudizio che: avevano di fatto maggiori requisiti per accedervi (in quanto tutti dipendenti assunti presso la Regione Siciliana da oltre 30 anni, quindi con
maggiore anni di esperienza e maturata professionalità e molti con laurea).
Alla pagina 10 del ricorso i ricorrenti affermano ancora di essere tutti dipendenti regionali di vecchia assunzione e con maggiore esperienza professionale, che possedevano al 2019, anno della sottoscrizione del CCRL e di decorrenza della PEO, tutti i requisiti previsti per l'attribuzione della
PEO come indicati al comma 3 dell'art 22 e del concordato:
1) Esperienza professionale maturata;
2) Titolo di studio e professionale;
3) Risultanze della valutazione della performance individuale nel triennio precedente al presente
accordo.
Mentre, per l'ulteriore requisito inteso come “Percorso formativo propedeutico all'esame finale” a causa dell'eccessivo ritardo nella sua attivazione da parte dell'Amministrazione, non è stata data la possibilità di soddisfarlo perché ormai i ricorrenti risultavano cancellati dai ruoli, tutti entro il
Part 31/12/2020. Pertanto tale mancanza dell'ulteriore presupposto all'accesso alla è imputabile alla sola responsabilità della Regione Siciliana certo non dei dipendenti che da gennaio 2019 e fino al 31
dicembre 2020 hanno aspettato invano l'attivazione del “percorso formativo” … Per tutto ciò, la perdita di “chance” si è effettivamente concretizzata in danno dei ricorrenti a seguito dell'esistenza di un'aspettativa giuridica, oramai perduta, pur avendo certe o altissime probabilità di conseguirla.
Ed infatti l'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, non ha mai contestato, espressamente e specificatamente ma invero neanche genericamente, il possesso da parte dei ricorrenti di tutti i requisiti previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento per il conseguimento della progressione economica orizzontale diversi dal “previsto percorso formativo”. La medesima parte, peraltro, ha depositato, per ciascun ricorrente, schede nominative prodotte dalla sua banca dati il cui contenuto attribuisce credibilità e veridicità alle deduzioni ed allegazioni formulate dai ricorrenti e sopra testualmente trascritte.
Più specificatamente, si rimanda alle schede personali dei singoli ricorrenti versate in atti dall'amministrazione resistente
Dalla documentazione in atti, dunque, emerge che tutti i ricorrenti fossero in possesso, nel gennaio
2019, del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento superiore a trentasei mesi ed avessero maturato, altresì, una significativa e non trascurabile esperienza lavorativa e professionale, essendo stati tutti assunti alla fine degli anni ottanta, ovvero agli inizi degli anni novanta. Tale rilevante esperienza lavorativa e professionale presso le rispettive
Amministrazioni regionali di appartenenza, inoltre, lascia supporre che i ricorrenti potessero godere di valutazioni positive circa le loro performances individuali nel triennio antecedente al gennaio 2019. Per molti di essi, infine, la documentazione prodotta dall'Amministrazione convenuta dimostra il possesso del titolo di studio della laurea, oltre che di abilitazioni per l'esercizio di specifiche professioni.
Part L'esclusione dalla partecipazione all'attribuzione della ha comportato per i ricorrenti un danno
diretto e indiretto, corrispondente il primo, alla mancata attribuzione della progressione economica di categoria il secondo corrispondente alla mancata, refusione sulla pensione sia per il calcolo della quota retributiva sia ai fini della determinazione del “tetto massimo pensionabile ”ex art.51 e 52 della
L.r.9/2015 con incidenza.
Alla luce di quanto appena osservato, non può non ritenersi provata la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito.
Circa la quantificazione del conseguente danno da perdita di chance – premesso che i Giudici di legittimità, recentemente, hanno osservato che, in caso di assolvimento dell'onere della prova al lavoratore, possa essere riconosciuto un risarcimento da perdita di chance quantificato in via equitativa, allorquando manchino risultanze certe sul possibile esito della selezione se fosse stata eseguita in modo corretto e completo (Cassazione, 01/06/2023, n. 15478) – questo Tribunale ritiene equo uniformarsi anche in punto di liquidazione ai criteri equitativi impiegati dal Tribunale di
Palermo che ha deciso casi analoghi e dunque di riconoscere ai ricorrenti, in funzione delle molteplici componenti del danno rivendicato e dei limitati dati sul concreto grado di probabilità
favorevole per ognuno di essi, una somma pari ad un 1/5 di quanto rispettivamente richiesto, oltre accessori maturati dai rispettivi pensionamenti al saldo.
Le spese vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza. (la rinuncia sulla domanda principale intervenuta in corso di causa non esime dalla statuizione sulle spese in parte qua).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
accertata la responsabilità dell'Amministrazione Regionale per la tardiva attivazione delle procedure formative e selettive come previste dall'Art 22 del CCRL e dall'Accordo (15 mesi dall'accordo del
27/12/2019) risoltasi a danno dei ricorrenti;
in accoglimento della domanda subordinata, accerta il danno da perdita di chance subito dai ricorrenti e condanna parte resistente a risarcire i danni diretti (mancata attribuzione della progressione economica per gli anni di riferimento) ed indiretti ( sul trattamento di quiescenza) subiti da ciascun ricorrente quantificati in via equitativa nella misura di 1/ 5 rispetto a quella rispettivamente domandata in ricorso.
Compensa le spese di giudizio.
Enna, 25 marzo 2025.