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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/10/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1352/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 1352/2024 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. TORNAMBE' PATRIZIA e dall'Avv. SAIA GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
:
(cf Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_2 via Ciro il Grande n.21, 00144 Roma e sede territoriale in Monza, via Morandi;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Azione di ripetizione di contributi versati indebitamente
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 24.05.2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro, per CP_1 sentire accogliere le seguenti domande:
“- accertare e dichiarare il diritto della ”, in persona del Parte_1 legale rappresentante, a ricevere dall' -quale “successore ex lege” del CP_1 soppresso il rimborso, con interessi di legge dal 23 maggio 2005 al dì del CP_2 saldo, della somma capitale di € 25.343,69 indebitamente versata all' a CP_2 titolo di contribuzione previdenziale relativa ai mesi da marzo ad agosto 2004 per i
1 lavoratori già transitati all'Assicurazione Generale Obbligatoria e per i quali è stata versata, presso la stessa gestione previdenziale, la relativa dovuta contribuzione;
- per l'effetto condannare l' , in Controparte_3 persona del legale rappresentante a pagare la predetta somma di € 25.343,69 ed i relativi interessi legali da calcolarsi per il periodo dal 23 maggio 2005 al giorno del saldo.
Spese e competenze interamente rifuse”.
Ritualmente convenuto, è rimasto contumace. CP_1
All'udienza del 03.10.2025, il Giudice ha invitato alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
2.Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
La ricorrente ha allegato quanto segue.
A seguito della delibera del 23.03.2004 della Giunta Regionale, attuativa della legge Reg. Lombardia n. 1 del 2003, la , già , Parte_1 Pt_2 dall'1.03.2004 è divenuta ente di diritto privato, con conseguente obbligo di iscrizione e di contribuzione, presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall' , di tutto il personale dipendente che non avesse espresso, entro il termine CP_1 del 29 maggio 2004, una diversa opzione tra quelle eccezionalmente offerte dall'art.4, co. 2, D.L. n.338/1989, conv. in L.n.389/1989.
Con raccomandata a.r. del 28.05.2004, la ricorrente trasmetteva Parte_1 all'Ufficio Milano/1 dell' gli atti di scelta individuale dei lavoratori CP_2 beneficiari del diritto di opzione (doc. B e C, prodotti il 22.09.2025).
Nell'attesa di precise istruzioni che avrebbero potuto risolvere la situazione di obiettiva incertezza che si era creata circa gli adempimenti da svolgere, la Parte_1 ha continuato a versare, per i mesi da marzo ad agosto 2004, la contribuzione ex anche per i lavoratori che avevano optato per l'iscrizione alle gestioni CP_2 CP_1
(doc.9).
In data 18.01.2008, in occasione di una verifica, gli ispettori hanno ricostruito i CP_1 periodi ed importi contributivi dovuti all' ed hanno quantificato e recuperato CP_1 integralmente la contribuzione dovuta all'Assicurazione Generale Obbligatoria, senza però considerare la contribuzione già versata dalla Fondazione ricorrente all' CP_2 per gli stessi lavoratori nelle mensilità da marzo ad agosto 2004 (docc. 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f).
Con raccomandata a.r., ricevuta il 23.05.2005, la ha richiesto Parte_1 all' il rimborso dei contributi indebiti versati CP_2 Parte_3 per il personale dipendente per i mesi da marzo ad agosto 2004 (doc.1).
2 La richiesta è rimasta inevasa ed è stata seguita dai seguenti solleciti: - PEC del17.07.2014, indirizzata a E ; - e-mail del 02.10.2014 Email_1 indirizzata a che, facendo riferimento a colloqui telefonici Email_3 intercorsi, indicava all' il codice Iban della sul quale accreditare il CP_1 Parte_1 rimborso richiesto (doc. 4); - e-mail del 24.06.2015 indirizzata a con cui si fornivano i prospetti di quantificazione Email_3 dell'indebito versamento, pari ad € 25.343,69 (doc 5.); - e-mail PEC di ulteriori solleciti del 13.01.2020 e del 29.02.2024, indirizzate alla Sede di Monza (doc. CP_1
10-11- 12).
Anche i solleciti sono rimasti inevasi.
Ciò posto, questo Giudice ritiene che la ricorrente abbia correttamente convenuto in giudizio . Ed infatti, a seguito della soppressione dell'Inpdap disposta dall'art. CP_1
21 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche in legge 22 dicembre 2011 n. 214, le relative funzioni sono state trasferite all' , che a decorrere dal CP_1
01.01.20012 è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi, sicché è da ritenersi CP_1 legittimato passivo nella presente controversia.
Quanto al merito, si osserva che i documenti prodotti da parte ricorrente provano che in data 29.05.2004 la ha tempestivamente Parte_1 comunicato ad gli atti di scelta individuale dei lavoratori beneficiari del CP_2 diritto di opzione (cfr doc. 6 e doc. del 22.09.2025) e che da marzo ad agosto 2004 ha continuato a versare (indebitamente) la contribuzione ex anche per i CP_2 lavoratori che avevano optato per l'iscrizione alle gestioni , per un totale di € CP_1
25.343,69 (cfr doc.9).
Stante il contemporaneo obbligo assicurativo e contributivo verso l'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall' (obbligo peraltro soddisfatto), i versamenti CP_1 effettuati all' risultano indebiti e ripetibili. CP_2
Trattasi, quindi, di contributi versati all senza causa, integranti un indebito CP_1 oggettivo la cui ripetizione è disciplinata dall'art. 2033 c.c.
A tal proposito, la ricorrente ha provato l'atto solutorio, l'assenza di causa patrimoniale e la data della notificazione della prima richiesta di rimborso dalla quale decorrono gli interessi (23.05.2025).
Infatti, con la produzione delle quietanze di pagamento e dei prospetti analitici (docc. 9, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f) la ricorrente ha provato il versamento ad di CP_2
€25.343,69 e con la raccomandata ricevuta da il 23.05.2005 ha provato di CP_2 aver richiesto la restituzione dei contributi indebitamente sversati. La richiesta è stata reiterata a mezzi degli ulteriori solleciti allegati al ricorso.
Si osserva che l'effettuazione dei pagamenti non è stata contestata né in sede amministrativa, né nel corso del presente giudizio, essendo rimasto contumace. CP_1
3 Per completezza, va rimarcato, inoltre, che il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito è di 10 anni per il capitale (art. 2946 c.c.) ed è di cinque anni per gli interessi (art. 2948 c.c.), sicché, nel caso di specie la prescrizione è stata validamente interrotta dalle ripetute e formali richieste rivolte prima all' e, CP_2 dopo la sua soppressione per effetto del D.L. n.201/2011, rivolte all' (docc. 1, 3, CP_1
4, 5, 10,11,12,13).
Gli interessi sono dovuti da alla ricorrente dal 23.05.2005, giorno di CP_1 ricevimento da parte di della prima raccomandata con la quale la ricorrente CP_2 ha richiesto loa restituzione dei contribuiti indebitamente versati (doc. 1).
Va messo, inoltre, in evidenzia che nel caso di specie non trova applicazione la disposizione derogatoria di cui all'art. 8 D.P.R. n. 818 del 1957, in base alla quale contributi versati indebitamente nell'assicurazione , sono Controparte_4 annullabili da parte dell'Istituto se, all' atto dell'accertamento, non è decorso un quinquennio dalla data del versamento e sono rimborsabili al datore di lavoro se la relativa richiesta pervenga entro il termine di prescrizione ordinaria, mentre sono suscettibili di convalida i contributi versati da oltre il quinquennio considerato.
Ed infatti, come ha correttamente osservato la ricorrente, la norma in parola non è applicabile alla fattispecie in esame per due ragioni: 1) perché la disposizione in parola si riferisce ai contributi versati all'Assicurazione Generale Obbligatoria, mentre nel caso di specie i contributi sono stati versati all'INPDAP o alla gestione speciale dei pubblici dipendenti;
2) perché la norma derogatoria richiede la sussistenza dell'obbligo contributivo che, nel caso de quo, era cessato nei confronti di (destinatario del pagamento indebito) ed è stato comunque soddisfatto nei CP_2 confronti dell'Assicurazione Generale obbligatoria presso . CP_1
Ne discende che va dichiarato il diritto di a ricevere Parte_1 Parte_1 da - quale “successore ex lege” del soppresso il rimborso, con CP_1 CP_2 interessi di legge dal 23 maggio 2005 al dì del saldo, della somma capitale di € 25.343,69 indebitamente versata all' a titolo di contribuzione previdenziale CP_2 relativa ai mesi da marzo ad agosto 2004 per i lavoratori già transitati all'Assicurazione e per i quali è stata versata, presso la stessa Controparte_4 gestione previdenziale, la relativa dovuta contribuzione
3.In applicazione del principio di soccombenza, deve essere condannato alla CP_1 refusione in favore di delle spese di lite che - avuto Parte_1 riguardo alla natura ed al valore della controversia, all'omesso svolgimento di istruttoria orale e alle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022 - vengono liquidate come indicato in dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
4
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) accerta il diritto di “ ” a ricevere da - quale Parte_1 CP_1
“successore ex lege” del soppresso il rimborso, con interessi di legge dal CP_2
23 maggio 2005 al dì del saldo, della somma capitale di € 25.343,69 indebitamente versata all' a titolo di contribuzione previdenziale relativa ai mesi da marzo CP_2 ad agosto 2004 per i lavoratori già transitati all'Assicurazione Generale Obbligatoria e per i quali è stata versata, presso la stessa gestione previdenziale, la relativa dovuta Contribuzione e, per l'effetto,
2) condanna a pagare alla la predetta somma CP_1 Parte_1 di € 25.343,69, oltre agli interessi legali dal 23 maggio 2005 sino al giorno del saldo;
3) condanna alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite che CP_1 liquida in € 1.900,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 03/10/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Emilia Antenore
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 1352/2024 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. TORNAMBE' PATRIZIA e dall'Avv. SAIA GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
:
(cf Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_2 via Ciro il Grande n.21, 00144 Roma e sede territoriale in Monza, via Morandi;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Azione di ripetizione di contributi versati indebitamente
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 24.05.2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro, per CP_1 sentire accogliere le seguenti domande:
“- accertare e dichiarare il diritto della ”, in persona del Parte_1 legale rappresentante, a ricevere dall' -quale “successore ex lege” del CP_1 soppresso il rimborso, con interessi di legge dal 23 maggio 2005 al dì del CP_2 saldo, della somma capitale di € 25.343,69 indebitamente versata all' a CP_2 titolo di contribuzione previdenziale relativa ai mesi da marzo ad agosto 2004 per i
1 lavoratori già transitati all'Assicurazione Generale Obbligatoria e per i quali è stata versata, presso la stessa gestione previdenziale, la relativa dovuta contribuzione;
- per l'effetto condannare l' , in Controparte_3 persona del legale rappresentante a pagare la predetta somma di € 25.343,69 ed i relativi interessi legali da calcolarsi per il periodo dal 23 maggio 2005 al giorno del saldo.
Spese e competenze interamente rifuse”.
Ritualmente convenuto, è rimasto contumace. CP_1
All'udienza del 03.10.2025, il Giudice ha invitato alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
2.Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
La ricorrente ha allegato quanto segue.
A seguito della delibera del 23.03.2004 della Giunta Regionale, attuativa della legge Reg. Lombardia n. 1 del 2003, la , già , Parte_1 Pt_2 dall'1.03.2004 è divenuta ente di diritto privato, con conseguente obbligo di iscrizione e di contribuzione, presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall' , di tutto il personale dipendente che non avesse espresso, entro il termine CP_1 del 29 maggio 2004, una diversa opzione tra quelle eccezionalmente offerte dall'art.4, co. 2, D.L. n.338/1989, conv. in L.n.389/1989.
Con raccomandata a.r. del 28.05.2004, la ricorrente trasmetteva Parte_1 all'Ufficio Milano/1 dell' gli atti di scelta individuale dei lavoratori CP_2 beneficiari del diritto di opzione (doc. B e C, prodotti il 22.09.2025).
Nell'attesa di precise istruzioni che avrebbero potuto risolvere la situazione di obiettiva incertezza che si era creata circa gli adempimenti da svolgere, la Parte_1 ha continuato a versare, per i mesi da marzo ad agosto 2004, la contribuzione ex anche per i lavoratori che avevano optato per l'iscrizione alle gestioni CP_2 CP_1
(doc.9).
In data 18.01.2008, in occasione di una verifica, gli ispettori hanno ricostruito i CP_1 periodi ed importi contributivi dovuti all' ed hanno quantificato e recuperato CP_1 integralmente la contribuzione dovuta all'Assicurazione Generale Obbligatoria, senza però considerare la contribuzione già versata dalla Fondazione ricorrente all' CP_2 per gli stessi lavoratori nelle mensilità da marzo ad agosto 2004 (docc. 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f).
Con raccomandata a.r., ricevuta il 23.05.2005, la ha richiesto Parte_1 all' il rimborso dei contributi indebiti versati CP_2 Parte_3 per il personale dipendente per i mesi da marzo ad agosto 2004 (doc.1).
2 La richiesta è rimasta inevasa ed è stata seguita dai seguenti solleciti: - PEC del17.07.2014, indirizzata a E ; - e-mail del 02.10.2014 Email_1 indirizzata a che, facendo riferimento a colloqui telefonici Email_3 intercorsi, indicava all' il codice Iban della sul quale accreditare il CP_1 Parte_1 rimborso richiesto (doc. 4); - e-mail del 24.06.2015 indirizzata a con cui si fornivano i prospetti di quantificazione Email_3 dell'indebito versamento, pari ad € 25.343,69 (doc 5.); - e-mail PEC di ulteriori solleciti del 13.01.2020 e del 29.02.2024, indirizzate alla Sede di Monza (doc. CP_1
10-11- 12).
Anche i solleciti sono rimasti inevasi.
Ciò posto, questo Giudice ritiene che la ricorrente abbia correttamente convenuto in giudizio . Ed infatti, a seguito della soppressione dell'Inpdap disposta dall'art. CP_1
21 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche in legge 22 dicembre 2011 n. 214, le relative funzioni sono state trasferite all' , che a decorrere dal CP_1
01.01.20012 è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi, sicché è da ritenersi CP_1 legittimato passivo nella presente controversia.
Quanto al merito, si osserva che i documenti prodotti da parte ricorrente provano che in data 29.05.2004 la ha tempestivamente Parte_1 comunicato ad gli atti di scelta individuale dei lavoratori beneficiari del CP_2 diritto di opzione (cfr doc. 6 e doc. del 22.09.2025) e che da marzo ad agosto 2004 ha continuato a versare (indebitamente) la contribuzione ex anche per i CP_2 lavoratori che avevano optato per l'iscrizione alle gestioni , per un totale di € CP_1
25.343,69 (cfr doc.9).
Stante il contemporaneo obbligo assicurativo e contributivo verso l'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall' (obbligo peraltro soddisfatto), i versamenti CP_1 effettuati all' risultano indebiti e ripetibili. CP_2
Trattasi, quindi, di contributi versati all senza causa, integranti un indebito CP_1 oggettivo la cui ripetizione è disciplinata dall'art. 2033 c.c.
A tal proposito, la ricorrente ha provato l'atto solutorio, l'assenza di causa patrimoniale e la data della notificazione della prima richiesta di rimborso dalla quale decorrono gli interessi (23.05.2025).
Infatti, con la produzione delle quietanze di pagamento e dei prospetti analitici (docc. 9, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f) la ricorrente ha provato il versamento ad di CP_2
€25.343,69 e con la raccomandata ricevuta da il 23.05.2005 ha provato di CP_2 aver richiesto la restituzione dei contributi indebitamente sversati. La richiesta è stata reiterata a mezzi degli ulteriori solleciti allegati al ricorso.
Si osserva che l'effettuazione dei pagamenti non è stata contestata né in sede amministrativa, né nel corso del presente giudizio, essendo rimasto contumace. CP_1
3 Per completezza, va rimarcato, inoltre, che il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito è di 10 anni per il capitale (art. 2946 c.c.) ed è di cinque anni per gli interessi (art. 2948 c.c.), sicché, nel caso di specie la prescrizione è stata validamente interrotta dalle ripetute e formali richieste rivolte prima all' e, CP_2 dopo la sua soppressione per effetto del D.L. n.201/2011, rivolte all' (docc. 1, 3, CP_1
4, 5, 10,11,12,13).
Gli interessi sono dovuti da alla ricorrente dal 23.05.2005, giorno di CP_1 ricevimento da parte di della prima raccomandata con la quale la ricorrente CP_2 ha richiesto loa restituzione dei contribuiti indebitamente versati (doc. 1).
Va messo, inoltre, in evidenzia che nel caso di specie non trova applicazione la disposizione derogatoria di cui all'art. 8 D.P.R. n. 818 del 1957, in base alla quale contributi versati indebitamente nell'assicurazione , sono Controparte_4 annullabili da parte dell'Istituto se, all' atto dell'accertamento, non è decorso un quinquennio dalla data del versamento e sono rimborsabili al datore di lavoro se la relativa richiesta pervenga entro il termine di prescrizione ordinaria, mentre sono suscettibili di convalida i contributi versati da oltre il quinquennio considerato.
Ed infatti, come ha correttamente osservato la ricorrente, la norma in parola non è applicabile alla fattispecie in esame per due ragioni: 1) perché la disposizione in parola si riferisce ai contributi versati all'Assicurazione Generale Obbligatoria, mentre nel caso di specie i contributi sono stati versati all'INPDAP o alla gestione speciale dei pubblici dipendenti;
2) perché la norma derogatoria richiede la sussistenza dell'obbligo contributivo che, nel caso de quo, era cessato nei confronti di (destinatario del pagamento indebito) ed è stato comunque soddisfatto nei CP_2 confronti dell'Assicurazione Generale obbligatoria presso . CP_1
Ne discende che va dichiarato il diritto di a ricevere Parte_1 Parte_1 da - quale “successore ex lege” del soppresso il rimborso, con CP_1 CP_2 interessi di legge dal 23 maggio 2005 al dì del saldo, della somma capitale di € 25.343,69 indebitamente versata all' a titolo di contribuzione previdenziale CP_2 relativa ai mesi da marzo ad agosto 2004 per i lavoratori già transitati all'Assicurazione e per i quali è stata versata, presso la stessa Controparte_4 gestione previdenziale, la relativa dovuta contribuzione
3.In applicazione del principio di soccombenza, deve essere condannato alla CP_1 refusione in favore di delle spese di lite che - avuto Parte_1 riguardo alla natura ed al valore della controversia, all'omesso svolgimento di istruttoria orale e alle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022 - vengono liquidate come indicato in dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
4
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) accerta il diritto di “ ” a ricevere da - quale Parte_1 CP_1
“successore ex lege” del soppresso il rimborso, con interessi di legge dal CP_2
23 maggio 2005 al dì del saldo, della somma capitale di € 25.343,69 indebitamente versata all' a titolo di contribuzione previdenziale relativa ai mesi da marzo CP_2 ad agosto 2004 per i lavoratori già transitati all'Assicurazione Generale Obbligatoria e per i quali è stata versata, presso la stessa gestione previdenziale, la relativa dovuta Contribuzione e, per l'effetto,
2) condanna a pagare alla la predetta somma CP_1 Parte_1 di € 25.343,69, oltre agli interessi legali dal 23 maggio 2005 sino al giorno del saldo;
3) condanna alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite che CP_1 liquida in € 1.900,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 03/10/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Emilia Antenore
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