Art. 1.
Per ciascuno degli anni finanziari dal 1984 al 1993 e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , concernente il concorso dello Stato in conto interessi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica.
Per ciascuno degli anni finanziari dal 1984 al 1993 e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , concernente il concorso dello Stato in conto interessi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica.