Sentenza 10 aprile 1999
Massime • 1
Con riferimento al verbale di accertamento di una violazione del Codice della Strada, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste ne' con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, ne' con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica (come la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensì l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante (principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento ad un verbale di accertamento, nel quale si attestava l'avvenuto transito di un'autovettura ad un crocevia, mentre il semaforo proiettava luce rossa nella direzione di marcia della stessa: la Suprema Corte ne ha tratto la conseguenza che sul punto il verbale costituiva soltanto un elemento probatorio liberamente valutabile, non coperto dalla fede privilegiata dell'atto pubblico, e che, pertanto, bene il giudice di merito avesse ammesso la prova testimoniale contraria, dedotta dal preteso autore della violazione con l'indicazione come teste di una persona trasportata e, quindi, all'esito del suo espletamento in senso positivo, avesse poi ritenuto - confrontando le due risultanze probatorie - insufficientemente provata la commissione della violazione, con valutazione, peraltro, considerata nella specie incensurabile).
Commentari • 2
- 1. Sanzioni amministrative, ordinanza-ingiunzione, querela di falsoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 agosto 2009
- 2. Multe ''a distanza'': non sempre il verbalizzante esprime una credibile valutazioneAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 14 settembre 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/1999, n. 3522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3522 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Rel. Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI CREMONA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ER MA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 29/95 della Pretura di CREMA, depositata il 27/04/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/98 dal Consigliere Dott. Enrico PAPA;
udito il F.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 7 marzo 1995, depositata col n. 29 il 27 aprile successivo, il Pretore di Crema ha accolto l'opposizione proposta da AR ON avverso l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Cremona n. 311 in data 9 maggio 1994, per il pagamento della somma - comprensiva di spese- di lire 211.500, dovuta per violazione dell'art. 146 comma 2 cod. strad., avendo ritenuto, alla stregua del materiale probatorio acquisito, non esservi prove sufficienti della responsabilità di lui (circa l'attraversamento di un incrocio stradale, alla guida della propria autovettura, malgrado il semaforo, ivi posto, proiettasse luce rossa nella sua direzione di marcia), in quanto la 'semplice percezione sensoriale dell'agente accertatore' non solo era apparsa non riscontrata, ma era risultata, addirittura, contraddetta dalla deposizione testimoniale di MI TO, la quale ultima, pure essendo moglie trasportata dell'opponente, aveva offerto un certo riscontro di attendibilità della tesi difensiva - attraverso le annotazioni, sulla propria agenda, degli impegni di lavoro, in qualità di medico, nella giornata interessata dall'episodio in esame-.
Per la cassazione della sentenza medesima ricorre, con unico motivo, la Prefettura di Cremona, non avendo, l'intimato, svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Denunzia la ricorrente Amministrazione, con unico mezzo, 'violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 c.c. e 23 12^ comma L. 24.11.81 n. 689, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.', in quanto il giudice del merito avrebbe operato una inammissibile inversione dell'onere della prova. col ritenere carente la dimostrazione della violazione contestata, omettendo di considerare che il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova fino a querela di falso -con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza-, talché le risultanze corrispondenti non possono venire indubbiate attraverso emergenze processuali diverse, e, tanto meno, attraverso i riferimenti testimoniali di persona definita dallo stesso pretore 'per qualche guisa interessatà.
Il ricorso si rivela infondato.
L'impostazione della censura, sotto il generale profilo della ripartizione dell'onere probatorio, nella materia in esame, non può essere seguita, giacché proprio l'art. 23 comma 12 della legge 689/1981 vale a fondare l'affermazione dell'incidenza dell'onere medesimo -per ciò che attiene alla sussistenza della violazione contestata-sull'amministrazione (v., per tutte, Cass. 7815/1997), secondo l'univoca regola di giudizio che, attraverso l'accoglimento dell'opposizione, pone a carico della amministrazione medesima le conseguenze della mancanza di 'prove sufficienti della responsabilita' dell'opponentè.
Individuato il principio generale sulla distribuzione dell'onere della prova, la questione da risolvere rimane quella della valenza probatoria di atto pubblico (che fa piena prova, fino a querela di falso, dei 'fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza', ai sensi dell'art. 2700 c.c.) del processo verbale di accertamento, questione che non può essere risolta in via generale - senza giungere sostanzialmente a negare la stessa possibilità, nella maggior parte dei casi, di esperire l'opposizione-, ma deve necessariamente tener conto delle peculiarità del caso in esame, e, così, dell'efficacia, in concreto, dello stesso processo verbale. Si tratta quindi, con riguardo alla presente ipotesi (attraversamento di un crocevia mentre il semaforo proiettava la luce rossa), di stabilire se l'opponente potesse essere ammesso a provare, altrimenti che con la querela di falso, circostanze contrarie a quelle risultanti, in ordine al fatto oggetto di contestazione, dal ripetuto processo verbale.
Sul punto, il collegio non ha ragione di discostarsi dall'orientamento espresso in Cass., Sez.un., 12545/1992. Alla stregua di esso, si premette che non è dato dubitare della natura dell'atto in esame, il quale "assume la natura di elemento essenziale di una fattispecie, che può essere oppugnata solo con la querela di falso, perché è espressione di un'attività pubblica diretta specificamente alla documentazione": con la precisazione che l'atto pubblico del quale trattasi risulta 'tipizzato' -come processo verbale 'dell'avvenuta contestazione' espressamente, come 'verbale di accertamento', rispettivamente negli artt. 200 del nuovo codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e 383 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R.. 16 dicembre 1992 n.495), il cui art. 385 comma 3 vale inoltre a fondare un potere-dovere di verbalizzazione immediata della violazione, con salvezza della successiva notifica (di uno degli originali o della copia autenticata ovvero dell'apposito modulo prestampato in caso di utilizzazione di sistemi meccanizzati). Tanto precisato in ordine alla natura dell'atto, ciò non toglie che l'ambito della cd. fede privilegiata debba restare limitato, secondo la disciplina codicistica, alla 'provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato', alle 'dichiarazioni delle partì ed agli 'altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti'. In particolare, con riguardo ai fatti da ultimo indicati, deve osservarsi che "la fede privilegiata non può essere attribuita ne' ai giudizi valutativi, ne' alla menzione di quelle circostanze relative a fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento (tipico è l'esempio dell'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante). Là dove la percezione sensoriale può invece .essere organizzata staticamente (per esempio, con riguardo alla descrizione di uno stato dei luoghi, senza oggetti in movimento), non esiste alcun margine di apprezzamento e l'atto dispiega la propria fede privilegiata". Con la conseguenza che "l'atto conserva poi la sua forza probatoria tipica, quando la parte controinteressata non svolge contestazioni afferenti alla possibilità di un errore di apprezzamento sensoriale (in tal modo godendo della facoltà di prova contraria, con tutti i mezzi, compresi quelli presuntivi), ma intende provare che le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti sono diversi da quelli attestati, perché in tal caso non si contesta l'apprezzamento ed il giudizio sensoriale del pubblico ufficiale, ma si vuole affermare direttamente la falsità dell'atto, e ciò è possibile fare solo attraverso la querela di falso" (così Cass., Sez.un., 12545/1992 cit.).
Alla stregua dei criteri enunciati, non è dato dubitare della mancanza -affermata dal giudice 'a quo'- di fede privilegiata del verbale in esame, nel punto in cui afferma l'avvenuto transito dell'autovettura del ON, al crocevia, mentre il semaforo proiettava nella direzione di marcia di lui la luce rossa: si tratta, infatti, di una evidente valutazione, consistente nella individuazione e necessaria correlazione fra accadimenti relativi a corpi e congegni in movimento, affidata, come - senza contestazione alcuna- si legge in sentenza, con riguardo alla specifica doglianza dell'opponente, alla 'semplice percezione sensoriale dell'agente accertatore'. Da ciò deriva, da un lato, che il verbale costituiva, sul punto controverso, solo un utile elemento di giudizio, nell'ambito della regola generale enunciata in premessa sull'onere probatorio, e, dall'altro, che era consentito al giudice del merito ammettere la prova contraria alle corrispondenti risultanze dell'atto, relative alla stessa sussistenza della violazione amministrativa;
ferma restando, infine, l'incensurabilità della valutazione complessiva delle contrapposte emergenze, con applicazione, in caso di dubbio, della regola di giudizio enunciata dal cit. art. 23 comma 12 legge 689/1981. Ciò che appunto è avvenuto nel caso in esame, con conseguente infondatezza del ricorso proposto.
Al relativo rigetto non conseguono statuizioni sulle spese, stante la mancata costituzione dell'intimato.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 1999