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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 14/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 858/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
858/2023 R.G., promossa da:
C.F. , con sede legale in Basiglio Parte_1 P.IVA_1
(MI), Via Ennio Doris, 20079, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti
Cristiano Crippa e Adamo Biolo del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Denise Ferrari sito in Parma, Strada Repubblica n.
56;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._1
Pavia e residente in [...] luglio 51, 43040 VA DE AR (PR);
RESISTENTE CONTUMACE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 28.09.2023 e ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1
esponendo: a) che la società ricorrente e il sig. sottoscrivevano, in Controparte_1
data 28.01.2014, un incarico di agenzia senza esclusiva e senza rappresentanza (doc.
1 fasc. parte ricorrente); b) che, in virtù di tale accordo, il sig. era CP_1
incaricato di svolgere, in qualità di promotore finanziario (successivamente in qualità di consulente finanziario) ex art. 31 D. Lgs. N. 58/1998, attività di promozione di strumenti finanziari in Emilia Romagna;
c) che il predetto contratto era integrato da un regolamento per le indennità aggiuntive e premiali, periodicamente aggiornato,
l'ultimo dei quali in vigore dal 18.12.2019 (doc.ti 2 e 3 fasc. parte ricorrente); d) che il sig. in data 25.05.2021, comunicava alla società ricorrente la volontà di CP_1
recedere dal contratto (doc. 4 fasc. parte ricorrente); e) di avere fornito riscontro alla predetta comunicazione con missiva del 26.05.2021, ove la preponente, prendendo atto della volontà del lavoratore di recedere dal contratto con effetto immediato, individuava l'indennità di mancato preavviso in complessivi € 15.073,10, avvalendosi, in tal modo, anche della statuizione di cui all'art. 11 dell'Accordo
Economico Collettivo per gli agenti del settore commercio del 16.02.2009 (doc.ti 5 e
6 fasc. parte ricorrente); f) di avere successivamente comunicato al sig. in CP_1
data 12.07.2021, l'importo complessivo di quanto al medesimo spettante, individuando le singole voci costituenti il credito maturato (doc. 7 fasc. parte ricorrente); g) di avere, dunque, comunicato a in data 19.07.2021, le CP_1
modalità di liquidazione del (doc. 8 fasc. parte ricorrente); g) che la società CP_2
ricorrente procedeva, quindi, a corrispondere, a favore del sig. la somma CP_1
di € 4.920,39; h) di avere assegnato al sig. nel corso del rapporto di CP_1
lavoro, due portafogli clienti, l'uno, in data 12.09.2014, e, l'altro, in data 25.01.2019
(doc. 9 fasc. parte ricorrente); i) che il a fronte di tale assegnazione, si CP_1
impegnava a corrisponderne il valore attraverso un rimborso in 60 rate mensili di importo variabile (doc. 9 fasc. parte ricorrente); l) che tale corresponsione si interrompeva, tuttavia, alla data delle dimissioni del lavoratore, residuando, dunque, un credito, a favore della ricorrente, di importo pari a complessivi € 1.537,85 Pt_1
(doc. 10 fasc. parte ricorrente); m) che il sig. in data 3.08.2018, accettava CP_1
la cessione ad altro agente, operata dalla Banca preponente, di un proprio portafoglio clienti, e, a fronte di tale cessione, quest'ultima provvedeva a corrispondere, a favore del primo, in 60 rate mensili, il valore di tale pacchetto (doc. 11 fasc. parte ricorrente); n) di avere, quindi, chiesto al al momento della cessazione del CP_1
rapporto di lavoro, stante la violazione delle condizioni contrattuali pattuite, la restituzione dell'importo corrisposto, pari ad € 1.673,43 (doc. 12 fasc. parte ricorrente); o) che intervenuto il recesso, maturava, altresì, Parte_1
gli ulteriori seguenti crediti: - euro 2.209,94, di cui alla nota credito n.
261572/2021/006, dell'1.06.2021, a titolo di storno anticipo provvigionale (docc. 13 e
14 fasc. parte ricorrente); - euro 22,50, a fronte dell'autorizzazione alla deroga commerciale concessa in relazione al canone conto cliente 89992518 (doc. 15 fasc. parte ricorrente); p) che l'indennità di mancato preavviso veniva calcolata sulle provvigioni maturate e liquidate da maggio 2020 a maggio 2021 (doc.ti 16, 17 e 18 fasc. parte ricorrente); p) di avere, dunque, chiesto al il pagamento di una CP_1
somma complessivamente pari ad € 20.516,82 (doc. 19 fasc. parte ricorrente); q) di avere esperito infruttuosamente un tentativo di bonario componimento della controversia in sede stragiudiziale (doc.ti 20 e 21 fasc. parte ricorrente).
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni avversaria, istanza, eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare:
Nel merito:
- Accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di credito, pari a complessive euro
20.516,82, di nei confronti di a Parte_1 Controparte_1
seguito di recesso senza preavviso dall'incarico di agenzia datato 28.01.2014, comunicato dal convenuto il 25.05.2021, e così determinato: euro 15.073,10, a titolo di indennità di mancato preavviso, euro 1.537,85, a titolo di residuo importo pacchetti acquisizione clienti, euro 1.673,43, a titolo di recupero importo pagamenti pacchetto cessione clienti a seguito di passaggio a concorrenza, euro 2.209,94, a titolo di storno anticipi provvigionali a seguito di emissione di nota di credito
261572/2021/006 del 01.06.2021 ed euro 22,50, a titolo di recupero deroga commerciale per canone conto cliente 89992518.
- Condannare a pagare a Controparte_1 Parte_1
l'importo complessivo di euro 20.516,82, oltre interessi legali, dai singoli versamenti al saldo effettivo.
In via subordinata di merito:
Condannare a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'importo che emergerà in corso di causa e che verrà precisato con le conclusioni definitive, a titolo di indennità di mancato preavviso, di residuo importo pacchetti acquisizione clienti, di recupero importo pagamenti pacchetti cessione clienti a seguito di passaggio a concorrenza, di storno anticipi provvigionali a seguito di emissione di nota di credito 261572/2021/006 del 01.06.2021 e di recupero deroga commerciale per canone conto cliente 89992518; in relazione all'intervenuto recesso del 25.05.2021 da parte del consulente finanziario dall'incarico di agenzia senza esclusiva e senza rappresentanza 28.01.2014 e dai collegati accordi integrativi con la preponente.
Con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive,
I.V.A. e C.P.A. ai sensi di legge”.
1.2. , pur ritualmente evocato, non si costituiva in Controparte_1
giudizio; di talché il Giudice, all'esito dell'udienza del 25.01.2024, ne dichiarava la contumacia.
1.3. La causa veniva istruita alla stregua della documentazione versata dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del 14.01.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva la causa dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Orbene, in primis va stabilita la competenza per materia e territorio del Giudice adito.
L'art. 1742 c.c., comma 1, così dispone: “col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”.
Elementi essenziali sono, dunque, la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando, così, una non episodica collaborazione professionale autonoma, con il conseguente obbligo di osservare le istruzioni ricevute dal preponente medesimo (cfr. Cass., sez. lav. 24 giugno 2005, n. 13629).
Ai sensi dell'art. 409 c.p.c., ai rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, trova applicazione il rito del lavoro.
Pertanto, ai fini della individuazione del giudice competente, occorre distinguere se il rapporto di agenzia si sia svolto mediante un'organizzazione di lavoro a carattere prevalentemente personale ed autonomo, e, in tal caso, competente è il giudice del lavoro, ovvero mediante un'organizzazione di prevalente lavoro altrui, per cui la competenza sarà del giudice ordinario, in quanto l'attività personale dell'agente non è prevalente (cfr. Cass., 28 dicembre 2006, n. 27576; Cass., 19 aprile 2011, n. 8940).
A ciò si aggiunga che, in forza del combinato disposto degli artt. 409 e 413 c.p.c., vertendosi in tema di un rapporto d'Agenzia durante il quale il resistente non aveva un'organizzazione ed utilizzava unicamente le energie personali, a trattare la presente controversia è competente territorialmente il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente o del rappresentante di commercio;
nel caso in esame, la residenza del ricorrente è in VA DE AR (PR), che ricade nella circoscrizione territoriale del Tribunale di Parma.
2.2. Fatta questa premessa e passando all'esame del merito, la società ricorrente ha agito nei confronti del proprio agente plurimandatario senza esclusività onde ottenere, anzitutto, l'indennità di mancato preavviso, sostenendo che, in data 25.05.2021, con missiva indirizzata alla preponente, l'agente ha comunicato la volontà di recedere dal contratto con effetto immediato.
La ha, poi, agito al fine di recuperare gli importi – asseritamente non versati Pt_1
dall'agente nel corso del rapporto – pattuiti a fronte dell'acquisizione, da parte dello stesso, del portafoglio clienti ceduto dalla preponente, importi pari ad euro 1.537,85.
La ha, inoltre, rivendicato la corresponsione di un importo pari ad euro Pt_1
1.673,43, deducendo che - essendo insorta, nel corso del rapporto di agenzia, la sopravvenuta esigenza di riduzione del portafoglio clienti riferibile al - CP_1
l'istituto di credito ha, dapprima, riconosciuto al promotore finanziario l'indennità di portafoglio contemplata dall'art. 2) del regolamento delle indennità aggiuntive e premiali (cfr. doc. 2 fasc. parte ricorrente), ma, successivamente, essendo venuta meno una delle condizioni cui tale regolamento subordina la corresponsione della predetta indennità1, ha richiesto la restituzione delle somme corrisposte a tale titolo. La ha, ulteriormente, dedotto l'indebita percezione di acconti sulle provvigioni Pt_1
per euro 2.209,94, di cui ha richiesto la restituzione.
La ricorrente ha, infine, rivendicato la corresponsione di una somma pari ad Pt_1
euro 22,50 a titolo di “recupero deroga commerciale per canone conto cliente
89992518”.
2.3. Il contratto d'agenzia è presupposto delle odierne domande.
Occorre premettere che lo svolgimento del rapporto lavorativo è stato sufficientemente asseverato in giudizio mediante la produzione: - del contratto stipulato nonché degli accordi integrativi prodotti (cfr. doc. 1, 2 e 3 fasc. parte ricorrente); - della missiva a mezzo della quale il ha esercitato il recesso CP_1
dal rapporto di agenzia (cfr. doc. 4 fasc. parte ricorrente); - dell'acquisizione del portafogli clienti da parte del (cfr. doc. 9 fasc. parte ricorrente); - della CP_1
comunicazione di della cessione del portafoglio clienti di Parte_1
(cfr. doc. 11 fasc. parte ricorrente). CP_1
Inoltre, nella predetta documentazione ha trovato conforto anche la prospettazione attorea relativa all'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro.
2.4. Iniziando dall'indennità di preavviso, l'art. 1750 c.c. - nel testo sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, recante attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti e che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del medesimo provvedimento, si applica ai contratti già in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994 - prevede espressamente che un rapporto d'agenzia a tempo indeterminato possa essere sciolto con un preavviso variabile in relazione alla durata del rapporto stesso.
Il comma 2 dispone: “Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito”.
In maniera più esplicativa, il successivo comma 3 prescrive: “Il termine di preavviso non può, comunque, essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi”.
Inoltre, l'art. 11 dell'Accordo Collettivo recita testualmente che: “In caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o rappresentante, lo stesso dovrà darne comunicazione scritta e il preavviso sarà pari a cinque mesi, per agenti operanti in forma di monomandatario ed a tre mesi per agenti operanti in forma di plurimandatario”.
Infine, l'art. 2, lett. B), del contratto di agenzia stipulato dalle parti così prevede: “Il contratto è a tempo indeterminato. Il preavviso di recesso da parte dell'Agente è di tre mesi. In caso di recesso della è regolato nei seguenti termini: tre mesi per Pt_1
i contratti di durata da zero a quattro anni, quattro mesi per i contratti di durata da zero a cinque anni iniziati, sei mesi per i contratti di durata superiore a sei anni”.
Nel caso di specie, l'agente avrebbe, dunque, dovuto risolvere il rapporto con un preavviso di durata non inferiore a tre mesi, restando, in alternativa, obbligato a corrispondere l'indennità sostitutiva in parola alla preponente, salvo si sia verificata una giusta causa di recesso;
giusta causa di recesso che, tuttavia, non è stata dedotta, nel caso di specie, dall'Agente, il quale – come detto – ha scelto di rimanere contumace.
Orbene, su queste premesse, risulta agli atti che l'agente ha inteso risolvere il rapporto con la comunicazione del 25.05.2021 (cfr. doc. 4 fasc. parte ricorrente) e con effetto immediato, senza il preavviso legale, non avendo concesso alcuno dei tre mesi prescritti;
pertanto, il è tenuto a corrispondere alla preponente CP_1 Pt_1
l'indennità sostitutiva per tutte e tre le mensilità.
Difatti, “in tema di contratto di agenzia, la mancata concessione del termine di preavviso, ovvero la concessione di un termine inferiore a quello dovuto, non travolge, né rende invalido, il recesso come manifestazione di volontà di porre fine al rapporto;
in tale caso, infatti, la clausola nulla viene sostituita di diritto dalla norma imperativa che impone la concessione del preavviso (art. 1419, secondo comma,
c.c.)” (cfr. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4149 del 15 marzo 2012).
Correttamente, quindi, l'indennità è stata quantificata nei prospetti contabili allegati al ricorso - in conformità a quanto previsto ai sensi dell'art. 11 dell'Accordo
Collettivo (il quale recita testualmente che: “Ove la parte recedente in qualsiasi momento intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza nell'anno solare
(1° gennaio- 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti…Ove più favorevole, la media retributiva per la determinazione dell'indennità sostitutiva di preavviso, sarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso”) – nell'importo di Euro 15.073,10, oltre accessori di legge.
2.5. La società ricorrente ha, poi, agito nei confronti del proprio agente plurimandatario senza esclusività onde recuperare gli importi – non versati – pattuiti a fronte dell'acquisizione, da parte dell'agente, del portafoglio clienti ceduto dalla preponente stessa;
importi pari ad euro 1.537,85.
Viene in rilievo, a riguardo, l'art. 5), lett. G), del contratto di agenzia stipulato tra le parti (doc. 1 fasc. parte ricorrente), che così testualmente recita: “Nel corso del presente accordo all'Agente potrà venire assegnata dalla Banca la cura dei clienti (e del loro portafoglio di investimenti) non procacciati da lui ma da altri agenti.
In tal caso, verrà concordata la somma che l'Agente dovrà corrispondere alla Banca in relazione al portafoglio acquisito, e/o verranno concordati con l'Agente i nuovi e ridotti parametri provvigionali (anche con forma una tantum o in valori assoluti), connessi alla detta variazione. Analogamente, nel corso del presente accordo, la
Banca potrà assegnare all'Agente l'assistenza e supervisione di altri agenti. In tal caso, verrà concordata la somma che l'Agente dovrà corrispondere alla Banca in relazione alle provvigioni indirette che percepirà sulla produzione di detti agenti, e/o verranno concordati con l'Agente i nuovi e ridotti parametri provvigionali (anche con forme una tantum o in valori assoluti), connessi alla detta variazione”.
Nel corso del rapporto di agenzia in controversia, – come Controparte_1
meglio specificato nei paragrafi che precedono e documentate dalle due comunicazioni inviate per accettazione a in data Parte_1
12.09.2014 e 25.01.2019 (doc. 9 fasc. parte ricorrente) - ha acquisito un portafoglio clienti (non procacciati da lui, ma da altri agenti), impegnandosi a corrispondere alla
Banca il valore del portafoglio acquisito, in 60 rate mensili di importo variabile.
Nel predetto documento, in particolare, è così previsto: “In ogni caso di cessazione del rapporto, nella ipotesi di mancata ultimazione del corrispettivo dovuto, mi impegno sin d'ora a pagare il contro valore residuo, in unica soluzione al momento della cessazione del rapporto e Vi autorizzo a compensare l'importo dovuto alla banca con eventuali miei crediti per indennità di fine rapporto o a qualsiasi altro titolo vantati nei Vostri Confronti”.
La medesima previsione è, peraltro, contemplata anche dal Regolamento Indennità
Aggiuntive e Premiali (doc. 2 fasc. parte ricorrente), il quale, al punto 2.10, stabilisce che, se l'agente ricevente “successivamente comunichi il proprio recesso senza aver ancora ultimato il pagamento del valore del portafoglio assegnato, egli dovrà pagare il valore residuo del portafoglio assegnato in unica soluzione al momento della cessazione del rapporto”.
Tale pretesa è, dunque, fondata.
2.5. La ha, poi, rivendicato la corresponsione di un importo pari ad euro Pt_1
1.673,43 deducendo che - essendo insorta, nel corso del rapporto di agenzia, la sopravvenuta esigenza di riduzione del portafoglio clienti riferibile al - CP_1
l'istituto di credito ha, dapprima, riconosciuto al promotore finanziario l'indennità di portafoglio contemplata dall'art. 2) del regolamento delle indennità aggiuntive e premiali (cfr. doc. 2 fasc. parte ricorrente), ma, successivamente, essendo venuta meno una delle condizioni cui tale regolamento subordina la corresponsione della predetta indennità2, ha richiesto la restituzione delle somme corrisposte a tale titolo.
Tale domanda è infondata.
Tale richiesta di restituzione si fonderebbe – se si è ben compreso – sull'insussistenza, nella fattispecie in controversia, delle condizioni cui l'art. 2 del
Regolamento sulle indennità aggiuntive e premiali subordina il riconoscimento della c.d. indennità di portafoglio.
Tale disposizione così stabilisce:
“
2.1. La riconosce ai propri agenti ed ai loro aventi diritto un compenso Pt_1
relativo al valore del portafoglio clienti direttamente gestiti da essi (di seguito
«Indennità di Portafoglio»), nei casi di:
(i) riduzione del portafoglio clienti su iniziativa della o su proposta Pt_1
dell'agente in caso di riassegnazione clienti;
(ii) cessazione del rapporto di agenzia per:
a) recesso dell'agente con preavviso;
b) recesso della con preavviso e senza giusta causa;
Pt_1
c) interruzione del rapporto per invalidità totale permanente dell'agente;
d) decesso dell'agente. 2.2. In presenza di una di tali ipotesi di cui al punto 2.1, l'Indennità di Portafoglio viene riconosciuta solo al verificarsi di tutte le seguenti condizioni ad eccezione dei casi di cui alle lett. c) e d) del precedente paragrafo 2.1, punto (ii):
(i) il portafoglio clienti sia stato assegnato ad un altro agente, il quale si sia assunto, in forma scritta, l'obbligo di corrispondere alla il pagamento del valore del Pt_1
portafoglio assegnato;
(ii) l'agente abbia effettuato con lealtà, buona fede e diligenza il passaggio di consegne all'agente subentrante ed abbia trasferito all'agente subentrante tutte le necessarie e opportune informazioni per l'ottimale gestione dei clienti. Tale passaggio di consegne dovrà essere formalizzato attraverso la sottoscrizione di un apposito verbale;
(iii) per il periodo di due anni successivi alla cessazione del rapporto e/o alla riduzione del portafoglio, l'agente non operi in concorrenza e/o conflitto con
l'attività della Banca, ed in particolare non svolga attività in qualsivoglia veste, forma e modalità, individuale o societaria, per conto proprio o di terzi, ed a qualsiasi titolo (e così, a titolo esemplificativo, di collaborazione subordinata od autonoma, o quale organo di società o come associato in partecipazione) remunerata o gratuita, anche a titolo di consulenza in ambito bancario, assicurativo e finanziario. A titolo meramente esemplificativo dovrà ritenersi in concorrenza e/o conflitto l'attività svolta a favore di a) società di gestione e intermediazione mobiliare, b) aziende di credito, casse di risparmio, istituti di credito, soggetti appartenenti a gruppi creditizi,
c) compagnie di assicurazione e d) società fiduciarie. Allo stesso modo l'Agente si obbliga (i) a non contattare, acquisire, tentare di acquisire, segnalare e/o presentare
– per conto proprio e/o a favore dei soggetti nel capoverso sopra indicato - clienti da lui prima gestiti, acquisiti e/o assegnatigli durante il rapporto intercorso con la
(ii) a non svolgere alcuna attività di formazione teorica e/o pratica di Pt_1
dipendenti o collaboratori autonomi, ivi compresa ogni azione o attività mirata al reclutamento di agenti della Banca sempre a favore dei soggetti nel capoverso sopra indicati. 2.3 L'Indennità di Portafoglio verrà corrisposta nelle ipotesi ed alle condizioni di cui sopra, previa richiesta scritta da parte dell'agente indicando i nominativi dell'agente
o degli agenti che acquisiscono il portafoglio dell'agente recedente e/o cedente il portafoglio clienti. Nell'ipotesi di recesso dell'agente o di recesso senza motivazione da parte della sarà cura dell'ex agente presentare la predetta richiesta scritta Pt_1
per l'ottenimento dell'Indennità di Portafoglio entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento. In assenza di tali evidenze, l'agente non avrà diritto all'indennità di portafoglio e la potrà provvedere a sua discrezione alla riassegnazione del Pt_1
portafoglio clienti ad altro agente. La Banca si riserva comunque la facoltà di valutare l'adeguatezza dell'agente o degli agenti che intendono acquisire il portafoglio dell'agente recedente e lo comunica a quest'ultimo in forma motivata in caso di giudizio negativo. La riassegnazione a titolo oneroso ad altro agente su iniziativa della Banca, qualora non vengano rispettate le condizioni di cui al precedente paragrafo 2.2, punti (ii) e (iii), non darà alcun diritto al riconoscimento dell'Indennità di Portafoglio a favore dell'agente recedente”.
Orbene, nella predetta fattispecie - ove il nel corso del rapporto di CP_1
agenzia intrattenuto con ha ceduto un pacchetto di Parte_1
portafoglio clienti da lui posseduti, sottoscrivendo per accettazione la proposta di cessione ricevuta (cfr. doc. 11 fasc. parte ricorrente) – stando a quando dedotto dalla
Banca ricorrente, per effetto del passaggio ad altro intermediario finanziario, avrebbe violato, la condizione di cui alla lettera iii) del punto 2.2..
Tale ricostruzione è infondata poiché, come chiaramente evincibile dalla lettera della disposizione, l'agente è tenuto ad astenersi dall'operare in concorrenza e/o conflitto con l'attività della solo per il periodo di due anni successivi alla cessazione del Pt_1
rapporto e/o alla riduzione del portafoglio.
Nel caso di specie, invero, il passaggio alla concorrenza dell'agente risale al
26.05.2021 (doc. 22 fasc. parte ricorrente), ossia a quasi tre anni dopo la riduzione del portafoglio, che, nel caso di specie, si è verificata in data 3.08.2018.
Ne consegue il rigetto della domanda de qua.
2.6. La ha, poi, dedotto l'indebita percezione di acconti sulle provvigioni per Pt_1
euro 2.209,94, di cui ha richiesto la restituzione.
Tale domanda è infondata.
A riguardo, occorre evidenziare che sarebbe spettato a parte ricorrente, in ossequio al criterio del riparto dell'onere probatorio ex art. 2967 c.c., fornire specifica e rigorosa prova di aver proceduto ad un pagamento indebito, di cui, invece, non v'è alcuna traccia documentale (sarebbe bastato produrre i bonifici di versamento, atteso che - come noto - non è ammesso il versamento in contanti di siffatti importi in ossequio alla normativa antiriciclaggio).
Del resto, la Suprema Corte (in tema di prescrizione ordinaria dell'indebito) ha avuto modo di precisare, anche a Sezioni Unite, che “… la prescrizione decorre sempre e comunque dalla data di pagamento, con il solo problema di stabilire se e quando un pagamento vi sia stato. Appare indubbio che il pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, debba essersi tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens); e lo si può dire indebito – e, perciò, ne consegue il diritto di ripeterlo, a norma dell'art. 2033 c.c. - quando difetti di una idonea causa giustificativa.
Non può, pertanto, ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché, prima di quel momento, non
è configurabile alcun diritto di ripetizione” (Cass. Sez. Un. n. 24418/10).
Non bastano al fine della dimostrazione dell'avvenuto pagamento indebito, né i
“commission statement” allegati alle singole fatture provvigionali3 (doc. 16 fasc. parte ricorrente) - nei quali non risulta, peraltro, nemmeno riportata la dizione
“acconto provvigionale” - né gli ulteriori documenti versati in atti dalla Banca ricorrente. Dalla lettura delle pronunce di legittimità (cfr. Cassazione Civile, Sezione lavoro, sent. 20/3/2015 n. 5715) e di merito (cfr. Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, sent.
7/7/2015) possono essere estrapolati i seguenti requisiti al fine di legittimare la richiesta di restituzioni degli acconti di provvigioni mensili: - che, nel contratto di agenzia, sia specificato che trattasi di un “anticipo provvigionale soggetto a successivo conguaglio”; - che, nell'oggetto delle fatture, sia inserita la dicitura
“anticipo provvigionale” e non la dicitura “provvigioni” oppure quella “minimo garantito”; - che, da parte della preponente, l'avvenuto pagamento degli anticipi provvigionali sia provato in via documentale (solitamente attraverso la produzione in giudizio delle copie delle disposizioni di bonifico bancario); - che la preponente dimostri in giudizio la mancata maturazione, da parte dell'agente, del diritto alle provvigioni ricevute, all'interno della durata del contratto di agenzia.
Qualora sussistano tali presupposti, il contratto di agenzia potrebbe allora delinearsi come una valida base per ottenere in via giudiziale la restituzione degli anticipi delle provvigioni corrisposte all'agente, dimostrando da parte della proponente, che sia dovuta la restituzione di tali anticipi per valide motivazioni di credito o conguaglio in eccesso.
Nel caso in esame, per quanto detto, difettano tutti i requisiti di cui si è detto;
ne discende, dunque, l'infondatezza della predetta domanda.
2.7. La ricorrente ha, infine, rivendicato la corresponsione di una somma pari Pt_1
ad euro 22,50 a titolo di “recupero deroga commerciale per canone conto cliente
89992518”.
Con riguardo alla predetta domanda – in relazione alla quale, peraltro, risultano assolutamente indeterminati i relativi elementi costitutivi – occorre ulteriormente evidenziare che alcun valore probatorio può essere riconosciuto al documento prodotto dalla sub allegato 15. Pt_1
Di talché, anche la domanda de qua deve essere rigettata.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92, co.
II, c.p.c. come risultante a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre
2014, n. 162, oltre che per la complessità delle questioni affrontate, per soccombenza reciproca/parziale, essendo imputabili a ciascuna delle parti gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate ovvero per aver avanzato pretese infondate.
La Corte di Cassazione (Cass., sez. III, sent. 22 febbraio 2016, n. 3438), invero, ha chiarito che la soccombenza reciproca, che dà luogo alla compensazione parziale o totale delle spese processuali, “presuppone una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate o che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo tra le stesse parti ovvero, nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, quando essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno od alcuni e rigettati gli altri, ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”.
Nel caso in esame, per le ragioni pocanzi citate, se, da un lato, il resistente è rimasto contumace, parte ricorrente ha avuto ragione solo in parte rispetto alla propria prospettazione;
di talché, le spese processuali sostenute debbono essere poste interamente a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nelle cause riunite in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
di una somma pari ad Euro 15.073,10 a titolo di indennità di Parte_1
mancato preavviso ed Euro 1.537,85 quale corrispettivo dell'acquisizione del pacchetto clienti riconosciuto in corso di rapporto, oltre ad interessi legali dalla data di maturazione sino a quella di effettivo soddisfo.
2. Rigetta il ricorso nel resto.
3. Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Parma, il 14 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 E, in particolare, quella prevista dall'art.
2.2. al punto (iii), secondo cui “per il periodo di due anni successivi alla cessazione del rapporto e/o alla riduzione del portafoglio, l'agente non operi in concorrenza e/o conflitto con l'attività della Banca, ed in particolare non svolga attività in qualsivoglia veste, forma e modalità, individuale o societaria, per conto proprio o di terzi, ed a qualsiasi titolo (e così, a titolo esemplificativo, di collaborazione subordinata od autonoma, o quale organo di società o come associato in partecipazione) remunerata o gratuita, anche a titolo di consulenza in ambito bancario, assicurativo e finanziario. A titolo meramente esemplificativo dovrà ritenersi in concorrenza e/o conflitto l'attività svolta a favore di a) società di gestione e intermediazione mobiliare, b) aziende di credito, casse di risparmio, istituti di credito, soggetti appartenenti a gruppi creditizi, c) compagnie di assicurazione e d) società fiduciarie. Allo stesso modo l'Agente si obbliga (i) a non contattare, acquisire, tentare di acquisire, segnalare e/o presentare – per conto proprio e/o a favore dei soggetti nel capoverso sopra indicato - clienti da lui prima gestiti, acquisiti e/o assegnatigli durante il rapporto intercorso con la (ii) a non Pt_1 svolgere alcuna attività di formazione teorica e/o pratica di dipendenti o collaboratori autonomi, ivi compresa ogni azione o attività mirata al reclutamento di agenti della Banca sempre a favore dei soggetti nel capoverso sopra indicati”. 2 E, in particolare, quella prevista dall'art.
2.2. al punto (iii), secondo cui “per il periodo di due anni successivi alla cessazione del rapporto e/o alla riduzione del portafoglio, l'agente non operi in concorrenza e/o conflitto con l'attività della Banca, ed in particolare non svolga attività in qualsivoglia veste, forma e modalità, individuale o societaria, per conto proprio o di terzi, ed a qualsiasi titolo (e così, a titolo esemplificativo, di collaborazione subordinata od autonoma, o quale organo di società o come associato in partecipazione) remunerata o gratuita, anche a titolo di consulenza in ambito bancario, assicurativo e finanziario. A titolo meramente esemplificativo dovrà ritenersi in concorrenza e/o conflitto l'attività svolta a favore di a) società di gestione e intermediazione mobiliare, b) aziende di credito, casse di risparmio, istituti di credito, soggetti appartenenti a gruppi creditizi, c) compagnie di assicurazione e d) società fiduciarie. Allo stesso modo l'Agente si obbliga (i) a non contattare, acquisire, tentare di acquisire, segnalare e/o presentare – per conto proprio e/o a favore dei soggetti nel capoverso sopra indicato - clienti da lui prima gestiti, acquisiti e/o assegnatigli durante il rapporto intercorso con la (ii) a non Pt_1 svolgere alcuna attività di formazione teorica e/o pratica di dipendenti o collaboratori autonomi, ivi compresa ogni azione o attività mirata al reclutamento di agenti della Banca sempre a favore dei soggetti nel capoverso sopra indicati”. 3 Fatture che ben potrebbero essere rimaste non pagate.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
858/2023 R.G., promossa da:
C.F. , con sede legale in Basiglio Parte_1 P.IVA_1
(MI), Via Ennio Doris, 20079, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti
Cristiano Crippa e Adamo Biolo del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Denise Ferrari sito in Parma, Strada Repubblica n.
56;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._1
Pavia e residente in [...] luglio 51, 43040 VA DE AR (PR);
RESISTENTE CONTUMACE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 28.09.2023 e ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1
esponendo: a) che la società ricorrente e il sig. sottoscrivevano, in Controparte_1
data 28.01.2014, un incarico di agenzia senza esclusiva e senza rappresentanza (doc.
1 fasc. parte ricorrente); b) che, in virtù di tale accordo, il sig. era CP_1
incaricato di svolgere, in qualità di promotore finanziario (successivamente in qualità di consulente finanziario) ex art. 31 D. Lgs. N. 58/1998, attività di promozione di strumenti finanziari in Emilia Romagna;
c) che il predetto contratto era integrato da un regolamento per le indennità aggiuntive e premiali, periodicamente aggiornato,
l'ultimo dei quali in vigore dal 18.12.2019 (doc.ti 2 e 3 fasc. parte ricorrente); d) che il sig. in data 25.05.2021, comunicava alla società ricorrente la volontà di CP_1
recedere dal contratto (doc. 4 fasc. parte ricorrente); e) di avere fornito riscontro alla predetta comunicazione con missiva del 26.05.2021, ove la preponente, prendendo atto della volontà del lavoratore di recedere dal contratto con effetto immediato, individuava l'indennità di mancato preavviso in complessivi € 15.073,10, avvalendosi, in tal modo, anche della statuizione di cui all'art. 11 dell'Accordo
Economico Collettivo per gli agenti del settore commercio del 16.02.2009 (doc.ti 5 e
6 fasc. parte ricorrente); f) di avere successivamente comunicato al sig. in CP_1
data 12.07.2021, l'importo complessivo di quanto al medesimo spettante, individuando le singole voci costituenti il credito maturato (doc. 7 fasc. parte ricorrente); g) di avere, dunque, comunicato a in data 19.07.2021, le CP_1
modalità di liquidazione del (doc. 8 fasc. parte ricorrente); g) che la società CP_2
ricorrente procedeva, quindi, a corrispondere, a favore del sig. la somma CP_1
di € 4.920,39; h) di avere assegnato al sig. nel corso del rapporto di CP_1
lavoro, due portafogli clienti, l'uno, in data 12.09.2014, e, l'altro, in data 25.01.2019
(doc. 9 fasc. parte ricorrente); i) che il a fronte di tale assegnazione, si CP_1
impegnava a corrisponderne il valore attraverso un rimborso in 60 rate mensili di importo variabile (doc. 9 fasc. parte ricorrente); l) che tale corresponsione si interrompeva, tuttavia, alla data delle dimissioni del lavoratore, residuando, dunque, un credito, a favore della ricorrente, di importo pari a complessivi € 1.537,85 Pt_1
(doc. 10 fasc. parte ricorrente); m) che il sig. in data 3.08.2018, accettava CP_1
la cessione ad altro agente, operata dalla Banca preponente, di un proprio portafoglio clienti, e, a fronte di tale cessione, quest'ultima provvedeva a corrispondere, a favore del primo, in 60 rate mensili, il valore di tale pacchetto (doc. 11 fasc. parte ricorrente); n) di avere, quindi, chiesto al al momento della cessazione del CP_1
rapporto di lavoro, stante la violazione delle condizioni contrattuali pattuite, la restituzione dell'importo corrisposto, pari ad € 1.673,43 (doc. 12 fasc. parte ricorrente); o) che intervenuto il recesso, maturava, altresì, Parte_1
gli ulteriori seguenti crediti: - euro 2.209,94, di cui alla nota credito n.
261572/2021/006, dell'1.06.2021, a titolo di storno anticipo provvigionale (docc. 13 e
14 fasc. parte ricorrente); - euro 22,50, a fronte dell'autorizzazione alla deroga commerciale concessa in relazione al canone conto cliente 89992518 (doc. 15 fasc. parte ricorrente); p) che l'indennità di mancato preavviso veniva calcolata sulle provvigioni maturate e liquidate da maggio 2020 a maggio 2021 (doc.ti 16, 17 e 18 fasc. parte ricorrente); p) di avere, dunque, chiesto al il pagamento di una CP_1
somma complessivamente pari ad € 20.516,82 (doc. 19 fasc. parte ricorrente); q) di avere esperito infruttuosamente un tentativo di bonario componimento della controversia in sede stragiudiziale (doc.ti 20 e 21 fasc. parte ricorrente).
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni avversaria, istanza, eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare:
Nel merito:
- Accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di credito, pari a complessive euro
20.516,82, di nei confronti di a Parte_1 Controparte_1
seguito di recesso senza preavviso dall'incarico di agenzia datato 28.01.2014, comunicato dal convenuto il 25.05.2021, e così determinato: euro 15.073,10, a titolo di indennità di mancato preavviso, euro 1.537,85, a titolo di residuo importo pacchetti acquisizione clienti, euro 1.673,43, a titolo di recupero importo pagamenti pacchetto cessione clienti a seguito di passaggio a concorrenza, euro 2.209,94, a titolo di storno anticipi provvigionali a seguito di emissione di nota di credito
261572/2021/006 del 01.06.2021 ed euro 22,50, a titolo di recupero deroga commerciale per canone conto cliente 89992518.
- Condannare a pagare a Controparte_1 Parte_1
l'importo complessivo di euro 20.516,82, oltre interessi legali, dai singoli versamenti al saldo effettivo.
In via subordinata di merito:
Condannare a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'importo che emergerà in corso di causa e che verrà precisato con le conclusioni definitive, a titolo di indennità di mancato preavviso, di residuo importo pacchetti acquisizione clienti, di recupero importo pagamenti pacchetti cessione clienti a seguito di passaggio a concorrenza, di storno anticipi provvigionali a seguito di emissione di nota di credito 261572/2021/006 del 01.06.2021 e di recupero deroga commerciale per canone conto cliente 89992518; in relazione all'intervenuto recesso del 25.05.2021 da parte del consulente finanziario dall'incarico di agenzia senza esclusiva e senza rappresentanza 28.01.2014 e dai collegati accordi integrativi con la preponente.
Con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive,
I.V.A. e C.P.A. ai sensi di legge”.
1.2. , pur ritualmente evocato, non si costituiva in Controparte_1
giudizio; di talché il Giudice, all'esito dell'udienza del 25.01.2024, ne dichiarava la contumacia.
1.3. La causa veniva istruita alla stregua della documentazione versata dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del 14.01.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva la causa dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Orbene, in primis va stabilita la competenza per materia e territorio del Giudice adito.
L'art. 1742 c.c., comma 1, così dispone: “col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”.
Elementi essenziali sono, dunque, la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando, così, una non episodica collaborazione professionale autonoma, con il conseguente obbligo di osservare le istruzioni ricevute dal preponente medesimo (cfr. Cass., sez. lav. 24 giugno 2005, n. 13629).
Ai sensi dell'art. 409 c.p.c., ai rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, trova applicazione il rito del lavoro.
Pertanto, ai fini della individuazione del giudice competente, occorre distinguere se il rapporto di agenzia si sia svolto mediante un'organizzazione di lavoro a carattere prevalentemente personale ed autonomo, e, in tal caso, competente è il giudice del lavoro, ovvero mediante un'organizzazione di prevalente lavoro altrui, per cui la competenza sarà del giudice ordinario, in quanto l'attività personale dell'agente non è prevalente (cfr. Cass., 28 dicembre 2006, n. 27576; Cass., 19 aprile 2011, n. 8940).
A ciò si aggiunga che, in forza del combinato disposto degli artt. 409 e 413 c.p.c., vertendosi in tema di un rapporto d'Agenzia durante il quale il resistente non aveva un'organizzazione ed utilizzava unicamente le energie personali, a trattare la presente controversia è competente territorialmente il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente o del rappresentante di commercio;
nel caso in esame, la residenza del ricorrente è in VA DE AR (PR), che ricade nella circoscrizione territoriale del Tribunale di Parma.
2.2. Fatta questa premessa e passando all'esame del merito, la società ricorrente ha agito nei confronti del proprio agente plurimandatario senza esclusività onde ottenere, anzitutto, l'indennità di mancato preavviso, sostenendo che, in data 25.05.2021, con missiva indirizzata alla preponente, l'agente ha comunicato la volontà di recedere dal contratto con effetto immediato.
La ha, poi, agito al fine di recuperare gli importi – asseritamente non versati Pt_1
dall'agente nel corso del rapporto – pattuiti a fronte dell'acquisizione, da parte dello stesso, del portafoglio clienti ceduto dalla preponente, importi pari ad euro 1.537,85.
La ha, inoltre, rivendicato la corresponsione di un importo pari ad euro Pt_1
1.673,43, deducendo che - essendo insorta, nel corso del rapporto di agenzia, la sopravvenuta esigenza di riduzione del portafoglio clienti riferibile al - CP_1
l'istituto di credito ha, dapprima, riconosciuto al promotore finanziario l'indennità di portafoglio contemplata dall'art. 2) del regolamento delle indennità aggiuntive e premiali (cfr. doc. 2 fasc. parte ricorrente), ma, successivamente, essendo venuta meno una delle condizioni cui tale regolamento subordina la corresponsione della predetta indennità1, ha richiesto la restituzione delle somme corrisposte a tale titolo. La ha, ulteriormente, dedotto l'indebita percezione di acconti sulle provvigioni Pt_1
per euro 2.209,94, di cui ha richiesto la restituzione.
La ricorrente ha, infine, rivendicato la corresponsione di una somma pari ad Pt_1
euro 22,50 a titolo di “recupero deroga commerciale per canone conto cliente
89992518”.
2.3. Il contratto d'agenzia è presupposto delle odierne domande.
Occorre premettere che lo svolgimento del rapporto lavorativo è stato sufficientemente asseverato in giudizio mediante la produzione: - del contratto stipulato nonché degli accordi integrativi prodotti (cfr. doc. 1, 2 e 3 fasc. parte ricorrente); - della missiva a mezzo della quale il ha esercitato il recesso CP_1
dal rapporto di agenzia (cfr. doc. 4 fasc. parte ricorrente); - dell'acquisizione del portafogli clienti da parte del (cfr. doc. 9 fasc. parte ricorrente); - della CP_1
comunicazione di della cessione del portafoglio clienti di Parte_1
(cfr. doc. 11 fasc. parte ricorrente). CP_1
Inoltre, nella predetta documentazione ha trovato conforto anche la prospettazione attorea relativa all'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro.
2.4. Iniziando dall'indennità di preavviso, l'art. 1750 c.c. - nel testo sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, recante attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti e che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del medesimo provvedimento, si applica ai contratti già in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994 - prevede espressamente che un rapporto d'agenzia a tempo indeterminato possa essere sciolto con un preavviso variabile in relazione alla durata del rapporto stesso.
Il comma 2 dispone: “Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito”.
In maniera più esplicativa, il successivo comma 3 prescrive: “Il termine di preavviso non può, comunque, essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi”.
Inoltre, l'art. 11 dell'Accordo Collettivo recita testualmente che: “In caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o rappresentante, lo stesso dovrà darne comunicazione scritta e il preavviso sarà pari a cinque mesi, per agenti operanti in forma di monomandatario ed a tre mesi per agenti operanti in forma di plurimandatario”.
Infine, l'art. 2, lett. B), del contratto di agenzia stipulato dalle parti così prevede: “Il contratto è a tempo indeterminato. Il preavviso di recesso da parte dell'Agente è di tre mesi. In caso di recesso della è regolato nei seguenti termini: tre mesi per Pt_1
i contratti di durata da zero a quattro anni, quattro mesi per i contratti di durata da zero a cinque anni iniziati, sei mesi per i contratti di durata superiore a sei anni”.
Nel caso di specie, l'agente avrebbe, dunque, dovuto risolvere il rapporto con un preavviso di durata non inferiore a tre mesi, restando, in alternativa, obbligato a corrispondere l'indennità sostitutiva in parola alla preponente, salvo si sia verificata una giusta causa di recesso;
giusta causa di recesso che, tuttavia, non è stata dedotta, nel caso di specie, dall'Agente, il quale – come detto – ha scelto di rimanere contumace.
Orbene, su queste premesse, risulta agli atti che l'agente ha inteso risolvere il rapporto con la comunicazione del 25.05.2021 (cfr. doc. 4 fasc. parte ricorrente) e con effetto immediato, senza il preavviso legale, non avendo concesso alcuno dei tre mesi prescritti;
pertanto, il è tenuto a corrispondere alla preponente CP_1 Pt_1
l'indennità sostitutiva per tutte e tre le mensilità.
Difatti, “in tema di contratto di agenzia, la mancata concessione del termine di preavviso, ovvero la concessione di un termine inferiore a quello dovuto, non travolge, né rende invalido, il recesso come manifestazione di volontà di porre fine al rapporto;
in tale caso, infatti, la clausola nulla viene sostituita di diritto dalla norma imperativa che impone la concessione del preavviso (art. 1419, secondo comma,
c.c.)” (cfr. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4149 del 15 marzo 2012).
Correttamente, quindi, l'indennità è stata quantificata nei prospetti contabili allegati al ricorso - in conformità a quanto previsto ai sensi dell'art. 11 dell'Accordo
Collettivo (il quale recita testualmente che: “Ove la parte recedente in qualsiasi momento intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza nell'anno solare
(1° gennaio- 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti…Ove più favorevole, la media retributiva per la determinazione dell'indennità sostitutiva di preavviso, sarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso”) – nell'importo di Euro 15.073,10, oltre accessori di legge.
2.5. La società ricorrente ha, poi, agito nei confronti del proprio agente plurimandatario senza esclusività onde recuperare gli importi – non versati – pattuiti a fronte dell'acquisizione, da parte dell'agente, del portafoglio clienti ceduto dalla preponente stessa;
importi pari ad euro 1.537,85.
Viene in rilievo, a riguardo, l'art. 5), lett. G), del contratto di agenzia stipulato tra le parti (doc. 1 fasc. parte ricorrente), che così testualmente recita: “Nel corso del presente accordo all'Agente potrà venire assegnata dalla Banca la cura dei clienti (e del loro portafoglio di investimenti) non procacciati da lui ma da altri agenti.
In tal caso, verrà concordata la somma che l'Agente dovrà corrispondere alla Banca in relazione al portafoglio acquisito, e/o verranno concordati con l'Agente i nuovi e ridotti parametri provvigionali (anche con forma una tantum o in valori assoluti), connessi alla detta variazione. Analogamente, nel corso del presente accordo, la
Banca potrà assegnare all'Agente l'assistenza e supervisione di altri agenti. In tal caso, verrà concordata la somma che l'Agente dovrà corrispondere alla Banca in relazione alle provvigioni indirette che percepirà sulla produzione di detti agenti, e/o verranno concordati con l'Agente i nuovi e ridotti parametri provvigionali (anche con forme una tantum o in valori assoluti), connessi alla detta variazione”.
Nel corso del rapporto di agenzia in controversia, – come Controparte_1
meglio specificato nei paragrafi che precedono e documentate dalle due comunicazioni inviate per accettazione a in data Parte_1
12.09.2014 e 25.01.2019 (doc. 9 fasc. parte ricorrente) - ha acquisito un portafoglio clienti (non procacciati da lui, ma da altri agenti), impegnandosi a corrispondere alla
Banca il valore del portafoglio acquisito, in 60 rate mensili di importo variabile.
Nel predetto documento, in particolare, è così previsto: “In ogni caso di cessazione del rapporto, nella ipotesi di mancata ultimazione del corrispettivo dovuto, mi impegno sin d'ora a pagare il contro valore residuo, in unica soluzione al momento della cessazione del rapporto e Vi autorizzo a compensare l'importo dovuto alla banca con eventuali miei crediti per indennità di fine rapporto o a qualsiasi altro titolo vantati nei Vostri Confronti”.
La medesima previsione è, peraltro, contemplata anche dal Regolamento Indennità
Aggiuntive e Premiali (doc. 2 fasc. parte ricorrente), il quale, al punto 2.10, stabilisce che, se l'agente ricevente “successivamente comunichi il proprio recesso senza aver ancora ultimato il pagamento del valore del portafoglio assegnato, egli dovrà pagare il valore residuo del portafoglio assegnato in unica soluzione al momento della cessazione del rapporto”.
Tale pretesa è, dunque, fondata.
2.5. La ha, poi, rivendicato la corresponsione di un importo pari ad euro Pt_1
1.673,43 deducendo che - essendo insorta, nel corso del rapporto di agenzia, la sopravvenuta esigenza di riduzione del portafoglio clienti riferibile al - CP_1
l'istituto di credito ha, dapprima, riconosciuto al promotore finanziario l'indennità di portafoglio contemplata dall'art. 2) del regolamento delle indennità aggiuntive e premiali (cfr. doc. 2 fasc. parte ricorrente), ma, successivamente, essendo venuta meno una delle condizioni cui tale regolamento subordina la corresponsione della predetta indennità2, ha richiesto la restituzione delle somme corrisposte a tale titolo.
Tale domanda è infondata.
Tale richiesta di restituzione si fonderebbe – se si è ben compreso – sull'insussistenza, nella fattispecie in controversia, delle condizioni cui l'art. 2 del
Regolamento sulle indennità aggiuntive e premiali subordina il riconoscimento della c.d. indennità di portafoglio.
Tale disposizione così stabilisce:
“
2.1. La riconosce ai propri agenti ed ai loro aventi diritto un compenso Pt_1
relativo al valore del portafoglio clienti direttamente gestiti da essi (di seguito
«Indennità di Portafoglio»), nei casi di:
(i) riduzione del portafoglio clienti su iniziativa della o su proposta Pt_1
dell'agente in caso di riassegnazione clienti;
(ii) cessazione del rapporto di agenzia per:
a) recesso dell'agente con preavviso;
b) recesso della con preavviso e senza giusta causa;
Pt_1
c) interruzione del rapporto per invalidità totale permanente dell'agente;
d) decesso dell'agente. 2.2. In presenza di una di tali ipotesi di cui al punto 2.1, l'Indennità di Portafoglio viene riconosciuta solo al verificarsi di tutte le seguenti condizioni ad eccezione dei casi di cui alle lett. c) e d) del precedente paragrafo 2.1, punto (ii):
(i) il portafoglio clienti sia stato assegnato ad un altro agente, il quale si sia assunto, in forma scritta, l'obbligo di corrispondere alla il pagamento del valore del Pt_1
portafoglio assegnato;
(ii) l'agente abbia effettuato con lealtà, buona fede e diligenza il passaggio di consegne all'agente subentrante ed abbia trasferito all'agente subentrante tutte le necessarie e opportune informazioni per l'ottimale gestione dei clienti. Tale passaggio di consegne dovrà essere formalizzato attraverso la sottoscrizione di un apposito verbale;
(iii) per il periodo di due anni successivi alla cessazione del rapporto e/o alla riduzione del portafoglio, l'agente non operi in concorrenza e/o conflitto con
l'attività della Banca, ed in particolare non svolga attività in qualsivoglia veste, forma e modalità, individuale o societaria, per conto proprio o di terzi, ed a qualsiasi titolo (e così, a titolo esemplificativo, di collaborazione subordinata od autonoma, o quale organo di società o come associato in partecipazione) remunerata o gratuita, anche a titolo di consulenza in ambito bancario, assicurativo e finanziario. A titolo meramente esemplificativo dovrà ritenersi in concorrenza e/o conflitto l'attività svolta a favore di a) società di gestione e intermediazione mobiliare, b) aziende di credito, casse di risparmio, istituti di credito, soggetti appartenenti a gruppi creditizi,
c) compagnie di assicurazione e d) società fiduciarie. Allo stesso modo l'Agente si obbliga (i) a non contattare, acquisire, tentare di acquisire, segnalare e/o presentare
– per conto proprio e/o a favore dei soggetti nel capoverso sopra indicato - clienti da lui prima gestiti, acquisiti e/o assegnatigli durante il rapporto intercorso con la
(ii) a non svolgere alcuna attività di formazione teorica e/o pratica di Pt_1
dipendenti o collaboratori autonomi, ivi compresa ogni azione o attività mirata al reclutamento di agenti della Banca sempre a favore dei soggetti nel capoverso sopra indicati. 2.3 L'Indennità di Portafoglio verrà corrisposta nelle ipotesi ed alle condizioni di cui sopra, previa richiesta scritta da parte dell'agente indicando i nominativi dell'agente
o degli agenti che acquisiscono il portafoglio dell'agente recedente e/o cedente il portafoglio clienti. Nell'ipotesi di recesso dell'agente o di recesso senza motivazione da parte della sarà cura dell'ex agente presentare la predetta richiesta scritta Pt_1
per l'ottenimento dell'Indennità di Portafoglio entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento. In assenza di tali evidenze, l'agente non avrà diritto all'indennità di portafoglio e la potrà provvedere a sua discrezione alla riassegnazione del Pt_1
portafoglio clienti ad altro agente. La Banca si riserva comunque la facoltà di valutare l'adeguatezza dell'agente o degli agenti che intendono acquisire il portafoglio dell'agente recedente e lo comunica a quest'ultimo in forma motivata in caso di giudizio negativo. La riassegnazione a titolo oneroso ad altro agente su iniziativa della Banca, qualora non vengano rispettate le condizioni di cui al precedente paragrafo 2.2, punti (ii) e (iii), non darà alcun diritto al riconoscimento dell'Indennità di Portafoglio a favore dell'agente recedente”.
Orbene, nella predetta fattispecie - ove il nel corso del rapporto di CP_1
agenzia intrattenuto con ha ceduto un pacchetto di Parte_1
portafoglio clienti da lui posseduti, sottoscrivendo per accettazione la proposta di cessione ricevuta (cfr. doc. 11 fasc. parte ricorrente) – stando a quando dedotto dalla
Banca ricorrente, per effetto del passaggio ad altro intermediario finanziario, avrebbe violato, la condizione di cui alla lettera iii) del punto 2.2..
Tale ricostruzione è infondata poiché, come chiaramente evincibile dalla lettera della disposizione, l'agente è tenuto ad astenersi dall'operare in concorrenza e/o conflitto con l'attività della solo per il periodo di due anni successivi alla cessazione del Pt_1
rapporto e/o alla riduzione del portafoglio.
Nel caso di specie, invero, il passaggio alla concorrenza dell'agente risale al
26.05.2021 (doc. 22 fasc. parte ricorrente), ossia a quasi tre anni dopo la riduzione del portafoglio, che, nel caso di specie, si è verificata in data 3.08.2018.
Ne consegue il rigetto della domanda de qua.
2.6. La ha, poi, dedotto l'indebita percezione di acconti sulle provvigioni per Pt_1
euro 2.209,94, di cui ha richiesto la restituzione.
Tale domanda è infondata.
A riguardo, occorre evidenziare che sarebbe spettato a parte ricorrente, in ossequio al criterio del riparto dell'onere probatorio ex art. 2967 c.c., fornire specifica e rigorosa prova di aver proceduto ad un pagamento indebito, di cui, invece, non v'è alcuna traccia documentale (sarebbe bastato produrre i bonifici di versamento, atteso che - come noto - non è ammesso il versamento in contanti di siffatti importi in ossequio alla normativa antiriciclaggio).
Del resto, la Suprema Corte (in tema di prescrizione ordinaria dell'indebito) ha avuto modo di precisare, anche a Sezioni Unite, che “… la prescrizione decorre sempre e comunque dalla data di pagamento, con il solo problema di stabilire se e quando un pagamento vi sia stato. Appare indubbio che il pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, debba essersi tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens); e lo si può dire indebito – e, perciò, ne consegue il diritto di ripeterlo, a norma dell'art. 2033 c.c. - quando difetti di una idonea causa giustificativa.
Non può, pertanto, ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché, prima di quel momento, non
è configurabile alcun diritto di ripetizione” (Cass. Sez. Un. n. 24418/10).
Non bastano al fine della dimostrazione dell'avvenuto pagamento indebito, né i
“commission statement” allegati alle singole fatture provvigionali3 (doc. 16 fasc. parte ricorrente) - nei quali non risulta, peraltro, nemmeno riportata la dizione
“acconto provvigionale” - né gli ulteriori documenti versati in atti dalla Banca ricorrente. Dalla lettura delle pronunce di legittimità (cfr. Cassazione Civile, Sezione lavoro, sent. 20/3/2015 n. 5715) e di merito (cfr. Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, sent.
7/7/2015) possono essere estrapolati i seguenti requisiti al fine di legittimare la richiesta di restituzioni degli acconti di provvigioni mensili: - che, nel contratto di agenzia, sia specificato che trattasi di un “anticipo provvigionale soggetto a successivo conguaglio”; - che, nell'oggetto delle fatture, sia inserita la dicitura
“anticipo provvigionale” e non la dicitura “provvigioni” oppure quella “minimo garantito”; - che, da parte della preponente, l'avvenuto pagamento degli anticipi provvigionali sia provato in via documentale (solitamente attraverso la produzione in giudizio delle copie delle disposizioni di bonifico bancario); - che la preponente dimostri in giudizio la mancata maturazione, da parte dell'agente, del diritto alle provvigioni ricevute, all'interno della durata del contratto di agenzia.
Qualora sussistano tali presupposti, il contratto di agenzia potrebbe allora delinearsi come una valida base per ottenere in via giudiziale la restituzione degli anticipi delle provvigioni corrisposte all'agente, dimostrando da parte della proponente, che sia dovuta la restituzione di tali anticipi per valide motivazioni di credito o conguaglio in eccesso.
Nel caso in esame, per quanto detto, difettano tutti i requisiti di cui si è detto;
ne discende, dunque, l'infondatezza della predetta domanda.
2.7. La ricorrente ha, infine, rivendicato la corresponsione di una somma pari Pt_1
ad euro 22,50 a titolo di “recupero deroga commerciale per canone conto cliente
89992518”.
Con riguardo alla predetta domanda – in relazione alla quale, peraltro, risultano assolutamente indeterminati i relativi elementi costitutivi – occorre ulteriormente evidenziare che alcun valore probatorio può essere riconosciuto al documento prodotto dalla sub allegato 15. Pt_1
Di talché, anche la domanda de qua deve essere rigettata.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92, co.
II, c.p.c. come risultante a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre
2014, n. 162, oltre che per la complessità delle questioni affrontate, per soccombenza reciproca/parziale, essendo imputabili a ciascuna delle parti gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate ovvero per aver avanzato pretese infondate.
La Corte di Cassazione (Cass., sez. III, sent. 22 febbraio 2016, n. 3438), invero, ha chiarito che la soccombenza reciproca, che dà luogo alla compensazione parziale o totale delle spese processuali, “presuppone una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate o che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo tra le stesse parti ovvero, nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, quando essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno od alcuni e rigettati gli altri, ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”.
Nel caso in esame, per le ragioni pocanzi citate, se, da un lato, il resistente è rimasto contumace, parte ricorrente ha avuto ragione solo in parte rispetto alla propria prospettazione;
di talché, le spese processuali sostenute debbono essere poste interamente a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nelle cause riunite in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
di una somma pari ad Euro 15.073,10 a titolo di indennità di Parte_1
mancato preavviso ed Euro 1.537,85 quale corrispettivo dell'acquisizione del pacchetto clienti riconosciuto in corso di rapporto, oltre ad interessi legali dalla data di maturazione sino a quella di effettivo soddisfo.
2. Rigetta il ricorso nel resto.
3. Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Parma, il 14 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 E, in particolare, quella prevista dall'art.
2.2. al punto (iii), secondo cui “per il periodo di due anni successivi alla cessazione del rapporto e/o alla riduzione del portafoglio, l'agente non operi in concorrenza e/o conflitto con l'attività della Banca, ed in particolare non svolga attività in qualsivoglia veste, forma e modalità, individuale o societaria, per conto proprio o di terzi, ed a qualsiasi titolo (e così, a titolo esemplificativo, di collaborazione subordinata od autonoma, o quale organo di società o come associato in partecipazione) remunerata o gratuita, anche a titolo di consulenza in ambito bancario, assicurativo e finanziario. A titolo meramente esemplificativo dovrà ritenersi in concorrenza e/o conflitto l'attività svolta a favore di a) società di gestione e intermediazione mobiliare, b) aziende di credito, casse di risparmio, istituti di credito, soggetti appartenenti a gruppi creditizi, c) compagnie di assicurazione e d) società fiduciarie. Allo stesso modo l'Agente si obbliga (i) a non contattare, acquisire, tentare di acquisire, segnalare e/o presentare – per conto proprio e/o a favore dei soggetti nel capoverso sopra indicato - clienti da lui prima gestiti, acquisiti e/o assegnatigli durante il rapporto intercorso con la (ii) a non Pt_1 svolgere alcuna attività di formazione teorica e/o pratica di dipendenti o collaboratori autonomi, ivi compresa ogni azione o attività mirata al reclutamento di agenti della Banca sempre a favore dei soggetti nel capoverso sopra indicati”. 2 E, in particolare, quella prevista dall'art.
2.2. al punto (iii), secondo cui “per il periodo di due anni successivi alla cessazione del rapporto e/o alla riduzione del portafoglio, l'agente non operi in concorrenza e/o conflitto con l'attività della Banca, ed in particolare non svolga attività in qualsivoglia veste, forma e modalità, individuale o societaria, per conto proprio o di terzi, ed a qualsiasi titolo (e così, a titolo esemplificativo, di collaborazione subordinata od autonoma, o quale organo di società o come associato in partecipazione) remunerata o gratuita, anche a titolo di consulenza in ambito bancario, assicurativo e finanziario. A titolo meramente esemplificativo dovrà ritenersi in concorrenza e/o conflitto l'attività svolta a favore di a) società di gestione e intermediazione mobiliare, b) aziende di credito, casse di risparmio, istituti di credito, soggetti appartenenti a gruppi creditizi, c) compagnie di assicurazione e d) società fiduciarie. Allo stesso modo l'Agente si obbliga (i) a non contattare, acquisire, tentare di acquisire, segnalare e/o presentare – per conto proprio e/o a favore dei soggetti nel capoverso sopra indicato - clienti da lui prima gestiti, acquisiti e/o assegnatigli durante il rapporto intercorso con la (ii) a non Pt_1 svolgere alcuna attività di formazione teorica e/o pratica di dipendenti o collaboratori autonomi, ivi compresa ogni azione o attività mirata al reclutamento di agenti della Banca sempre a favore dei soggetti nel capoverso sopra indicati”. 3 Fatture che ben potrebbero essere rimaste non pagate.