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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/10/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3195/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3195/2017 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- vendita di cose mobili
PROMOSSA DA
C.F titolare dell'omonima ditta individuale (P.IVA Parte_1 C.F._1
) elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. Ignazio Amato giusta procura alle liti in atti;
ATTORE
CONTRO
P.iva , in persona del suo legale rappresentante p.t con CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 sede legale in Vittoria, C.da Gaspanella elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Valentina Giombarresi, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA
In data 10.10.2025, la causa è stata rimessa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, sulle note autorizzate delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto.
Con atto di citazione notificato in data 10.07.2017 aveva proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 880/2017 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 23.05.2017 con cui gli veniva ingiunto di pagare alla la somma di € 30.760,67 oltre interessi e spese del CP_1 procedimento monitorio liquidate complessivamente in € 1.591,00.
L'opponente deduceva preliminarmente la carenza dei requisiti di emissione del decreto ingiuntivo per non avere la società opposta prodotto in atti nessun documento idoneo a comprovare l'esistenza del credito azionato. Nel merito contestava le fatture n.3046 del 16.11.2016 di € Parte_1
6.392,65 e la n. 2999 del 09.11.2016 di € 24.368,02 ai sensi dell'art. 62 del D.L 1/2012 e della successiva legge di conversione 24.03.2012 n.27 nel commercio di prodotti agroalimentari “i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.” e sostenendo, al contempo, che l'assenza del sopra detto contratto tra gli atti del giudizio era da ascrivere alla circostanza per cui non era mai stato raggiunto un alcun consenso, nemmeno verbale, tra l'opponente e l'opposta in ordine alla vendita dei prodotti, tenuto conto che la ditta opponente aveva sede legale in via Bixio e non in C.da Santissimo, come riportato nelle fatture.
Conseguentemente chiedeva, nel merito dichiarare la nullità ed inesistenza del contratto di vendita o fornitura posto a fondamento delle fatture azionate in via monitoria per violazione di legge e carenza degli elementi essenziali del preteso contratto per le motivazioni esposte in narrativa o per quelle, anche distinte, che saranno ritenute di giustizia;
in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di , poiché infondato in fatto ed in diritto. Nel merito, Parte_1 accogliere l'opposizione proposta con il presente atto e revocare e/o annullare e/o porre nel nulla qualsiasi statuizione ritenuta opportuna il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da alla società opposta. Con riserva di futura domanda di condanna Parte_1 dell'opposta ai sensi dell'art. 96 co.1 c.p.c, per avere la stessa agito in giudizio con mala fede o colpa grave azionando fatture e crediti inesistenti, al risarcimento dei danni da liquidare nella misura di € 5.000,00 ovvero nella maggior o minore somma che, anche d'ufficio era ritenuta congrua dal Tribunale adito Col favore delle spese e dei compensi del giudizio da distrarre in favore del procuratore.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14.12.2017 si costitutiva in giudizio la la CP_1 quale contestando in toto l'eccezione preliminare sollevata da parte attrice, nel merito sosteneva che all'interno del mercato ortofrutticolo di Vittoria, si era consolidata nel tempo la prassi che gli ordini, le contrattazioni e la consegna avvenivano oralmente e che non erano mai stati sottoscritti contratti d di compravendita di prodotti.
Infine, avanzava richiesta di concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto
Conseguentemente chiedeva in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.880/2017 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
nel merito, rigettare l'opposizione proposta dalla ditta , in Parte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto accertare e dichiarare l'avvenuta conclusione del contratto di compravendita e la consegna dei beni tra la società e la ditta CP_1 Pt_1
e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
condannare l'opponente alla rifusione delle spese
[...] di giudiziarie, oltre accessori.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.12.2017, il Giudice previo rigetto della richiesta provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concedeva alle parti i termini ex art
183 VI comma c.p.c.
Successivamente, con ordinanza del 31.10.2018 ammetteva le prove per testi dedotte dalle parti, rinviando per la loro assunzione all'udienza del 03.04.2019.
In data 08.02.2019 il Giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c formulava alle parti una proposta conciliativa di € 22.608,536 che la società opponente avrebbe dovuto versare alla opposta a saldo e stralcio di ogni rispettiva pretesa, che veniva però rifiutata formalmente da il Parte_1
02.04.2019.
All'udienza del 17.05.2021 venivano escussi i testi di parte opposta e Testimone_1
e il teste a prova contraria di parte opponente ). Testimone_2 Testimone_3
Indi, dopo diversi rinvii, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., (siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n.
164/2024), in esito all'udienza dell'8.10.2025.
Considerato.
L'opposizione è fondata per i motivi di seguito illustrati.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato concesso sulla base delle fatture n. 3046 del 16.11.2016 di €
6.392,65 e 2999 del 09.11.2016 di € 24.368,02 in conformità al principio introdotto dalla Suprema
Corte secondo cui la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa ma, nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr., fra tante,
Cass. n. 23699/2016; n. 15332/2015; n. 17050/2011), ma al contempo è opportuno ricordare che
“L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009).” Orbene, nel caso in esame, appare fondata la domanda avanzata da parte opponente con la quale ha dedotto la nullità del rapporto intervenuto tra e la perché non supportato da Parte_1 CP_1 un contratto scritto richiesto a pena di nullità, così come previsto dalla legge. Ed invero, al caso di specie trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 62 del D.L 24 gennaio 2012 n.1, convertito con legge di conversione 24 marzo 2012 n.27 e rubricato “Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari” (disposizione abrogata dal Decreto legislativo 08/11/2021, n. 198, che tuttavia si applica ai contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari conclusi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e cioè a decorrere dal 15 dicembre 2021), il quale prevede che le cessioni di beni di tale natura, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, devono essere stipulate obbligatoriamente in forma scritta.
La disposizione oggi abrogata, al comma, 1, in apertura, prevedeva che “ I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.”.
L'espressa previsione che i contratti in questione, con la sola eccezione di quelli conclusi con il consumatore, “sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta” con addirittura l'indicazione del contenuto che dovrebbe avere, in difetto di indici diversi non si rinvengono nella disposizione che possano suffragare una diversa opzione, riconduce alla previsione di cui all'art. 1325, n4, c.c., la quale sancisce che la forma costituisce un requisito del contratto quando la nullità risulta prescritta dalla legge, vieppiù essendo presidiata da una sanzione penale nel caso di sua violazione (comma
5).
Parte opposta al riguardo, non contestando la mancata conclusione per iscritto, si è limitata ad affermare che il rapporto intercorso tra essa e l'odierno opponente rientra nei casi in cui l'applicazione di tale normativa è esclusa, trattandosi di cessione di prodotti istantanea ed intervenuta direttamente fra imprenditori agricoli, iscritti nell'apposita sezione speciale ( art. 36, comma 6-bis. Del d.l. n. 179/2012, convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221:
“ I contratti conclusi fra imprenditori agricoli non costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27” .
, in disparte ulteriori profili, la società opposta non ha dato prova di possedere tale qualifica CP_3 di imprenditore agricolo, essendosi limitata a richiamare la cennata disposizione, che espressamente si riferisce agli imprenditori agricoli, mentre parte opponente ha prodotto in giudizio una visura societaria dalla quale emerge che l'attività svolta dalla è di commissionaria di prodotti CP_1 ortofrutticoli.
Vertendosi in ipotesi di contratto prescritto a pena di nullità “ la prova testimoniale dell'esistenza del negozio è del tutto inammissibile, salvo che nell'ipotesi di perdita incolpevole del documento, e tale inammissibilità può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata anche
d'ufficio, per quanto riguarda, invece, gli atti e i contratti per i quali la forma scritta è richiesta soltanto ad probationem, l'inammissibilità della prova testimoniale, non attenenendo all'ordine pubblico, ma alla tutela di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio e la correlata nullità deve essere tempestivamente eccepita dalla parte interessata […]( Cass. Civile. Sez. Unite
n.16723/2020). Dunque, nel caso di specie è da ritenere inammissibile e pertanto inutilizzabile la testimonianza richiesta da parte opposta e resa dal teste all'udienza del Testimone_1
17.05.2021.
Facendo difetto la forma scritta richiesta ad substantiam non può accogliersi la pretesa creditoria avanzata dalla fondata su titoli contrattuali accertati come invalidi. CP_1
L'opposizione va pertanto accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Massimo Pulvirenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3195/2017 R.G., così statuisce:
Accoglie l'opposizione dichiarando la nullità dei contratti di fornitura posti a fondamento delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo n. 1385/2016 emesso dal Tribunale di Ragusa in data
23.05.2017, che per l'effetto revoca;
Condanna la società opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente che liquida in € 259,00 per spese vive, ed 3.809,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie al 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Ignazio Amato, procuratore antistatario.
Così deciso in Ragusa in data 10.10.2025.
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3195/2017 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- vendita di cose mobili
PROMOSSA DA
C.F titolare dell'omonima ditta individuale (P.IVA Parte_1 C.F._1
) elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. Ignazio Amato giusta procura alle liti in atti;
ATTORE
CONTRO
P.iva , in persona del suo legale rappresentante p.t con CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 sede legale in Vittoria, C.da Gaspanella elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Valentina Giombarresi, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA
In data 10.10.2025, la causa è stata rimessa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, sulle note autorizzate delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto.
Con atto di citazione notificato in data 10.07.2017 aveva proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 880/2017 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 23.05.2017 con cui gli veniva ingiunto di pagare alla la somma di € 30.760,67 oltre interessi e spese del CP_1 procedimento monitorio liquidate complessivamente in € 1.591,00.
L'opponente deduceva preliminarmente la carenza dei requisiti di emissione del decreto ingiuntivo per non avere la società opposta prodotto in atti nessun documento idoneo a comprovare l'esistenza del credito azionato. Nel merito contestava le fatture n.3046 del 16.11.2016 di € Parte_1
6.392,65 e la n. 2999 del 09.11.2016 di € 24.368,02 ai sensi dell'art. 62 del D.L 1/2012 e della successiva legge di conversione 24.03.2012 n.27 nel commercio di prodotti agroalimentari “i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.” e sostenendo, al contempo, che l'assenza del sopra detto contratto tra gli atti del giudizio era da ascrivere alla circostanza per cui non era mai stato raggiunto un alcun consenso, nemmeno verbale, tra l'opponente e l'opposta in ordine alla vendita dei prodotti, tenuto conto che la ditta opponente aveva sede legale in via Bixio e non in C.da Santissimo, come riportato nelle fatture.
Conseguentemente chiedeva, nel merito dichiarare la nullità ed inesistenza del contratto di vendita o fornitura posto a fondamento delle fatture azionate in via monitoria per violazione di legge e carenza degli elementi essenziali del preteso contratto per le motivazioni esposte in narrativa o per quelle, anche distinte, che saranno ritenute di giustizia;
in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di , poiché infondato in fatto ed in diritto. Nel merito, Parte_1 accogliere l'opposizione proposta con il presente atto e revocare e/o annullare e/o porre nel nulla qualsiasi statuizione ritenuta opportuna il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da alla società opposta. Con riserva di futura domanda di condanna Parte_1 dell'opposta ai sensi dell'art. 96 co.1 c.p.c, per avere la stessa agito in giudizio con mala fede o colpa grave azionando fatture e crediti inesistenti, al risarcimento dei danni da liquidare nella misura di € 5.000,00 ovvero nella maggior o minore somma che, anche d'ufficio era ritenuta congrua dal Tribunale adito Col favore delle spese e dei compensi del giudizio da distrarre in favore del procuratore.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14.12.2017 si costitutiva in giudizio la la CP_1 quale contestando in toto l'eccezione preliminare sollevata da parte attrice, nel merito sosteneva che all'interno del mercato ortofrutticolo di Vittoria, si era consolidata nel tempo la prassi che gli ordini, le contrattazioni e la consegna avvenivano oralmente e che non erano mai stati sottoscritti contratti d di compravendita di prodotti.
Infine, avanzava richiesta di concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto
Conseguentemente chiedeva in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.880/2017 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
nel merito, rigettare l'opposizione proposta dalla ditta , in Parte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto accertare e dichiarare l'avvenuta conclusione del contratto di compravendita e la consegna dei beni tra la società e la ditta CP_1 Pt_1
e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
condannare l'opponente alla rifusione delle spese
[...] di giudiziarie, oltre accessori.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.12.2017, il Giudice previo rigetto della richiesta provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concedeva alle parti i termini ex art
183 VI comma c.p.c.
Successivamente, con ordinanza del 31.10.2018 ammetteva le prove per testi dedotte dalle parti, rinviando per la loro assunzione all'udienza del 03.04.2019.
In data 08.02.2019 il Giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c formulava alle parti una proposta conciliativa di € 22.608,536 che la società opponente avrebbe dovuto versare alla opposta a saldo e stralcio di ogni rispettiva pretesa, che veniva però rifiutata formalmente da il Parte_1
02.04.2019.
All'udienza del 17.05.2021 venivano escussi i testi di parte opposta e Testimone_1
e il teste a prova contraria di parte opponente ). Testimone_2 Testimone_3
Indi, dopo diversi rinvii, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., (siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n.
164/2024), in esito all'udienza dell'8.10.2025.
Considerato.
L'opposizione è fondata per i motivi di seguito illustrati.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato concesso sulla base delle fatture n. 3046 del 16.11.2016 di €
6.392,65 e 2999 del 09.11.2016 di € 24.368,02 in conformità al principio introdotto dalla Suprema
Corte secondo cui la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa ma, nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr., fra tante,
Cass. n. 23699/2016; n. 15332/2015; n. 17050/2011), ma al contempo è opportuno ricordare che
“L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009).” Orbene, nel caso in esame, appare fondata la domanda avanzata da parte opponente con la quale ha dedotto la nullità del rapporto intervenuto tra e la perché non supportato da Parte_1 CP_1 un contratto scritto richiesto a pena di nullità, così come previsto dalla legge. Ed invero, al caso di specie trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 62 del D.L 24 gennaio 2012 n.1, convertito con legge di conversione 24 marzo 2012 n.27 e rubricato “Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari” (disposizione abrogata dal Decreto legislativo 08/11/2021, n. 198, che tuttavia si applica ai contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari conclusi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e cioè a decorrere dal 15 dicembre 2021), il quale prevede che le cessioni di beni di tale natura, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, devono essere stipulate obbligatoriamente in forma scritta.
La disposizione oggi abrogata, al comma, 1, in apertura, prevedeva che “ I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.”.
L'espressa previsione che i contratti in questione, con la sola eccezione di quelli conclusi con il consumatore, “sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta” con addirittura l'indicazione del contenuto che dovrebbe avere, in difetto di indici diversi non si rinvengono nella disposizione che possano suffragare una diversa opzione, riconduce alla previsione di cui all'art. 1325, n4, c.c., la quale sancisce che la forma costituisce un requisito del contratto quando la nullità risulta prescritta dalla legge, vieppiù essendo presidiata da una sanzione penale nel caso di sua violazione (comma
5).
Parte opposta al riguardo, non contestando la mancata conclusione per iscritto, si è limitata ad affermare che il rapporto intercorso tra essa e l'odierno opponente rientra nei casi in cui l'applicazione di tale normativa è esclusa, trattandosi di cessione di prodotti istantanea ed intervenuta direttamente fra imprenditori agricoli, iscritti nell'apposita sezione speciale ( art. 36, comma 6-bis. Del d.l. n. 179/2012, convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221:
“ I contratti conclusi fra imprenditori agricoli non costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27” .
, in disparte ulteriori profili, la società opposta non ha dato prova di possedere tale qualifica CP_3 di imprenditore agricolo, essendosi limitata a richiamare la cennata disposizione, che espressamente si riferisce agli imprenditori agricoli, mentre parte opponente ha prodotto in giudizio una visura societaria dalla quale emerge che l'attività svolta dalla è di commissionaria di prodotti CP_1 ortofrutticoli.
Vertendosi in ipotesi di contratto prescritto a pena di nullità “ la prova testimoniale dell'esistenza del negozio è del tutto inammissibile, salvo che nell'ipotesi di perdita incolpevole del documento, e tale inammissibilità può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata anche
d'ufficio, per quanto riguarda, invece, gli atti e i contratti per i quali la forma scritta è richiesta soltanto ad probationem, l'inammissibilità della prova testimoniale, non attenenendo all'ordine pubblico, ma alla tutela di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio e la correlata nullità deve essere tempestivamente eccepita dalla parte interessata […]( Cass. Civile. Sez. Unite
n.16723/2020). Dunque, nel caso di specie è da ritenere inammissibile e pertanto inutilizzabile la testimonianza richiesta da parte opposta e resa dal teste all'udienza del Testimone_1
17.05.2021.
Facendo difetto la forma scritta richiesta ad substantiam non può accogliersi la pretesa creditoria avanzata dalla fondata su titoli contrattuali accertati come invalidi. CP_1
L'opposizione va pertanto accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Massimo Pulvirenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3195/2017 R.G., così statuisce:
Accoglie l'opposizione dichiarando la nullità dei contratti di fornitura posti a fondamento delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo n. 1385/2016 emesso dal Tribunale di Ragusa in data
23.05.2017, che per l'effetto revoca;
Condanna la società opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente che liquida in € 259,00 per spese vive, ed 3.809,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie al 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Ignazio Amato, procuratore antistatario.
Così deciso in Ragusa in data 10.10.2025.
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti