Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 41
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente

    La Corte ritiene che la notifica dell'intimazione di pagamento sia avvenuta regolarmente tramite PEC in data 22/01/2024, con regolare ricevuta di consegna.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte richiama il principio giurisprudenziale secondo cui l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento precedentemente notificata. La pretesa erariale trae origine dalla cartella di pagamento n. 110 2021 00371441 27 000, contenente spese di giudizio liquidate da sentenze passate in giudicato.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per violazione di norme

    La Corte ritiene che le contestazioni relative alla nullità dell'intimazione siano infondate, in quanto la pretesa è fondata su cartelle di pagamento e sentenze definitive.

  • Rigettato
    Insussistenza della pretesa creditoria

    La Corte ritiene che la pretesa creditoria sia fondata sulle spese di giudizio liquidate da sentenze passate in giudicato e iscritte a ruolo.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa creditoria

    La Corte esclude la prescrizione, poiché la cartella di pagamento è stata notificata in data 10/10/2022, mentre la sentenza d'appello è passata in giudicato il 22/06/2021, intercorrendo un tempo inferiore ai termini prescrizionali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 41
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino
    Numero : 41
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo