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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCONI CRISTINA, Presidente e Relatore
MONACIS LUCIA, Giudice
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 639/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249002418064 SPESE GIUDIZIO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249002418064 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249002418064 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249002418064 IRPEF-ALIQUOTE 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l'impugnazione dell'Intimazione di Pagamento n. 110 2024 90024180 64/000, notificata a mezzo PEC al ricorrente dall' Agenzia delle Entrate- Riscossione (ADER) in data 22/01/2024, con la quale veniva chiesto il pagamento delle somme recate dalla prodromica cartella di pagamento n.
110 2021 00371441 27 000, anch'essa ritualmente notificata dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione al Sig. Ricorrente_1 in data 10/10/2022, recante l'iscrizione a ruolo delle spese processuali liquidate a carico del contribuente dalla sentenza n. 189/01/2019, pronunciata dall'allora Commissione Tributaria Provinciale di
Torino e depositata il 31/01/2019, e dalla successiva sentenza n. 786/04/2020, pronunciata dalla
Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.
Il ricorrente ha impugnato la predetta Intimazione di Pagamento, notificandolo unicamente all' Agente della
Riscossione che si costituiva regolarmente il 19/4/24.
In data 9/5/25 depositava atto di intervento volontario anche l' Agenzia Entrate DPI.
MOTIVI DEL RICORSO
Con l'impugnazione il ricorrente contesta:
1) “Procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente. Invalidità insanabile dell'intimazione di pagamento. Omesso perfezionamento processo notificatorio”;
2) “Difetto di motivazione. Violazione art. 3 L. 241/90 e art. 7 L. 212/2000”;
3) “Nullità dell'intimazione di pagamento per violazione degli artt. 3, comma 4, e 21 octies L. 241/90 e art. 7, comma 2, L. 212/2000. Violazione art. 19, comma 2, D.Lgs. 546/92”;
4) “insussistenza della pretesa creditoria”, in quanto “alcuna somma è dovuta all'ente impositore da parte dell'odierno ricorrente per il titolo per il quale procede”;
5) «prescrizione della pretesa creditoria”, “in ragione dell'avvenuto decorso dei termini prescrizionali ex lege”.
Il ricorrente depositava varie memorie: in data 2/5/25; 12/5/25, e 30/12/25, ribadendo le proprie osservazioni e contestazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il ricorrente ha già impugnato la predetta cartella di pagamento n. 110 2021 00371441 27
000, instaurando innanzi alla C.G.T. di Primo Grado di Torino il giudizio rubricato al R.G. n. 475/2023, deciso con sentenza N. 1375/02/2024, depositata il 28/11/2024, favorevole all'Ufficio.
Si concorda con con ER e con l'Ufficio sul fatto che, poiché la intimazione di Pagamento reca pretese tributarie in parte rientranti nella competenza della Direzione Provinciale I di Torino (l'ulteriore atto presupposto, ovverosia l'intimazione di pagamento n. TYSIPRN003482022, è infatti di competenza della
D.P. di Agrigento dell'A.E.), l'Ufficio è da considerarsi parte del rapporto tributario controverso.
E' principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità ( Cass. 10692/2024) quello secondo cui l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo “sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata”, si evidenzia - come si evince dall'intimazione di pagamento impugnata- che la pretesa erariale trae origine dalla cartella di pagamento n. 110 2021
00371441 27 000, nella quale risultano iscritte a ruolo (n. 2021/000958) spese di giudizio al cui pagamento
è stato condannato l'odierno ricorrente, come liquidate dalle due sentenze sopra indicate che il contribuente ben conosce in quanto pubblicate con deposito in cancelleria (art. 133 c.p.c.), rispettivamente, in data
31/01/2019 e 22/12/2020 (e che riguardano i due gradi di giudizio instaurati a seguito di impugnativa promossa dallo stesso contribuente in relazione all'avviso d'accertamento n. TTBTTBM000175): spese di lite per € 1.200,00 (sentenza C.T.P. 189/01/2019);
spese di lite per € 2.000,00 (sentenza C.T.R. 786/04/2020),
da maggiorare degli interessi, degli oneri accessori e di quelli di riscossione nel frattempo maturati.
Tali spese sono state iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. 546/1992, a mente del quale nella liquidazione delle spese a favore dell'Ente Impositore, “La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”. Il motivo in questione perciò deve essere respinto, così come il motivo relativo al decorso del termine di prescrizione: la cartella di Pagamento n. 110 2021 00371441 27 000 (assieme al ruolo in essa contenuto), richiamata dall'intimazione di pagamento controversa, risulta notificata dall'ER in data 10/10/2022. La sentenza d'appello che ha definito il giudizio sull'avviso d'accertamento è stata depositata in data 22/12/2020 e risulta passata in giudicato ex lege il 22/06/2021.
Ebbene, considerata la tempistica ora descritta, nessuna prescrizione si è verificata.
La carenza di legittimazione passiva di ER rispetto all'eccezione di merito è superata dall'intervento di DPI
e si conviene sulla regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta con PEC il 22/1/24, con regolare ricevuta di consegna.
Per ragioni equitative si addiviene alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCONI CRISTINA, Presidente e Relatore
MONACIS LUCIA, Giudice
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 639/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249002418064 SPESE GIUDIZIO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249002418064 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249002418064 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249002418064 IRPEF-ALIQUOTE 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l'impugnazione dell'Intimazione di Pagamento n. 110 2024 90024180 64/000, notificata a mezzo PEC al ricorrente dall' Agenzia delle Entrate- Riscossione (ADER) in data 22/01/2024, con la quale veniva chiesto il pagamento delle somme recate dalla prodromica cartella di pagamento n.
110 2021 00371441 27 000, anch'essa ritualmente notificata dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione al Sig. Ricorrente_1 in data 10/10/2022, recante l'iscrizione a ruolo delle spese processuali liquidate a carico del contribuente dalla sentenza n. 189/01/2019, pronunciata dall'allora Commissione Tributaria Provinciale di
Torino e depositata il 31/01/2019, e dalla successiva sentenza n. 786/04/2020, pronunciata dalla
Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.
Il ricorrente ha impugnato la predetta Intimazione di Pagamento, notificandolo unicamente all' Agente della
Riscossione che si costituiva regolarmente il 19/4/24.
In data 9/5/25 depositava atto di intervento volontario anche l' Agenzia Entrate DPI.
MOTIVI DEL RICORSO
Con l'impugnazione il ricorrente contesta:
1) “Procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente. Invalidità insanabile dell'intimazione di pagamento. Omesso perfezionamento processo notificatorio”;
2) “Difetto di motivazione. Violazione art. 3 L. 241/90 e art. 7 L. 212/2000”;
3) “Nullità dell'intimazione di pagamento per violazione degli artt. 3, comma 4, e 21 octies L. 241/90 e art. 7, comma 2, L. 212/2000. Violazione art. 19, comma 2, D.Lgs. 546/92”;
4) “insussistenza della pretesa creditoria”, in quanto “alcuna somma è dovuta all'ente impositore da parte dell'odierno ricorrente per il titolo per il quale procede”;
5) «prescrizione della pretesa creditoria”, “in ragione dell'avvenuto decorso dei termini prescrizionali ex lege”.
Il ricorrente depositava varie memorie: in data 2/5/25; 12/5/25, e 30/12/25, ribadendo le proprie osservazioni e contestazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il ricorrente ha già impugnato la predetta cartella di pagamento n. 110 2021 00371441 27
000, instaurando innanzi alla C.G.T. di Primo Grado di Torino il giudizio rubricato al R.G. n. 475/2023, deciso con sentenza N. 1375/02/2024, depositata il 28/11/2024, favorevole all'Ufficio.
Si concorda con con ER e con l'Ufficio sul fatto che, poiché la intimazione di Pagamento reca pretese tributarie in parte rientranti nella competenza della Direzione Provinciale I di Torino (l'ulteriore atto presupposto, ovverosia l'intimazione di pagamento n. TYSIPRN003482022, è infatti di competenza della
D.P. di Agrigento dell'A.E.), l'Ufficio è da considerarsi parte del rapporto tributario controverso.
E' principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità ( Cass. 10692/2024) quello secondo cui l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo “sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata”, si evidenzia - come si evince dall'intimazione di pagamento impugnata- che la pretesa erariale trae origine dalla cartella di pagamento n. 110 2021
00371441 27 000, nella quale risultano iscritte a ruolo (n. 2021/000958) spese di giudizio al cui pagamento
è stato condannato l'odierno ricorrente, come liquidate dalle due sentenze sopra indicate che il contribuente ben conosce in quanto pubblicate con deposito in cancelleria (art. 133 c.p.c.), rispettivamente, in data
31/01/2019 e 22/12/2020 (e che riguardano i due gradi di giudizio instaurati a seguito di impugnativa promossa dallo stesso contribuente in relazione all'avviso d'accertamento n. TTBTTBM000175): spese di lite per € 1.200,00 (sentenza C.T.P. 189/01/2019);
spese di lite per € 2.000,00 (sentenza C.T.R. 786/04/2020),
da maggiorare degli interessi, degli oneri accessori e di quelli di riscossione nel frattempo maturati.
Tali spese sono state iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. 546/1992, a mente del quale nella liquidazione delle spese a favore dell'Ente Impositore, “La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”. Il motivo in questione perciò deve essere respinto, così come il motivo relativo al decorso del termine di prescrizione: la cartella di Pagamento n. 110 2021 00371441 27 000 (assieme al ruolo in essa contenuto), richiamata dall'intimazione di pagamento controversa, risulta notificata dall'ER in data 10/10/2022. La sentenza d'appello che ha definito il giudizio sull'avviso d'accertamento è stata depositata in data 22/12/2020 e risulta passata in giudicato ex lege il 22/06/2021.
Ebbene, considerata la tempistica ora descritta, nessuna prescrizione si è verificata.
La carenza di legittimazione passiva di ER rispetto all'eccezione di merito è superata dall'intervento di DPI
e si conviene sulla regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta con PEC il 22/1/24, con regolare ricevuta di consegna.
Per ragioni equitative si addiviene alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.