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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 17/11/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 3874/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 3874/2025 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14/07/1970, residente in [...],
e da
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Varese in via C. Finocchiaro Aprile n. 5 presso lo studio degli Avv.ti GAMBERONI LUCA e RENZI MAURO, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Sulle seguenti conclusioni delle parti: 1 Per entrambi i ricorrenti:
“1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18/07/2016 tra il sig. Parte_1
e la sig.ra , celebrato con rito civile, e trascritto nei registri di stato civile Parte_2 del Comune di NS (GO), al n. 7, parte 1, anno 2016 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2) assegnare in affidamento condiviso ex art. 155 c.c. la figlia minorenne
[...]
nata a [...] il [...] con collocamento presso l'abitazione Per_1 della madre sita in NS (GO) via Roma n. 38.
3) la figlia minore trascorrerà con la madre e con il padre 30 giorni Persona_1
consecutivi durante le vacanze estive, il cui periodo verrà concordemente deciso dai genitori;
4) la sig.ra provvederà in via esclusiva al mantenimento della figlia Parte_2 [...]
accollandosi interamente sia le spese ordinarie sia quelle straordinarie che Per_1
dovessero rendersi necessarie.
5) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsiasi assegno di mantenimento a loro favore.
6) i coniugi esprimono reciproco assenso alla richiesta e al rinnovo di documenti validi per l'espatrio.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 11/10/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Va premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in NS in data 18/07/2016 (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2016, parte 1, atto n.7) e si sono separati consensualmente con verbale in data 14/03/2023, omologato con decreto del
16/03/2023.
Dall'unione coniugale è nata figlia il 30/01/2013 in Palmanova. Persona_1
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 03/10/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
2 Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stato assicurato il contraddittorio con il P.M. mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898: la domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 18/07/2016 in NS con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
NS (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2016, parte 1, atto n. 7) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
NS perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 3874/2025 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14/07/1970, residente in [...],
e da
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Varese in via C. Finocchiaro Aprile n. 5 presso lo studio degli Avv.ti GAMBERONI LUCA e RENZI MAURO, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Sulle seguenti conclusioni delle parti: 1 Per entrambi i ricorrenti:
“1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18/07/2016 tra il sig. Parte_1
e la sig.ra , celebrato con rito civile, e trascritto nei registri di stato civile Parte_2 del Comune di NS (GO), al n. 7, parte 1, anno 2016 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2) assegnare in affidamento condiviso ex art. 155 c.c. la figlia minorenne
[...]
nata a [...] il [...] con collocamento presso l'abitazione Per_1 della madre sita in NS (GO) via Roma n. 38.
3) la figlia minore trascorrerà con la madre e con il padre 30 giorni Persona_1
consecutivi durante le vacanze estive, il cui periodo verrà concordemente deciso dai genitori;
4) la sig.ra provvederà in via esclusiva al mantenimento della figlia Parte_2 [...]
accollandosi interamente sia le spese ordinarie sia quelle straordinarie che Per_1
dovessero rendersi necessarie.
5) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsiasi assegno di mantenimento a loro favore.
6) i coniugi esprimono reciproco assenso alla richiesta e al rinnovo di documenti validi per l'espatrio.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 11/10/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Va premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in NS in data 18/07/2016 (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2016, parte 1, atto n.7) e si sono separati consensualmente con verbale in data 14/03/2023, omologato con decreto del
16/03/2023.
Dall'unione coniugale è nata figlia il 30/01/2013 in Palmanova. Persona_1
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 03/10/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
2 Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stato assicurato il contraddittorio con il P.M. mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898: la domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 18/07/2016 in NS con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
NS (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2016, parte 1, atto n. 7) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
NS perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
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