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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/10/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1510/2024
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza del 7 Ottobre 2025, sono comparsi, alle ore 9:44, l'Avv. R. Salvago per il e l'Avv. A. Gagliano, in sostituzione dell'Avv. N. Corti, Controparte_1 per la società opposta. L'Avv. Salvago precisa le conclusioni e discute la causa oralmente insistendo nell'eccezione di improcedibilità della domanda azionata con il decreto ingiuntivo impugnato, poiché controparte non ha esperito la procedura di mediazione nel termine assegnato dal Giudice. L'Avv. Gagliano insiste nella concessione di un nuovo termine per presentare la domanda di mediazione, facendo presente che l'ente ha nel frattempo pagato quasi integralmente l'importo dovuto. In subordine, precisa le conclusioni e discute la causa oralmente riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo che sia posta in decisione.
Il Giudice Onorario preliminarmente, rigetta la richiesta della società opposta di concessione di un nuovo termine per esperire la procedura di mediazione. Indi, si rititra in camera di consiglio alle ore 16:48, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, di cui uno definito con sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., per emettere la sentenza concernete il presente giudizio a norma della suddetta disposizione codicistica.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 19:48, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
BA RD
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa BA RD, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 19:48 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 7 Ottobre
2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1510 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, promossa
DA
il , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliato presso il Palazzo Comunale, autorizzato a proporre il presente giudizio con determinazione sindacale n. 65/2024, rappresentato e difeso per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio dall'Avv. Rita
Salvago,
- opponente -
CONTRO
la in persona del suo procuratore speciale, con sede legale a Milano, Controparte_2 al Largo Augusto a/A, angolo via Verziere n. 13, in nome e per conto di Controparte_3
in persona del legale rappresentante, con sede legale a Vicenza, nella via Giuseppe
[...]
Zampieri n. 15, quale mandataria, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a
2 Terme, nella Piazza 5 Dicembre n. 1, presso lo studio dell'Avv. Nedo Corti, dal quale CP_4
è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata agli atti di lite,
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per il sull'eccezione di improcedibilità della domanda Controparte_1 azionata con il decreto ingiuntivo opposto: come all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 7 Ottobre 2025, riportandosi a quelle formulate in seno alle note scritte depositate il
16 Giugno 2025, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la società opposta sull'eccezione di improcedibilità della domanda azionata con il decreto ingiuntivo opposto: come all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 7 Ottobre 2025, riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate il 16
Giugno 2025, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione regolarmente notificato tramite pec il 24 Giugno 2024 il
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 302/2024, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 29/30 Aprile 2024 su istanza della in persona Controparte_2 del suo procuratore speciale, in nome e per conto, quale mandataria, di Controparte_3
in persona del legale rappresentante. In particolare, con tale provvedimento monitorio,
[...] notificato sempre a mezzo pec il 15 Maggio 2024 unitamente al provvedimento di correzione di errore materiale adottato nelle date dei 13/15 Maggio 2024, gli era stato intimato di pagare a quest'ultima sia la complessiva somma di € 32.779,87, oltre gli interessi calcolati ai sensi del
D. Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza di ciascuna delle fatture in questione sino all'effettivo soddisfo, nonché l'importo di € 45,00 per spese notarili sostenute, e quello forfettario di € 200,00 dovuto ai sensi dell'art. 6, II comma, prima parte, del suddetto D. Lgs.
n. 231/2002; sia le spese del procedimento monitorio. Ciò a titolo di saldo delle cinque fatture indicate nel ricorso per ingiunzione di pagamento depositato il 26 Marzo 2024, rilasciate dalla prefata er forniture e per servizi prestati a favore di esso istante. Controparte_3
All'uopo il cennato ente locale esponeva che, dei menzionati documenti contabili quelli n. 23 -
VPA0387 del 6 Marzo 2023 di € 2.266,46, n. 23 - VPA0385 del 6 Marzo 2023 di € 3.416,55 e
3 n. 23 - VPA0386 del 6 Marzo 2023 di € 4.819,73 erano stati stornati dalla enunciata società con altrettante note di credito. Riferendo che, le nuove fatture, emesse successivamente dalla creditrice, erano state pagate e liquidate con apposite determinazioni dirigenziali. Di guisa che,
a propria detta, non erano più dovuti l'ammontare di € 10.502,74, gli interessi moratori richiesti sui nominati documenti contabili ed € 40,00 pretesi per ciascuno degli stessi a titolo risarcitorio.
Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato l'opponente domandava all'adita autorità giudiziaria di revocare il decreto ingiuntivo impugnato, dichiarando che non era tenuto alla corresponsione delle somme richieste con le tre fatture di cui sopra. Per l'effetto, di dichiarare non dovuti l'importo di € 10.502,74, gli interessi liquidati sui documenti contabili oggetto di storno e l'ammontare di € 120,00 liquidato alla stregua di risarcimento.
La in persona del suo procuratore speciale, in nome e per conto, Controparte_2 quale mandataria, di in persona del legale rappresentante, si Controparte_3 costituiva nel presente giudizio depositando il 29 Novembre 2024 il rispettivo fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo riconosceva l'intervenuto storno dei ricordati documenti contabili. Affermando che, il credito in essere nei confronti della pubblica amministrazione attrice alla data del 27 Novembre 2024 era pari a € 3.204,40 per capitale e a €
2.203,08 per interessi di mora. Sulla base di ciò formulava le seguenti conclusioni: “(….) accertare e dichiarare il diritto di credito della nei confronti del CP_2 CP_1
, in persona del legale rappresentante, (……), ed quindi condannare l'ente a pagare
[...] in favore dell'istante (…) non in proprio ma in nome e per conto della Controparte_2 società in persona del legale rappresentante, (…… ), in qualità Controparte_3 di suo procuratore in virtù di mandato irrevocabile all'incasso, della somma per capitale di euro
3.204,4 oltre gli interessi di mora maturati e maturandi sulle fatture, nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, dal giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture per come indicato nella superiore tabella, ed ammontanti alla data del 27.11.2024 ad euro 2.203,08, oltre ad euro 45,00 per documentazione notarile dell'estratto delle scritture contabili, oltre ad euro 200,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 co. 2 d. lgs. 231/2002, e così complessivamente euro 5.652,48 oltre i successivi interessi di mora maturandi sulle fatture, nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti sino alla data del saldo, da maggiorarsi degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da mesi sei, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, entro
4 e non oltre il limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero
108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo il tasso soglia o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, oltre gli interessi legali sulla somma a titolo di risarcimento ex art. 6, comma 2 d. lgs. 231/2002 dalla scadenza alla domanda giudiziale o in via gradata gli interessi 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, oltre spese, diritti e onorari ed accessori come per legge”.
Con provvedimento emesso nel corso dell'udienza di prima comparizione dell'11 Febbraio
2025 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite, da un lato, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione della richiamata ingiunzione di pagamento, reiterata dal legale della società opposta;
dall'altro, le assegnava il termine di quindici giorni per esperire la procedura di mediazione. Mediante la successiva ordinanza adottata il 17 Giugno 2025, rilevato che con le note scritte depositate il 16 Giugno 2025 il aveva Controparte_1 eccepito l'improcedibilità della domanda avanzata con il predetto decreto ingiuntivo per la mancata presentazione a opera della convenuta della domanda di mediazione entro il cennato termine, l'adita autorità giudiziaria fissava apposita udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. in ordine a tale questione. Indi, durante l'udienza odierna del 7 Ottobre 2025, una volta che i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente a norma della menzionata disposizione codicistica come in epigrafe, il Giudice l'assume in decisione e, ritiratosi in camera di consiglio, emette in pari data la relativa sentenza.
2.- In diritto. La domanda di natura creditoria azionata dalla società opposta nei confronti dell'ente locale opponente con il decreto ingiuntivo n. 302/2024, emesso dal Tribunale di
Agrigento nelle date dei 29/30 Aprile 2024, corretto con provvedimento adottato nelle date dei
13/15 Maggio 2024, è improcedibile per le ragioni di seguito illustrate.
Allo scopo di corroborare la correttezza della decisione della vertenza processuale che ci occupa nel senso testé anticipato è necessario richiamare il disposto dell'art. 5, I comma, II e
VI comma, lett. a), del D. Lgs. n. 28/2010, come modificato dal D. L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, nonché dall'art. 7, I comma, lett. d), del D. Lgs. n.
149/2022. L'enunciato I comma recita, testualmente: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento
5 del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, , franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e CP_5 subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo”.
Il successivo II comma stabilisce che: “Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ((introduttiva del giudizio)). L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità
è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
Invece, il VI comma dell'art. 5 di cui sopra prevede alla sua lett. a) che: “Il comma 1 e
l'articolo 5-quater non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”.
Inoltre, a norma dell'art. 5bis del D. Lgs. n. 28/2010, come successivamente modificato, inserito dal D. Lgs. n. 149 del 10 Ottobre 2022, c.d. riforma Cartabia, ed entrato in vigore a decorrere dal 30 Giugno 2023: “Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
Or dunque, la controversia sottoposta a disamina verte, senza ombra di alcun dubbio, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, che è stato emesso a favore di CP_2
in persona del suo procuratore speciale, in nome e per conto, quale mandataria, di
[...] [...] in persona del legale rappresentante, per far valere nei riguardi del Controparte_3
un credito discendente da fatture emesse dalla seconda delle nominate Controparte_1
6 società a seguito della somministrazione di forniture e di servizi. Materia, quest'ultima, che, in ossequio al I comma del cennato art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, è assoggettata all'espletamento della mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Tant'è vero che, con provvedimento adottato nel corso dell'udienza di prima comparizione dell'11 Febbraio 2025, codesto Giudice ha assegnato alla società opposta il termine di quindici giorni, decorrenti da tale data, per presentare la relativa domanda avanti uno dei competenti organismi. Però, sulla scorta di quanto rilevato dal difensore della pubblica amministrazione opponente in seno alle note scritte depositate il 16 Giugno 2025 e non contestato, la convenuta ha omesso di iniziare la menzionata procedura nell'arco temporale di quindici giorni debitamente concessole e in quello successivo che ha preceduto l'udienza del 17 Giugno 2025, celebrata a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. A fronte di ciò, nelle ricordate note scritte il procuratore dell'ente locale attore ha eccepito l'improcedibilità della domanda avversaria, azionata con la ingiunzione di pagamento in contestazione. Ebbene, l'obiezione in argomento
è giuridicamente legittima e fondata. Invero, costituendo con riferimento alle materie espressamente individuate nella richiamata norma una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, l'omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria a opera di comporta una ovvia e logica conseguenza. Segnatamente, quella di Controparte_2 rendere non procedibile la pretesa di natura creditoria che ha azionato nei confronti dell'istante attraverso l'anzidetta ingiunzione di pagamento. Il che è espressamente stabilito dal citato art. 5bis del D. Lgs. n. 28/2010, come successivamente modificato, inserito dal D. Lgs. n. 149/2022.
Dalla cennata omissione discende, oltre la improcedibilità in parola, anche la revoca del decreto ingiuntivo controverso. A conforto della correttezza di tale conclusione depone il principio codificato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 19596 del 18
Settembre 2020, fatto proprio dall'art. 5bis testé indicato. In forza di esso si riconosce che:
“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del
d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
7 3.- Infine, per il principio della soccombenza, la società opposta, quale mandataria, di
[...]
deve essere condannata a rifondere al , in persona Controparte_3 CP_1 CP_1 del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.100,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
la Dott.ssa BA RD, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'improcedibilità della domanda azionata da in persona del suo procuratore speciale, in nome e per conto, Controparte_2 quale mandataria, di in persona del legale rappresentante, nei Controparte_3 confronti del , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con il decreto ingiuntivo n. 302/2024, emesso dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 29/30
Aprile 2024, notificato, unitamente al provvedimento di correzione dello stesso adottato nelle date dei 13/15 Maggio 2024, a mezzo pec inviata il 15 Maggio 2024;
- per l'effetto revoca, per le argomentazioni superiormente illustrate, il predetto provvedimento monitorio;
- infine, condanna la società opposta, come sopra rappresentata, a rifondere all'ente locale opponente, ut supra rappresentato, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi
€ 1.100,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorario, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 7 Ottobre 2025.
Il Giudice
BA RD
8
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza del 7 Ottobre 2025, sono comparsi, alle ore 9:44, l'Avv. R. Salvago per il e l'Avv. A. Gagliano, in sostituzione dell'Avv. N. Corti, Controparte_1 per la società opposta. L'Avv. Salvago precisa le conclusioni e discute la causa oralmente insistendo nell'eccezione di improcedibilità della domanda azionata con il decreto ingiuntivo impugnato, poiché controparte non ha esperito la procedura di mediazione nel termine assegnato dal Giudice. L'Avv. Gagliano insiste nella concessione di un nuovo termine per presentare la domanda di mediazione, facendo presente che l'ente ha nel frattempo pagato quasi integralmente l'importo dovuto. In subordine, precisa le conclusioni e discute la causa oralmente riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo che sia posta in decisione.
Il Giudice Onorario preliminarmente, rigetta la richiesta della società opposta di concessione di un nuovo termine per esperire la procedura di mediazione. Indi, si rititra in camera di consiglio alle ore 16:48, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, di cui uno definito con sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., per emettere la sentenza concernete il presente giudizio a norma della suddetta disposizione codicistica.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 19:48, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
BA RD
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa BA RD, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 19:48 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 7 Ottobre
2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1510 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, promossa
DA
il , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliato presso il Palazzo Comunale, autorizzato a proporre il presente giudizio con determinazione sindacale n. 65/2024, rappresentato e difeso per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio dall'Avv. Rita
Salvago,
- opponente -
CONTRO
la in persona del suo procuratore speciale, con sede legale a Milano, Controparte_2 al Largo Augusto a/A, angolo via Verziere n. 13, in nome e per conto di Controparte_3
in persona del legale rappresentante, con sede legale a Vicenza, nella via Giuseppe
[...]
Zampieri n. 15, quale mandataria, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a
2 Terme, nella Piazza 5 Dicembre n. 1, presso lo studio dell'Avv. Nedo Corti, dal quale CP_4
è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata agli atti di lite,
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per il sull'eccezione di improcedibilità della domanda Controparte_1 azionata con il decreto ingiuntivo opposto: come all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 7 Ottobre 2025, riportandosi a quelle formulate in seno alle note scritte depositate il
16 Giugno 2025, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la società opposta sull'eccezione di improcedibilità della domanda azionata con il decreto ingiuntivo opposto: come all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 7 Ottobre 2025, riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate il 16
Giugno 2025, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione regolarmente notificato tramite pec il 24 Giugno 2024 il
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 302/2024, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 29/30 Aprile 2024 su istanza della in persona Controparte_2 del suo procuratore speciale, in nome e per conto, quale mandataria, di Controparte_3
in persona del legale rappresentante. In particolare, con tale provvedimento monitorio,
[...] notificato sempre a mezzo pec il 15 Maggio 2024 unitamente al provvedimento di correzione di errore materiale adottato nelle date dei 13/15 Maggio 2024, gli era stato intimato di pagare a quest'ultima sia la complessiva somma di € 32.779,87, oltre gli interessi calcolati ai sensi del
D. Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza di ciascuna delle fatture in questione sino all'effettivo soddisfo, nonché l'importo di € 45,00 per spese notarili sostenute, e quello forfettario di € 200,00 dovuto ai sensi dell'art. 6, II comma, prima parte, del suddetto D. Lgs.
n. 231/2002; sia le spese del procedimento monitorio. Ciò a titolo di saldo delle cinque fatture indicate nel ricorso per ingiunzione di pagamento depositato il 26 Marzo 2024, rilasciate dalla prefata er forniture e per servizi prestati a favore di esso istante. Controparte_3
All'uopo il cennato ente locale esponeva che, dei menzionati documenti contabili quelli n. 23 -
VPA0387 del 6 Marzo 2023 di € 2.266,46, n. 23 - VPA0385 del 6 Marzo 2023 di € 3.416,55 e
3 n. 23 - VPA0386 del 6 Marzo 2023 di € 4.819,73 erano stati stornati dalla enunciata società con altrettante note di credito. Riferendo che, le nuove fatture, emesse successivamente dalla creditrice, erano state pagate e liquidate con apposite determinazioni dirigenziali. Di guisa che,
a propria detta, non erano più dovuti l'ammontare di € 10.502,74, gli interessi moratori richiesti sui nominati documenti contabili ed € 40,00 pretesi per ciascuno degli stessi a titolo risarcitorio.
Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato l'opponente domandava all'adita autorità giudiziaria di revocare il decreto ingiuntivo impugnato, dichiarando che non era tenuto alla corresponsione delle somme richieste con le tre fatture di cui sopra. Per l'effetto, di dichiarare non dovuti l'importo di € 10.502,74, gli interessi liquidati sui documenti contabili oggetto di storno e l'ammontare di € 120,00 liquidato alla stregua di risarcimento.
La in persona del suo procuratore speciale, in nome e per conto, Controparte_2 quale mandataria, di in persona del legale rappresentante, si Controparte_3 costituiva nel presente giudizio depositando il 29 Novembre 2024 il rispettivo fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo riconosceva l'intervenuto storno dei ricordati documenti contabili. Affermando che, il credito in essere nei confronti della pubblica amministrazione attrice alla data del 27 Novembre 2024 era pari a € 3.204,40 per capitale e a €
2.203,08 per interessi di mora. Sulla base di ciò formulava le seguenti conclusioni: “(….) accertare e dichiarare il diritto di credito della nei confronti del CP_2 CP_1
, in persona del legale rappresentante, (……), ed quindi condannare l'ente a pagare
[...] in favore dell'istante (…) non in proprio ma in nome e per conto della Controparte_2 società in persona del legale rappresentante, (…… ), in qualità Controparte_3 di suo procuratore in virtù di mandato irrevocabile all'incasso, della somma per capitale di euro
3.204,4 oltre gli interessi di mora maturati e maturandi sulle fatture, nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, dal giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture per come indicato nella superiore tabella, ed ammontanti alla data del 27.11.2024 ad euro 2.203,08, oltre ad euro 45,00 per documentazione notarile dell'estratto delle scritture contabili, oltre ad euro 200,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 co. 2 d. lgs. 231/2002, e così complessivamente euro 5.652,48 oltre i successivi interessi di mora maturandi sulle fatture, nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti sino alla data del saldo, da maggiorarsi degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da mesi sei, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, entro
4 e non oltre il limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero
108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo il tasso soglia o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, oltre gli interessi legali sulla somma a titolo di risarcimento ex art. 6, comma 2 d. lgs. 231/2002 dalla scadenza alla domanda giudiziale o in via gradata gli interessi 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, oltre spese, diritti e onorari ed accessori come per legge”.
Con provvedimento emesso nel corso dell'udienza di prima comparizione dell'11 Febbraio
2025 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite, da un lato, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione della richiamata ingiunzione di pagamento, reiterata dal legale della società opposta;
dall'altro, le assegnava il termine di quindici giorni per esperire la procedura di mediazione. Mediante la successiva ordinanza adottata il 17 Giugno 2025, rilevato che con le note scritte depositate il 16 Giugno 2025 il aveva Controparte_1 eccepito l'improcedibilità della domanda avanzata con il predetto decreto ingiuntivo per la mancata presentazione a opera della convenuta della domanda di mediazione entro il cennato termine, l'adita autorità giudiziaria fissava apposita udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. in ordine a tale questione. Indi, durante l'udienza odierna del 7 Ottobre 2025, una volta che i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente a norma della menzionata disposizione codicistica come in epigrafe, il Giudice l'assume in decisione e, ritiratosi in camera di consiglio, emette in pari data la relativa sentenza.
2.- In diritto. La domanda di natura creditoria azionata dalla società opposta nei confronti dell'ente locale opponente con il decreto ingiuntivo n. 302/2024, emesso dal Tribunale di
Agrigento nelle date dei 29/30 Aprile 2024, corretto con provvedimento adottato nelle date dei
13/15 Maggio 2024, è improcedibile per le ragioni di seguito illustrate.
Allo scopo di corroborare la correttezza della decisione della vertenza processuale che ci occupa nel senso testé anticipato è necessario richiamare il disposto dell'art. 5, I comma, II e
VI comma, lett. a), del D. Lgs. n. 28/2010, come modificato dal D. L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, nonché dall'art. 7, I comma, lett. d), del D. Lgs. n.
149/2022. L'enunciato I comma recita, testualmente: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento
5 del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, , franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e CP_5 subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo”.
Il successivo II comma stabilisce che: “Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ((introduttiva del giudizio)). L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità
è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
Invece, il VI comma dell'art. 5 di cui sopra prevede alla sua lett. a) che: “Il comma 1 e
l'articolo 5-quater non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”.
Inoltre, a norma dell'art. 5bis del D. Lgs. n. 28/2010, come successivamente modificato, inserito dal D. Lgs. n. 149 del 10 Ottobre 2022, c.d. riforma Cartabia, ed entrato in vigore a decorrere dal 30 Giugno 2023: “Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
Or dunque, la controversia sottoposta a disamina verte, senza ombra di alcun dubbio, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, che è stato emesso a favore di CP_2
in persona del suo procuratore speciale, in nome e per conto, quale mandataria, di
[...] [...] in persona del legale rappresentante, per far valere nei riguardi del Controparte_3
un credito discendente da fatture emesse dalla seconda delle nominate Controparte_1
6 società a seguito della somministrazione di forniture e di servizi. Materia, quest'ultima, che, in ossequio al I comma del cennato art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, è assoggettata all'espletamento della mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Tant'è vero che, con provvedimento adottato nel corso dell'udienza di prima comparizione dell'11 Febbraio 2025, codesto Giudice ha assegnato alla società opposta il termine di quindici giorni, decorrenti da tale data, per presentare la relativa domanda avanti uno dei competenti organismi. Però, sulla scorta di quanto rilevato dal difensore della pubblica amministrazione opponente in seno alle note scritte depositate il 16 Giugno 2025 e non contestato, la convenuta ha omesso di iniziare la menzionata procedura nell'arco temporale di quindici giorni debitamente concessole e in quello successivo che ha preceduto l'udienza del 17 Giugno 2025, celebrata a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. A fronte di ciò, nelle ricordate note scritte il procuratore dell'ente locale attore ha eccepito l'improcedibilità della domanda avversaria, azionata con la ingiunzione di pagamento in contestazione. Ebbene, l'obiezione in argomento
è giuridicamente legittima e fondata. Invero, costituendo con riferimento alle materie espressamente individuate nella richiamata norma una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, l'omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria a opera di comporta una ovvia e logica conseguenza. Segnatamente, quella di Controparte_2 rendere non procedibile la pretesa di natura creditoria che ha azionato nei confronti dell'istante attraverso l'anzidetta ingiunzione di pagamento. Il che è espressamente stabilito dal citato art. 5bis del D. Lgs. n. 28/2010, come successivamente modificato, inserito dal D. Lgs. n. 149/2022.
Dalla cennata omissione discende, oltre la improcedibilità in parola, anche la revoca del decreto ingiuntivo controverso. A conforto della correttezza di tale conclusione depone il principio codificato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 19596 del 18
Settembre 2020, fatto proprio dall'art. 5bis testé indicato. In forza di esso si riconosce che:
“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del
d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
7 3.- Infine, per il principio della soccombenza, la società opposta, quale mandataria, di
[...]
deve essere condannata a rifondere al , in persona Controparte_3 CP_1 CP_1 del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.100,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
la Dott.ssa BA RD, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'improcedibilità della domanda azionata da in persona del suo procuratore speciale, in nome e per conto, Controparte_2 quale mandataria, di in persona del legale rappresentante, nei Controparte_3 confronti del , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con il decreto ingiuntivo n. 302/2024, emesso dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 29/30
Aprile 2024, notificato, unitamente al provvedimento di correzione dello stesso adottato nelle date dei 13/15 Maggio 2024, a mezzo pec inviata il 15 Maggio 2024;
- per l'effetto revoca, per le argomentazioni superiormente illustrate, il predetto provvedimento monitorio;
- infine, condanna la società opposta, come sopra rappresentata, a rifondere all'ente locale opponente, ut supra rappresentato, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi
€ 1.100,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorario, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 7 Ottobre 2025.
Il Giudice
BA RD
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