TRIB
Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/08/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4781/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa AN NI Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 4781/2023 vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Persiani;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Marco Grazioli e dall'Avv. Giuseppina Menicucci;
RESISTENTE Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 12.12.2023, premesso di aver Parte_1 intrattenuto con una relazione more uxorio dalla quale è nato il figlio CP_1
(Roma, 27.01.2017), riconosciuto da entrambi i genitori, ha adito Persona_1
l'intestato Tribunale domandando disciplinarsi il regime di affidamento e stabilirsi le modalità di frequentazione del minore con i genitori, oltre che il contributo economico per il suo sostentamento.
In data 13.09.2024 si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha rappresentato di aver raggiunto medio tempore un accordo con la ricorrente in merito all'oggetto di causa.
All'udienza di prima comparizione del 14.10.2024, sostituita con note scritte autorizzate, le parti si sono riportate all'accordo cui sono giunte, chiedendo l'accoglimento delle condizioni depositate e sottoscritte da entrambe.
All'udienza del 24.03.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle condizioni concordate, che prevedono quanto segue:
“1) affidare il minore congiuntamente ai genitori, signori Persona_1 [...]
e , con collocazione del minore presso la madre, nell'attuale Parte_1 CP_1 domicilio sito in Monterotondo alla Via Nino Bixio n. 29, presso l'abitazione del sig.
nonno materno. Le parti eserciteranno la responsabilità Persona_2 genitoriale sul minore sia per le questioni di ordinaria, che di straordinaria rilevanza inerenti quest'ultimo (scelte di vita, di studio, medico sanitarie e religiose), avendo cura di assecondare le inclinazioni, i desideri e gli interessi del predetto;
2) pronunciare in merito al regime di permanenza e di visita del figlio minore, nei seguenti termini: salvo diversi accordi, il signor vedrà e terra con sé il CP_1 figlio , compatibilmente con le esigenze di vita e studio di quest'ultimo, due giorni Per_1
a settimana con pernotto lunedì e martedì dall'uscita di scuola del lunedì sino alle ore
8,30 del mercoledì mattina, ovvero nei periodi scolastici fino all'entrata a scuola a cui provvederà il padre, mentre dal mercoledì dall'uscita di scuola e nei periodi in cui non vi è la frequenza scolastica, dalle ore 9,00, sino al sabato mattina alle ore 9,00 con la madre. I fine settimana il minore starà alternativamente presso ciascun genitore dalle ore 9,00 del sabato, sino al lunedì mattina alle ore 8,00, ovvero sino al rientro a scuola
a cui provvederà il genitore che ha avuto con sé il minore nel fine settimana. Per le festività Natalizie il figlio, ad anni alterni, trascorrerà con un genitore il periodo dal 23 al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per le festività
Pasquali il minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e con
l'altro il Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi tra le parti;
durante il periodo estivo il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 15 gg anche non consecutivi da concordare annualmente tra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno, secondo il piano ferie di entrambi i genitori;
i genitori in ogni caso si impegnano e si obbligano a comunicare i luoghi di vacanza in cui si recheranno con il figlio ed i relativi recapiti.
3) In ragione della diversa condizione lavorativa ed economica in cui versano le parti, il sig. verserà in favore della signora l'importo mensile CP_1 Parte_1 di € 200,00 (duecento/00) a titolo di contributo al mantenimento del minore Per_1
, a far data dal mese di luglio 2024; somma da corrispondersi entro il giorno 5
[...] di ciascun mese, con rivalutazione secondo gli indici Istat ed oltre al 50% della retta scolastica dell'istituto paritario “Sole e Terra”, presso il quale è iscritto il minore, nonché del 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio, di cui al protocollo
d'intesa tra C.O.A. di Tivoli e Tribunale Ordinario di Tivoli, da intendersi qui espressamente richiamato.
4) spese di lite compensate tra le parti.”
Il Giudice Delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, acquisito il parere del P.M. e verificata la completezza della documentazione prodotta, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, dell'età e delle esigenze del minore, le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge, idonee a tutelare l'interesse preminente del minore anche perché coerenti con quanto emerso in atti.
Il Tribunale ritiene quindi che le condizioni concordate dalle parti, in quanto rispettose dei principi fissati dal legislatore in materia di affidamento e contributo al mantenimento dei figli di cui agli artt. 337 bis e seguenti c.c., possano essere recepite nel provvedimento giudiziale.
La natura della controversia, promossa al fine di tutelare il superiore interesse del minore, nonché il raggiungimento dell'accordo in corso di causa, giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, visti gli artt. 337 bis e segg. c.c., così provvede:
- Dispone l'affidamento del figlio minore , nato a [...] il [...], Persona_1 alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritti;
- Dà atto della sottoscrizione di entrambe le parti delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore di cui all'accordo depositato in atti.
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 15-07-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
AN NI.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa AN NI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa AN NI Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 4781/2023 vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Persiani;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Marco Grazioli e dall'Avv. Giuseppina Menicucci;
RESISTENTE Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 12.12.2023, premesso di aver Parte_1 intrattenuto con una relazione more uxorio dalla quale è nato il figlio CP_1
(Roma, 27.01.2017), riconosciuto da entrambi i genitori, ha adito Persona_1
l'intestato Tribunale domandando disciplinarsi il regime di affidamento e stabilirsi le modalità di frequentazione del minore con i genitori, oltre che il contributo economico per il suo sostentamento.
In data 13.09.2024 si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha rappresentato di aver raggiunto medio tempore un accordo con la ricorrente in merito all'oggetto di causa.
All'udienza di prima comparizione del 14.10.2024, sostituita con note scritte autorizzate, le parti si sono riportate all'accordo cui sono giunte, chiedendo l'accoglimento delle condizioni depositate e sottoscritte da entrambe.
All'udienza del 24.03.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle condizioni concordate, che prevedono quanto segue:
“1) affidare il minore congiuntamente ai genitori, signori Persona_1 [...]
e , con collocazione del minore presso la madre, nell'attuale Parte_1 CP_1 domicilio sito in Monterotondo alla Via Nino Bixio n. 29, presso l'abitazione del sig.
nonno materno. Le parti eserciteranno la responsabilità Persona_2 genitoriale sul minore sia per le questioni di ordinaria, che di straordinaria rilevanza inerenti quest'ultimo (scelte di vita, di studio, medico sanitarie e religiose), avendo cura di assecondare le inclinazioni, i desideri e gli interessi del predetto;
2) pronunciare in merito al regime di permanenza e di visita del figlio minore, nei seguenti termini: salvo diversi accordi, il signor vedrà e terra con sé il CP_1 figlio , compatibilmente con le esigenze di vita e studio di quest'ultimo, due giorni Per_1
a settimana con pernotto lunedì e martedì dall'uscita di scuola del lunedì sino alle ore
8,30 del mercoledì mattina, ovvero nei periodi scolastici fino all'entrata a scuola a cui provvederà il padre, mentre dal mercoledì dall'uscita di scuola e nei periodi in cui non vi è la frequenza scolastica, dalle ore 9,00, sino al sabato mattina alle ore 9,00 con la madre. I fine settimana il minore starà alternativamente presso ciascun genitore dalle ore 9,00 del sabato, sino al lunedì mattina alle ore 8,00, ovvero sino al rientro a scuola
a cui provvederà il genitore che ha avuto con sé il minore nel fine settimana. Per le festività Natalizie il figlio, ad anni alterni, trascorrerà con un genitore il periodo dal 23 al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per le festività
Pasquali il minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e con
l'altro il Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi tra le parti;
durante il periodo estivo il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 15 gg anche non consecutivi da concordare annualmente tra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno, secondo il piano ferie di entrambi i genitori;
i genitori in ogni caso si impegnano e si obbligano a comunicare i luoghi di vacanza in cui si recheranno con il figlio ed i relativi recapiti.
3) In ragione della diversa condizione lavorativa ed economica in cui versano le parti, il sig. verserà in favore della signora l'importo mensile CP_1 Parte_1 di € 200,00 (duecento/00) a titolo di contributo al mantenimento del minore Per_1
, a far data dal mese di luglio 2024; somma da corrispondersi entro il giorno 5
[...] di ciascun mese, con rivalutazione secondo gli indici Istat ed oltre al 50% della retta scolastica dell'istituto paritario “Sole e Terra”, presso il quale è iscritto il minore, nonché del 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio, di cui al protocollo
d'intesa tra C.O.A. di Tivoli e Tribunale Ordinario di Tivoli, da intendersi qui espressamente richiamato.
4) spese di lite compensate tra le parti.”
Il Giudice Delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, acquisito il parere del P.M. e verificata la completezza della documentazione prodotta, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, dell'età e delle esigenze del minore, le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge, idonee a tutelare l'interesse preminente del minore anche perché coerenti con quanto emerso in atti.
Il Tribunale ritiene quindi che le condizioni concordate dalle parti, in quanto rispettose dei principi fissati dal legislatore in materia di affidamento e contributo al mantenimento dei figli di cui agli artt. 337 bis e seguenti c.c., possano essere recepite nel provvedimento giudiziale.
La natura della controversia, promossa al fine di tutelare il superiore interesse del minore, nonché il raggiungimento dell'accordo in corso di causa, giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, visti gli artt. 337 bis e segg. c.c., così provvede:
- Dispone l'affidamento del figlio minore , nato a [...] il [...], Persona_1 alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritti;
- Dà atto della sottoscrizione di entrambe le parti delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore di cui all'accordo depositato in atti.
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 15-07-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
AN NI.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa AN NI