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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 02/05/2024, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
P.U. 27-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Alessandra Panichi Presidente dott. Francesca Sirianni Giudice rel. dott. Francesca Calagna Giudice nel procedimento n. 27-1/4 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F. ), assistito dall'avv. Parte_1 C.F._1
Debora Senesi
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 19.4.2024 ha depositato ricorso per l'apertura della Parte_1 liquidazione controllata del suo patrimonio, adducendo la propria qualità di soggetto sovraindebitato.
Il presente Tribunale risulta competente ex art 27, c. 2 CCII, atteso che la ricorrente è residente in [...] e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Ascoli Piceno. La ricorrente, casalinga inoccupata, riveste la qualità di consumatore, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII la stessa è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio. Deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII, atteso che, come attestato anche dal professionista nominato quale gestore della crisi nella propria relazione, a fronte di un ammontare di debiti complessivo di circa € 123.649,00, ella dispone di un patrimonio immobiliare e mobiliare di valore inferiore e non sufficiente a far fronte alle obbligazioni contratte.
A corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII (come disposto dall'art 65, c. 2 CCII);
Al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC Avvocati di Ascoli Piceno, avv. Alessandra Mecozzi, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
Deve ritenersi, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente (che comprende la piena proprietà della casa di abitazione, nonché il reddito mensile, detratto quanto occorra al proprio mantenimento, e crediti per assegni di mantenimento nei confronti del marito separato).
Giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore non può essere nominato lo stesso gestore già nominato poiché il medesimo (Avv. Mecozzi) alla data odierna non risulta iscritta all'albo dei gestori della crisi di cui all'art. 356 CCII (albo di cui al decreto del Ministro della Giustizia del 24.9.202014, n. 202). Viene, pertanto, nominato altro soggetto iscritto in detto albo, residente nel circondario del presente Tribunale.
Deve, poi, ritenersi che, in considerazione della formulazione letterale dell'art. 268, c. 4, lett. b) CCII, debba rimettersi al Giudice delegato la determinazione del limite di reddito che il debitore potrà mantenere per il sostenimento suo e della sua famiglia. Visto l'art. 270, c. 2, lett. e), la ricorrente può essere autorizzata ad utilizzare per esigenze abitative la casa familiare (Ascoli Piceno, via Castellana n. 6, identificata catastalmente al foglio 169 particella 1321 sub. 5) senza facoltà di apportare modifiche alla stessa e con onere di avviso al liquidatore per eventuali interventi manutentivi, con obbligo di rilascio di detto immobile alla prima richiesta del liquidatore o, al più tardi, all'esito dell'aggiudicazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Piceno il 16.11.1963 e ivi residente in [...];
2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Sirianni;
3) Nomina Liquidatore l'avv. Cinzia Vitelli;
4) Ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
autorizza il ricorrente e la sua famiglia ad utilizzare per esigenze abitative la casa familiare (Ascoli Piceno, via Castellana n. 6, identificata catastalmente al foglio 169 particella 1321 sub. 5) senza facoltà di apportare modifiche alla stessa e con onere di avviso al liquidatore per eventuali interventi manutentivi, con obbligo di rilascio di detto immobile alla prima richiesta del liquidatore o, al più tardi, all'esito dell'aggiudicazione. 7) Rimette al Giudice delegato l'emissione del provvedimento previsto dall'art. 268, c. 4, lett. b) CCII circa i redditi trattenibili dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia;
8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di;
Parte_1
9) dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- in relazione ai crediti in prededuzione, provveda alla liquidazione del patrimonio e alla formazione dello stato passivo nel rispetto dell'art. 6 CCII che limita ora espressamente (lett. a)) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione della domanda;
non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededuzione (atteso che l'art. 277 CCII è norma attinente alla distribuzione e non attributiva della natura prededucibile del credito e, in ogni caso, riferita ai “crediti posteriori”) ed essendo tale circostanza giustificata dal fatto che la domanda può essere presentata personalmente con l'assistenza dell'OCC;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
10) dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori.
11) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Ascoli Piceno, sia pubblicata nel registro delle imprese (nel solo caso che il debitore eserciti attività d'impresa) e sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili di proprietà del debitore come identificati nel ricorso. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
Manda alla cancelleria per la notificazione della presente sentenza al debitore e per la comunicazione della medesima al liquidatore.
Ascoli Piceno, 2.5.2024
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Francesca Sirianni dott. Alessandra Panichi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Alessandra Panichi Presidente dott. Francesca Sirianni Giudice rel. dott. Francesca Calagna Giudice nel procedimento n. 27-1/4 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F. ), assistito dall'avv. Parte_1 C.F._1
Debora Senesi
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 19.4.2024 ha depositato ricorso per l'apertura della Parte_1 liquidazione controllata del suo patrimonio, adducendo la propria qualità di soggetto sovraindebitato.
Il presente Tribunale risulta competente ex art 27, c. 2 CCII, atteso che la ricorrente è residente in [...] e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Ascoli Piceno. La ricorrente, casalinga inoccupata, riveste la qualità di consumatore, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII la stessa è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio. Deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII, atteso che, come attestato anche dal professionista nominato quale gestore della crisi nella propria relazione, a fronte di un ammontare di debiti complessivo di circa € 123.649,00, ella dispone di un patrimonio immobiliare e mobiliare di valore inferiore e non sufficiente a far fronte alle obbligazioni contratte.
A corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII (come disposto dall'art 65, c. 2 CCII);
Al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC Avvocati di Ascoli Piceno, avv. Alessandra Mecozzi, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
Deve ritenersi, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente (che comprende la piena proprietà della casa di abitazione, nonché il reddito mensile, detratto quanto occorra al proprio mantenimento, e crediti per assegni di mantenimento nei confronti del marito separato).
Giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore non può essere nominato lo stesso gestore già nominato poiché il medesimo (Avv. Mecozzi) alla data odierna non risulta iscritta all'albo dei gestori della crisi di cui all'art. 356 CCII (albo di cui al decreto del Ministro della Giustizia del 24.9.202014, n. 202). Viene, pertanto, nominato altro soggetto iscritto in detto albo, residente nel circondario del presente Tribunale.
Deve, poi, ritenersi che, in considerazione della formulazione letterale dell'art. 268, c. 4, lett. b) CCII, debba rimettersi al Giudice delegato la determinazione del limite di reddito che il debitore potrà mantenere per il sostenimento suo e della sua famiglia. Visto l'art. 270, c. 2, lett. e), la ricorrente può essere autorizzata ad utilizzare per esigenze abitative la casa familiare (Ascoli Piceno, via Castellana n. 6, identificata catastalmente al foglio 169 particella 1321 sub. 5) senza facoltà di apportare modifiche alla stessa e con onere di avviso al liquidatore per eventuali interventi manutentivi, con obbligo di rilascio di detto immobile alla prima richiesta del liquidatore o, al più tardi, all'esito dell'aggiudicazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Piceno il 16.11.1963 e ivi residente in [...];
2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Sirianni;
3) Nomina Liquidatore l'avv. Cinzia Vitelli;
4) Ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
autorizza il ricorrente e la sua famiglia ad utilizzare per esigenze abitative la casa familiare (Ascoli Piceno, via Castellana n. 6, identificata catastalmente al foglio 169 particella 1321 sub. 5) senza facoltà di apportare modifiche alla stessa e con onere di avviso al liquidatore per eventuali interventi manutentivi, con obbligo di rilascio di detto immobile alla prima richiesta del liquidatore o, al più tardi, all'esito dell'aggiudicazione. 7) Rimette al Giudice delegato l'emissione del provvedimento previsto dall'art. 268, c. 4, lett. b) CCII circa i redditi trattenibili dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia;
8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di;
Parte_1
9) dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- in relazione ai crediti in prededuzione, provveda alla liquidazione del patrimonio e alla formazione dello stato passivo nel rispetto dell'art. 6 CCII che limita ora espressamente (lett. a)) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione della domanda;
non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededuzione (atteso che l'art. 277 CCII è norma attinente alla distribuzione e non attributiva della natura prededucibile del credito e, in ogni caso, riferita ai “crediti posteriori”) ed essendo tale circostanza giustificata dal fatto che la domanda può essere presentata personalmente con l'assistenza dell'OCC;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
10) dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori.
11) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Ascoli Piceno, sia pubblicata nel registro delle imprese (nel solo caso che il debitore eserciti attività d'impresa) e sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili di proprietà del debitore come identificati nel ricorso. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
Manda alla cancelleria per la notificazione della presente sentenza al debitore e per la comunicazione della medesima al liquidatore.
Ascoli Piceno, 2.5.2024
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Francesca Sirianni dott. Alessandra Panichi