Art. 10. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 10 della Legge 26 marzo 1999, n. 106
Articolo 9
Articolo 10 della Legge 26 marzo 1999, n. 106
Versione
24 aprile 1999
24 aprile 1999