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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/06/2025, n. 2709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2709 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6171/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6171/2020 promossa da:
C.F. ) ATTRICE Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. Franco Uggetti
contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
con l'avv. Stefano Sartorato CONVENUTA
e
C.F. - PI TERZA CHIAMATA Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4
con gli avv. Giovanni Mario Bottazzoli e Maria Chiara Brunetti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Nel merito: - accertata la responsabilità professionale della convenuta, condannarla a provvedere al risarcimento dei danni patiti da parte attrice che si quantificano in Euro
45.583,13 o in quella diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta dovuta in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla pagina 1 di 8 somma rivalutata a far tempo dal fatto al saldo effettivo - con vittoria delle spese e delle competenze di causa. In via istruttoria Si chiede che venga ammessa la seguente prova per interrogatorio formale e per testi […]
Per parte convenuta: Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: - in via principale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società Controparte_1
convenuta nel presente giudizio;
- nel merito: respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di causa. In via istruttoria si chiede di essere ammessi alla prova per interpello […]
Per la terza chiamata:
Nel merito: rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate e/o improvate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto e comunque perché illegittime e/o infondate;
In subordine : nel solo e denegato caso di mancato accoglimento della domanda ed eccezione sopra svolta, previa riduzione a giustizia di quanto eventualmente dovuto in applicazione del disposto di cui all'art. 1227 c.c. per corresponsabilità dell'attore, accertare e dichiarare la insussistenza e la misura della copertura assicurativa in virtù della polizza prodotta dall'esponente per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto e solo nella denegata ipotesi di accertamento della applicabilità della polizza invocata ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale richiesta di manleva proposta dal convenuto tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, scoperti ed eventuali franchigie con esclusione delle spese di lite dell'assicurato, vista la violazione delle condizioni contrattuali riguardanti la gestione della lite. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(di seguito anche citava in giudizio Parte_1 Pt_1 Controparte_1
(di seguito anche: Proficua) esponendo che:
[...]
pagina 2 di 8 - essa aveva conferito alla (di seguito: Controparte_3
) l'incarico avente ad oggetto la consulenza fiscale e la preparazione e CP_3
presentazione delle dichiarazioni fiscali e dei bilanci;
- nel 2019 aveva variato la propria denominazione in CP_3 [...]
Controparte_1
- in data 28.2.17 la convenuta, in persona del socio accomandatario rag. CP_1
aveva depositato, tramite servizio telematico, quale intermediario di parte attrice, la dichiarazione IVA 2017, relativa all'anno 2016, in forza della quale aveva dichiarato una “IVA a credito” per € 87.251,00;
- essa nulla aveva più saputo in merito agli esiti di tale dichiarazione sino a quando, il
22.11.2019, a mezzo di posta elettronica certificata, aveva ricevuto una cartella esattoriale indicante una imposta IVA a debito, sempre per l'anno 2016, di €
228.604,24;
- richiesti chiarimenti alla Agenzia delle Entrate, essa attrice aveva appreso che in data
22.11.2018 l'Agenzia delle Entrate aveva inviato alla intermediaria comunicazione di irregolarità relativa alla dichiarazione IVA 2017, con la quale l aveva ricalcolato CP_4
l'imposta portandola da IVA a credito per € 87.251,11 ad IVA a debito per € 68.143,00; con il medesimo atto l'Agenzia delle Entrate aveva quindi richiesto ad essa attrice il pagamento della somma complessiva, comprensiva dell'imposta dovuta, sanzioni ed interessi, di € 183.021,11;
- presentata richiesta di sgravio da essa attrice, la richiesta era stata respinta con la motivazione “l'avviso di irregolarità è stato reso disponibile all'intermediario
[...] in data 22/11/2018”; Per_1
tutto ciò premesso, l'attrice chiedeva accertarsi la responsabilità professionale della convenuta con conseguente condanna al risarcimento dei danni nella misura di € 45.583,13 pari alla differenza tra la quantificazione del dovuto di cui all'avviso di irregolarità (€
183.021,11) e quella di cui alla cartella esattoriale (€228.604,24).
pagina 3 di 8 Si costituiva la convenuta deducendo, in fatto, che:
- nel periodo 2016 – 2017, aveva ricevuto incarico avente ad oggetto CP_3
l'assistenza e consulenza fiscale e tributaria in favore delle società Controparte_5
e tutte
[...] Controparte_6 Controparte_7 facente parte di un “unico gruppo imprenditoriale”;
- in ragione dell'incarico ricevuto, , in qualità di intermediario, aveva trasmesso CP_3
la dichiarazione IVA 2017, relativa all'anno di imposta 2016, predisposta dalla
[...]
e riportante un credito IVA di € 87.251,00; Controparte_7
- , in data 6.3.2018, aveva comunicato a mezzo pec le proprie dimissioni CP_3
dall'incarico professionale riferito alle tre compagini societarie;
- a seguito delle dimissioni rassegnate l'attrice aveva immediatamente modificato la password di accesso all'applicativo “fisconline” impedendo così a di avere CP_3
contezza della posizione fiscale della società;
tutto ciò premesso, osservava che, a seguito delle dimissioni rassegnate, l'attrice avrebbe dovuto immediatamente nominare il nuovo intermediario e comunicare il nominativo all'Agenzia delle Entrate, che la comunicazione di irregolarità del 22.11.2018 era stata inviata all'odierna convenuta non in virtù di un rapporto professionale in essere con l'attrice
– ormai concluso – ma a causa della mancata indicazione, da parte dell'attrice, del nuovo intermediario, che la revoca/nomina dell'incaricato della trasmissione delle dichiarazioni compete esclusivamente al contribuente essendo impedita all'intermediario qualsiasi comunicazione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande e, in via preliminare, di essere autorizzata a
Cont chiamare in causa appresentante Generale per l'Italia (di seguito ) Controparte_2
con la quale aveva in corso polizza IFL0004427.015294.
Cont
Si costituiva contestando, sotto diversi profili, l'operatività della polizza;
in subordine, si associava alle difese svolte dall'assicurata.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 6.5.2025 la causa veniva rimessa in decisione con pagina 4 di 8 la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
E' fondata la domanda volta all'accertamento dell'inadempimento della convenuta.
Deve premettersi che, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione intellettuale, grava sul professionista la dimostrazione dell'adempimento o dell'esatto adempimento della prestazione, sia sotto il profilo dell'obbligo di diligenza e perizia, sia della conformità quantitativa o qualitativa dei risultati che ne sono derivati, mentre sono a carico del committente l'onere di allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento e la dimostrazione del pregiudizio subito ed il nesso causale tra tale pregiudizio e l'attività del professionista” (fra le altre, Cass. n. 17306/2006).
Nella specie:
- il conferimento dell'incarico allo (oggi Proficua) da parte dell'attrice non è CP_3
contestato e, comunque, risulta documentalmente dalla lettera di incarico prodotta dalla convenuta (doc. 3);
- la trasmissione della dichiarazione IVA 2017, per l'anno 2016, da parte di non CP_3
è stata contestata da parte convenuta (cfr. pag. 3 comparsa di risposta “In ragione dell'incarico ricevuto ed in qualità di intermediario in data 28/02/2017 la società
[...]
trasmetteva la dichiarazione IVA 2017 Controparte_3
relativa all'anno di imposta 2016”; la trasmissione, personalmente da parte della è CP_1
stata poi confermata dai testi e entrambe impiegate Testimone_1 Testimone_2
presso la convenuta (l'affermata circostanza della predisposizione della dichiarazione da parte della cliente, confermata dai predetti testi, è del tutto ininfluente posto che l'inadempimento dedotto dall'attrice si fonda sul mancato invio a quest'ultima della comunicazione di irregolarità trasmessa dalla Agenzia delle Entrate e non su presunti errori nella compilazione della dichiarazione da parte dell'intermediario);
- l'invio della comunicazione di irregolarità del 22.11.2018 da parte della Agenzia delle
Entrate alla convenuta non è stato da quest'ultima contestato nella comparsa di costituzione
(cfr. pag. 4 “La comunicazione di irregolarità del 22/11/2018 della Agenzia delle Entrate,
pagina 5 di 8 relativa alla dichiarazione IVA 2017, veniva quindi inviata all'odierna convenuta”) e comunque risulta documentalmente dalle comunicazioni della Agenzia delle Entrate (cfr.
26-28 parte attrice). Del tutto ininfluente è poi il fatto che materialmente la dichiarazione
IVA 2017 sia stata inviata dalla socia accomandataria e rappresentante legale dello CP_1 studio, e che sempre quest'ultima abbia ricevuto la comunicazione di irregolarità da parte della Agenzia delle Entrate, essendo stato il rapporto contrattuale instaurato tra l'attrice e lo Co studio in persona, della da qui, l'infondatezza della eccezione di difetto di CP_1
legittimazione passiva, peraltro tardivamente formulata nella seconda memoria ex art. 183
VI comma c.p.c.
Per contro, la convenuta non ha adempiuto all'onere della prova che su di essa gravava in merito al corretto adempimento della prestazione professionale resa.
In primo luogo, infatti, la tesi di parte convenuta secondo cui parte attrice, a seguito della cessazione del rapporto, avrebbe dovuto comunicare il nuovo intermediario alla
Agenzia delle Entrate è stata smentita dal teste direttore della Agenzia delle Tes_3
Entrate di Bergamo 2, il quale ha espressamente dichiarato che il contribuente “non è tenuto
a comunicare all'agenzia delle entrate chi è il suo intermediario” e dal teste
[...]
impiegata presso società “collegata” alla attrice “in Tes_4 Controparte_5
virtù di un contratto di servizi amministrativi”, la quale ha riferito che l'attrice non avrebbe potuto comunicare il nominativo del nuovo intermediario poichè “La procedura non lo prevede in quanto l'intermediario si inserisce al momento della dichiarazioni”.
In ogni caso, nel contratto denominato “lettera di incarico professionale” (doc. 3 convenuta), all'art. 4, le parti hanno disciplinato gli obblighi dei professionisti prevedendo espressamente che lo studio si impegnava “a prestare la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle Leggi e dalle norme deontologiche della professione…”; l'art. 7 del contratto stabilisce poi che “per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si fa esplicito rimando alle norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo…alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali”. Ora, il Codice Deontologico
pagina 6 di 8 dei Commercialisti, nel testo all'epoca vigente, prevedeva espressamente all'art.23, IV comma, che “qualora il cliente non provveda in tempi ragionevoli …a incaricare altro professionista, nel rispetto degli obblighi di legge, il professionista non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte per le comunicazioni che dovessero pervenirgli”. E' esattamente quanto si è verificato nel caso di specie;
la convenuta deve, pertanto, ritenersi inadempiente alle obbligazioni assunte.
Parte attrice chiede, quindi, la condanna della convenuta al risarcimento del danno rappresentato dalla differenza tra l'importo indicato nell'avviso di irregolarità, pari ad €
183.021,11(doc. 26 attrice) e l'importo di cui alla cartella esattoriale, pari ad € 228.604,24
(doc. 25 attrice) pari ad € 45.583,13.
La domanda va rigettata non avendo parte attrice né allegato né provato l'avvenuto saldo di € 228.604,24 dovendosi distinguere il concetto di inadempimento con quello di responsabilità avente ad oggetto l'obbligazione risarcitoria sussistendo quest'ultima solo se venga accertata l'esistenza e l'ammontare del danno.
Considerata la reciproca soccombenza, le spese tra attrice e convenuta vanno integralmente compensate.
Le spese sostenute dalla terza chiamata vanno, invece, poste a carico di parte attrice che ha provocato e giustificato la chiamata in causa (tra le altre: Cass.6144/24) e si liquidano in base ai parametri medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni di cui al contratto stipulato tra le parti il 1.1.2017;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
3) compensa le spese di lite tra attrice e convenuta;
pagina 7 di 8 4) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da liquidate CP_2
in complessivi € 7616,00 per compenso oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Brescia 26.6.25 Il giudice Marina Mangosi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6171/2020 promossa da:
C.F. ) ATTRICE Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. Franco Uggetti
contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
con l'avv. Stefano Sartorato CONVENUTA
e
C.F. - PI TERZA CHIAMATA Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4
con gli avv. Giovanni Mario Bottazzoli e Maria Chiara Brunetti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Nel merito: - accertata la responsabilità professionale della convenuta, condannarla a provvedere al risarcimento dei danni patiti da parte attrice che si quantificano in Euro
45.583,13 o in quella diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta dovuta in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla pagina 1 di 8 somma rivalutata a far tempo dal fatto al saldo effettivo - con vittoria delle spese e delle competenze di causa. In via istruttoria Si chiede che venga ammessa la seguente prova per interrogatorio formale e per testi […]
Per parte convenuta: Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: - in via principale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società Controparte_1
convenuta nel presente giudizio;
- nel merito: respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di causa. In via istruttoria si chiede di essere ammessi alla prova per interpello […]
Per la terza chiamata:
Nel merito: rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate e/o improvate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto e comunque perché illegittime e/o infondate;
In subordine : nel solo e denegato caso di mancato accoglimento della domanda ed eccezione sopra svolta, previa riduzione a giustizia di quanto eventualmente dovuto in applicazione del disposto di cui all'art. 1227 c.c. per corresponsabilità dell'attore, accertare e dichiarare la insussistenza e la misura della copertura assicurativa in virtù della polizza prodotta dall'esponente per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto e solo nella denegata ipotesi di accertamento della applicabilità della polizza invocata ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale richiesta di manleva proposta dal convenuto tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, scoperti ed eventuali franchigie con esclusione delle spese di lite dell'assicurato, vista la violazione delle condizioni contrattuali riguardanti la gestione della lite. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(di seguito anche citava in giudizio Parte_1 Pt_1 Controparte_1
(di seguito anche: Proficua) esponendo che:
[...]
pagina 2 di 8 - essa aveva conferito alla (di seguito: Controparte_3
) l'incarico avente ad oggetto la consulenza fiscale e la preparazione e CP_3
presentazione delle dichiarazioni fiscali e dei bilanci;
- nel 2019 aveva variato la propria denominazione in CP_3 [...]
Controparte_1
- in data 28.2.17 la convenuta, in persona del socio accomandatario rag. CP_1
aveva depositato, tramite servizio telematico, quale intermediario di parte attrice, la dichiarazione IVA 2017, relativa all'anno 2016, in forza della quale aveva dichiarato una “IVA a credito” per € 87.251,00;
- essa nulla aveva più saputo in merito agli esiti di tale dichiarazione sino a quando, il
22.11.2019, a mezzo di posta elettronica certificata, aveva ricevuto una cartella esattoriale indicante una imposta IVA a debito, sempre per l'anno 2016, di €
228.604,24;
- richiesti chiarimenti alla Agenzia delle Entrate, essa attrice aveva appreso che in data
22.11.2018 l'Agenzia delle Entrate aveva inviato alla intermediaria comunicazione di irregolarità relativa alla dichiarazione IVA 2017, con la quale l aveva ricalcolato CP_4
l'imposta portandola da IVA a credito per € 87.251,11 ad IVA a debito per € 68.143,00; con il medesimo atto l'Agenzia delle Entrate aveva quindi richiesto ad essa attrice il pagamento della somma complessiva, comprensiva dell'imposta dovuta, sanzioni ed interessi, di € 183.021,11;
- presentata richiesta di sgravio da essa attrice, la richiesta era stata respinta con la motivazione “l'avviso di irregolarità è stato reso disponibile all'intermediario
[...] in data 22/11/2018”; Per_1
tutto ciò premesso, l'attrice chiedeva accertarsi la responsabilità professionale della convenuta con conseguente condanna al risarcimento dei danni nella misura di € 45.583,13 pari alla differenza tra la quantificazione del dovuto di cui all'avviso di irregolarità (€
183.021,11) e quella di cui alla cartella esattoriale (€228.604,24).
pagina 3 di 8 Si costituiva la convenuta deducendo, in fatto, che:
- nel periodo 2016 – 2017, aveva ricevuto incarico avente ad oggetto CP_3
l'assistenza e consulenza fiscale e tributaria in favore delle società Controparte_5
e tutte
[...] Controparte_6 Controparte_7 facente parte di un “unico gruppo imprenditoriale”;
- in ragione dell'incarico ricevuto, , in qualità di intermediario, aveva trasmesso CP_3
la dichiarazione IVA 2017, relativa all'anno di imposta 2016, predisposta dalla
[...]
e riportante un credito IVA di € 87.251,00; Controparte_7
- , in data 6.3.2018, aveva comunicato a mezzo pec le proprie dimissioni CP_3
dall'incarico professionale riferito alle tre compagini societarie;
- a seguito delle dimissioni rassegnate l'attrice aveva immediatamente modificato la password di accesso all'applicativo “fisconline” impedendo così a di avere CP_3
contezza della posizione fiscale della società;
tutto ciò premesso, osservava che, a seguito delle dimissioni rassegnate, l'attrice avrebbe dovuto immediatamente nominare il nuovo intermediario e comunicare il nominativo all'Agenzia delle Entrate, che la comunicazione di irregolarità del 22.11.2018 era stata inviata all'odierna convenuta non in virtù di un rapporto professionale in essere con l'attrice
– ormai concluso – ma a causa della mancata indicazione, da parte dell'attrice, del nuovo intermediario, che la revoca/nomina dell'incaricato della trasmissione delle dichiarazioni compete esclusivamente al contribuente essendo impedita all'intermediario qualsiasi comunicazione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande e, in via preliminare, di essere autorizzata a
Cont chiamare in causa appresentante Generale per l'Italia (di seguito ) Controparte_2
con la quale aveva in corso polizza IFL0004427.015294.
Cont
Si costituiva contestando, sotto diversi profili, l'operatività della polizza;
in subordine, si associava alle difese svolte dall'assicurata.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 6.5.2025 la causa veniva rimessa in decisione con pagina 4 di 8 la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
E' fondata la domanda volta all'accertamento dell'inadempimento della convenuta.
Deve premettersi che, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione intellettuale, grava sul professionista la dimostrazione dell'adempimento o dell'esatto adempimento della prestazione, sia sotto il profilo dell'obbligo di diligenza e perizia, sia della conformità quantitativa o qualitativa dei risultati che ne sono derivati, mentre sono a carico del committente l'onere di allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento e la dimostrazione del pregiudizio subito ed il nesso causale tra tale pregiudizio e l'attività del professionista” (fra le altre, Cass. n. 17306/2006).
Nella specie:
- il conferimento dell'incarico allo (oggi Proficua) da parte dell'attrice non è CP_3
contestato e, comunque, risulta documentalmente dalla lettera di incarico prodotta dalla convenuta (doc. 3);
- la trasmissione della dichiarazione IVA 2017, per l'anno 2016, da parte di non CP_3
è stata contestata da parte convenuta (cfr. pag. 3 comparsa di risposta “In ragione dell'incarico ricevuto ed in qualità di intermediario in data 28/02/2017 la società
[...]
trasmetteva la dichiarazione IVA 2017 Controparte_3
relativa all'anno di imposta 2016”; la trasmissione, personalmente da parte della è CP_1
stata poi confermata dai testi e entrambe impiegate Testimone_1 Testimone_2
presso la convenuta (l'affermata circostanza della predisposizione della dichiarazione da parte della cliente, confermata dai predetti testi, è del tutto ininfluente posto che l'inadempimento dedotto dall'attrice si fonda sul mancato invio a quest'ultima della comunicazione di irregolarità trasmessa dalla Agenzia delle Entrate e non su presunti errori nella compilazione della dichiarazione da parte dell'intermediario);
- l'invio della comunicazione di irregolarità del 22.11.2018 da parte della Agenzia delle
Entrate alla convenuta non è stato da quest'ultima contestato nella comparsa di costituzione
(cfr. pag. 4 “La comunicazione di irregolarità del 22/11/2018 della Agenzia delle Entrate,
pagina 5 di 8 relativa alla dichiarazione IVA 2017, veniva quindi inviata all'odierna convenuta”) e comunque risulta documentalmente dalle comunicazioni della Agenzia delle Entrate (cfr.
26-28 parte attrice). Del tutto ininfluente è poi il fatto che materialmente la dichiarazione
IVA 2017 sia stata inviata dalla socia accomandataria e rappresentante legale dello CP_1 studio, e che sempre quest'ultima abbia ricevuto la comunicazione di irregolarità da parte della Agenzia delle Entrate, essendo stato il rapporto contrattuale instaurato tra l'attrice e lo Co studio in persona, della da qui, l'infondatezza della eccezione di difetto di CP_1
legittimazione passiva, peraltro tardivamente formulata nella seconda memoria ex art. 183
VI comma c.p.c.
Per contro, la convenuta non ha adempiuto all'onere della prova che su di essa gravava in merito al corretto adempimento della prestazione professionale resa.
In primo luogo, infatti, la tesi di parte convenuta secondo cui parte attrice, a seguito della cessazione del rapporto, avrebbe dovuto comunicare il nuovo intermediario alla
Agenzia delle Entrate è stata smentita dal teste direttore della Agenzia delle Tes_3
Entrate di Bergamo 2, il quale ha espressamente dichiarato che il contribuente “non è tenuto
a comunicare all'agenzia delle entrate chi è il suo intermediario” e dal teste
[...]
impiegata presso società “collegata” alla attrice “in Tes_4 Controparte_5
virtù di un contratto di servizi amministrativi”, la quale ha riferito che l'attrice non avrebbe potuto comunicare il nominativo del nuovo intermediario poichè “La procedura non lo prevede in quanto l'intermediario si inserisce al momento della dichiarazioni”.
In ogni caso, nel contratto denominato “lettera di incarico professionale” (doc. 3 convenuta), all'art. 4, le parti hanno disciplinato gli obblighi dei professionisti prevedendo espressamente che lo studio si impegnava “a prestare la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle Leggi e dalle norme deontologiche della professione…”; l'art. 7 del contratto stabilisce poi che “per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si fa esplicito rimando alle norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo…alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali”. Ora, il Codice Deontologico
pagina 6 di 8 dei Commercialisti, nel testo all'epoca vigente, prevedeva espressamente all'art.23, IV comma, che “qualora il cliente non provveda in tempi ragionevoli …a incaricare altro professionista, nel rispetto degli obblighi di legge, il professionista non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte per le comunicazioni che dovessero pervenirgli”. E' esattamente quanto si è verificato nel caso di specie;
la convenuta deve, pertanto, ritenersi inadempiente alle obbligazioni assunte.
Parte attrice chiede, quindi, la condanna della convenuta al risarcimento del danno rappresentato dalla differenza tra l'importo indicato nell'avviso di irregolarità, pari ad €
183.021,11(doc. 26 attrice) e l'importo di cui alla cartella esattoriale, pari ad € 228.604,24
(doc. 25 attrice) pari ad € 45.583,13.
La domanda va rigettata non avendo parte attrice né allegato né provato l'avvenuto saldo di € 228.604,24 dovendosi distinguere il concetto di inadempimento con quello di responsabilità avente ad oggetto l'obbligazione risarcitoria sussistendo quest'ultima solo se venga accertata l'esistenza e l'ammontare del danno.
Considerata la reciproca soccombenza, le spese tra attrice e convenuta vanno integralmente compensate.
Le spese sostenute dalla terza chiamata vanno, invece, poste a carico di parte attrice che ha provocato e giustificato la chiamata in causa (tra le altre: Cass.6144/24) e si liquidano in base ai parametri medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni di cui al contratto stipulato tra le parti il 1.1.2017;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
3) compensa le spese di lite tra attrice e convenuta;
pagina 7 di 8 4) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da liquidate CP_2
in complessivi € 7616,00 per compenso oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Brescia 26.6.25 Il giudice Marina Mangosi
pagina 8 di 8