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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 5828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5828 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 14.10.2025 ha pronunciato, sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6080/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi tra:
società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai Controparte_1 sensi dell'art. 3 della Legge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Roma, via Piemonte
n.38, capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma , iscritta al n.35412.6 P.IVA_1 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento del 7 giugno 2017, e per essa la con sede legale in , Strada Statale 73 CP_2 CP_1
Levante n.14, iscritta nel Registro delle Imprese di al numero e codice fiscale CP_1
, nella sua qualità di procuratore con rappresentanza, giusta procura speciale P.IVA_2 con atto a rogito Notaio di Roma in data 31.08.2018, Rep. n.57298 – Racc. Persona_1
n.29003, registrato a Roma 5 il 04.09.2018 al n.12057 serie 1T, che agisce in persona del
Procuratore Speciale, Dott. (C.F. ), nato a [...] Controparte_3 C.F._1
Terme il 20 agosto 1962, a tanto abilitato ed all'uopo dotato degli opportuni poteri giusta procura con firma autenticata dal Notaio in data 17.9.2018, Rep. n. 268 Persona_2
Racc. n. 201, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Pirrottina (C.F.
fax 06.3611873, P.E.C. ) C.F._2 Email_1 presso il cui studio in Roma, via Federico Cesi n. 72 è elettivamente domiciliata in virtù di procura speciale alle liti allegata
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ), nata a [...], il giorno 19 Controparte_4 C.F._3 marzo 1966 ed ivi residente, in Via Flaminia n. 1998, difesa e rappresentata in giudizio - giusta procura separata e firmata digitalmente - dall'Avv. Stefano Santarossa del Foro di
Roma (C.F. – Pec – Fax: C.F._4 Email_2
0645543776), ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Roma, Viale Giuseppe
Mazzini n. 6.
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 11943/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia di impresa.
Con atto di citazione in appello, e, per essa, la sua mandataria, ha Controparte_5 impugnato la sentenza n. 11943/21 con cui il tribunale di Roma in accoglimento della opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti di nella sua Controparte_4 qualità di fideiussore della società debitrice principale , ha così statuito: Parte_1
“rigetta la domanda di accertamento della fideiussione autonomamente proposta da parte attrice nell'atto di opposizione;
in accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara l'estinzione della obbligazione fideiussoria ex art. 1956 c.c. e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo;
pag. 2/9 compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la opposta alla rifusione in favore della opponente delle spese di lite limitatamente ai residui 2/3, liquidando il dovuto in €
10.000,00 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefano
Santarossa;
pone definitivamente e per l'intero a carico di parte opponente le spese della ctu. grafologica espletata in corso di causa”.
A fondamento della opposizione la appellante ha posto i seguenti motivi:
A) Omesso esame della documentazione prodotta. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1956 c.c.
B) Errata valutazione delle prove documentali.
C) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1956 c.c.
Reiterando, per il resto, le contestazioni sulle avverse ulteriori domande proposte da controparte nel giudizio di prime cure, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del presente gravame, riformare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale Ordinario di Roma n. 11943/2021 emessa in data
8.7.2021 e pubblicata il 9.7.2021, non notificata, e per l'effetto respingere l'opposizione e le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e diritto e non provate e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n.
7524/2017 (R.G. n. 78754/2016) emesso il 28.3.2017.
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio come per legge”.
Si è costituita la appellata la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa:
• • IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, per i motivi meglio specificati nel superiore Paragrafo I, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della pag. 3/9 mandante RILEVABILE IN OGNI STATO E GRADO, Controparte_1
ANCHE D'UFFICIO, con ogni conseguenza ed effetto di legge;
• • IN VIA PRINCIPALE, per i motivi meglio specificati nel superiore Paragrafo II, rigettare l'appello promosso dalla QUALITÀ DI MANDATARIA di Parte_2
in quanto inammissibile e, comunque, assolutamente infondato CP_1 Controparte_1 in fatto e diritto, con ogni conseguenza ed effetto di legge;
• • IN VIA INCIDENTALE, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la nullità, in tutto o in parte, della fideiussione del 3.08.2009 e dei successivi ampliamenti del 26.11.2009 e del 10.12.2010, in quanto applicazione di intese illecite vietate dalla normativa antitrust, con ogni conseguenza di legge da ciò derivante, accertando e dichiarando la nullità e/o inefficacia e/o invalidità del decreto ingiuntivo opposto;
• • IN VIA ISTRUTTORIA, ammettere la prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova, preceduti tutti dalla locuzione “Vero o no che” ed epurati dalle valutazioni e dalle incidentali: 1) “Vero o no che, negli anni 2009 e 2010, la Sig.ra prestava Controparte_4 fideiussioni e/o ampliamenti di fideiussioni in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in relazione ad obbligazioni e/o debiti della;
Parte_1
pag. 4/9 • 2) “Vero o no che, negli anni 2009 e 2010, Lei si recava con la Sig.ra Controparte_4 presso la Filiale di Roma-Agenzia n. 20 della Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per firmare fideiussioni
e/o ampliamenti di fideiussioni in suo favore in relazione ad obbligazioni e/o debiti della;
Parte_1
3) “Vero o no che, nel 2013, ha presentato alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. le fatture oggetto del presente giudizio, come da documenti nn. 5, 6, 7, 8 e 9 del Fascicolo Monitorio che le si rammostrano”;
4) “Vero o no che le n. 3 fideiussioni che le si rammostrano, contraddistinte come documenti n. 14 del
Fascicolo Monitorio e nn. 2 e 3 della Comparsa di costituzione e risposta, sono state firmate dalla Sig.ra
; 5) “Vero o no che Lei, che è stato amministratore storico della Controparte_4
, si occupava esclusivamente dei rapporti bancari con la Banca MPS”; 6) “Vero o no Pt_1 che Lei ha riferito alla Sig.ra al momento della cessione delle quote societarie della Controparte_4
avvenuto in data 29.09.2011, che la fideiussione a favore della MPS era stata rilasciata Pt_1 solamente dal Sig. . Persona_3
Si indica come teste il Sig. (C.F.: ), nato a Persona_3 C.F._5
OS (FR) l'8.09.1966 e residente in [...].
La testimonianza del Sig. assume particolare rilevanza ai fini della Persona_3 decisione della presente causa in quanto, oltre ad essere l'unico soggetto ad aver prestato fideiussioni in favore di MPS, esso -in qualità di socio/amministratore della Parte_1 ha sempre curato personalmente e direttamente i rapporti tra la debitrice principale e le
Banche.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Alla udienza a trattazione scritta del 25.3.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Nelle more della decisione è stato trasferito ad altro Ufficio il precedente Presidente del
Collegio sicchè si è reso necessario disporre la rimessione della causa a nuovo ruolo.
Alla odierna udienza sempre a trattazione scritta e sulle reiterate conclusioni delle parti, la
Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
pag. 5/9 Va preliminarmente ritenuta la ammissibilità del gravame proposto dalla odierna appellante nella sua qualità di cessionaria del credito originariamente vantato dalla Monte dei Paschi di
Siena s.p.a. e ceduto nell'ambito di un procedimento di cartolarizzazione dei crediti.
Contr La infatti, è pienamente legittimata alla proposizione del gravame in ragione della regolare cessione del credito e, pertanto, va respinta la pregiudiziale eccezione sollevata dalla difesa della appellata.
Premesso, infatti, come correttamente rilevato dalla appellante, che la prova della cessione risulta documentata tramite l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale che indica espressamente le modalità con cui poter verificare la cessione (“I dati indicativi di ciascuno dei Crediti BMPS, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto.” –e l'estratto del sito www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html, da cui risulta che il numero del “Servizio Fidi e Garanzie (FG)” 4314924, identificativo della posizione debitoria della e riportato nella lettera di diffida e messa in mora del 23.5.2016 Parte_1
(doc. 16 fascicolo monitorio), è stata oggetto di cessione in favore della , Controparte_1 la eccezione va disattesa sulla scorta dell'insegnamento della stessa S.C. (Cass. Sez. I^
8.11.2024) a mente della quale occorre distinguere il caso in cui si contesta la cessione dei crediti, da quello nel quale, come nel caso di specie, si contesta la inclusione del credito vantato nei confronti degli appellanti nella cessione medesima.
In tale ipotesi, infatti, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella G.U., può ben costituire adeguata prova della avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nella operazione di trasferimento in blocco in base alle sue caratteristiche.
Va, inoltre, aggiunto che va considerato ad abundantiam, a riprova della effettiva cessione del credito, il comportamento della originaria creditrice rimasta estranea al presente grado.
Venendo al merito e potendosi decidere il gravame prendendo contestualmente in esame i vari motivi posti a suo fondamento essendo strettamente collegati tra di loro, osserva il
Collegio:
pag. 6/9 non vi sono dubbi sulla sottoscrizione da parte della del contratto di fideiussione CP_4
a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società di cui è stata socia fino al 29.9.2011, così come altrettanto è a dirsi sulla circostanza che la predetta ebbe ad ampliare la propria garanzia con riferimento ai due contratti di anticipo sottoscritti dalla nel 2009. Pt_1
Sulla base dei detti assunti, la appellante censura la sentenza impugnata in quanto il
Tribunale non avrebbe tenuto in debito conto che l'aggravamento della posizione debitoria della società si sarebbe, quindi, verificata nell'anno 2009, allorchè la era per CP_4
l'appunto socia con obbligo specifico di informarsi delle condizioni economiche della società stessa come da impegno contrattuale, per cui di alcuna autorizzazione la banca aveva necessità di munirsi dal fideiussore che aveva prestato garanzie per un importo entro i limiti del debito azionato effettivamente.
Da ultimo, alla data del dicembre 2009, la posizione della società era positiva come emergerebbe dagli e/c del conto corrente ordinario.
Orbene, l'appello in parte qua è immeritevole di accoglimento poiché, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, va innanzitutto tenuto conto che la posizione della società non andava certamente valutata solo con riferimento al citato c/c ma nel suo complesso e, quindi, alla “sommatoria del saldo anticipi e del c/c”.
Ora, quando l'indebitamento della società risulta essersi aggravata con altre operazioni effettivamente la non era più socia. CP_4
Del resto, non avendo la società neanche depositato per i successivi anni di riferimento alcun bilancio, ciò avrebbe dovuto rappresentare un campanello di allarme per l'istituto di credito in ordine alla effettiva solvibilità della che avrebbe suggerito di evitare di Pt_1 proseguire nel consentire operazioni che avrebbero solo continuato ad aggravare la sua posizione debitoria, recendo piuttosto da ogni rapporto e ciò, a prescindere dal fatto che la stessa potesse essere ancora in parte operativa sul mercato.
Viceversa, la banca ha ritenuto chiaramente di fare affidamento nelle sole garanzie prestate a suo tempo dalla appellata, in tal modo preoccupandosi all'evidenza di tutelare in via esclusiva la propria posizione creditoria a discapito del fideiussore.
pag. 7/9 Vero è, al riguardo, che la si era assunta l'obbligo di rendersi parte diligente circa CP_4
l'aggiornamento della posizione economica della società, ma dalla stessa ella era fuoriuscita e, in ogni caso, ciò non poteva certamente costituire una circostanza che potesse escludere per la banca l'obbligo di mantenere una condotta diligente e rispettosa della posizione anche della ai sensi dell'art. 1176 c.c. CP_4
Sul punto, la stessa S.C. ha affermato che in tema di fideiussione per obbligazioni future, la persistente erogazione di finanziamenti da parte della banca creditrice a favore di una società, debitore principale, senza chiedere al garante, né socio né amministratore della società, (come appunto nel caso di specie), la necessaria autorizzazione pur in presenza di un peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore garantito in ragione delle perdite notevolmente superiori al capitale sociale e di un saldo di conto corrente permanentemente in passivo, costituisce comportamento non improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto, idoneo a determinare la liberazione del fideiussore dalle obbligazioni future (Cass. N. 16827/2016).
Non v'è altrettanto dubbio che spettasse alla fornire la prova sia CP_4 dell'ampliamento del credito effettuato dalla banca alla debitrice senza la autorizzazione e della consapevolezza della banca stessa del peggioramento delle condizioni della società
(Cass. Ord. 34685/20229), ma nel caso di specie a tale onere la parte ha certamente adempiuto.
Essa, infatti, ha dimostrato sia l'aggravamento della posizione della dopo la sua Pt_1 uscita dalla stessa, sia la consapevolezza della banca del peggioramento delle condizioni economiche della società che non aveva neanche depositato i bilanci e che non aveva posto in essere operazioni di rientro, sia il ritardo con cui è stata disposta la revoca dagli affidamenti avvenuta nel 2016, a distanza di ben cinque anni dalla uscita della CP_4 dalla società.
Ne consegue, pertanto, che appare assolutamente condivisibile la decisione del Tribunale che va confermata.
L'appello incidentale resta assorbito.
pag. 8/9 Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo al minimo della fascia di riferimento attesa la modesta complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e, per essa, dalla sua mandataria, avverso la sentenza n. 11943/21 del Controparte_1
Tribunale di Roma, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
L'appello incidentale resta assorbito.
Condanna la appellante alla rifusione in favore della appellata e, per Controparte_4 essa, del suo difensore che si è dichiarato antistatario, delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida, quanto alle competenze, in € 10.060,00 oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 14.10.2025.
Il Presidente relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 9/9
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 14.10.2025 ha pronunciato, sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6080/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi tra:
società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai Controparte_1 sensi dell'art. 3 della Legge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Roma, via Piemonte
n.38, capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma , iscritta al n.35412.6 P.IVA_1 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento del 7 giugno 2017, e per essa la con sede legale in , Strada Statale 73 CP_2 CP_1
Levante n.14, iscritta nel Registro delle Imprese di al numero e codice fiscale CP_1
, nella sua qualità di procuratore con rappresentanza, giusta procura speciale P.IVA_2 con atto a rogito Notaio di Roma in data 31.08.2018, Rep. n.57298 – Racc. Persona_1
n.29003, registrato a Roma 5 il 04.09.2018 al n.12057 serie 1T, che agisce in persona del
Procuratore Speciale, Dott. (C.F. ), nato a [...] Controparte_3 C.F._1
Terme il 20 agosto 1962, a tanto abilitato ed all'uopo dotato degli opportuni poteri giusta procura con firma autenticata dal Notaio in data 17.9.2018, Rep. n. 268 Persona_2
Racc. n. 201, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Pirrottina (C.F.
fax 06.3611873, P.E.C. ) C.F._2 Email_1 presso il cui studio in Roma, via Federico Cesi n. 72 è elettivamente domiciliata in virtù di procura speciale alle liti allegata
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ), nata a [...], il giorno 19 Controparte_4 C.F._3 marzo 1966 ed ivi residente, in Via Flaminia n. 1998, difesa e rappresentata in giudizio - giusta procura separata e firmata digitalmente - dall'Avv. Stefano Santarossa del Foro di
Roma (C.F. – Pec – Fax: C.F._4 Email_2
0645543776), ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Roma, Viale Giuseppe
Mazzini n. 6.
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 11943/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia di impresa.
Con atto di citazione in appello, e, per essa, la sua mandataria, ha Controparte_5 impugnato la sentenza n. 11943/21 con cui il tribunale di Roma in accoglimento della opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti di nella sua Controparte_4 qualità di fideiussore della società debitrice principale , ha così statuito: Parte_1
“rigetta la domanda di accertamento della fideiussione autonomamente proposta da parte attrice nell'atto di opposizione;
in accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara l'estinzione della obbligazione fideiussoria ex art. 1956 c.c. e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo;
pag. 2/9 compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la opposta alla rifusione in favore della opponente delle spese di lite limitatamente ai residui 2/3, liquidando il dovuto in €
10.000,00 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefano
Santarossa;
pone definitivamente e per l'intero a carico di parte opponente le spese della ctu. grafologica espletata in corso di causa”.
A fondamento della opposizione la appellante ha posto i seguenti motivi:
A) Omesso esame della documentazione prodotta. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1956 c.c.
B) Errata valutazione delle prove documentali.
C) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1956 c.c.
Reiterando, per il resto, le contestazioni sulle avverse ulteriori domande proposte da controparte nel giudizio di prime cure, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del presente gravame, riformare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale Ordinario di Roma n. 11943/2021 emessa in data
8.7.2021 e pubblicata il 9.7.2021, non notificata, e per l'effetto respingere l'opposizione e le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e diritto e non provate e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n.
7524/2017 (R.G. n. 78754/2016) emesso il 28.3.2017.
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio come per legge”.
Si è costituita la appellata la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa:
• • IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, per i motivi meglio specificati nel superiore Paragrafo I, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della pag. 3/9 mandante RILEVABILE IN OGNI STATO E GRADO, Controparte_1
ANCHE D'UFFICIO, con ogni conseguenza ed effetto di legge;
• • IN VIA PRINCIPALE, per i motivi meglio specificati nel superiore Paragrafo II, rigettare l'appello promosso dalla QUALITÀ DI MANDATARIA di Parte_2
in quanto inammissibile e, comunque, assolutamente infondato CP_1 Controparte_1 in fatto e diritto, con ogni conseguenza ed effetto di legge;
• • IN VIA INCIDENTALE, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la nullità, in tutto o in parte, della fideiussione del 3.08.2009 e dei successivi ampliamenti del 26.11.2009 e del 10.12.2010, in quanto applicazione di intese illecite vietate dalla normativa antitrust, con ogni conseguenza di legge da ciò derivante, accertando e dichiarando la nullità e/o inefficacia e/o invalidità del decreto ingiuntivo opposto;
• • IN VIA ISTRUTTORIA, ammettere la prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova, preceduti tutti dalla locuzione “Vero o no che” ed epurati dalle valutazioni e dalle incidentali: 1) “Vero o no che, negli anni 2009 e 2010, la Sig.ra prestava Controparte_4 fideiussioni e/o ampliamenti di fideiussioni in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in relazione ad obbligazioni e/o debiti della;
Parte_1
pag. 4/9 • 2) “Vero o no che, negli anni 2009 e 2010, Lei si recava con la Sig.ra Controparte_4 presso la Filiale di Roma-Agenzia n. 20 della Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per firmare fideiussioni
e/o ampliamenti di fideiussioni in suo favore in relazione ad obbligazioni e/o debiti della;
Parte_1
3) “Vero o no che, nel 2013, ha presentato alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. le fatture oggetto del presente giudizio, come da documenti nn. 5, 6, 7, 8 e 9 del Fascicolo Monitorio che le si rammostrano”;
4) “Vero o no che le n. 3 fideiussioni che le si rammostrano, contraddistinte come documenti n. 14 del
Fascicolo Monitorio e nn. 2 e 3 della Comparsa di costituzione e risposta, sono state firmate dalla Sig.ra
; 5) “Vero o no che Lei, che è stato amministratore storico della Controparte_4
, si occupava esclusivamente dei rapporti bancari con la Banca MPS”; 6) “Vero o no Pt_1 che Lei ha riferito alla Sig.ra al momento della cessione delle quote societarie della Controparte_4
avvenuto in data 29.09.2011, che la fideiussione a favore della MPS era stata rilasciata Pt_1 solamente dal Sig. . Persona_3
Si indica come teste il Sig. (C.F.: ), nato a Persona_3 C.F._5
OS (FR) l'8.09.1966 e residente in [...].
La testimonianza del Sig. assume particolare rilevanza ai fini della Persona_3 decisione della presente causa in quanto, oltre ad essere l'unico soggetto ad aver prestato fideiussioni in favore di MPS, esso -in qualità di socio/amministratore della Parte_1 ha sempre curato personalmente e direttamente i rapporti tra la debitrice principale e le
Banche.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Alla udienza a trattazione scritta del 25.3.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Nelle more della decisione è stato trasferito ad altro Ufficio il precedente Presidente del
Collegio sicchè si è reso necessario disporre la rimessione della causa a nuovo ruolo.
Alla odierna udienza sempre a trattazione scritta e sulle reiterate conclusioni delle parti, la
Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
pag. 5/9 Va preliminarmente ritenuta la ammissibilità del gravame proposto dalla odierna appellante nella sua qualità di cessionaria del credito originariamente vantato dalla Monte dei Paschi di
Siena s.p.a. e ceduto nell'ambito di un procedimento di cartolarizzazione dei crediti.
Contr La infatti, è pienamente legittimata alla proposizione del gravame in ragione della regolare cessione del credito e, pertanto, va respinta la pregiudiziale eccezione sollevata dalla difesa della appellata.
Premesso, infatti, come correttamente rilevato dalla appellante, che la prova della cessione risulta documentata tramite l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale che indica espressamente le modalità con cui poter verificare la cessione (“I dati indicativi di ciascuno dei Crediti BMPS, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto.” –e l'estratto del sito www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html, da cui risulta che il numero del “Servizio Fidi e Garanzie (FG)” 4314924, identificativo della posizione debitoria della e riportato nella lettera di diffida e messa in mora del 23.5.2016 Parte_1
(doc. 16 fascicolo monitorio), è stata oggetto di cessione in favore della , Controparte_1 la eccezione va disattesa sulla scorta dell'insegnamento della stessa S.C. (Cass. Sez. I^
8.11.2024) a mente della quale occorre distinguere il caso in cui si contesta la cessione dei crediti, da quello nel quale, come nel caso di specie, si contesta la inclusione del credito vantato nei confronti degli appellanti nella cessione medesima.
In tale ipotesi, infatti, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella G.U., può ben costituire adeguata prova della avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nella operazione di trasferimento in blocco in base alle sue caratteristiche.
Va, inoltre, aggiunto che va considerato ad abundantiam, a riprova della effettiva cessione del credito, il comportamento della originaria creditrice rimasta estranea al presente grado.
Venendo al merito e potendosi decidere il gravame prendendo contestualmente in esame i vari motivi posti a suo fondamento essendo strettamente collegati tra di loro, osserva il
Collegio:
pag. 6/9 non vi sono dubbi sulla sottoscrizione da parte della del contratto di fideiussione CP_4
a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società di cui è stata socia fino al 29.9.2011, così come altrettanto è a dirsi sulla circostanza che la predetta ebbe ad ampliare la propria garanzia con riferimento ai due contratti di anticipo sottoscritti dalla nel 2009. Pt_1
Sulla base dei detti assunti, la appellante censura la sentenza impugnata in quanto il
Tribunale non avrebbe tenuto in debito conto che l'aggravamento della posizione debitoria della società si sarebbe, quindi, verificata nell'anno 2009, allorchè la era per CP_4
l'appunto socia con obbligo specifico di informarsi delle condizioni economiche della società stessa come da impegno contrattuale, per cui di alcuna autorizzazione la banca aveva necessità di munirsi dal fideiussore che aveva prestato garanzie per un importo entro i limiti del debito azionato effettivamente.
Da ultimo, alla data del dicembre 2009, la posizione della società era positiva come emergerebbe dagli e/c del conto corrente ordinario.
Orbene, l'appello in parte qua è immeritevole di accoglimento poiché, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, va innanzitutto tenuto conto che la posizione della società non andava certamente valutata solo con riferimento al citato c/c ma nel suo complesso e, quindi, alla “sommatoria del saldo anticipi e del c/c”.
Ora, quando l'indebitamento della società risulta essersi aggravata con altre operazioni effettivamente la non era più socia. CP_4
Del resto, non avendo la società neanche depositato per i successivi anni di riferimento alcun bilancio, ciò avrebbe dovuto rappresentare un campanello di allarme per l'istituto di credito in ordine alla effettiva solvibilità della che avrebbe suggerito di evitare di Pt_1 proseguire nel consentire operazioni che avrebbero solo continuato ad aggravare la sua posizione debitoria, recendo piuttosto da ogni rapporto e ciò, a prescindere dal fatto che la stessa potesse essere ancora in parte operativa sul mercato.
Viceversa, la banca ha ritenuto chiaramente di fare affidamento nelle sole garanzie prestate a suo tempo dalla appellata, in tal modo preoccupandosi all'evidenza di tutelare in via esclusiva la propria posizione creditoria a discapito del fideiussore.
pag. 7/9 Vero è, al riguardo, che la si era assunta l'obbligo di rendersi parte diligente circa CP_4
l'aggiornamento della posizione economica della società, ma dalla stessa ella era fuoriuscita e, in ogni caso, ciò non poteva certamente costituire una circostanza che potesse escludere per la banca l'obbligo di mantenere una condotta diligente e rispettosa della posizione anche della ai sensi dell'art. 1176 c.c. CP_4
Sul punto, la stessa S.C. ha affermato che in tema di fideiussione per obbligazioni future, la persistente erogazione di finanziamenti da parte della banca creditrice a favore di una società, debitore principale, senza chiedere al garante, né socio né amministratore della società, (come appunto nel caso di specie), la necessaria autorizzazione pur in presenza di un peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore garantito in ragione delle perdite notevolmente superiori al capitale sociale e di un saldo di conto corrente permanentemente in passivo, costituisce comportamento non improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto, idoneo a determinare la liberazione del fideiussore dalle obbligazioni future (Cass. N. 16827/2016).
Non v'è altrettanto dubbio che spettasse alla fornire la prova sia CP_4 dell'ampliamento del credito effettuato dalla banca alla debitrice senza la autorizzazione e della consapevolezza della banca stessa del peggioramento delle condizioni della società
(Cass. Ord. 34685/20229), ma nel caso di specie a tale onere la parte ha certamente adempiuto.
Essa, infatti, ha dimostrato sia l'aggravamento della posizione della dopo la sua Pt_1 uscita dalla stessa, sia la consapevolezza della banca del peggioramento delle condizioni economiche della società che non aveva neanche depositato i bilanci e che non aveva posto in essere operazioni di rientro, sia il ritardo con cui è stata disposta la revoca dagli affidamenti avvenuta nel 2016, a distanza di ben cinque anni dalla uscita della CP_4 dalla società.
Ne consegue, pertanto, che appare assolutamente condivisibile la decisione del Tribunale che va confermata.
L'appello incidentale resta assorbito.
pag. 8/9 Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo al minimo della fascia di riferimento attesa la modesta complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e, per essa, dalla sua mandataria, avverso la sentenza n. 11943/21 del Controparte_1
Tribunale di Roma, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
L'appello incidentale resta assorbito.
Condanna la appellante alla rifusione in favore della appellata e, per Controparte_4 essa, del suo difensore che si è dichiarato antistatario, delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida, quanto alle competenze, in € 10.060,00 oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 14.10.2025.
Il Presidente relatore
Dott. Camillo Romandini
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