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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/03/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 362-2021
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
, Parte_1 con l'Avv. Emiliano Bartolozzi di Arezzo, appellante nei confronti di
, Controparte_1 con l'Avv. Guido Chessa, di Arezzo,
, Controparte_2 con gli Avv. Giampiero Pino e Nellina Pitto, di Arezzo,
Pazzini Avv. Rosa Miranda, che si difende in proprio e art. 86 c.p.c., convenuti in appello
e di
, Controparte_3 con l'Avv. Gianfranco Gallai, di Arezzo;
convenuta in appello ed appellante incidentale
avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Arezzo;
in materia di divisione di beni in comunione.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
1 per l'appellante: “preliminarmente: 1) sospendere l'efficacia della sentenza impugnata, che ha definito il giudizio n.r.g.
3419/2013 avanti al Tribunale di Arezzo. Nel caso al nostro esame sono presenti entrambi i requisiti (fumus e periculum). Circa la dimostrazione della sussistenza di gravi e fondati motivi per
l'accoglimento dell'istanza di sospensione si precisa che: A) il CT che ha redatto la perizia, sulla quale è stata fondata la decisione di primo grado, ha illegittimamente modificato i dati catastali;
stante il fatto che il suo comportamento è stato oggetto di u n esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, ciò ha comportato un grave quanto ingiustificato e illegittimo pregiudizio all'appellante. B) La decisione di primo grado è in palese violazione degli articoli 1112, 1117 e 1119 c.c. po iché il frazionamento di parti comune è da considerarsi quantomeno assurdo (con porzione scollegate le une dalle altre). Inoltre le quote, così come assegnate dal CT in primo grado, sono assolutamente disomogenee ed in violazione degli articoli 727 e
114 c.c. C) Infine, ma non per ultimo come importanza, tutte le parti in causa sono state convenute dal Sig. dinnanzi Persona_1 al Tribunale di Arezzo (R.G. 11/2021) per veder dichiarare usucapite alcune delle particelle catastali oggetto di divisione.
Suddette particelle sono alcune di quelle che sono state assegnate al Sig. . Quindi, se il Tribunale di Arezzo dovesse Parte_1 accogliere la domanda del Sig. , l'istante subirebbe un grave Per_1 pregiudizio rispetto alle altre parti. 2) ex art. 295 CPC, sospendere il presente giudizio in attesa della definizione della causa di usucapione di alcuni beni assegnati al e Parte_1 pendente avanti al Tribunale di Arezzo (NRG 11/2021) con prossima udienza fissata per il 23 giugno 2023. in via istruttoria:
A) ammettere nuova CT per effettuare la divisione giudiziale dei beni per cui è causa, in maniera più logica e razionale di quanto non sia stato fatto in primo grado. nel merito : accertare e dichiarare che la divisione dei beni comun i, disposta con la sentenza impugnata (n.r.g. 3419/2013 del Tribunale di Arezzo), è gravemente illogica, lacunosa ed errata, per i motivi espressi in
2 narrativa. Per l'effetto, ordinare una nuova divisione dei beni comuni ed a tale fine effetto disporre una nuova Consulenza
Tecnica e quindi un ulteriore progetto di divisione che tenga conto di quanto espresso in narrativa e quindi rideterminare la quota spettante a . Infine far accertare e far ripristinare Parte_1 la conformità catastale dei beni per cui è causa, in particolare del sottoscala e della porzione di soffitta dell'edificio sito in Arezzo alla via Salvi Castellucci n. 37/3.”
Per il convenuto : “Piaccia alla Corte di Controparte_4
Appello di Firenze adita, contrariis reiectis, - - in via preliminare
e pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dei motivi dell'Atto di Appello principale promosso da ex art 348 bis in Parte_1 quanto privi di ragionevole probabilità di essere accolti e, comunque, in violazione del disposto di cui all'ar t 342 c.p.c.; -
Nel Merito: - - rigettare comunque i motivi di appello principale di e dell'Appello incidentale promosso da Parte_1 [...]
in quanto infondati in fatto ed in diritto , per tutto CP_3 quanto in atti esposto, con conferma integrale della sentenza impugnata; . - in via istruttoria: respingere la richiesta di ammissione di nuova CT perché infondata, inutile e pretestuosa, per i motivi di cui sopra. Con vittoria di spese e competenze del presente di giudizio di appello e della rela tiva fase cautelare, nei confronti di ed ” Parte_1 Controparte_3
Per la convenuta : “Voglia l'Ill.ma Corte adita, Controparte_2 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare di rito dichiarare l'appello principale proposto da Parte_1
e l'appello incidentale proposto da inammissibili Controparte_3
e/o improponibili e/o irrituali ai sensi dell'art.342 c.p.c. e/o 348 bis c.p.c. e/o rigettarli per difetto di interesse per i mot ivi illustrati in narrativa;
nel merito, in tesi rigettare entrambi gli appelli, quello principale di e quello incidentale di Parte_1 CP_3
, perché infondati in fatto, in diritto e non provati e per
[...] effetto confermare la sentenza di primo grado emessa dal
Tribunale di Arezzo;
Nell'ipotesi subordinata e denegata di accoglimento anche solo parziale di uno o entrambi gli appelli,
3 questa parte chiede che la Corte adita proceda alla divisione dei compendi immobiliari meglio descritti in atti e nelle relazioni di causa, riportandosi integralmente alle conclusioni già rassegnate in primo grado. In via istruttoria chiede il rigetto delle istanze degli appellanti di rinnovo della CT perché inutili, inconferenti ed antieconomiche per i motivi illus trati in narrativa.
Con vittoria di spese ed onorari anche del sub -procedimento cautelare n.362-1/2021.”
Per la convenuta ““Piaccia alla Corte di Controparte_5
Appello di Firenze adita, contrariis reiectis, - - in via preliminare
e pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dei motivi dell'Atto di Appello principale promosso da ex art 348 bis in Parte_1 quanto privi di ragionevole probabilità di essere accolti e, comunque, in violazione del disposto di cui all'art 342 c.p.c.; -
Nel Merito: - rigettare comunque i motivi di appello principale di e dell'Appello incidentale promosso da Parte_1 [...]
in quanto infondati in fatto ed in diritto , per tutto CP_3 quanto in atti esposto, con conferma integrale della sentenza impugnata; . - in via istruttoria: respingere la richiesta di ammissione di nuova CT perché infondata, inutile e pretestuosa, per i motivi di cui sopra. Con vittoria di spese e competenze del presente di giudizio di appello e della relativa fase cautelare, n ei confronti di ed ” Parte_1 Controparte_3
Per la convenuta ed appellante incidentale : Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e richiesta, esaminata la consulenza di parte del Geom. in accoglimento dell'appello incidentale Persona_2 come sopra proposto: Nel merito: Dichiarare la nullità della
Sentenza di 1° grado del Tribunale di Arezzo n. 47/2021, resa nella causa n 3419/2013 RG, in persona del Giudice, Dott.ssa
Carmela Labella, ovvero che la stessa è gravemente illogica, lacunosa ed errata, per i motivi esposti nel la narrativa della comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale, in particolare a causa della nullità assoluta della CT posta a fondamento della decisione da parte del Giudice di prime cure, il
4 quale, contra legem, ha ignorato completamente le contestazioni alla medesima svolte da questa difesa, e, per l'effetto: A) IN
TESI, sulla base della relazione del Geom. Persona_2 disporre una nuova divisione dei beni comuni assegnando i lotti con le modalità ed i criteri dallo stesso formulati… o misss… B) IN
IPOTESI, ordinare una nuova divisione dei beni comuni e, a tal fine, disporre nuova CT per la stima corretta ed aggiornata del compendio immobiliare, utilizzando i dati catastali originari e, di conseguenza un nuovo progetto di divisione ride terminando le quote spettanti alle parti. C) IN SUBORDINATA IPOTESI, in riforma dell'impugnata sentenza, ove non venga ritenuta necessaria una nuova CT, al fine di eliminare le violazioni di legge presenti nelle consulenze del 2020 e fatte proprie dal
Giudice di prime cure, come meglio evidenziato nei motivi di appello, disporre una nuova divisione dei beni comuni, e, per
l'effetto, assegnare…. IS … Senza Conguaglio. C) IN
ULTERIORE IPOTESI, qualora venga dichiarata la nullità delle
Consulenze del 2020, ma non disposta una nuova consulenza, voglia l'Ecc.ma Corte, preso atto che le quote dei condividenti indicate dal CT nelle consulenze precedenti, sono le seguenti: -
2/6 € 327.983,70 - 2/6 € Parte_1 Controparte_3
327.983,70 - 1/6 € 163.991,85 - Rosa Controparte_2 CP_5
Miranda e 1/6 € 163.991,85 di cui Controparte_1 CP_5
€ 113.697,90 (ex Massa 1) e €
[...] Controparte_1
50.293,95 (ex Massa 2); in riforma dell'impugnata sentenza, disporre una nuova divisione dei beni co muni e di conseguenza: assegnare… IS…. Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
La presente causa ha origine dall'atto di citazione notificato in data 26.8.2013 col quale i signori Controparte_6 Parte_1 hanno convento in giudizio dinanzi al Tribunale di Arezzo P_
, chiedendo che fosse accertata e dichiarata la mera
[...]
5 efficacia obbligatoria della donazione del 10.9.2003 effettuata da
. Controparte_7
Chiedevano altresì che fosse dichiarata l'estraneità di CP_5
alla comunione sui beni oggetto di donazione, di cui si
[...] chiedeva lo scioglimento individuandoli partitamente come di seguito:
1- A) Appartamento ad uso civile abitazione posto in Arezzo,
Via Salvi Castellucci n. 37/3 censito al N.C.E.U. foglio 108 par.lla
262 sub.4;
2- B) Fabbricato ad uso civile abitazione elevato su tre piani composto da negozio ed ufficio a piano terra e da due appartamenti al piano primo e secondo, cantine e soffitte corredato da resede, tutto censito al Foglio 108, part.lla 213, sub,
2,3,4,5 posto in Arezzo, Via Trento e Trieste n. 38;
3- C) piccolo appezzamento di terreno adibito a resede di pertinenza del fabbricato sub, della superficie catastale di mq 602, censito nel NCEU Comune di Arezzo, Foglio 108, part. 779.
Gli attori chiedevano altresì al Tribunale, previa la nomina di un
CT anche al fine di procedere alla formazione di un progetto divisionale, “di dichiarare la divisione giudiziale degli immobili sopra descritti, formando tre lotti da assegnare a Controparte_3
e e congiuntamente a e Parte_1 Controparte_1 P_
, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con
[...]
l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio che tenga conto anche delle servitù attive passive esistenti, salvo costituirne nuove per la tutela dei diritti dei condividendi.”
Si costituiva in giudizio la convenuta , Controparte_2 contestando la domanda e chiedendo che venisse accertata e dichiarata una seconda comunione tra i Signori Controparte_3
6 e e a seguito Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 dell'accettazione della donazione disposta con atto pubblico del
19.01.2001 da parte della OR . Controparte_7
Quest'ultima infatti, con il predetto atto, aveva donato i diritti su parte degli immobili ricevuti a sua volta in donazione dal padre e più precisamente donava ai figli e Controparte_1 P_
, in ragione di 1/6 ciascuno, i diritti sugli immobili siti in
[...] via Salvi Castellucci n.37/3, in Via Trento e Trieste n. 38 e di un piccolo appezzamento di terreno adibito a resede.
Tanto premesso, la chiedeva lo scioglimento della P_ menzionata comunione avente gli stessi immobi li:
- a) Porzione del fabbricato posto in Comune di Arezzo, Via
Salvi Castellucci 37/3 e precisamente: appartamento di civile abitazione, foglio 108, particella 262 sub. 4, piano 1, zona censuaria 2, cat. A/3, classe 3, vani 7, rendita 415,75 euro;
- b) Fabbricato da cielo a terra posto in Comune di Arezzo alla
Via Trento e Trieste n. 38, foglio 108, particella 213, sub.
2,3,4,5;
- c) Piccolo terrendo di mq 602, Foglio 108, part. 779 di mq
602.
La convenuta chiedeva, pertanto, di dichiarare la divisione giudiziale degli immobili sopra indicati formando n. 4 lotti da assegnare a per la quota di 2/6, Controparte_3 Parte_1 per la quota di 2/6, per la quota di 1/6 e Controparte_2 P_
per la quota di 1/6.
[...]
Si costituivano in giudizio anche gli altri convenuti P_
e .
[...] Controparte_5
Entrambi sostenevano la piena efficacia reale e non solo
7 obbligatoria delle due donazioni intervenute nel 2001 e nel 2003
e meglio descritte in atti.
In Particolare rivendicava la propria qualifica di Controparte_5 condividente in virtù della donazione effettuata a suo favore dal marito della quota di 1/6 con atto 10.9.2003 Controparte_1
Notaio Persona_3
Entrambi i convenuti concludevano affinché venisse dichiarata la piena efficacia reale delle donazioni intercorse , dichiarandosi remissivi alla domanda di scioglimento delle comunioni, aderendo alla richiesta di divisione giudiziale previa formazione di tanti lotti omogenie di valore corrispondente alle quote di ciascun comproprietario.
La causa veniva trattenuta in decisione sulla questione preliminare inerente la efficacia obbligatoria e/o reale delle donazioni del 2001
e del 2003 meglio descritte in atti ed in meri to alla qualifica o meno di condividente della convenuta . Controparte_5
Il Tribunale emetteva quindi la sentenza (parziale) n.1059/2015 depositata il 30.9.2015, con la quale accertava e dichiarava : “la qualità di di comproprieta ria per la quota di Controparte_5
1/6 dei beni immobili di cui ai punti b) e c) indicati in motivazione
…”; per l'effetto, accertava «… l'esistenza di una comunione tra
(quota di 2/6), ( quota di 2/6) e Controparte_3 Parte_1
(quota 1/6) sugli immobili di cui ai punti b) Controparte_5
e c), nonché l'esistenza di una comunione tra Controparte_3
(quota di 2/6), quota di 2/6), Parte_1 Controparte_2
(quota di 1/6) e (quota di 1/6) sull'immobile di Controparte_1 cui al punto a)…”
Con ordinanza emessa in pari data, la causa veniva rimessa la causa per l'ulteriore corso.
8 Veniva quindi nominato c.t.u. il Geom. per la formazione CP_8 del progetto divisionale di beni in comunione.
Disposta ed espletata c.t.u. e supplementi di relazione, anche a seguito della manifestata volontà delle parti di procedere alla divisione dei beni da intendersi costituenti una massa unitaria e unica (e non facenti parte di due distinte masse), la causa, all'udienza del 22.10.2020, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c .
Il Tribunale di Arezzo emetteva quindi la sentenza n. 52/2021 del
25/1/2021 (oggi appellata) con dispositivo del seguente tenore:
- tenuto conto del contenuto della sentenza parziale
n.1059/2015, depositata in data 30.09.2015 e considerato che all'ud.
3.12.2019 tutte le parti personalmente hanno espresso di procedere con unica massa e Controparte_2 all'udienza del 22.10.2020 ha optato per la “Prima soluzione” proposta dal c.t.u. nel Supplemento di relazione depositato il 28.02.2020;
- dichiara la divisione giudiziale degli immobili in comunione, in conformità alla “Prima soluzione” riportata dal c.t.u. a pag.17 del “Supplemento di relazione ” depositato definitivamente in data 28.02.2020 (planimetrie :Allegato 5 del suddetto “Supplemento di perizia”) conseguentemente dispone:
- l'assegnazione a del primo lotto di cui alle Controparte_3 pagine da 18 a 20 del “supplemento alla consulenza” depositato in via definitiva in data 28.02.2020 e segnatamente, l'intero piano secondo, l'intero piano soffitte,
l'ascensore, la cantina in destra per chi osserva l'edifico da
9 via Trento Trieste, il vano locale macchine ascensore, gli accessori a piano terra in appendice, una porzione esclusiva del resede dell'edificio, una porzione di giardino, oltre accessori;
- l'assegnazione a del secondo lotto di Controparte_5 cui alle pagine da 20 a 21 del predetto supplemento di relazione e, segnatamente, l'unità ad uso negozio a piano terra in destra per chi osserva da via Trento Trieste, la cantina in sinistra a piano seminterrato, porzione a comune del resede e porzioni a comune ed esclusive del giardino;
- l'assegnazione a del terzo lotto di cui alle Controparte_2 pagine da 21 a 22 del predetto supplemento di relazione
(all.1) e, segnatamente, l'appartamento a piano primo, una porzione esclusiva del resede condominiale oltre accessori, come individuati dal c.t.u..
- l'assegnazione a del quarto lotto di cui a Controparte_1 pag.23 del predetto supplemento di relazione e, segnatamente, il locale ad uso ufficio a piano terra in sinistra per chi osserva l'edificio da via Trento Trieste, una porzione esclusiva del resede condominiale oltre accessori di cui alla
c.t.u.
- l'assegnazione a del quinto lotto di cui alle Parte_1 pagine da 23 a 24 del supplemento di relazione predetto e, segnatamente, l'intero cespite posto nell'edificio di via Salvi
Castellucci n.37 e porzioni delle aree scoperte ed a comune dell'edificio di via Trento Trieste e più precisamente una porzione esclusiva e parti a comune per l'accesso alla stessa.
A fronte delle predette assegnazioni il Tribunale stabiliva i conguagli in denaro in base a quanto riportato dal C.T.U. a fine
10 pag.24 e inizio pag.25 del supplemento di relazione più volte menzionato.
Quanto alle rappresentazioni catastali provvisorie dei lotti il
Giudice faceva rinvio a quanto previsto dalla c.t.u. da pag.25 a 29 del citato supplemento di relazione depositata in data 28.02 .2020
Il Tribunale ha, infine, posto le spese processuali a carico della massa in ragione di ciascuna quota attribuita.
ha quindi proposto l'odierno appello avverso la Parte_1 predetta sentenza, chiedendone, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva e concludendo, nel merito, con la domanda rivolta alla Corte di accertare che: “la divisione dei beni comuni disposti con la sentenza impugnata è gravemente illogica, lacunosa ed errata, per i motivi espressi in narrativa , per l'effetto, ordinare una nuova divisione dei beni comuni ed a tal fine disporre una nuova Consulenza Tecnica e quindi un ulteriore progetto di divisione che tenga conto di quanto espresso in narrativa e quindi ridetermini la quota spettante a;
infine f ar Parte_1 accertare e far ripristinare la conformità catastale dei beni per cui
è causa, in particolare del sottoscala e della porzione di soffitta dell'edificio sito in Arezzo, alla via Castellucci n. 37/3.”
Si è costituita in giudizio che, sost enendo in Controparte_3 sostanza argomenti del tutto simili a quelli contenuti nell'appello principale proposto da , ha proposto a sua volta Parte_1 appello incidentale rassegnando conclusioni che ricalcano quelle contenute nell'appello principale e con dettaglia te indicazioni in merito a quella che sarebbe la pretesa assegnazione dei beni da adottarsi, in riforma dell'appellata sentenza di primo grado, da parte di questa Corte.
11 I convenuti e , nonché Controparte_1 P_ CP_5
si sono costituiti in giudizio ed hanno resistito sia
[...] all'appello principale che a quello incidentale di cui hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità per difetto delle condizioni di Legge, chiedendone comunque la reiezione nel merito in quanto infondati in fatto e in diritto.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni gli odierni appellanti (principale e incidentale) ed , che Parte_1 CP_3 in questo grado, a differenza del primo, non sono stati assistiti da un unico difensore, persistevano nelle contestazioni svolte avverso le risposte offerte dal CT al progetto divisionale dei beni come considerati in un'unica massa, che sarebbero consistite in una vera e propria consulenza tecnica nulla in quanto redatta in assenza di contraddittorio e contenente violazione dei loro diritti sulla base degli art. 1112, 1117 e 1119 c.c., in quanto presenti beni non facenti parte della comunione (estranei alla massa) e per l'avvenuto frazionamento arbitrario del resede condominiale dell'immobile di Via Trento Trieste, la reiterazione delle
“ripartizioni assurde ei costi delle scale”, per l'utilizzo di “nuovi dati catastali redatti nel 2016”.
La Corte, respinta l'stanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata come in atti proposta dall'appellante principale, alla fissata udienza del 5.12.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
Considerazioni preliminari.
I
La Corte ritiene che vada preliminarmente ricordato e messo bene in luce che la decisione impugnata è stata preceduta dalla
12 sentenza parziale n. 1059/2015, depositata in data 30.9.2015, che ha dichiarato la qualità di di comproprietaria Controparte_5 per la quota di 1/6 dei beni b) e c) – meglio descritti in motivazione – ed ha accertato la sussistenza fra le parti di due comunioni e due masse.
La sentenza parziale è ora definitiva, dovendo ritenersi passata in giudicato per essere stata contro la medesima sentenza formulata un'unica riserva di impugnazione da parte della convenuta
, riserva cui poi non ha fatto seguito appello. Controparte_2
Gli odierni appellanti, principale e incidentale, si dolgono unicamente della decisione definitiva resa con la sentenza num.
52\2021 emessa, quando all' udienza del 3.12.2019 tutte le parti personalmente intervenute, avevano espresso la volontà di
“procedere con unica massa” – cioè che la divisione dei loro beni in comproprietà avvenisse attribuendo loro beni in proporzione alle rispettive quote di valore, considerando ipotesi in cui erano esclusi conguagli in denaro.
In seguito il G.I. aveva quindi dato disposizione perché il CT, che aveva già nell'anno 2017 predisposto progetto per ipotesi divisionali dei beni divisi in due masse, predisponesse il
“Supplemento alla consulenza”, depositato in via definitiva in data
28.2.2020, nel quale erano individuati due nuovi progetti divisionali relativi ad una massa unica, denominati come “Prima soluzione” e “Seconda Soluzione”.
Ritenuto valido l'operato del CT, dichiarava la divisione giudiziale degli immobili in comunione, in conformità alla “Prima soluzione” procedendo alle assegnazioni
Nella motivazione della sentenza, dopo alcune premesse di carattere generale sulle norme e i principi applicabili in materia, il primo giudice ha richiamato l'insegnamento della Suprema Corte che ritiene, ai sensi dell'art. 720 c.c., la vendita all'asta di un bene
13 oggetto di divisione quale extrema ratio (Cass. sentenza n. 14756 del 19.7.2016), ipotesi questa che nessuna delle parti aveva né voluto, né indicato come percorribile.
Successivamente ha richiamato il principio secondo cui (Cass. Sez.
II, Sentenza n. 15494 del 7/6/2019) “(…) Nel caso di divisione di beni oggetto di comproprietà provenienti da titoli diversi (…) È possibile procedere a un'unica divisione invece che a tante divisioni quante sono le masse solo con il consenso di tutti i condividenti, che deve trovare titolo in uno specifico negozio - che ove, riguardante beni immobili, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" (…)”.
Poiché nel caso in esame, le parti all'udienza del 3. 12.2019 avevano espresso il loro consenso a procedere alla divisione con una unica massa, sulla base di ciò, alla medesima udienza è stato conferito al c.t.u. l'incarico “(…) di predisporre un progetto di divisione che tenga conto di una sola massa e che, tuttavia, senza pregiudicare i diritti di alcuno dei condividenti possa esonerare
dal dover versare un conguaglio in denaro Controparte_2
(…)”.
Insussistenti quindi le dedotte nullità della CT, poiché l'ausiliario al momento di ricevere l'incarico per la formazione di progetti/ipotesi divisionali che tenessero conto dei beni come ricompresi in un'unica massa, come da istanze delle parti e provvedimento del giudice, era stato esonerato da una nuova previa convocazione dei CT.
E ciò dal momento che l'individuazione e la stima del valore dei singoli beni era già stata operata e dovendosi, comunque, tener conto del fatto che il contraddittorio era sicuramente rispettato essendo stato concesso alle parti termine per osservazioni alla perizia (osservazioni critiche che, come detto, gli odierni
14 appellanti avevano presentato e alle quali era stata data risposta sia dallo stesso CT con un supplemento e sia dal Tribunale).
II
Va, inoltre, preliminarmente chiarito che l'ambito delle questioni che la deve oggi esaminare è circoscritto ai soli motivi di Pt_2 appello (principale e incidentale) e alle conclusioni rassegnate rispettivamente nei due atti singolarmente considerati nei soli confronti della sentenza definitiva che ha disposto le contestate attribuzioni dei beni pro quota.
Sono pertanto inammissibili tutte le domande nuove e ovviamente anche i motivi e i fatti costitutivi sulle quali sono state fondate, in particolare con riferimento a quelle di cui alle note scritte depositate nel tardo pomeriggio del 4.12.2023 (e cioè il giorno antecedente quello in cui era stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in questo grado) da parte dell'appellante incidentale . Controparte_3
In tali note, infatti, sulla base di fatti asseritamente accaduti durante l'anno 2023 (e cioè l'avvenuta occupazione illecita da parte di terzi di uno dei beni immobili oggetto della divisione,
l'intervento di operatori e personale della Polizia che avrebbero consigliato i proprietari a valutare la possibilità di locare i beni per evitare che l'inconveniente denunciato si ripetesse), la ha concluso con la formulazione di un'ipotesi divisionale Parte_1 nuova e redatta sulla base di una consulenza di un proprio tecnico di fiducia.
Appello principale.
L'appello principale esordisce con quella che viene definita
“premessa”, affermando che il si sarebbe “visto Parte_1 sottrarre” immobili che da sempre erano stati in sua proprietà e in suo possesso, a causa del fatto che il CT lo avrebbe “coinvolto”
15 in una “illegittima, non veritiera modifica dei dati catastali” e per di più senza informare i suo professionisti di pare.
Quanto alla soffitta, definita parte integrante della sua abitazione per volontà “dei proprietari”, questa gli sarebbe stata “consegnata nel 1964 e assegnata nel 1981.”
Quanto al vano sottoscala, lo stesso avrebbe da sempre “fatto parte integrante dei magazzini siti al piano terra dello stesso edificio”.
L'appellante ha quindi dedotto:
- di non aver potuto far valere tali diritti prima di iniziare il giudizio di divisione, perché “riteneva e ritiene di essere proprietario di tali beni, come peraltro confermato dal fatto che nessuno dei convenuti aveva mai sollevato contestazioni in merito
a tali suoi diritti prima dell'inizio della causa di divisione”;
- che i convenuti erano, al di là di un'affermazione apodittica circa un loro compossesso di tal beni, ben consapevoli che quei beni non avrebbero dovuto far parte del compendio da dividere, altrimenti “non avrebbero aspettato che fosse il CT a modificare
i relativi dati catastali per integrarli in detto compendio, senza chiedere all'interessato eventuali atti e documenti relativi a dette porzioni e informare, come correttezza vuole, se non l'avvocato che lo assiste, almeno il suo Consulente di parte (geom. Per_4
)”;
[...]
- che il CT aveva modificato “la situazione catastale in maniera non corrispondente alla realtà, per consentire la divisione, senza averne titolo e soprattutto” senza chiedergli “di dimostrare a quale titolo dette porzioni fossero parti int egranti della sua proprietà”;
16 - che i convenuti erano quindi rimasti “silenti” di fronte a quella che doveva ritenersi fosse stata una “surrettizia quanto tardiva valutazione di cespiti nuovi”, che aveva incrementato il valore della massa da dividere e delle rispettive quote a loro favore, in danno dell'appellante che aveva visto azzerarsi il conguaglio di 26.220,00 euro previsto;
- che, nelle more del giudizio, un terzo, , aveva Persona_1 convenuto in giudizio davanti al medesimo Tribunale di Arezzo tutti i comproprietari attuali condividenti, chiedendo fosse dichiarata in suo favore l'usucapione dei subalterni 34,43 e 42 della particella 262 (cioè i locali del piano sottotetto, con la contigua terrazza e limitrofa porzione di soffitto) e quindi col rischio che tali porzioni risultino di valore pari a zero all'esito della causa nel caso di accoglimento della domanda;
- che aveva chiesto l'attribuzione della massa due e in cambio della somma prevista a conguaglio aveva chiesto gli fosse assegnato un bene della massa uno, cioè un terreno facente parte della particella 779 al quale poteva accedere dal piazzale antistante la propria abitazione, mentre il CT gli aveva “invece assegnato una parte della corte comune” di cui non avrebbe potuto
“godere” in quanto distante dalla predetta propria abitazione.
Fatta tale lunga premessa, l'atto di impugnazione passa a indicare quelli che costituiscono i “motivi di appello”.
Col motivo di appello rubricato al num . 1, premesso uno stralcio di quelle che sarebbero le conclusioni articolate dal predetto terzo
( ) nell'atto di citazione diretto a ottenere la pronuncia Persona_1 di usucapione in suo favore dei beni subalterni 34,43 e 42 della particella 262, l'appellante ha brevissimamente e in poche righe sostenuto che le suddette particelle, che sarebbero state a lui
17 “attribuite dal geom. , hanno un valore pari a zero “tenendo CP_8 conto della mutata situazione di diritto”.
Con quello che è rubricato col num. 2 – e che quindi ragionevolmente dovrebbe essere il secondo motivo di appello – intestato “gravi irregolarità compiute dal C.T.U.”, l'appellante ha esordito sostenendo che il CT incaricato di predisporre il progetto divisionale, abbia commesso “evidenti violazioni delle norme del codice civile.”
Ha dapprima sostenuto – in termini non perfettamente chiari e comprensibili - che la divisione sarebbe stata “surreale” in quanto il CT avrebbe violato le nome di cui agli artt. 1112, 1117 e 1119
c.c. per quanto concerne la corte comune, cespite n. 213 sub 6, in quanto, senza una previa stima “del valore da attribuire alla proprietà del pozzo e della contigua fontana… e quella degli altri beni comuni che ivi si affacciano: locale autoclave, il contiguo servizio igienico, la soffitta ecc. ecc.”, l'avrebbe stimata euro
7.489,28 “che non può essere certo oggetto di assegnazione e il cui valore, insieme a quello del disimpegno, va quindi ripartito pro quota fra gli assegnatari dei 4 appartamenti.”
Ha poi proseguito, affermando:
- Che il CT avrebbe così operato solo al fine di “far quadrare i conti” finendo col favorire i convenuti e (anche qui con la formulazione di un breve periodo che è davvero arduo comprendere) “cosi come la prevista assegnazione alla sig.ra
di tutte le soffitte, compresa quella dove si Controparte_3 trovano i depositi, del locale dove è posizionato l'autoclave del pozzo e del contiguo servizio igienico, prospicienti la corte comune. Tutti beni comuni e indivisibili.”
18 - Che il CT nella precedente consulenza del 2016 aveva “scritto” che si doveva provvedere alla rimozione dalla soffitta dei depositi ivi posizionati, “senza però mai chiedere ai condividenti se fossero disponibili a farlo e a sostenere i relativi costi (!), per cui dai medesimi depositi, tramite l'autoclave, tuttora affluisce ai quattro appartamenti l'acqua del “pozzo” posto nel giardino. Pertanto detta soffitta, il locale autoclave ed il servizio igienico, non possono essere oggetto di assegnazione ma devono rimanere dei beni comuni.”
- Che la corte comune non poteva essere oggetto di divisione
“sia perché vi sono alloggiate le fosse biologiche ed altri servizi comuni, sia per la sua funzione di giardino che valorizza tutti gli appartamenti, anche a seguito della assegnazione dei lotti esclusivi, peraltro nessuno dei condividenti l'ha mai richiesta
(!) per cui si configura come una opzione nulla e/o inefficace,
e se gli appellati ne chiedessero l'applicazione si configurerebbe come domanda nuova e quindi inammissibile.”
- Che in base all'art. 1111 c.c. si sarebbe potuto procedere alla
“ripartizione” della corte comune, solo in presenza di una domanda di parte, che non era mai stata formulata, e comunque nel rispetto del successivo art. 1112 c.c. secondo cui lo scioglimento non può essere chiesto “quando si tratti di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso cui sono destinate;
esattamente come è accaduto nel caso di specie e come ribadito nelle più recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione.”
- Che la concreta divisibilità di un bene quale la corte comune costituiva oggetto di un accertamento devoluto all'esame del giudice di merito e quindi, ribadito che nella fattispecie
19 nessuno dei condividenti ne aveva mai chiesto la divisione, il
CT si era “arrogato una funzione che non gli apparteneva.”
- Che da ciò conseguiva che il valore della corte comune avrebbe dovuto essere ripartito dal Giudice secondo le percentuali, conformi al dettato del codice civile, che risultavano nella precedente consulenza del CT, in particolare nel “Suppl.
Consulenza”, del 24 marzo 2017.
Con quello che è rubricato col num. 3 – e che quindi ragionevolmente dovrebbe essere il terzo motivo di appello – intestato: “Mancata omogeneità delle quote ai sensi degli artt. 727
e 1114 c.c.”, l'appellante ha sostenuto che, trattandosi di beni non comodamente divisibili, il CT avrebbe dovuto operare predisponendo quote omogene.
Ha ricordato di aver accettato, per la sua quota, il progetto divisionale c.d. “Massa 2” con conguaglio di beni di cui alla “Massa
1” (cioè una porzione di orto/giardino), per cui ne sarebbe derivata una divisione di “semplicità assoluta” sulla base della – anche qui non chiarissima – seguente constatazione: “spettando a
una quota pari al 50% e l'altro 50% ai convenuti, Controparte_3 quali aventi causa di , l'immobile di Via Trento Controparte_7
Trieste, 38 e la relativa corte dovevano e devono essere anzitutto divisi in due parti uguali.”
-
I primi due motivi di appello (cioè la premessa e il numero 1), prima ancora che infondati, sono inammissibili per carenza del requisito di specificità ex art. 342 c.p.c.
Si rammenta, al riguardo, che da tempo la S.C. – vedi Sezioni
Unite sentenza 16 novembre 2017, n. 27199 - ha affermato il principio di diritto per cui «gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
20 modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado». – vedi anche fra le tante,
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 22-09-2015, n. 18704: “Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non
è sufficiente che nell'atto di appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che vi sia una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con censura chiara e motivata, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, sicché deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto di appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento”. Più di recente vedi Sez. 2 - , Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023 –
“Essendo l' appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1,
c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, a nche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma
21 succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.”
Nella fattispecie l'appellante principale non ha adempiuto all'onere di indicare in maniera specifica le ragioni per le quali l'iter logico- giuridico sulla base del quale è stata pronunziata la sentenza impugnata sarebbe erroneo.
Deve, a tal proposito, osservarsi, in particolare, che, a fronte della ricordata parte della motivazione della sentenza appellata in cui il primo giudice da' atto delle regole e dei principi applicabili alla divisione, ritenuti rispettati in base alla ricostruzione operata sull'attendibilità del progetto divisionale redatto, atteso anche che da parte del CT erano stati resi i chiarimenti dovuti a seguito delle osservazioni critiche presentate all'ultimo elaborato del
2020, l'appellante ha omesso di indicare specificamente le contrapposte ragioni giustificative della richiesta riforma della decisione impugnata.
non ha argomentato alcunché di specifico riguardo Parte_1 al capo della sentenza che ha rigettato le sue istanze istruttorie e ha dichiarato tardive le nuove domande di usucapione /rivendica che aveva proposto.
A parte l'approssimazione di un argomento nel quale si assume che un bene in comproprietà sarebbe stato attribuito a uno dei condividenti dal perito e a parte la totale genericità dell' assunto relativo a una “mutata situazione di diritto” che non è ben comprensibile quale sia (il giudizio di usucapione introdotto dal terzo non è stato ancora definito, nemmeno in primo grado), la
Corte ritiene che si tatti di argomentazioni che non supera no la statuizione del primo giudice in merito all'assenza in capo a di titolo per ritenere quei beni di sua esclusiva Parte_1
22 proprietà, a prescindere dai vari elementi evidenziati dalle difese convenute sulla strumentalità dell'azione (il terzo ch e ha agito per usucapione dei medesimi beni che l'appellante pretende qui di aver usucapito, è il genero dell'attore e ha agito tramite Parte_1 il medesimo suo attuale difensore).
E' rimasta del tutto priva di argomentazioni contrapposte la pregiudiziale statuizione resa dal primo giudice in merito alla tardività della domanda di usucapione proposta in causa, evidentemente tardiva proprio per la raggiunta consapevolezza che di quei beni non vi era titolo giustificativo dell'acquisto della proprietà, che ha costituito unicamente un'affermazione, priva di sostegno e riscontro documentale, del (e anche della CP_9 sorella ). CP_3
La Corte, comunque, ritiene che il primo motivo di appello sia anche infondato nel merito e vada respinto, peraltro non ricorrendo i presupposti per l'invocata sospensione de l presente giudizio.
Va ricordato che il CT ha proceduto nel 2020 a un aggiornamento catastale e a una più puntuale stima del valore del bene ubicato in via Salvi Castellucci n. 27/3, operando sul la richiesta di predisporre un progetto di divisione formando un'unica massa dei beni.
L'immobile di Via Salvi Castellucci è stato quindi dal giudice attribuito all'appellante su sua istanza, una volta Parte_1 ritenuta tardiva e inammissibile la sua domanda di usucapione dei predetti subalterni di cui alla particella 262, talché quei beni non potevano essere esclusi dall'ormai unica massa da dividere.
Inoltre, il fatto “nuovo” riguardante l'avvenuta proposizione da parte del citato (che, com'è incontestato, è il genero Persona_1
23 dell'appellante) dell'azione di usucapione avente per oggetto proprio i locali sottotetto in questione sub.42 e 43, al di là dei rilievi sul conflitto dell'interesse del suo difensore (il legale che rappresenta il nel giudizio di usucapione è il medesimo che Per_1 assiste nel presente appello) si scontra col fatto Parte_1 che le imposte sui locali, oggetto della domanda di divisione, sono state pagate dai condividenti.
E si scontra anche in particolare col fatto ver ificatosi durante le operazioni peritali prodromiche alla divisione giudiziale, che anche la sanatoria che ha riguardato gli immobili via Salvi Castellucci
n.37/3 abbia costituito oggetto da parte dei comproprietari dell'istanza di accertamento di conformi tà ai sensi dell'art.209
L.R.T. n.65/2014, con firma degli elaborati e pagamento pagato pro quota degli oneri di urbanizzazione, costi per oblazione e tutte le spese necessarie per il rilascio della sanatoria edilizia rilasciato ai comproprietari (v. relaz ioni del CT).
Gratuita quindi l'affermazione in merito a una pretesa modifica arbitraria e non corrispondente alla realtà della “situazione catastale” attribuita dal al CT. Parte_1
Quanto al secondo ed al terzo motivo di appello (cioè i num. 2 e
3), le confuse e generiche doglianze sull'operato del CT nemmeno consentono di ritenere specificamente impugnato un preciso capo della sentenza.
Dal confuso argomentare del secondo motivo di appello pare di comprendere che le doglianze si basino essenzialm ente sul fatto che il CT abbia da ultimo redatto il progetto divisionale del 2020 con le contestate differenze rispetto a q uanto risultava dal medesimo CT indicato nel “supplemento di consulenza” depositato il 24.3.2017.
24 La consulenza tecnica del 2020 – che ha comunque condotto a un aggiornamento dei dati catastali e delle consistenze dei beni in comunione – era necessaria proprio perché tutti i condividenti (ivi compresi gli odierni appellanti) avevano manifestato una chiara e inequivoca volontà diretta alla divisione previa formazione di un'unica massa (e non di due masse distinte, come effettuato in precedenza).
Il terzo motivo dell'appello principale contiene una censura dell'operato del CT che si sarebbe riverberata in concreto sulla posizione della sola , che in questo grado ha Controparte_3 distinto la sua posizione da quella del fratello appellante Pt_1 principale.
La generica doglianza per una pretesa mancata omogeneità nel progetto divisionale, a parte il fatto che avrebbe dovuto essere più correttamente sollevata contro un capo della sentenza appellata (non contro il CT), è anche qui priva della formulazione di chiare argomentazioni contrapposte alla motivazione resa dal primo giudice a giustificazione della scelta divisionale operata in favore della prima proposta indicata nel “Supplemento di consulenza” depositato il 28.2.2020.
La Corte ritiene che, a prescindere dalla loro ammissibilità e x art. 342 c.p.c., anche i restanti motivi di appello siano infondati nel merito.
Quanto al secondo dei motivi di appello, le osservazioni sollevate da parte degli attori in primo grado (odierni appellanti) in data
13.2.2020 nei confronti del “supplemento di consulenza per progetto di divisione con ipotesi di una sola massa“ depositato il
20.1.2020, nemmeno emergeva una critica alla divisione di detta corte comune del fabbricato di via Trento Trieste come proposta
25 dal CT e in particolare a una pretesa eccessiva parcellizzazione della corte.
Va, comunque, ritenuta insussistente la dedotta violazione di legge per essere stata prevista nella divisione di tale corte comune che aveva una “funzione di giardino” che valorizzava tutti gli appartamenti, il fatto che vi fossero alloggiate le fosse biologiche ed altri servizi comuni.
La domanda di divisione del fabbricato di via Trento Trieste e della corte di pertinenza (relativo resede) era peraltro stata dalle parti
– ivi compreso l'appellante - introdotta in atti sin Parte_1 dall'instaurazione del giudizio di divisione ed il CT, riscontrando quella che era una chiara volontà da loro espressa, ha sul punto redatto il progetto assegnando a ciascun condividente una porzione in proprietà esclusiva di detta corte (v. 5 al citato
Supplemento alla consulenza” depositato il 28.2.2020).
Anche a seguito della disposta assegnazione dei lotti in via esclusiva, le servitù saranno mantenute senza che possa ritenersi verificata una compromissione dell'uso cui è destinata la corte stessa.
Quanto al terzo motivo dell'appello, va rilevato che effettivamente la scelta operata da parte del primo giudice in favore della prima soluzione indicata nel progetto divisionale si basa sul richiamo alle due ipotesi predisposte dal CT e ritenute valide anche per il fatto che doveva tenersi conto delle volontà espresse dalle parti all'udienza del 22.10.2020 ed in sede di precisazione delle conclusioni.
L'appello, come premesso, non contrappone alcuna argomentazione a quelle adoperate dal giudice nella sentenza impugnata che nell'operare l'assegnazione delle quote de ben
26 immobili, deve ritenersi abbiano richiamato la CT posta alla base del progetto divisionale anche nel punto in cui la prima soluzione ivi indicata, va intesa come quella più corrispondente alle volontà dichiarate dalle parti e conforme ai diritti dei condividenti, al di là dei generici richiami a pretese violazioni delle norme del codice civile in base alle quali ne sarebbe conseguita un'indimostrata
“mancata omogeneità delle quote ex art. 727 e 1114 c.c.”
Appello incidentale.
Venendo all'appello incidentale come in atti proposto da CP_3
, va preliminarmente rilevata l'inutilità della riproposizione
[...] di argomentazioni che riguarderebbero pretesi vizi delle statuizioni della sentenza parziale emessa dal Tribunale di Arezzo pubblicata il 20.9.2015.
Col primo motivo è stata censurata l'appellata decisione di primo grado sostenendo che il primo giudice avrebbe omesso di rendere la doverosa motivazione in merito alla domanda diretta a far dichiarare la nullità ovvero l'inefficacia della CT depositata il g.
20.1.2020 e successive integrazioni.
La ha sostenuto di aver contestato, depositando le Parte_1 proprie osservazioni in data 13.2.20, il progetto poco prima depositato dal CT recante le due ipotesi divisionali con riguardo ai beni facenti parte di un'unica massa.
Tale progetto divisionale, stando al tenore letterale della doglianza, costituirebbe una vera e propria CT svoltasi senza contraddittorio e la relazione che il perito avrebbe poi depositato sarebbe una CT “irrituale, illegittima e palesemente nulla e/o inefficace.”
La doglianza non è fondata (oltre a non essere ben comprensibile nella sua formulazione).
I beni che le parti tutte chiedevano di dividere erano già erano stati oggetto – quando risultavano facenti parte di due distinte
27 masse – di una prima ed esaustiva stima e valutazione (perizia e supplemento dell'anno 2017) sulla base delle quali, dopo ampio contraddittorio con i CTP di parte, erano stati previste altre distinte ipotesi divisionali.
Come già ricordato, sulla base della diversa nuova determinazione delle parti di vedersi assegnati i beni in proporzione alla loro quota sulla base di un progetto che li considerasse unitariamente, cioè come facenti parte di un'unica massa e con possibilità di esonerare dal versamento di un conguaglio in danaro, Controparte_2 avendo il CT all'udienza del 3.12.2019 ricevuto unicamente l'incarico di predisporre un progetto di divisione.
Il CT era anche stato esonerato da una previa convocazione dei
CTP di parte, come previsto dall'ordinanza del giudice e senza opposizione di parte, ma non era certo stato esonerato dal rispetto del principio del contraddittorio.
Era infatti stato previsto che le parti potessero, come hanno fatto, potessero presentare le proprie osservazioni e critiche all'elaborato predisposto dal CT.
Secondo la il perito non avrebbe potuto che utilizzare i Parte_1 dati catastali, valori e cespiti determinati e indicati nelle precedenti relazioni, “tanto più che non era prevista la partecipazione e/o consultazione dei consulenti di parte”.
La rideterminazione dei “valori” e “cespiti” delle due masse, che si sostiene operata arbitrariamente dal CT, avrebbe riguardato l'
“assurda quanto illogica divisione della corte comune” del fabbricato di Via Trento Trieste, 38, “senza che alcuna delle parti lo avesse richiesto e senza averne titolo” e la valutazione di due cespiti che erano da sempre in proprietà del “e per Parte_3
i quali si doveva solo procedere alla rettifica catastale a suo favore.”
28 Di qui l'invalidità lamentata per aver il CT effettuato un'indagine su questioni non prospettate dalle parti, fondato le proprie conclusioni “su fatti e circostanze mai ritualmente dedotti e provati nel giudizio”, con la conseguenza che una tale violazione del principio dispositivo e delle regole sulle acquisizioni documentali, avrebbe comportato una nullità rilevabile anche d'ufficio della consulenza che non poteva ritenersi sanata dalla acquiescenza delle parti (che nemmeno sussisteva per essere state presentate contestazioni).
L'appellante ha quindi concluso perché, previa declaratoria nullità della sentenza per aver recepito una perizia a sua volta nulla, ne fosse conseguentemente disposta una nuova basata non solo sul
“ripristino dei dati catastali originari, modificati surrettiziamente dal CT”, perizia nuova che avrebbe comunque essere disposta per il fatto che la stima del valore dei beni dovesse essere aggiornata.
Il motivo di appello incidentale in questione, che richiama anche doglianze analoghe a quelle proposte dall'appellante principale, è infondato.
Del tutto gratuita l'affermazione secondo la quale vi sarebbe violazione di legge per aver il CT redatto il progetto finale e il giudice disposto le assegnazioni, in assenza di domanda (con riguardo sia alla corte comune che ai subalterni citati).
Gli odierni appellanti (principale e incidentale), attori in primo grado e assistiti dal medesimo difensore, hanno introdotto il presente giudizio con un'unica citazione nella quale, ripercorsa a vicenda familiare, gli atti di donazione ecc. ecc, avevano congiuntamente chiesto procedersi alla divisione di tutti i beni in comunione.
Va ribadito che, quanto al vano sottoscala e alla porzione di soffitta indicata come parte integrante dell'appartamento di
29 , questi solo in corso di causa e tardivamente li ha Parte_1 rivendicati sostenendo di averne fatto usucapione.
, assumendo sostanzialmente la posizione del Controparte_3 fratello, sembra pretendere che il CT rilevasse un'usucapione non accertata giudizialmente, per cui restano prima ancora che infondate, incomprensibili le “osservazioni” sollevate nelle note critiche all'elaborato del CT da ultimo predisposto e nelle quali si era sostenuto: a) - che il perito doveva constatare che del sottoscala il “anche se il tecnico che si occupò della pratica, omise
l'indicazione di detto bene” sussisteva l'usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c., del relativo diritto;
b) – che quanto ai subalterni/porzione di soffitta c'era “solo da correggere i dati catastali” poiché anche in tal caso era “evidente che ci sia un errore nella rappresentazione catastale del bene dovuta al tecnico che ha assistitole parti nella divisione del 1981”.
Sono quindi, ad avviso della Corte, del tutto condivisibili le risposte date dal CT, non senza una vena sottilmente polemica, alle predette osservazioni, risposte che qui si riportano: “con riferimento alle nuova situazione accertata relativamente alle porzioni dell'unità immobiliare di via Salvi Castellucci sia a piano interrato che a piano sottotetto, come risulta dalle dichiarazioni dagli atti del signor appare chiaro che lo stesso Parte_1 fosse a conoscenza di dette situazioni, imputandole ad errori dei tecnici che non le hanno rappresentate ed inserite negli atti notarili, vantando usucapione, non si capisce come mai dette situazioni il signor le mette in evidenza solo Parte_1 adesso, -ricordo che la porzione di soffitta facente parte del cespite di via Salvi Castellucci, inglobata nella proprietà Parte_1
, risulta fare parte per l'intera quota di proprietà alla massa,
[...] mentre il sottoscala a piano terra ed il locale interrato, risultano ricadere in una parte a comune di proprietà per ½ della massa e per ½ del signor , - anche se penso che non occorra Parte_1
30 farlo, ricordo che il trasferimento della proprietà può avvenire o con atto pubblico o mediante causa per usucapione, circostanza che per le porzioni in oggetto non appare sia avvenuta, ed in signor non ha prodotto alcuna documentazione in Parte_1 merito all'acquisizione.”
Quanto al preteso obbligo del CT di utilizzare i dati catastali, valori e cespiti determinati e indicati nelle precedenti relazioni del
2017, non si comprende in cosa consista la denunciata invalidità del progetto e quindi del tutto infondata la pretesa ulteriore violazione di Legge per un preteso mancato utilizzo da parte del
CT di dati catastali aggiornati.
I valori unitari dei vari cespiti (oltre ai coefficienti per calcolare le superfici commerciali) risultano oggetto delle determinazioni e valutazioni rese dal CT nel suo elaborato finale del 2017, quando in base alle domande delle parti doveva procedersi a dividere i medesimi beni collocati in due masse distinte.
Le risultanze dell'ultima CT sono altresì da ritenersi in linea anche con il contraddittorio svoltosi nella fase precedente, nella quale – come emerge dagli atti e come precisato dal CT - “le risultanze del confronto tra l'operato del c.t.u. e quello dei c.t.p si sono discostate di pochissimo tra di loro, con una differenza marginale dello 0,009 per cento, così come risulta dal contenuto delle pagine 11,37,38,39,40,41 e 48 della risposta alle osservazioni alla prima consulenza.”
Dovendosi poi procedere necessariamente ad un accertamento di conformità edilizia e catastale, il CT aveva riscontrato maggiori superfici al piano interrato nel vano scala a comune, e di porzioni del cespite della seconda massa incorporate dall'appartamento di proprietà . Parte_1
Tali porzioni, come risposto dal CT alle critiche e osservazioni sul punto sollevate in primo grado, non potevano che essere
31 “considerate nel calcolo della consistenza come superficie commerciale, e considerato che non vi sono titoli che dimostrino
l'appartenenza di dette porzioni ad altri soggetti, dette porzioni a tutela e nell' interesse della massa devono essere inserite in primo luogo nel calcolo del valore totale, ed in secondo inserite ed assegnate ad un condividente, in maniera tale da sciogliere ogni tipo di comunione.”
Anche sul punto il CT ha avuto modo di ulteriormente evidenziare che l'aggiornamento catastale aveva comportato l'inserimento di nuove porzioni di particelle che non avevano riguardato unicamente l'edificio di Via Salvi Castellucci, ma anche quello di via Trento Trieste e precisamente per il giardino, e nel caso specifico era risultato “che l'assegnatario (soggetto diverso da
e di Parte_1 Persona_5 Controparte_5 parte detto bene, stante la situazione reale, avrà una porzione in meno della particella facente parte della massa, ed una porzione in più (di fatto inglobata nel giardino) non facente parte della massa e di proprietà di altro soggetto, per cui l'assegnataria dovrà procedere alla stipula di un atto o di una causa di usucapione, ciò nonostante il valore è stato considerato.”
Con il secondo e col terzo motivo di appello incidentale la Parte_1 ha lamentato la violazione deli articoli 112, 113, 115, del c.p.c. e
1117 e 1118 del c.c. per aver il Tribunale assegnato a lei tutte le soffitte, un “obbiettivo” a suo dire perseguito dal CT che “aveva già in mente quello che voleva fare” e per aver ripartito il valore delle scale.
Premessa l'assoluta genericità della lamentata violazione delle citate norme processuali, di cui non è chiaramente spiegato in cosa sia materialmente consistita, premessa altresì la gratuita attribuzione al CT di scopi diversi da quella di offrire al giudice una soluzione alle questioni divisorie di causa, va rilevato che per quanto concerne le soffitte, stando alla consistenza del cespite in 32 questione, si tratta di locali ubicati al piano alto che in sostanza costituiscono un corpo che può definirsi unico e con un unico accesso.
L'assegnazione in favore di delle soffitte, Controparte_3 unitamente alla porzione di scala che consentono di raggiungerle, deve ritenersi completi l'attribuzione alla medesima condividente anche del piano secondo (sottostante) del medesimo fabbricato.
Quanto alle scale, queste risultano stimate dal CT sulla base del loro valore e hanno formato oggetto di assegnazione in porzioni tenendo debitamente conto dell'uso – a quel punto sostanzialmente esclusivo – che ne avrebbe fatto il condividente che si sarebbe visto assegnare l'immobile cui la porzione di scale assegnate consentiva l'accesso (è rimasta salva la possibilità degli altri condomini dell'edificio di utilizzarle per la necessità di accedere al tetto).
Non ricorre alcuna violazione di norme del codice civile, atteso che
– v. ad esempio quanto affermato nella sentenza num. 704\2016
- il vano scala è parte comune , salvo che per le sue P_0 caratteristiche strutturali, risulti destinato oggettivamente al servizio esclusivo di una unità immobiliare – come è nel caso di specie – quindi suscettibile di separato o autonomo godimento.
Col motivo di appello incidentale num.4 la Controparte_3 prospettando una violazione degli artt. 112, 113, 115 c.p.c. e 112,
1117, 1119 c.c., ha lamentato “l'assurda” parcellizzazione della corte comune, suo dire frutto di un'illegittima iniziativa del CT, che aveva sul punto operato senza una specifica richiesta delle parti, invocando due precedenti della Corte di Cassazione del tutto fuori tema (vedi a pag. 27 della comparsa di costituzione/appello incidentale).
Incomprensibile se si tratti di un mero refuso – poi non emendato nei successivi scritti – o altro, atteso che la prima delle due citate
33 sentenze della S.C., la num. 4012\2020, è una decisione avente ad oggetto la valenza di un giudicato esterno in causa risarcitoria;
la seconda, la num. 4014\2019, è una decisione avente ad oggetto, nella materia dell'immigrazione e della protezione internazionale dello straniero, la legittimità del diniego all'istanza di concessione di un nuovo termine da parte della corte territoriale, istanza avanzata nell'udienza di comparizione delle parti in seguito alla mancata notifica del ricorso di impugnazione alla controparte.
Secondo l'appellante incidentale, l'assenza di richiesta da parte dei condividenti di operare il frazionamento della corte comune per la conclamata presenza nella corte comune delle fosse biologiche, di un pozzo collegato all'autoclave e altri servizi comuni, evidenziava la volontà del CT di “far quadrare i conti”, finendo col danneggiare il fratello che “confidava” Parte_1 in un'altra attribuzione.
In sostanza il , non essendo risultato assegnatario Parte_1 di beni in Via Trento Trieste, non riceveva alcuna utilità dal vedersi assegnata una porzione della corte comune di quel fabbricato, per cui aveva in precedenza mostrato preferenza per ipotesi divisionale risalente al momento in cui in causa le parti non avevano ancora manifestato la loro volontà comune di operare una divisione dei loro beni in comproprietà come facenti parte di un'unica massa e non di due.
Anche tale motivo di appello deve ritenersi infondato, a parte la generica dedotta violazione di legge di vari articoli del codice civile e di procedura civile nemmeno ben specificamente argomentati da potersi comprendere chiaramente in cosa consista la lamentata violazione, a parte la considerazione che l'odierna appellante incidentale sembra aver proposto la doglianza in nome e per conto del fratello pur avendo oggi distinto la sua difesa (in primo Pt_1 grado entrambi avevano la medesima posizione processuale, 34 formulato congiuntamente le loro istanze e domande oltre ad essere assistiti da unico difensore).
La preferenza mostrata dal fratello espressa in primo grado Pt_1 per una soluzione inserita nel precedente progetto divisionale che contemplava due masse dei beni da dividere, deve ritenersi superata dalla scelta di procedere alla divisione dei medesimi beni considerati unitariamente. Tale scelta, effettuata personalmente davanti al primo giudice all'udienza del 3.12.2019, era stata dal operata indicando che la sperata assegnazione dei beni Parte_1 in natura avvenisse anche per lui senza dover corrispondere conguagli in denaro.
Col quinto motivo dell'appello incidentale, è stata censurata la mancata omogeneità delle quote come formate nel progetto del
CT, prospettando anche in questo caso l'avvenuta violazione degli artt. 112, 113, 115 c.p.c. e degli artt. 727 e 1114 c.c.
La tesi si basa sul fatto che alla spetterebbe il 50% Controparte_3 dell'immobile di Via Trieste, argomento che sembra prescindere dalla sentenza parziale divenuta definitiva che, accertando la comunione sui beni indicati, ne aveva determinato solo in 2\6 la sua quota di spettanza.
Risulta altresì poi chiaro che il CT, una volta che i beni da dividere erano stati ricompresi per espressa volontà delle parti in un'unica massa, ha previsto che essendo 5 i condividenti, a ciascuno potesse essere attribuito un appartamento (unità immobiliare principale) con accessori e parti comuni necessari alla sua funzionalità.
Quindi ogni riferimento a eventuali ipotesi divisionali non basate sulla scelta di dividere i beni come facenti parte di un'unica massa, sono impraticabili in causa.
I lotti formati nell'ipotesi poi accolta in sentenza ai fini delle assegnazioni, sono quindi da ritenersi omogenei.
35 Eventuali altre ipotesi divisionali dei beni come facenti parte di un'unica massa, che non comportino conguagli, non sono possibili stante la misura della compartecipazione alla comunione di ogni singolo condividente e nella mancata manifestazione di volontà da parte di ciascuno di loro di mettere in comune con altro la propria quota per un'eventuale assegnazione congiunta di più porzioni.
Ne consegue, per le suesposte ragioni, anche la reiezione anche dell'ultimo motivo di appello incidentale.
-
Riepilogando, può affermarsi che, il diritto alla divisione facente capo alle parti è stato accertato dalla sentenza parziale n.
1059/2015 depositata in data 30.9.2015, che ha dichiarato sussistente “l'esistenza di una comunione tra Controparte_3
(quota di 2/6), (quota di 2/6) e Parte_1 CP_5
(quota di 1/6) sugli immobili di cui ai punti b) e c), nonché
[...]
l'esistenza di una comunione tra (quota di 2/6), Controparte_3
(quota di 2/6), (quota di 1/6) e Parte_1 Controparte_2
(quota di 1/6) sull' immobile di cui al punto a)”. Controparte_1
Successivamente, una volta che le parti erano prevenute liberamente ed autonomamente alla decisione di dividere i beni in comunione come facenti parte di un'unica massa, il Tribunale ha correttamente operato in base all'art. 727 c.c. che prevede che le assegnazioni debbano effettuarsi sulla base di un progetto in cui siano stati formati lotti comprensivi di eguali quantità di beni immobili (nella divisione oggetto di causa non vi erano beni di altra natura) non sussistendo, né essendo stati prospettati dai condividenti loro interessi tali da tale criterio.
Adottando la soluzione di cui al primo progetto indicato nella CT da ultimo depositata, versandosi in ipotesi in cui nel patrimonio comune vi erano più immobili da dividere, il giudice ha ritenuto che il diritto di ciascun condividente fosse meglio soddisfatto
36 attraverso l'assegnazione di interi immobili (appartamenti) ad ogni condividente (cfr. ex multis Cass. n. 17862 del 27/08/2020).
Il diritto preminente dei condividenti è in genere quello di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere e nella divisione non si richiede necessariamente, in sede di formazione delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell'ambito dei beni immobili da dividere (nella massa, stando alla CT, vi erano tanti appartamenti quanti erano i condividenti), taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli.
La regola generale dell'omogeneità delle porzioni fra i condividenti, riguardato sotto il duplice profilo qualitativo e quantitativo, costituisce criterio di massima da seguire nella relativa formazione e non vi sono ragioni per discostarsi dal progetto del CT poi adottato per le assegnazioni, atteso che non ricorre la dimostrata sussistenza di un pregiudizio del diritto dei condividenti a conseguire una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quella spettante angolarmente sulla massa.
Dei beni costituenti la massa (unica per volontà dei condividenti) era inoltre ben possibile il loro frazionamento, potendo essere fisicamente formate nella realtà porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù o altri pesi eccessivi, né essendo richieste opere complesse o dai costi onerosi. Né sussistono gli estremi per ritenere che il frazionamento abbia comportato un sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispetto a valore dell'intero (Cass. n.
783\1995).
37 Quanto all'indivisibilità delle parti comuni, l'art. 1119 c.c. non la stabilisce in modo assoluto essendo possibile la loro divisone giudiziaria e in assenza, per le parti rimaste in comune, di un pregiudizio per il loro uso da parte dei condividenti.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n.
55/2014, con riferimento agli importi tra i minimi ed i medi previsti per le cause di cui allo scaglione, determinato ex art. 12
c.p.c. sulla base del valore della massa attiva da dividere, pari a
1.000.000 di euro, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, sia principale che incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Definitivamente pronunciando sugli appelli principale e incidentale come in atti proposti avverso la sentenza num. 52\2021 emessa inter partes dal Tribunale di Arezzo, pubbl. il g. 22.1.2021:
- RESPINGE gli appelli principale e incidentale rispettivamente proposti da e . Parte_1 P_1
- CONDANNA gli appellanti principale e incidentale, Parte_1
e , in solido tra di loro, a rimborsare ai
[...] P_1 convenuti le spese del giudizio di appello, che liquida:
38 quanto a in complessivi Euro 10.000,00 per Controparte_2 compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
quanto a in complessivi Euro 10.000,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
quanto a in complessivi Euro 10.000,00 per Controparte_5 compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante Parte_1 incidentale del raddoppio del contributo unificato Controparte_3 di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n.
115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 7 maggio 2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ essive modificazioni e integrazioni.
39
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
, Parte_1 con l'Avv. Emiliano Bartolozzi di Arezzo, appellante nei confronti di
, Controparte_1 con l'Avv. Guido Chessa, di Arezzo,
, Controparte_2 con gli Avv. Giampiero Pino e Nellina Pitto, di Arezzo,
Pazzini Avv. Rosa Miranda, che si difende in proprio e art. 86 c.p.c., convenuti in appello
e di
, Controparte_3 con l'Avv. Gianfranco Gallai, di Arezzo;
convenuta in appello ed appellante incidentale
avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Arezzo;
in materia di divisione di beni in comunione.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
1 per l'appellante: “preliminarmente: 1) sospendere l'efficacia della sentenza impugnata, che ha definito il giudizio n.r.g.
3419/2013 avanti al Tribunale di Arezzo. Nel caso al nostro esame sono presenti entrambi i requisiti (fumus e periculum). Circa la dimostrazione della sussistenza di gravi e fondati motivi per
l'accoglimento dell'istanza di sospensione si precisa che: A) il CT che ha redatto la perizia, sulla quale è stata fondata la decisione di primo grado, ha illegittimamente modificato i dati catastali;
stante il fatto che il suo comportamento è stato oggetto di u n esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, ciò ha comportato un grave quanto ingiustificato e illegittimo pregiudizio all'appellante. B) La decisione di primo grado è in palese violazione degli articoli 1112, 1117 e 1119 c.c. po iché il frazionamento di parti comune è da considerarsi quantomeno assurdo (con porzione scollegate le une dalle altre). Inoltre le quote, così come assegnate dal CT in primo grado, sono assolutamente disomogenee ed in violazione degli articoli 727 e
114 c.c. C) Infine, ma non per ultimo come importanza, tutte le parti in causa sono state convenute dal Sig. dinnanzi Persona_1 al Tribunale di Arezzo (R.G. 11/2021) per veder dichiarare usucapite alcune delle particelle catastali oggetto di divisione.
Suddette particelle sono alcune di quelle che sono state assegnate al Sig. . Quindi, se il Tribunale di Arezzo dovesse Parte_1 accogliere la domanda del Sig. , l'istante subirebbe un grave Per_1 pregiudizio rispetto alle altre parti. 2) ex art. 295 CPC, sospendere il presente giudizio in attesa della definizione della causa di usucapione di alcuni beni assegnati al e Parte_1 pendente avanti al Tribunale di Arezzo (NRG 11/2021) con prossima udienza fissata per il 23 giugno 2023. in via istruttoria:
A) ammettere nuova CT per effettuare la divisione giudiziale dei beni per cui è causa, in maniera più logica e razionale di quanto non sia stato fatto in primo grado. nel merito : accertare e dichiarare che la divisione dei beni comun i, disposta con la sentenza impugnata (n.r.g. 3419/2013 del Tribunale di Arezzo), è gravemente illogica, lacunosa ed errata, per i motivi espressi in
2 narrativa. Per l'effetto, ordinare una nuova divisione dei beni comuni ed a tale fine effetto disporre una nuova Consulenza
Tecnica e quindi un ulteriore progetto di divisione che tenga conto di quanto espresso in narrativa e quindi rideterminare la quota spettante a . Infine far accertare e far ripristinare Parte_1 la conformità catastale dei beni per cui è causa, in particolare del sottoscala e della porzione di soffitta dell'edificio sito in Arezzo alla via Salvi Castellucci n. 37/3.”
Per il convenuto : “Piaccia alla Corte di Controparte_4
Appello di Firenze adita, contrariis reiectis, - - in via preliminare
e pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dei motivi dell'Atto di Appello principale promosso da ex art 348 bis in Parte_1 quanto privi di ragionevole probabilità di essere accolti e, comunque, in violazione del disposto di cui all'ar t 342 c.p.c.; -
Nel Merito: - - rigettare comunque i motivi di appello principale di e dell'Appello incidentale promosso da Parte_1 [...]
in quanto infondati in fatto ed in diritto , per tutto CP_3 quanto in atti esposto, con conferma integrale della sentenza impugnata; . - in via istruttoria: respingere la richiesta di ammissione di nuova CT perché infondata, inutile e pretestuosa, per i motivi di cui sopra. Con vittoria di spese e competenze del presente di giudizio di appello e della rela tiva fase cautelare, nei confronti di ed ” Parte_1 Controparte_3
Per la convenuta : “Voglia l'Ill.ma Corte adita, Controparte_2 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare di rito dichiarare l'appello principale proposto da Parte_1
e l'appello incidentale proposto da inammissibili Controparte_3
e/o improponibili e/o irrituali ai sensi dell'art.342 c.p.c. e/o 348 bis c.p.c. e/o rigettarli per difetto di interesse per i mot ivi illustrati in narrativa;
nel merito, in tesi rigettare entrambi gli appelli, quello principale di e quello incidentale di Parte_1 CP_3
, perché infondati in fatto, in diritto e non provati e per
[...] effetto confermare la sentenza di primo grado emessa dal
Tribunale di Arezzo;
Nell'ipotesi subordinata e denegata di accoglimento anche solo parziale di uno o entrambi gli appelli,
3 questa parte chiede che la Corte adita proceda alla divisione dei compendi immobiliari meglio descritti in atti e nelle relazioni di causa, riportandosi integralmente alle conclusioni già rassegnate in primo grado. In via istruttoria chiede il rigetto delle istanze degli appellanti di rinnovo della CT perché inutili, inconferenti ed antieconomiche per i motivi illus trati in narrativa.
Con vittoria di spese ed onorari anche del sub -procedimento cautelare n.362-1/2021.”
Per la convenuta ““Piaccia alla Corte di Controparte_5
Appello di Firenze adita, contrariis reiectis, - - in via preliminare
e pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dei motivi dell'Atto di Appello principale promosso da ex art 348 bis in Parte_1 quanto privi di ragionevole probabilità di essere accolti e, comunque, in violazione del disposto di cui all'art 342 c.p.c.; -
Nel Merito: - rigettare comunque i motivi di appello principale di e dell'Appello incidentale promosso da Parte_1 [...]
in quanto infondati in fatto ed in diritto , per tutto CP_3 quanto in atti esposto, con conferma integrale della sentenza impugnata; . - in via istruttoria: respingere la richiesta di ammissione di nuova CT perché infondata, inutile e pretestuosa, per i motivi di cui sopra. Con vittoria di spese e competenze del presente di giudizio di appello e della relativa fase cautelare, n ei confronti di ed ” Parte_1 Controparte_3
Per la convenuta ed appellante incidentale : Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e richiesta, esaminata la consulenza di parte del Geom. in accoglimento dell'appello incidentale Persona_2 come sopra proposto: Nel merito: Dichiarare la nullità della
Sentenza di 1° grado del Tribunale di Arezzo n. 47/2021, resa nella causa n 3419/2013 RG, in persona del Giudice, Dott.ssa
Carmela Labella, ovvero che la stessa è gravemente illogica, lacunosa ed errata, per i motivi esposti nel la narrativa della comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale, in particolare a causa della nullità assoluta della CT posta a fondamento della decisione da parte del Giudice di prime cure, il
4 quale, contra legem, ha ignorato completamente le contestazioni alla medesima svolte da questa difesa, e, per l'effetto: A) IN
TESI, sulla base della relazione del Geom. Persona_2 disporre una nuova divisione dei beni comuni assegnando i lotti con le modalità ed i criteri dallo stesso formulati… o misss… B) IN
IPOTESI, ordinare una nuova divisione dei beni comuni e, a tal fine, disporre nuova CT per la stima corretta ed aggiornata del compendio immobiliare, utilizzando i dati catastali originari e, di conseguenza un nuovo progetto di divisione ride terminando le quote spettanti alle parti. C) IN SUBORDINATA IPOTESI, in riforma dell'impugnata sentenza, ove non venga ritenuta necessaria una nuova CT, al fine di eliminare le violazioni di legge presenti nelle consulenze del 2020 e fatte proprie dal
Giudice di prime cure, come meglio evidenziato nei motivi di appello, disporre una nuova divisione dei beni comuni, e, per
l'effetto, assegnare…. IS … Senza Conguaglio. C) IN
ULTERIORE IPOTESI, qualora venga dichiarata la nullità delle
Consulenze del 2020, ma non disposta una nuova consulenza, voglia l'Ecc.ma Corte, preso atto che le quote dei condividenti indicate dal CT nelle consulenze precedenti, sono le seguenti: -
2/6 € 327.983,70 - 2/6 € Parte_1 Controparte_3
327.983,70 - 1/6 € 163.991,85 - Rosa Controparte_2 CP_5
Miranda e 1/6 € 163.991,85 di cui Controparte_1 CP_5
€ 113.697,90 (ex Massa 1) e €
[...] Controparte_1
50.293,95 (ex Massa 2); in riforma dell'impugnata sentenza, disporre una nuova divisione dei beni co muni e di conseguenza: assegnare… IS…. Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
La presente causa ha origine dall'atto di citazione notificato in data 26.8.2013 col quale i signori Controparte_6 Parte_1 hanno convento in giudizio dinanzi al Tribunale di Arezzo P_
, chiedendo che fosse accertata e dichiarata la mera
[...]
5 efficacia obbligatoria della donazione del 10.9.2003 effettuata da
. Controparte_7
Chiedevano altresì che fosse dichiarata l'estraneità di CP_5
alla comunione sui beni oggetto di donazione, di cui si
[...] chiedeva lo scioglimento individuandoli partitamente come di seguito:
1- A) Appartamento ad uso civile abitazione posto in Arezzo,
Via Salvi Castellucci n. 37/3 censito al N.C.E.U. foglio 108 par.lla
262 sub.4;
2- B) Fabbricato ad uso civile abitazione elevato su tre piani composto da negozio ed ufficio a piano terra e da due appartamenti al piano primo e secondo, cantine e soffitte corredato da resede, tutto censito al Foglio 108, part.lla 213, sub,
2,3,4,5 posto in Arezzo, Via Trento e Trieste n. 38;
3- C) piccolo appezzamento di terreno adibito a resede di pertinenza del fabbricato sub, della superficie catastale di mq 602, censito nel NCEU Comune di Arezzo, Foglio 108, part. 779.
Gli attori chiedevano altresì al Tribunale, previa la nomina di un
CT anche al fine di procedere alla formazione di un progetto divisionale, “di dichiarare la divisione giudiziale degli immobili sopra descritti, formando tre lotti da assegnare a Controparte_3
e e congiuntamente a e Parte_1 Controparte_1 P_
, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con
[...]
l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio che tenga conto anche delle servitù attive passive esistenti, salvo costituirne nuove per la tutela dei diritti dei condividendi.”
Si costituiva in giudizio la convenuta , Controparte_2 contestando la domanda e chiedendo che venisse accertata e dichiarata una seconda comunione tra i Signori Controparte_3
6 e e a seguito Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 dell'accettazione della donazione disposta con atto pubblico del
19.01.2001 da parte della OR . Controparte_7
Quest'ultima infatti, con il predetto atto, aveva donato i diritti su parte degli immobili ricevuti a sua volta in donazione dal padre e più precisamente donava ai figli e Controparte_1 P_
, in ragione di 1/6 ciascuno, i diritti sugli immobili siti in
[...] via Salvi Castellucci n.37/3, in Via Trento e Trieste n. 38 e di un piccolo appezzamento di terreno adibito a resede.
Tanto premesso, la chiedeva lo scioglimento della P_ menzionata comunione avente gli stessi immobi li:
- a) Porzione del fabbricato posto in Comune di Arezzo, Via
Salvi Castellucci 37/3 e precisamente: appartamento di civile abitazione, foglio 108, particella 262 sub. 4, piano 1, zona censuaria 2, cat. A/3, classe 3, vani 7, rendita 415,75 euro;
- b) Fabbricato da cielo a terra posto in Comune di Arezzo alla
Via Trento e Trieste n. 38, foglio 108, particella 213, sub.
2,3,4,5;
- c) Piccolo terrendo di mq 602, Foglio 108, part. 779 di mq
602.
La convenuta chiedeva, pertanto, di dichiarare la divisione giudiziale degli immobili sopra indicati formando n. 4 lotti da assegnare a per la quota di 2/6, Controparte_3 Parte_1 per la quota di 2/6, per la quota di 1/6 e Controparte_2 P_
per la quota di 1/6.
[...]
Si costituivano in giudizio anche gli altri convenuti P_
e .
[...] Controparte_5
Entrambi sostenevano la piena efficacia reale e non solo
7 obbligatoria delle due donazioni intervenute nel 2001 e nel 2003
e meglio descritte in atti.
In Particolare rivendicava la propria qualifica di Controparte_5 condividente in virtù della donazione effettuata a suo favore dal marito della quota di 1/6 con atto 10.9.2003 Controparte_1
Notaio Persona_3
Entrambi i convenuti concludevano affinché venisse dichiarata la piena efficacia reale delle donazioni intercorse , dichiarandosi remissivi alla domanda di scioglimento delle comunioni, aderendo alla richiesta di divisione giudiziale previa formazione di tanti lotti omogenie di valore corrispondente alle quote di ciascun comproprietario.
La causa veniva trattenuta in decisione sulla questione preliminare inerente la efficacia obbligatoria e/o reale delle donazioni del 2001
e del 2003 meglio descritte in atti ed in meri to alla qualifica o meno di condividente della convenuta . Controparte_5
Il Tribunale emetteva quindi la sentenza (parziale) n.1059/2015 depositata il 30.9.2015, con la quale accertava e dichiarava : “la qualità di di comproprieta ria per la quota di Controparte_5
1/6 dei beni immobili di cui ai punti b) e c) indicati in motivazione
…”; per l'effetto, accertava «… l'esistenza di una comunione tra
(quota di 2/6), ( quota di 2/6) e Controparte_3 Parte_1
(quota 1/6) sugli immobili di cui ai punti b) Controparte_5
e c), nonché l'esistenza di una comunione tra Controparte_3
(quota di 2/6), quota di 2/6), Parte_1 Controparte_2
(quota di 1/6) e (quota di 1/6) sull'immobile di Controparte_1 cui al punto a)…”
Con ordinanza emessa in pari data, la causa veniva rimessa la causa per l'ulteriore corso.
8 Veniva quindi nominato c.t.u. il Geom. per la formazione CP_8 del progetto divisionale di beni in comunione.
Disposta ed espletata c.t.u. e supplementi di relazione, anche a seguito della manifestata volontà delle parti di procedere alla divisione dei beni da intendersi costituenti una massa unitaria e unica (e non facenti parte di due distinte masse), la causa, all'udienza del 22.10.2020, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c .
Il Tribunale di Arezzo emetteva quindi la sentenza n. 52/2021 del
25/1/2021 (oggi appellata) con dispositivo del seguente tenore:
- tenuto conto del contenuto della sentenza parziale
n.1059/2015, depositata in data 30.09.2015 e considerato che all'ud.
3.12.2019 tutte le parti personalmente hanno espresso di procedere con unica massa e Controparte_2 all'udienza del 22.10.2020 ha optato per la “Prima soluzione” proposta dal c.t.u. nel Supplemento di relazione depositato il 28.02.2020;
- dichiara la divisione giudiziale degli immobili in comunione, in conformità alla “Prima soluzione” riportata dal c.t.u. a pag.17 del “Supplemento di relazione ” depositato definitivamente in data 28.02.2020 (planimetrie :Allegato 5 del suddetto “Supplemento di perizia”) conseguentemente dispone:
- l'assegnazione a del primo lotto di cui alle Controparte_3 pagine da 18 a 20 del “supplemento alla consulenza” depositato in via definitiva in data 28.02.2020 e segnatamente, l'intero piano secondo, l'intero piano soffitte,
l'ascensore, la cantina in destra per chi osserva l'edifico da
9 via Trento Trieste, il vano locale macchine ascensore, gli accessori a piano terra in appendice, una porzione esclusiva del resede dell'edificio, una porzione di giardino, oltre accessori;
- l'assegnazione a del secondo lotto di Controparte_5 cui alle pagine da 20 a 21 del predetto supplemento di relazione e, segnatamente, l'unità ad uso negozio a piano terra in destra per chi osserva da via Trento Trieste, la cantina in sinistra a piano seminterrato, porzione a comune del resede e porzioni a comune ed esclusive del giardino;
- l'assegnazione a del terzo lotto di cui alle Controparte_2 pagine da 21 a 22 del predetto supplemento di relazione
(all.1) e, segnatamente, l'appartamento a piano primo, una porzione esclusiva del resede condominiale oltre accessori, come individuati dal c.t.u..
- l'assegnazione a del quarto lotto di cui a Controparte_1 pag.23 del predetto supplemento di relazione e, segnatamente, il locale ad uso ufficio a piano terra in sinistra per chi osserva l'edificio da via Trento Trieste, una porzione esclusiva del resede condominiale oltre accessori di cui alla
c.t.u.
- l'assegnazione a del quinto lotto di cui alle Parte_1 pagine da 23 a 24 del supplemento di relazione predetto e, segnatamente, l'intero cespite posto nell'edificio di via Salvi
Castellucci n.37 e porzioni delle aree scoperte ed a comune dell'edificio di via Trento Trieste e più precisamente una porzione esclusiva e parti a comune per l'accesso alla stessa.
A fronte delle predette assegnazioni il Tribunale stabiliva i conguagli in denaro in base a quanto riportato dal C.T.U. a fine
10 pag.24 e inizio pag.25 del supplemento di relazione più volte menzionato.
Quanto alle rappresentazioni catastali provvisorie dei lotti il
Giudice faceva rinvio a quanto previsto dalla c.t.u. da pag.25 a 29 del citato supplemento di relazione depositata in data 28.02 .2020
Il Tribunale ha, infine, posto le spese processuali a carico della massa in ragione di ciascuna quota attribuita.
ha quindi proposto l'odierno appello avverso la Parte_1 predetta sentenza, chiedendone, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva e concludendo, nel merito, con la domanda rivolta alla Corte di accertare che: “la divisione dei beni comuni disposti con la sentenza impugnata è gravemente illogica, lacunosa ed errata, per i motivi espressi in narrativa , per l'effetto, ordinare una nuova divisione dei beni comuni ed a tal fine disporre una nuova Consulenza Tecnica e quindi un ulteriore progetto di divisione che tenga conto di quanto espresso in narrativa e quindi ridetermini la quota spettante a;
infine f ar Parte_1 accertare e far ripristinare la conformità catastale dei beni per cui
è causa, in particolare del sottoscala e della porzione di soffitta dell'edificio sito in Arezzo, alla via Castellucci n. 37/3.”
Si è costituita in giudizio che, sost enendo in Controparte_3 sostanza argomenti del tutto simili a quelli contenuti nell'appello principale proposto da , ha proposto a sua volta Parte_1 appello incidentale rassegnando conclusioni che ricalcano quelle contenute nell'appello principale e con dettaglia te indicazioni in merito a quella che sarebbe la pretesa assegnazione dei beni da adottarsi, in riforma dell'appellata sentenza di primo grado, da parte di questa Corte.
11 I convenuti e , nonché Controparte_1 P_ CP_5
si sono costituiti in giudizio ed hanno resistito sia
[...] all'appello principale che a quello incidentale di cui hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità per difetto delle condizioni di Legge, chiedendone comunque la reiezione nel merito in quanto infondati in fatto e in diritto.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni gli odierni appellanti (principale e incidentale) ed , che Parte_1 CP_3 in questo grado, a differenza del primo, non sono stati assistiti da un unico difensore, persistevano nelle contestazioni svolte avverso le risposte offerte dal CT al progetto divisionale dei beni come considerati in un'unica massa, che sarebbero consistite in una vera e propria consulenza tecnica nulla in quanto redatta in assenza di contraddittorio e contenente violazione dei loro diritti sulla base degli art. 1112, 1117 e 1119 c.c., in quanto presenti beni non facenti parte della comunione (estranei alla massa) e per l'avvenuto frazionamento arbitrario del resede condominiale dell'immobile di Via Trento Trieste, la reiterazione delle
“ripartizioni assurde ei costi delle scale”, per l'utilizzo di “nuovi dati catastali redatti nel 2016”.
La Corte, respinta l'stanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata come in atti proposta dall'appellante principale, alla fissata udienza del 5.12.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
Considerazioni preliminari.
I
La Corte ritiene che vada preliminarmente ricordato e messo bene in luce che la decisione impugnata è stata preceduta dalla
12 sentenza parziale n. 1059/2015, depositata in data 30.9.2015, che ha dichiarato la qualità di di comproprietaria Controparte_5 per la quota di 1/6 dei beni b) e c) – meglio descritti in motivazione – ed ha accertato la sussistenza fra le parti di due comunioni e due masse.
La sentenza parziale è ora definitiva, dovendo ritenersi passata in giudicato per essere stata contro la medesima sentenza formulata un'unica riserva di impugnazione da parte della convenuta
, riserva cui poi non ha fatto seguito appello. Controparte_2
Gli odierni appellanti, principale e incidentale, si dolgono unicamente della decisione definitiva resa con la sentenza num.
52\2021 emessa, quando all' udienza del 3.12.2019 tutte le parti personalmente intervenute, avevano espresso la volontà di
“procedere con unica massa” – cioè che la divisione dei loro beni in comproprietà avvenisse attribuendo loro beni in proporzione alle rispettive quote di valore, considerando ipotesi in cui erano esclusi conguagli in denaro.
In seguito il G.I. aveva quindi dato disposizione perché il CT, che aveva già nell'anno 2017 predisposto progetto per ipotesi divisionali dei beni divisi in due masse, predisponesse il
“Supplemento alla consulenza”, depositato in via definitiva in data
28.2.2020, nel quale erano individuati due nuovi progetti divisionali relativi ad una massa unica, denominati come “Prima soluzione” e “Seconda Soluzione”.
Ritenuto valido l'operato del CT, dichiarava la divisione giudiziale degli immobili in comunione, in conformità alla “Prima soluzione” procedendo alle assegnazioni
Nella motivazione della sentenza, dopo alcune premesse di carattere generale sulle norme e i principi applicabili in materia, il primo giudice ha richiamato l'insegnamento della Suprema Corte che ritiene, ai sensi dell'art. 720 c.c., la vendita all'asta di un bene
13 oggetto di divisione quale extrema ratio (Cass. sentenza n. 14756 del 19.7.2016), ipotesi questa che nessuna delle parti aveva né voluto, né indicato come percorribile.
Successivamente ha richiamato il principio secondo cui (Cass. Sez.
II, Sentenza n. 15494 del 7/6/2019) “(…) Nel caso di divisione di beni oggetto di comproprietà provenienti da titoli diversi (…) È possibile procedere a un'unica divisione invece che a tante divisioni quante sono le masse solo con il consenso di tutti i condividenti, che deve trovare titolo in uno specifico negozio - che ove, riguardante beni immobili, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" (…)”.
Poiché nel caso in esame, le parti all'udienza del 3. 12.2019 avevano espresso il loro consenso a procedere alla divisione con una unica massa, sulla base di ciò, alla medesima udienza è stato conferito al c.t.u. l'incarico “(…) di predisporre un progetto di divisione che tenga conto di una sola massa e che, tuttavia, senza pregiudicare i diritti di alcuno dei condividenti possa esonerare
dal dover versare un conguaglio in denaro Controparte_2
(…)”.
Insussistenti quindi le dedotte nullità della CT, poiché l'ausiliario al momento di ricevere l'incarico per la formazione di progetti/ipotesi divisionali che tenessero conto dei beni come ricompresi in un'unica massa, come da istanze delle parti e provvedimento del giudice, era stato esonerato da una nuova previa convocazione dei CT.
E ciò dal momento che l'individuazione e la stima del valore dei singoli beni era già stata operata e dovendosi, comunque, tener conto del fatto che il contraddittorio era sicuramente rispettato essendo stato concesso alle parti termine per osservazioni alla perizia (osservazioni critiche che, come detto, gli odierni
14 appellanti avevano presentato e alle quali era stata data risposta sia dallo stesso CT con un supplemento e sia dal Tribunale).
II
Va, inoltre, preliminarmente chiarito che l'ambito delle questioni che la deve oggi esaminare è circoscritto ai soli motivi di Pt_2 appello (principale e incidentale) e alle conclusioni rassegnate rispettivamente nei due atti singolarmente considerati nei soli confronti della sentenza definitiva che ha disposto le contestate attribuzioni dei beni pro quota.
Sono pertanto inammissibili tutte le domande nuove e ovviamente anche i motivi e i fatti costitutivi sulle quali sono state fondate, in particolare con riferimento a quelle di cui alle note scritte depositate nel tardo pomeriggio del 4.12.2023 (e cioè il giorno antecedente quello in cui era stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in questo grado) da parte dell'appellante incidentale . Controparte_3
In tali note, infatti, sulla base di fatti asseritamente accaduti durante l'anno 2023 (e cioè l'avvenuta occupazione illecita da parte di terzi di uno dei beni immobili oggetto della divisione,
l'intervento di operatori e personale della Polizia che avrebbero consigliato i proprietari a valutare la possibilità di locare i beni per evitare che l'inconveniente denunciato si ripetesse), la ha concluso con la formulazione di un'ipotesi divisionale Parte_1 nuova e redatta sulla base di una consulenza di un proprio tecnico di fiducia.
Appello principale.
L'appello principale esordisce con quella che viene definita
“premessa”, affermando che il si sarebbe “visto Parte_1 sottrarre” immobili che da sempre erano stati in sua proprietà e in suo possesso, a causa del fatto che il CT lo avrebbe “coinvolto”
15 in una “illegittima, non veritiera modifica dei dati catastali” e per di più senza informare i suo professionisti di pare.
Quanto alla soffitta, definita parte integrante della sua abitazione per volontà “dei proprietari”, questa gli sarebbe stata “consegnata nel 1964 e assegnata nel 1981.”
Quanto al vano sottoscala, lo stesso avrebbe da sempre “fatto parte integrante dei magazzini siti al piano terra dello stesso edificio”.
L'appellante ha quindi dedotto:
- di non aver potuto far valere tali diritti prima di iniziare il giudizio di divisione, perché “riteneva e ritiene di essere proprietario di tali beni, come peraltro confermato dal fatto che nessuno dei convenuti aveva mai sollevato contestazioni in merito
a tali suoi diritti prima dell'inizio della causa di divisione”;
- che i convenuti erano, al di là di un'affermazione apodittica circa un loro compossesso di tal beni, ben consapevoli che quei beni non avrebbero dovuto far parte del compendio da dividere, altrimenti “non avrebbero aspettato che fosse il CT a modificare
i relativi dati catastali per integrarli in detto compendio, senza chiedere all'interessato eventuali atti e documenti relativi a dette porzioni e informare, come correttezza vuole, se non l'avvocato che lo assiste, almeno il suo Consulente di parte (geom. Per_4
)”;
[...]
- che il CT aveva modificato “la situazione catastale in maniera non corrispondente alla realtà, per consentire la divisione, senza averne titolo e soprattutto” senza chiedergli “di dimostrare a quale titolo dette porzioni fossero parti int egranti della sua proprietà”;
16 - che i convenuti erano quindi rimasti “silenti” di fronte a quella che doveva ritenersi fosse stata una “surrettizia quanto tardiva valutazione di cespiti nuovi”, che aveva incrementato il valore della massa da dividere e delle rispettive quote a loro favore, in danno dell'appellante che aveva visto azzerarsi il conguaglio di 26.220,00 euro previsto;
- che, nelle more del giudizio, un terzo, , aveva Persona_1 convenuto in giudizio davanti al medesimo Tribunale di Arezzo tutti i comproprietari attuali condividenti, chiedendo fosse dichiarata in suo favore l'usucapione dei subalterni 34,43 e 42 della particella 262 (cioè i locali del piano sottotetto, con la contigua terrazza e limitrofa porzione di soffitto) e quindi col rischio che tali porzioni risultino di valore pari a zero all'esito della causa nel caso di accoglimento della domanda;
- che aveva chiesto l'attribuzione della massa due e in cambio della somma prevista a conguaglio aveva chiesto gli fosse assegnato un bene della massa uno, cioè un terreno facente parte della particella 779 al quale poteva accedere dal piazzale antistante la propria abitazione, mentre il CT gli aveva “invece assegnato una parte della corte comune” di cui non avrebbe potuto
“godere” in quanto distante dalla predetta propria abitazione.
Fatta tale lunga premessa, l'atto di impugnazione passa a indicare quelli che costituiscono i “motivi di appello”.
Col motivo di appello rubricato al num . 1, premesso uno stralcio di quelle che sarebbero le conclusioni articolate dal predetto terzo
( ) nell'atto di citazione diretto a ottenere la pronuncia Persona_1 di usucapione in suo favore dei beni subalterni 34,43 e 42 della particella 262, l'appellante ha brevissimamente e in poche righe sostenuto che le suddette particelle, che sarebbero state a lui
17 “attribuite dal geom. , hanno un valore pari a zero “tenendo CP_8 conto della mutata situazione di diritto”.
Con quello che è rubricato col num. 2 – e che quindi ragionevolmente dovrebbe essere il secondo motivo di appello – intestato “gravi irregolarità compiute dal C.T.U.”, l'appellante ha esordito sostenendo che il CT incaricato di predisporre il progetto divisionale, abbia commesso “evidenti violazioni delle norme del codice civile.”
Ha dapprima sostenuto – in termini non perfettamente chiari e comprensibili - che la divisione sarebbe stata “surreale” in quanto il CT avrebbe violato le nome di cui agli artt. 1112, 1117 e 1119
c.c. per quanto concerne la corte comune, cespite n. 213 sub 6, in quanto, senza una previa stima “del valore da attribuire alla proprietà del pozzo e della contigua fontana… e quella degli altri beni comuni che ivi si affacciano: locale autoclave, il contiguo servizio igienico, la soffitta ecc. ecc.”, l'avrebbe stimata euro
7.489,28 “che non può essere certo oggetto di assegnazione e il cui valore, insieme a quello del disimpegno, va quindi ripartito pro quota fra gli assegnatari dei 4 appartamenti.”
Ha poi proseguito, affermando:
- Che il CT avrebbe così operato solo al fine di “far quadrare i conti” finendo col favorire i convenuti e (anche qui con la formulazione di un breve periodo che è davvero arduo comprendere) “cosi come la prevista assegnazione alla sig.ra
di tutte le soffitte, compresa quella dove si Controparte_3 trovano i depositi, del locale dove è posizionato l'autoclave del pozzo e del contiguo servizio igienico, prospicienti la corte comune. Tutti beni comuni e indivisibili.”
18 - Che il CT nella precedente consulenza del 2016 aveva “scritto” che si doveva provvedere alla rimozione dalla soffitta dei depositi ivi posizionati, “senza però mai chiedere ai condividenti se fossero disponibili a farlo e a sostenere i relativi costi (!), per cui dai medesimi depositi, tramite l'autoclave, tuttora affluisce ai quattro appartamenti l'acqua del “pozzo” posto nel giardino. Pertanto detta soffitta, il locale autoclave ed il servizio igienico, non possono essere oggetto di assegnazione ma devono rimanere dei beni comuni.”
- Che la corte comune non poteva essere oggetto di divisione
“sia perché vi sono alloggiate le fosse biologiche ed altri servizi comuni, sia per la sua funzione di giardino che valorizza tutti gli appartamenti, anche a seguito della assegnazione dei lotti esclusivi, peraltro nessuno dei condividenti l'ha mai richiesta
(!) per cui si configura come una opzione nulla e/o inefficace,
e se gli appellati ne chiedessero l'applicazione si configurerebbe come domanda nuova e quindi inammissibile.”
- Che in base all'art. 1111 c.c. si sarebbe potuto procedere alla
“ripartizione” della corte comune, solo in presenza di una domanda di parte, che non era mai stata formulata, e comunque nel rispetto del successivo art. 1112 c.c. secondo cui lo scioglimento non può essere chiesto “quando si tratti di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso cui sono destinate;
esattamente come è accaduto nel caso di specie e come ribadito nelle più recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione.”
- Che la concreta divisibilità di un bene quale la corte comune costituiva oggetto di un accertamento devoluto all'esame del giudice di merito e quindi, ribadito che nella fattispecie
19 nessuno dei condividenti ne aveva mai chiesto la divisione, il
CT si era “arrogato una funzione che non gli apparteneva.”
- Che da ciò conseguiva che il valore della corte comune avrebbe dovuto essere ripartito dal Giudice secondo le percentuali, conformi al dettato del codice civile, che risultavano nella precedente consulenza del CT, in particolare nel “Suppl.
Consulenza”, del 24 marzo 2017.
Con quello che è rubricato col num. 3 – e che quindi ragionevolmente dovrebbe essere il terzo motivo di appello – intestato: “Mancata omogeneità delle quote ai sensi degli artt. 727
e 1114 c.c.”, l'appellante ha sostenuto che, trattandosi di beni non comodamente divisibili, il CT avrebbe dovuto operare predisponendo quote omogene.
Ha ricordato di aver accettato, per la sua quota, il progetto divisionale c.d. “Massa 2” con conguaglio di beni di cui alla “Massa
1” (cioè una porzione di orto/giardino), per cui ne sarebbe derivata una divisione di “semplicità assoluta” sulla base della – anche qui non chiarissima – seguente constatazione: “spettando a
una quota pari al 50% e l'altro 50% ai convenuti, Controparte_3 quali aventi causa di , l'immobile di Via Trento Controparte_7
Trieste, 38 e la relativa corte dovevano e devono essere anzitutto divisi in due parti uguali.”
-
I primi due motivi di appello (cioè la premessa e il numero 1), prima ancora che infondati, sono inammissibili per carenza del requisito di specificità ex art. 342 c.p.c.
Si rammenta, al riguardo, che da tempo la S.C. – vedi Sezioni
Unite sentenza 16 novembre 2017, n. 27199 - ha affermato il principio di diritto per cui «gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
20 modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado». – vedi anche fra le tante,
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 22-09-2015, n. 18704: “Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non
è sufficiente che nell'atto di appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che vi sia una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con censura chiara e motivata, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, sicché deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto di appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento”. Più di recente vedi Sez. 2 - , Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023 –
“Essendo l' appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1,
c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, a nche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma
21 succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.”
Nella fattispecie l'appellante principale non ha adempiuto all'onere di indicare in maniera specifica le ragioni per le quali l'iter logico- giuridico sulla base del quale è stata pronunziata la sentenza impugnata sarebbe erroneo.
Deve, a tal proposito, osservarsi, in particolare, che, a fronte della ricordata parte della motivazione della sentenza appellata in cui il primo giudice da' atto delle regole e dei principi applicabili alla divisione, ritenuti rispettati in base alla ricostruzione operata sull'attendibilità del progetto divisionale redatto, atteso anche che da parte del CT erano stati resi i chiarimenti dovuti a seguito delle osservazioni critiche presentate all'ultimo elaborato del
2020, l'appellante ha omesso di indicare specificamente le contrapposte ragioni giustificative della richiesta riforma della decisione impugnata.
non ha argomentato alcunché di specifico riguardo Parte_1 al capo della sentenza che ha rigettato le sue istanze istruttorie e ha dichiarato tardive le nuove domande di usucapione /rivendica che aveva proposto.
A parte l'approssimazione di un argomento nel quale si assume che un bene in comproprietà sarebbe stato attribuito a uno dei condividenti dal perito e a parte la totale genericità dell' assunto relativo a una “mutata situazione di diritto” che non è ben comprensibile quale sia (il giudizio di usucapione introdotto dal terzo non è stato ancora definito, nemmeno in primo grado), la
Corte ritiene che si tatti di argomentazioni che non supera no la statuizione del primo giudice in merito all'assenza in capo a di titolo per ritenere quei beni di sua esclusiva Parte_1
22 proprietà, a prescindere dai vari elementi evidenziati dalle difese convenute sulla strumentalità dell'azione (il terzo ch e ha agito per usucapione dei medesimi beni che l'appellante pretende qui di aver usucapito, è il genero dell'attore e ha agito tramite Parte_1 il medesimo suo attuale difensore).
E' rimasta del tutto priva di argomentazioni contrapposte la pregiudiziale statuizione resa dal primo giudice in merito alla tardività della domanda di usucapione proposta in causa, evidentemente tardiva proprio per la raggiunta consapevolezza che di quei beni non vi era titolo giustificativo dell'acquisto della proprietà, che ha costituito unicamente un'affermazione, priva di sostegno e riscontro documentale, del (e anche della CP_9 sorella ). CP_3
La Corte, comunque, ritiene che il primo motivo di appello sia anche infondato nel merito e vada respinto, peraltro non ricorrendo i presupposti per l'invocata sospensione de l presente giudizio.
Va ricordato che il CT ha proceduto nel 2020 a un aggiornamento catastale e a una più puntuale stima del valore del bene ubicato in via Salvi Castellucci n. 27/3, operando sul la richiesta di predisporre un progetto di divisione formando un'unica massa dei beni.
L'immobile di Via Salvi Castellucci è stato quindi dal giudice attribuito all'appellante su sua istanza, una volta Parte_1 ritenuta tardiva e inammissibile la sua domanda di usucapione dei predetti subalterni di cui alla particella 262, talché quei beni non potevano essere esclusi dall'ormai unica massa da dividere.
Inoltre, il fatto “nuovo” riguardante l'avvenuta proposizione da parte del citato (che, com'è incontestato, è il genero Persona_1
23 dell'appellante) dell'azione di usucapione avente per oggetto proprio i locali sottotetto in questione sub.42 e 43, al di là dei rilievi sul conflitto dell'interesse del suo difensore (il legale che rappresenta il nel giudizio di usucapione è il medesimo che Per_1 assiste nel presente appello) si scontra col fatto Parte_1 che le imposte sui locali, oggetto della domanda di divisione, sono state pagate dai condividenti.
E si scontra anche in particolare col fatto ver ificatosi durante le operazioni peritali prodromiche alla divisione giudiziale, che anche la sanatoria che ha riguardato gli immobili via Salvi Castellucci
n.37/3 abbia costituito oggetto da parte dei comproprietari dell'istanza di accertamento di conformi tà ai sensi dell'art.209
L.R.T. n.65/2014, con firma degli elaborati e pagamento pagato pro quota degli oneri di urbanizzazione, costi per oblazione e tutte le spese necessarie per il rilascio della sanatoria edilizia rilasciato ai comproprietari (v. relaz ioni del CT).
Gratuita quindi l'affermazione in merito a una pretesa modifica arbitraria e non corrispondente alla realtà della “situazione catastale” attribuita dal al CT. Parte_1
Quanto al secondo ed al terzo motivo di appello (cioè i num. 2 e
3), le confuse e generiche doglianze sull'operato del CT nemmeno consentono di ritenere specificamente impugnato un preciso capo della sentenza.
Dal confuso argomentare del secondo motivo di appello pare di comprendere che le doglianze si basino essenzialm ente sul fatto che il CT abbia da ultimo redatto il progetto divisionale del 2020 con le contestate differenze rispetto a q uanto risultava dal medesimo CT indicato nel “supplemento di consulenza” depositato il 24.3.2017.
24 La consulenza tecnica del 2020 – che ha comunque condotto a un aggiornamento dei dati catastali e delle consistenze dei beni in comunione – era necessaria proprio perché tutti i condividenti (ivi compresi gli odierni appellanti) avevano manifestato una chiara e inequivoca volontà diretta alla divisione previa formazione di un'unica massa (e non di due masse distinte, come effettuato in precedenza).
Il terzo motivo dell'appello principale contiene una censura dell'operato del CT che si sarebbe riverberata in concreto sulla posizione della sola , che in questo grado ha Controparte_3 distinto la sua posizione da quella del fratello appellante Pt_1 principale.
La generica doglianza per una pretesa mancata omogeneità nel progetto divisionale, a parte il fatto che avrebbe dovuto essere più correttamente sollevata contro un capo della sentenza appellata (non contro il CT), è anche qui priva della formulazione di chiare argomentazioni contrapposte alla motivazione resa dal primo giudice a giustificazione della scelta divisionale operata in favore della prima proposta indicata nel “Supplemento di consulenza” depositato il 28.2.2020.
La Corte ritiene che, a prescindere dalla loro ammissibilità e x art. 342 c.p.c., anche i restanti motivi di appello siano infondati nel merito.
Quanto al secondo dei motivi di appello, le osservazioni sollevate da parte degli attori in primo grado (odierni appellanti) in data
13.2.2020 nei confronti del “supplemento di consulenza per progetto di divisione con ipotesi di una sola massa“ depositato il
20.1.2020, nemmeno emergeva una critica alla divisione di detta corte comune del fabbricato di via Trento Trieste come proposta
25 dal CT e in particolare a una pretesa eccessiva parcellizzazione della corte.
Va, comunque, ritenuta insussistente la dedotta violazione di legge per essere stata prevista nella divisione di tale corte comune che aveva una “funzione di giardino” che valorizzava tutti gli appartamenti, il fatto che vi fossero alloggiate le fosse biologiche ed altri servizi comuni.
La domanda di divisione del fabbricato di via Trento Trieste e della corte di pertinenza (relativo resede) era peraltro stata dalle parti
– ivi compreso l'appellante - introdotta in atti sin Parte_1 dall'instaurazione del giudizio di divisione ed il CT, riscontrando quella che era una chiara volontà da loro espressa, ha sul punto redatto il progetto assegnando a ciascun condividente una porzione in proprietà esclusiva di detta corte (v. 5 al citato
Supplemento alla consulenza” depositato il 28.2.2020).
Anche a seguito della disposta assegnazione dei lotti in via esclusiva, le servitù saranno mantenute senza che possa ritenersi verificata una compromissione dell'uso cui è destinata la corte stessa.
Quanto al terzo motivo dell'appello, va rilevato che effettivamente la scelta operata da parte del primo giudice in favore della prima soluzione indicata nel progetto divisionale si basa sul richiamo alle due ipotesi predisposte dal CT e ritenute valide anche per il fatto che doveva tenersi conto delle volontà espresse dalle parti all'udienza del 22.10.2020 ed in sede di precisazione delle conclusioni.
L'appello, come premesso, non contrappone alcuna argomentazione a quelle adoperate dal giudice nella sentenza impugnata che nell'operare l'assegnazione delle quote de ben
26 immobili, deve ritenersi abbiano richiamato la CT posta alla base del progetto divisionale anche nel punto in cui la prima soluzione ivi indicata, va intesa come quella più corrispondente alle volontà dichiarate dalle parti e conforme ai diritti dei condividenti, al di là dei generici richiami a pretese violazioni delle norme del codice civile in base alle quali ne sarebbe conseguita un'indimostrata
“mancata omogeneità delle quote ex art. 727 e 1114 c.c.”
Appello incidentale.
Venendo all'appello incidentale come in atti proposto da CP_3
, va preliminarmente rilevata l'inutilità della riproposizione
[...] di argomentazioni che riguarderebbero pretesi vizi delle statuizioni della sentenza parziale emessa dal Tribunale di Arezzo pubblicata il 20.9.2015.
Col primo motivo è stata censurata l'appellata decisione di primo grado sostenendo che il primo giudice avrebbe omesso di rendere la doverosa motivazione in merito alla domanda diretta a far dichiarare la nullità ovvero l'inefficacia della CT depositata il g.
20.1.2020 e successive integrazioni.
La ha sostenuto di aver contestato, depositando le Parte_1 proprie osservazioni in data 13.2.20, il progetto poco prima depositato dal CT recante le due ipotesi divisionali con riguardo ai beni facenti parte di un'unica massa.
Tale progetto divisionale, stando al tenore letterale della doglianza, costituirebbe una vera e propria CT svoltasi senza contraddittorio e la relazione che il perito avrebbe poi depositato sarebbe una CT “irrituale, illegittima e palesemente nulla e/o inefficace.”
La doglianza non è fondata (oltre a non essere ben comprensibile nella sua formulazione).
I beni che le parti tutte chiedevano di dividere erano già erano stati oggetto – quando risultavano facenti parte di due distinte
27 masse – di una prima ed esaustiva stima e valutazione (perizia e supplemento dell'anno 2017) sulla base delle quali, dopo ampio contraddittorio con i CTP di parte, erano stati previste altre distinte ipotesi divisionali.
Come già ricordato, sulla base della diversa nuova determinazione delle parti di vedersi assegnati i beni in proporzione alla loro quota sulla base di un progetto che li considerasse unitariamente, cioè come facenti parte di un'unica massa e con possibilità di esonerare dal versamento di un conguaglio in danaro, Controparte_2 avendo il CT all'udienza del 3.12.2019 ricevuto unicamente l'incarico di predisporre un progetto di divisione.
Il CT era anche stato esonerato da una previa convocazione dei
CTP di parte, come previsto dall'ordinanza del giudice e senza opposizione di parte, ma non era certo stato esonerato dal rispetto del principio del contraddittorio.
Era infatti stato previsto che le parti potessero, come hanno fatto, potessero presentare le proprie osservazioni e critiche all'elaborato predisposto dal CT.
Secondo la il perito non avrebbe potuto che utilizzare i Parte_1 dati catastali, valori e cespiti determinati e indicati nelle precedenti relazioni, “tanto più che non era prevista la partecipazione e/o consultazione dei consulenti di parte”.
La rideterminazione dei “valori” e “cespiti” delle due masse, che si sostiene operata arbitrariamente dal CT, avrebbe riguardato l'
“assurda quanto illogica divisione della corte comune” del fabbricato di Via Trento Trieste, 38, “senza che alcuna delle parti lo avesse richiesto e senza averne titolo” e la valutazione di due cespiti che erano da sempre in proprietà del “e per Parte_3
i quali si doveva solo procedere alla rettifica catastale a suo favore.”
28 Di qui l'invalidità lamentata per aver il CT effettuato un'indagine su questioni non prospettate dalle parti, fondato le proprie conclusioni “su fatti e circostanze mai ritualmente dedotti e provati nel giudizio”, con la conseguenza che una tale violazione del principio dispositivo e delle regole sulle acquisizioni documentali, avrebbe comportato una nullità rilevabile anche d'ufficio della consulenza che non poteva ritenersi sanata dalla acquiescenza delle parti (che nemmeno sussisteva per essere state presentate contestazioni).
L'appellante ha quindi concluso perché, previa declaratoria nullità della sentenza per aver recepito una perizia a sua volta nulla, ne fosse conseguentemente disposta una nuova basata non solo sul
“ripristino dei dati catastali originari, modificati surrettiziamente dal CT”, perizia nuova che avrebbe comunque essere disposta per il fatto che la stima del valore dei beni dovesse essere aggiornata.
Il motivo di appello incidentale in questione, che richiama anche doglianze analoghe a quelle proposte dall'appellante principale, è infondato.
Del tutto gratuita l'affermazione secondo la quale vi sarebbe violazione di legge per aver il CT redatto il progetto finale e il giudice disposto le assegnazioni, in assenza di domanda (con riguardo sia alla corte comune che ai subalterni citati).
Gli odierni appellanti (principale e incidentale), attori in primo grado e assistiti dal medesimo difensore, hanno introdotto il presente giudizio con un'unica citazione nella quale, ripercorsa a vicenda familiare, gli atti di donazione ecc. ecc, avevano congiuntamente chiesto procedersi alla divisione di tutti i beni in comunione.
Va ribadito che, quanto al vano sottoscala e alla porzione di soffitta indicata come parte integrante dell'appartamento di
29 , questi solo in corso di causa e tardivamente li ha Parte_1 rivendicati sostenendo di averne fatto usucapione.
, assumendo sostanzialmente la posizione del Controparte_3 fratello, sembra pretendere che il CT rilevasse un'usucapione non accertata giudizialmente, per cui restano prima ancora che infondate, incomprensibili le “osservazioni” sollevate nelle note critiche all'elaborato del CT da ultimo predisposto e nelle quali si era sostenuto: a) - che il perito doveva constatare che del sottoscala il “anche se il tecnico che si occupò della pratica, omise
l'indicazione di detto bene” sussisteva l'usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c., del relativo diritto;
b) – che quanto ai subalterni/porzione di soffitta c'era “solo da correggere i dati catastali” poiché anche in tal caso era “evidente che ci sia un errore nella rappresentazione catastale del bene dovuta al tecnico che ha assistitole parti nella divisione del 1981”.
Sono quindi, ad avviso della Corte, del tutto condivisibili le risposte date dal CT, non senza una vena sottilmente polemica, alle predette osservazioni, risposte che qui si riportano: “con riferimento alle nuova situazione accertata relativamente alle porzioni dell'unità immobiliare di via Salvi Castellucci sia a piano interrato che a piano sottotetto, come risulta dalle dichiarazioni dagli atti del signor appare chiaro che lo stesso Parte_1 fosse a conoscenza di dette situazioni, imputandole ad errori dei tecnici che non le hanno rappresentate ed inserite negli atti notarili, vantando usucapione, non si capisce come mai dette situazioni il signor le mette in evidenza solo Parte_1 adesso, -ricordo che la porzione di soffitta facente parte del cespite di via Salvi Castellucci, inglobata nella proprietà Parte_1
, risulta fare parte per l'intera quota di proprietà alla massa,
[...] mentre il sottoscala a piano terra ed il locale interrato, risultano ricadere in una parte a comune di proprietà per ½ della massa e per ½ del signor , - anche se penso che non occorra Parte_1
30 farlo, ricordo che il trasferimento della proprietà può avvenire o con atto pubblico o mediante causa per usucapione, circostanza che per le porzioni in oggetto non appare sia avvenuta, ed in signor non ha prodotto alcuna documentazione in Parte_1 merito all'acquisizione.”
Quanto al preteso obbligo del CT di utilizzare i dati catastali, valori e cespiti determinati e indicati nelle precedenti relazioni del
2017, non si comprende in cosa consista la denunciata invalidità del progetto e quindi del tutto infondata la pretesa ulteriore violazione di Legge per un preteso mancato utilizzo da parte del
CT di dati catastali aggiornati.
I valori unitari dei vari cespiti (oltre ai coefficienti per calcolare le superfici commerciali) risultano oggetto delle determinazioni e valutazioni rese dal CT nel suo elaborato finale del 2017, quando in base alle domande delle parti doveva procedersi a dividere i medesimi beni collocati in due masse distinte.
Le risultanze dell'ultima CT sono altresì da ritenersi in linea anche con il contraddittorio svoltosi nella fase precedente, nella quale – come emerge dagli atti e come precisato dal CT - “le risultanze del confronto tra l'operato del c.t.u. e quello dei c.t.p si sono discostate di pochissimo tra di loro, con una differenza marginale dello 0,009 per cento, così come risulta dal contenuto delle pagine 11,37,38,39,40,41 e 48 della risposta alle osservazioni alla prima consulenza.”
Dovendosi poi procedere necessariamente ad un accertamento di conformità edilizia e catastale, il CT aveva riscontrato maggiori superfici al piano interrato nel vano scala a comune, e di porzioni del cespite della seconda massa incorporate dall'appartamento di proprietà . Parte_1
Tali porzioni, come risposto dal CT alle critiche e osservazioni sul punto sollevate in primo grado, non potevano che essere
31 “considerate nel calcolo della consistenza come superficie commerciale, e considerato che non vi sono titoli che dimostrino
l'appartenenza di dette porzioni ad altri soggetti, dette porzioni a tutela e nell' interesse della massa devono essere inserite in primo luogo nel calcolo del valore totale, ed in secondo inserite ed assegnate ad un condividente, in maniera tale da sciogliere ogni tipo di comunione.”
Anche sul punto il CT ha avuto modo di ulteriormente evidenziare che l'aggiornamento catastale aveva comportato l'inserimento di nuove porzioni di particelle che non avevano riguardato unicamente l'edificio di Via Salvi Castellucci, ma anche quello di via Trento Trieste e precisamente per il giardino, e nel caso specifico era risultato “che l'assegnatario (soggetto diverso da
e di Parte_1 Persona_5 Controparte_5 parte detto bene, stante la situazione reale, avrà una porzione in meno della particella facente parte della massa, ed una porzione in più (di fatto inglobata nel giardino) non facente parte della massa e di proprietà di altro soggetto, per cui l'assegnataria dovrà procedere alla stipula di un atto o di una causa di usucapione, ciò nonostante il valore è stato considerato.”
Con il secondo e col terzo motivo di appello incidentale la Parte_1 ha lamentato la violazione deli articoli 112, 113, 115, del c.p.c. e
1117 e 1118 del c.c. per aver il Tribunale assegnato a lei tutte le soffitte, un “obbiettivo” a suo dire perseguito dal CT che “aveva già in mente quello che voleva fare” e per aver ripartito il valore delle scale.
Premessa l'assoluta genericità della lamentata violazione delle citate norme processuali, di cui non è chiaramente spiegato in cosa sia materialmente consistita, premessa altresì la gratuita attribuzione al CT di scopi diversi da quella di offrire al giudice una soluzione alle questioni divisorie di causa, va rilevato che per quanto concerne le soffitte, stando alla consistenza del cespite in 32 questione, si tratta di locali ubicati al piano alto che in sostanza costituiscono un corpo che può definirsi unico e con un unico accesso.
L'assegnazione in favore di delle soffitte, Controparte_3 unitamente alla porzione di scala che consentono di raggiungerle, deve ritenersi completi l'attribuzione alla medesima condividente anche del piano secondo (sottostante) del medesimo fabbricato.
Quanto alle scale, queste risultano stimate dal CT sulla base del loro valore e hanno formato oggetto di assegnazione in porzioni tenendo debitamente conto dell'uso – a quel punto sostanzialmente esclusivo – che ne avrebbe fatto il condividente che si sarebbe visto assegnare l'immobile cui la porzione di scale assegnate consentiva l'accesso (è rimasta salva la possibilità degli altri condomini dell'edificio di utilizzarle per la necessità di accedere al tetto).
Non ricorre alcuna violazione di norme del codice civile, atteso che
– v. ad esempio quanto affermato nella sentenza num. 704\2016
- il vano scala è parte comune , salvo che per le sue P_0 caratteristiche strutturali, risulti destinato oggettivamente al servizio esclusivo di una unità immobiliare – come è nel caso di specie – quindi suscettibile di separato o autonomo godimento.
Col motivo di appello incidentale num.4 la Controparte_3 prospettando una violazione degli artt. 112, 113, 115 c.p.c. e 112,
1117, 1119 c.c., ha lamentato “l'assurda” parcellizzazione della corte comune, suo dire frutto di un'illegittima iniziativa del CT, che aveva sul punto operato senza una specifica richiesta delle parti, invocando due precedenti della Corte di Cassazione del tutto fuori tema (vedi a pag. 27 della comparsa di costituzione/appello incidentale).
Incomprensibile se si tratti di un mero refuso – poi non emendato nei successivi scritti – o altro, atteso che la prima delle due citate
33 sentenze della S.C., la num. 4012\2020, è una decisione avente ad oggetto la valenza di un giudicato esterno in causa risarcitoria;
la seconda, la num. 4014\2019, è una decisione avente ad oggetto, nella materia dell'immigrazione e della protezione internazionale dello straniero, la legittimità del diniego all'istanza di concessione di un nuovo termine da parte della corte territoriale, istanza avanzata nell'udienza di comparizione delle parti in seguito alla mancata notifica del ricorso di impugnazione alla controparte.
Secondo l'appellante incidentale, l'assenza di richiesta da parte dei condividenti di operare il frazionamento della corte comune per la conclamata presenza nella corte comune delle fosse biologiche, di un pozzo collegato all'autoclave e altri servizi comuni, evidenziava la volontà del CT di “far quadrare i conti”, finendo col danneggiare il fratello che “confidava” Parte_1 in un'altra attribuzione.
In sostanza il , non essendo risultato assegnatario Parte_1 di beni in Via Trento Trieste, non riceveva alcuna utilità dal vedersi assegnata una porzione della corte comune di quel fabbricato, per cui aveva in precedenza mostrato preferenza per ipotesi divisionale risalente al momento in cui in causa le parti non avevano ancora manifestato la loro volontà comune di operare una divisione dei loro beni in comproprietà come facenti parte di un'unica massa e non di due.
Anche tale motivo di appello deve ritenersi infondato, a parte la generica dedotta violazione di legge di vari articoli del codice civile e di procedura civile nemmeno ben specificamente argomentati da potersi comprendere chiaramente in cosa consista la lamentata violazione, a parte la considerazione che l'odierna appellante incidentale sembra aver proposto la doglianza in nome e per conto del fratello pur avendo oggi distinto la sua difesa (in primo Pt_1 grado entrambi avevano la medesima posizione processuale, 34 formulato congiuntamente le loro istanze e domande oltre ad essere assistiti da unico difensore).
La preferenza mostrata dal fratello espressa in primo grado Pt_1 per una soluzione inserita nel precedente progetto divisionale che contemplava due masse dei beni da dividere, deve ritenersi superata dalla scelta di procedere alla divisione dei medesimi beni considerati unitariamente. Tale scelta, effettuata personalmente davanti al primo giudice all'udienza del 3.12.2019, era stata dal operata indicando che la sperata assegnazione dei beni Parte_1 in natura avvenisse anche per lui senza dover corrispondere conguagli in denaro.
Col quinto motivo dell'appello incidentale, è stata censurata la mancata omogeneità delle quote come formate nel progetto del
CT, prospettando anche in questo caso l'avvenuta violazione degli artt. 112, 113, 115 c.p.c. e degli artt. 727 e 1114 c.c.
La tesi si basa sul fatto che alla spetterebbe il 50% Controparte_3 dell'immobile di Via Trieste, argomento che sembra prescindere dalla sentenza parziale divenuta definitiva che, accertando la comunione sui beni indicati, ne aveva determinato solo in 2\6 la sua quota di spettanza.
Risulta altresì poi chiaro che il CT, una volta che i beni da dividere erano stati ricompresi per espressa volontà delle parti in un'unica massa, ha previsto che essendo 5 i condividenti, a ciascuno potesse essere attribuito un appartamento (unità immobiliare principale) con accessori e parti comuni necessari alla sua funzionalità.
Quindi ogni riferimento a eventuali ipotesi divisionali non basate sulla scelta di dividere i beni come facenti parte di un'unica massa, sono impraticabili in causa.
I lotti formati nell'ipotesi poi accolta in sentenza ai fini delle assegnazioni, sono quindi da ritenersi omogenei.
35 Eventuali altre ipotesi divisionali dei beni come facenti parte di un'unica massa, che non comportino conguagli, non sono possibili stante la misura della compartecipazione alla comunione di ogni singolo condividente e nella mancata manifestazione di volontà da parte di ciascuno di loro di mettere in comune con altro la propria quota per un'eventuale assegnazione congiunta di più porzioni.
Ne consegue, per le suesposte ragioni, anche la reiezione anche dell'ultimo motivo di appello incidentale.
-
Riepilogando, può affermarsi che, il diritto alla divisione facente capo alle parti è stato accertato dalla sentenza parziale n.
1059/2015 depositata in data 30.9.2015, che ha dichiarato sussistente “l'esistenza di una comunione tra Controparte_3
(quota di 2/6), (quota di 2/6) e Parte_1 CP_5
(quota di 1/6) sugli immobili di cui ai punti b) e c), nonché
[...]
l'esistenza di una comunione tra (quota di 2/6), Controparte_3
(quota di 2/6), (quota di 1/6) e Parte_1 Controparte_2
(quota di 1/6) sull' immobile di cui al punto a)”. Controparte_1
Successivamente, una volta che le parti erano prevenute liberamente ed autonomamente alla decisione di dividere i beni in comunione come facenti parte di un'unica massa, il Tribunale ha correttamente operato in base all'art. 727 c.c. che prevede che le assegnazioni debbano effettuarsi sulla base di un progetto in cui siano stati formati lotti comprensivi di eguali quantità di beni immobili (nella divisione oggetto di causa non vi erano beni di altra natura) non sussistendo, né essendo stati prospettati dai condividenti loro interessi tali da tale criterio.
Adottando la soluzione di cui al primo progetto indicato nella CT da ultimo depositata, versandosi in ipotesi in cui nel patrimonio comune vi erano più immobili da dividere, il giudice ha ritenuto che il diritto di ciascun condividente fosse meglio soddisfatto
36 attraverso l'assegnazione di interi immobili (appartamenti) ad ogni condividente (cfr. ex multis Cass. n. 17862 del 27/08/2020).
Il diritto preminente dei condividenti è in genere quello di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere e nella divisione non si richiede necessariamente, in sede di formazione delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell'ambito dei beni immobili da dividere (nella massa, stando alla CT, vi erano tanti appartamenti quanti erano i condividenti), taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli.
La regola generale dell'omogeneità delle porzioni fra i condividenti, riguardato sotto il duplice profilo qualitativo e quantitativo, costituisce criterio di massima da seguire nella relativa formazione e non vi sono ragioni per discostarsi dal progetto del CT poi adottato per le assegnazioni, atteso che non ricorre la dimostrata sussistenza di un pregiudizio del diritto dei condividenti a conseguire una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quella spettante angolarmente sulla massa.
Dei beni costituenti la massa (unica per volontà dei condividenti) era inoltre ben possibile il loro frazionamento, potendo essere fisicamente formate nella realtà porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù o altri pesi eccessivi, né essendo richieste opere complesse o dai costi onerosi. Né sussistono gli estremi per ritenere che il frazionamento abbia comportato un sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispetto a valore dell'intero (Cass. n.
783\1995).
37 Quanto all'indivisibilità delle parti comuni, l'art. 1119 c.c. non la stabilisce in modo assoluto essendo possibile la loro divisone giudiziaria e in assenza, per le parti rimaste in comune, di un pregiudizio per il loro uso da parte dei condividenti.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n.
55/2014, con riferimento agli importi tra i minimi ed i medi previsti per le cause di cui allo scaglione, determinato ex art. 12
c.p.c. sulla base del valore della massa attiva da dividere, pari a
1.000.000 di euro, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, sia principale che incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Definitivamente pronunciando sugli appelli principale e incidentale come in atti proposti avverso la sentenza num. 52\2021 emessa inter partes dal Tribunale di Arezzo, pubbl. il g. 22.1.2021:
- RESPINGE gli appelli principale e incidentale rispettivamente proposti da e . Parte_1 P_1
- CONDANNA gli appellanti principale e incidentale, Parte_1
e , in solido tra di loro, a rimborsare ai
[...] P_1 convenuti le spese del giudizio di appello, che liquida:
38 quanto a in complessivi Euro 10.000,00 per Controparte_2 compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
quanto a in complessivi Euro 10.000,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
quanto a in complessivi Euro 10.000,00 per Controparte_5 compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante Parte_1 incidentale del raddoppio del contributo unificato Controparte_3 di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n.
115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 7 maggio 2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ essive modificazioni e integrazioni.
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