Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 26854/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, nato a [...] il [...], residente a Parte_1
GI IM (Brasile), in Rua Janete Clair 478, Linda Chaib, CAP 13802-484;
, nato a [...] il [...], residente a Controparte_1
GI IM (Brasile), in Rua Janete Clair 478, Linda Chaib, CAP 13802-484, minorenne, rappresentato dal padre, ricorrente, ; Parte_1
, nata a [...] il [...], residente a Controparte_2
GI IM (Brasile), in Av. , CAP 13802-100; Controparte_3
SHel DE , nato a [...] il [...], residente a [...]CP_2
IM (Brasile), in Av. , CAP 13802-100 minorenne, rappresentato Controparte_3
dalla madre, ricorrente, ; Controparte_2
, nato a [...] il [...], residente a [...]Controparte_4
IM (Brasile), in Av. Dr. , CAP 13806-070. Controparte_5
rappresentati e difesi dall'Avvocata Ariane Armando Alves, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_6
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di Legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana sin dalla nascita dei sig.ri Parte_1
, , e i loro
[...] Controparte_2 Controparte_4
rispettivi figli minorenni provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con compensazione di spese e competenze di lite”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da (o o nato a [...] Persona_1 Persona_2 Persona_3
martino Vescovo – Silvelle, Trebaseleghe (PD) il 04/08/1867 successivamente emigrato in
Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero che non ha fatto pervenire alcunché.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, stante la natura documentale della causa, ha invitato la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa indi si è riservato di depositare la sentenza.
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune
. Persona_1
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_6 L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è presente nella linea di discendenza un passaggio per linea femminile anteriore all'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana ravvisabile nel matrimonio tra e Parte_2
il 17/09/1938. Persona_4
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame. Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita a Trebaseleghe (PD) in data 04/08/1867
(cfr. estratto di nascita di battesimo doc. 1 fascicolo ricorrenti). L'avo è pertanto nato in [...]
Comune facente parte del Regno d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “(…)
(figlio di , nato a [...]_1 Persona_5 Persona_6
(PD), il 04.08.1867 (doc. 1)e morto il 26.05.1927 a RI SA do AL (Brasile) (doc. 2) non ha mai acquisito altra cittadinanza straniera, né ha reso dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 o dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 né ha perso lo status civitatis italiano ai sensi dell'art. 12 della richiamata legge n. 91 nonché della circolare del Ministero dell'Interno n. 28.1 del 08.04.1991, come risulta dei documenti che si producono in uno con il presente ricorso. 3) Dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta infatti che: Dal matrimonio di
e avvenuto in data 29.02.1892 a RI SA do Persona_1 Persona_7
AL (Brasile) (doc. 3), è nato il [...] a [...]_8
(Brasile) (doc. 4), il quale si univa in matrimonio con il 21.10.1911 Parte_3
a SA RI do AL (Brasile) (doc. 5). Dalla loro unione è nata il Parte_2
07.01.1912 a RI SA do AL (Brasile) (doc. 6), e, unitosi in matrimonio con il Sig.
, il 17.09.1938 a GI IM (Brasile) (doc. 7) ha avuto una figlia di Controparte_7
nome nata il [...] a [...]. 8) Persona_9
la quale a sua volta si è sposata con il Sig. in data 20.02.1960 a GI Persona_10
IM (Brasile) (doc. 9), dai quali sono nati due figli: 3.1) nato il Parte_1
23.03.1961 a GI IM (Brasile) (doc. 10), che ha contratto matrimonio con la Sig.
[...]
in data 22.01.1988 a GI IM (Brasile) (doc. Persona_11 Parte_4
11). Dall'unione di questi ultimi sono nati due figli: 3.1.1) Parte_1
(ricorrente), nato il [...] a [...]. 12) il quale a sua volta ha
[...] contratto matrimonio con la sig.ra il 08.10.2022 a GI Parte_5
IM (Brasile) (doc. 13) e hanno avuto un figlio, ad oggi ancora minorenne,
[...]
nato il [...] a [...]. 14). 3.1.2) Controparte_1 [...]
(ricorrente) nato il [...] a [...]. 15). 3.2) Controparte_4 [...]
(ricorrente) nata il [...] a [...]. 16) e Controparte_2
che ha contratto matrimonio con il Sig. in data 27.01.2007 a Parte_6
GI IM (Brasile) (doc. 17), passando ad aggiungere il cognome del marito al suo nome e diventa . Dall'unione di questi è nato Controparte_2 Persona_12
(minorenne), nato il [...] a [...]. 18).”
[...]
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 fascicolo ricorrenti).
Si tratta di linea che subisce un primo passaggio per discendenza materna da nata Parte_2
il 07/01/1912, la quale ha contratto matrimonio con in data 17/09/1938 Controparte_7
(cfr. docc. 6 e 7 fascicolo ricorrenti).
Ora considerato che il R.D. n. 2358/1865 prevedeva la trasmissione della cittadinanza per linea paterna e all'art. 14 la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna che si sposa con straniero sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito, con disposizione dal tenore del tutto analogo a quello dell'art 10, terzo comma, della successiva legge sulla cittadinanza che ha disciplinato la materia ( L. n. 555/1912); considerato che tale disposizione con la sentenza n. 87 del 1975 Corte Cost. è stata dichiarata illegittima “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”; considerato che in ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del
1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)” a sua volta è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre;
considerato che
nel caso in esame permane l'esigenza di eliminare gli effetti discriminatori basati sul sesso o sulla preminenza del marito nell'ambito familiare comportante il perdurare delle conseguenze di una normativa quale quella prevista dal Codice
Civile del 1865 che si appalesa discriminatoria in quanto viola i diritti fondamentali della donna;
considerato che
pertanto tali conseguenze discriminatorie vanno eliminate per quanto possibile dalle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti di colui che agisce per il riconoscimento del proprio status quale discendente da donna che deve ritenersi cittadina italiana;
considerato che
gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, devono essere eliminati anche in caso di morte di taluno degli ascendenti attraverso l'adesione agli enunciati principi che hanno condotto la Corte
Costituzionale con le sentenze sopra richiamate a ritenere incostituzionale una norma rispetto alla quale quella del Codice Civile del 1865 sopra richiamata ha analogo contenuto e riverbera le conseguenze discriminatorie ancora oggi nella fattispecie sottoposte all'esame di questo giudice;
consegue che i matrimoni indicati, pur celebrati nel vigore di leggi discriminatorie nel senso specificato, non hanno comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere, dell'assenza di difese da parte del e dal carattere eccezionale delle cause che hanno reso necessaria CP_6
la richiesta di riconoscimento per via giudiziaria anziché per la – naturale – via amministrativa, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
26854/2024, promossa da
, nato a [...] il [...], residente a Parte_1
GI IM (Brasile), in Rua Janete Clair 478, Linda Chaib, CAP 13802-484; Controparte_1 [...] il 07.08.2023, residente a [...]
[...]
(Brasile), in Rua Janete Clair 478, Linda Chaib, CAP 13802-484, minorenne, rappresentato dal padre, ricorrente, ; , Parte_1 Controparte_2
nata a [...] il [...], residente a [...](Brasile), in Av.
[...]
, CAP 13802-100; SHel DE , nato a [...] Controparte_3 CP_2
(Brasile) il 05.03.2016, residente a [...](Brasile), in Av. , Controparte_3
CAP 13802-100 minorenne, rappresentato dalla madre, ricorrente, Controparte_2
; , nato a [...] il [...], residente
[...] Controparte_4
a GI IM (Brasile), in Av. Dr. , CAP 13806-070 contro il Controparte_5 CP_5
, con l'intervento del P.M., definitivamente pronunciando, così Controparte_6
provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite Per_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di
[...]
nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese.
Venezia, 14/04/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo