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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/02/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1567/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nella persona dei seguenti magistrati
Serena BACCOLINI Presidente rel. Beatrice SICCARDI Consigliere Marco DEL VECCHIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1567/2023 R.G. promossa in grado d'appello
da
Parte_1
C.F. C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Angeloni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento, Viale Mellusi n. 95 ( , Email_1 come da delega in atti APPELLANTE
contro C.F. e per essa, quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
C.F. ,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Brenna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Piazzale Gerbetto n. 6 ( , come da Email_2 delega in atti APPELLATA e contro
Controparte_3
C.F. P.IVA_3
pagina 1 di 10 rappresentata e difesa dall'avv. prof. Achille Saletti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Fratelli Gabba n. 7 ( , Email_3 come da delega in atti APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 3653/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 05/05/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per l'appellante Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria eccezione e istanza: 1) in accoglimento del formulato appello, riformare la sentenza nr. 3653 del 05- 05- 2023, pubblicata in pari data, emessa a definizione del procedimento di cui al nr. 6475/2020 R.G. dal Tribunale di Milano – sesta Sezione Civile - in composizione monocratica - Giudice Dott.ssa Ambra Carla Tombesi, Rep. Nr. 40362/2023 del 05-05- 2023, notificata a mezzo pec in data 09-05-2023, come indicato nella parte motiva dell'atto di appello;
2) per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo n° 24495/2019, pubblicato in data 19.11.2019, accogliere la domanda proposta dalla sig.ra in virtù delle _1 risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, evidenziando che il conteggio elaborato dal Ctu Dott.ssa da tener in debito conto sia quello eseguito partendo dal saldo Per_1 zero, come da quesito peritale posto chiaramente dal Giudice di prime cure per un importo pari a euro 158.554,78; 3) sempre per l'effetto, condannare la in persona del suo legale rapp.te CP_3 CP_2
p.t. e/o la in persona del suo legale rapp.te p.t. e per essa Controparte_4 CP_2
ciascuno per quanto di ragione, a restituire in favore della sig.ra
[...] Parte_1
, la somma di euro 158.554,78 o diversa somma, maggiore o minore che l'adita
[...]
Corte di Appelo riterrà in Sua giustizia;
4) condannare la in persona del suo legale rapp.te p.t. e/o la CP_3 CP_2 CP_4
in persona del suo legale rapp.te p.t. e per essa ciascuno
[...] CP_2 per quanto di ragione, al riconoscimento, in favore della IG.ra , Parte_1 degli interessi ex art. 1284 IV comma c.c. da calcolare sull'importo di euro 158.55.4,78
o sulla somma, maggiore o minore, che l'adita Corte di Appello riterrà in Sua giustizia;
5) condannare in ogni caso gli appellati, ciascuno per quanto di ragione, alle spese e competenze del doppio grado di giudizio come per Legge, con distrazione in favore dello scrivente Avvocato.”
per l'appellata per essa Controparte_4 CP_2
pagina 2 di 10 “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare: Nel merito in via principale, rigettare l'appello per le ragioni sopra esposte, inquanto l'impugnazione è da ritenersi inammissibile, infondata e indimostrata e per l'effetto confermare la decisione del Tribunale ordinario di Milano n. 3653/2023; In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA. In via istruttoria, occorrendo, si insiste nelle istanze di cui al primo grado di giudizio e comunque con ogni più ampia riserva.”
per l'appellata Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza: in via preliminare: dichiarare inammissibili le domande di condanna proposte ex adverso, in quanto nuove;
nel merito, rigettare l'appello proposto dalla signora contro la sentenza n. Parte_1
3653/2023 del Tribunale ordinario di Milano, confermandola integralmente;
in ogni caso, con vittoria di spese e compenso di causa del grado, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e C.P.A.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, Parte_1 CP_3
opponendosi al D.I. n. 24495/2019 del 19/11/2019, con il quale il Tribunale di
[...]
Milano ingiungeva alla il pagamento in favore della banca della somma di € _1
164.950,02, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. L'esposizione debitoria, nella tesi esposta da nella fase monitoria, era CP_3 maturata nell'ambito di tre contratti di conto corrente e due contratti di mutuo:
- € 90.000,00, quale saldo debitore del conto corrente n. 105426225, giusto estratto conto del 24.10.2019;
- € 10.143,50, quale saldo debitore del conto corrente n. 105453921, giusto estratto conto del 24.10.2019;
- € 50.417,80, quale saldo debitore del conto corrente n. 100200259, giusto estratto conto del 24.10.2019;
- € 13.758,21, quale saldo debitore mutuo chirografario n. 8154028, giusto estratto conto corrente del 24.10.2019;
- € 630,51, quale saldo debitore mutuo chirografario n. 4513250, giusto estratto conto corrente del 24.10.2019. Con l'atto in opposizione al D.I., la eccepiva e deduceva: _1
pagina 3 di 10 - l'improcedibilità della domanda proposta in sede monitoria, in quanto il credito vantato da controparte si fondava su contratti bancari e non era stato esperito il tentativo di mediazione della controversia ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010;
- la mancata prova del titolo fondante il credito vantato, quale saldo passivo del conto corrente n. 00100200259 (€ 50.417,80), atteso che tale contratto aveva avuto esecuzione tra le parti sin dal 2007, mentre a dimostrazione delle pattuizioni delle parti veniva prodotto un documento contrattuale del 2/3/2018, con conseguente mancanza di prova della pattuizione delle condizioni economiche applicate al conyo corrente dall'apertura al 2/3/2018 e successivamente unilateralmente variate, in violazione degli artt. 117 e 118 TUB;
- la carenza di prova del credito vantato dall'opposta, atteso che dalla documentazione prodotta risultava addebitata indebitamente alla – tanto in corso di esecuzione _1 del contratto di conto corrente, quanto dei contratti di mutuo – la somma di € 110.585,04, importo non dovuto (come da consulenza di parte opponente prodotta sub doc. 2), in quanto: i) relativo ad interessi usurari e/o interessi, spese ed oneri non dovuti poiché non pattuiti per iscritto, nonché relativo ad interessi anatocistici addebitati in corso di esecuzione del contratto di conto corrente per complessivi € 96.061,80; ii) derivato dai maggiori interessi convenzionali corrisposti per € 1.370,51 in relazione al contratto di mutuo n. 8154028, da sostituire con il tasso di interesse indicato dall'art. 125 bis comma 7 TUB, in ragione dell'errata indicazione nel contratto del TAEG in misura del 6,54% in luogo del 6,7515%, con le conseguenti deduzioni;
iii) derivato dai maggiori interessi convenzionali corrisposti per € 2.679,73 in relazione al contratto di mutuo n. 4513250, da sostituire con il tasso di interesse indicato dall'art. 125 bis, comma 7, TUB, in ragione dell'errata indicazione nel contratto del TAEG in misura del 7,70049% in luogo del 7,93170%, deducendo, per l'effetto, ai sensi dell'art. 125 bis, comma 6, TUB;
iv) derivato dai maggiori interessi convenzionali corrisposti per € 10.473,00 in relazione al contratto di mutuo n. 3587820, da sostituire con il tasso di interesse indicato dall'art. 125 bis, comma 7, TUB, in ragione dell'errata indicazione nel contratto del TAEG in misura del 11,670% in luogo del 14,3708%, deducendo, per l'effetto, ai sensi dell'art. 125 bis, comma 6, TUB;
- la compensazione del credito oggetto della domanda monitoria con il proprio controcredito di natura restitutoria. La concludeva, chiedendo: i) in via preliminare, di concedere all'opponente il _1 termine breve al fine di consentire l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
ii) in via principale, di accertare nel merito l'inesigibilità e l'infondatezza del credito vantato da e, per l'effetto, di revocare il provvedimento CP_3 monitorio opposto;
iii) in via subordinata, di ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute e comunque addebitate per complessivi € 110.585,04; iv) con vittoria di spese. pagina 4 di 10 , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza di quanto ex adverso CP_3 eccepito e dedotto, sostenendo:
- che il contratto di conto corrente n. 00100200259 non aveva avuto esecuzione sin dal 2007, ma che lo stesso era stato stipulato solo in data 2/3/2018;
- che il credito derivante dal mutuo n. 3587820 non era oggetto della domanda monitoria;
- l'insussistenza di alcuna divergenza tra il TAEG indicato e quello ricavabile dall'applicazione delle condizioni contrattuali;
- l'inapplicabilità dell'art. 125 bis TUB ai contratti di mutuo conclusi tra le parti, in quanto norma volta a disciplinare la materia del credito al consumo (nel caso di specie, invece, i mutui erano stati stipulati dall'opponente nell'esercizio di attività di impresa).
concludeva, quindi, chiedendo: i) in via preliminare, di concedere, nei CP_3 confronti dell'opponente, la provvisoria esecutorietà ex art. 648 cpc;
ii) nel merito, di respingere l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del provvedimento monitorio;
iii) in via subordinata, di condannare la a pagare alla banca la somma di € 164.950,02, quale saldo dei _1 rapporti sopra indicati (oltre interessi convenzionalmente pattuiti dal dovuto al saldo, interessi anatocistici ex art. 1283 cod. civ. dalla domanda monitoria al saldo, spese liquidate in decreto e successive occorrende), o la diversa somma risultante dell'istruttoria o ritenuta di giustizia;
iv) in via subordinata, di respingere la richiesta avversaria di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di ridurre la pretesa della banca dell'importo di € 110.585,04; v) di condannare la al risarcimento ex art. 96 _1
c.p.c.; vi) con vittoria di spese. All'udienza di trattazione del 4/11/2020, negata la concessione della provvisoria esecutorietà al D.I. opposto, è stato assegnato termine per l'introduzione di domanda di mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, procedura conclusasi con esito negativo. Con atto del 8/4/2022 interveniva (di seguito anche solo ) Controparte_4 CP_4 allegando di essere cessionaria del credito oggetto della domanda monitoria, a seguito di cessione di credito in blocco da parte di del 11/11/2021, ed aderendo alle CP_3 conclusioni già rassegnate dalla banca.
la causa documentalmente e mediante CTU, il Tribunale di Milano, con sentenza Pt_2
n. 3653/2023 pubblicata il 5.5.2023, accoglieva parzialmente l'opposizione, decidendo come di seguito:
“1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 24495/2019 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano il 19.11.2019 in favore di Controparte_3
2) condanna al pagamento in favore di e, Parte_1 Controparte_3 quindi, di di € 147.372,34 oltre interessi legali dal 31.10.2019 al Controparte_4 saldo effettivo da calcolare al saggio di cui all'art.1284, comma 4, c.c.;
pagina 5 di 10 3) condanna altresì a rimborsare in favore di Parte_1 CP_3 le spese di giudizio, che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre al 15%
[...] dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, IVA e CPA;
4) compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 CP_4
[...]
5) pone definitivamente le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 6.10.2022 in misura pari ad € 4.540,00 per compensi, oltre oneri ed accessori, a carico di
Controparte_3
Le ragioni poste a sostegno della decisione possono essere così sintetizzate:
I. con riferimento al credito relativo al contratto di conto corrente n. 00100200259:
- parte opponente ha documentato che tale contratto ha avuto esecuzione tra le parti almeno dal 3/12/2007, producendo estratti conto che registravano a tale data un saldo attivo (e quindi un credito per la correntista) di € 14.997,36;
- il CTU ha accertato che in luogo del debito di € 55.234,02, annotato in conto alla data di passaggio a sofferenza, il saldo di conto corrente alla data del 28/11/2019 risultava pari ad € 37.656,34, con la sussistenza di un proprio minor debito per € 17.577,68; II. con riferimento al credito relativo ai contratti di conto corrente n. 105426225 e n. 105453921:
- ha fornito, in sede monitoria, prova scritta del titolo della propria CP_3 domanda, mentre la non ha compiuto alcuna specifica contestazione di tale _1 credito né in sede di opposizione, né successivamente sino alla precisazione delle conclusioni, con la conseguenza che i crediti devono essere ritenuti pienamente provati anche ai sensi dell'art. 115 cpc;
- la domanda proposta in sede monitoria dalla banca doveva essere accolta;
III. con riferimento al credito derivante dai contratti di mutuo n. 8154028 e n. 4513250:
- la Banca opposta provvedeva: i) a provare per iscritto la stipulazione di tali contratti;
ii) ad affermare che non risultava contestato che l'importo mutuato fosse stato effettivamente consegnato alla mutuataria;
iii) ad allegare l'inadempimento all'obbligo di corresponsione di ratei restitutori e la conseguente esigibilità di un credito pecuniario rispettivamente per € 13.758,21 e per € 650,51;
- la deduceva, quale unica ragione di parziale insussistenza del credito vantato da _1
, l'estinzione parziale del credito maturato in esecuzione dei contratti di CP_3 mutuo per compensazione con il proprio controcredito restitutorio derivante dall'errata indicazione del TAEG, la deduzione era da considerarsi infondata in quanto risultava documentato dagli stessi contratti di mutuo, prodotti in sede monitoria, e dall'ulteriore contratto di mutuo oggetto del doc. 4 attoreo, che tali contratti erano stati conclusi dalla nell'ambito dell'esercizio della sua attività di impresa, fatto che ha precluso _1
l'applicazione a tali contratti della disciplina del credito al consumo richiamata nelle difese di parte attrice. pagina 6 di 10 Conclusivamente, l'opposizione proposta veniva accolta solo parzialmente, con conseguente condanna della al pagamento di € 147.372,34, in favore di _1 CP_3
e, dunque, della società cessionaria del credito come richiesto dalla
[...] CP_4 CP_5 oltre interessi che, in difetto di specifica allegazione della misura della loro pattuizione e della data di esigibilità di ciascuno dei crediti vantati, sono stati calcolati al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di proposizione della domanda in sede monitoria (31.10.2019) e sino al saldo effettivo. La ha proposto appello, concludendo, in via preliminare, per la sospensione della _1 provvisoria esecutività della sentenza impugnata. Nel merito, ha chiesto l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza emessa in primo grado, previa revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di e/o di CP_3
ciascuno per quanto di ragione, a restituire in favore della la somma di CP_4 _1
€ 158.554,78 o comunque la diversa somma ritenuta di giustizia;
per la condanna di e/o ciascuno per quanto di ragione, al riconoscimento, in favore CP_3 CP_4 dell'appellante, degli interessi ex art. 1284, comma 4, cod. cov., da calcolare sull'importo di € 158.554,78 o sulla diversa somma ritenuta di giustizia;
per la condanna degli appellati, ciascuno per quanto di ragione, alle spese e competenze del doppio grado di giudizio. L'appellante ha affidato il gravame ad un unico motivo di appello, così rubricato: I. “Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.- Carenza, illogicità, apparenza e contraddittorietà della motivazione”. Instaurato il contraddittorio, si è costituita la società (e per essa, quale CP_4 mandataria, ) la quale ha sostenuto, in via preliminare, la propria carenza di CP_2 legittimazione passiva ed ha censurato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, concludendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata. Si è costituita anche , eccependo, preliminarmente, la novità, con CP_3 conseguente inammissibilità, delle domande di condanna alla restituzione di somme e dei relativi interessi formulate dall'appellante. Ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto e in diritto, concludendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado. Alla prima udienza, il Consigliere istruttore si è riservato di riferire al Collegio sull'istanza ex art. 283 cpc formulata dall'appellante. Con ordinanza del 3/11/2023, la Corte ha rigettato la domanda di sospensione avanzata dalla e ha fissato udienza per la rimessione della causa in decisione. _1
A tale udienza del 18/12/2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, appare alla Corte opportuno compiere talune considerazioni necessarie per delimitare l'attuale thema decidendum. pagina 7 di 10 Il contezioso deve ritenersi limitato alle contestazioni svolte dall'appellante in relazione al solo conto corrente n. 100200259, atteso che la non ha impugnato le _1 statuizioni del Giudice di primo grado relative agli altri conti correnti e mutui chirografari, i cui diritti erano stati azionati in via monitoria da e opposti CP_3 in primo grado dalla _1
Ne consegue che su tali diversi rapporti si è formato il giudicato. Tanto premesso, la Corte ritiene che l'appellante non abbia fornito argomentazioni idonee a porre in discussione l'iter deduttivo e decisionale svolto dal Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata che, in questa sede, deve trovare conferma.
Con il primo ed unico motivo, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 cpc, stante la dedotta carenza, illogicità, apparenza e contraddittorietà della motivazione del Giudice di primo grado. In tesi, l'errore imputato al Tribunale di Milano è quello di aver ritenuto corretto che il CTU, nell'effettuare il calcolo relativo al conto corrente n. 000100200259, sia partito da un saldo positivo pari ad € 14.997,36, laddove, invece, avrebbe dovuto applicare il c.d.
“saldo zero”. Sempre secondo l'appellante, nonostante a pagina 10 dell'elaborato peritale si legga che
“questo c.t.u. precisa di aver utilizzato quale base di partenza per il ricalcolo degli interessi il saldo del primo estratto conto prodotto in atti più risalente nel tempo (trattasi del saldo al 31.12.17, pari ad Euro 128.198,32 a debito del correntista)”, il Tribunale di Milano avrebbe erroneamente ritenuto che al 31/12/2017 vi fosse sul conto corrente un saldo positivo a credito della correntista e non applicato l'azzeramento del saldo iniziale a fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla banca.
Il motivo è infondato e va rigettato, poiché muove da un'impostazione teorica fortemente limitativa del principio del libero convincimento del Giudice, sulla base del quale l'interprete deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento. Risulta pacifico che, tra i caratteri essenziali del libero apprezzamento, vi è il potere per il Giudice di utilizzare ogni elemento dotato di efficacia probatoria, ovvero tutti i documenti assunti in giudizio, nonché l'assoluta irrilevanza delle diverse provenienze dei dati probatori acquisiti. In altre parole, le prove (rectius, nel caso di specie, i documenti), una volta acquisite ed assunte, sono sottoposte all'apprezzamento del Giudice a prescindere dalla ripartizione dell'onere probatorio, ovvero da chi ne abbia preso l'iniziativa o dalla loro provenienza, potendo l'interprete trarre da determinate prove elementi decisori sfavorevoli alla stessa parte che le ha prodotte, essendo, peraltro, libero di apprezzarne discrezionalmente il livello di efficacia, scegliendo quelle che ritiene decisive per la formazione del suo convincimento. pagina 8 di 10 La non tiene conto di avere prodotto gli estratti conto, relativi al conto corrente _1 di cui è lite, anteriori rispetto a quelli prodotti dalla banca. In particolare, l'estratto conto più risalente prodotto dalla correntista si apre con un saldo a credito della stessa al 30/9/2008 di € 27.357,88 (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado . _1
Tanto premesso, applicato il principio enunciato che i documenti acquisiti al processo concorrono tutti alla ricostruzione del fatto, indipendentemente da chi li abbia prodotti, appare chiaro che il Tribunale di Milano ha giustamente tenuto presente anche questo documento, prodotto dall'odierna appellante in primo grado, per la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente in esame.
La Corte condivide le conclusioni a cui è pervenuta la sentenza impugnata, avendo il Giudice di primo grado correttamente statuito di non fare applicazione del c.d. “saldo zero”, alla luce del saldo positivo per la correntista con cui si apre il primo estratto conto prodotto in atti. Il rigetto di tale motivo esime la Corte da ogni ulteriore valutazione.
Conclusivamente, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata. All'esito del giudizio segue la condanna di a rifondere le spese Parte_1 processuali del grado nei confronti di ed . Controparte_4 CP_3
La liquidazione delle spese avviene nella misura indicata in dispositivo e determinata con applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00 - € 260.000,00), individuato tenuto conto del valore della controversia introdotta in appello, come previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022. La natura della controversia e le questioni di diritto sollevate giustificano l'applicazione dei parametrio minimi.
Sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis del citato art. 13 D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e di avverso la sentenza n. 3653/2023 del Controparte_4 CP_3
Tribunale di Milano pubblicata il 05.05.2023, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 9 di 10 2. condanna la parte appellante alla rifusione in favore di e di Controparte_4
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per ciascuna CP_3 posizione in € 4.997,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, così come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 19/12/2024.
Il Presidente estensore Serena Baccolini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nella persona dei seguenti magistrati
Serena BACCOLINI Presidente rel. Beatrice SICCARDI Consigliere Marco DEL VECCHIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1567/2023 R.G. promossa in grado d'appello
da
Parte_1
C.F. C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Angeloni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento, Viale Mellusi n. 95 ( , Email_1 come da delega in atti APPELLANTE
contro C.F. e per essa, quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
C.F. ,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Brenna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Piazzale Gerbetto n. 6 ( , come da Email_2 delega in atti APPELLATA e contro
Controparte_3
C.F. P.IVA_3
pagina 1 di 10 rappresentata e difesa dall'avv. prof. Achille Saletti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Fratelli Gabba n. 7 ( , Email_3 come da delega in atti APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 3653/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 05/05/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per l'appellante Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria eccezione e istanza: 1) in accoglimento del formulato appello, riformare la sentenza nr. 3653 del 05- 05- 2023, pubblicata in pari data, emessa a definizione del procedimento di cui al nr. 6475/2020 R.G. dal Tribunale di Milano – sesta Sezione Civile - in composizione monocratica - Giudice Dott.ssa Ambra Carla Tombesi, Rep. Nr. 40362/2023 del 05-05- 2023, notificata a mezzo pec in data 09-05-2023, come indicato nella parte motiva dell'atto di appello;
2) per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo n° 24495/2019, pubblicato in data 19.11.2019, accogliere la domanda proposta dalla sig.ra in virtù delle _1 risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, evidenziando che il conteggio elaborato dal Ctu Dott.ssa da tener in debito conto sia quello eseguito partendo dal saldo Per_1 zero, come da quesito peritale posto chiaramente dal Giudice di prime cure per un importo pari a euro 158.554,78; 3) sempre per l'effetto, condannare la in persona del suo legale rapp.te CP_3 CP_2
p.t. e/o la in persona del suo legale rapp.te p.t. e per essa Controparte_4 CP_2
ciascuno per quanto di ragione, a restituire in favore della sig.ra
[...] Parte_1
, la somma di euro 158.554,78 o diversa somma, maggiore o minore che l'adita
[...]
Corte di Appelo riterrà in Sua giustizia;
4) condannare la in persona del suo legale rapp.te p.t. e/o la CP_3 CP_2 CP_4
in persona del suo legale rapp.te p.t. e per essa ciascuno
[...] CP_2 per quanto di ragione, al riconoscimento, in favore della IG.ra , Parte_1 degli interessi ex art. 1284 IV comma c.c. da calcolare sull'importo di euro 158.55.4,78
o sulla somma, maggiore o minore, che l'adita Corte di Appello riterrà in Sua giustizia;
5) condannare in ogni caso gli appellati, ciascuno per quanto di ragione, alle spese e competenze del doppio grado di giudizio come per Legge, con distrazione in favore dello scrivente Avvocato.”
per l'appellata per essa Controparte_4 CP_2
pagina 2 di 10 “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare: Nel merito in via principale, rigettare l'appello per le ragioni sopra esposte, inquanto l'impugnazione è da ritenersi inammissibile, infondata e indimostrata e per l'effetto confermare la decisione del Tribunale ordinario di Milano n. 3653/2023; In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA. In via istruttoria, occorrendo, si insiste nelle istanze di cui al primo grado di giudizio e comunque con ogni più ampia riserva.”
per l'appellata Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza: in via preliminare: dichiarare inammissibili le domande di condanna proposte ex adverso, in quanto nuove;
nel merito, rigettare l'appello proposto dalla signora contro la sentenza n. Parte_1
3653/2023 del Tribunale ordinario di Milano, confermandola integralmente;
in ogni caso, con vittoria di spese e compenso di causa del grado, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e C.P.A.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, Parte_1 CP_3
opponendosi al D.I. n. 24495/2019 del 19/11/2019, con il quale il Tribunale di
[...]
Milano ingiungeva alla il pagamento in favore della banca della somma di € _1
164.950,02, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. L'esposizione debitoria, nella tesi esposta da nella fase monitoria, era CP_3 maturata nell'ambito di tre contratti di conto corrente e due contratti di mutuo:
- € 90.000,00, quale saldo debitore del conto corrente n. 105426225, giusto estratto conto del 24.10.2019;
- € 10.143,50, quale saldo debitore del conto corrente n. 105453921, giusto estratto conto del 24.10.2019;
- € 50.417,80, quale saldo debitore del conto corrente n. 100200259, giusto estratto conto del 24.10.2019;
- € 13.758,21, quale saldo debitore mutuo chirografario n. 8154028, giusto estratto conto corrente del 24.10.2019;
- € 630,51, quale saldo debitore mutuo chirografario n. 4513250, giusto estratto conto corrente del 24.10.2019. Con l'atto in opposizione al D.I., la eccepiva e deduceva: _1
pagina 3 di 10 - l'improcedibilità della domanda proposta in sede monitoria, in quanto il credito vantato da controparte si fondava su contratti bancari e non era stato esperito il tentativo di mediazione della controversia ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010;
- la mancata prova del titolo fondante il credito vantato, quale saldo passivo del conto corrente n. 00100200259 (€ 50.417,80), atteso che tale contratto aveva avuto esecuzione tra le parti sin dal 2007, mentre a dimostrazione delle pattuizioni delle parti veniva prodotto un documento contrattuale del 2/3/2018, con conseguente mancanza di prova della pattuizione delle condizioni economiche applicate al conyo corrente dall'apertura al 2/3/2018 e successivamente unilateralmente variate, in violazione degli artt. 117 e 118 TUB;
- la carenza di prova del credito vantato dall'opposta, atteso che dalla documentazione prodotta risultava addebitata indebitamente alla – tanto in corso di esecuzione _1 del contratto di conto corrente, quanto dei contratti di mutuo – la somma di € 110.585,04, importo non dovuto (come da consulenza di parte opponente prodotta sub doc. 2), in quanto: i) relativo ad interessi usurari e/o interessi, spese ed oneri non dovuti poiché non pattuiti per iscritto, nonché relativo ad interessi anatocistici addebitati in corso di esecuzione del contratto di conto corrente per complessivi € 96.061,80; ii) derivato dai maggiori interessi convenzionali corrisposti per € 1.370,51 in relazione al contratto di mutuo n. 8154028, da sostituire con il tasso di interesse indicato dall'art. 125 bis comma 7 TUB, in ragione dell'errata indicazione nel contratto del TAEG in misura del 6,54% in luogo del 6,7515%, con le conseguenti deduzioni;
iii) derivato dai maggiori interessi convenzionali corrisposti per € 2.679,73 in relazione al contratto di mutuo n. 4513250, da sostituire con il tasso di interesse indicato dall'art. 125 bis, comma 7, TUB, in ragione dell'errata indicazione nel contratto del TAEG in misura del 7,70049% in luogo del 7,93170%, deducendo, per l'effetto, ai sensi dell'art. 125 bis, comma 6, TUB;
iv) derivato dai maggiori interessi convenzionali corrisposti per € 10.473,00 in relazione al contratto di mutuo n. 3587820, da sostituire con il tasso di interesse indicato dall'art. 125 bis, comma 7, TUB, in ragione dell'errata indicazione nel contratto del TAEG in misura del 11,670% in luogo del 14,3708%, deducendo, per l'effetto, ai sensi dell'art. 125 bis, comma 6, TUB;
- la compensazione del credito oggetto della domanda monitoria con il proprio controcredito di natura restitutoria. La concludeva, chiedendo: i) in via preliminare, di concedere all'opponente il _1 termine breve al fine di consentire l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
ii) in via principale, di accertare nel merito l'inesigibilità e l'infondatezza del credito vantato da e, per l'effetto, di revocare il provvedimento CP_3 monitorio opposto;
iii) in via subordinata, di ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute e comunque addebitate per complessivi € 110.585,04; iv) con vittoria di spese. pagina 4 di 10 , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza di quanto ex adverso CP_3 eccepito e dedotto, sostenendo:
- che il contratto di conto corrente n. 00100200259 non aveva avuto esecuzione sin dal 2007, ma che lo stesso era stato stipulato solo in data 2/3/2018;
- che il credito derivante dal mutuo n. 3587820 non era oggetto della domanda monitoria;
- l'insussistenza di alcuna divergenza tra il TAEG indicato e quello ricavabile dall'applicazione delle condizioni contrattuali;
- l'inapplicabilità dell'art. 125 bis TUB ai contratti di mutuo conclusi tra le parti, in quanto norma volta a disciplinare la materia del credito al consumo (nel caso di specie, invece, i mutui erano stati stipulati dall'opponente nell'esercizio di attività di impresa).
concludeva, quindi, chiedendo: i) in via preliminare, di concedere, nei CP_3 confronti dell'opponente, la provvisoria esecutorietà ex art. 648 cpc;
ii) nel merito, di respingere l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del provvedimento monitorio;
iii) in via subordinata, di condannare la a pagare alla banca la somma di € 164.950,02, quale saldo dei _1 rapporti sopra indicati (oltre interessi convenzionalmente pattuiti dal dovuto al saldo, interessi anatocistici ex art. 1283 cod. civ. dalla domanda monitoria al saldo, spese liquidate in decreto e successive occorrende), o la diversa somma risultante dell'istruttoria o ritenuta di giustizia;
iv) in via subordinata, di respingere la richiesta avversaria di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di ridurre la pretesa della banca dell'importo di € 110.585,04; v) di condannare la al risarcimento ex art. 96 _1
c.p.c.; vi) con vittoria di spese. All'udienza di trattazione del 4/11/2020, negata la concessione della provvisoria esecutorietà al D.I. opposto, è stato assegnato termine per l'introduzione di domanda di mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, procedura conclusasi con esito negativo. Con atto del 8/4/2022 interveniva (di seguito anche solo ) Controparte_4 CP_4 allegando di essere cessionaria del credito oggetto della domanda monitoria, a seguito di cessione di credito in blocco da parte di del 11/11/2021, ed aderendo alle CP_3 conclusioni già rassegnate dalla banca.
la causa documentalmente e mediante CTU, il Tribunale di Milano, con sentenza Pt_2
n. 3653/2023 pubblicata il 5.5.2023, accoglieva parzialmente l'opposizione, decidendo come di seguito:
“1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 24495/2019 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano il 19.11.2019 in favore di Controparte_3
2) condanna al pagamento in favore di e, Parte_1 Controparte_3 quindi, di di € 147.372,34 oltre interessi legali dal 31.10.2019 al Controparte_4 saldo effettivo da calcolare al saggio di cui all'art.1284, comma 4, c.c.;
pagina 5 di 10 3) condanna altresì a rimborsare in favore di Parte_1 CP_3 le spese di giudizio, che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre al 15%
[...] dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, IVA e CPA;
4) compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 CP_4
[...]
5) pone definitivamente le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 6.10.2022 in misura pari ad € 4.540,00 per compensi, oltre oneri ed accessori, a carico di
Controparte_3
Le ragioni poste a sostegno della decisione possono essere così sintetizzate:
I. con riferimento al credito relativo al contratto di conto corrente n. 00100200259:
- parte opponente ha documentato che tale contratto ha avuto esecuzione tra le parti almeno dal 3/12/2007, producendo estratti conto che registravano a tale data un saldo attivo (e quindi un credito per la correntista) di € 14.997,36;
- il CTU ha accertato che in luogo del debito di € 55.234,02, annotato in conto alla data di passaggio a sofferenza, il saldo di conto corrente alla data del 28/11/2019 risultava pari ad € 37.656,34, con la sussistenza di un proprio minor debito per € 17.577,68; II. con riferimento al credito relativo ai contratti di conto corrente n. 105426225 e n. 105453921:
- ha fornito, in sede monitoria, prova scritta del titolo della propria CP_3 domanda, mentre la non ha compiuto alcuna specifica contestazione di tale _1 credito né in sede di opposizione, né successivamente sino alla precisazione delle conclusioni, con la conseguenza che i crediti devono essere ritenuti pienamente provati anche ai sensi dell'art. 115 cpc;
- la domanda proposta in sede monitoria dalla banca doveva essere accolta;
III. con riferimento al credito derivante dai contratti di mutuo n. 8154028 e n. 4513250:
- la Banca opposta provvedeva: i) a provare per iscritto la stipulazione di tali contratti;
ii) ad affermare che non risultava contestato che l'importo mutuato fosse stato effettivamente consegnato alla mutuataria;
iii) ad allegare l'inadempimento all'obbligo di corresponsione di ratei restitutori e la conseguente esigibilità di un credito pecuniario rispettivamente per € 13.758,21 e per € 650,51;
- la deduceva, quale unica ragione di parziale insussistenza del credito vantato da _1
, l'estinzione parziale del credito maturato in esecuzione dei contratti di CP_3 mutuo per compensazione con il proprio controcredito restitutorio derivante dall'errata indicazione del TAEG, la deduzione era da considerarsi infondata in quanto risultava documentato dagli stessi contratti di mutuo, prodotti in sede monitoria, e dall'ulteriore contratto di mutuo oggetto del doc. 4 attoreo, che tali contratti erano stati conclusi dalla nell'ambito dell'esercizio della sua attività di impresa, fatto che ha precluso _1
l'applicazione a tali contratti della disciplina del credito al consumo richiamata nelle difese di parte attrice. pagina 6 di 10 Conclusivamente, l'opposizione proposta veniva accolta solo parzialmente, con conseguente condanna della al pagamento di € 147.372,34, in favore di _1 CP_3
e, dunque, della società cessionaria del credito come richiesto dalla
[...] CP_4 CP_5 oltre interessi che, in difetto di specifica allegazione della misura della loro pattuizione e della data di esigibilità di ciascuno dei crediti vantati, sono stati calcolati al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di proposizione della domanda in sede monitoria (31.10.2019) e sino al saldo effettivo. La ha proposto appello, concludendo, in via preliminare, per la sospensione della _1 provvisoria esecutività della sentenza impugnata. Nel merito, ha chiesto l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza emessa in primo grado, previa revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di e/o di CP_3
ciascuno per quanto di ragione, a restituire in favore della la somma di CP_4 _1
€ 158.554,78 o comunque la diversa somma ritenuta di giustizia;
per la condanna di e/o ciascuno per quanto di ragione, al riconoscimento, in favore CP_3 CP_4 dell'appellante, degli interessi ex art. 1284, comma 4, cod. cov., da calcolare sull'importo di € 158.554,78 o sulla diversa somma ritenuta di giustizia;
per la condanna degli appellati, ciascuno per quanto di ragione, alle spese e competenze del doppio grado di giudizio. L'appellante ha affidato il gravame ad un unico motivo di appello, così rubricato: I. “Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.- Carenza, illogicità, apparenza e contraddittorietà della motivazione”. Instaurato il contraddittorio, si è costituita la società (e per essa, quale CP_4 mandataria, ) la quale ha sostenuto, in via preliminare, la propria carenza di CP_2 legittimazione passiva ed ha censurato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, concludendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata. Si è costituita anche , eccependo, preliminarmente, la novità, con CP_3 conseguente inammissibilità, delle domande di condanna alla restituzione di somme e dei relativi interessi formulate dall'appellante. Ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto e in diritto, concludendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado. Alla prima udienza, il Consigliere istruttore si è riservato di riferire al Collegio sull'istanza ex art. 283 cpc formulata dall'appellante. Con ordinanza del 3/11/2023, la Corte ha rigettato la domanda di sospensione avanzata dalla e ha fissato udienza per la rimessione della causa in decisione. _1
A tale udienza del 18/12/2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, appare alla Corte opportuno compiere talune considerazioni necessarie per delimitare l'attuale thema decidendum. pagina 7 di 10 Il contezioso deve ritenersi limitato alle contestazioni svolte dall'appellante in relazione al solo conto corrente n. 100200259, atteso che la non ha impugnato le _1 statuizioni del Giudice di primo grado relative agli altri conti correnti e mutui chirografari, i cui diritti erano stati azionati in via monitoria da e opposti CP_3 in primo grado dalla _1
Ne consegue che su tali diversi rapporti si è formato il giudicato. Tanto premesso, la Corte ritiene che l'appellante non abbia fornito argomentazioni idonee a porre in discussione l'iter deduttivo e decisionale svolto dal Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata che, in questa sede, deve trovare conferma.
Con il primo ed unico motivo, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 cpc, stante la dedotta carenza, illogicità, apparenza e contraddittorietà della motivazione del Giudice di primo grado. In tesi, l'errore imputato al Tribunale di Milano è quello di aver ritenuto corretto che il CTU, nell'effettuare il calcolo relativo al conto corrente n. 000100200259, sia partito da un saldo positivo pari ad € 14.997,36, laddove, invece, avrebbe dovuto applicare il c.d.
“saldo zero”. Sempre secondo l'appellante, nonostante a pagina 10 dell'elaborato peritale si legga che
“questo c.t.u. precisa di aver utilizzato quale base di partenza per il ricalcolo degli interessi il saldo del primo estratto conto prodotto in atti più risalente nel tempo (trattasi del saldo al 31.12.17, pari ad Euro 128.198,32 a debito del correntista)”, il Tribunale di Milano avrebbe erroneamente ritenuto che al 31/12/2017 vi fosse sul conto corrente un saldo positivo a credito della correntista e non applicato l'azzeramento del saldo iniziale a fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla banca.
Il motivo è infondato e va rigettato, poiché muove da un'impostazione teorica fortemente limitativa del principio del libero convincimento del Giudice, sulla base del quale l'interprete deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento. Risulta pacifico che, tra i caratteri essenziali del libero apprezzamento, vi è il potere per il Giudice di utilizzare ogni elemento dotato di efficacia probatoria, ovvero tutti i documenti assunti in giudizio, nonché l'assoluta irrilevanza delle diverse provenienze dei dati probatori acquisiti. In altre parole, le prove (rectius, nel caso di specie, i documenti), una volta acquisite ed assunte, sono sottoposte all'apprezzamento del Giudice a prescindere dalla ripartizione dell'onere probatorio, ovvero da chi ne abbia preso l'iniziativa o dalla loro provenienza, potendo l'interprete trarre da determinate prove elementi decisori sfavorevoli alla stessa parte che le ha prodotte, essendo, peraltro, libero di apprezzarne discrezionalmente il livello di efficacia, scegliendo quelle che ritiene decisive per la formazione del suo convincimento. pagina 8 di 10 La non tiene conto di avere prodotto gli estratti conto, relativi al conto corrente _1 di cui è lite, anteriori rispetto a quelli prodotti dalla banca. In particolare, l'estratto conto più risalente prodotto dalla correntista si apre con un saldo a credito della stessa al 30/9/2008 di € 27.357,88 (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado . _1
Tanto premesso, applicato il principio enunciato che i documenti acquisiti al processo concorrono tutti alla ricostruzione del fatto, indipendentemente da chi li abbia prodotti, appare chiaro che il Tribunale di Milano ha giustamente tenuto presente anche questo documento, prodotto dall'odierna appellante in primo grado, per la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente in esame.
La Corte condivide le conclusioni a cui è pervenuta la sentenza impugnata, avendo il Giudice di primo grado correttamente statuito di non fare applicazione del c.d. “saldo zero”, alla luce del saldo positivo per la correntista con cui si apre il primo estratto conto prodotto in atti. Il rigetto di tale motivo esime la Corte da ogni ulteriore valutazione.
Conclusivamente, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata. All'esito del giudizio segue la condanna di a rifondere le spese Parte_1 processuali del grado nei confronti di ed . Controparte_4 CP_3
La liquidazione delle spese avviene nella misura indicata in dispositivo e determinata con applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00 - € 260.000,00), individuato tenuto conto del valore della controversia introdotta in appello, come previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022. La natura della controversia e le questioni di diritto sollevate giustificano l'applicazione dei parametrio minimi.
Sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis del citato art. 13 D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e di avverso la sentenza n. 3653/2023 del Controparte_4 CP_3
Tribunale di Milano pubblicata il 05.05.2023, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 9 di 10 2. condanna la parte appellante alla rifusione in favore di e di Controparte_4
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per ciascuna CP_3 posizione in € 4.997,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, così come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 19/12/2024.
Il Presidente estensore Serena Baccolini
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