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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 25/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 67/2025
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 25/03/2025, alle ore 12:10, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. SPALAZZI GIULIA;
è presente legale Parte_1 Parte_2 rappresentante della società; Per presente con l'avv. CONSOLI MICHELANGELO. Controparte_1
L'avv. Spalazzi fa presente, ai fini di replica all'eccezione avversaria, che tutti e tre i decreti ingiuntivi sono stati notificati il 16.12.2024 e le opposizioni sono state depositate ed iscritte a ruolo il 27.01.2025 nel rispetto dei termini di cui all'art. 155 c.p.c.
Relativamente a possibilità conciliative, riepiloga le vicende del cambio appalto, fa presente del pieno adempimento dell'obbligo solidale rispetto ad altri lavoratori diversi dai ricorrenti. Eccepisce che non abbiano mai svolto attività nell'appalto e che non spettano le retribuzioni, in quanto non è provato che abbiano svolto attività nell'appalto.
Spiega i motivi per cui non si è trovato un accordo conciliativo.
L'avv. Consoli eccepisce che non vi è motivo per cui i lavoratori non siano confluiti nel cambio appalto e che la prova dell'adibizione risulterebbe dalle buste paga in atti. Insiste per le eccezioni preliminari di inammissibilità.
Il pagamento della fattura di Project eccepita da controparte è irrilevante e non è opponibile ai lavoratori che non sono stati parte del giudizio, riguardando i rapporti tra ed il . Non è a loro opponibile. Pt_1 Parte_3
Fa presente che in questa sede è il lavoratore. Il suo ruolo nel è irrilevante. Insiste CP_2 Parte_3 per la provvisoria esecuzione del decreto.
Parte opponente si oppone alla provvisoria esecuzione e contesta l'attività recente svolta dalle persone nell'ambito dell'appalto. Il committente non dovrebbe farsi carico di tali posizioni.
L'avv. Consoli controreplica alle tesi di controparte. Sottolinea che sarebbe necessaria una prova testimoniale.
L'avv. Spalazzi non discute l'esistenza dell'appalto né l'attività oggetto dell'appalto. Contesta l'adibizione dei lavoratori, che mai avrebbero svolto attività oggetto dell'appalto. Contesta che abbia mai Parte_2
Pag. 1 di 8 stabilito compensi per tali persone, che svolgevano altre attività per la cooperativa. Si oppone alla provvisoria esecutività; insiste per la prova testimoniale sulla non sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dell'appalto della cooperativa. Prende atto dell'assunzione ma contesta l'attività nell'ambito dei servizi oggetto dell'appalto con Pt_1
L'avv. Consoli insiste come in atti per l'accoglimento delle conclusioni e per la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione.
Parte opponente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda.
Parte opposta discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda.
Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti.
Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 67/2025 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CONTINI GIADA e dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SIA ), avv. TIRONI FRANCESCA DANIELA C.F._1
( , avv. SPALAZZI GIULIA ( ) PIAZZA TRE TORRI, 2 C.F._2 C.F._3 BASILE SILVIA ( cui studio è elettivamente C.F._4 domiciliata, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte opponente contro (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CONSOLI Controparte_1 C.F._5
MICHELANGELO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte opposta Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. parte ricorrente nel monitorio, premesso di aver Controparte_1 lavorato per Project s.c. a r.l. presso il sito produttivo di quale committente del contratto di Parte_1 appalto in vigore fino al 03.10.2024, con la qualifica di impiegata amministrativa di livello 4° del CCNL
Commercio, Terziario e Servizi, con mansioni di addetta amministrativa, di non aver percepito le retribuzioni delle mensilità di settembre e di ottobre del 2024, ha chiesto che il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, ingiungesse ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 alla committente di pagare Parte_1
l'importo complessivo lordo di € 7.872,37, a titolo di retribuzione, oltre interessi al saldo effettivo, rivalutazione monetaria e spese di lite.
Il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso in data 27.11.2024 il decreto ingiuntivo n. 142/2024 (r.g. d.i. n. 895/2024).
Con ricorso ex art. 645 c.p.c., iscritto a ruolo in data 27/01/2025, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo eccependo che è figlia del Presidente del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione di Project s.c. a r.l. ( , che al tempo della sottoscrizione del contratto di CP_2 appalto era la stessa a ricoprire la carica sociale di Presidente del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione del (d'ora in avanti anche “Project”), contestando che la stessa fosse Controparte_3 adibita al predetto appalto, in quanto non avrebbe svolto le attività oggetto dello stesso afferenti alle linee di
Pag. 1 di 8 produzione, contestando che per il periodo precedente rispetto alla data di formale assunzione della opposta
(04.04.2024) esistesse un rapporto di lavoro subordinato, contestando che fosse oggetto dell'appalto l'attività di carattere amministrativo per la quale l'opposta veniva assunta e contestando la richiesta di svolgimento di tale attività lavorativa nell'ambito dell'appalto, eccependo che la presenza di presso Controparte_1 lo stabilimento di (d'ora in avanti, anche “ ”) sarebbe stata sporadica ed occasionale, Parte_1 Pt_1 affermando del rispettivo recesso dal contratto di appalto con comunicazione del 03.10.2024 e del successivo licenziamento della opposta, sottoscritto dal padre , contestando la spettanza di CP_2 specifiche voci di cui alle buste paga oggetto del ricorso per d.i. e argomentando sulla necessità di una
“riparametrazione” dei giorni di effettiva attività di lavoro, affermando che l'opposta ricoprirebbe la carica di
Consigliere di Amministrazione della società Perfumes Service Soc. Coop., consorziata di Project;
l'opponente ha addotto della partecipazione dell'opposta in altre e differenti società riconducibili alla famiglia ha eccepito il difetto di titolarità attiva e di interesse ad agire dell'opposta; ha argomentato sulla mala CP_1 fede dell'opposta.
La società opponente ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo in quanto infondato in fatto e in diritto.
Si è costituita regolarmente nel giudizio di opposizione eccependo la tardività Controparte_1 dell'opposizione, contestando le avverse deduzioni, allegando le rispettive mansioni svolte, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 142/2024 emesso in data 27.11.2024 dal
Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e senza assunzione di prova per testi.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 comma 1 c.p.c.
In via preliminare, il ricorso in opposizione risulta tempestivamente depositato ed iscritto a ruolo in data
27.01.2025 (non il 29), ovvero entro la scadenza del termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. rispetto alla data di avvenuta notificazione del d.i., il giorno 18.12.2024, come enunciato dall'opposta (pag. 4 della memoria difensiva;
il riferimento all'anno “2023” è un refuso).
L'eccezione è comunque infondata, applicandosi il disposto, generale ed applicabile a tutti i termini perentori con decorrenza successiva, previsto dall'art. 155 comma 5 del c.p.c., che testualmente prevede: “la proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”; il comma 4 prevede: “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo” (si veda Cass. civ. n. 16303/2015; conforme Cass. civ. n. 24375/2010).
Il termine di scadenza dei 40 giorni per l'opposizione a d.i. previsti dall'art. 641 c.p.c. e decorrenti dalla notificazione del d.i. cade nella giornata del sabato, dunque è prorogato di diritto al giorno non festivo, il lunedì.
Pag. 2 di 8 Nel merito, occorre premettere che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso per la somma lorda di €
7.872,37, a titolo di retribuzione per i mesi di settembre ed ottobre del 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Non sono in contestazione né la sussistenza e durata del rapporto di appalto che intercorreva tra le società
e Project, per il periodo dal 29.03.2019 al recesso della committente datato 03.10.2024, avente ad Pt_1 oggetto il confezionamento primario e secondario di prodotti di profumeria (docc. nn. 3, 4, 5 “addendum” del
30.12.2022, 6, 13 fasc. opponente), né che figlia di che ricopre Controparte_1 CP_2 la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Project dal 14.11.2019 (v. visura camerale prodotta della società Project, doc. n. 2 fasc. opponente, pag. 6 di 14)(in precedenza tale carica era ricoperta dalla medesima opposta, v. visura camerale, pag. 11 di 14).
Non può dirsi allegata l'adibizione all'appalto.
Parte opposta avrebbe avuto l'onere di formulare istanze istruttorie volte a dimostrare la circostanza – controversa perché contestata dall'opponente, che sottolinea più volte come la presenza nello stabilimento e nell'appalto fosse sporadica nei capitoli 13, 14, 15 del ricorso – che fosse stata adibita effettivamente all'appalto di cui era committente per il periodo dall'assunzione formale fino alla cessazione Parte_1 dell'appalto, non che avesse rapporti generici con la committente.
I capitoli di prova in calce alla memoria difensiva riguardano le attività di il controllo Controparte_1 di sulle prestazioni di lavoro effettuate dal personale, l'aver “sempre reso la prestazione fino alla data Parte_2 del licenziamento”, l'omesso “assorbimento” della stessa da parte della società subentrante nel cambio appalto, tutte circostanze prive di rilevanza nel caso di specie.
Nulla di tutto ciò è stato formulato nella memoria difensiva, di talché irrilevante è la circostanza che Pt_1 nel presente giudizio faccia “finta di non conoscere” l'odierna opposta ed è del tutto irrilevante la circostanza, ribadita in memoria, che “l'attività lavorativa sia stata svolta”, occorrendo, ai fini della responsabilità solidale ex art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, articolare prova (orale o documentale) volta a dimostrare che tale attività lavorativa (se impiegatizia) oltre ad essere stata svolta, sia stata svolta nell'ambito di quello specifico appalto del quale viene invocata – in questa sede – la responsabilità del committente per presunti crediti retributivi.
Dalle buste paga prodotte di settembre ed ottobre del 2024 (doc. n. 6 fasc. opposta, cedolini), piuttosto, emerge che l'unità produttiva di riferimento della prestazione di lavoro resta la “sede principale” della società
Project, senza alcun riferimento a Parte_1
Ancora, il nominativo della opposta non figura nell'elenco dei lavoratori oggetto del cambio appalto Project
(società uscente) – Cooperativa Lavoratori Ortomercato s.c. a r.l. (società subentrante)(v. doc. n. 5 fasc. opposta), elemento univoco che – in uno con gli altri elementi probatori- rende non probabile una adibizione della opposta all'appalto.
Il riferimento a “salvo errori ed omissioni” contenuto al paragrafo iii) delle premesse del verbale di cambio appalto
Pag. 3 di 8 relativamente all'elenco dei lavoratori di cui all'allegato A (pag. 1 del doc. n. 5 cit.) è una formula di stile da intendersi riferita ad errori formali o mere omissioni senza che possa essere estesa al differente caso dell'esclusione del lavoratore, soprattutto se – elemento di rilievo- la società subentrante dichiara documentalmente che la parte opposta non era ricompresa “nel perimetro dell'appalto” (doc. n. 4 fasc. opposta, corrispondenza mail tra procuratore di parte opposta). Pt_4
Si aggiunga altresì che vi è la circostanza – non specificamente aggredita – che l'odierna opposta ricopre cariche sociali in società terze come consigliera di amministrazione (es. Perfumes Service soc. coop., società che risulta in liquidazione dal febbraio 2025, ovvero per un periodo differente da quello di cui è causa, v. doc. n. 3 fasc. opposta) o di cui non è provato che siano inattive o che non abbiano prodotto utili. A tale riguardo, quel che rileva non è tanto la attività o meno della società, perché è la stessa contemporanea partecipazione in tali società (pacifica) a rendere inverosimile – senza la deduzione degli elementi del vincolo di subordinazione- la prestazione di lavoro subordinato alle dipendenze di Project s.c. a r.l. in favore del
Presidente e padre , presupposto (richiamato dallo stesso art. 29 comma 2 del d.lgs. n. CP_2
276/2003 nel riferimento ai “lavoratori”) per il quale vengono vantati crediti retributivi verso l'odierna opponente.
Non solo: occorre applicare il seguente principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità: “tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectíonis vel benevolentiae causa. Conseguentemente, per superare tale presunzione, è necessario fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto,
l'assoggettamento al potere direttivo-organizzativo altrui e l'onerosità” (v. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
30/09/2020, n. 20904; Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 20/04/2011, n. 9043; v. Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 28/12/2022, n. 37938).
Il rapporto intercorre formalmente tra e il rappresentante della società Project e Controparte_1 padre della stessa (v. lettera di assunzione, doc. n. 6 fasc. opposta). Il licenziamento viene CP_2 sottoscritto, del resto, dal padre (v. lettera di licenziamento, doc. n. 6 fasc. opposta). CP_2
Quel che rileva, tuttavia, è il concreto estrinsecarsi del rapporto in essere tra le parti, se di subordinazione, in questo caso legate da un rapporto familiare.
Non è decisiva la qualificazione del rapporto espressa dalla volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. lav. Sent.
n. 11589 del 9/05/2008; Cass. civ. Sent. n. 9900 del 20/6/2003): occorre riferirsi ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione (cfr. Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 4346 del 4/3/2015) ed alle caratteristiche intrinseche della prestazione dedotta in contratto.
Il fruitore della prestazione è pertanto , rappresentante della società. CP_2
Significa che parte opposta – su cui grava il relativo onere della prova e a motivo della contestazione del rapporto di lavoro di controparte nel capitolo n. 38 del ricorso–, al fine di superare la presunzione di gratuità,
Pag. 4 di 8 avrebbe avuto l'onere di dedurre non solo le attività che svolgeva nell'ambito dell'appalto (capitolo 1 in calce alla memoria), ma anche che la prestazione di lavoro fosse in concreto onerosa e in concreto sottoposta al vincolo di subordinazione nei rapporti con il familiare (potere direttivo, di controllo, disciplinare, orario di lavoro etc.), non essendo sufficiente produrre la lettera di assunzione e la lettera di licenziamento (doc. n. 6 fasc. opposto).
In particolare, parte opposta avrebbe avuto l'onere di dedurre dell'assoggettamento al potere di direttiva esercitato dal familiare (Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante della società) e della onerosità del rapporto.
Nulla delle concrete modalità di svolgimento del rapporto con il familiare – al fine di verificare se di onerosità si tratti o no- è stato addotto nella memoria e nelle relative istanze istruttorie ed a tale difetto deduttivo non può supplire il giudicante, nemmeno tramite l'esercizio dei poteri officiosi previsti dall'art. 421 c.p.c.
Per questi motivi
l'opposizione merita di essere accolta ed il decreto ingiuntivo opposto n. 142/2024 emesso in data 27.11.2024 dal Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro (r.g. n. 895/2024), deve essere revocato in quanto illegittimamente emesso.
La genericità dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ne impedisce il suo accoglimento.
Ogni altra questione viene dichiarata assorbita dall'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e ss. mod.), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, i parametri medi, detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione di e per l'effetto: Parte_1
a) revoca il decreto ingiuntivo n. 142/2024 emesso non esecutivo in data 27.11.2024 dal Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, in quanto illegittimo,
2) condanna altresì la parte opposta al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.500,00 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del
15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Francesco Manfredi
NOTA
Pag. 5 di 8 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 6 di 8
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 25/03/2025, alle ore 12:10, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. SPALAZZI GIULIA;
è presente legale Parte_1 Parte_2 rappresentante della società; Per presente con l'avv. CONSOLI MICHELANGELO. Controparte_1
L'avv. Spalazzi fa presente, ai fini di replica all'eccezione avversaria, che tutti e tre i decreti ingiuntivi sono stati notificati il 16.12.2024 e le opposizioni sono state depositate ed iscritte a ruolo il 27.01.2025 nel rispetto dei termini di cui all'art. 155 c.p.c.
Relativamente a possibilità conciliative, riepiloga le vicende del cambio appalto, fa presente del pieno adempimento dell'obbligo solidale rispetto ad altri lavoratori diversi dai ricorrenti. Eccepisce che non abbiano mai svolto attività nell'appalto e che non spettano le retribuzioni, in quanto non è provato che abbiano svolto attività nell'appalto.
Spiega i motivi per cui non si è trovato un accordo conciliativo.
L'avv. Consoli eccepisce che non vi è motivo per cui i lavoratori non siano confluiti nel cambio appalto e che la prova dell'adibizione risulterebbe dalle buste paga in atti. Insiste per le eccezioni preliminari di inammissibilità.
Il pagamento della fattura di Project eccepita da controparte è irrilevante e non è opponibile ai lavoratori che non sono stati parte del giudizio, riguardando i rapporti tra ed il . Non è a loro opponibile. Pt_1 Parte_3
Fa presente che in questa sede è il lavoratore. Il suo ruolo nel è irrilevante. Insiste CP_2 Parte_3 per la provvisoria esecuzione del decreto.
Parte opponente si oppone alla provvisoria esecuzione e contesta l'attività recente svolta dalle persone nell'ambito dell'appalto. Il committente non dovrebbe farsi carico di tali posizioni.
L'avv. Consoli controreplica alle tesi di controparte. Sottolinea che sarebbe necessaria una prova testimoniale.
L'avv. Spalazzi non discute l'esistenza dell'appalto né l'attività oggetto dell'appalto. Contesta l'adibizione dei lavoratori, che mai avrebbero svolto attività oggetto dell'appalto. Contesta che abbia mai Parte_2
Pag. 1 di 8 stabilito compensi per tali persone, che svolgevano altre attività per la cooperativa. Si oppone alla provvisoria esecutività; insiste per la prova testimoniale sulla non sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dell'appalto della cooperativa. Prende atto dell'assunzione ma contesta l'attività nell'ambito dei servizi oggetto dell'appalto con Pt_1
L'avv. Consoli insiste come in atti per l'accoglimento delle conclusioni e per la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione.
Parte opponente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda.
Parte opposta discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda.
Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti.
Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 67/2025 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CONTINI GIADA e dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SIA ), avv. TIRONI FRANCESCA DANIELA C.F._1
( , avv. SPALAZZI GIULIA ( ) PIAZZA TRE TORRI, 2 C.F._2 C.F._3 BASILE SILVIA ( cui studio è elettivamente C.F._4 domiciliata, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte opponente contro (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CONSOLI Controparte_1 C.F._5
MICHELANGELO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte opposta Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. parte ricorrente nel monitorio, premesso di aver Controparte_1 lavorato per Project s.c. a r.l. presso il sito produttivo di quale committente del contratto di Parte_1 appalto in vigore fino al 03.10.2024, con la qualifica di impiegata amministrativa di livello 4° del CCNL
Commercio, Terziario e Servizi, con mansioni di addetta amministrativa, di non aver percepito le retribuzioni delle mensilità di settembre e di ottobre del 2024, ha chiesto che il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, ingiungesse ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 alla committente di pagare Parte_1
l'importo complessivo lordo di € 7.872,37, a titolo di retribuzione, oltre interessi al saldo effettivo, rivalutazione monetaria e spese di lite.
Il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso in data 27.11.2024 il decreto ingiuntivo n. 142/2024 (r.g. d.i. n. 895/2024).
Con ricorso ex art. 645 c.p.c., iscritto a ruolo in data 27/01/2025, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo eccependo che è figlia del Presidente del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione di Project s.c. a r.l. ( , che al tempo della sottoscrizione del contratto di CP_2 appalto era la stessa a ricoprire la carica sociale di Presidente del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione del (d'ora in avanti anche “Project”), contestando che la stessa fosse Controparte_3 adibita al predetto appalto, in quanto non avrebbe svolto le attività oggetto dello stesso afferenti alle linee di
Pag. 1 di 8 produzione, contestando che per il periodo precedente rispetto alla data di formale assunzione della opposta
(04.04.2024) esistesse un rapporto di lavoro subordinato, contestando che fosse oggetto dell'appalto l'attività di carattere amministrativo per la quale l'opposta veniva assunta e contestando la richiesta di svolgimento di tale attività lavorativa nell'ambito dell'appalto, eccependo che la presenza di presso Controparte_1 lo stabilimento di (d'ora in avanti, anche “ ”) sarebbe stata sporadica ed occasionale, Parte_1 Pt_1 affermando del rispettivo recesso dal contratto di appalto con comunicazione del 03.10.2024 e del successivo licenziamento della opposta, sottoscritto dal padre , contestando la spettanza di CP_2 specifiche voci di cui alle buste paga oggetto del ricorso per d.i. e argomentando sulla necessità di una
“riparametrazione” dei giorni di effettiva attività di lavoro, affermando che l'opposta ricoprirebbe la carica di
Consigliere di Amministrazione della società Perfumes Service Soc. Coop., consorziata di Project;
l'opponente ha addotto della partecipazione dell'opposta in altre e differenti società riconducibili alla famiglia ha eccepito il difetto di titolarità attiva e di interesse ad agire dell'opposta; ha argomentato sulla mala CP_1 fede dell'opposta.
La società opponente ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo in quanto infondato in fatto e in diritto.
Si è costituita regolarmente nel giudizio di opposizione eccependo la tardività Controparte_1 dell'opposizione, contestando le avverse deduzioni, allegando le rispettive mansioni svolte, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 142/2024 emesso in data 27.11.2024 dal
Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e senza assunzione di prova per testi.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 comma 1 c.p.c.
In via preliminare, il ricorso in opposizione risulta tempestivamente depositato ed iscritto a ruolo in data
27.01.2025 (non il 29), ovvero entro la scadenza del termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. rispetto alla data di avvenuta notificazione del d.i., il giorno 18.12.2024, come enunciato dall'opposta (pag. 4 della memoria difensiva;
il riferimento all'anno “2023” è un refuso).
L'eccezione è comunque infondata, applicandosi il disposto, generale ed applicabile a tutti i termini perentori con decorrenza successiva, previsto dall'art. 155 comma 5 del c.p.c., che testualmente prevede: “la proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”; il comma 4 prevede: “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo” (si veda Cass. civ. n. 16303/2015; conforme Cass. civ. n. 24375/2010).
Il termine di scadenza dei 40 giorni per l'opposizione a d.i. previsti dall'art. 641 c.p.c. e decorrenti dalla notificazione del d.i. cade nella giornata del sabato, dunque è prorogato di diritto al giorno non festivo, il lunedì.
Pag. 2 di 8 Nel merito, occorre premettere che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso per la somma lorda di €
7.872,37, a titolo di retribuzione per i mesi di settembre ed ottobre del 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Non sono in contestazione né la sussistenza e durata del rapporto di appalto che intercorreva tra le società
e Project, per il periodo dal 29.03.2019 al recesso della committente datato 03.10.2024, avente ad Pt_1 oggetto il confezionamento primario e secondario di prodotti di profumeria (docc. nn. 3, 4, 5 “addendum” del
30.12.2022, 6, 13 fasc. opponente), né che figlia di che ricopre Controparte_1 CP_2 la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Project dal 14.11.2019 (v. visura camerale prodotta della società Project, doc. n. 2 fasc. opponente, pag. 6 di 14)(in precedenza tale carica era ricoperta dalla medesima opposta, v. visura camerale, pag. 11 di 14).
Non può dirsi allegata l'adibizione all'appalto.
Parte opposta avrebbe avuto l'onere di formulare istanze istruttorie volte a dimostrare la circostanza – controversa perché contestata dall'opponente, che sottolinea più volte come la presenza nello stabilimento e nell'appalto fosse sporadica nei capitoli 13, 14, 15 del ricorso – che fosse stata adibita effettivamente all'appalto di cui era committente per il periodo dall'assunzione formale fino alla cessazione Parte_1 dell'appalto, non che avesse rapporti generici con la committente.
I capitoli di prova in calce alla memoria difensiva riguardano le attività di il controllo Controparte_1 di sulle prestazioni di lavoro effettuate dal personale, l'aver “sempre reso la prestazione fino alla data Parte_2 del licenziamento”, l'omesso “assorbimento” della stessa da parte della società subentrante nel cambio appalto, tutte circostanze prive di rilevanza nel caso di specie.
Nulla di tutto ciò è stato formulato nella memoria difensiva, di talché irrilevante è la circostanza che Pt_1 nel presente giudizio faccia “finta di non conoscere” l'odierna opposta ed è del tutto irrilevante la circostanza, ribadita in memoria, che “l'attività lavorativa sia stata svolta”, occorrendo, ai fini della responsabilità solidale ex art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, articolare prova (orale o documentale) volta a dimostrare che tale attività lavorativa (se impiegatizia) oltre ad essere stata svolta, sia stata svolta nell'ambito di quello specifico appalto del quale viene invocata – in questa sede – la responsabilità del committente per presunti crediti retributivi.
Dalle buste paga prodotte di settembre ed ottobre del 2024 (doc. n. 6 fasc. opposta, cedolini), piuttosto, emerge che l'unità produttiva di riferimento della prestazione di lavoro resta la “sede principale” della società
Project, senza alcun riferimento a Parte_1
Ancora, il nominativo della opposta non figura nell'elenco dei lavoratori oggetto del cambio appalto Project
(società uscente) – Cooperativa Lavoratori Ortomercato s.c. a r.l. (società subentrante)(v. doc. n. 5 fasc. opposta), elemento univoco che – in uno con gli altri elementi probatori- rende non probabile una adibizione della opposta all'appalto.
Il riferimento a “salvo errori ed omissioni” contenuto al paragrafo iii) delle premesse del verbale di cambio appalto
Pag. 3 di 8 relativamente all'elenco dei lavoratori di cui all'allegato A (pag. 1 del doc. n. 5 cit.) è una formula di stile da intendersi riferita ad errori formali o mere omissioni senza che possa essere estesa al differente caso dell'esclusione del lavoratore, soprattutto se – elemento di rilievo- la società subentrante dichiara documentalmente che la parte opposta non era ricompresa “nel perimetro dell'appalto” (doc. n. 4 fasc. opposta, corrispondenza mail tra procuratore di parte opposta). Pt_4
Si aggiunga altresì che vi è la circostanza – non specificamente aggredita – che l'odierna opposta ricopre cariche sociali in società terze come consigliera di amministrazione (es. Perfumes Service soc. coop., società che risulta in liquidazione dal febbraio 2025, ovvero per un periodo differente da quello di cui è causa, v. doc. n. 3 fasc. opposta) o di cui non è provato che siano inattive o che non abbiano prodotto utili. A tale riguardo, quel che rileva non è tanto la attività o meno della società, perché è la stessa contemporanea partecipazione in tali società (pacifica) a rendere inverosimile – senza la deduzione degli elementi del vincolo di subordinazione- la prestazione di lavoro subordinato alle dipendenze di Project s.c. a r.l. in favore del
Presidente e padre , presupposto (richiamato dallo stesso art. 29 comma 2 del d.lgs. n. CP_2
276/2003 nel riferimento ai “lavoratori”) per il quale vengono vantati crediti retributivi verso l'odierna opponente.
Non solo: occorre applicare il seguente principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità: “tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectíonis vel benevolentiae causa. Conseguentemente, per superare tale presunzione, è necessario fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto,
l'assoggettamento al potere direttivo-organizzativo altrui e l'onerosità” (v. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
30/09/2020, n. 20904; Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 20/04/2011, n. 9043; v. Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 28/12/2022, n. 37938).
Il rapporto intercorre formalmente tra e il rappresentante della società Project e Controparte_1 padre della stessa (v. lettera di assunzione, doc. n. 6 fasc. opposta). Il licenziamento viene CP_2 sottoscritto, del resto, dal padre (v. lettera di licenziamento, doc. n. 6 fasc. opposta). CP_2
Quel che rileva, tuttavia, è il concreto estrinsecarsi del rapporto in essere tra le parti, se di subordinazione, in questo caso legate da un rapporto familiare.
Non è decisiva la qualificazione del rapporto espressa dalla volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. lav. Sent.
n. 11589 del 9/05/2008; Cass. civ. Sent. n. 9900 del 20/6/2003): occorre riferirsi ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione (cfr. Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 4346 del 4/3/2015) ed alle caratteristiche intrinseche della prestazione dedotta in contratto.
Il fruitore della prestazione è pertanto , rappresentante della società. CP_2
Significa che parte opposta – su cui grava il relativo onere della prova e a motivo della contestazione del rapporto di lavoro di controparte nel capitolo n. 38 del ricorso–, al fine di superare la presunzione di gratuità,
Pag. 4 di 8 avrebbe avuto l'onere di dedurre non solo le attività che svolgeva nell'ambito dell'appalto (capitolo 1 in calce alla memoria), ma anche che la prestazione di lavoro fosse in concreto onerosa e in concreto sottoposta al vincolo di subordinazione nei rapporti con il familiare (potere direttivo, di controllo, disciplinare, orario di lavoro etc.), non essendo sufficiente produrre la lettera di assunzione e la lettera di licenziamento (doc. n. 6 fasc. opposto).
In particolare, parte opposta avrebbe avuto l'onere di dedurre dell'assoggettamento al potere di direttiva esercitato dal familiare (Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante della società) e della onerosità del rapporto.
Nulla delle concrete modalità di svolgimento del rapporto con il familiare – al fine di verificare se di onerosità si tratti o no- è stato addotto nella memoria e nelle relative istanze istruttorie ed a tale difetto deduttivo non può supplire il giudicante, nemmeno tramite l'esercizio dei poteri officiosi previsti dall'art. 421 c.p.c.
Per questi motivi
l'opposizione merita di essere accolta ed il decreto ingiuntivo opposto n. 142/2024 emesso in data 27.11.2024 dal Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro (r.g. n. 895/2024), deve essere revocato in quanto illegittimamente emesso.
La genericità dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ne impedisce il suo accoglimento.
Ogni altra questione viene dichiarata assorbita dall'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e ss. mod.), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, i parametri medi, detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione di e per l'effetto: Parte_1
a) revoca il decreto ingiuntivo n. 142/2024 emesso non esecutivo in data 27.11.2024 dal Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, in quanto illegittimo,
2) condanna altresì la parte opposta al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.500,00 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del
15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Francesco Manfredi
NOTA
Pag. 5 di 8 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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