CA
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/04/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2400/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2400/2022 promossa da:
e , con il patrocinio, dell' avv. Mauro Vivaldi, per procura Parte_1 Parte_2 in atti;
APPELLANTI
nei confronti di
(e per essa quale mandataria con CP Controparte_2 rappresentanza), con il patrocinio degli avv.ti Stefano Padovani Gianluca Massimei, per procura in atti;
APPELLATA nonché
(e per essa quale procuratrice speciale ) con CP_3 Controparte_2 il patrocinio degli avv.ti Stefano Padovani Gianluca Massimei, per procura in atti;
pagina 1 di 17 INTERVENUTA avverso la sentenza n. 856/2022, resa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 21.11.2022.
In data 28.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: / Parte_1 Pt_2
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza n.
856/2022 pubblicata in data 21.11.2022 dal Tribunale di Livorno, Dott. Luigi Nannipieri, resa tra le parti nella causa iscritta al R.G. 1617/2021, notificata dalla controparte in data 28.11.2022, procedere alla revoca del decreto ingiuntivo n. 402/2021 emesso dal Tribunale di Livorno, accogliendo l'opposizione delle parti appellanti avverso il citato decreto ingiuntivo, e, per l'effetto:
A) accertare e dichiarare che il SI. è debitore nei confronti di parte intimante nella Parte_1 misura di € 10.000,00, non dovendosi corrispondere sul capitale alcun emolumento accessorio a titolo di interessi di qualsivoglia natura, commissioni di massimo scoperto e/o spese bancarie, per indeterminatezza e, quindi, nullità della richiesta monitoria dell'importo di € 86.600,87, anche per carenza assoluta di prova documentale su tali poste contabili, comunque non richieste con il ricorso per decreto ingiuntivo;
In ogni caso, in accoglimento del presente appello revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del SI. . Parte_1
B) accertare e dichiarare che la fideiussione cd “omnibus” rilasciata in data 16.06.2005 dalla SI.ra
in favore della nei limiti dell'importo massimo di € Parte_2 Controparte_4
12.000,00 è affetta da nullità assoluta od in ipotesi da nullità parziale, in entrambi i casi per violazione della normativa antitrust, ed in particolare per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) L.
n. 287/1990, essendo la fideiussione conforme allo schema predisposto dall'Associazione CAria
LIna- acronimo ABI- dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli
2, 6 ed 8, dal provvedimento della CA d'LI n. 55 del 02.05.2005; In ipotesi di ritenuta nullità parziale, con particolare riferimento all'art. 6 del contratto di fideiussione, ritenersi operante il disposto dell'art. 1957 codice civile, accertare che il creditore ha agito senza rispettare i termini di tale norma, dichiarandosi, per l'effetto, l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria.
pagina 2 di 17 In ogni caso, in accoglimento del presente appello, revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della SI.ra . Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio” Parte_2
Per la parte appellata: CP
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis, In via preliminare: - rigettare la richiesta di sospensiva - dichiarare inammissibile l'appello proposto per le ragioni tutte esposte In via principale: respingere e rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi
esposti nel presente atto con conferma della sentenza impugnata;
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari.”.
Per la parte intervenuta: CP_3
L'istante richiamato tutto quanto già dedotto ed eccepito anche dalla cedente, qui da intendersi integralmente ritrascritto, visto il rigetto della sospensiva avversaria, insiste nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e ivi “ ai sensi dell'art. 111 cpc quale successore a titolo particolare di nel procedimento in oggetto richiamando tutte le domande svolte e confermando tutti gli atti CP
notificati e depositati dalla Cedente, con richiesta di estromissione dal presente giudizio della Cedente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 856/2022 pubblicata il 21/11/2022, il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando ha così deciso:
” 1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 402/2021), che dichiara esecutivo anche per le spese della fase monitoria;
2) dichiara integralmente compensate le ulteriori spese della fase di opposizione.
1.1. Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione promossa da e Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 402/2021, con cui il Tribunale di Livorno aveva ingiunto a
[...] il pagamento di € 86.600,87 ed ad il pagamento in solido, fino alla Parte_1 Parte_2 concorrenza della garanzia prestata di € 12.000,00, oltre interessi e spese procedura, in favore
Controparte_5
. Gli opponenti a motivazione dell'opposizione hanno dedotto: che esso aveva
[...] Parte_1 utilizzato la linea di credito concessa di euro 10.000,00, senza mai superare l'importo pagina 3 di 17 dell'affidamento concesso;
- che nei contratti di affidamento -apertura di credito erano state
“sbianchettate” le voci relative a tasso di interesse e commissione di massimo scoperto, per cui mancava l'indicazione dei tassi di interessi e le condizioni applicate;
- che a fronte di un debito di euro 10.000,00 eventuali interessi sino ad euro 86.600,87 avrebbero avuto comunque carattere Pt_ usurario;
- che la fideiussione rilasciata da essa era conforme allo schema ABI oggetto del provvedimento della CA d'LI n. 55 del 02.05.2005, con conseguente nullità dell'intera fideiussione o almeno delle clausole 2, 6, 8; - che a seguito della nullità della clausola 6 di deroga all'art. 1957 c.c. la garanzia prestata doveva ritenersi decaduta, per mancata proposizione dell' azione giudiziale verso il garante entro sei mesi.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta opposta che chiedeva confermarsi il decreto CP ingiuntivo opposto e il rigetto delle domande avverse.
3. La causa, senza ulteriore attività istruttoria, previa precisazione delle conclusioni e dopo la scadenza delle memorie conclusionali e repliche, era stata decisa come innanzi.
4. Il Tribunale ha sostenuto la decisione come da motivazione, che per comodità di esposizione, si riporta testualmente, per quello che qui ancora interessa:
Quanto all'opposizione di Parte_1
“ […] 2.1. Il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso sulla base del contratto di apertura del conto corrente, dei contratti di affidamento (tutti pacificamente sottoscritti) e dalla certificazione ex art. 50 TUB. Con l'opposizione il SI. ha dedotto di non aver mai superato l'affidamento a suo tempo Parte_1 concesso di € 10.000,00; parte convenuta opposta, legittimamente integrando la documentazione della fase monitoria, ha tempestivamente prodotto gli estratti conto integrali dall'apertura alla chiusura del conto corrente, con indicazione analitica delle movimentazioni, dei tassi di interesse applicati e dei saldi progressivi (vedi doc. 6 prodotto con la seconda me-moria ex 183 c.p.c.). Da tali estratti conto emerge chiaramente che l'allegazione dell'attore in opposizione di Parte_1 essersi sempre mantenuto all'interno dell'affidamento concesso di euro 10.000,00 è destituita di fondamento: alla chiusura del conto corrente il saldo negativo era pari ad euro 78.480,22 (vedi estratto conto 4/2018 nell'ambito del doc. 6). A seguito di tale produzione e della documentale smentita della iniziale allegazione di un debito contenuto entro l'apertura di credito concessa di euro 10.000,00, parte attrice in opposizione non ha svolto specifiche contestazioni in ordine alle movimentazioni ed agli addebiti quali risultanti analiticamente dagli estratti conto prodotti. Né è fondato il rilievo di parte attrice in opposizione di nullità delle aperture di credito per omessa specificazione dei tassi di interesse e delle condizioni applicate. E' vero che i contratti di apertura di credito non recano specifica indicazione dei tassi di interesse e delle condizioni applicate, ma l'apertura di credito è espressamente indicata come “regolata in c/c
pagina 4 di 17 127061”; parte convenuta opposta sin dalla fase monitoria ha prodotto il contratto di apertura del conto corrente 127061, pacificamente sottoscritto, nel quale sono specificati gli interessi dovuti, anche in ipotesi di “sconfinamenti” (vedi pagina 7/19). I giudici di legittimità hanno chiarito più volte che le condizioni economiche dell'apertura di credito ben possono trovare la propria disciplina nel contratto di conto corrente sul quale “è regolata”, appunto, l'apertura di credito, che in tali casi l'apertura di credito non necessita neppure della forma scritta (vedi Cass. 27/03/2017 n. 7763, Rv. 644759 – 01: “in tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità”; vedi anche Cassazione civile sez. I, 21/11/2013, n.26133 […] Quanto all'opposizione di Parte_2
Pt_
“Non è fondata neppure l'opposizione della garante SI.ra Le Sezioni Unite hanno chiarito che: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate pa mente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 3, comma 2, lett. a) l. n. 287/1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (vedi Cassazione civile sez. un., 30/12/2021, n.41994, che in motivazione tra l'altro osserva […] In aderenza alle conclusioni delle Sezioni Unite… la fideiussione per cui è causa resta “pienamente valida ed efficace”, sia pure
“depurata delle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla CA di TA. Nella fattispecie l'unica clausola in ipotesi nulla che potrebbe trovare applicazione sarebbe l'art. 6, di totale esclusione dell'art. 1957 c.c. (“I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”). Resta tuttavia valida ed efficace, in quanto non colpita dalla nullità parziale la previsione del successivo art. 7 (“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”). La CA di LI (allora quale Autorità Garante concorrenza) nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 ha ritenuto tale previsione del tutto legittima[…]. La previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di “pagare immediatamente alla CA, a semplice richiesta scritta” deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all'art. 1957 e conseguente possibilità di ritenere “sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale” (vedi Cassazione civile sez. III, 26/09/2017, n.22346; vedi anche Cass. 21/05/2008 n. 13078, Rv. 603326 – 01; Cass, 28/02/2020, n.5598, che con riferimento al “pagamento a prima richiesta” in motivazione osserva […] come possano “tali espressioni riferirsi a clausole il cui inserimento nel contratto di
pagina 5 di 17 garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass. 16825/2016; Cass. 84/2010; Cass. 10574/2003)”; vedi infine tra le più recenti Cassazione civile sez. I, 03/11/2021, n.31509[… ] Nella fattispecie, ferma la nullità della clausola di totale esclusione dell'art. 1957 c.c., deve intendersi comunque parzialmente derogata la citata disposizione nel senso che nel termine semestrale è necessario e sufficiente la proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di un' azione giudiziale. Ciò posto deve osservarsi come sia documentale che la comunicazione di chiusura del conto corrente, revoca degli affidamenti e passaggio a contenzioso sia stata inviata per lettera raccomandata Pt_ contestualmente al SI. ed al garante fideiussore SI.ra (vedi doc. 4, con avviso di Parte_1 ricevimento in data 19 018). Non può dirsi quindi mat la decadenza ex 1957 c.c., essendo documentata la richiesta stragiudiziale di pagamento entro il termine semestrale. Conclusioni
Il decreto deve quindi essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo ex 653 c.p.c., anche per le spese della fase monitoria;
le ulteriori spese della fase di opposizione, considerata la qualità delle parti, la particolarità della vicenda (con produzione nella fase monitoria unicamente della certificazione ex 50 TUB;
la pronunzia delle SU intervenuta in corso di causa, la novità e controvertibilità delle questioni giuridiche trattate) giustificano l'integrale compensazione delle ulteriori spese della fase di opposizione ex art. 92 c.p.c. come integrato dalla sentenza 77/2018 della Corte Costituzionale.
4. Con atto di citazione, ritualmente notificato, e (di seguito anche Parte_1 Parte_2
Appellanti) hanno convenuto in giudizio, innanzi a questa Corte di Appello, CP proponendo gravame avverso la sopra riportata sentenza, dolendosi della decisione di cui chiedevano la riforma, sulla base dei seguenti motivi di appello così sintetizzati:
4.1 contraddittorietà ed erroneità del ragionamento del giudice di primo grado, sul fatto decisivo per il giudizio nell'accoglimento della eccezione di piena opponibilità a della Parte_1 vincolatività delle condizioni economiche del contratto di conto corrente rispetto a quelle del contratto di apertura di credito;
4.2 sulla nullità della garanzia fideiussoria rilasciata da e degli effetti Parte_2 conseguenti.
pagina 6 di 17 5. Radicatosi il giudizio di gravame la società (per conto di CP [...]
(di seguito anche parte Appellata) nel costituirsi in giudizio ha contestato le Controparte_2 censure mosse dagli Appellanti alla sentenza impugnata di cui ha chiesto, per contro, la conferma.
5.1 Interveniva nel giudizio (a mezzo della procuratrice speciale Controparte_3 [...]
(di seguito Intervenuta) quale successore a titolo particolare di Controparte_2 richiamando tutte le domande svolte dalla società Cedente, con richiesta di CP estromissione dal presente giudizio della stessa.
5.2 Con ordinanza del 14.3.2014 di questa Corte è stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto in primo grado;
6. La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.11.2024 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. e concessi i termini di legge.
***
7. In via preliminare, sono infondate le eccezioni di rito sollevate da parte Appellata, atteso che il proposto gravane contiene i requisiti minimi richiesti dall'art. 342 c.p.c., per quanto espresso dalla sentenza n. 27199/17 delle S.U. della Cassazione. Del pari va respinta anche l'eccepita inammissibilità ex art 348 bis c.p.c. previgente, del c.d. “filtro in appello”, superata dal passaggio in decisione della lite.
7.2 In mancanza di concorde richiesta va respinta altresì la richiesta di estromissione della CP_6
CP
8. Nel merito l'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata, non essendo i rilievi mossi dagli Appellanti idonei a contrastare le ragioni poste a fondamento della sentenza.
8.1 Con il primo motivo di gravame, inerente al rapporto tra e il correntista CP [...]
il ragionamento del Giudice viene censurato sotto due profili: Parte_1
Sub A) il ragionamento del Giudice di primo grado con il quale aveva ritenuto la validità ed efficacia del contratto di apertura di credito sarebbe erroneo proprio alla luce del materiale probatorio depositato nel fascicolo processuale: “ [d]alla lettura della documentazione prodotta
pagina 7 di 17 dalla controparte si conferma con una certa facilità che sussistono due aperture di credito, la prima di € 5.000,00 del 20.04.2005, la seconda aumentata fino all'importo di € 10.000,00 del 24.06.2005,
[…] apparirebbe “indubitabile che in qualche modo volontariamente siano state materialmente
“sbianchettate” le voci relative al tasso di interesse nominale annuo ed alla commissione di massimo scoperto, anche per eventuali sconfinamenti, proprio con riferimento alle sopra citate aperture di credito in conto corrente” (cfr. pag.17 app.).
In sintesi il vizio motivazionale riguarderebbe l'errata valutazione della sussistenza del credito poiché il giudicante non avrebbe valutato il contratto di apertura di credito come autonomo e distinto rispetto a quello del conto corrente. La questione non riguarderebbe soltanto la “omessa specificazione dei tassi di interesse e delle condizioni applicate”, ma di “ una effettiva decrittazione degli stessi, peraltro di confezionamento grossolano, per impedire in qualsiasi modo di discernere le vigenti condizioni economiche applicate al contratto di apertura di credito, ritenute evidentemente contra legem”.
La decisione , sarebbe ulteriormente errata, nell' affermare che: “I giudici di legittimità hanno chiarito più volte che le condizioni economiche dell'apertura di credito ben possono trovare la propria disciplina nel contratto di conto corrente sul quale “ è regolata”, appunto, l'apertura di credito che in tali casi l'apertura di credito non necessita neppure della forma scritta”, e applicato in maniera erronea il principio affermato della Cassazione nella differente fattispecie normativa nella quale, in effetti, non sussisterebbe una autonoma disciplina convenzionale dell'apertura di credito rispetto a quella di conto corrente, come invece era nel caso di specie, per cui apparirebbe di tutta evidenza che l'arresto del Supremo Consesso sopra citato non poteva essere applicato”.
Di conseguenza il riferimento operato dal Tribunale “ al contratto di conto corrente n. 1270,61 obliterando che le condizioni economiche delle sopra dedotte aperture di credito nulla hanno a che vedere con il rapporto di conto corrente, sul quale semplicemente la banca ha posto a disposizione le somme oggetto del contratto di apertura di credito per le quali è causa”, risulterebbe viziato ove si consideri che in “ totale assenza di riferimenti numerici, … tale documentazione non possa essere idonea a suffragare la pretesa creditoria della cessionaria del credito e che, ad ogni modo, essendo, appunto, assolutamente carenti i dati contrattuali del tasso interesse nominale annuo e della eventuale commissione di massimo scoperto applicati, la detta pretesa di credito è da considerare
pagina 8 di 17 nulla per difetto di determinatezza, ai sensi dell'art. 1346 codice civile in combinato disposto con l'art.
1418 2° comma codice civile”;
Sub B) il Tribunale aveva affermato in sentenza che ”parte attrice in opposizione non ha svolto specifiche contestazioni in ordine alle movimentazioni ed agli addebiti quali risultanti analiticamente dagli estratti conto prodotti”; tuttavia tale assunto non sarebbe corretto giacchè :“ [s]ia in sede di atto di citazione in opposizione, che, nell'ambito dello scambio delle memorie ex art. 183 6° comma nn. 1, 2 e 3 cpc, [gli odierni appellanti] avevano allegato, contestato e provato che, all'apparenza, se un debito in linea capitale di € 10.000,00 dal giugno 2005 avesse prodotto interessi per € 76.600,87 all'aprile 2021, per un totale di € 86.600,87, come richiesto dalla controparte, si tratterebbe indubitabilmente di interessi usurari e, pertanto, ex art. 1815 2° comma codice civile, non dovuti”.
La Corte rileva che il motivo è infondato rispetto al duplice profilo lamentato tenuto conto che non sussistono i vizi dedotti, avendo il Tribunale debitamente chiarito al riguardo l'iter argomentativo seguito per accertare la sussistenza del credito attraverso la valutazione di tutta la documentazione depositata dalle parti, non limitando il suo esame alla sola documentazione posta a corredo del decreto ingiuntivo, essa essendo stata ritualmente integrata da in CP seguito alle contestazioni degli opponenti.
Il percorso argomentativo del primo Giudice desumibile attraverso la parte motiva della decisione fa ritenere esaustivo e corretto il richiamo e l'applicazione al principio espresso nella sentenza della S.C. 7763/2017 non assumendo rilievo, per quanto si dirà, la circostanza che il caso concreto posto all'attenzione della S.C. riguarderebbe una differente fattispecie, nella quale non sussisterebbe una autonoma disciplina convenzionale dell'apertura di credito rispetto a quella di conto corrente.
Il Tribunale infatti prendendo atto del fatto che effettivamente i contratti di apertura di credito depositati non recassero specifica indicazione dei tassi di interesse e delle condizioni applicate, ha rilevato che l'apertura di credito era espressamente indicata come regolata in c/c 127061 e quindi, avendo l' opposta sin dalla fase monitoria prodotto il contratto di conto corrente 127061, pacificamente sottoscritto, e nel quale erano stati specificati gli interessi dovuti, anche in ipotesi di “sconfinamenti (vedi pagina 7/19), ha ritenuto la validità del rapporto creditizio.
pagina 9 di 17 Il Tribunale nel suo iter argomentativo, che la Corte ritiene condivisibile, tra l'altro non ha dato rilievo alla sola ordinanza della Cassazione n. 7763/2017 ma ha motivato il suo ragionamento richiamando altresì il principio espresso dalla S.C. nella decisione n. 26133/2013 laddove viene chiarito che per l'apertura del credito è sufficiente la pattuizione di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive, nel qual caso la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituirebbe elemento essenziale in senso stretto della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente. “Tale pattuizione trova titolo nello stesso contratto di conto corrente liberamente sottoscritto dal cliente, il quale è da intendere come un solo negozio di tipo complesso, caratterizzato da unicità di causa ed assistito da un'apertura di credito di cui postula l'applicazione in via analogica della relativa disciplina, contrassegnata dall'obbligo per l'accreditato, che utilizzi la somma prelevata, di corrispondere gli interessi nella misura fissata dal contratto”.
Giova, tra l'altro, ricordare che anche nella più recente decisione (cfr. ordinanza n. 29794/2024) la S.C. ha confermato che : “ Il contratto di apertura di credito, se già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del
C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità e, conseguentemente, qualora non diversamente pattuito, ad esso si applicano le condizioni contrattuali del conto principale.
Ad abundantiam gli appellanti sostengono, senza tuttavia dare prova del loro assunto, che lo “ sbiancamento “ delle voci degli interessi da applicare al finanziamento sarebbe stata “una effettiva decrittazione degli stessi, peraltro di confezionamento grossolano, per impedire in qualsiasi modo di discernere le vigenti condizioni economiche applicate al contratto di apertura di credito, ritenute evidentemente contra legem “; tuttavia l'affermazione è rimasta apodittica, non avendo gli
Appellanti prodotto un diverso contratto sottoscritto in loro possesso completo dell'indicazione dei tassi dovuti e concordati con la CA al fine di evincere la diversità degli interessi applicati o le clausole contra legem con riferimento al contratto prodotto dalla CA, che, come evidenziato anche dal primo Giudice, era stato pacificamente sottoscritto dal correntista e lo stesso prevedeva specificamente gli interessi dovuti e anche l'ipotesi di sconfinamento.
8.2 Sotto altro profilo gli Appellanti affermano la mancanza di documentazione a corredo della pretesa creditoria della CA.
pagina 10 di 17 Anche tale profilo è privo di pregio poiché il decreto ingiuntivo n. 402/2021 è stato legittimamente emesso dal Tribunale di Livorno avendo l'istituto di credito depositato il contratto di apertura del conto corrente e i contratti di affidamento, tutti sottoscritti dal che, Parte_1 unitamente alla certificazione ex art. 50 TUB, certamente sono sufficienti a dare la prova del credito per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Giova ricordare che con il giudizio di opposizione si istaura un giudizio di merito in cui le parti devono provare le relative pretese. Orbene nell'istaurato giudizio di opposizione la società
a ritualmente integrato la documentazione di cui al decreto ingiuntivo, producendo gli CP estratti conto integrali dall'apertura alla chiusura del conto corrente, con l'analitica indicazione della movimentazione dei tassi di interessi applicati e dei saldi progressivi. (vedi doc. 6 prodotto con la seconda memoria ex 183 c.p.c.).
8.3 Con la doglianza sub b) gli Appellanti deducono che il Tribunale avrebbe errato laddove
“aveva affermato che parte attrice in opposizione non ha svolto specifiche contestazioni in ordine alle movimentazioni ed agli addebiti quali risultanti analiticamente dagli estratti conto prodotti”.
Il motivo è destituito di pregio.
Evidenzia la Corte che da un lato la CA ha dimostrato la pretesa creditoria attraverso il deposito degli estratti conto integrali dall'apertura alla chiusura del conto corrente oltre che con i documenti già depositati nella fase monitoria, quali i contratti posti alla base del rapporto con la
CA, con un'analitica indicazione dei movimenti dei tassi di interessi applicati e dei saldi progressivi, dall'altro gli attuali Appellanti, su cui incombeva tale onere, a seguito della produzione documentale da parte della CA che ha smentito l' iniziale allegazione di un debito contenuto entro l'apertura di credito concessa di euro 10.000,00, non hanno svolto specifiche contestazioni in ordine alle movimentazione ed agli addebiti quali risultanti analiticamente dagli estratti conto prodotti, ma si sono semplicemente limitati, senza nulla provare, a sostenere che con l'opposizione e con lo scambio delle memorie ex art. 183 6° comma nn. 1, 2 e 3 cpc, avrebbero allegato, contestato e provato che, all'apparenza, se un debito in linea capitale di € 10.000,00 dal giugno 2005 avesse prodotto interessi per € 76.600,87 all'aprile 2021, per un totale di € 86.600,87, come richiesto dalla controparte, si tratterebbe indubitabilmente di interessi usurari e, pertanto, ex art. 1815 2° comma codice civile, non dovuti”.
pagina 11 di 17 Ictu oculiquanto affermato dal primo Giudice sulla mancanza di idonea e specifica contestazione degli interessi applicati è corretto.
Gli appellanti inammissibilmente anche nel grado si limitano genericamente a sostenere la natura usuraria della pattuizione relativa ai contratti oggetto di lite, motivando la sussistenza dell'usura degli interessi applicati sul solo fatto che un iniziale finanziamento in linea capitale di € 10.000,00 dal giugno 2005 avrebbe prodotti interessi per € 76.600,87.
Sussiste quindi l'evidente mancato assolvimento all'onere assertivo e probatorio da parte degli
Appellanti che, non hanno allegato né la sussistenza di clausole nulle né quale fosse il finanziamento di volta in volta erogato e mantenuto né in quali trimestri si sarebbe verificato il preteso superamento, né in che misura né se si trattasse di usura originaria o sopravvenuta, pur avendo a disposizione tutti gli estratti conto prodotti dalla banca e che in caso di mancanza avrebbero potuto chiedere ex art 119 TUB.
8.4 Il secondo motivo di appello, relativo alla validità ed efficacia giuridica della garanzia rilasciata da è del pari privo di fondamento. Parte_2
Gli Appellanti si dolgono sotto vari aspetti della mancata rilevazione, da parte del Tribunale, dell'eccezione di intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. della BANCA dal diritto di escutere la garanzia fideiussoria, male interpretando le norme di diritto, la documentazione depositata, e il termine di decorrenza della decadenza previsto dall'art. 1957 c.c..: “ Nel caso concreto, nella motivazione della sentenza avversata, il decidente di primo grado ha compiuto una errata qualificazione giuridica del contenuto dell'art. 7 del contratto di fideiussione, oltreché del contenuto della lettera A/R del 19.12.2018 inviata alla SI.ra ”. (pag. 24 app.) Parte_2
In particolare, viene censurato il capo della sentenza laddove ha affermato che la “previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di "pagare immediatamente alla CA, a semplice richiesta scritta" deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all'art. 1957 e conseguente possibilità di ritenere "sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale''.
Tale decisione sarebbe erronea in quanto la detta clausola “ non prevederebbe affatto che il fideiussore non possa far valere la nullità o inefficacia della fideiussione. In effetti qualora le parti pagina 12 di 17 avessero voluto pattuire un divieto per il garante di sollevare eccezioni secondo lo schema del solve et repete o avessero voluto stipulare un contratto autonomo di garanzia, avrebbero dovuto farlo usando formule esplicitamente in tal senso”. Inoltre il richiamo alla sentenza della Cassazione
31509/2021 citata dal primo Giudice sarebbe riferita a fattispecie costituente ipotesi, proprio di
“contratto autonomo di garanzia”, circostanza giuridica pacificamente non sussistente nel presente giudizio e, pertanto, non applicabile al caso concreto.
Quanto poi all'istanza del creditore, sostengono gli Appellanti che la stessa “ è doverosamente collegata al ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore (Cass.n.2898/1976), indipendentemente dal loro esito e dalla loro, appunto, concreta idoneità a sortire il risultato sperato (Cass. nn. 1724/2016, 6823/2001, 203/1997 e
6604/1994)”.
Quanto al contenuto della missiva, la banca si sarebbe limitata a comunicare al debitore ed al garante “il trasferimento a contenzioso” della posizione con la segnalazione al “servizio di
Centralizzazione dei Rischi gestito dalla CA d'TA, mentre la effettiva richiesta di pagamento era intervenuta soltanto con la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 31.03.2021. Anche in tale evenienza la richiesta di adempimento per via giudiziale era successiva di oltre sei mesi alla scadenza dell'obbligazione principale e, quindi, soggetta alla decadenza legale prevista dall'art. 1957 1° comma codice civile.
Giova richiamare, nell' affrontare specificamente gli effetti della violazione della normativa anticoncorrenziale, che con provvedimento del 2.5.2005 la CA d'LI accertava che “le clausole di cui gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90” e pertanto devono ritenersi nulle ai sensi della citata disciplina.
Tale decisione ha comportato un contrasto giurisprudenziale in ordine alle conseguenze della nullità delle predette clausole inserite nei contratti c.d. “a valle” che ne riproducono il contenuto che, come affermato anche dal Tribunale, è stato definitivamente risolto nella pronuncia delle
Sezioni Unite delle Corte di Cassazione n. 41994/2021, dove è stata accolta la soluzione della pagina 13 di 17 nullità parziale, di dette clausole: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art.
2, comma 2, lett.a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulle, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” ( cfr. S.U. n.
41994/2021),
Chiarito, quindi, che il vizio non si estende all'intero negozio fideiussorio, ma alle singole clausole, è corretto sostenere che venuta meno la clausola di reviviscenza della derogatoria del disposto dell'art. 1957 c.c. si riespande l'ordinario principio di accessorietà che connota il rapporto fideiussorio ai sensi dell'art. 1939 c.c..
Il Collegio rileva che è pacifico in giurisprudenza che l'accertata nullità della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione, di totale esclusione dell'art. 1957 c.c. non si estende alla previsione del successivo art. 7 (“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio…”).
La stessa Corte di legittimità si è pronunciata a favore di “una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali” (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 7883 del
28/03/2017 e Sez. 6 Ordinanza n. 32786 del 08/11/2022). Si legge in motivazione che l'eventuale nullità della clausola di deroga della previsione dell'art. 1957 c.c. non può travolgere la successiva clausola n. 7 della fideiussione, che costituisce una clausola c.d. solve et repete (già ritenuta legittima dalla CA di LI - allora quale Autorità Garante concorrenza - nel provvedimento n.
55 del 2 maggio 2005), che - pur non conferendo alla fideiussione il carattere di garanzia autonoma, non essendo stati i garanti privati del potere di sollevare eccezioni relative alla validità ed efficacia del rapporto principale - consente comunque alla BANCA di esigere immediatamente il pagamento del dovuto da parte dei medesimi.
Pertanto, la previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di pagare “immediatamente al banco a semplice richiesta scritta” (art. 7 della fideiussione) deve ragionevolmente essere pagina 14 di 17 interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all'art. 1957 c.c., con la conseguente possibilità di ritenere "sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale" (Cass., 26/09/2017, n. 22346).
Così si esprime in proposito la Corte di Cassazione: “Essendo, come detto, la fideiussione del tipo
“a prima richiesta” è, pertanto, sufficiente, per non incorrere nella decadenza sancita dall'art. 1957
c.c., una richiesta stragiudiziale di pagamento, posto che l'inserimento di tale clausola nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16825 del 09/08/2016 e
Ordinanza n. 5598 del 28/02/2020, ed in senso conforme anche Cass. 21.05.2008 n. 13078; Cass.,
26.09.2017, n. 22346; Cass. 28.02.2020, n. 5598; Cass., 03.11.2021, n. 31509).
Tale indirizzo, che viene costantemente seguito da questa Corte, è stato di recente ribadito anche con l'Ordinanza della Corte di Cassazione sez. III, 13/01/2025, (ud. 06/11/2024, dep.
13/01/2025), n.835, mentre il richiamo alla decisione n. Cass. 20648/2024, risulta del tutto isolata e poco convincente, per cui non vi sono motivi per discostarsi da tale consolidato orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato.
Rilevandosi altresì, che seppure le pronunce innanzi indicate sono state dettate in tema di garanzia autonoma (a prima richiesta e senza eccezioni), le stesse sanciscono un principio valevole anche per le fideiussioni a prima richiesta, posto che, in entrambi i casi, le parti hanno inteso assicurare il pagamento immediato da parte del garante.
In conclusione, ferma la nullità della clausola n. 6 della fideiussione de qua, avente ad oggetto la totale esclusione dell'applicazione del termine di cui all'art. 1957 c.c., per formazione del giudicato interno, deve intendersi, comunque, parzialmente derogata la citata disposizione, nel senso che è necessario e sufficiente che il creditore, nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, abbia avanzato una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di un'azione giudiziale.
pagina 15 di 17 Nel caso in esame il momento inziale di decorrenza, come già detto, coincide con la data di decadenza del beneficio del termine come comunicato dalla CA nella missiva del 19.12.2018 sia al debitore che al fideiussore il cui contenuto è valido ai fini di interrompere i termini decadenziali ex art. 1957 c.c.
Va aggiunto che l'onere della banca possa essere ritenuto rispettato con l'invio della richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo tra l'altro previsto alcun termine perentorio entro cui agire, dopo l'istanza con cui è stata comunicata la chiusura del conto corrente, sono stati revocati gli affidi ed è avvenuto il passaggio a contenzioso.
8. L'appello deve pertanto essere respinto e, in applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado devono essere poste a carico di e Parte_1 Parte_2
in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in
[...] relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione delle aliquote minime, in ragione della sovrapponibilità delle difese dell'intervenuta, esclusa la fase istruttoria.
9. Sussistono a carico di e i presupposti per il raddoppio del Parte_1 Parte_2 contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, introdotto dall'art.1, comma 17 della legge n. 228 del 24/12/12
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
con l'intervento di , avverso la sentenza n. 856/2022, resa dal CP CP_3
Tribunale di Livorno e pubblicata il 22.11.2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma impugnata sentenza;
- Condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese del grado Parte_1 Parte_2 di appello in favore di (quale mandante della ) che CP Controparte_2 si liquidano in complessivi € 4.997,00 per compensi di avvocato oltre 15% per spese forfettarie ed accessori di legge e, in favore di che si liquidano in complessivi € 4.997,00 per CP_3 compensi di avvocato oltre 15% per spese forfettarie ed accessori di legge;
pagina 16 di 17 - Dispone infine che in caso di divulgazione della presente sentenza fuori dell'ambito strettamente processuale siano eliminati i dati identificativi personali ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003
e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, camera di consiglio del 27.3. 2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2400/2022 promossa da:
e , con il patrocinio, dell' avv. Mauro Vivaldi, per procura Parte_1 Parte_2 in atti;
APPELLANTI
nei confronti di
(e per essa quale mandataria con CP Controparte_2 rappresentanza), con il patrocinio degli avv.ti Stefano Padovani Gianluca Massimei, per procura in atti;
APPELLATA nonché
(e per essa quale procuratrice speciale ) con CP_3 Controparte_2 il patrocinio degli avv.ti Stefano Padovani Gianluca Massimei, per procura in atti;
pagina 1 di 17 INTERVENUTA avverso la sentenza n. 856/2022, resa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 21.11.2022.
In data 28.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: / Parte_1 Pt_2
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza n.
856/2022 pubblicata in data 21.11.2022 dal Tribunale di Livorno, Dott. Luigi Nannipieri, resa tra le parti nella causa iscritta al R.G. 1617/2021, notificata dalla controparte in data 28.11.2022, procedere alla revoca del decreto ingiuntivo n. 402/2021 emesso dal Tribunale di Livorno, accogliendo l'opposizione delle parti appellanti avverso il citato decreto ingiuntivo, e, per l'effetto:
A) accertare e dichiarare che il SI. è debitore nei confronti di parte intimante nella Parte_1 misura di € 10.000,00, non dovendosi corrispondere sul capitale alcun emolumento accessorio a titolo di interessi di qualsivoglia natura, commissioni di massimo scoperto e/o spese bancarie, per indeterminatezza e, quindi, nullità della richiesta monitoria dell'importo di € 86.600,87, anche per carenza assoluta di prova documentale su tali poste contabili, comunque non richieste con il ricorso per decreto ingiuntivo;
In ogni caso, in accoglimento del presente appello revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del SI. . Parte_1
B) accertare e dichiarare che la fideiussione cd “omnibus” rilasciata in data 16.06.2005 dalla SI.ra
in favore della nei limiti dell'importo massimo di € Parte_2 Controparte_4
12.000,00 è affetta da nullità assoluta od in ipotesi da nullità parziale, in entrambi i casi per violazione della normativa antitrust, ed in particolare per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) L.
n. 287/1990, essendo la fideiussione conforme allo schema predisposto dall'Associazione CAria
LIna- acronimo ABI- dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli
2, 6 ed 8, dal provvedimento della CA d'LI n. 55 del 02.05.2005; In ipotesi di ritenuta nullità parziale, con particolare riferimento all'art. 6 del contratto di fideiussione, ritenersi operante il disposto dell'art. 1957 codice civile, accertare che il creditore ha agito senza rispettare i termini di tale norma, dichiarandosi, per l'effetto, l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria.
pagina 2 di 17 In ogni caso, in accoglimento del presente appello, revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della SI.ra . Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio” Parte_2
Per la parte appellata: CP
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis, In via preliminare: - rigettare la richiesta di sospensiva - dichiarare inammissibile l'appello proposto per le ragioni tutte esposte In via principale: respingere e rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi
esposti nel presente atto con conferma della sentenza impugnata;
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari.”.
Per la parte intervenuta: CP_3
L'istante richiamato tutto quanto già dedotto ed eccepito anche dalla cedente, qui da intendersi integralmente ritrascritto, visto il rigetto della sospensiva avversaria, insiste nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e ivi “ ai sensi dell'art. 111 cpc quale successore a titolo particolare di nel procedimento in oggetto richiamando tutte le domande svolte e confermando tutti gli atti CP
notificati e depositati dalla Cedente, con richiesta di estromissione dal presente giudizio della Cedente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 856/2022 pubblicata il 21/11/2022, il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando ha così deciso:
” 1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 402/2021), che dichiara esecutivo anche per le spese della fase monitoria;
2) dichiara integralmente compensate le ulteriori spese della fase di opposizione.
1.1. Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione promossa da e Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 402/2021, con cui il Tribunale di Livorno aveva ingiunto a
[...] il pagamento di € 86.600,87 ed ad il pagamento in solido, fino alla Parte_1 Parte_2 concorrenza della garanzia prestata di € 12.000,00, oltre interessi e spese procedura, in favore
Controparte_5
. Gli opponenti a motivazione dell'opposizione hanno dedotto: che esso aveva
[...] Parte_1 utilizzato la linea di credito concessa di euro 10.000,00, senza mai superare l'importo pagina 3 di 17 dell'affidamento concesso;
- che nei contratti di affidamento -apertura di credito erano state
“sbianchettate” le voci relative a tasso di interesse e commissione di massimo scoperto, per cui mancava l'indicazione dei tassi di interessi e le condizioni applicate;
- che a fronte di un debito di euro 10.000,00 eventuali interessi sino ad euro 86.600,87 avrebbero avuto comunque carattere Pt_ usurario;
- che la fideiussione rilasciata da essa era conforme allo schema ABI oggetto del provvedimento della CA d'LI n. 55 del 02.05.2005, con conseguente nullità dell'intera fideiussione o almeno delle clausole 2, 6, 8; - che a seguito della nullità della clausola 6 di deroga all'art. 1957 c.c. la garanzia prestata doveva ritenersi decaduta, per mancata proposizione dell' azione giudiziale verso il garante entro sei mesi.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta opposta che chiedeva confermarsi il decreto CP ingiuntivo opposto e il rigetto delle domande avverse.
3. La causa, senza ulteriore attività istruttoria, previa precisazione delle conclusioni e dopo la scadenza delle memorie conclusionali e repliche, era stata decisa come innanzi.
4. Il Tribunale ha sostenuto la decisione come da motivazione, che per comodità di esposizione, si riporta testualmente, per quello che qui ancora interessa:
Quanto all'opposizione di Parte_1
“ […] 2.1. Il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso sulla base del contratto di apertura del conto corrente, dei contratti di affidamento (tutti pacificamente sottoscritti) e dalla certificazione ex art. 50 TUB. Con l'opposizione il SI. ha dedotto di non aver mai superato l'affidamento a suo tempo Parte_1 concesso di € 10.000,00; parte convenuta opposta, legittimamente integrando la documentazione della fase monitoria, ha tempestivamente prodotto gli estratti conto integrali dall'apertura alla chiusura del conto corrente, con indicazione analitica delle movimentazioni, dei tassi di interesse applicati e dei saldi progressivi (vedi doc. 6 prodotto con la seconda me-moria ex 183 c.p.c.). Da tali estratti conto emerge chiaramente che l'allegazione dell'attore in opposizione di Parte_1 essersi sempre mantenuto all'interno dell'affidamento concesso di euro 10.000,00 è destituita di fondamento: alla chiusura del conto corrente il saldo negativo era pari ad euro 78.480,22 (vedi estratto conto 4/2018 nell'ambito del doc. 6). A seguito di tale produzione e della documentale smentita della iniziale allegazione di un debito contenuto entro l'apertura di credito concessa di euro 10.000,00, parte attrice in opposizione non ha svolto specifiche contestazioni in ordine alle movimentazioni ed agli addebiti quali risultanti analiticamente dagli estratti conto prodotti. Né è fondato il rilievo di parte attrice in opposizione di nullità delle aperture di credito per omessa specificazione dei tassi di interesse e delle condizioni applicate. E' vero che i contratti di apertura di credito non recano specifica indicazione dei tassi di interesse e delle condizioni applicate, ma l'apertura di credito è espressamente indicata come “regolata in c/c
pagina 4 di 17 127061”; parte convenuta opposta sin dalla fase monitoria ha prodotto il contratto di apertura del conto corrente 127061, pacificamente sottoscritto, nel quale sono specificati gli interessi dovuti, anche in ipotesi di “sconfinamenti” (vedi pagina 7/19). I giudici di legittimità hanno chiarito più volte che le condizioni economiche dell'apertura di credito ben possono trovare la propria disciplina nel contratto di conto corrente sul quale “è regolata”, appunto, l'apertura di credito, che in tali casi l'apertura di credito non necessita neppure della forma scritta (vedi Cass. 27/03/2017 n. 7763, Rv. 644759 – 01: “in tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità”; vedi anche Cassazione civile sez. I, 21/11/2013, n.26133 […] Quanto all'opposizione di Parte_2
Pt_
“Non è fondata neppure l'opposizione della garante SI.ra Le Sezioni Unite hanno chiarito che: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate pa mente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 3, comma 2, lett. a) l. n. 287/1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (vedi Cassazione civile sez. un., 30/12/2021, n.41994, che in motivazione tra l'altro osserva […] In aderenza alle conclusioni delle Sezioni Unite… la fideiussione per cui è causa resta “pienamente valida ed efficace”, sia pure
“depurata delle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla CA di TA. Nella fattispecie l'unica clausola in ipotesi nulla che potrebbe trovare applicazione sarebbe l'art. 6, di totale esclusione dell'art. 1957 c.c. (“I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”). Resta tuttavia valida ed efficace, in quanto non colpita dalla nullità parziale la previsione del successivo art. 7 (“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”). La CA di LI (allora quale Autorità Garante concorrenza) nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 ha ritenuto tale previsione del tutto legittima[…]. La previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di “pagare immediatamente alla CA, a semplice richiesta scritta” deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all'art. 1957 e conseguente possibilità di ritenere “sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale” (vedi Cassazione civile sez. III, 26/09/2017, n.22346; vedi anche Cass. 21/05/2008 n. 13078, Rv. 603326 – 01; Cass, 28/02/2020, n.5598, che con riferimento al “pagamento a prima richiesta” in motivazione osserva […] come possano “tali espressioni riferirsi a clausole il cui inserimento nel contratto di
pagina 5 di 17 garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass. 16825/2016; Cass. 84/2010; Cass. 10574/2003)”; vedi infine tra le più recenti Cassazione civile sez. I, 03/11/2021, n.31509[… ] Nella fattispecie, ferma la nullità della clausola di totale esclusione dell'art. 1957 c.c., deve intendersi comunque parzialmente derogata la citata disposizione nel senso che nel termine semestrale è necessario e sufficiente la proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di un' azione giudiziale. Ciò posto deve osservarsi come sia documentale che la comunicazione di chiusura del conto corrente, revoca degli affidamenti e passaggio a contenzioso sia stata inviata per lettera raccomandata Pt_ contestualmente al SI. ed al garante fideiussore SI.ra (vedi doc. 4, con avviso di Parte_1 ricevimento in data 19 018). Non può dirsi quindi mat la decadenza ex 1957 c.c., essendo documentata la richiesta stragiudiziale di pagamento entro il termine semestrale. Conclusioni
Il decreto deve quindi essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo ex 653 c.p.c., anche per le spese della fase monitoria;
le ulteriori spese della fase di opposizione, considerata la qualità delle parti, la particolarità della vicenda (con produzione nella fase monitoria unicamente della certificazione ex 50 TUB;
la pronunzia delle SU intervenuta in corso di causa, la novità e controvertibilità delle questioni giuridiche trattate) giustificano l'integrale compensazione delle ulteriori spese della fase di opposizione ex art. 92 c.p.c. come integrato dalla sentenza 77/2018 della Corte Costituzionale.
4. Con atto di citazione, ritualmente notificato, e (di seguito anche Parte_1 Parte_2
Appellanti) hanno convenuto in giudizio, innanzi a questa Corte di Appello, CP proponendo gravame avverso la sopra riportata sentenza, dolendosi della decisione di cui chiedevano la riforma, sulla base dei seguenti motivi di appello così sintetizzati:
4.1 contraddittorietà ed erroneità del ragionamento del giudice di primo grado, sul fatto decisivo per il giudizio nell'accoglimento della eccezione di piena opponibilità a della Parte_1 vincolatività delle condizioni economiche del contratto di conto corrente rispetto a quelle del contratto di apertura di credito;
4.2 sulla nullità della garanzia fideiussoria rilasciata da e degli effetti Parte_2 conseguenti.
pagina 6 di 17 5. Radicatosi il giudizio di gravame la società (per conto di CP [...]
(di seguito anche parte Appellata) nel costituirsi in giudizio ha contestato le Controparte_2 censure mosse dagli Appellanti alla sentenza impugnata di cui ha chiesto, per contro, la conferma.
5.1 Interveniva nel giudizio (a mezzo della procuratrice speciale Controparte_3 [...]
(di seguito Intervenuta) quale successore a titolo particolare di Controparte_2 richiamando tutte le domande svolte dalla società Cedente, con richiesta di CP estromissione dal presente giudizio della stessa.
5.2 Con ordinanza del 14.3.2014 di questa Corte è stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto in primo grado;
6. La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.11.2024 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. e concessi i termini di legge.
***
7. In via preliminare, sono infondate le eccezioni di rito sollevate da parte Appellata, atteso che il proposto gravane contiene i requisiti minimi richiesti dall'art. 342 c.p.c., per quanto espresso dalla sentenza n. 27199/17 delle S.U. della Cassazione. Del pari va respinta anche l'eccepita inammissibilità ex art 348 bis c.p.c. previgente, del c.d. “filtro in appello”, superata dal passaggio in decisione della lite.
7.2 In mancanza di concorde richiesta va respinta altresì la richiesta di estromissione della CP_6
CP
8. Nel merito l'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata, non essendo i rilievi mossi dagli Appellanti idonei a contrastare le ragioni poste a fondamento della sentenza.
8.1 Con il primo motivo di gravame, inerente al rapporto tra e il correntista CP [...]
il ragionamento del Giudice viene censurato sotto due profili: Parte_1
Sub A) il ragionamento del Giudice di primo grado con il quale aveva ritenuto la validità ed efficacia del contratto di apertura di credito sarebbe erroneo proprio alla luce del materiale probatorio depositato nel fascicolo processuale: “ [d]alla lettura della documentazione prodotta
pagina 7 di 17 dalla controparte si conferma con una certa facilità che sussistono due aperture di credito, la prima di € 5.000,00 del 20.04.2005, la seconda aumentata fino all'importo di € 10.000,00 del 24.06.2005,
[…] apparirebbe “indubitabile che in qualche modo volontariamente siano state materialmente
“sbianchettate” le voci relative al tasso di interesse nominale annuo ed alla commissione di massimo scoperto, anche per eventuali sconfinamenti, proprio con riferimento alle sopra citate aperture di credito in conto corrente” (cfr. pag.17 app.).
In sintesi il vizio motivazionale riguarderebbe l'errata valutazione della sussistenza del credito poiché il giudicante non avrebbe valutato il contratto di apertura di credito come autonomo e distinto rispetto a quello del conto corrente. La questione non riguarderebbe soltanto la “omessa specificazione dei tassi di interesse e delle condizioni applicate”, ma di “ una effettiva decrittazione degli stessi, peraltro di confezionamento grossolano, per impedire in qualsiasi modo di discernere le vigenti condizioni economiche applicate al contratto di apertura di credito, ritenute evidentemente contra legem”.
La decisione , sarebbe ulteriormente errata, nell' affermare che: “I giudici di legittimità hanno chiarito più volte che le condizioni economiche dell'apertura di credito ben possono trovare la propria disciplina nel contratto di conto corrente sul quale “ è regolata”, appunto, l'apertura di credito che in tali casi l'apertura di credito non necessita neppure della forma scritta”, e applicato in maniera erronea il principio affermato della Cassazione nella differente fattispecie normativa nella quale, in effetti, non sussisterebbe una autonoma disciplina convenzionale dell'apertura di credito rispetto a quella di conto corrente, come invece era nel caso di specie, per cui apparirebbe di tutta evidenza che l'arresto del Supremo Consesso sopra citato non poteva essere applicato”.
Di conseguenza il riferimento operato dal Tribunale “ al contratto di conto corrente n. 1270,61 obliterando che le condizioni economiche delle sopra dedotte aperture di credito nulla hanno a che vedere con il rapporto di conto corrente, sul quale semplicemente la banca ha posto a disposizione le somme oggetto del contratto di apertura di credito per le quali è causa”, risulterebbe viziato ove si consideri che in “ totale assenza di riferimenti numerici, … tale documentazione non possa essere idonea a suffragare la pretesa creditoria della cessionaria del credito e che, ad ogni modo, essendo, appunto, assolutamente carenti i dati contrattuali del tasso interesse nominale annuo e della eventuale commissione di massimo scoperto applicati, la detta pretesa di credito è da considerare
pagina 8 di 17 nulla per difetto di determinatezza, ai sensi dell'art. 1346 codice civile in combinato disposto con l'art.
1418 2° comma codice civile”;
Sub B) il Tribunale aveva affermato in sentenza che ”parte attrice in opposizione non ha svolto specifiche contestazioni in ordine alle movimentazioni ed agli addebiti quali risultanti analiticamente dagli estratti conto prodotti”; tuttavia tale assunto non sarebbe corretto giacchè :“ [s]ia in sede di atto di citazione in opposizione, che, nell'ambito dello scambio delle memorie ex art. 183 6° comma nn. 1, 2 e 3 cpc, [gli odierni appellanti] avevano allegato, contestato e provato che, all'apparenza, se un debito in linea capitale di € 10.000,00 dal giugno 2005 avesse prodotto interessi per € 76.600,87 all'aprile 2021, per un totale di € 86.600,87, come richiesto dalla controparte, si tratterebbe indubitabilmente di interessi usurari e, pertanto, ex art. 1815 2° comma codice civile, non dovuti”.
La Corte rileva che il motivo è infondato rispetto al duplice profilo lamentato tenuto conto che non sussistono i vizi dedotti, avendo il Tribunale debitamente chiarito al riguardo l'iter argomentativo seguito per accertare la sussistenza del credito attraverso la valutazione di tutta la documentazione depositata dalle parti, non limitando il suo esame alla sola documentazione posta a corredo del decreto ingiuntivo, essa essendo stata ritualmente integrata da in CP seguito alle contestazioni degli opponenti.
Il percorso argomentativo del primo Giudice desumibile attraverso la parte motiva della decisione fa ritenere esaustivo e corretto il richiamo e l'applicazione al principio espresso nella sentenza della S.C. 7763/2017 non assumendo rilievo, per quanto si dirà, la circostanza che il caso concreto posto all'attenzione della S.C. riguarderebbe una differente fattispecie, nella quale non sussisterebbe una autonoma disciplina convenzionale dell'apertura di credito rispetto a quella di conto corrente.
Il Tribunale infatti prendendo atto del fatto che effettivamente i contratti di apertura di credito depositati non recassero specifica indicazione dei tassi di interesse e delle condizioni applicate, ha rilevato che l'apertura di credito era espressamente indicata come regolata in c/c 127061 e quindi, avendo l' opposta sin dalla fase monitoria prodotto il contratto di conto corrente 127061, pacificamente sottoscritto, e nel quale erano stati specificati gli interessi dovuti, anche in ipotesi di “sconfinamenti (vedi pagina 7/19), ha ritenuto la validità del rapporto creditizio.
pagina 9 di 17 Il Tribunale nel suo iter argomentativo, che la Corte ritiene condivisibile, tra l'altro non ha dato rilievo alla sola ordinanza della Cassazione n. 7763/2017 ma ha motivato il suo ragionamento richiamando altresì il principio espresso dalla S.C. nella decisione n. 26133/2013 laddove viene chiarito che per l'apertura del credito è sufficiente la pattuizione di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive, nel qual caso la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituirebbe elemento essenziale in senso stretto della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente. “Tale pattuizione trova titolo nello stesso contratto di conto corrente liberamente sottoscritto dal cliente, il quale è da intendere come un solo negozio di tipo complesso, caratterizzato da unicità di causa ed assistito da un'apertura di credito di cui postula l'applicazione in via analogica della relativa disciplina, contrassegnata dall'obbligo per l'accreditato, che utilizzi la somma prelevata, di corrispondere gli interessi nella misura fissata dal contratto”.
Giova, tra l'altro, ricordare che anche nella più recente decisione (cfr. ordinanza n. 29794/2024) la S.C. ha confermato che : “ Il contratto di apertura di credito, se già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del
C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità e, conseguentemente, qualora non diversamente pattuito, ad esso si applicano le condizioni contrattuali del conto principale.
Ad abundantiam gli appellanti sostengono, senza tuttavia dare prova del loro assunto, che lo “ sbiancamento “ delle voci degli interessi da applicare al finanziamento sarebbe stata “una effettiva decrittazione degli stessi, peraltro di confezionamento grossolano, per impedire in qualsiasi modo di discernere le vigenti condizioni economiche applicate al contratto di apertura di credito, ritenute evidentemente contra legem “; tuttavia l'affermazione è rimasta apodittica, non avendo gli
Appellanti prodotto un diverso contratto sottoscritto in loro possesso completo dell'indicazione dei tassi dovuti e concordati con la CA al fine di evincere la diversità degli interessi applicati o le clausole contra legem con riferimento al contratto prodotto dalla CA, che, come evidenziato anche dal primo Giudice, era stato pacificamente sottoscritto dal correntista e lo stesso prevedeva specificamente gli interessi dovuti e anche l'ipotesi di sconfinamento.
8.2 Sotto altro profilo gli Appellanti affermano la mancanza di documentazione a corredo della pretesa creditoria della CA.
pagina 10 di 17 Anche tale profilo è privo di pregio poiché il decreto ingiuntivo n. 402/2021 è stato legittimamente emesso dal Tribunale di Livorno avendo l'istituto di credito depositato il contratto di apertura del conto corrente e i contratti di affidamento, tutti sottoscritti dal che, Parte_1 unitamente alla certificazione ex art. 50 TUB, certamente sono sufficienti a dare la prova del credito per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Giova ricordare che con il giudizio di opposizione si istaura un giudizio di merito in cui le parti devono provare le relative pretese. Orbene nell'istaurato giudizio di opposizione la società
a ritualmente integrato la documentazione di cui al decreto ingiuntivo, producendo gli CP estratti conto integrali dall'apertura alla chiusura del conto corrente, con l'analitica indicazione della movimentazione dei tassi di interessi applicati e dei saldi progressivi. (vedi doc. 6 prodotto con la seconda memoria ex 183 c.p.c.).
8.3 Con la doglianza sub b) gli Appellanti deducono che il Tribunale avrebbe errato laddove
“aveva affermato che parte attrice in opposizione non ha svolto specifiche contestazioni in ordine alle movimentazioni ed agli addebiti quali risultanti analiticamente dagli estratti conto prodotti”.
Il motivo è destituito di pregio.
Evidenzia la Corte che da un lato la CA ha dimostrato la pretesa creditoria attraverso il deposito degli estratti conto integrali dall'apertura alla chiusura del conto corrente oltre che con i documenti già depositati nella fase monitoria, quali i contratti posti alla base del rapporto con la
CA, con un'analitica indicazione dei movimenti dei tassi di interessi applicati e dei saldi progressivi, dall'altro gli attuali Appellanti, su cui incombeva tale onere, a seguito della produzione documentale da parte della CA che ha smentito l' iniziale allegazione di un debito contenuto entro l'apertura di credito concessa di euro 10.000,00, non hanno svolto specifiche contestazioni in ordine alle movimentazione ed agli addebiti quali risultanti analiticamente dagli estratti conto prodotti, ma si sono semplicemente limitati, senza nulla provare, a sostenere che con l'opposizione e con lo scambio delle memorie ex art. 183 6° comma nn. 1, 2 e 3 cpc, avrebbero allegato, contestato e provato che, all'apparenza, se un debito in linea capitale di € 10.000,00 dal giugno 2005 avesse prodotto interessi per € 76.600,87 all'aprile 2021, per un totale di € 86.600,87, come richiesto dalla controparte, si tratterebbe indubitabilmente di interessi usurari e, pertanto, ex art. 1815 2° comma codice civile, non dovuti”.
pagina 11 di 17 Ictu oculiquanto affermato dal primo Giudice sulla mancanza di idonea e specifica contestazione degli interessi applicati è corretto.
Gli appellanti inammissibilmente anche nel grado si limitano genericamente a sostenere la natura usuraria della pattuizione relativa ai contratti oggetto di lite, motivando la sussistenza dell'usura degli interessi applicati sul solo fatto che un iniziale finanziamento in linea capitale di € 10.000,00 dal giugno 2005 avrebbe prodotti interessi per € 76.600,87.
Sussiste quindi l'evidente mancato assolvimento all'onere assertivo e probatorio da parte degli
Appellanti che, non hanno allegato né la sussistenza di clausole nulle né quale fosse il finanziamento di volta in volta erogato e mantenuto né in quali trimestri si sarebbe verificato il preteso superamento, né in che misura né se si trattasse di usura originaria o sopravvenuta, pur avendo a disposizione tutti gli estratti conto prodotti dalla banca e che in caso di mancanza avrebbero potuto chiedere ex art 119 TUB.
8.4 Il secondo motivo di appello, relativo alla validità ed efficacia giuridica della garanzia rilasciata da è del pari privo di fondamento. Parte_2
Gli Appellanti si dolgono sotto vari aspetti della mancata rilevazione, da parte del Tribunale, dell'eccezione di intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. della BANCA dal diritto di escutere la garanzia fideiussoria, male interpretando le norme di diritto, la documentazione depositata, e il termine di decorrenza della decadenza previsto dall'art. 1957 c.c..: “ Nel caso concreto, nella motivazione della sentenza avversata, il decidente di primo grado ha compiuto una errata qualificazione giuridica del contenuto dell'art. 7 del contratto di fideiussione, oltreché del contenuto della lettera A/R del 19.12.2018 inviata alla SI.ra ”. (pag. 24 app.) Parte_2
In particolare, viene censurato il capo della sentenza laddove ha affermato che la “previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di "pagare immediatamente alla CA, a semplice richiesta scritta" deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all'art. 1957 e conseguente possibilità di ritenere "sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale''.
Tale decisione sarebbe erronea in quanto la detta clausola “ non prevederebbe affatto che il fideiussore non possa far valere la nullità o inefficacia della fideiussione. In effetti qualora le parti pagina 12 di 17 avessero voluto pattuire un divieto per il garante di sollevare eccezioni secondo lo schema del solve et repete o avessero voluto stipulare un contratto autonomo di garanzia, avrebbero dovuto farlo usando formule esplicitamente in tal senso”. Inoltre il richiamo alla sentenza della Cassazione
31509/2021 citata dal primo Giudice sarebbe riferita a fattispecie costituente ipotesi, proprio di
“contratto autonomo di garanzia”, circostanza giuridica pacificamente non sussistente nel presente giudizio e, pertanto, non applicabile al caso concreto.
Quanto poi all'istanza del creditore, sostengono gli Appellanti che la stessa “ è doverosamente collegata al ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore (Cass.n.2898/1976), indipendentemente dal loro esito e dalla loro, appunto, concreta idoneità a sortire il risultato sperato (Cass. nn. 1724/2016, 6823/2001, 203/1997 e
6604/1994)”.
Quanto al contenuto della missiva, la banca si sarebbe limitata a comunicare al debitore ed al garante “il trasferimento a contenzioso” della posizione con la segnalazione al “servizio di
Centralizzazione dei Rischi gestito dalla CA d'TA, mentre la effettiva richiesta di pagamento era intervenuta soltanto con la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 31.03.2021. Anche in tale evenienza la richiesta di adempimento per via giudiziale era successiva di oltre sei mesi alla scadenza dell'obbligazione principale e, quindi, soggetta alla decadenza legale prevista dall'art. 1957 1° comma codice civile.
Giova richiamare, nell' affrontare specificamente gli effetti della violazione della normativa anticoncorrenziale, che con provvedimento del 2.5.2005 la CA d'LI accertava che “le clausole di cui gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90” e pertanto devono ritenersi nulle ai sensi della citata disciplina.
Tale decisione ha comportato un contrasto giurisprudenziale in ordine alle conseguenze della nullità delle predette clausole inserite nei contratti c.d. “a valle” che ne riproducono il contenuto che, come affermato anche dal Tribunale, è stato definitivamente risolto nella pronuncia delle
Sezioni Unite delle Corte di Cassazione n. 41994/2021, dove è stata accolta la soluzione della pagina 13 di 17 nullità parziale, di dette clausole: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art.
2, comma 2, lett.a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulle, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” ( cfr. S.U. n.
41994/2021),
Chiarito, quindi, che il vizio non si estende all'intero negozio fideiussorio, ma alle singole clausole, è corretto sostenere che venuta meno la clausola di reviviscenza della derogatoria del disposto dell'art. 1957 c.c. si riespande l'ordinario principio di accessorietà che connota il rapporto fideiussorio ai sensi dell'art. 1939 c.c..
Il Collegio rileva che è pacifico in giurisprudenza che l'accertata nullità della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione, di totale esclusione dell'art. 1957 c.c. non si estende alla previsione del successivo art. 7 (“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio…”).
La stessa Corte di legittimità si è pronunciata a favore di “una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali” (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 7883 del
28/03/2017 e Sez. 6 Ordinanza n. 32786 del 08/11/2022). Si legge in motivazione che l'eventuale nullità della clausola di deroga della previsione dell'art. 1957 c.c. non può travolgere la successiva clausola n. 7 della fideiussione, che costituisce una clausola c.d. solve et repete (già ritenuta legittima dalla CA di LI - allora quale Autorità Garante concorrenza - nel provvedimento n.
55 del 2 maggio 2005), che - pur non conferendo alla fideiussione il carattere di garanzia autonoma, non essendo stati i garanti privati del potere di sollevare eccezioni relative alla validità ed efficacia del rapporto principale - consente comunque alla BANCA di esigere immediatamente il pagamento del dovuto da parte dei medesimi.
Pertanto, la previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di pagare “immediatamente al banco a semplice richiesta scritta” (art. 7 della fideiussione) deve ragionevolmente essere pagina 14 di 17 interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all'art. 1957 c.c., con la conseguente possibilità di ritenere "sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale" (Cass., 26/09/2017, n. 22346).
Così si esprime in proposito la Corte di Cassazione: “Essendo, come detto, la fideiussione del tipo
“a prima richiesta” è, pertanto, sufficiente, per non incorrere nella decadenza sancita dall'art. 1957
c.c., una richiesta stragiudiziale di pagamento, posto che l'inserimento di tale clausola nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16825 del 09/08/2016 e
Ordinanza n. 5598 del 28/02/2020, ed in senso conforme anche Cass. 21.05.2008 n. 13078; Cass.,
26.09.2017, n. 22346; Cass. 28.02.2020, n. 5598; Cass., 03.11.2021, n. 31509).
Tale indirizzo, che viene costantemente seguito da questa Corte, è stato di recente ribadito anche con l'Ordinanza della Corte di Cassazione sez. III, 13/01/2025, (ud. 06/11/2024, dep.
13/01/2025), n.835, mentre il richiamo alla decisione n. Cass. 20648/2024, risulta del tutto isolata e poco convincente, per cui non vi sono motivi per discostarsi da tale consolidato orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato.
Rilevandosi altresì, che seppure le pronunce innanzi indicate sono state dettate in tema di garanzia autonoma (a prima richiesta e senza eccezioni), le stesse sanciscono un principio valevole anche per le fideiussioni a prima richiesta, posto che, in entrambi i casi, le parti hanno inteso assicurare il pagamento immediato da parte del garante.
In conclusione, ferma la nullità della clausola n. 6 della fideiussione de qua, avente ad oggetto la totale esclusione dell'applicazione del termine di cui all'art. 1957 c.c., per formazione del giudicato interno, deve intendersi, comunque, parzialmente derogata la citata disposizione, nel senso che è necessario e sufficiente che il creditore, nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, abbia avanzato una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di un'azione giudiziale.
pagina 15 di 17 Nel caso in esame il momento inziale di decorrenza, come già detto, coincide con la data di decadenza del beneficio del termine come comunicato dalla CA nella missiva del 19.12.2018 sia al debitore che al fideiussore il cui contenuto è valido ai fini di interrompere i termini decadenziali ex art. 1957 c.c.
Va aggiunto che l'onere della banca possa essere ritenuto rispettato con l'invio della richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo tra l'altro previsto alcun termine perentorio entro cui agire, dopo l'istanza con cui è stata comunicata la chiusura del conto corrente, sono stati revocati gli affidi ed è avvenuto il passaggio a contenzioso.
8. L'appello deve pertanto essere respinto e, in applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado devono essere poste a carico di e Parte_1 Parte_2
in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in
[...] relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione delle aliquote minime, in ragione della sovrapponibilità delle difese dell'intervenuta, esclusa la fase istruttoria.
9. Sussistono a carico di e i presupposti per il raddoppio del Parte_1 Parte_2 contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, introdotto dall'art.1, comma 17 della legge n. 228 del 24/12/12
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
con l'intervento di , avverso la sentenza n. 856/2022, resa dal CP CP_3
Tribunale di Livorno e pubblicata il 22.11.2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma impugnata sentenza;
- Condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese del grado Parte_1 Parte_2 di appello in favore di (quale mandante della ) che CP Controparte_2 si liquidano in complessivi € 4.997,00 per compensi di avvocato oltre 15% per spese forfettarie ed accessori di legge e, in favore di che si liquidano in complessivi € 4.997,00 per CP_3 compensi di avvocato oltre 15% per spese forfettarie ed accessori di legge;
pagina 16 di 17 - Dispone infine che in caso di divulgazione della presente sentenza fuori dell'ambito strettamente processuale siano eliminati i dati identificativi personali ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003
e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, camera di consiglio del 27.3. 2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
pagina 17 di 17