Art. 4. 1. In coerenza con le disposizioni di cui alla presente legge, i compiti, i poteri e l'ordinamento dell'Istituto sono definiti dal suo statuto, da emanarsi ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato.
2. Le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto sono ispirate alle disposizioni del codice civile in materia di impresa nonche' alle specifiche esigenze di operativita' dell'Istituto, in relazione anche all'attivita' da svolgersi all'estero. Le norme stesse prevedono l'obbligo di certificazione dei bilanci.
3. Il regolamento del personale stabilisce i ruoli organici, le procedure di costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto d'impiego o di lavoro presso l'Istituto, le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle liberta' e dei diritti fondamentali, le responsabilita' dei dipendenti, comprese quelle disciplinari, il regime di incompatibilita' del rapporto d'impiego o di lavoro con qualsiasi impiego pubblico o privato e con l'esercizio continuativo di qualunque professione, commercio o industria. Il regolamento stesso reca specifiche norme in materia di formazione professionale dei dipendenti e di mobilita' professionale e territoriale.
4. Il rapporto di lavoro dei dirigenti dell'Istituto, ivi compreso quello del direttore generale, e' regolato dai princi'pi del codice civile . Per gli aspetti di cui al comma 3, il consiglio di amministrazione estende ai dirigenti dell'Istituto, tenuto conto delle specificita' connesse all'attivita' dell'Istituto stesso, il trattamento dei dirigenti del settore assicurativo.
Nota all'art. 4:
Il testo dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
2. Le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto sono ispirate alle disposizioni del codice civile in materia di impresa nonche' alle specifiche esigenze di operativita' dell'Istituto, in relazione anche all'attivita' da svolgersi all'estero. Le norme stesse prevedono l'obbligo di certificazione dei bilanci.
3. Il regolamento del personale stabilisce i ruoli organici, le procedure di costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto d'impiego o di lavoro presso l'Istituto, le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle liberta' e dei diritti fondamentali, le responsabilita' dei dipendenti, comprese quelle disciplinari, il regime di incompatibilita' del rapporto d'impiego o di lavoro con qualsiasi impiego pubblico o privato e con l'esercizio continuativo di qualunque professione, commercio o industria. Il regolamento stesso reca specifiche norme in materia di formazione professionale dei dipendenti e di mobilita' professionale e territoriale.
4. Il rapporto di lavoro dei dirigenti dell'Istituto, ivi compreso quello del direttore generale, e' regolato dai princi'pi del codice civile . Per gli aspetti di cui al comma 3, il consiglio di amministrazione estende ai dirigenti dell'Istituto, tenuto conto delle specificita' connesse all'attivita' dell'Istituto stesso, il trattamento dei dirigenti del settore assicurativo.
Nota all'art. 4:
Il testo dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".