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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 30/07/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 138/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 27.05.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 281sexies, comma III c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 138 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, discussa nelle forme della 'trattazione scritta' all'udienza del 27.05.2025;
T R A
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della Parte_1 elettivamente domiciliato in Avezzano (AQ), via Cesare Battisti CP_1
n. 101, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Verrecchia e dell'Avv. Francesco
Gargano, che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio, in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
[...]
, in Controparte_2 persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa nel presente giudizio dal Dirigente Dott. Salvatore Florimbi, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
RESISTENTE
pagina 1 di 11 OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n.
689/1981 relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte resistente, con la nota di trattazione scritta del 20.05.2025, insisteva per il rigetto della domanda riportandosi alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso depositato in data 25.01.2023 , in proprio e nella Parte_1 qualità di legale rappresentante p.t. della adiva il Tribunale di CP_1
L'Aquila chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “all'Ill.mo
Tribunale di L'Aquila, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda con questo atto avanzata da nella qualità di L.R.P.T. della Parte_1 CP_1 affinchè 1) fissi l'udienza di discussione della causa ed accolga le seguenti conclusioni: A – dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'ordinanza - ingiunzione n. 2022/332 emessa dalla Camera di Commercio di in data CP_2
11.11.2022 e delle sanzioni accessorie per le ragioni sopra esposte;
B – con vittoria di spese e competenze”.
In data 14.03.2023 si costituiva in giudizio la
[...]
(di Controparte_2 seguito, breviter ), rassegnando le seguenti conclusioni: “Si chiede a CP_3 codesto On. Giudice quanto segue: 1) confermare la legittimità e la fondatezza dell'ordinanza impugnata in base a tutto quanto esposto in fatto, in diritto e nel merito nella presente comparsa di costituzione e risposta;
2) compensare le spese in caso di soccombenza, stante la doverosità dell'atto impugnato”.
Alla prima udienza del 18.04.2023 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e, ritenuta la controversia matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 25.06.2024 per la discussione orale,
pagina 2 di 11 in seguito differita al 27.05.2025 in ragione della necessità di definire con priorità
i giudizi iscritti al ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., la parte resistente precisava le proprie conclusioni nella nota di trattazione scritta sopra riportata e la controversia veniva decisa come di seguito.
*****
1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio impugna Parte_1
l'ingiunzione fiscale n. 2022/332, posizione n. 2022/410-1 e 2022/411-1 emessa in data 11.11.2022, notificata a mezzo P.E.C. in data 27.12.2022, con cui la di intimava al medesimo, nella qualità di Amministratore, in CP_3 CP_2 solido con il pagamento dell'importo complessivo di € 10.022,00, CP_1 di cui € 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 22,00 a titolo di diritti di notifica e spese ufficio, per il mancato rispetto degli obblighi previsti a carico del distributore di dispositivi di protezione individuale (DPI) dall'art. 11 del
Regolamento (UE) 2016/425 (Obblighi dei distributori), sanzionato dall'art. 14, comma II, lettera c) del D.lgs. n. 475 del 04.12.1992, modificato dal D.lgs. n. 17 del 19.02.2019 (cfr. all. A e B fascicolo ricorrente).
In particolare, l'ingiunzione impugnata è fondata sul verbale di accertamento n. AQ103-2020-57-001, emesso dalla Guardia di Finanza Compagnia di in data 18.05.2020, con il quale era stata contestata all'odierno CP_2 esponente di aver posto in commercio mascherine protettive (D.P.I.) - tipo
FFP2/KN95 - aventi marchio CE non conforme ai dettami previsti dal regolamento D.P.I. (Regolamento UE 2016/425), ovvero non risulta alcun certificato di conformità rilasciato da un Organismo Notificato autorizzato avente sede nell'Unione Europea per la Certificazione di Dispositivi di Protezione
Individuale (D.P.I.). Tale verbale veniva emesso a seguito di un'ispezione di controllo eseguita dai militari della Guardia di Finanza presso i locali della società in data 11.05.2020 (cfr. all. n. 9 fascicolo ricorrente). CP_1
A sostegno della domanda eccepisce: i) la violazione del Parte_1 termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo ex art. 2 della Legge n. 241/1990 e per la notifica dell'ordinanza di ingiunzione;
ii) la nullità e illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione per la mancata indicazione dell'Autorità giudiziaria competente a decidere l'impugnazione; iii) pagina 3 di 11 l'infondatezza delle motivazioni addotte nell'ordinanza di ingiunzione riguardo alla inidoneità del certificato di compliance a costituire un valido certificato di conformità; iv) l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione nella valutazione della diligenza richiesta dall'art. 11 del Regolamento (UE) 2016/425 e della buona fede, tenuto conto del particolare contesto emergenziale della pandemia
COVID 19 in cui si inseriscono le condotte oggetto di accertamento.
La nel costituirsi in giudizio, contesta Controparte_2 tutti i motivi di censura addotti da controparte, rilevando l'infondatezza delle argomentazioni esposte. Conclude per la piena legittimità delle somme richieste con conseguente rigetto della domanda avanzata dal ricorrente.
2. Tanto premesso, preliminarmente occorre vagliare i primi due motivi di contestazione relativi alle formali violazioni di legge in cui sarebbe incorsa la di con riferimento alle norme del procedimento Controparte_2 CP_2 amministrativo.
La prima doglianza avanzata dall'opponente riguardante la violazione del termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/1990 e dell'avvenuta decadenza del termine previsto per la notifica dell'ordinanza di ingiunzione impugnata, non può essere condivisa.
Sul punto, giova rammentare il principio di diritto elaborato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9591 del 27.04.2006, in base al quale “ La disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, tanto nella sua originaria formulazione, applicabile "ratione temporis", secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall'art. 36-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve” (cfr.
Cass. civ., Sez. Unite, 27.04.2006, n. 9591). pagina 4 di 11 Le Leggi n. 689 del 1981 e n. 241 del 1990 si pongono, dunque, tra loro in un rapporto di specialità e su piani diversi, con la conseguenza che il termine finale di cui all'art. 2 della Legge n. 241 del 1990 non è applicabile al procedimento sanzionatorio, disciplinato dalla Legge n. 689/1981 e s.m.i.
Dall'esame della documentazione allegata in atti, come correttamente rilevato dalla parte resistente, il verbale di accertamento - contestazione illecito amministrativo e sequestro n. AQ103-2020-57-001, redatto in data 11.05.2020, risulta tempestivamente notificato in data 18.05.2020.
In secondo luogo, il ricorrente rileva la violazione dell'art. 3, comma IV, della Legge n. 241/1990, stante la mancata indicazione nell'ordinanza impugnata dell'Autorità competente dinanzi al quale proporre il ricorso.
La deduzione non coglie nel segno. Al riguardo, appare dirimente l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui l'omessa indicazione, nell'atto impositivo, delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare non determina l'invalidità del provvedimento, ma comporta sul piano processuale, avuto riguardo alle circostanze concrete, la scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa (cfr. Cass. civ., Sez. V, 17.06.2021 n. 17237; Cass. civ., Sez. III,
08.02.2012, n. 1766; Cass. civ. Sez. V, 27.09.2011, n. 19675).
Applicando tali coordinate al caso in esame, la mancata indicazione dell'autorità alla quale è possibile ricorrere, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, non comporta l'illegittimità dell'atto notificato, determinando invece la scusabilità dell'errore del destinatario, errore in cui non è incorso _1
, avendo correttamente proposto ricorso dinanzi all'Autorità giudiziaria
[...] competente nei termini previsti per legge. I primi due motivi sono, dunque, infondati e vanno respinti.
3.1 Passando all'esame dei motivi attinenti al merito, in primo luogo l'opponente eccepisce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata nel punto in cui l'Ente ha considerato che il certificate of compliance relativo ai dispositivi di protezione individuali posti in commercio (D.P.I.), non costituisca un valido certificato di conformità.
pagina 5 di 11 La doglianza non coglie nel segno. Per vero, la contestazione dell'illecito origina da un'ispezione effettuata dai militari della Guardia Finanza, Compagnia
Sezione Operativa, presso i locali della società siti in CP_2 CP_1
Via Saragat s.n.c. c/o il Centro Commerciale “Globo Center”, in data CP_2
11.05.2020, finalizzata alla verifica della corretta messa in commercio dei dispositivi di protezione individuale e delle mascherine chirurgiche (cfr. doc. n.
1 fascicolo resistente). Al termine dei suddetti controlli, con verbale n. AQ103-
2020-57-001 del 18.05.2020, la Guardia di Finanza di ha contestato alla CP_2 società di cui il ricorrente è il legale rappresentante, la violazione CP_1 dell'art. 11 del Regolamento (UE) 2016/425 sugli obblighi di diligenza dei distributori dei D.P.I., prevista e sanzionata dall'art. 14, comma II lettera c) del
D.lgs. n. 475 del 1992 e s.m.i., in quanto la stessa: “ha messo in commercio mascherine protettive (D.P.I.) - tipo avente marchio CE non Numero_1 conforme ai dettami previsti dal regolamento DPI, ovvero non risulta alcun certificato di conformità rilasciato da un Organismo Notificato autorizzato, avente sede nell'Unione Europea, bensì le mascherine risultano accompagnate da un certificati rilasciati da Enti che non risultano accreditati come organismi notificati per il rilascio della marchiatura Cedi conformità per i Dispositivi di protezione individuale” (cfr. doc. n. 1 fascicolo ricorrente).
In materia, va ricordato che l'art. 11, comma I e II, del Regolamento (UE)
2016/425 prevede espressamente che “Quando mettono un DPI a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza in relazione ai requisiti del presente regolamento. Prima di mettere un DPI a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti, dalle istruzioni e dalle informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali dello Stato membro in cui il DPI è messo a disposizione sul mercato, e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 10, paragrafo 3, rispettivamente”.
Inoltre, a mente dell'art. 15, comma II, del Regolamento (UE) 2016/425, la dichiarazione di conformità “ha la struttura tipo di cui all'allegato IX, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui agli allegati IV, VI, VII e VIII ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue pagina 6 di 11 richieste dallo Stato membro sul cui mercato il DPI è immesso o messo a disposizione”.
Orbene, la documentazione prodotta dal ricorrente in sede di memoria difensiva del 04.06.2020 avverso il verbale di accertamento-contestazione illecito amministrativo e sequestro n. AQ103-2020-57-001, in sostituzione dei certificati erroneamente esibiti in sede di accertamento del 11.05.2020, non può ritenersi idonea a dimostrare la conformità dei relativi D.P.I., in quanto non soddisfa i requisiti previsti dalla normativa speciale vigente in materia di commercializzazione di detti D.P.I.
Nel caso in esame, parte ricorrente allega un 'certificate of compliance' relativo alle mascherine FFP2 MASK prodotte Controparte_4
, in luogo della dichiarazione di conformità UE dei D.P.I.,
[...] prevista e disciplinata dall'art. 15 del Regolamento UE, sopra richiamato (cfr. doc. n. 6 fascicolo ricorrente). Sul punto, si osserva che il certificate of compliance è un documento tecnico, rilasciato su richiesta del fornitore che accompagna l'acquisto dei dispositivi ricevuti dal produttore, privo di valenza
CE, trattandosi di documentazione del tutto diversa da quella obbligatoria CE, richiesta ai fini della verifica del rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione.
In particolare, il documento prodotto dall'opponente ed allegato in atti non costituisce una dichiarazione di conformità sia sotto il profilo formale che sostanziale. Il certificato in parola, infatti, non presenta la struttura tipica della dichiarazione di conformità di cui all'allegato IX del Regolamento DPI e non contiene gli elementi come precisati ai punti da 1 a 9 del medesimo allegato. A ciò deve aggiungersi che le informazioni in esso contenute non risultano nemmeno tradotte nella lingua richiesta dallo Stato membro sul cui mercato il
D.P.I. è immesso o messo a disposizione, nella specie la lingua italiana, in ossequio a quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento (UE) n. 425/2016.
Da ultimo, mette conto rilevare che il certificato of compliance prodotto dal ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non risulta nemmeno rilasciato da un Organismo notificato, avente sede nell'Unione
Europea, accreditato per la certificazione di dispositivi di protezione individuale
(D.P.I.). Tale certificato, nello specifico, risulta rilasciato da HE IT pagina 7 di 11 , di cui però non viene fornita alcuna documentazione Parte_2 attestante la qualifica di Organismo notificato autorizzato per i D.P.I.
In definitiva, l'accertata insussistenza della dichiarazione di conformità UE, immediatamente verificabile dalla quale distributore, mediante il CP_1 mero esame formale dei documenti accompagnatori dei D.P.I. posti in commercio, è sufficiente a ritenere integrata la violazione con riferimento al mancato rispetto dello specifico obbligo di verifica della presenza dei documenti richiesti dalla normativa europea.
3.2 In secondo luogo, in relazione alla diligenza richiesta dal distributore, osserva il Tribunale che quanto dedotto e argomentato dal ricorrente non può essere condiviso.
Non coglie nel segno il nell'eccepire che le mascherine oggetto di _1 accertamento abbiano superato i controlli doganali mediante la procedura di svincolo diretto, prevista per i D.P.I. e altri beni mobili utili alla lotta al COVID
19 destinati a determinati soggetti rientranti nelle categorie di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario n. 6/2020 ovvero all'Ordinanza n. 13/2020.
Invero, la circostanza che i D.P.I. oggetto di accertamento siano stati sdoganati dall'Autorità doganale preposta al controllo con la procedura di svincolo diretto non comporta sic et simpliciter la conformità di detti dispositivi, secondo i requisiti prescritti dal Regolamento (UE) 2016/425.
La diligenza richiesta dall'art. 11 del citato Regolamento prescinde dal fatto che i D.P.I. oggetto di accertamento siano stati sottoposti a verifica da parte del fornitore e, prima ancora dall'Autorità doganale preposta al controllo.
La normativa europea in materia di D.P.I., infatti, prevede e disciplina specifici obblighi di verifica a carico del distributore, distinti e separati dagli obblighi stabiliti a carico del fabbricante e dell'importatore, al fine di garantire una maggiore tutela degli interessi pubblici, quali la salute, sicurezza e protezione del consumatore e utilizzatore finale, oltre ad una concorrenza leale nel mercato dell'Unione.
In punto di qualificazione soggettiva della figura del distributore, giova rammentare che al punto n. 7 dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2016/425, quest'ultimo viene definito come “qualsiasi persona fisica o giuridica inserita
pagina 8 di 11 nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette
DPI a disposizione sul mercato”.
Quanto agli obblighi del distributore, occorre richiamare l'art. 11, comma II, del Regolamento (UE) 2016/425, a mente del quale “prima di mettere un DPI a disposizione sul mercato, il distributore deve verificare che lo stesso rechi una valida marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti, dalle istruzioni e dalle informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 10, paragrafo 3, rispettivamente”.
Sussiste, quindi, in capo al distributore, l'obbligo giuridico di esercitare la dovuta diligenza in relazione ai requisiti prescritti dalla normativa in materia di
D.P.I., al fine di garantire l'uniformità delle procedure di valutazione e degli standard essenziali per la salute e la sicurezza dei dispositivi di protezione individuale provenienti da Paesi terzi ed immessi sul mercato unico europeo.
Con riferimento, poi, al prospettato difetto dell'elemento psicologico, costituisce principio generale ex art. 3 L. n. 689 del 1981 quello secondo cui “per le violazioni amministrative sanzionate è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa”. Di conseguenza, l'esimente della buona fede, invocato dall'opponente, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa
- al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, elementi, questi, in concreto non provati dall'odierno ricorrente (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
30.09.2009, n. 20930; ex multis Cass. civ., Sez. II, 17.12.2020, n. 4536; Cass. civ., Sez. VI, 18.06.2020, n. 11777).
pagina 9 di 11 Nel caso di specie, la negligenza tenuta dalla di cui CP_1 _1
è amministratore, è consistita nelle omissioni delle verifiche necessarie e
[...] possibili richieste al distributore, con particolare riguardo all'insussistenza della dichiarazione di conformità UE.
Il certificate of compliance depositato non integra la dichiarazione di conformità UE, in quanto non rispondente al contenuto delineato dall'Allegato
IX del Regolamento D.P.I.
Ad ogni buon conto, mette conto rilevare che l'Organo sanzionatorio – tenuto conto del particolare contesto emergenziale (pandemia da COVID 19) in cui è stata commessa la violazione accertata – ha applicato la sanzione al minimo edittale previsto dalla norma, riducendo l'importo richiesto da € 20.000,00 ad €
10.000,00.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, si deve concludere per l'infondatezza della domanda avanzata da , in proprio e nella qualità Parte_1 di legale rappresentante p.t. della attesa la legittimità dell'ordinanza CP_1 ingiunzione n. 332/2022 emessa in data 11.11.2022 con cui la Camera di
Commercio di ha richiesto ai medesimi, in solido tra loro, il pagamento CP_2 della somma di € 10.022,00, di cui € 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 22,00 a titolo di diritti di notifica.
4. Quanto alle spese del procedimento, il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 04.08.2023, n. 23825 Cass. civ., Sez. II, 19.02.2021, n. 4536; Cass. civ., Sez. II, 20.12.2017, n. 30597; Cass. civ., Sez. II, 24.05.2011, n. 11389).
Considerato che, nel caso di specie, la parte opposta è rappresentata in giudizio dal proprio dirigente e che non risultano depositati documenti o note che pagina 10 di 11 certifichino le eventuali spese sostenute, ne consegue che la parte soccombente non sarà tenuta al pagamento delle spese di controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 138/2023 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda formulata da , in proprio e nella sua qualità Parte_1 di rappresentante legale p.t. della e, per l'effetto, conferma CP_1
l'ordinanza di ingiunzione n. 332/2022 emessa dalla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura del Gran Sasso d'Italia di in data CP_2
11.11.2022 e notificata in data 27.12.2022, per l'importo complessivo di €
10.022,00;
2) nulla sulle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 25 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 27.05.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 281sexies, comma III c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 138 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, discussa nelle forme della 'trattazione scritta' all'udienza del 27.05.2025;
T R A
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della Parte_1 elettivamente domiciliato in Avezzano (AQ), via Cesare Battisti CP_1
n. 101, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Verrecchia e dell'Avv. Francesco
Gargano, che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio, in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
[...]
, in Controparte_2 persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa nel presente giudizio dal Dirigente Dott. Salvatore Florimbi, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
RESISTENTE
pagina 1 di 11 OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n.
689/1981 relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte resistente, con la nota di trattazione scritta del 20.05.2025, insisteva per il rigetto della domanda riportandosi alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso depositato in data 25.01.2023 , in proprio e nella Parte_1 qualità di legale rappresentante p.t. della adiva il Tribunale di CP_1
L'Aquila chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “all'Ill.mo
Tribunale di L'Aquila, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda con questo atto avanzata da nella qualità di L.R.P.T. della Parte_1 CP_1 affinchè 1) fissi l'udienza di discussione della causa ed accolga le seguenti conclusioni: A – dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'ordinanza - ingiunzione n. 2022/332 emessa dalla Camera di Commercio di in data CP_2
11.11.2022 e delle sanzioni accessorie per le ragioni sopra esposte;
B – con vittoria di spese e competenze”.
In data 14.03.2023 si costituiva in giudizio la
[...]
(di Controparte_2 seguito, breviter ), rassegnando le seguenti conclusioni: “Si chiede a CP_3 codesto On. Giudice quanto segue: 1) confermare la legittimità e la fondatezza dell'ordinanza impugnata in base a tutto quanto esposto in fatto, in diritto e nel merito nella presente comparsa di costituzione e risposta;
2) compensare le spese in caso di soccombenza, stante la doverosità dell'atto impugnato”.
Alla prima udienza del 18.04.2023 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e, ritenuta la controversia matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 25.06.2024 per la discussione orale,
pagina 2 di 11 in seguito differita al 27.05.2025 in ragione della necessità di definire con priorità
i giudizi iscritti al ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., la parte resistente precisava le proprie conclusioni nella nota di trattazione scritta sopra riportata e la controversia veniva decisa come di seguito.
*****
1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio impugna Parte_1
l'ingiunzione fiscale n. 2022/332, posizione n. 2022/410-1 e 2022/411-1 emessa in data 11.11.2022, notificata a mezzo P.E.C. in data 27.12.2022, con cui la di intimava al medesimo, nella qualità di Amministratore, in CP_3 CP_2 solido con il pagamento dell'importo complessivo di € 10.022,00, CP_1 di cui € 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 22,00 a titolo di diritti di notifica e spese ufficio, per il mancato rispetto degli obblighi previsti a carico del distributore di dispositivi di protezione individuale (DPI) dall'art. 11 del
Regolamento (UE) 2016/425 (Obblighi dei distributori), sanzionato dall'art. 14, comma II, lettera c) del D.lgs. n. 475 del 04.12.1992, modificato dal D.lgs. n. 17 del 19.02.2019 (cfr. all. A e B fascicolo ricorrente).
In particolare, l'ingiunzione impugnata è fondata sul verbale di accertamento n. AQ103-2020-57-001, emesso dalla Guardia di Finanza Compagnia di in data 18.05.2020, con il quale era stata contestata all'odierno CP_2 esponente di aver posto in commercio mascherine protettive (D.P.I.) - tipo
FFP2/KN95 - aventi marchio CE non conforme ai dettami previsti dal regolamento D.P.I. (Regolamento UE 2016/425), ovvero non risulta alcun certificato di conformità rilasciato da un Organismo Notificato autorizzato avente sede nell'Unione Europea per la Certificazione di Dispositivi di Protezione
Individuale (D.P.I.). Tale verbale veniva emesso a seguito di un'ispezione di controllo eseguita dai militari della Guardia di Finanza presso i locali della società in data 11.05.2020 (cfr. all. n. 9 fascicolo ricorrente). CP_1
A sostegno della domanda eccepisce: i) la violazione del Parte_1 termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo ex art. 2 della Legge n. 241/1990 e per la notifica dell'ordinanza di ingiunzione;
ii) la nullità e illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione per la mancata indicazione dell'Autorità giudiziaria competente a decidere l'impugnazione; iii) pagina 3 di 11 l'infondatezza delle motivazioni addotte nell'ordinanza di ingiunzione riguardo alla inidoneità del certificato di compliance a costituire un valido certificato di conformità; iv) l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione nella valutazione della diligenza richiesta dall'art. 11 del Regolamento (UE) 2016/425 e della buona fede, tenuto conto del particolare contesto emergenziale della pandemia
COVID 19 in cui si inseriscono le condotte oggetto di accertamento.
La nel costituirsi in giudizio, contesta Controparte_2 tutti i motivi di censura addotti da controparte, rilevando l'infondatezza delle argomentazioni esposte. Conclude per la piena legittimità delle somme richieste con conseguente rigetto della domanda avanzata dal ricorrente.
2. Tanto premesso, preliminarmente occorre vagliare i primi due motivi di contestazione relativi alle formali violazioni di legge in cui sarebbe incorsa la di con riferimento alle norme del procedimento Controparte_2 CP_2 amministrativo.
La prima doglianza avanzata dall'opponente riguardante la violazione del termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/1990 e dell'avvenuta decadenza del termine previsto per la notifica dell'ordinanza di ingiunzione impugnata, non può essere condivisa.
Sul punto, giova rammentare il principio di diritto elaborato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9591 del 27.04.2006, in base al quale “ La disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, tanto nella sua originaria formulazione, applicabile "ratione temporis", secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall'art. 36-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve” (cfr.
Cass. civ., Sez. Unite, 27.04.2006, n. 9591). pagina 4 di 11 Le Leggi n. 689 del 1981 e n. 241 del 1990 si pongono, dunque, tra loro in un rapporto di specialità e su piani diversi, con la conseguenza che il termine finale di cui all'art. 2 della Legge n. 241 del 1990 non è applicabile al procedimento sanzionatorio, disciplinato dalla Legge n. 689/1981 e s.m.i.
Dall'esame della documentazione allegata in atti, come correttamente rilevato dalla parte resistente, il verbale di accertamento - contestazione illecito amministrativo e sequestro n. AQ103-2020-57-001, redatto in data 11.05.2020, risulta tempestivamente notificato in data 18.05.2020.
In secondo luogo, il ricorrente rileva la violazione dell'art. 3, comma IV, della Legge n. 241/1990, stante la mancata indicazione nell'ordinanza impugnata dell'Autorità competente dinanzi al quale proporre il ricorso.
La deduzione non coglie nel segno. Al riguardo, appare dirimente l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui l'omessa indicazione, nell'atto impositivo, delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare non determina l'invalidità del provvedimento, ma comporta sul piano processuale, avuto riguardo alle circostanze concrete, la scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa (cfr. Cass. civ., Sez. V, 17.06.2021 n. 17237; Cass. civ., Sez. III,
08.02.2012, n. 1766; Cass. civ. Sez. V, 27.09.2011, n. 19675).
Applicando tali coordinate al caso in esame, la mancata indicazione dell'autorità alla quale è possibile ricorrere, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, non comporta l'illegittimità dell'atto notificato, determinando invece la scusabilità dell'errore del destinatario, errore in cui non è incorso _1
, avendo correttamente proposto ricorso dinanzi all'Autorità giudiziaria
[...] competente nei termini previsti per legge. I primi due motivi sono, dunque, infondati e vanno respinti.
3.1 Passando all'esame dei motivi attinenti al merito, in primo luogo l'opponente eccepisce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata nel punto in cui l'Ente ha considerato che il certificate of compliance relativo ai dispositivi di protezione individuali posti in commercio (D.P.I.), non costituisca un valido certificato di conformità.
pagina 5 di 11 La doglianza non coglie nel segno. Per vero, la contestazione dell'illecito origina da un'ispezione effettuata dai militari della Guardia Finanza, Compagnia
Sezione Operativa, presso i locali della società siti in CP_2 CP_1
Via Saragat s.n.c. c/o il Centro Commerciale “Globo Center”, in data CP_2
11.05.2020, finalizzata alla verifica della corretta messa in commercio dei dispositivi di protezione individuale e delle mascherine chirurgiche (cfr. doc. n.
1 fascicolo resistente). Al termine dei suddetti controlli, con verbale n. AQ103-
2020-57-001 del 18.05.2020, la Guardia di Finanza di ha contestato alla CP_2 società di cui il ricorrente è il legale rappresentante, la violazione CP_1 dell'art. 11 del Regolamento (UE) 2016/425 sugli obblighi di diligenza dei distributori dei D.P.I., prevista e sanzionata dall'art. 14, comma II lettera c) del
D.lgs. n. 475 del 1992 e s.m.i., in quanto la stessa: “ha messo in commercio mascherine protettive (D.P.I.) - tipo avente marchio CE non Numero_1 conforme ai dettami previsti dal regolamento DPI, ovvero non risulta alcun certificato di conformità rilasciato da un Organismo Notificato autorizzato, avente sede nell'Unione Europea, bensì le mascherine risultano accompagnate da un certificati rilasciati da Enti che non risultano accreditati come organismi notificati per il rilascio della marchiatura Cedi conformità per i Dispositivi di protezione individuale” (cfr. doc. n. 1 fascicolo ricorrente).
In materia, va ricordato che l'art. 11, comma I e II, del Regolamento (UE)
2016/425 prevede espressamente che “Quando mettono un DPI a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza in relazione ai requisiti del presente regolamento. Prima di mettere un DPI a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti, dalle istruzioni e dalle informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali dello Stato membro in cui il DPI è messo a disposizione sul mercato, e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 10, paragrafo 3, rispettivamente”.
Inoltre, a mente dell'art. 15, comma II, del Regolamento (UE) 2016/425, la dichiarazione di conformità “ha la struttura tipo di cui all'allegato IX, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui agli allegati IV, VI, VII e VIII ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue pagina 6 di 11 richieste dallo Stato membro sul cui mercato il DPI è immesso o messo a disposizione”.
Orbene, la documentazione prodotta dal ricorrente in sede di memoria difensiva del 04.06.2020 avverso il verbale di accertamento-contestazione illecito amministrativo e sequestro n. AQ103-2020-57-001, in sostituzione dei certificati erroneamente esibiti in sede di accertamento del 11.05.2020, non può ritenersi idonea a dimostrare la conformità dei relativi D.P.I., in quanto non soddisfa i requisiti previsti dalla normativa speciale vigente in materia di commercializzazione di detti D.P.I.
Nel caso in esame, parte ricorrente allega un 'certificate of compliance' relativo alle mascherine FFP2 MASK prodotte Controparte_4
, in luogo della dichiarazione di conformità UE dei D.P.I.,
[...] prevista e disciplinata dall'art. 15 del Regolamento UE, sopra richiamato (cfr. doc. n. 6 fascicolo ricorrente). Sul punto, si osserva che il certificate of compliance è un documento tecnico, rilasciato su richiesta del fornitore che accompagna l'acquisto dei dispositivi ricevuti dal produttore, privo di valenza
CE, trattandosi di documentazione del tutto diversa da quella obbligatoria CE, richiesta ai fini della verifica del rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione.
In particolare, il documento prodotto dall'opponente ed allegato in atti non costituisce una dichiarazione di conformità sia sotto il profilo formale che sostanziale. Il certificato in parola, infatti, non presenta la struttura tipica della dichiarazione di conformità di cui all'allegato IX del Regolamento DPI e non contiene gli elementi come precisati ai punti da 1 a 9 del medesimo allegato. A ciò deve aggiungersi che le informazioni in esso contenute non risultano nemmeno tradotte nella lingua richiesta dallo Stato membro sul cui mercato il
D.P.I. è immesso o messo a disposizione, nella specie la lingua italiana, in ossequio a quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento (UE) n. 425/2016.
Da ultimo, mette conto rilevare che il certificato of compliance prodotto dal ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non risulta nemmeno rilasciato da un Organismo notificato, avente sede nell'Unione
Europea, accreditato per la certificazione di dispositivi di protezione individuale
(D.P.I.). Tale certificato, nello specifico, risulta rilasciato da HE IT pagina 7 di 11 , di cui però non viene fornita alcuna documentazione Parte_2 attestante la qualifica di Organismo notificato autorizzato per i D.P.I.
In definitiva, l'accertata insussistenza della dichiarazione di conformità UE, immediatamente verificabile dalla quale distributore, mediante il CP_1 mero esame formale dei documenti accompagnatori dei D.P.I. posti in commercio, è sufficiente a ritenere integrata la violazione con riferimento al mancato rispetto dello specifico obbligo di verifica della presenza dei documenti richiesti dalla normativa europea.
3.2 In secondo luogo, in relazione alla diligenza richiesta dal distributore, osserva il Tribunale che quanto dedotto e argomentato dal ricorrente non può essere condiviso.
Non coglie nel segno il nell'eccepire che le mascherine oggetto di _1 accertamento abbiano superato i controlli doganali mediante la procedura di svincolo diretto, prevista per i D.P.I. e altri beni mobili utili alla lotta al COVID
19 destinati a determinati soggetti rientranti nelle categorie di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario n. 6/2020 ovvero all'Ordinanza n. 13/2020.
Invero, la circostanza che i D.P.I. oggetto di accertamento siano stati sdoganati dall'Autorità doganale preposta al controllo con la procedura di svincolo diretto non comporta sic et simpliciter la conformità di detti dispositivi, secondo i requisiti prescritti dal Regolamento (UE) 2016/425.
La diligenza richiesta dall'art. 11 del citato Regolamento prescinde dal fatto che i D.P.I. oggetto di accertamento siano stati sottoposti a verifica da parte del fornitore e, prima ancora dall'Autorità doganale preposta al controllo.
La normativa europea in materia di D.P.I., infatti, prevede e disciplina specifici obblighi di verifica a carico del distributore, distinti e separati dagli obblighi stabiliti a carico del fabbricante e dell'importatore, al fine di garantire una maggiore tutela degli interessi pubblici, quali la salute, sicurezza e protezione del consumatore e utilizzatore finale, oltre ad una concorrenza leale nel mercato dell'Unione.
In punto di qualificazione soggettiva della figura del distributore, giova rammentare che al punto n. 7 dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2016/425, quest'ultimo viene definito come “qualsiasi persona fisica o giuridica inserita
pagina 8 di 11 nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette
DPI a disposizione sul mercato”.
Quanto agli obblighi del distributore, occorre richiamare l'art. 11, comma II, del Regolamento (UE) 2016/425, a mente del quale “prima di mettere un DPI a disposizione sul mercato, il distributore deve verificare che lo stesso rechi una valida marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti, dalle istruzioni e dalle informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 10, paragrafo 3, rispettivamente”.
Sussiste, quindi, in capo al distributore, l'obbligo giuridico di esercitare la dovuta diligenza in relazione ai requisiti prescritti dalla normativa in materia di
D.P.I., al fine di garantire l'uniformità delle procedure di valutazione e degli standard essenziali per la salute e la sicurezza dei dispositivi di protezione individuale provenienti da Paesi terzi ed immessi sul mercato unico europeo.
Con riferimento, poi, al prospettato difetto dell'elemento psicologico, costituisce principio generale ex art. 3 L. n. 689 del 1981 quello secondo cui “per le violazioni amministrative sanzionate è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa”. Di conseguenza, l'esimente della buona fede, invocato dall'opponente, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa
- al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, elementi, questi, in concreto non provati dall'odierno ricorrente (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
30.09.2009, n. 20930; ex multis Cass. civ., Sez. II, 17.12.2020, n. 4536; Cass. civ., Sez. VI, 18.06.2020, n. 11777).
pagina 9 di 11 Nel caso di specie, la negligenza tenuta dalla di cui CP_1 _1
è amministratore, è consistita nelle omissioni delle verifiche necessarie e
[...] possibili richieste al distributore, con particolare riguardo all'insussistenza della dichiarazione di conformità UE.
Il certificate of compliance depositato non integra la dichiarazione di conformità UE, in quanto non rispondente al contenuto delineato dall'Allegato
IX del Regolamento D.P.I.
Ad ogni buon conto, mette conto rilevare che l'Organo sanzionatorio – tenuto conto del particolare contesto emergenziale (pandemia da COVID 19) in cui è stata commessa la violazione accertata – ha applicato la sanzione al minimo edittale previsto dalla norma, riducendo l'importo richiesto da € 20.000,00 ad €
10.000,00.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, si deve concludere per l'infondatezza della domanda avanzata da , in proprio e nella qualità Parte_1 di legale rappresentante p.t. della attesa la legittimità dell'ordinanza CP_1 ingiunzione n. 332/2022 emessa in data 11.11.2022 con cui la Camera di
Commercio di ha richiesto ai medesimi, in solido tra loro, il pagamento CP_2 della somma di € 10.022,00, di cui € 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 22,00 a titolo di diritti di notifica.
4. Quanto alle spese del procedimento, il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 04.08.2023, n. 23825 Cass. civ., Sez. II, 19.02.2021, n. 4536; Cass. civ., Sez. II, 20.12.2017, n. 30597; Cass. civ., Sez. II, 24.05.2011, n. 11389).
Considerato che, nel caso di specie, la parte opposta è rappresentata in giudizio dal proprio dirigente e che non risultano depositati documenti o note che pagina 10 di 11 certifichino le eventuali spese sostenute, ne consegue che la parte soccombente non sarà tenuta al pagamento delle spese di controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 138/2023 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda formulata da , in proprio e nella sua qualità Parte_1 di rappresentante legale p.t. della e, per l'effetto, conferma CP_1
l'ordinanza di ingiunzione n. 332/2022 emessa dalla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura del Gran Sasso d'Italia di in data CP_2
11.11.2022 e notificata in data 27.12.2022, per l'importo complessivo di €
10.022,00;
2) nulla sulle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 25 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
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