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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/12/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7095/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI ON Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
4.11.2025, assunto in decisione in data 1.12.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Mario Meregalli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Carate Brianza (MB) in Via
Garibaldi n.9;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di
Monreale in data 06.09.1996, tra i signori e ordinando all'Ufficiale dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile del Comune di Monreale di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nel Registro degli
Atti di Matrimonio dell'anno 1996, atto n.12, parte II, Serie B;
2. il sig. si impegna a versare alla signora a tacitazione di ogni e Parte_1 Parte_2 qualsivoglia sua pretesa relativa anche al passato ed al mantenimento delle figlie, la somma omnicomprensiva di €.2.000,00. Detta somma verrà versata entro una settimana dalla pubblicazione della sentenza di divorzio a mezzo di bonifico bancario;
3. le parti danno atto che con l'esatto adempimento delle obbligazioni convenute col presente ricorso congiunto di divorzio, dichiarano di aver definito, con reciproca soddisfazione, ogni rapporto tra di loro pendente, personale, economico e patrimoniale, anche connesso al rapporto di coniugio e/o a reciproche eventuali partite di debito-credito e/o, comunque, a ogni pretesa dedotta e/o deducibile dai rapporti tra loro intercorsi, e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'un dall'altro per qualsivoglia titolo, ragione o causa;
4. le spese legali del presente ricorso saranno interamente sostenute dal signor;
Parte_1
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 6.9.1996 a Parte_1 Parte_2
Monreale; Per_
- Dall'unione sono nate in data 22.9.1997 e in data 20.12.2005 Persona_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 21.12.2017.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (19.12.2017) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 4.11.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Monreale in data 6.9.1996 (Atto n. 146, Parte II, Serie A del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Monreale), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monreale, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4.12.2025
pagina 3 di 4 Il Presidente est.
DI ON
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI ON Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
4.11.2025, assunto in decisione in data 1.12.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Mario Meregalli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Carate Brianza (MB) in Via
Garibaldi n.9;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di
Monreale in data 06.09.1996, tra i signori e ordinando all'Ufficiale dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile del Comune di Monreale di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nel Registro degli
Atti di Matrimonio dell'anno 1996, atto n.12, parte II, Serie B;
2. il sig. si impegna a versare alla signora a tacitazione di ogni e Parte_1 Parte_2 qualsivoglia sua pretesa relativa anche al passato ed al mantenimento delle figlie, la somma omnicomprensiva di €.2.000,00. Detta somma verrà versata entro una settimana dalla pubblicazione della sentenza di divorzio a mezzo di bonifico bancario;
3. le parti danno atto che con l'esatto adempimento delle obbligazioni convenute col presente ricorso congiunto di divorzio, dichiarano di aver definito, con reciproca soddisfazione, ogni rapporto tra di loro pendente, personale, economico e patrimoniale, anche connesso al rapporto di coniugio e/o a reciproche eventuali partite di debito-credito e/o, comunque, a ogni pretesa dedotta e/o deducibile dai rapporti tra loro intercorsi, e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'un dall'altro per qualsivoglia titolo, ragione o causa;
4. le spese legali del presente ricorso saranno interamente sostenute dal signor;
Parte_1
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 6.9.1996 a Parte_1 Parte_2
Monreale; Per_
- Dall'unione sono nate in data 22.9.1997 e in data 20.12.2005 Persona_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 21.12.2017.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (19.12.2017) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 4.11.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Monreale in data 6.9.1996 (Atto n. 146, Parte II, Serie A del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Monreale), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monreale, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4.12.2025
pagina 3 di 4 Il Presidente est.
DI ON
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