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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5485 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7015 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
Parte_1
Avv. BALLA PAOLO Avv. NIZZARDI GIANLUCA
e
Controparte_1
Avv. MAGLIANO SONIA ROMA TALENTI AGENCY SRL Avv. MAGLIANO SONIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n.9215 del 2021 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: “La domanda dell'attore nei confronti di si fonda sull'assunto Parte_1 Controparte_1 che il sia inadempiente al contratto concluso mediante scambio di CP_1 proposta di acquisto di unità immobiliare con cessione preliminare, sottoscritta dall'attore in data 17/1/2018 con la mediazione di Roma Talenti Agency s.r.l. e dell'accettazione del Più specificamente, CP_1
L'attore afferma che la cessione del preliminare e la conseguente vendita dell'unità immobiliare di suo interesse non si sono potute concludere per mancanza di consenso della società proprietaria con cui il Parte_2 aveva concluso un preliminare di vendita in data 8/3/2016. Deduce CP_1 inoltre, come ulteriori evidenze dell'inadempimento del la CP_1 mancanza di certificazione di agibilità dell'immobile e l'occupazione di esso da parte del convenuto, che lo utilizzava come propria abitazione. Riferisce di avere esercitato il recesso dal contratto preliminare con comunicazione in data 24/10/2018, decorso il termine del 30/4/2018 fissato per la conclusione del contratto definitivo, dopo avere verificato la mancanza del consenso di appositamente interpellata con p.e.c. Pt_2 del 1/10/2018. Nei confronti dell'agenzia immobiliare, fa valere l'inadempimento Pt_1 all'obbligo di diligenza del mediatore e, comunque, la mancata conclusione dell'affare. I convenuti si sono costituiti in giudizio offrendo una versione dei fatti diametralmente opposta a quella dell'attore. Affermano che era Pt_2 pronta a concludere il contratto di vendita con il quale chiese, per Pt_1 proprie esigenze, un differimento dell'appuntamento davanti al notaio che venne infine fissato per il 25/6/2018. In tale data, il contratto, il Per_1 cui testo era stato già predisposto dal notaio, non venne concluso perché la banca Widiba, che avrebbe dovuto erogare all' il mutuo necessario Pt_1 al pagamento del prezzo, ne rifiutò la concessione per l'importo richiesto. Nel settembre successivo l'agenzia interpellò per avere notizie della Pt_1 sua disponibilità a concludere il contratto e questi comunicò il proprio recesso per le note ragioni nell'ottobre successivo. Nella sua prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c., l'attore ha contestato che la conclusione del contratto definitivo sia stata impedita dalla mancata erogazione a suo favore del mutuo richiesto alla banca Widiba ed ha riferito che, per il pagamento di una quota del prezzo, aveva concluso un contratto di finanziamento per € 34.133,83 con la Agos Ducato s.p.a. e che sua madre, per aiutarlo, aveva a sua volta concluso un finanziamento per € 30.000,00 con Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.. Ha sottolineato l'irrilevanza del consenso espresso da in modo Pt_2 informale e la mancanza di consenso della stessa alla cessione del contratto preliminare. Ammesso ed espletato l'interrogatorio formale dell'attore, respinte le istanze di prova per testi, la causa è stata rinviata per conclusioni e quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come sopra. Ebbene, le deduzioni di inadempimento che e di rivolgono Pt_1 CP_1 reciprocamente a fondamento delle rispettive domande onerano entrambi, in pari misura, della prova del proprio adempimento al contratto. Il contratto concluso tra le parti prevedeva la cessione ad del Pt_1 contratto preliminare di vendita concluso tra e il proprietario CP_1 in data 8/3/2016, da perfezionare entro il 30/5/2018 (punto C Pt_2
pag. 2/11 della proposta), con il pagamento a da parte di entro tale CP_1 Pt_1 data, della somma di € 149.500,00 (di cui € 94.500, pari all'acconto già pagato da a , che si sarebbero sommati alla caparra di € CP_1 Pt_2
10.000,00 già versata da all'atto della sottoscrizione della proposta Pt_1 di acquisto. Il contratto prevedeva che, entro il medesimo termine del 30/5/2018, si dovesse perfezionare anche la conclusione del contratto definitivo di vendita tra e alla quale l'acquirente avrebbe pagato il Pt_1 Pt_2 saldo di € 145.500,00 con assegni circolari (punto D della proposta). Considerato che gli obblighi assunti dalle parti non erano limitati alla cessione del contratto preliminare, ma si estendevano fino a prevedere la contestuale conclusione del contratto di vendita, si ritiene che il contratto per cui è causa sia qualificabile come preliminare di vendita di cosa altrui, in cui la cessione del preliminare costituiva solamente una modalità di adempimento dell'obbligazione assunta dal promittente venditore. Infatti il contratto obbligava a procurare ad l'acquisto della CP_1 Pt_1 proprietà dell'immobile dal terzo proprietario e obbligava ad Pt_1 acquistare l'immobile dal terzo alle condizioni già pattuite tra il terzo e il nel preliminare del 8/3/2016, pagando il prezzo pattuito suddiviso CP_1 in due parti, una a a rimborso dell'acconto già pagato al terzo e a CP_1 titolo di corrispettivo, una al terzo, a saldo del prezzo di vendita dell'immobile così come previsto dal preliminare del 8/3/2016. In tale contesto, la prevista cessione del preesistente preliminare contestualmente alla vendita aveva, evidentemente, lo scopo di estinguere esplicitamente e formalmente il rapporto tra e mentre Pt_2 CP_1 non è individuabile l'interesse del promissario acquirente alla cessione di un contratto preliminare i cui effetti si sarebbero esauriti immediatamente attraverso la conclusione del contratto definitivo di vendita. Per altro verso, la prevista contestualità di cessione del contratto preliminare e conclusione del contratto definitivo faceva sì che il consenso del terzo proprietario del bene alla cessione del preliminare non potesse essere espresso se non in presenza dei presupposti per la conclusione della vendita, essenzialmente il contestuale pagamento del prezzo da parte dell'acquirente. Pertanto, la mancata espressione in modo formale e giuridicamente vincolante del consenso di alla cessione del contratto Pt_2 preliminare, che l'attore fa valere come fatto probante l'inadempimento del è un fatto privo di rilevanza. CP_1
pag. 3/11 Tale consenso avrebbe potuto esprimersi in forma giuridicamente vincolante per MP solo attraverso la cessione stessa, dato che, secondo il contratto tra e questo era l'unico atto negoziale Pt_1 CP_1 che la società proprietaria avrebbe dovuto compiere a tal fine. Ma, poiché la cessione del preliminare si sarebbe dovuta concludere contestualmente alla vendita, è evidente che, contestualmente alla espressione del consenso di MP alla cessione del preliminare, avrebbe dovuto offrire il Pt_1 pagamento del prezzo. I documenti prodotti da parte convenuta dimostrano che la società era al corrente dell'operazione e aveva preso parte alle attività prodromiche alla conclusione del contratto definitivo. In particolare, come confermato dallo stesso in risposta Pt_1 all'interrogatorio formale, il 24/5/2018 MP, rappresentata dall'arch.
, aveva eseguito con l e il (ovvero la madre Persona_2 Pt_1 CP_1 del per suo conto) un sopralluogo sull'immobile in cui furono CP_1 evidenziati dei difetti da eliminare prima del rogito. La data di conclusione della cessione del preliminare e della vendita venne rinviata al 25/6/2018 su richiesta di che aveva addotto problemi di lavoro. Pt_1
All'appuntamento del 25/6/2018 davanti al Notaio era presente Per_1 anche come confermato dall'attore. Pt_2
Quest'ultimo, però, in risposta alla domanda di cui al cap.n.7 della memoria istruttoria di parte convenuta ( “Vero è che il suddetto incontro si concludeva senza la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita poiché la banca Widiba, quale istituto mutuante al quale Lei si era rivolto, aveva affermato che il mutuo sarebbe stato concesso solo in parte, limitandosi a coprire così solo una parte del prezzo?” ), ha dichiarato: “Non è vero, la banca Widiba aveva già consegnato al notaio due assegni per un totale di 243.000 euro che però la stessa mattina del rogito potevano essere incassati a condizione che il prezzo di vendita fosse di 305.000 euro e io con me avevo i restanti assegni circolari di 61.700 euro complessivi. Il contratto non è stato concluso perché il rappresentante di disse che non avrebbe autorizzato quell'operazione. C'era Pt_2 anche mia madre che avrebbe coperto l'eventuale differenza nel caso che il mutuo erogato fosse stato inferiore”. Ebbene, il saldo del prezzo che avrebbe dovuto incassare alla Pt_2 data del rogito era esattamente quello originariamente pattuito con il dell'importo di € 145.000,00. L'indisponibilità di a CP_1 Pt_2 compiere l'operazione, a condizioni già predeterminate e ad essa note già da tempo, nonostante si fosse presentata davanti al notaio in persona del legale rappresentante all'appuntamento fissato per il rogito, non è
pag. 4/11 credibile. L'attore non ha specificato quali fossero le diverse condizioni che avrebbe preteso, né ha dato prova, come pure avrebbe Pt_2 potuto, dell'emissione degli assegni circolari per complessivi € 304.700,00, in parte a favore del e in parte a favore di per il CP_1 Pt_2 pagamento del prezzo. Infine, se i fatti si fossero svolti come riferito dall'attore, non si vede la ragione per cui egli abbia atteso fino al successivo mese di ottobre per recedere dal contratto, senza inviare al nel frattempo, nemmeno CP_1 una contestazione formale, una diffida o un semplice atto di costituzione in mora. Per contro, la lettera in data 28/9/2018 inviata da assistito dall'avv. Pt_1
Balla a conteneva contestazioni infondate, dato che non Pt_2 Pt_2 aveva alcun obbligo nei confronti dell né avrebbe dovuto Pt_1 assumerlo, come sopra scritto, se non contestualmente al perfezionamento della vendita. Lo stesso deve dirsi per la successiva lettera in data 18/10/2018 degli avv.ti Balla e Nizzardi. Quanto all'occupazione dell'immobile da parte di l'attore non ha CP_1 specificato a quando risalisse. Nel sopralluogo del 24/5/2018 Altieri avrebbe dovuto averne evidenza, altrimenti si deve supporre che sia iniziata successivamente, verosimilmente dopo la mancata stipula del 25/6/2018, dato che in data 20/3/2019 IN ha acquistato l'immobile da dando esecuzione al preliminare del 8/3/2016 (doc.17 convenuti). Pt_2
Comunque si tratta di un elemento di scarsa importanza nell'economia complessiva del contratto, non essendo in questione un eventuale deterioramento dell'immobile conseguente a tale uso. La consegna del certificato di agibilità dell'immobile, ovvero della segnalazione certificata di agibilità, deve essere eseguita dal venditore al momento della conclusione del contratto di vendita, ai sensi dell'art.1477 ultimo comma c.c. Pertanto, non può dolersi della mancata Pt_1 consegna di tale documento a seguito della conclusione del contratto preliminare per cui è causa, mentre, con riferimento all'agibilità dell'immobile secondo l'uso convenuto, ciò che rileva è la presenza dei requisiti di fatto per l'ottenimento dell'agibilità, su cui l'attore è rimasto silente. Si ritiene, pertanto, che il recesso dell' comunicato alla controparte Pt_1 in data 24/10/2018 non sia giustificato da un inadempimento del e CP_1 che, come tale, non abbia prodotto alcun effetto risolutorio del contratto in danno di quest'ultimo.
pag. 5/11 Né può ritenersi fondata, per le medesime ragioni, la domanda subordinata di risoluzione del contratto proposta dall'attore ai sensi dell'art.1453 c.c.. Mentre la domanda di accertamento della risoluzione del contratto ex art.1457 c.c. va respinta per la ragione assorbente che esso non contiene la pattuizione di un termine essenziale a favore di Pt_1
Infine, la domanda proposta da parte attrice in estremo subordine nei confronti del è inammissibile per mancata specificazione delle CP_1 ragioni che renderebbero il contratto dedotto in causa nullo ovvero solamente inefficace. Parimenti, devono essere respinte tutte le domande dell'attore nei confronti della società di mediazione, non essendo emerso alcun inadempimento imputabile alla stessa ed essendosi l'attore obbligato a pagare alla società, a titolo di provvigione, la somma di € 10.000,00 più i.v.a. pari a totali € 12.200,00 all'atto del perfezionamento della cessione del preliminare del rogito ovvero in caso di rinuncia all'acquisto (doc.4 di parte convenuta), rinuncia che ha espresso recedendo Pt_1 ingiustificatamente dal contratto.
Considerato che
ha pagato solamente € 10.660,36, deve essere Pt_1 accolta la domanda riconvenzionale della società convenuta di condanna dell al pagamento del saldo, quantificato in € 1539,64 - la minor Pt_1 quantificazione in € 1429,84 della convenuta è evidentemente dovuta a un errore di calcolo ed è fatta salva nella domanda una diversa quantificazione d'ufficio - oltre interessi al tasso legale dalla domanda, come richiesti, rivalutazione esclusa perché si tratta di un credito di valuta e il danno da inflazione è ampiamente compensato dagli interessi. Sulla domanda riconvenzionale principale di si osserva che CP_1
l'inadempimento di è accertato sulla scorta delle considerazioni Pt_1 sopra esposte, essendo imputabile all'attore, con ogni evidenza, il mancato perfezionamento della vendita ed essendo qualificabile comunque come inadempimento il recesso ingiustificato dal contratto preliminare. La domanda di condanna di al risarcimento del danno causato Pt_1 dall'inadempimento, commisurato al mancato incasso del corrispettivo di € 65.000,00 e all'onere delle spese notarili della vendita conclusa con è infondata. L'obbligo di concludere la vendita con Pt_2 Pt_2 derivava al dal contratto preliminare del 8/3/2016 e la conclusione CP_1 di un tale contratto non può essere considerata in sé stessa un danno. Quanto al mancato introito del corrispettivo della cessione del preliminare all si osserva che esso rappresenterebbe un mancato guadagno per Pt_1 solo se il valore di mercato dell'immobile alla data del 20/3/2019, CP_1
pag. 6/11 quando ne ha acquistato la proprietà da fosse stato CP_1 Pt_2 effettivamente pari o inferiore al prezzo di € 240.000,00 pagato da CP_1
Se invece il valore dell'immobile fosse stato superiore, com'è ampiamente possibile, dato che nel gennaio 2018 aveva accettato di acquistarlo Pt_1 al prezzo di € 305.000,00, se ne dovrebbe dedurre che, nel patrimonio del il mancato introito del corrispettivo della cessione del preliminare CP_1
è stato compensato, in tutto o in parte, dall'acquisto della proprietà dell'immobile a un prezzo inferiore al suo valore di mercato. Pertanto, per provare il danno, avrebbe dovuto fornire almeno un CP_1 principio di prova del valore dell'immobile nel marzo 2019. In mancanza, la domanda deve essere respinta, non potendosi supplire con un accertamento d'ufficio all'onere probatorio gravante sulla parte. Pertanto, respinta la domanda principale del convenuto e la prima subordinata, si accoglie la seconda subordinata, dichiarando risolto il contratto ex art.1385 c.c. in danno dell' e accertando il diritto del Pt_1 di trattenere la somma di € 10.000,00 incassata come caparra. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta le domande proposte da in via principale e Parte_1 subordinata e dichiara inammissibile la domanda proposta in via di estremo subordine. Rigetta la domanda riconvenzionale principale e la prima domanda riconvenzionale subordinata proposte da Controparte_1
In accoglimento della seconda domanda riconvenzionale subordinata proposta da dichiara risolto il contratto preliminare Controparte_1 concluso tra ed e dichiara che Parte_1 Controparte_1 ha diritto di trattenere la somma di € 10.000,00 incassata Controparte_1 come caparra confirmatoria. In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Roma Talenti Agency srl, condanna a pagare alla suddetta società la Parte_1 somma € 1539,64 comprensiva di i.v.a., oltre interessi legali dalla data della domanda. Condanna l'attore a rifondere ai convenuti le spese processuali, che liquida in complessivi € 6455,00 per compenso, oltre i.v.a., c.a. e spese generali ex art.2 D.M.n.55/14.”. Le parti appellate hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione ed il CP_1 ha proposto appello incidentale avverso il rigetto della domanda riconvenzionale.
pag. 7/11 La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è parzialmente fondato. L'appellante si duole, tra l'altro, che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che la compravendita dell'immobile, previa cessione del preliminare in favore dell non sia stata conclusa a causa Pt_1 dell'inadempimento di costui che non aveva la disponibilità dell'intera somma occorrente al pagamento del prezzo di euro 305.000,00. Il motivo va accolto. Osserva la Corte che il Tribunale ha erroneamente accertato che l' Pt_1 non avesse quanto necessario all'acquisto poiché non aveva fornito la prova di avere con sé gli assegni circolari per l'importo residuo rispetto a quanto erogatogli a titolo di mutuo dalla banca Widiba. Ed invero, la tesi delle controparti non corrisponde al predetto accertamento. Gli odierni appellati, nel costituirsi in primo grado hanno sostenuto che soltanto il giorno del rogito la banca aveva comunicato che il mutuo concesso ammontava ad euro 192.000,00 anziché 244.000,00 (importo, quest'ultimo, approvato dalla banca e comunicato all' Pt_1 pochi giorni prima del rogito, doc. 20). E che, per tale ragione, il contratto non era stato stipulato. Non avevano affatto dedotto quanto stabilito dal Tribunale. Tant'è che non avevano contestato che l' fosse in Pt_1 possesso di quanto erogatogli con i due finanziamenti richiesti - ad altri istituti - a copertura dell'intero. Orbene, non può revocarsi in dubbio che l'onere della prova dell'adempimento dell'obbligazione assunta dal grava su costui che CP_1 deve dimostrare di aver procurato all l'acquisto dell'immobile della Pt_1
Pt_2
Grava, poi, sull l'onere di provare solo quanto contestato dalla Pt_1 controparte in ordine al suo adempimento, vale a dire di aver ricevuto dalla Widiba l'importo sufficiente a pagare il prezzo. Fatta questa premessa, va aggiunto che la prova della concessione di un mutuo di importo inferiore ai 244.000,00 euro non è stata neppure offerta dagli appellati. Sicchè l'ipotesi che il contratto non sia stato concluso a causa dell'indisponibilità di denaro in capo all' va esclusa, stante la Pt_1 comunicazione dell'importo deliberato di cui sopra. Conseguentemente, poiché è pacifico tra le parti che costui si sia presentato all'appuntamento fissato per il rogito, è dimostrato che la banca avesse deliberato di concedere euro 244.000,00 e non è contestato che l Pt_1
pag. 8/11 avesse con sé la restante somma, non può che concludersi per l'inadempimento al contratto da parte del CP_1
Ed invero, come stabilito con accertamento contenuto nella sentenza gravata e non fatto oggetto di censura, “il contratto obbligava a CP_1 procurare ad l'acquisto della proprietà dell'immobile dal terzo Pt_1 proprietario” ma non vi ha provveduto. Tant'è che è pacifico che non sia stato prestato l'assenso da alla cessione del preliminare, così Pt_2 come è pacifico che il definitivo non sia stato stipulato. Né il ha CP_1 fornito la prova dell'incolpevolezza del suo inadempimento. D'altro canto, quand'anche si volesse ritenere che fosse a Pt_2 conoscenza della cessione del contratto, ciò sarebbe comunque irrilevante, atteso che, come visto, la predetta società non hai mai espresso (tantomeno nell'indispensabile forma scritta) il consenso alla cessione del contratto. Pertanto, la valutazione espressa dal Tribunale secondo cui
“l'indisponibilità di a compiere l'operazione, a condizioni già Pt_2 predeterminate e ad essa note già da tempo, nonostante si fosse presentata davanti al notaio in persona del legale rappresentante all'appuntamento fissato per il rogito, non è credibile”, risulta errata poiché l'appellante non è onerato di fornire la prova del motivo per cui la non ha Pt_2 concesso il proprio consenso alla cessione del preliminare. Quel che rileva, infatti, è solo che la non ha prestato un simile consenso come Pt_2 risulta pacifico tra le parti (oltre che documentato dalla mancata risposta alle missive spedite via PEC del 28.09.2018/01.10.2018 e del 18.10.2018, docc.10 e 11 di parte appellante). Atteso invano sino al 18.10.2018 e verificata, quindi, l'ormai inequivocabile intenzione della proprietaria dell'immobile di non prestare il proprio consenso alla cessione, l'appellante ha proceduto a recedere dal contratto di cessione de quo, ciò comunicando espressamente alle controparti. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la tempistica con cui l'appellante ha proceduto a recedere dal contratto non si pone di certo in antitesi con la ricostruzione della vicenda riportata dall Pt_1
Né può assumere alcuna rilevanza la circostanza che frattanto non siano state inviate contestazioni formali al posto che l non ne era CP_1 Pt_1 onerato, avendo compreso che senza il consenso alla cessione l'affare non poteva concludersi. Donde la legittimità del recesso dell dal preliminare. Pt_1
pag. 9/11 Conseguentemente, deve essere dichiarato il diritto dell'appellante, ex art. 1385 c.c., alla percezione del doppio della caparra pari ad euro 20.000,00, oltre interessi nella misura legale dal versamento (di euro 10.000,00) al soddisfo. L'appello relativo al rigetto della domanda di restituzione della provvigione pure deve essere accolto poiché il Tribunale ha stabilito la sua debenza da parte dell “all'atto del perfezionamento della cessione del Pt_1 preliminare del rogito ovvero in caso di rinuncia all'acquisto (doc.4 di parte convenuta), rinuncia che ha espresso recedendo Pt_1 ingiustificatamente dal contratto”. Al riguardo, anche recentemente la Suprema Corte ha statuito che “il mediatore ha diritto alla provvigione ove le parti concludano l'affare, senza che possa assumere rilievo la veste giuridica da costoro prescelta, ma solo il raggiungimento dello scopo economico, per perseguire il quale esse avevano dato incarico al mediatore” (Cass., sez. II, 20.06.2024, n.16973). Orbene, nel caso di specie, in assenza del consenso del ceduto alla cessione senza che, al riguardo, sia imputabile alcuna responsabilità all'appellante principale, l'affare proposto dalla Roma Talenti Agency S.r.l. all'appellante principale non si è concluso. Sicchè, la cessione del preliminare non si è perfezionata (stante la mancata prestazione del consenso da parte di il che renderebbe già Pt_2 indebita la provvigione. Inoltre, l' ha esercitato legittimamente il suo Pt_1 recesso. Pertanto, spetta in restituzione a costui quanto indebitamente percepito dalla società di mediazione pari ad euro 10.660,36, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Non spetta la rivalutazione in quanto la svalutazione risulta già assorbita dalla corresponsione degli interessi. Le altre domande risultano proposte solo in via subordinata (cfr. atto di citazione in primo grado). La Roma Talenti Agency deve, inoltre, essere condannata a restituirgli l'importo di euro 1.539,64 e quello di euro 7.720,00 Controparte_1 corrisposti loro in esecuzione della sentenza gravata, oltre interessi legali maturati dal versamento delle predette somme al soddisfo. L'appello incidentale del va respinto per la ragione assorbente che CP_1 la pretesa risarcitoria avanzata da costui si basa sull'inadempimento dell appena escluso. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza degli appellati.
P.Q.M.
pag. 10/11 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata;
dichiara legittimo il recesso esercitato da e, per Parte_1
l'effetto, condanna al pagamento in suo favore di Controparte_1 euro 20.000,00, oltre interessi legali dal versamento al soddisfo;
condanna ROMA TALENTI AGENCY srl alla restituzione in favore di di euro 10.660,36, oltre interessi legali maturati Parte_1 dalla domanda al soddisfo;
condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 [...]
di euro 7.720,00 e ROMA TALENTI AGENCY srl di Parte_1 euro 1.539,64, oltre interessi legali maturati dal versamento delle predette somme al soddisfo;
respinge l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1 condanna in Parte_3 solido, a rifondere le spese di lite che liquida, quanto al primo grado in euro 13.000,00, quanto al secondo grado in euro 11.000,00 in favore di
, oltre C.U., spese generali ed oneri di legge. Parte_1
Dà atto, quanto all'appello incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 29.9.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 11/11
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7015 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
Parte_1
Avv. BALLA PAOLO Avv. NIZZARDI GIANLUCA
e
Controparte_1
Avv. MAGLIANO SONIA ROMA TALENTI AGENCY SRL Avv. MAGLIANO SONIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n.9215 del 2021 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: “La domanda dell'attore nei confronti di si fonda sull'assunto Parte_1 Controparte_1 che il sia inadempiente al contratto concluso mediante scambio di CP_1 proposta di acquisto di unità immobiliare con cessione preliminare, sottoscritta dall'attore in data 17/1/2018 con la mediazione di Roma Talenti Agency s.r.l. e dell'accettazione del Più specificamente, CP_1
L'attore afferma che la cessione del preliminare e la conseguente vendita dell'unità immobiliare di suo interesse non si sono potute concludere per mancanza di consenso della società proprietaria con cui il Parte_2 aveva concluso un preliminare di vendita in data 8/3/2016. Deduce CP_1 inoltre, come ulteriori evidenze dell'inadempimento del la CP_1 mancanza di certificazione di agibilità dell'immobile e l'occupazione di esso da parte del convenuto, che lo utilizzava come propria abitazione. Riferisce di avere esercitato il recesso dal contratto preliminare con comunicazione in data 24/10/2018, decorso il termine del 30/4/2018 fissato per la conclusione del contratto definitivo, dopo avere verificato la mancanza del consenso di appositamente interpellata con p.e.c. Pt_2 del 1/10/2018. Nei confronti dell'agenzia immobiliare, fa valere l'inadempimento Pt_1 all'obbligo di diligenza del mediatore e, comunque, la mancata conclusione dell'affare. I convenuti si sono costituiti in giudizio offrendo una versione dei fatti diametralmente opposta a quella dell'attore. Affermano che era Pt_2 pronta a concludere il contratto di vendita con il quale chiese, per Pt_1 proprie esigenze, un differimento dell'appuntamento davanti al notaio che venne infine fissato per il 25/6/2018. In tale data, il contratto, il Per_1 cui testo era stato già predisposto dal notaio, non venne concluso perché la banca Widiba, che avrebbe dovuto erogare all' il mutuo necessario Pt_1 al pagamento del prezzo, ne rifiutò la concessione per l'importo richiesto. Nel settembre successivo l'agenzia interpellò per avere notizie della Pt_1 sua disponibilità a concludere il contratto e questi comunicò il proprio recesso per le note ragioni nell'ottobre successivo. Nella sua prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c., l'attore ha contestato che la conclusione del contratto definitivo sia stata impedita dalla mancata erogazione a suo favore del mutuo richiesto alla banca Widiba ed ha riferito che, per il pagamento di una quota del prezzo, aveva concluso un contratto di finanziamento per € 34.133,83 con la Agos Ducato s.p.a. e che sua madre, per aiutarlo, aveva a sua volta concluso un finanziamento per € 30.000,00 con Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.. Ha sottolineato l'irrilevanza del consenso espresso da in modo Pt_2 informale e la mancanza di consenso della stessa alla cessione del contratto preliminare. Ammesso ed espletato l'interrogatorio formale dell'attore, respinte le istanze di prova per testi, la causa è stata rinviata per conclusioni e quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come sopra. Ebbene, le deduzioni di inadempimento che e di rivolgono Pt_1 CP_1 reciprocamente a fondamento delle rispettive domande onerano entrambi, in pari misura, della prova del proprio adempimento al contratto. Il contratto concluso tra le parti prevedeva la cessione ad del Pt_1 contratto preliminare di vendita concluso tra e il proprietario CP_1 in data 8/3/2016, da perfezionare entro il 30/5/2018 (punto C Pt_2
pag. 2/11 della proposta), con il pagamento a da parte di entro tale CP_1 Pt_1 data, della somma di € 149.500,00 (di cui € 94.500, pari all'acconto già pagato da a , che si sarebbero sommati alla caparra di € CP_1 Pt_2
10.000,00 già versata da all'atto della sottoscrizione della proposta Pt_1 di acquisto. Il contratto prevedeva che, entro il medesimo termine del 30/5/2018, si dovesse perfezionare anche la conclusione del contratto definitivo di vendita tra e alla quale l'acquirente avrebbe pagato il Pt_1 Pt_2 saldo di € 145.500,00 con assegni circolari (punto D della proposta). Considerato che gli obblighi assunti dalle parti non erano limitati alla cessione del contratto preliminare, ma si estendevano fino a prevedere la contestuale conclusione del contratto di vendita, si ritiene che il contratto per cui è causa sia qualificabile come preliminare di vendita di cosa altrui, in cui la cessione del preliminare costituiva solamente una modalità di adempimento dell'obbligazione assunta dal promittente venditore. Infatti il contratto obbligava a procurare ad l'acquisto della CP_1 Pt_1 proprietà dell'immobile dal terzo proprietario e obbligava ad Pt_1 acquistare l'immobile dal terzo alle condizioni già pattuite tra il terzo e il nel preliminare del 8/3/2016, pagando il prezzo pattuito suddiviso CP_1 in due parti, una a a rimborso dell'acconto già pagato al terzo e a CP_1 titolo di corrispettivo, una al terzo, a saldo del prezzo di vendita dell'immobile così come previsto dal preliminare del 8/3/2016. In tale contesto, la prevista cessione del preesistente preliminare contestualmente alla vendita aveva, evidentemente, lo scopo di estinguere esplicitamente e formalmente il rapporto tra e mentre Pt_2 CP_1 non è individuabile l'interesse del promissario acquirente alla cessione di un contratto preliminare i cui effetti si sarebbero esauriti immediatamente attraverso la conclusione del contratto definitivo di vendita. Per altro verso, la prevista contestualità di cessione del contratto preliminare e conclusione del contratto definitivo faceva sì che il consenso del terzo proprietario del bene alla cessione del preliminare non potesse essere espresso se non in presenza dei presupposti per la conclusione della vendita, essenzialmente il contestuale pagamento del prezzo da parte dell'acquirente. Pertanto, la mancata espressione in modo formale e giuridicamente vincolante del consenso di alla cessione del contratto Pt_2 preliminare, che l'attore fa valere come fatto probante l'inadempimento del è un fatto privo di rilevanza. CP_1
pag. 3/11 Tale consenso avrebbe potuto esprimersi in forma giuridicamente vincolante per MP solo attraverso la cessione stessa, dato che, secondo il contratto tra e questo era l'unico atto negoziale Pt_1 CP_1 che la società proprietaria avrebbe dovuto compiere a tal fine. Ma, poiché la cessione del preliminare si sarebbe dovuta concludere contestualmente alla vendita, è evidente che, contestualmente alla espressione del consenso di MP alla cessione del preliminare, avrebbe dovuto offrire il Pt_1 pagamento del prezzo. I documenti prodotti da parte convenuta dimostrano che la società era al corrente dell'operazione e aveva preso parte alle attività prodromiche alla conclusione del contratto definitivo. In particolare, come confermato dallo stesso in risposta Pt_1 all'interrogatorio formale, il 24/5/2018 MP, rappresentata dall'arch.
, aveva eseguito con l e il (ovvero la madre Persona_2 Pt_1 CP_1 del per suo conto) un sopralluogo sull'immobile in cui furono CP_1 evidenziati dei difetti da eliminare prima del rogito. La data di conclusione della cessione del preliminare e della vendita venne rinviata al 25/6/2018 su richiesta di che aveva addotto problemi di lavoro. Pt_1
All'appuntamento del 25/6/2018 davanti al Notaio era presente Per_1 anche come confermato dall'attore. Pt_2
Quest'ultimo, però, in risposta alla domanda di cui al cap.n.7 della memoria istruttoria di parte convenuta ( “Vero è che il suddetto incontro si concludeva senza la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita poiché la banca Widiba, quale istituto mutuante al quale Lei si era rivolto, aveva affermato che il mutuo sarebbe stato concesso solo in parte, limitandosi a coprire così solo una parte del prezzo?” ), ha dichiarato: “Non è vero, la banca Widiba aveva già consegnato al notaio due assegni per un totale di 243.000 euro che però la stessa mattina del rogito potevano essere incassati a condizione che il prezzo di vendita fosse di 305.000 euro e io con me avevo i restanti assegni circolari di 61.700 euro complessivi. Il contratto non è stato concluso perché il rappresentante di disse che non avrebbe autorizzato quell'operazione. C'era Pt_2 anche mia madre che avrebbe coperto l'eventuale differenza nel caso che il mutuo erogato fosse stato inferiore”. Ebbene, il saldo del prezzo che avrebbe dovuto incassare alla Pt_2 data del rogito era esattamente quello originariamente pattuito con il dell'importo di € 145.000,00. L'indisponibilità di a CP_1 Pt_2 compiere l'operazione, a condizioni già predeterminate e ad essa note già da tempo, nonostante si fosse presentata davanti al notaio in persona del legale rappresentante all'appuntamento fissato per il rogito, non è
pag. 4/11 credibile. L'attore non ha specificato quali fossero le diverse condizioni che avrebbe preteso, né ha dato prova, come pure avrebbe Pt_2 potuto, dell'emissione degli assegni circolari per complessivi € 304.700,00, in parte a favore del e in parte a favore di per il CP_1 Pt_2 pagamento del prezzo. Infine, se i fatti si fossero svolti come riferito dall'attore, non si vede la ragione per cui egli abbia atteso fino al successivo mese di ottobre per recedere dal contratto, senza inviare al nel frattempo, nemmeno CP_1 una contestazione formale, una diffida o un semplice atto di costituzione in mora. Per contro, la lettera in data 28/9/2018 inviata da assistito dall'avv. Pt_1
Balla a conteneva contestazioni infondate, dato che non Pt_2 Pt_2 aveva alcun obbligo nei confronti dell né avrebbe dovuto Pt_1 assumerlo, come sopra scritto, se non contestualmente al perfezionamento della vendita. Lo stesso deve dirsi per la successiva lettera in data 18/10/2018 degli avv.ti Balla e Nizzardi. Quanto all'occupazione dell'immobile da parte di l'attore non ha CP_1 specificato a quando risalisse. Nel sopralluogo del 24/5/2018 Altieri avrebbe dovuto averne evidenza, altrimenti si deve supporre che sia iniziata successivamente, verosimilmente dopo la mancata stipula del 25/6/2018, dato che in data 20/3/2019 IN ha acquistato l'immobile da dando esecuzione al preliminare del 8/3/2016 (doc.17 convenuti). Pt_2
Comunque si tratta di un elemento di scarsa importanza nell'economia complessiva del contratto, non essendo in questione un eventuale deterioramento dell'immobile conseguente a tale uso. La consegna del certificato di agibilità dell'immobile, ovvero della segnalazione certificata di agibilità, deve essere eseguita dal venditore al momento della conclusione del contratto di vendita, ai sensi dell'art.1477 ultimo comma c.c. Pertanto, non può dolersi della mancata Pt_1 consegna di tale documento a seguito della conclusione del contratto preliminare per cui è causa, mentre, con riferimento all'agibilità dell'immobile secondo l'uso convenuto, ciò che rileva è la presenza dei requisiti di fatto per l'ottenimento dell'agibilità, su cui l'attore è rimasto silente. Si ritiene, pertanto, che il recesso dell' comunicato alla controparte Pt_1 in data 24/10/2018 non sia giustificato da un inadempimento del e CP_1 che, come tale, non abbia prodotto alcun effetto risolutorio del contratto in danno di quest'ultimo.
pag. 5/11 Né può ritenersi fondata, per le medesime ragioni, la domanda subordinata di risoluzione del contratto proposta dall'attore ai sensi dell'art.1453 c.c.. Mentre la domanda di accertamento della risoluzione del contratto ex art.1457 c.c. va respinta per la ragione assorbente che esso non contiene la pattuizione di un termine essenziale a favore di Pt_1
Infine, la domanda proposta da parte attrice in estremo subordine nei confronti del è inammissibile per mancata specificazione delle CP_1 ragioni che renderebbero il contratto dedotto in causa nullo ovvero solamente inefficace. Parimenti, devono essere respinte tutte le domande dell'attore nei confronti della società di mediazione, non essendo emerso alcun inadempimento imputabile alla stessa ed essendosi l'attore obbligato a pagare alla società, a titolo di provvigione, la somma di € 10.000,00 più i.v.a. pari a totali € 12.200,00 all'atto del perfezionamento della cessione del preliminare del rogito ovvero in caso di rinuncia all'acquisto (doc.4 di parte convenuta), rinuncia che ha espresso recedendo Pt_1 ingiustificatamente dal contratto.
Considerato che
ha pagato solamente € 10.660,36, deve essere Pt_1 accolta la domanda riconvenzionale della società convenuta di condanna dell al pagamento del saldo, quantificato in € 1539,64 - la minor Pt_1 quantificazione in € 1429,84 della convenuta è evidentemente dovuta a un errore di calcolo ed è fatta salva nella domanda una diversa quantificazione d'ufficio - oltre interessi al tasso legale dalla domanda, come richiesti, rivalutazione esclusa perché si tratta di un credito di valuta e il danno da inflazione è ampiamente compensato dagli interessi. Sulla domanda riconvenzionale principale di si osserva che CP_1
l'inadempimento di è accertato sulla scorta delle considerazioni Pt_1 sopra esposte, essendo imputabile all'attore, con ogni evidenza, il mancato perfezionamento della vendita ed essendo qualificabile comunque come inadempimento il recesso ingiustificato dal contratto preliminare. La domanda di condanna di al risarcimento del danno causato Pt_1 dall'inadempimento, commisurato al mancato incasso del corrispettivo di € 65.000,00 e all'onere delle spese notarili della vendita conclusa con è infondata. L'obbligo di concludere la vendita con Pt_2 Pt_2 derivava al dal contratto preliminare del 8/3/2016 e la conclusione CP_1 di un tale contratto non può essere considerata in sé stessa un danno. Quanto al mancato introito del corrispettivo della cessione del preliminare all si osserva che esso rappresenterebbe un mancato guadagno per Pt_1 solo se il valore di mercato dell'immobile alla data del 20/3/2019, CP_1
pag. 6/11 quando ne ha acquistato la proprietà da fosse stato CP_1 Pt_2 effettivamente pari o inferiore al prezzo di € 240.000,00 pagato da CP_1
Se invece il valore dell'immobile fosse stato superiore, com'è ampiamente possibile, dato che nel gennaio 2018 aveva accettato di acquistarlo Pt_1 al prezzo di € 305.000,00, se ne dovrebbe dedurre che, nel patrimonio del il mancato introito del corrispettivo della cessione del preliminare CP_1
è stato compensato, in tutto o in parte, dall'acquisto della proprietà dell'immobile a un prezzo inferiore al suo valore di mercato. Pertanto, per provare il danno, avrebbe dovuto fornire almeno un CP_1 principio di prova del valore dell'immobile nel marzo 2019. In mancanza, la domanda deve essere respinta, non potendosi supplire con un accertamento d'ufficio all'onere probatorio gravante sulla parte. Pertanto, respinta la domanda principale del convenuto e la prima subordinata, si accoglie la seconda subordinata, dichiarando risolto il contratto ex art.1385 c.c. in danno dell' e accertando il diritto del Pt_1 di trattenere la somma di € 10.000,00 incassata come caparra. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta le domande proposte da in via principale e Parte_1 subordinata e dichiara inammissibile la domanda proposta in via di estremo subordine. Rigetta la domanda riconvenzionale principale e la prima domanda riconvenzionale subordinata proposte da Controparte_1
In accoglimento della seconda domanda riconvenzionale subordinata proposta da dichiara risolto il contratto preliminare Controparte_1 concluso tra ed e dichiara che Parte_1 Controparte_1 ha diritto di trattenere la somma di € 10.000,00 incassata Controparte_1 come caparra confirmatoria. In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Roma Talenti Agency srl, condanna a pagare alla suddetta società la Parte_1 somma € 1539,64 comprensiva di i.v.a., oltre interessi legali dalla data della domanda. Condanna l'attore a rifondere ai convenuti le spese processuali, che liquida in complessivi € 6455,00 per compenso, oltre i.v.a., c.a. e spese generali ex art.2 D.M.n.55/14.”. Le parti appellate hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione ed il CP_1 ha proposto appello incidentale avverso il rigetto della domanda riconvenzionale.
pag. 7/11 La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è parzialmente fondato. L'appellante si duole, tra l'altro, che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che la compravendita dell'immobile, previa cessione del preliminare in favore dell non sia stata conclusa a causa Pt_1 dell'inadempimento di costui che non aveva la disponibilità dell'intera somma occorrente al pagamento del prezzo di euro 305.000,00. Il motivo va accolto. Osserva la Corte che il Tribunale ha erroneamente accertato che l' Pt_1 non avesse quanto necessario all'acquisto poiché non aveva fornito la prova di avere con sé gli assegni circolari per l'importo residuo rispetto a quanto erogatogli a titolo di mutuo dalla banca Widiba. Ed invero, la tesi delle controparti non corrisponde al predetto accertamento. Gli odierni appellati, nel costituirsi in primo grado hanno sostenuto che soltanto il giorno del rogito la banca aveva comunicato che il mutuo concesso ammontava ad euro 192.000,00 anziché 244.000,00 (importo, quest'ultimo, approvato dalla banca e comunicato all' Pt_1 pochi giorni prima del rogito, doc. 20). E che, per tale ragione, il contratto non era stato stipulato. Non avevano affatto dedotto quanto stabilito dal Tribunale. Tant'è che non avevano contestato che l' fosse in Pt_1 possesso di quanto erogatogli con i due finanziamenti richiesti - ad altri istituti - a copertura dell'intero. Orbene, non può revocarsi in dubbio che l'onere della prova dell'adempimento dell'obbligazione assunta dal grava su costui che CP_1 deve dimostrare di aver procurato all l'acquisto dell'immobile della Pt_1
Pt_2
Grava, poi, sull l'onere di provare solo quanto contestato dalla Pt_1 controparte in ordine al suo adempimento, vale a dire di aver ricevuto dalla Widiba l'importo sufficiente a pagare il prezzo. Fatta questa premessa, va aggiunto che la prova della concessione di un mutuo di importo inferiore ai 244.000,00 euro non è stata neppure offerta dagli appellati. Sicchè l'ipotesi che il contratto non sia stato concluso a causa dell'indisponibilità di denaro in capo all' va esclusa, stante la Pt_1 comunicazione dell'importo deliberato di cui sopra. Conseguentemente, poiché è pacifico tra le parti che costui si sia presentato all'appuntamento fissato per il rogito, è dimostrato che la banca avesse deliberato di concedere euro 244.000,00 e non è contestato che l Pt_1
pag. 8/11 avesse con sé la restante somma, non può che concludersi per l'inadempimento al contratto da parte del CP_1
Ed invero, come stabilito con accertamento contenuto nella sentenza gravata e non fatto oggetto di censura, “il contratto obbligava a CP_1 procurare ad l'acquisto della proprietà dell'immobile dal terzo Pt_1 proprietario” ma non vi ha provveduto. Tant'è che è pacifico che non sia stato prestato l'assenso da alla cessione del preliminare, così Pt_2 come è pacifico che il definitivo non sia stato stipulato. Né il ha CP_1 fornito la prova dell'incolpevolezza del suo inadempimento. D'altro canto, quand'anche si volesse ritenere che fosse a Pt_2 conoscenza della cessione del contratto, ciò sarebbe comunque irrilevante, atteso che, come visto, la predetta società non hai mai espresso (tantomeno nell'indispensabile forma scritta) il consenso alla cessione del contratto. Pertanto, la valutazione espressa dal Tribunale secondo cui
“l'indisponibilità di a compiere l'operazione, a condizioni già Pt_2 predeterminate e ad essa note già da tempo, nonostante si fosse presentata davanti al notaio in persona del legale rappresentante all'appuntamento fissato per il rogito, non è credibile”, risulta errata poiché l'appellante non è onerato di fornire la prova del motivo per cui la non ha Pt_2 concesso il proprio consenso alla cessione del preliminare. Quel che rileva, infatti, è solo che la non ha prestato un simile consenso come Pt_2 risulta pacifico tra le parti (oltre che documentato dalla mancata risposta alle missive spedite via PEC del 28.09.2018/01.10.2018 e del 18.10.2018, docc.10 e 11 di parte appellante). Atteso invano sino al 18.10.2018 e verificata, quindi, l'ormai inequivocabile intenzione della proprietaria dell'immobile di non prestare il proprio consenso alla cessione, l'appellante ha proceduto a recedere dal contratto di cessione de quo, ciò comunicando espressamente alle controparti. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la tempistica con cui l'appellante ha proceduto a recedere dal contratto non si pone di certo in antitesi con la ricostruzione della vicenda riportata dall Pt_1
Né può assumere alcuna rilevanza la circostanza che frattanto non siano state inviate contestazioni formali al posto che l non ne era CP_1 Pt_1 onerato, avendo compreso che senza il consenso alla cessione l'affare non poteva concludersi. Donde la legittimità del recesso dell dal preliminare. Pt_1
pag. 9/11 Conseguentemente, deve essere dichiarato il diritto dell'appellante, ex art. 1385 c.c., alla percezione del doppio della caparra pari ad euro 20.000,00, oltre interessi nella misura legale dal versamento (di euro 10.000,00) al soddisfo. L'appello relativo al rigetto della domanda di restituzione della provvigione pure deve essere accolto poiché il Tribunale ha stabilito la sua debenza da parte dell “all'atto del perfezionamento della cessione del Pt_1 preliminare del rogito ovvero in caso di rinuncia all'acquisto (doc.4 di parte convenuta), rinuncia che ha espresso recedendo Pt_1 ingiustificatamente dal contratto”. Al riguardo, anche recentemente la Suprema Corte ha statuito che “il mediatore ha diritto alla provvigione ove le parti concludano l'affare, senza che possa assumere rilievo la veste giuridica da costoro prescelta, ma solo il raggiungimento dello scopo economico, per perseguire il quale esse avevano dato incarico al mediatore” (Cass., sez. II, 20.06.2024, n.16973). Orbene, nel caso di specie, in assenza del consenso del ceduto alla cessione senza che, al riguardo, sia imputabile alcuna responsabilità all'appellante principale, l'affare proposto dalla Roma Talenti Agency S.r.l. all'appellante principale non si è concluso. Sicchè, la cessione del preliminare non si è perfezionata (stante la mancata prestazione del consenso da parte di il che renderebbe già Pt_2 indebita la provvigione. Inoltre, l' ha esercitato legittimamente il suo Pt_1 recesso. Pertanto, spetta in restituzione a costui quanto indebitamente percepito dalla società di mediazione pari ad euro 10.660,36, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Non spetta la rivalutazione in quanto la svalutazione risulta già assorbita dalla corresponsione degli interessi. Le altre domande risultano proposte solo in via subordinata (cfr. atto di citazione in primo grado). La Roma Talenti Agency deve, inoltre, essere condannata a restituirgli l'importo di euro 1.539,64 e quello di euro 7.720,00 Controparte_1 corrisposti loro in esecuzione della sentenza gravata, oltre interessi legali maturati dal versamento delle predette somme al soddisfo. L'appello incidentale del va respinto per la ragione assorbente che CP_1 la pretesa risarcitoria avanzata da costui si basa sull'inadempimento dell appena escluso. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza degli appellati.
P.Q.M.
pag. 10/11 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata;
dichiara legittimo il recesso esercitato da e, per Parte_1
l'effetto, condanna al pagamento in suo favore di Controparte_1 euro 20.000,00, oltre interessi legali dal versamento al soddisfo;
condanna ROMA TALENTI AGENCY srl alla restituzione in favore di di euro 10.660,36, oltre interessi legali maturati Parte_1 dalla domanda al soddisfo;
condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 [...]
di euro 7.720,00 e ROMA TALENTI AGENCY srl di Parte_1 euro 1.539,64, oltre interessi legali maturati dal versamento delle predette somme al soddisfo;
respinge l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1 condanna in Parte_3 solido, a rifondere le spese di lite che liquida, quanto al primo grado in euro 13.000,00, quanto al secondo grado in euro 11.000,00 in favore di
, oltre C.U., spese generali ed oneri di legge. Parte_1
Dà atto, quanto all'appello incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 29.9.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 11/11