Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/05/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 974/2023 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 25.03.2025 e riservato a sentenza ex art. 352 c.p.c., a seguito del tempestivo deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra già (c.f. Parte_1 Parte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Mesiano di P.IVA_1
Filandari (VV) alla Via G. Genovese n. 8, elettivamente domiciliato in Ionadi (VV) alla Via Nazionale
n. 418, presso lo studio dell'Avv. Mariella Contartese, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Pesaro (PU) alla Via Pertini n. 88 ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale
PEC dell'Avv. Pierluigi Federici, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellata
Oggetto: contratto di fornitura di beni e servizi – opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 528/2023 in data 13/17.07.2023 del Tribunale di Pesaro
CONCLUSIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 528/2023 in data 13/17.07.2023 il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_2 CP_1 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento della somma di
[...]
€.6.086,16 oltre accessori, a causa del mancato pagamento delle fatture n. 9987, n. 7869 e n. 6101 del
2016, quale corrispettivo della fornitura di beni (software) e connessi servizi in virtù di contratti conclusi in data 19.01.2012 e in data 4.02.2015, entrambi di durata triennale, ritenuto dal giudicante che il credito oggetto di causa sia relativo a prestazioni non specificamente contestate nella loro esecuzione e conformità al contratto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato parte opponente al pagamento in favore della opposta della somma di €.6.039,96 oltre interessi legali dal
10.12.2019 al saldo, respingendo nel resto le domande, con condanna di parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello con cui Parte_2 ha chiesto la riforma per erronea e mancata valutazione del rapporto pluriennale intrattenuto tra le parti e per aver erroneamente imputato il mancato pagamento alle fatture oggetto di ingiunzione che, in realtà, erano state pagate e delle quali è stata omessa la valutazione dei relativi importi, nonché per aver erroneamente ritenuto che, a fronte del mancato pagamento delle indicate prestazioni contestate,
l'appellante avrebbe chiesto la compensazione con pagamenti mai eseguiti e riferibili a prestazioni non specificamente contestate nella loro esecuzione e conformità al contratto, avendo l'appellante chiesto di dare una corretta oggettiva imputazione dei pagamenti alle fatture non contestate, tra cui quelle oggetto di ingiunzione, da ritenersi dunque già pagate e quelle contestate non dovute.
Si è regolarmente costituita in giudizio preliminarmente eccependo Controparte_1
l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. in quanto l'appello non muove delle critiche specifiche alla sentenza impugnata e ripropone i motivi di doglianza dell'atto di opposizione;
evidenzia, nel merito, la correttezza delle imputazioni dei pagamenti eseguiti in ordine alle fatture oggetto di contestazione e l'infondatezza dell'appello, che non contesta le fatture ingiunte, ma solo precedenti fatture che non costituiscono oggetto di causa, tornando inoltre ad eccepire la doppia fatturazione –rispetto a fatture non oggetto del presente giudizio e non introdotte ritualmente in causa– con la pretesa di portare in compensazione somme comunque mai pagate, come affermato dall'appellante stessa e senza addurre alcun prova degli asseriti pagamenti effettuati.
A seguito di ordinanza del 25.03.2025, viste le note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione ex art. 342 c.p.c. di inammissibilità in rito del gravame proposto, che non implica un giudizio avente ad oggetto la sua fondatezza, attenendo unicamente alla redazione delle argomentazioni a sostegno della domanda di riforma della sentenza di primo grado ed imponendo che il gravame non sia meramente devolutivo, ma si esplichi in una richiesta di revisione della decisione in chiave critica delle argomentazioni del giudice a quo.
La sollevata eccezione dev'essere disattesa anche alla luce dei principi affermati da Cass. SS.UU. n.
27199/2017 tenuto conto del fatto che l'appellante ha sufficientemente indicato e chiarito i capi della sentenza che intende impugnare e i relativi motivi, idoneamente e comprensibilmente sviluppando la parte volitiva e quella argomentativa. La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. non pare, infatti, comportare una significativa novità dei principi già in precedenza stabiliti in materia di specificità dei motivi d'appello, né la osservanza di particolari tecniche redazionali, dovendosi sempre tenere presente l'obiettivo della previsione che è quello di porre sia il giudice sia la parte appellata in grado di compiutamente conoscere le critiche svolte rispetto alla sentenza, per quest'ultima al fine di poter esplicare il suo esercizio di difesa in merito. Che tali requisiti siano nella specie soddisfatti si evince dalla piena estrinsecazione del contraddittorio, essendo risultato che i motivi di appello sono stati inequivocabilmente e pienamente intesi dall'appellata.
Può, quindi, passarsi al vaglio dei due motivi di doglianza contenuti nell'atto di appello che, in considerazione della loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
Parte appellante lamenta la erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha imputato le somme mancanti dal totale dovuto alle fatture ingiunte -peraltro scelte dalla società creditrice fino al raggiungimento dell'importo corrispondente a quanto complessivamente ritenuto dovuto- e non invece alle altre fatture riportanti le voci oggetto di contestazione nel tempo, nell'assunto che si tratti di somme richieste per forniture diverse da quelle controverse e per l'esecuzione del primo contratto;
parte opponente avrebbe, inoltre, riconosciuto “di non aver pagato le prestazioni contestate per complessivi € 6.298,65 o € 5.523,58” (cfr. pag. 5 sent.), non avendo il giudice di prime cure considerato che il rapporto tra le parti è un rapporto continuativo svoltosi nell'ampio arco temporale dal 2012 al 2018 e disciplinato da due contratti della durata di un triennio ciascuno, nei quali sono specificati i servizi offerti tali per cui, se avesse esaminato le modalità di pagamento mediante accrediti periodici, avrebbe imputato i pagamenti a tutte le altre prestazioni fatturate, tra cui quelle oggetto di ingiunzione, senza quindi poterle considerare come insolute.
La doglianza è fondata.
Osserva il Collegio come nell'atto di citazione in opposizione parte opponente offra una puntuale ricostruzione dei rapporti contrattuali intessuti tra le parti, specificamente documentando per ciascuna delle sei annualità contrattuali (cfr. doc. sub nn. da 1 a 7 del fascicolo dell'opponente) le prestazioni elencate nelle varie fatture e distinguendole tra quelle effettivamente previste in contratto, che ha pertanto regolarmente onorato alla scadenza, e le voci duplicate in quanto già ricomprese nel più ampio servizio del pacchetto, oppure riguardanti prodotti o prestazioni mai richiesti o addirittura maggiorate di prezzo senza il consenso dell'altra parte, le quali ha omesso di pagare in virtù del principio dell'inadimplenti non est adimplendum (cfr. pagg. da 3 a 6 atto di opposizione).
In particolare, nel paragrafo dell'atto di opposizione intitolato “Dell'esatta ricostruzione dei rapporti contrattuali tra le parti” la società odierna appellante offre una minuziosa ed esaustiva ricostruzione delle poste di dare/avere dall'anno 2013 fino alla scadenza del secondo contratto, mettendo a confronto le prestazioni previste in contratto con quelle elencate nelle svariate fatture emesse nel suddetto arco temporale di sei anni, specificando quali sono le voci aggiuntive rinvenute e mai pattuite, oggetto di specifiche e circostanziate contestazioni (l'appellata non ha, però, dimostrato che tali prestazioni fossero state pattuite extra contratto) e quelle calcolate a parte come servizio non ricompreso nel pacchetto, nonché gli aumenti di prezzo rispetto a quelli contrattualmente pattuiti
(anche in tal caso, l'appellata non ha dimostrato la circostanza contraria): tutte le suddette inadempienze risultano contestate in modo circostanziato a mezzo mail e PEC (cfr. doc. sub nn. da 9
a 13 del fascicolo dell'opponente) e la ricezione delle stesse non è stata negata dall'appellata.
“Riassumendo, pertanto, la per tutte le voci di cui sopra, certamente non dovute per CP_1 quanto sopra detto e sempre contestate ha emesso voci di fatturazione per complessivi € 6.298,65
IVA compresa (€ 1.277,60 oltre IVA fattura n. 1924/2013, € 300,00 oltre IVA fattura n. 1924/2013, €
1.229,60 oltre IVA fattura n. 1861/2014, € 830,00 oltre IVA fattura n. 1861/2014, € 300,00 oltre IVA fattura n. 1861/2014, € 1.229,60 oltre IVA fattura n. 4047/2015, € 300,00 oltre IVA fattura n.
4.047/2015, € 300,00 oltre IVA fattura n. 1.836/2016, € 210,00 oltre IVA fattura n. 6101/2016): queste sono le uniche voci non pagate dalla società “ poiché Parte_2 non contrattualmente dovute! Non si può non evidenziare come la somma di cui sopra corrisponde esattamente alla somma ingiunta (€ 6.298,15 – € 210,00 = € 6.088,65): contabilmente, infatti, il risultato delle poste in dare ed in avere non può non trovare corrispondenza per entrambe le parti”
(cfr. pag. 6 atto di opposizione).
Non è, dunque, esatto affermare che la opponente non contesti alcunché riguardo alle tre fatture azionate in monitorio, invero, essa lamenta l'erronea imputazione dei pagamenti eseguiti alla luce delle rappresentate e documentate inadempienze della controparte, affatto valorizzate dal primo giudice, né è da ritenersi verosimile che, a fronte di una fornitura di oltre €.80.000 corrisposti nel periodo dal 2012 al 2017 in relazione ai due suddetti contratti, la società appellante committente abbia omesso di pagare la cifra ingiunta di appena €.6.000, da ritenersi esigua rispetto alla totalità del corrispettivo prezzo, se non si fosse verificato l'inadempimento della società fornitrice, come sopra illustrato e documentato, che ha legittimato il rifiuto del pagamento di alcune delle prestazioni. fatturate, in quanto indebite.
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo la giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel ritenere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (si veda, per tutte, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421) e, nel caso di specie, la società opponente ha specificamente contestato i fatti posti a fondamento della domanda in relazione ai quali aveva l'onere di prendere posizione (Cass. civ., sent. n. 25516/2010).
Sempre secondo l'orientamento di legittimità, ai sensi dell'art. 1460 c.c., in materia di rapporti obbligatori, per il debitore ingiunto è sufficiente allegare il mero inadempimento della controparte;
sarà poi il creditore che, a fronte di eccezione di inadempimento, dovrà allegare sia il proprio adempimento che l'inesattezza dell'altrui adempimento e, a questo punto, sarà nuovamente onere del debitore provare il proprio corretto adempimento (Corte di Cassazione, sez. seconda civ., sentenza n.
8736 del 15.04.2014, con diffusi richiami ad alcuni precedenti giurisprudenziali).
Ebbene, nel caso di specie parte opposta non ha né allegato il proprio adempimento (non ha, infatti, dimostrato di aver pattuito lavori extra contratto, né che si trattasse di voci di doppia fatturazione, né di aver raggiunto un'intesa successiva tale da legittimare l'aumento di prezzi di alcuni beni e servizi), né l'inesattezza dell'inadempimento dell'opponente, ma si è limitata genericamente ad eccepire e, in appello, a ribadire il mancato pagamento delle tre fatture azionate e che rispetto ad esse non vi sarebbe alcuna contestazione avversaria, lamentando altresì l'omessa formulazione di una domanda riconvenzionale da parte dell'opponente, invero non necessaria, posto che le doglianze da essa addotte risultano formulate solo in via di eccezione per difendersi e non per instaurare un'autonoma domanda.
Alla luce di quanto considerato la Corte, ritenuto assorbito ogni ulteriore motivo, in accoglimento dell'appello proposto da accoglie l'opposizione e Parte_2
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1008/2019 del 18.10.2019. In applicazione del principio della soccombenza, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_2
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
[...]
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_2 sentenza n. 528/2023 in data 13/17.07.2023 del Tribunale di Pesaro, così provvede: - In accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della ordinanza impugnata, accoglie l'opposizione proposta e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1008/2019 emesso in data 18.10.2019 dal Tribunale di Pesaro:
- Condanna l pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_2
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che, quanto al primo grado, sono già state liquidate in complessivi €.
5.077 e, quanto al secondo grado, sono liquidate in complessivi €.3.966 (di cui
€.
1.134 per studio controversia, €.921 per fase introduttiva ed €.
1.911 per fase decisionale), per entrambe le liquidazioni oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 28.05.2025.
Il Presidente
dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani