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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 16/06/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 219/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Gloria Carlesso Presidente relatore dott. ssa Sabrina Cicero Giudice dott. ssa Ajello Francesca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 219/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...] e residente a [...]
Monte D'Oro n.82, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Carmine C.F._1
Pullano, c.f. , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Trieste, via G. Carducci n. 10, per le comunicazioni fax nr. 040/371337 e posta elettronica pec
Email_1
Nei confronti di
(C.F. nato a [...], il [...] e residente a CP_1 CodiceFiscale_3
Trieste, in via Monte d'Oro n. 82, rappresentato e difeso dall'avv. Teodora Giglio (C.F.
), presso il cui studio in Trieste, via Fabio Severo n. 21, elegge CodiceFiscale_4
domicilio, per le comunicazioni a mezzo fax inviare al n. 040/3478660; per le trasmissioni via e-mail l'indirizzo è ; posta elettronica certificata: Email_2
Email_3
Con l'intervento del pubblico ministero
Oggetto: separazione giudiziale
pagina 1 di 6 Con note depositate il 30 maggio 2025 e sottoscritte le Parti hanno precisato le conclusioni concordando sulle seguenti
condizioni di separazione
1.i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa familiare di proprietà del sig. sita in via Monte d'Oro n. 82 resta assegnata CP_1
alla sig.ra presso la quale vengono collocate in via prevalente le figlie Parte_1
minori e che ivi manterranno la residenza. Il sig. continuerà a pagare in Per_1 Per_2 CP_1
via esclusiva il mutuo gravante sulla casa familiare allo stesso intestato che attualmente ammonta a complessivi Euro 550,00 mensili;
3. fermo l'affido condiviso delle minori, attesi i turni di lavoro della sig.ra e del Parte_1 sig. quest'ultimo trascorrerà insieme alle minori nella settimana senza week-end CP_1
paterno due pomeriggi infrasettimanali con prelievo a scuola ed accompagnamento all'attività extrascolastica, prelievo e somministrazione cena con pernotto ed accompagnamento il giorno seguente a scuola o a casa della madre;
week-end alternati
(intesi in senso ampio dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina) con 2 pernotti. Restano salvi diversi accordi tra i genitori che comunque avranno cura di programmare e calendarizzare le giornate di visita perlomeno su base mensile, in base ai loro turni lavorativi;
4. quanto ai periodi di vacanza, le minori trascorreranno in compagnia dei genitori le vacanze natalizie dal 26 dicembre al 1° gennaio alternativamente con il padre o la madre, mentre il periodo dal 2 gennaio al 6 gennaio con l'altro genitore (verrà definita in occasione del primo anno dalle parti l'inizio di tale alternanza). Le parti faranno altresì in modo che un anno il 24 dicembre venga trascorso in compagnia di un genitore ed il 25 dicembre in compagnia dell'altro, e l'anno dopo viceversa. In ogni caso, i genitori concorderanno sempre entro metà novembre, la gestione delle vacanze invernali, anche sulla base del calendario scolastico ed i turni di lavoro;
5. le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni (verrà definita in occasione del primo anno dalle parti l'inizio di tale alternanza) Pasqua con un genitore e Pasquetta con
l'altro. Analogo criterio si applicherà, nel rispetto del calendario scolastico e degli impegni lavorativi dei genitori, per le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno;
pagina 2 di 6
6. durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà almeno 2 settimane, anche non consecutive in compagnia delle minori, avendo cura di comunicare all'altro genitore il proprio periodo entro il 30 aprile di ogni anno;
7. quanto al contributo al mantenimento per le figlie minori il sig. si impegna a CP_1
versare mensilmente la somma di Euro 300,00 (Euro 150,00 a figlia) con bonifico bancario alla sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente Parte_1
ex indici Istat con decorrenza giugno 2025. Assegno unico interamente alla sig.ra
A partire dal 2027, momento in cui una parte di mutuo si estinguerà (la parte Parte_1
a tasso variabile attualmente pari a circa Euro 260,00 mensili), il sig. provvederà a CP_1
versare quale contributo al mantenimento ordinario delle figlie Euro 400,00 mensili (Euro
200,00 per ciascuna figlia);
8. le parti si obbligano a partecipare al 50% delle spese straordinarie come individuate nel
Protocollo vigente presso il Tribunale di Trieste, includendo in tali spese straordinarie i costi della frequentazione del servizio di pre-accoglimento (attualmente ammontante ad Euro
30,00 mensili), le ricariche telefoniche (con limite massimo mensile di Euro 10,00 per ciascuna figlia) e la paghetta (ciascuno per conto suo);
9. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome delle figlie ai fini della validità per l'espatrio;
10. le parti, infine, dichiarano di non volersi riconciliare e sottoscrivono il presente accordo anche a tal fine;
11. spese legali compensate.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 18 gennaio 2024, notificato unitamente al decreto presidenziale di fissazione di udienza del 29.1.2024, la sig.ra ha chiesto al Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge disponendo l'affidamento CP_1
condivise delle figlie e disciplinando il diritto di visita del padre, obbligato a mantenere con un contributo di euro 150 ciascuna. Al fine dell'accoglimento della domanda ha esposto: di aver contratto matrimonio civile in Trieste il 09 luglio 2012 con il signor , CP_1
matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trieste atto n. 158-1/2012 pagina 3 di 6 anno 2012; - che i coniugi all'atto del matrimonio avevano scelto il regime di separazione dei beni;
- che dalla loro unione sono nate a Trieste due figlie il 5/04/2013 e il Per_1 Per_2
21/02/2018, entrambe minorenni;
- che la coppia aveva vissuto all'inizio del rapporto di coniugio nella casa di proprietà della ricorrente in Trieste, via Settefontane n. 50, e poi si era trasferita nella casa di proprietà del signor sita in Muggia, Via di Monte D'Oro n.82; CP_1
mentre la casa della ricorrente per un periodo veniva locata e poi venduta estinguendo il mutuo che vi gravava, il modesto residuo veniva impegnato (al netto di quanto donato alla figlia di primo letto nata in [...] il [...]) per l'acquisto di mobili e suppellettili per la Per_3
casa coniugale di Via Monte d'Oro 82; per quest'ultima il marito aveva stipulato un mutuo che lo impegnava a un esborso mensile di euro 550,00; che nel tempo la comunione tra i coniugi era venuta meno, pertanto gli stessi anche nell'interesse delle figlie minori, avevano deciso di separarsi, ma non riuscendo a trovare un accordo sulle condizioni, la ricorrente si è decisa a promuovere il giudizio. Ha esposto, quanto ai dati economici, di aver lavorato presso la “
[...]
con contratto a tempo determinato da maggio 2023 fino a Parte_2
settembre 2023 con uno stipendio lordo di circa € 1.113,87, e di aver sottoscritto con la
[...]
a dicembre 2023, contratto di lavoro a tempo indeterminato, percependo uno stipendio Pt_2 mensile di circa € 1.360,00; che il marito, dipendente della Trieste Trasporti S.p.A., con contratto a tempo indeterminato, percepisce uno stipendio di € 1.500,00/1.600,00 mensili.
2. Costituitosi in giudizio, il signor ha aderito alla domanda di separazione, ma non CP_1
alle condizioni proposte dalla moglie, quanto alla misura del contributo al mantenimento delle figlie, asserendo di trovarsi fuori casa ospite presso la madre, pur continuando a sostenere tutti gli oneri connessi all'abitazione famigliare, mutuo e utenze comprese.
3 All'udeinza del 16 maggio 2024, sentite le parti, il giudice designato per la trattazione ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei
Il giudice,
alla luce di quanto sopra riferito e documentato, stimato a carico del resistente un onere abitativo per la locazione dell'immobile in usufrutto alla madre in circa 200 euro al mese, rebus sic stantibus, in via temporanea a urgente ex art. 473bis.22 così provvede:
1. autorizza i coniugi a vivere separati;
pagina 4 di 6 2. assegna la casa coniugale di via Monte d'Oro 82 a Muggia a Parte_1
3. affida le figlie minori e ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Persona_4
residenziale presso la madre;
Le minori staranno col padre quantomeno: a fine settimana (inteso in senso elastico) alternati con due pernotti;
due giorni infrasettimanali con pernotto nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza della madre, e un giorno con pernotto nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza del padre. Nei giorni infrasettimanali il padre prenderà le figlie preferibilmente non più tardi delle 18.30. Le parti sono libere di concordare ulteriori pernotti delle figlie dal padre e si si comunicheranno i rispettivi turni mensili appena resi noti dai rispettivi datori di lavoro per poter individuare di mese in mese le giornate di spettanza del padre compatibili con gli impegni lavorativi.
4. pone a carico di un contributo mensile di 100 euro per il mantenimento CP_1
ordinario di ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra l'Ordine degli Avvocati di Trieste e il Tribunale di Trieste il 18/5/2015.
L'assegno unico verrà integralmente percepito dalla madre.
Nel prosieguo del procedimento le Parti hanno raggiunto un accordo e sottoscritto le condizioni condivise depositate il 30 maggio 2025, per cui la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Questo Collegio ritiene che la separazione vada senz'altro pronunciata essendo venuta meno la vicendevole affezione e impossibile la prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni, gli accordi assunti all'esito del procedimento rispettano il principio dell'affidamento condiviso delle figlie e del diritto di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
quanto al contributo al mantenimento, lo stesso è stato concordato nel rispetto delle risorse di entrambe e del contributo che già eroga il marito nel sostenere in via esclusiva le spese per il mutuo della casa;
anche la previsione di un progressivo aumento del contributo al mantenimento rispetta il principio della proporzione di cui all'art 337 ter cod.civ.
Viene dunque accolta la domanda di separazione e omologate le condizioni concordate dalle
Parti, disponendo che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Trieste proceda all'annotazione della sentenza. pagina 5 di 6
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e e Parte_1 CP_1
omologa le condizioni concordate dagli stessi riportate in epigrafe e da aversi integralmente trascritte.
ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Trieste, 14/06/2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Gloria Carlesso Presidente relatore dott. ssa Sabrina Cicero Giudice dott. ssa Ajello Francesca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 219/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...] e residente a [...]
Monte D'Oro n.82, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Carmine C.F._1
Pullano, c.f. , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Trieste, via G. Carducci n. 10, per le comunicazioni fax nr. 040/371337 e posta elettronica pec
Email_1
Nei confronti di
(C.F. nato a [...], il [...] e residente a CP_1 CodiceFiscale_3
Trieste, in via Monte d'Oro n. 82, rappresentato e difeso dall'avv. Teodora Giglio (C.F.
), presso il cui studio in Trieste, via Fabio Severo n. 21, elegge CodiceFiscale_4
domicilio, per le comunicazioni a mezzo fax inviare al n. 040/3478660; per le trasmissioni via e-mail l'indirizzo è ; posta elettronica certificata: Email_2
Email_3
Con l'intervento del pubblico ministero
Oggetto: separazione giudiziale
pagina 1 di 6 Con note depositate il 30 maggio 2025 e sottoscritte le Parti hanno precisato le conclusioni concordando sulle seguenti
condizioni di separazione
1.i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa familiare di proprietà del sig. sita in via Monte d'Oro n. 82 resta assegnata CP_1
alla sig.ra presso la quale vengono collocate in via prevalente le figlie Parte_1
minori e che ivi manterranno la residenza. Il sig. continuerà a pagare in Per_1 Per_2 CP_1
via esclusiva il mutuo gravante sulla casa familiare allo stesso intestato che attualmente ammonta a complessivi Euro 550,00 mensili;
3. fermo l'affido condiviso delle minori, attesi i turni di lavoro della sig.ra e del Parte_1 sig. quest'ultimo trascorrerà insieme alle minori nella settimana senza week-end CP_1
paterno due pomeriggi infrasettimanali con prelievo a scuola ed accompagnamento all'attività extrascolastica, prelievo e somministrazione cena con pernotto ed accompagnamento il giorno seguente a scuola o a casa della madre;
week-end alternati
(intesi in senso ampio dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina) con 2 pernotti. Restano salvi diversi accordi tra i genitori che comunque avranno cura di programmare e calendarizzare le giornate di visita perlomeno su base mensile, in base ai loro turni lavorativi;
4. quanto ai periodi di vacanza, le minori trascorreranno in compagnia dei genitori le vacanze natalizie dal 26 dicembre al 1° gennaio alternativamente con il padre o la madre, mentre il periodo dal 2 gennaio al 6 gennaio con l'altro genitore (verrà definita in occasione del primo anno dalle parti l'inizio di tale alternanza). Le parti faranno altresì in modo che un anno il 24 dicembre venga trascorso in compagnia di un genitore ed il 25 dicembre in compagnia dell'altro, e l'anno dopo viceversa. In ogni caso, i genitori concorderanno sempre entro metà novembre, la gestione delle vacanze invernali, anche sulla base del calendario scolastico ed i turni di lavoro;
5. le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni (verrà definita in occasione del primo anno dalle parti l'inizio di tale alternanza) Pasqua con un genitore e Pasquetta con
l'altro. Analogo criterio si applicherà, nel rispetto del calendario scolastico e degli impegni lavorativi dei genitori, per le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno;
pagina 2 di 6
6. durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà almeno 2 settimane, anche non consecutive in compagnia delle minori, avendo cura di comunicare all'altro genitore il proprio periodo entro il 30 aprile di ogni anno;
7. quanto al contributo al mantenimento per le figlie minori il sig. si impegna a CP_1
versare mensilmente la somma di Euro 300,00 (Euro 150,00 a figlia) con bonifico bancario alla sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente Parte_1
ex indici Istat con decorrenza giugno 2025. Assegno unico interamente alla sig.ra
A partire dal 2027, momento in cui una parte di mutuo si estinguerà (la parte Parte_1
a tasso variabile attualmente pari a circa Euro 260,00 mensili), il sig. provvederà a CP_1
versare quale contributo al mantenimento ordinario delle figlie Euro 400,00 mensili (Euro
200,00 per ciascuna figlia);
8. le parti si obbligano a partecipare al 50% delle spese straordinarie come individuate nel
Protocollo vigente presso il Tribunale di Trieste, includendo in tali spese straordinarie i costi della frequentazione del servizio di pre-accoglimento (attualmente ammontante ad Euro
30,00 mensili), le ricariche telefoniche (con limite massimo mensile di Euro 10,00 per ciascuna figlia) e la paghetta (ciascuno per conto suo);
9. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome delle figlie ai fini della validità per l'espatrio;
10. le parti, infine, dichiarano di non volersi riconciliare e sottoscrivono il presente accordo anche a tal fine;
11. spese legali compensate.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 18 gennaio 2024, notificato unitamente al decreto presidenziale di fissazione di udienza del 29.1.2024, la sig.ra ha chiesto al Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge disponendo l'affidamento CP_1
condivise delle figlie e disciplinando il diritto di visita del padre, obbligato a mantenere con un contributo di euro 150 ciascuna. Al fine dell'accoglimento della domanda ha esposto: di aver contratto matrimonio civile in Trieste il 09 luglio 2012 con il signor , CP_1
matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trieste atto n. 158-1/2012 pagina 3 di 6 anno 2012; - che i coniugi all'atto del matrimonio avevano scelto il regime di separazione dei beni;
- che dalla loro unione sono nate a Trieste due figlie il 5/04/2013 e il Per_1 Per_2
21/02/2018, entrambe minorenni;
- che la coppia aveva vissuto all'inizio del rapporto di coniugio nella casa di proprietà della ricorrente in Trieste, via Settefontane n. 50, e poi si era trasferita nella casa di proprietà del signor sita in Muggia, Via di Monte D'Oro n.82; CP_1
mentre la casa della ricorrente per un periodo veniva locata e poi venduta estinguendo il mutuo che vi gravava, il modesto residuo veniva impegnato (al netto di quanto donato alla figlia di primo letto nata in [...] il [...]) per l'acquisto di mobili e suppellettili per la Per_3
casa coniugale di Via Monte d'Oro 82; per quest'ultima il marito aveva stipulato un mutuo che lo impegnava a un esborso mensile di euro 550,00; che nel tempo la comunione tra i coniugi era venuta meno, pertanto gli stessi anche nell'interesse delle figlie minori, avevano deciso di separarsi, ma non riuscendo a trovare un accordo sulle condizioni, la ricorrente si è decisa a promuovere il giudizio. Ha esposto, quanto ai dati economici, di aver lavorato presso la “
[...]
con contratto a tempo determinato da maggio 2023 fino a Parte_2
settembre 2023 con uno stipendio lordo di circa € 1.113,87, e di aver sottoscritto con la
[...]
a dicembre 2023, contratto di lavoro a tempo indeterminato, percependo uno stipendio Pt_2 mensile di circa € 1.360,00; che il marito, dipendente della Trieste Trasporti S.p.A., con contratto a tempo indeterminato, percepisce uno stipendio di € 1.500,00/1.600,00 mensili.
2. Costituitosi in giudizio, il signor ha aderito alla domanda di separazione, ma non CP_1
alle condizioni proposte dalla moglie, quanto alla misura del contributo al mantenimento delle figlie, asserendo di trovarsi fuori casa ospite presso la madre, pur continuando a sostenere tutti gli oneri connessi all'abitazione famigliare, mutuo e utenze comprese.
3 All'udeinza del 16 maggio 2024, sentite le parti, il giudice designato per la trattazione ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei
Il giudice,
alla luce di quanto sopra riferito e documentato, stimato a carico del resistente un onere abitativo per la locazione dell'immobile in usufrutto alla madre in circa 200 euro al mese, rebus sic stantibus, in via temporanea a urgente ex art. 473bis.22 così provvede:
1. autorizza i coniugi a vivere separati;
pagina 4 di 6 2. assegna la casa coniugale di via Monte d'Oro 82 a Muggia a Parte_1
3. affida le figlie minori e ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Persona_4
residenziale presso la madre;
Le minori staranno col padre quantomeno: a fine settimana (inteso in senso elastico) alternati con due pernotti;
due giorni infrasettimanali con pernotto nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza della madre, e un giorno con pernotto nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza del padre. Nei giorni infrasettimanali il padre prenderà le figlie preferibilmente non più tardi delle 18.30. Le parti sono libere di concordare ulteriori pernotti delle figlie dal padre e si si comunicheranno i rispettivi turni mensili appena resi noti dai rispettivi datori di lavoro per poter individuare di mese in mese le giornate di spettanza del padre compatibili con gli impegni lavorativi.
4. pone a carico di un contributo mensile di 100 euro per il mantenimento CP_1
ordinario di ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra l'Ordine degli Avvocati di Trieste e il Tribunale di Trieste il 18/5/2015.
L'assegno unico verrà integralmente percepito dalla madre.
Nel prosieguo del procedimento le Parti hanno raggiunto un accordo e sottoscritto le condizioni condivise depositate il 30 maggio 2025, per cui la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Questo Collegio ritiene che la separazione vada senz'altro pronunciata essendo venuta meno la vicendevole affezione e impossibile la prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni, gli accordi assunti all'esito del procedimento rispettano il principio dell'affidamento condiviso delle figlie e del diritto di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
quanto al contributo al mantenimento, lo stesso è stato concordato nel rispetto delle risorse di entrambe e del contributo che già eroga il marito nel sostenere in via esclusiva le spese per il mutuo della casa;
anche la previsione di un progressivo aumento del contributo al mantenimento rispetta il principio della proporzione di cui all'art 337 ter cod.civ.
Viene dunque accolta la domanda di separazione e omologate le condizioni concordate dalle
Parti, disponendo che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Trieste proceda all'annotazione della sentenza. pagina 5 di 6
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e e Parte_1 CP_1
omologa le condizioni concordate dagli stessi riportate in epigrafe e da aversi integralmente trascritte.
ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Trieste, 14/06/2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso
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