Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 17/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 3033 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024 vertente
TRA
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MUSSO Parte_1 Parte_2
LUCIA e dall'Avv. SANGUINETI GIUSEPPE, giusta delega in atti
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Tanto Parte_1 Parte_2
si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e .
[...] Parte_2
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto in data 3.12.2016 in Finale Ligure (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Finale Ligure al numero 11, parte II, serie A, anno 2016, alle condizioni di seguito esposte:
“1) I Coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) Alla IG , viene assegnata la casa coniugale, sita in Finale Ligure, Via Parte_2
Varese 8, e costituita di due unità immobiliari (contraddistinte con gli interni 8 e 7) tra loro unite, di cui: l'interno 8 di vani 6, intestata per la nuda proprietà al Signor e per l'usufrutto Parte_1
alla di Lui madre, IG;
l'interno 7, di vani 3, di proprietà esclusiva del Signor Parte_3
Parte_1
3) La IG , risiederà nella casa coniugale alla medesima assegnata unitamente Parte_2
ai figli minori e Le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione e la tassa dei Per_1 Per_2
rifiuti, così come eventuali tasse/ imposte di proprietà, resteranno integralmente a carico del marito.
4) Il Signor continuerà inoltre a sostenere in via esclusiva le spese per le utenze Parte_1
(luce, acqua, gas) della ex casa coniugale e continuerà a sostenere in via esclusiva le rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile di sua proprietà (int. 8), ammontanti ad €. 1.550,00 circa mensili.
5) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ed avranno Per_1 Per_2
stabile collocazione presso l'abitazione materna, nella ex casa coniugale. 6) I figli staranno presso il padre o la madre, seguendo il seguente calendario: per la prima settima,
il papà starà con i figli, anche per i pernottamenti, dal mercoledì pomeriggio al venerdì mattina,
curandosi di prenderli all'uscita da scuola o dai campi solari e di accompagnarli a scuola o ai campi solari le mattine seguenti;
la settimana successiva, il padre starà con i figli, anche per i pernottamenti, dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina, curandosi di prenderli all'uscita da scuola o dai campi solari e di accompagnarli a scuola o ai campi solari le mattine seguenti;
la madre starà con i figli minori nei giorni in cui non sono con il padre, e si curerà di prenderli a scuola o ai campi solari e di accompagnarli a scuola o ai campi solari;
per i giorni di Natale, Capodanno e
Pasqua e per le altre festività e ponti infra annuali, e staranno con l'uno o l'altro Per_1 Per_2
genitore seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà
trascorre con i figli minori quindici giorni (anche non consecutivi).
7) Il padre corrisponderà alla IG , a titolo di contributo nel mantenimento dei Parte_2
figli, l'importo mensile di €. 1.000,00 per ciascun figlio (per complessivi €. 2.000,00) e tale importo sarà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal primo anno successivo alla separazione. L'importo suindicato è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita dei figli incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica e le spese di trasporto scolastico, l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Per specifico accordo tra le parti,
si considerano incluse nell'assegno di mantenimento suindicato anche le seguenti spese: - spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese per tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici e per l'acquisto di libri scolastici;
- spese per l'acquisto di materiale scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva nella ordinaria programmazione didattica, fondo cassa richiesto dalla scuola;
-
spese per l'assicurazione scolastica;
- spese per il tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
- spese per centri ricreativi estivi (campi solari, oratorio, gruppi estivi, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese per attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature;
8) Ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per i figli e secondo il seguente schema: Per_1 Per_2
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); c) gite scolastiche senza pernottamento.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- Le spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo risultano già tutte comprese nell'assegno per il mantenimento ordinario come concordato al suesteso punto 7)
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) le spese per iscrizioni a gare e tornei sportivi d) spese per la seconda attività sportiva eventualmente frequentata dai figli e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); e) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout ecc…) f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore (con qualsiasi mezzo con prova di avvenuta ricezione) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il
rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
9) Le detrazioni fiscali andranno a beneficio del Signor per la quota del 100%; Parte_1
10) L'assegno unico o altra misura equipollente di sostentamento al nucleo famigliare sarà percepito dal Signor in via esclusiva;
Parte_1
11) Ciascun coniuge manterrà la piena disponibilità dell'autovettura attualmente in uso e ciascuno di loro sosterrà in via esclusiva i costi di manutenzione, assicurazione, bollo ecc.…relativi alla vettura al medesimo intestata;
12) Il conto corrente Bancario, attualmente cointestato tra i coniugi sarà estinto ed i risparmi eventualmente presenti su tale conto saranno tutti versati sul nuovo conto corrente intestato alla
IG ; Parte_2
13) Il bracciale d'oro della famiglia, regalato alla IG dalla madre del Signor in Pt_2 Pt_1
occasione delle nozze, sarà conservato dal Signor nella cassetta di sicurezze a lui Parte_1
intestata in banca, per la figlia che ne diventerà esclusiva proprietaria al Persona_3
raggiungimento della maggiore età;
14) I coniugi si dichiarano, allo stato, economicamente autosufficienti, rinunciando pertanto e reciprocamente a domandare un contributo di mantenimento;
15) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti,
consentendo altresì che i figli e possano essere inseriti nel passaporto di ciascuno. Per_1 Per_2
16) Spese legali integralmente compensate.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 14.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Erica Passalalpi) (Dott.ssa Lorena Canaparo)