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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/04/2024, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Cristina Rizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 945 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio Parte_1 C.F._1
Preziosi, domiciliatario in Avellino, alla via Matteotti n. 22, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;
attore
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo Volino, Controparte_1
domiciliatario in Avellino, alla via Casale n. 5, in virtù di mandato in atti;
convenuta
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 19.12.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.L'attore , correntista della , ha esposto in citazione che Parte_1 CP_1 Persona_1
, cassiere della , con il quale intratteneva rapporti fiduciari e anche di amicizia,
[...] CP_1 nell'anno 2013 aveva proposto sia ad esso attore che ai suoi figli, di investire i risparmi in titoli, garantendo ampi margini di guadagno;
di aver autorizzato il a operare sul conto Per_1
ed a compiere operazioni di prelievo;
che si era creata la prassi in base alla quale, terminata
l'operazione di prelievo, il lo avvisava telefonicamente di recarsi in banca a ritirare il Per_1
1 cedolino; così come, alla scadenza del titolo, il gli comunicava la necessità di Per_1
reinvestire, sempre telefonicamente.
In tal modo, nell'arco temporale 2013 – marzo 2021, il aveva sottratto ad esso attore Per_1
€ 78.000,00, ed ai suoi figli e rispettivamente € Controparte_2 Persona_2
52.000,00 ed € 22.500,00; tanto premesso, ha invocato la responsabilità della banca ex artt.
2049, 1228 c.c. e, in subordine, ex art. 2043 c.c., per i danni che gli erano stati cagionati dal dipendente, da quantificarsi in via parametrica nella somma che gli era stata sottratta, oltre interessi e rivalutazione, o nella diversa somma ritenuta in via equitativa, vinte le spese, con attribuzione.
Co
tempestivamente costituitasi, descritte preliminarmente le vicende che l'avevano CP_1 indotta a disporre l'allontanamento temporaneo del dipendente dal servizio, a causa Per_1 dell'utilizzo fraudolento di modulistica, timbri ed alla presa in carico di svariate operazioni per le quali non era stato portato a termine l'iter di conferma, ha esposto in fatto che: non era dato sapere con quali modalità erano stati consegnati nel tempo gli importi al cassiere;
nulla emergeva in contabilità; i cedolini prodotti presentavano anomalie così evidenti - oltre che riportare già essi stessi la dicitura che l'operazione era stata annullata - da ritenere inverosimile che il cliente non si fosse posto il dubbio della legittimità delle operazioni svolte;
gli importi indicati, asseritamente versati anche in contanti, erano oltre i limiti consentiti dalla normativa antiriciclaggio;
al termine della istruttoria il era stato licenziato per giusta Per_1
causa; la aveva presentato querela presso la locale Procura della Repubblica in data CP_1
30.3.2021 ed il procedimento penale era in corso;
era stato ottenuto provvedimento di sequestro conservativo dei beni in proprietà del;
in diritto ha esposto la che la Per_1 CP_1
domanda era avvinta da totale genericità; che nessun contratto di investimento era stato formalizzato in violazione di legge;
non erano chiare le modalità di investimento (appariva dalla prospettazione che il fosse stato autorizzato ad operare sul conto corrente o, Per_1
comunque, a prelevare somme sul conto); non era configurabile alcuna responsabilità contrattuale in assenza di un rapporto formalizzato ed in ogni caso in assenza del profilo della occasionalità necessaria;
neppure era configurabile una responsabilità extracontrattuale, attesa l'estraneità della banca alle condotte tenute dal in ogni caso, la condotta del Per_1
danneggiato ex art. 1227 c.c. interrompeva ogni nesso di causa. Ha chiesto, dunque, la banca le conseguenti declaratorie, vinte le spese di lite.
La causa è stata solo documentalmente istruita.
2 2.L'attore invoca la responsabilità della Banca per condotte fraudolente tenute da un dipendente;
invoca indifferentemente la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della banca.
Va evidenziato in via assolutamente preliminare che non si tratta di condotta fraudolenta tenuta da un promotore finanziario, ma di un'attività tenuta da un cassiere della banca, qualità nota all'attore, che lo ha ammesso in citazione.
Ma è pianamente utilizzabile la giurisprudenza invocata e riferibile alla responsabilità della banca intermediaria per le condotte tenute dal promotore finanziario, poiché risponde agli stessi principi riferibili alla responsabilità della banca per fatto del suo dipendente.
3.La responsabilità della banca per fatto del dipendente
La responsabilità della banca per fatto illecito dei propri dipendenti è configurabile quando il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile all'attività lavorativa del dipendente, e quindi anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del suo datore di lavoro, sempre che sia rimasto comunque nell'ambito dell'incarico affidatogli (tra le tante Cass. civ., sez. III, 04-04-2013, n. 8210).
La responsabilità va inquadrata nell'alveo della disciplina dettata dagli artt. 2049 e 1228 c.c.
Il principio sancito dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che, nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, costituisce l'estensione alla sfera contrattuale delle norme contenute negli artt. 2048 e
2049 c.c., (Cass. 11 maggio 1995 n. 5150; Cass. 22 gennaio 1976, n. 185). La disciplina di cui agli artt. 1228 e 2049 configura una forma di responsabilità oggettiva, indipendente cioè dalla colpa del soggetto responsabile, per la quale chi, nell'adempimento della propria obbligazione o nell'espletamento della propria attività si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle sue dipendenze. Il fondamento di tale responsabilità viene rinvenuto nella teoria del rischio di impresa e riposa sul principio “cuius commoda et eius incommoda” (ovvero dell'appropriazione o “avvalimento” dell'attività altrui), considerato espressione di un criterio di allocazione dei rischi per il quale i danni cagionati dal dipendente sono posti a carico dell'impresa, come componente dei costi di quest'ultima.
Il dolo o la colpa vanno infatti valutati con riferimento al solo fatto dell'ausiliario e non al comportamento del debitore: non ha dunque significato sostanzialmente diverso quell'orientamento dottrinale e giurisprudenziale che parla, a questo riguardo, di presunzione assoluta di colpa (Cass.,
22 marzo 1994, n. 2734).
3
4.I presupposti per l'applicazione dell'art. 2049 c.c.
I presupposti sono: a) l'esistenza di un danno causato dal fatto dell'ausiliario; b) l'esistenza di un rapporto tra ausiliario e debitore (c.d. rapporto di preposizione); c) la relazione tra il danno e l'esercizio delle incombenze dell'ausiliario (c.d. occasionalità necessaria).
In relazione a tale ultimo elemento, non è richiesto per altro l'accertamento del nesso di causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore, sufficiente essendo un “rapporto di occasionalità necessaria”.
In altre parole, l'incombenza affidata al preposto deve essere tale da determinare una situazione che renda possibile, o anche soltanto agevole, la consumazione del fatto illecito e, quindi, la produzione dell'evento dannoso, anche se il preposto abbia in effetti operato oltre i limiti dell'incarico affidatogli o contro la volontà del committente, ovvero abbia agito con dolo, purché sempre nell'ambito delle proprie mansioni, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro.
Ed ancora, la Corte ha ricordato che gli istituti di credito rispondono ordinariamente dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per “occasionalità necessaria” all'esercizio delle mansioni;
il nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, va inteso nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo (Cass. sez.. I, 12 maggio 2021, n. 12662).
Il fondamento di tale disciplina è la scelta, di carattere squisitamente politico, di porre a carico dell'impresa, come componente dei costi e dei rischi dell'attività economica, i danni cagionati da coloro della cui prestazione essa si avvale per il perseguimento della sua finalità di profitto (Cass. 16.4.2009 n. 9027; Cass.
6.3.2008 n. 6033). Rileva poi l'esigenza di tutela dell'affidamento incolpevole dei terzi, in presenza di elementi obiettivi, atti a giustificarne il convincimento della corrispondenza tra la situazione apparente e quella reale.
5.La posizione della giurisprudenza sulla “occasionalità necessaria”.
L'occasionalità necessaria è l'aspetto maggiormente indagato dalla giurisprudenza e, come detto, è generalmente affermata ogni qual volta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche
4 se il dipendente abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del datore di lavoro.
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che “In tema di fatto illecito, con riferimento alla responsabilità dei padroni e committenti, ai fini dell'applicabilità della norma di cui all'art. 2049 c.c., non è richiesto l'accertamento del nesso di causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore, nonchè della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente. E' infatti sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria., nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purchè1 sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro”. (Cass. 24 gennaio 2007 n. 1516; cfr. Cass. 29 settembre 2005 n. 19167, 7 gennaio
2002 n. 89, 17 maggio 2001 n. 6756, 13 novembre 2001 n. 14096, 20 marzo 1999 n. 2574, 10 dicembre 1998 n. 12417, 7 agosto 1997 n. 7331, 9 giugno 1995 n. 6506, 11 agosto 1988 n.
4927).
Si è, dunque, ritenuto che qualora il dipendente di una banca, che godeva di incondizionata fiducia da parte della medesima (tanto che, nella specie, nonostante l'assenza di mansioni comportanti il maneggio di cassa, poteva accedere al sistema informatico e realizzare spostamenti di fondi), abbia effettuato prelievi da un conto corrente bancario (anche falsificando la firma del titolare) si configura l'occasionalità necessaria tra il pregiudizio riportato da quest'ultimo e le incombenze affidate all'ausiliario, sì che può affermarsi la responsabilità contrattuale della banca, la quale è tenuta, in via solidale con il dipendente, a risarcire i danni subiti dal cliente.
Occorre però che l'affidamento del cliente sia incolpevole.
Secondo la giurisprudenza prevalente, sussiste incolpevole affidamento in presenza di elementi obiettivi atti a giustificare l'opinione del terzo in ordine alla corrispondenza tra la situazione apparente e quella reale;
tale opinione deve essere ragionevole e cioè non determinata da un comportamento colposo del terzo medesimo il quale non attenendosi ai dettami della legge o a quelli della normale diligenza trascuri di accertarsi della realtà facilmente controllabile e si affidi, invece, alla mera apparenza incorrendo in errore (Cass. civ., sez. 3^, 6 novembre 1998, n. 11186).
6.La posizione del cliente
5 La banca risponde dei danni arrecati a terzi dal proprio dipendente nello svolgimento delle incombenze a questo affidate, quando il fatto illecito di quel soggetto (anche di rilevanza penale, come nel caso di sottrazione di somme ai danni del cliente) sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni cui detto soggetto è adibito.
Tuttavia, in continuità con i principi espressi con riguardo alla responsabilità della banca per la condotta del promotore finanziario, la Cassazione rammenta come la responsabilità dell'intermediario debba ritenersi esclusa laddove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sull'incaricato.
La Corte ha ritenuto ad es. che integra gravissima anomalia il comportamento del cliente che sottoscrive in bianco le distinte per le richieste di assegni circolari, poi consegnate al dipendente, ed anche il consenso del cliente allo stesso dipendente di apporre sottoscrizioni apocrife sui moduli predisposti per le operazioni di versamento di contante e di assegni (Cass.
2020 n. 28364).
Così come è stata esclusa la responsabilità dell' a fronte di condotte incaute ed CP_4
agevolatrici del danneggiato, con caratteristiche di collusione o, comunque, di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole che sono imposte al promotore, il quale è da considerarsi l'unico responsabile per il risarcimento. Sotto tale profilo, la Corte di Cass. nella sentenza del 2023 n.13521 ha evidenziato come la relazione fiduciaria esistente tra l'investitore ed il promotore ed inoltre la condotta gravemente incauta del cliente"segnata da anomalie percepibili da chiunque abbia una minima pratica di rapporti bancari", anomalie che avrebbero quindi dovuto indurre lo stesso ad assumere un atteggiamento di maggiore prudenza, portino ad escludere la responsabilità solidale dell'istituto bancario.
Proprio dette circostanze sono alla base del principio statuito dalla Corte cit. in base al quale, pur se in linea generale gli istituti di credito rispondono dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento di incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni, deve escludersi detta responsabilità a fronte di condotte incaute ed agevolatrici del danneggiato, che abbiano le caratteristiche di collusione o, comunque, di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole che erano imposte al promotore, il quale rimane, in definitiva, l'unico responsabile per il risarcimento.
In questa sentenza è stata respinta anche l'ulteriore censura secondo la quale, in sede di merito, sarebbe stata trascurata la valutazione della condanna penale pronunciata nei confronti del promotore finanziario comprensiva anche del ristoro del pregiudizio, condanna che
6 avrebbe dovuto comportare che il danno potesse considerarsi provato anche nei confronti dell'istituto di credito.
Sul punto, ancora una volta la Corte ha statuito come il comportamento di rilevanza penale del preposto, in presenza di condotte anomale del risparmiatore, giustifichi l'estraneità della banca al fatto del promotore, interrompendo così il nesso causale ed escludendo la responsabilità dell'istituto. Si tratta, dunque, di una pronuncia che pone in rilievo la rilevanza di condotte superficiali ed incaute degli investitori che compromettono le possibilità di riconoscimento di pretese risarcitorie verso la banca.
7. Il caso concreto
Tanto premesso, e così indicati i principi di diritto applicabili in linea generale, nel caso in esame emergono rilevanti anomalie:
-è pacifico che il non fosse un promotore finanziario abilitato, poiché svolgeva Per_1
mansioni di cassiere;
-l'evenienza era nota all'attore che l'ha ammessa in citazione, prospettando una relazione fiduciaria ed amicale, il che svaluta del tutto il profilo dell'affidamento incolpevole;
-il cliente – ma la prospettazione non è chiara - ha ritenuto di autorizzare un cassiere ad operare sul proprio conto corrente e ad effettuare investimenti non pianamente precisati e descritti;
-non è chiaro in che modo il sia stato autorizzato ad operare sul conto;
Per_1
-l'attore prospetta autorizzazioni “telefoniche” ad investire e la consegna solo successiva di un cedolino, che presenta evidenti anomalie di redazione e finanche la dicitura “annulla”
(rectius operazione annullata);
-il cliente-attore non ha chiarito se ha anche effettuato dazioni in contanti;
-nulla è transitato sui conti della CP_1
-non è stato formalizzato alcun contratto di investimento;
-non vi è prova chiara delle dazioni e degli importi;
-l'attore non ha mai richiesto il contratto o specifiche quietanze;
-i cedolini prodotti dall'attore indicano rendimenti in alcuni periodi del tutto fuori mercato.
E' evidente che non esiste nel caso in esame quel nesso di occasionalità necessaria presupposto fondamentale della invocata responsabilità solidale della banca, alla luce delle anomalie ripetute ed evidenti che caratterizzano tutto il rapporto tra l'attore ed il in Per_1
primis, e delle condotte specifiche tenute dallo stesso danneggiato.
7 Il danneggiato ha posto in essere una condotta agevolatrice connotata da tante e tali anomalie e imprudenze che portano ad escludere totalmente il nesso di occasionalità necessaria indicato.
La relazione fiduciaria esistente tra l'attore ed il e la condotta gravemente incauta Per_1 tenuta dall'attore, segnata da anomalie percepibili da chiunque abbia una minima pratica di rapporti bancari, anomalie che avrebbero quindi dovuto indurre lo stesso ad assumere un atteggiamento di maggiore prudenza, portano ad escludere la responsabilità solidale dell'istituto bancario.
Vanno segnalati, oltre quelli già esposti, i seguenti pronunciamenti della Corte di Cassazione sulle cd. condotte anomale del cliente.
Cass. Ordinanza n. 31453 del 25/10/2022
In tema di intermediazione finanziaria, la banca risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni;
la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è, tuttavia, esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, tra cui quella che vieta la corresponsione quest'ultimo di denaro in contanti da parte dell'investitore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte del versamento al promotore finanziario di somme in contanti, non tracciabili, si era limitata a rimarcare la non eccessività degli importi corrisposti, trascurando di apprezzare le modalità della condotta e di esporre le ragioni per cui la stessa, ancorché interdetta da specifiche previsioni normative, non dovesse considerarsi anomala).
Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28634 del 15/12/2020
Gli istituti di credito rispondono dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni, ma la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto l'estraneità della banca rispetto alla condotta illecita posta in essere dal proprio promotore finanziario ai danni del cliente, che aveva sottoscritto in bianco
8 le distinte per le richieste di assegni circolari, poi consegnate al dipendente, consentendogli di apporre sottoscrizioni apocrife sui moduli predisposti per le operazioni di versamento di contanti e di assegni).
Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17947 del 27/08/2020:
In tema di intermediazione finanziaria, la società preponente non risponde solidalmente del danno causato al risparmiatore dai suoi promotori finanziari qualora il nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate a questi ultimi sia interrotto dalla condotta del danneggiato, il quale, inosservante ai canoni di prudenza e agli oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento, serbi un contegno anomalo, contrassegnato da collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole ordinarie sul rapporto professionale con il cliente e sulle modalità di affidamento dei capitali da investire. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva respinto il ricorso dell'investitore contro l'istituto di credito per il danno provocato dal suo promotore, il quale si era incamerato le somme ricevute, valorizzando la consegna da parte del cliente di denaro con modalità difformi da quelle con cui il promotore sarebbe stato legittimato a riceverlo, l'omessa compilazione e sottoscrizione di contratti o moduli, l'assenza di evidenza contabile dei supposti investimenti).
Non senza sottolineare, peraltro, che la giurisprudenza richiamata si riferisce alle attività di un promotore finanziario, laddove nel caso di specie il non rivestiva neppure tale qualità Per_1
ma era solo un cassiere e, dunque, non aveva alcun titolo per svolgere e gestire operazioni di investimento, evenienza pacificamente nota all'attore.
In definitiva, va esclusa la responsabilità della banca in assenza del nesso di occasionalità necessaria, e ciò sulla base delle stesse allegazioni dedotte dall'attore e del corredo probatorio versato in atti da quest'ultimo.
Per il che, in assenza dell'accertamento del nesso di “occasionalità necessaria”, non è possibile far discendere la responsabilità solidale del terzo intermediario neppure dal mero accertamento di responsabilità, anche penale, del promotore finanziario/dipendente.
Per altro verso, invocata essendo in via subordinata anche la responsabilità generale ex art. 2043 c.c., è sufficiente evidenziare che anche in tale ambito la condotta del danneggiato, laddove gravemente anomala, non solo può concorrere nel danno ma escludere il nesso di causalità, ipotesi quest'ultima verificatasi nella specie per tutte le ragioni già esposte (art. 1227 c.c.).
La domanda va, dunque, rigettata.
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8.Sulle spese di lite.
La assoluta particolarità della vicenda e la condotta del , agevolmente emersa, siccome Per_1
posta in essere, comunque, come dipendente della convenuta banca, integrano gravi motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite, alla luce della disciplina della soccombenza siccome riletta all'esito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta ogni domanda;
2.compensa le spese.
Così deciso in Avellino, 3.4.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi
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