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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/09/2025, n. 3679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3679 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
. R.G. 8549/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8549/2022
Oggi 29 settembre2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Roberto Calì; CP_ per parte convenuto l'avv. RT DD anche in sostituzione dell'avv. Rossi;
per parte convenuta l'avv. Daniela Cascio;
CP_2 tutti i procuratori discutono oralmente la causa e si riportano ai rispetti atti depositati ed in particolare alle note conclusive nelle quali insistono e chiedono che la causa venga decisa
IL GOT
Dopo la camera di consiglio pronuncia la seguente decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 8549 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
pagina 1 di 11 tra
nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], ai fini del presente atto elett. dom.to in Palermo, Via Brunetto Latini n.11, presso l'Avv. Roberto Calì, dal quale è rapp.to e difeso per procura in calce al presente atto, ed al quale Avv. Roberto Calì (C.F. ) si chiede C.F._2 vengano effettuati i relativi avvisi e comunicazioni a mezzo posta elettronica all'indirizzo
– ovvero, gradatamente, a mezzo telefax al Email_1 Email_2 numero 091/6539781, con il presente Attrice
Contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi CP_3 CodiceFiscale_3 residente in [...], rappresentato e difeso congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Marcello Rossi (C.F. - email: CodiceFiscale_4
- PEC: del Foro di Email_3 Email_4
Palermo, e RT DD ( – email: – PEC CodiceFiscale_5 Email_5
eleggendo domicilio presso lo studio del primo sito in Palermo via Email_6
Ammiraglio Persano n. 58, CAP 90142, Tel./Fax 091.7482340, in virtù di procura in calce al presente atto
- Convenuto-
E contro
in persona del procuratore ad negotia dott. Controparte_4 CP_5
, munito dei poteri di rappresentanza legale, con sede in Bologna via Stalingrado, n. 45
[...]
(P.IVA ), elett.te dom.ta in Palermo, Via Mariano Stabile, n. 172, presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. Daniela Cascio del Foro di Palermo (c.f. ) che la rappresenta e C.F._6 difende per mandato allegato al presente atto e che dichiara, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative vigenti, di voler ricevere le comunicazioni alla PEC: (fax 091.7285446) Email_7
- Convenuta -
Oggetto: risarcimento sinistro stradale
PQM
pagina 2 di 11 Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni,
definitivamente pronunziando , così provvede :
- Condanna i convenuti e , in solido, a pagare Controparte_4 CP_3
all'attore la somma di euro 20275,06, oltre gli interessi compensativi Parte_1 come da parte motiva, nonché gli interessi legali dalla data della sentenza fino al soddisfo.
- Rigetta la domanda per mala gestio formulata dal convenuto nei confronti CP_3
della compagnia;
CP_2
- Condanna i convenuti, in solido, a rifondere a parte attrice le spese di lite, che si liquidano, in applicazione del DM 147/2022 (scglione fino a 26.000,00) , nella complessiva somma di € 5077,00 per compensi professionali , oltre rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% sull'importo dei compensi, oltre i.v.a., c.p.a, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- Pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico dei convenuti in solido;
- Spese compensate tra convenuto e . CP_3 CP_2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice conveniva in giudizio la compagnia di assicurazione Parte_2 CP_2
e il sig. per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali
[...] CP_3
subiti nel sinistro stradale avvenuto in data 14 dicembre 2021, alle ore 17,30 circa, in località via
SA IN all'altezza del civico 42, di Palermo. Rappresentava che, mentre stava attraversando a piedi detta via , dopo essere uscito dal portone di casa posto al civico 42, per recarsi dall'altra parte della strada ove si trovava parcheggiata l'autovettura della Sig.ra CP_6
veniva improvvisamente investito da un'autovettura Lancia Y tg. BJ717YE, di
[...]
proprietà e condotta dal sig. il quale, provenendo dalla destra della via CP_3
SA IN, con direzione di marcia verso il centro "La Torre", non si avvedeva della sua presenza e lo travolgeva scaraventandolo per terra. A causa dell'occorso sinistro veniva pagina 3 di 11 accompagnato, a mezzo dell'autoambulanza del 118, presso l'Ospedale di Palermo "Ospedali riuniti Vila Sofia - Cervello" , ove i sanitari di turno gli riscontravano: "fratture costali multiple più pnemumotorace, frattura della base del primo metacarpo mano destra, ematoma orbitario a sinistra, ferita lacero contusa regione sovraorbitaria a sinistra, trauma cranico non commotivo".
Si costituiva il convenuto il quale non contestava l'accadimento del sinistro nei CP_3 termini dedotti dall'attore, e per questo chiedeva di accertare la propria responsabilità in merito al sinistro di causa e, conseguentemente condannarsi la Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni richiesti dall'attore, manlevandolo da ogni obbligo risarcitorio;
chiedeva altresì la condanna di a manlevarlo dalle spese legali sostenute per resistere nel presente Controparte_7 giudizio ex art. 1917 c.c..
Si costituiva con comparsa di costituzione la compagnia di assicurazione la quale CP_2
, pur non contestando la verificazione del sinistro, ne contestava la dinamica deducendo una responsabilità esclusiva o concorrente del pedone;
riteneva in ogni caso eccessivo il quantum della pretesa.
La causa istruita a mezzo di acquisizione di documentazione , assunzione di prove orali e l'espletamento di una CTU medica, sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata trattenuta in decisione.
* * * *
Preliminarmente, va dichiarata la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata nel presente giudizio, atteso che risulta ottemperato il disposto degli artt. 145 e 148 del D. Lgvo. n.
209/2005, con il deposito della prova della tempestiva richiesta rivolta all'impresa di assicurazione del veicolo coinvolto (all. 2 e 24 dell'atto di citazione in primo grado).
Nel merito, si osserva, che nel caso all'esame la regola di giudizio è data dall'art. 2054, comma
1 c.c., in virtù del quale il conducente del veicolo è tenuto a risarcire il danno prodotto a persone dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ovvero che il fatto sia imputabile ad un evento imprevedibile o abnorme ovvero estraneo alla sfera di ordinario controllo esigibile da una condotta normalmente diligente (tra le altre, Cass., 28.11.2007, n.24745). In tali ultime circostanze, la abnormità dell'evento consente di ottenere la prova liberatoria della responsabilità del conducente, presunta ai sensi dell'art.
pagina 4 di 11 2054, comma 1 c.c., anche in via indiretta (Cass., sez. III11.6.2010 n. 14064; Cass., sez. III,
29.9.2006 n. 21249), salvo che la condotta anomala del pedone sia, per le circostanze di luogo e di tempo, ragionevolmente prevedibile (Cass., sez. III, 21.1.2011 n. 524), così da richiedere, ugualmente, la prova liberatoria del convenuto, anche ai fini di accertare un eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Orbene, l'investimento di da parte dell' autovettura Lancia Y tg. BJ717YE, di Parte_1 proprietà e condotta dal sig. è evento non contestato e risulta dalle stesse CP_3
dichiarazioni rese dalla parte convenuta in sede di interrogatorio formale (cfr. CP_3 verbale di udienza del 07 maggio 2024), nonché dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del processo con i testi e ( cfr verbale udienza del CP_6 Testimone_1
29.01.2024 e del 07.02024)
In ordine al profilo della responsabilità di tale fatto dannoso, dal complesso dell'istruttoria espletata non risultano dimostrati fatti relativi alla condotta di guida dell'autovettura o al comportamento imprevedibile o abnorme della vittima, tali da consentire di ritenere superata la presunzione di responsabilità del conducente del veicolo di cui all'art. 2054 comma 1 c.c.
La circostanze su cui poggiano le contestazioni di parte convenuta , attiene CP_2 all'attraversamento della strada da parte dello al di fuori delle strisce pedonali. Pt_1
Orbene, attraverso il richiamo al consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione che ha ripetutamente affermato: “Nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, l'art. 2054 c.c., comma 1, pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa. Per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore…[omissis]… Poiché, per quanto detto, il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa, il giudice chiamato
a valutare e quantificare l'esistenza d'un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella d'un pedone investito deve: (a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%;
(b) accertare in concreto la condotta del pedone;
(c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone. Non è, dunque, quest'ultimo a dovere dimostrare che la colpa del conducente sia stata maggiore della propria, ma è vero il contrario: è onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa ed ha avuto efficacia causale assorbente o concorrente nella produzione pagina 5 di 11 dell'evento” (cfr., in motivazione, Cass. n. 24472/2014; nello stesso senso, ex multis, Cass. n.
21402/2022, n. 9856/2022, Cass. n. 5957/2022, Cass. n. 2241/2019 e Cass. n. 8663/2017).
Da tali principi, ne consegue che , deve rilevarsi come del conducente il veicolo investitore, da presumersi colpevole al 100% ex art. 2054, comma 1, c.c., non sia stata minimamente fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, né tanto meno dimostrato che , nell'evento occorso, avesse tenuto una condotta colposa, avente efficacia Parte_3 causale concorrente nella produzione dell'evento lesivo sotto il profilo del mancato attraversamento della strada sulle strisce pedonali.
Va, invero, osservato che l'art. 190 del Codice della Strada, che regola il comportamento dei pedoni, impone a questi ultimi di servirsi degli attraversamenti pedonali;
solo quando questi non esistono o distano più di cento metri, dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. Inoltre i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti. Quanto al comportamento dei conducenti avanti ai pedoni, l'art. 191 impone che, quando il traffico non è regolato da agenti o semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali e, sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali, i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
Nel caso di specie l'attraversamento è avvenuto in luogo ove non esistono gli attraversamenti pedonali ( cfr allegazioni fotografiche di parte attrice) .
Di poi, la seconda testimone ha anche ricordato che “… ho visto arrivare nella Testimone_1 mia direzione di fronte la lancia Y ricordo che aveva le luci accese con i fari ingialliti, mentre il sig. prima dell'impatto si trovava quasi al centro della strada..”. Pt_1
L'incidente è, poi, avvenuto nel mese di dicembre alle 17,30 circa, all'imbrunire, con l'illuminazione scarsa ed in assenza di illuminazione pubblica , come ricorda la prima teste,
ricordo che c'era molto buio , anzi non c'era alcuna illuminazione “. CP_6
Ne consegue che avendo il pedone iniziato l'attraversamento ben prima del sopraggiungere dell'autovettura (l'investimento è avvenuto quasi a centro carreggiata) e non essendo fuoriuscito da alcuna fila di automobili in sosta , nonché dopo aver verificato il sopraggiungere pagina 6 di 11 di autovetture ( come riferito dal teste , il conducente dell'autovettura avrebbe CP_6
dovuto vederlo per tempo, fermarsi e dare la precedenza allo stemma.
Infatti anche se il pedone, nonostante il divieto, attraversi ugualmente la carreggiata senza dare la dovuta precedenza al veicolo che sopraggiunge, il conducente deve ugualmente tenere una condotta prudente tale da permettere comunque al pedone di raggiungere l'altra parte della carreggiata in sicurezza.
Inoltre, grava sul conducente la presunzione di colpevolezza stabilita dall'art. 2054 I c. c.c. per cui egli si presume comunque responsabile del sinistro salvo provi l'esclusiva o concorrente responsabilità del pedone nella causazione del sinistro per aver contravvenuto alle regole sopra esposte o, comunque, a quelle di normale prudenza.
Invece, nel caso di specie, non sono emersi elementi da cui desumere l'esistenza di un concorso di colpa dell'attore, non avendo le testimoni escusse riferito di un comportamento anomalo o imprevedibile da parte dello stesso durante l'attraversamento stradale;
peraltro, l'eventuale anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, c.c., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore ovvero si può configurare unicamente quando condotta del pedone non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento, pur osservando ogni cautela (Cass. 18/11/2014, n. 24472; Cass. 28/02/2020, n.
5627): ebbene, di tali eventualità non emerge traccia nel materiale istruttorio acquisito agli atti.
Deve, quindi, farsi applicazione dei principi suesposti, nel caso di specie, per cui la presunzione di responsabilità opera a carico del conducente il veicolo che non ha dimostrato che il pedone abbia tenuto un comportamento imprevedibile e abbia repentinamente attraversato la strada, stante il luogo in cui è avvenuto l'urto e la dinamica del fatto così come ricostruita sulla base delle testimonianze assunte. Egli, inoltre, attraversando una strada poco illuminata e con i fari della propria auto “ingialli” , avrebbe comunque dovuto tenere una velocità che gli consentisse un arresto a fronte di un eventuale ostacolo sulla propria traiettoria pagina 7 di 11 lungo una strada, che per come è possibile scorgere dal compendio fotografico allegato riproducenti i luoghi del sinistro, rettilinea in centro abitato.
Dunque, deve affermarsi la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Lancia Y tg.
BJ717YE, di proprietà e condotta dal sig. con conseguente sussistenza della CP_3
dedotta obbligazione risarcitoria a carico del medesimo, in solido con la impresa assicuratrice.
Passando quindi alla quantificazione del danno, il C.T.U., con la sua relazione ( perfettamente condivisibile sul punto, sia con riferimento alle conclusioni che alle considerazioni cliniche relative ai dati rilevati, ) ha accertato che le lesioni riferite dall'attore sono direttamente riconducibili al sinistro per cui è causa. Nè le parti hanno formulato osservazioni sulle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., nella relazione a sua firma, essendo queste supportate da un ragionamento logico e coerente.
Appaiono inoltre appropriate sia la determinazione rispettivamente in giorni 20 (venti) al 75%, di gg.15(quindici) al 50 e successivi 15(qundici) al 25% della durata del periodo di inabilità temporanea parziale, sia la valutazione del danno biologico permanente residuato dal trauma, globalmente stimata nella misura del 9% (nove percento), tenuto conto delle lesioni collegate causalmente col sinistro e dei riferimenti tabellari di cui alle “Linee Guida Per La valutazione Del
Danno Alla Persona In Ambito Civilistico, SIMLA 2016, oltreché di quelli tratti da accreditati barèmes medico-legali in uso.
Tanto premesso e dovendo procedere alla liquidazione dei danni effettivamente sofferti dall'attore per quel che concerne il danno non patrimoniale, occorre anzitutto precisare che esso, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. (v. Cass. Civ. Sez. Un.
11.11.2008 n. 26973), costituisce una categoria generale unitaria, non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge (id est: reato ex art. 185 c.p.; altri casi tipici previsti dal legislatore, ad es. l. n. 117/88 ecc.), anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata (v. Cass.
Civ. n. 15760/06; 23918/06; 9510/06; 9514/07; 14846/07). In tale ambito, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della impersona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli pagina 8 di 11 aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, inteso, quindi, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche alla luce della sopra richiamata pronuncia della Corte di legittimità a Sezioni Unite, degli aspetti esistenziali della vita della persona danneggiata.
Trattandosi di sinistro stradale comportante un'invalidità permanente non superiore al 9%, il predetto danno biologico va necessariamente quantificato sulla base dei parametri tabellari di cui all'art. 5 c. XI lett. L.n.57/01 e succ. integrazioni e mod. da DM 18/7/2025 pubblicato nella GU serie Generale n.176 del 31.07.2025.
Nel caso in esame, una invalidità del 9% in soggetto di anni 77 al momento del fatto, comporterà una liquidazione del danno biologico, all'attualità, di Euro 13.261,68.
Passando alla liquidazione del danno conseguente alla ritenuta invalidità temporanea, anche tale danno deve essere valutato sotto il profilo della lesione del diritto alla salute, tenuto conto che la durata della malattia comporta la temporanea sospensione - in tutto o in parte - delle pregresse attività del soggetto leso nei vari aspetti esistenziali (cfr. Cass. n. 9725/95). Va, quindi, liquidata una somma, per ogni giorno di effettiva invalidità temporanea, che, in base ai parametri tabellari sopra indicati, ammonta a Euro 56,18 per ogni giorno di invalidità temporanea totale, sempre con valutazione all'attualità.
Ne consegue che, nel caso in esame, sulla scorta delle valutazioni operate dal C.T.U., l'ammontare complessivo di tale voce di danno( temporanea) ammonta ad euro 1.474,73.
Per quel che concerne il danno tradizionalmente denominato morale soggettivo, quale sofferenza soggettiva in sé considerata (turbamento dell'animo, dolore intimo), senza ulteriori connotazioni in termini di durata e senza degenerazioni patologiche, anch'essa cagionata da lesioni di interessi protetti da specifiche leggi o dalla lesione di valori di rango costituzionale non suscettibili di valutazione economica, la cui intensità e durata rilevano non ai fini dell'esistenza del pregiudizio, ma solo della quantificazione del relativo risarcimento, esso può essere liquidato attraverso un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico (già comprensivo degli aspetti dinamico-relazionali), valutando l'effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichici" patite dal soggetto leso, nella misura determinata in via equitativa pari ad euro 4.911,65.
All'attore deve, inoltre, essere riconosciuto il danno patrimoniale relativo alle spese mediche documentate per complessivi .€ 627,00 Euro ritenute congrue dal CTU.
pagina 9 di 11 Acclarato quanto sopra, nel caso in esame, il danno complessivamente liquidato a parte attrice ascende ad euro 20275,06. Pt_1
Sulle predette somme liquidate all'attualità, a titolo di risarcimento del danno, spetta, altresì, all'attore il risarcimento dell'ulteriore pregiudizio da ritardato pagamento, da liquidarsi giusta sentenza della Corte di Cassazione n. 1712/95, mediante rivalutazione e gravate di interessi sull'importo annualmente rivalutato a decorrere dal 14.12.2021, spettano all'attore ulteriori interessi di legge dalla presente decisione al saldo.
* * *
Venendo ora all'esame della domanda di risarcimento del danno per mala gestio proposta, sia pure in modo alquanto generico, dal convenuto nel presente giudizio. CP_3
CP_ Va subito detto che non è stato offerto dal convenuto alcun elemento probatorio a sostegno della paventata mala gestio della convenuta compagnia di assicurazione.
Va, infatti, ricordato che la mala gestio dell'assicuratore dà luogo ad un'ipotesi di responsabilità del medesimo nei confronti del danneggiante che si colloca nell'ambito della disciplina della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex art. 1218 c.c. per l'adozione di un comportamento contrario a diligenza e buona fede la cui affermazione postula l'allegazione di condotte colpevoli con onere a carico del danneggiante. CP_
Tale onere è rimasto del tutto insoddisfatto, avendo il convenuto fondato la propria domanda di condanna della compagnia di assicurazioni per mala gestio solo sul presupposto che l'assicurazione ha opposto un rifiuto immotivato al risarcimento . CP_ Ora nella specie non soltanto il convenuto non ha fornito prova sulla circostanza che la propria compagnia non ha soddisfatto la pretesa di parte attrice in tempo ragionevole, senza specificare in alcun modo quali somme non avrebbe corrisposto opponendo un rifiuto di una proposta vantaggiosa [ anzi nel presente giudizio è stato accertato un danno biologico inferiore ( del 9%) rispetto a quello chiesto dall'attore ( pari al 12% )] , e quali ritardi siano stati posti in essere nei pagamenti da parte della , ma al contrario, come allegato Controparte_4
dalla compagnia vi è in atti prova che il rifiuto alla definizione stragiudiziale del CP_2
sinistro da parte della compagnia è stato determinato proprio dalle dichiarazioni contrastanti CP_ fornite dallo stesso assicurato alla propria compagnia.
pagina 10 di 11 CP_ Risulta ,infatti, comprovato in atti dalla compagna di assicurazione, che lo sul modulo CAI, presentato all'assicurazione in data 16.12.2021, dichiarava “Il pedone attraversava all'improvviso sbucando tra le macchine”, mentre in una successiva dichiarazione presentata all'assicurazione affermava “ causa strada non illuminata col buio non mi avvedevo di un pedone che dalla mia sinistra, lato civico 42, si spostava verso la mia destra …non vi erano strisce pedonali”.
Da tanto ne consegue che nessuna responsabilità per mala gestio propria può essere affermata nei confronti della compagnia di assicurazione e la domanda di parte convenuta deve CP_3 essere rigettata in toto.
* * *
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo tra attore e parte convenuta, in solido;
così come le spese di CTU medico legale vengono definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido. Con riguardo alle parti convenuto e , CP_3 CP_2
in ragione del rapporto contrattuale esistente tra le stesse parti, si rinvengono giustificati motivi per disporre la compensazione.
Così deciso in Palermo il 29.09.2025
IL G.O.T.
Dott. Giuseppina Notonica
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8549/2022
Oggi 29 settembre2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Roberto Calì; CP_ per parte convenuto l'avv. RT DD anche in sostituzione dell'avv. Rossi;
per parte convenuta l'avv. Daniela Cascio;
CP_2 tutti i procuratori discutono oralmente la causa e si riportano ai rispetti atti depositati ed in particolare alle note conclusive nelle quali insistono e chiedono che la causa venga decisa
IL GOT
Dopo la camera di consiglio pronuncia la seguente decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 8549 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
pagina 1 di 11 tra
nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], ai fini del presente atto elett. dom.to in Palermo, Via Brunetto Latini n.11, presso l'Avv. Roberto Calì, dal quale è rapp.to e difeso per procura in calce al presente atto, ed al quale Avv. Roberto Calì (C.F. ) si chiede C.F._2 vengano effettuati i relativi avvisi e comunicazioni a mezzo posta elettronica all'indirizzo
– ovvero, gradatamente, a mezzo telefax al Email_1 Email_2 numero 091/6539781, con il presente Attrice
Contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi CP_3 CodiceFiscale_3 residente in [...], rappresentato e difeso congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Marcello Rossi (C.F. - email: CodiceFiscale_4
- PEC: del Foro di Email_3 Email_4
Palermo, e RT DD ( – email: – PEC CodiceFiscale_5 Email_5
eleggendo domicilio presso lo studio del primo sito in Palermo via Email_6
Ammiraglio Persano n. 58, CAP 90142, Tel./Fax 091.7482340, in virtù di procura in calce al presente atto
- Convenuto-
E contro
in persona del procuratore ad negotia dott. Controparte_4 CP_5
, munito dei poteri di rappresentanza legale, con sede in Bologna via Stalingrado, n. 45
[...]
(P.IVA ), elett.te dom.ta in Palermo, Via Mariano Stabile, n. 172, presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. Daniela Cascio del Foro di Palermo (c.f. ) che la rappresenta e C.F._6 difende per mandato allegato al presente atto e che dichiara, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative vigenti, di voler ricevere le comunicazioni alla PEC: (fax 091.7285446) Email_7
- Convenuta -
Oggetto: risarcimento sinistro stradale
PQM
pagina 2 di 11 Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni,
definitivamente pronunziando , così provvede :
- Condanna i convenuti e , in solido, a pagare Controparte_4 CP_3
all'attore la somma di euro 20275,06, oltre gli interessi compensativi Parte_1 come da parte motiva, nonché gli interessi legali dalla data della sentenza fino al soddisfo.
- Rigetta la domanda per mala gestio formulata dal convenuto nei confronti CP_3
della compagnia;
CP_2
- Condanna i convenuti, in solido, a rifondere a parte attrice le spese di lite, che si liquidano, in applicazione del DM 147/2022 (scglione fino a 26.000,00) , nella complessiva somma di € 5077,00 per compensi professionali , oltre rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% sull'importo dei compensi, oltre i.v.a., c.p.a, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- Pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico dei convenuti in solido;
- Spese compensate tra convenuto e . CP_3 CP_2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice conveniva in giudizio la compagnia di assicurazione Parte_2 CP_2
e il sig. per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali
[...] CP_3
subiti nel sinistro stradale avvenuto in data 14 dicembre 2021, alle ore 17,30 circa, in località via
SA IN all'altezza del civico 42, di Palermo. Rappresentava che, mentre stava attraversando a piedi detta via , dopo essere uscito dal portone di casa posto al civico 42, per recarsi dall'altra parte della strada ove si trovava parcheggiata l'autovettura della Sig.ra CP_6
veniva improvvisamente investito da un'autovettura Lancia Y tg. BJ717YE, di
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proprietà e condotta dal sig. il quale, provenendo dalla destra della via CP_3
SA IN, con direzione di marcia verso il centro "La Torre", non si avvedeva della sua presenza e lo travolgeva scaraventandolo per terra. A causa dell'occorso sinistro veniva pagina 3 di 11 accompagnato, a mezzo dell'autoambulanza del 118, presso l'Ospedale di Palermo "Ospedali riuniti Vila Sofia - Cervello" , ove i sanitari di turno gli riscontravano: "fratture costali multiple più pnemumotorace, frattura della base del primo metacarpo mano destra, ematoma orbitario a sinistra, ferita lacero contusa regione sovraorbitaria a sinistra, trauma cranico non commotivo".
Si costituiva il convenuto il quale non contestava l'accadimento del sinistro nei CP_3 termini dedotti dall'attore, e per questo chiedeva di accertare la propria responsabilità in merito al sinistro di causa e, conseguentemente condannarsi la Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni richiesti dall'attore, manlevandolo da ogni obbligo risarcitorio;
chiedeva altresì la condanna di a manlevarlo dalle spese legali sostenute per resistere nel presente Controparte_7 giudizio ex art. 1917 c.c..
Si costituiva con comparsa di costituzione la compagnia di assicurazione la quale CP_2
, pur non contestando la verificazione del sinistro, ne contestava la dinamica deducendo una responsabilità esclusiva o concorrente del pedone;
riteneva in ogni caso eccessivo il quantum della pretesa.
La causa istruita a mezzo di acquisizione di documentazione , assunzione di prove orali e l'espletamento di una CTU medica, sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata trattenuta in decisione.
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Preliminarmente, va dichiarata la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata nel presente giudizio, atteso che risulta ottemperato il disposto degli artt. 145 e 148 del D. Lgvo. n.
209/2005, con il deposito della prova della tempestiva richiesta rivolta all'impresa di assicurazione del veicolo coinvolto (all. 2 e 24 dell'atto di citazione in primo grado).
Nel merito, si osserva, che nel caso all'esame la regola di giudizio è data dall'art. 2054, comma
1 c.c., in virtù del quale il conducente del veicolo è tenuto a risarcire il danno prodotto a persone dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ovvero che il fatto sia imputabile ad un evento imprevedibile o abnorme ovvero estraneo alla sfera di ordinario controllo esigibile da una condotta normalmente diligente (tra le altre, Cass., 28.11.2007, n.24745). In tali ultime circostanze, la abnormità dell'evento consente di ottenere la prova liberatoria della responsabilità del conducente, presunta ai sensi dell'art.
pagina 4 di 11 2054, comma 1 c.c., anche in via indiretta (Cass., sez. III11.6.2010 n. 14064; Cass., sez. III,
29.9.2006 n. 21249), salvo che la condotta anomala del pedone sia, per le circostanze di luogo e di tempo, ragionevolmente prevedibile (Cass., sez. III, 21.1.2011 n. 524), così da richiedere, ugualmente, la prova liberatoria del convenuto, anche ai fini di accertare un eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Orbene, l'investimento di da parte dell' autovettura Lancia Y tg. BJ717YE, di Parte_1 proprietà e condotta dal sig. è evento non contestato e risulta dalle stesse CP_3
dichiarazioni rese dalla parte convenuta in sede di interrogatorio formale (cfr. CP_3 verbale di udienza del 07 maggio 2024), nonché dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del processo con i testi e ( cfr verbale udienza del CP_6 Testimone_1
29.01.2024 e del 07.02024)
In ordine al profilo della responsabilità di tale fatto dannoso, dal complesso dell'istruttoria espletata non risultano dimostrati fatti relativi alla condotta di guida dell'autovettura o al comportamento imprevedibile o abnorme della vittima, tali da consentire di ritenere superata la presunzione di responsabilità del conducente del veicolo di cui all'art. 2054 comma 1 c.c.
La circostanze su cui poggiano le contestazioni di parte convenuta , attiene CP_2 all'attraversamento della strada da parte dello al di fuori delle strisce pedonali. Pt_1
Orbene, attraverso il richiamo al consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione che ha ripetutamente affermato: “Nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, l'art. 2054 c.c., comma 1, pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa. Per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore…[omissis]… Poiché, per quanto detto, il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa, il giudice chiamato
a valutare e quantificare l'esistenza d'un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella d'un pedone investito deve: (a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%;
(b) accertare in concreto la condotta del pedone;
(c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone. Non è, dunque, quest'ultimo a dovere dimostrare che la colpa del conducente sia stata maggiore della propria, ma è vero il contrario: è onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa ed ha avuto efficacia causale assorbente o concorrente nella produzione pagina 5 di 11 dell'evento” (cfr., in motivazione, Cass. n. 24472/2014; nello stesso senso, ex multis, Cass. n.
21402/2022, n. 9856/2022, Cass. n. 5957/2022, Cass. n. 2241/2019 e Cass. n. 8663/2017).
Da tali principi, ne consegue che , deve rilevarsi come del conducente il veicolo investitore, da presumersi colpevole al 100% ex art. 2054, comma 1, c.c., non sia stata minimamente fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, né tanto meno dimostrato che , nell'evento occorso, avesse tenuto una condotta colposa, avente efficacia Parte_3 causale concorrente nella produzione dell'evento lesivo sotto il profilo del mancato attraversamento della strada sulle strisce pedonali.
Va, invero, osservato che l'art. 190 del Codice della Strada, che regola il comportamento dei pedoni, impone a questi ultimi di servirsi degli attraversamenti pedonali;
solo quando questi non esistono o distano più di cento metri, dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. Inoltre i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti. Quanto al comportamento dei conducenti avanti ai pedoni, l'art. 191 impone che, quando il traffico non è regolato da agenti o semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali e, sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali, i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
Nel caso di specie l'attraversamento è avvenuto in luogo ove non esistono gli attraversamenti pedonali ( cfr allegazioni fotografiche di parte attrice) .
Di poi, la seconda testimone ha anche ricordato che “… ho visto arrivare nella Testimone_1 mia direzione di fronte la lancia Y ricordo che aveva le luci accese con i fari ingialliti, mentre il sig. prima dell'impatto si trovava quasi al centro della strada..”. Pt_1
L'incidente è, poi, avvenuto nel mese di dicembre alle 17,30 circa, all'imbrunire, con l'illuminazione scarsa ed in assenza di illuminazione pubblica , come ricorda la prima teste,
ricordo che c'era molto buio , anzi non c'era alcuna illuminazione “. CP_6
Ne consegue che avendo il pedone iniziato l'attraversamento ben prima del sopraggiungere dell'autovettura (l'investimento è avvenuto quasi a centro carreggiata) e non essendo fuoriuscito da alcuna fila di automobili in sosta , nonché dopo aver verificato il sopraggiungere pagina 6 di 11 di autovetture ( come riferito dal teste , il conducente dell'autovettura avrebbe CP_6
dovuto vederlo per tempo, fermarsi e dare la precedenza allo stemma.
Infatti anche se il pedone, nonostante il divieto, attraversi ugualmente la carreggiata senza dare la dovuta precedenza al veicolo che sopraggiunge, il conducente deve ugualmente tenere una condotta prudente tale da permettere comunque al pedone di raggiungere l'altra parte della carreggiata in sicurezza.
Inoltre, grava sul conducente la presunzione di colpevolezza stabilita dall'art. 2054 I c. c.c. per cui egli si presume comunque responsabile del sinistro salvo provi l'esclusiva o concorrente responsabilità del pedone nella causazione del sinistro per aver contravvenuto alle regole sopra esposte o, comunque, a quelle di normale prudenza.
Invece, nel caso di specie, non sono emersi elementi da cui desumere l'esistenza di un concorso di colpa dell'attore, non avendo le testimoni escusse riferito di un comportamento anomalo o imprevedibile da parte dello stesso durante l'attraversamento stradale;
peraltro, l'eventuale anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, c.c., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore ovvero si può configurare unicamente quando condotta del pedone non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento, pur osservando ogni cautela (Cass. 18/11/2014, n. 24472; Cass. 28/02/2020, n.
5627): ebbene, di tali eventualità non emerge traccia nel materiale istruttorio acquisito agli atti.
Deve, quindi, farsi applicazione dei principi suesposti, nel caso di specie, per cui la presunzione di responsabilità opera a carico del conducente il veicolo che non ha dimostrato che il pedone abbia tenuto un comportamento imprevedibile e abbia repentinamente attraversato la strada, stante il luogo in cui è avvenuto l'urto e la dinamica del fatto così come ricostruita sulla base delle testimonianze assunte. Egli, inoltre, attraversando una strada poco illuminata e con i fari della propria auto “ingialli” , avrebbe comunque dovuto tenere una velocità che gli consentisse un arresto a fronte di un eventuale ostacolo sulla propria traiettoria pagina 7 di 11 lungo una strada, che per come è possibile scorgere dal compendio fotografico allegato riproducenti i luoghi del sinistro, rettilinea in centro abitato.
Dunque, deve affermarsi la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Lancia Y tg.
BJ717YE, di proprietà e condotta dal sig. con conseguente sussistenza della CP_3
dedotta obbligazione risarcitoria a carico del medesimo, in solido con la impresa assicuratrice.
Passando quindi alla quantificazione del danno, il C.T.U., con la sua relazione ( perfettamente condivisibile sul punto, sia con riferimento alle conclusioni che alle considerazioni cliniche relative ai dati rilevati, ) ha accertato che le lesioni riferite dall'attore sono direttamente riconducibili al sinistro per cui è causa. Nè le parti hanno formulato osservazioni sulle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., nella relazione a sua firma, essendo queste supportate da un ragionamento logico e coerente.
Appaiono inoltre appropriate sia la determinazione rispettivamente in giorni 20 (venti) al 75%, di gg.15(quindici) al 50 e successivi 15(qundici) al 25% della durata del periodo di inabilità temporanea parziale, sia la valutazione del danno biologico permanente residuato dal trauma, globalmente stimata nella misura del 9% (nove percento), tenuto conto delle lesioni collegate causalmente col sinistro e dei riferimenti tabellari di cui alle “Linee Guida Per La valutazione Del
Danno Alla Persona In Ambito Civilistico, SIMLA 2016, oltreché di quelli tratti da accreditati barèmes medico-legali in uso.
Tanto premesso e dovendo procedere alla liquidazione dei danni effettivamente sofferti dall'attore per quel che concerne il danno non patrimoniale, occorre anzitutto precisare che esso, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. (v. Cass. Civ. Sez. Un.
11.11.2008 n. 26973), costituisce una categoria generale unitaria, non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge (id est: reato ex art. 185 c.p.; altri casi tipici previsti dal legislatore, ad es. l. n. 117/88 ecc.), anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata (v. Cass.
Civ. n. 15760/06; 23918/06; 9510/06; 9514/07; 14846/07). In tale ambito, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della impersona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli pagina 8 di 11 aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, inteso, quindi, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche alla luce della sopra richiamata pronuncia della Corte di legittimità a Sezioni Unite, degli aspetti esistenziali della vita della persona danneggiata.
Trattandosi di sinistro stradale comportante un'invalidità permanente non superiore al 9%, il predetto danno biologico va necessariamente quantificato sulla base dei parametri tabellari di cui all'art. 5 c. XI lett. L.n.57/01 e succ. integrazioni e mod. da DM 18/7/2025 pubblicato nella GU serie Generale n.176 del 31.07.2025.
Nel caso in esame, una invalidità del 9% in soggetto di anni 77 al momento del fatto, comporterà una liquidazione del danno biologico, all'attualità, di Euro 13.261,68.
Passando alla liquidazione del danno conseguente alla ritenuta invalidità temporanea, anche tale danno deve essere valutato sotto il profilo della lesione del diritto alla salute, tenuto conto che la durata della malattia comporta la temporanea sospensione - in tutto o in parte - delle pregresse attività del soggetto leso nei vari aspetti esistenziali (cfr. Cass. n. 9725/95). Va, quindi, liquidata una somma, per ogni giorno di effettiva invalidità temporanea, che, in base ai parametri tabellari sopra indicati, ammonta a Euro 56,18 per ogni giorno di invalidità temporanea totale, sempre con valutazione all'attualità.
Ne consegue che, nel caso in esame, sulla scorta delle valutazioni operate dal C.T.U., l'ammontare complessivo di tale voce di danno( temporanea) ammonta ad euro 1.474,73.
Per quel che concerne il danno tradizionalmente denominato morale soggettivo, quale sofferenza soggettiva in sé considerata (turbamento dell'animo, dolore intimo), senza ulteriori connotazioni in termini di durata e senza degenerazioni patologiche, anch'essa cagionata da lesioni di interessi protetti da specifiche leggi o dalla lesione di valori di rango costituzionale non suscettibili di valutazione economica, la cui intensità e durata rilevano non ai fini dell'esistenza del pregiudizio, ma solo della quantificazione del relativo risarcimento, esso può essere liquidato attraverso un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico (già comprensivo degli aspetti dinamico-relazionali), valutando l'effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichici" patite dal soggetto leso, nella misura determinata in via equitativa pari ad euro 4.911,65.
All'attore deve, inoltre, essere riconosciuto il danno patrimoniale relativo alle spese mediche documentate per complessivi .€ 627,00 Euro ritenute congrue dal CTU.
pagina 9 di 11 Acclarato quanto sopra, nel caso in esame, il danno complessivamente liquidato a parte attrice ascende ad euro 20275,06. Pt_1
Sulle predette somme liquidate all'attualità, a titolo di risarcimento del danno, spetta, altresì, all'attore il risarcimento dell'ulteriore pregiudizio da ritardato pagamento, da liquidarsi giusta sentenza della Corte di Cassazione n. 1712/95, mediante rivalutazione e gravate di interessi sull'importo annualmente rivalutato a decorrere dal 14.12.2021, spettano all'attore ulteriori interessi di legge dalla presente decisione al saldo.
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Venendo ora all'esame della domanda di risarcimento del danno per mala gestio proposta, sia pure in modo alquanto generico, dal convenuto nel presente giudizio. CP_3
CP_ Va subito detto che non è stato offerto dal convenuto alcun elemento probatorio a sostegno della paventata mala gestio della convenuta compagnia di assicurazione.
Va, infatti, ricordato che la mala gestio dell'assicuratore dà luogo ad un'ipotesi di responsabilità del medesimo nei confronti del danneggiante che si colloca nell'ambito della disciplina della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex art. 1218 c.c. per l'adozione di un comportamento contrario a diligenza e buona fede la cui affermazione postula l'allegazione di condotte colpevoli con onere a carico del danneggiante. CP_
Tale onere è rimasto del tutto insoddisfatto, avendo il convenuto fondato la propria domanda di condanna della compagnia di assicurazioni per mala gestio solo sul presupposto che l'assicurazione ha opposto un rifiuto immotivato al risarcimento . CP_ Ora nella specie non soltanto il convenuto non ha fornito prova sulla circostanza che la propria compagnia non ha soddisfatto la pretesa di parte attrice in tempo ragionevole, senza specificare in alcun modo quali somme non avrebbe corrisposto opponendo un rifiuto di una proposta vantaggiosa [ anzi nel presente giudizio è stato accertato un danno biologico inferiore ( del 9%) rispetto a quello chiesto dall'attore ( pari al 12% )] , e quali ritardi siano stati posti in essere nei pagamenti da parte della , ma al contrario, come allegato Controparte_4
dalla compagnia vi è in atti prova che il rifiuto alla definizione stragiudiziale del CP_2
sinistro da parte della compagnia è stato determinato proprio dalle dichiarazioni contrastanti CP_ fornite dallo stesso assicurato alla propria compagnia.
pagina 10 di 11 CP_ Risulta ,infatti, comprovato in atti dalla compagna di assicurazione, che lo sul modulo CAI, presentato all'assicurazione in data 16.12.2021, dichiarava “Il pedone attraversava all'improvviso sbucando tra le macchine”, mentre in una successiva dichiarazione presentata all'assicurazione affermava “ causa strada non illuminata col buio non mi avvedevo di un pedone che dalla mia sinistra, lato civico 42, si spostava verso la mia destra …non vi erano strisce pedonali”.
Da tanto ne consegue che nessuna responsabilità per mala gestio propria può essere affermata nei confronti della compagnia di assicurazione e la domanda di parte convenuta deve CP_3 essere rigettata in toto.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo tra attore e parte convenuta, in solido;
così come le spese di CTU medico legale vengono definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido. Con riguardo alle parti convenuto e , CP_3 CP_2
in ragione del rapporto contrattuale esistente tra le stesse parti, si rinvengono giustificati motivi per disporre la compensazione.
Così deciso in Palermo il 29.09.2025
IL G.O.T.
Dott. Giuseppina Notonica
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