Articolo 1 della Legge 24 febbraio 1971, n. 114
Articolo 2
Versione
16 aprile 1971
Art. 1.
Il compenso di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 83 , dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, e' fissato, a decorrere dal 1 gennaio 1970, in lire 50 quando la notifica e' eseguita nei comuni con popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 100 negli altri casi.
Entrata in vigore il 16 aprile 1971
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