CA
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/06/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 802/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte ai nn. r.g. 802/2023 e 906/23
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. ANTONACI PIO giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in VIALE JONIO 30 Controparte_1 P.IVA_1
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. CARAGLIANO SALVATORE giusta procura in atti.
pagina 1 di 48 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA TRIPOLITANIA 38 Controparte_2 P.IVA_2
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. DI STEFANO ANTONIETTA giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in VIALE JONIO 30 Controparte_1 P.IVA_1
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. CARAGLIANO SALVATORE giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in PIAZZA CONCILIAZIONE 5 Controparte_3 P.IVA_3
MILANO; rappresentato e difeso dall'avv. VINCI PAOLO giusta procura in atti.
(POLIZZA 2012RCG00008-562069) (C.F. ), domiciliato in Controparte_4 P.IVA_4
CORSO ITALIA, 244 95129 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. SPAGNOLO SANTO giusta procura in atti.
Controparte_5
(C.F. ), domiciliato in CORSO ITALIA, 244 95129
[...] P.IVA_5
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. SPAGNOLO SANTO giusta procura in atti.
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), domiciliato in VIA SANTA MADDALENA 47 CATANIA;
rappresentato e C.F._3
difeso dall'avv. DE SANTIS DEBORAH VANESSA e dall'avv. VENEZIANO MAURIZIO giusta procura in atti.
(C.F. Controparte_6
), domiciliato in VIA V GIUFFRIDA C/O AVV PALAZZO SALVATORE 67 P.IVA_6
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. SIRENA ANDREA e dall'avv. PALAZZO SALVATORE
giusta procura in atti.
pagina 2 di 48 (C.F. ), domiciliato in PIAZZA CONCILIAZIONE 5 Controparte_4 P.IVA_7
MILANO; rappresentato e difeso dall'avv. VINCI PAOLO giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 18.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.702 bis cpc depositato il 16.11.2016, la rappresentava: Controparte_2
- che con sentenza n. 5216/15 emessa in data 26 ottobre 2015 dal Tribunale Penale di Catania, Sez. IV,
in composizione monocratica, all'esito del procedimento 3024/13 R.G. Trib. e n. 2576/2008 R.G.N.R.,
era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato p. e p. dall'art. Parte_1
589 c.p., pena sospesa, perché nella qualità di specialista ginecologo di guardia all'atto del ricovero e operatore in sede di taglio cesareo, per colpa consistita in imperizia e imprudenza, in specie omettendo di diagnosticare all'atto del ricovero che la paziente , gravida alla 35° settimana, Parte_2
avesse subìto la rottura delle membrane a causa di corionamnionite e conseguentemente di praticare tempestivamente il taglio cesareo, cagionava il decesso della piccola immediatamente Persona_1
dopo il parto per sofferenza fetale acuta. In Catania ricovero del 28.2.2008 decesso del 4.3.2008;
- che con la medesima sentenza il Tribunale penale aveva condannato il in solido con essa Pt_1
quest'ultima nella qualità di responsabile civile, al risarcimento del danno Controparte_2
in favore delle parti civili costituite, e , da liquidarsi in Controparte_7 Parte_2
separata sede civile, assegnando a ciascuna delle stesse parti civili la somma di € 50.000,00 a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, nonché alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile;
pagina 3 di 48 - che, emessa la predetta sentenza, essa , aveva diffidato, con apposita Controparte_2
raccomandata A.R. del 28 gennaio 2016, il sanitario in questione ad ottemperare integralmente al disposto della statuizione emessa in sede penale, corrispondendo per intero la somma ivi prevista a titolo di provvisionale e di spese legali in favore di ciascuna delle parti civili. Alla predetta diffida il non aveva inteso dare seguito né riscontro ed infatti in data 15 luglio 2016 le parti civili Pt_1
avevano notificato ad essa apposito atto di precetto per la somma Controparte_2
complessiva di € 115.537,56;
- che aveva inviato al , in data 2 agosto 2016, altra diffida per sollecitarne l'adempimento, Pt_1
senza che, però, il sanitario provvedesse a risarcire il danno da provvisionale stabilito dal Giudice
penale in favore dei coniugi;
Parte_4
- che essa casa di cura, con l'unico fine di evitare un'azione esecutiva in proprio danno – che ne avrebbe paralizzato l'operatività trattandosi di pignoramento somme a credito dell' - e CP_8
senza per ciò stesso riconoscere alcuna propria responsabilità per i fatti di cui al procedimento penale sopra indicato, aveva concordato con le parti civili un piano di rientro per il pagamento rateizzato della provvisionale, corrispondendo loro, in data 29 settembre 2016, in acconto sul maggior dare la somma di € 50.000,00, ed impegnandosi, ove necessario, a saldare il residuo debito solidale entro la data del 30
giugno 2017;
- che con pec del 21 ottobre 2016 l'avv. Vanessa De Santis, procuratore costituito di , Parte_5
aveva comunicato al difensore di essa casa di cura che la compagnia assicurativa del aveva Pt_1
provveduto a corrispondere agli stessi la somma di € 50.000,00, oltre la metà delle spese legali liquidate in sentenza;
- che, considerato che dalla notifica del predetto atto stragiudiziale nessun pagamento era stato effettuato dal , essa casa di cura era stata costretta ad incoare il giudizio al fine di agire in via Pt_1
pagina 4 di 48 di regresso nei confronti dell'unico responsabile dei fatti occorsi ed ottenere dal la Pt_1
restituzione della somma di € 50.000,00 oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché la somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale.
Pertanto, la ricorrente chiedeva: accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva (100%) di Parte_1
per quanto occorso ai sigg.ri e a causa della sua condotta imperita e negligente
[...] PT Pt_2
e, così graduate le colpe;
dichiarare che la , nel profilo interno dell'obbligazione Controparte_2
solidale, non aveva alcuna responsabilità per quanto occorso ai sigg.ri e;
per l'effetto, PT Pt_2
dichiarare il obbligato in regresso nei confronti della e, dunque, Pt_1 Controparte_2
condannarlo a corrispondere a quest'ultima la somma di € 50.000,00 oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo ed oltre la somma di € 5.000,00 quale danno non patrimoniale scaturito dalla sua condotta inadempiente o in quella maggiore o minore da determinare anche secondo equità.
Si costituiva , il quale contestava in fatto ed in diritto la domanda avanzata, Parte_1
rilevando che la sentenza penale suindicata era stata da lui appellata e che la Corte di Appello di
Catania, con sentenza n. 3550 del 25.11.2016, aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti del medesimo per avvenuta prescrizione del reato, confermando le statuizioni civili. Esponeva, inoltre,
che, sulla scorta dell'art. 3 comma 1 della Legge Balduzzi, la responsabilità risarcitoria del medico –
che non ha concluso nessun contratto con il paziente - per la condotta lesiva tenuta ai danni del paziente col quale è venuto in contatto presso la struttura sanitaria, è ravvisabile solo qualora il comportamento del professionista integri un fatto illecito ex art. 2043 c.c. e che il soggetto che agisce in regresso ex art.2055 c.c. è tenuto a provare gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana in capo al medico,
sul quale pretende di riversare in tutto o in parte le conseguenze risarcitorie. Chiedeva, altresì, la pagina 5 di 48 chiamata in garanzia delle Compagnie Assicuratrici , pol. N. 130/15/2465 e Unipol Sai Parte_6
Ass.ni SpA, polizza assicurativa n. 99201347309, alle quali aveva già denunciato di essere stato convenuto in giudizio dalla . Chiedeva, pertanto: nel merito, respingere la Controparte_2
domanda formulata dalla ricorrente, sia nell'an che nel quantum, perché assolutamente infondata in fatto e diritto, per tutte le ragioni sopra evidenziate e stante la sua assoluta irresponsabilità; -
autorizzare la chiamata delle compagnie di assicurazione e Controparte_6 [...]
. Controparte_9
Si costituiva la chiamata in forza di polizza assicurativa stipulata dal Controparte_6
in data 21.10.10, polizza n. 130/10/2489, la quale, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità Pt_1
del rito prescelto. Nel merito, rilevava che la Casa di Cura ricorrente era associata;
CP_10
evidenziava che l'Associazione Italiana di Ospedalità Privata e la stessa Regione Sicilia prevedevano da anni l'obbligo a carico delle strutture sanitarie private associate e delle ASL di un CP_10
assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante da fatto dei propri ausiliari;
aggiungeva che la era associata e, per contro, il espletava la propria attività Controparte_2 CP_10 Pt_1
di aiuto in regime coordinato e continuativo con detta clinica, assumendo quindi qualifica di dipendente agli effetti assicurativi disciplinati dal contratto collettivo A.I.O.P. ancorché non lavoratore subordinato, sicchè, per espresso obbligo collettivo e di legge, la struttura sanitaria doveva stipulare una polizza anche a favore del professionista, e quindi non poteva rivalersi verso il medesimo. Inoltre,
rilevava che il aveva stipulato con n. 2 polizze e che, all'epoca Pt_1 Controparte_6
dei fatti, era in vigore la n. 130/10/2489, il cui art. 17 recitava: “Inizio e limite all'oggetto. Retroattività
illimitata – L'assicurazione vale per la richiesta di risarcimento pervenute alla Società dall'Assicurato
per la prima volta durante il periodo di validità del contratto. Qualunque sia l'epoca in cui è stato
commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. Tuttavia, per i fatti e/o i
pagina 6 di 48 comportamenti anteriori alla stipula della polizza, l'assicurazione viene contratta limitatamente ed
esclusivamente per le responsabilità in relazione alle quali l' non abbia ricevuto alla data di Parte_7
stipula richiesta risarcitoria alcuna e se l' non abbia avuto percezione, notizia o Parte_7
conoscenza, dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità. L'omessa percezione, notizia o
conoscenza per colpa dell'Assicurato del fatto o comportamento anteriore alla stipula esclude, del
pari, l'operatività della copertura assicurativa, ai sensi dall'art. 1892 c.c. Limitatamente ai danni che
traggano origine da azioni od omissioni poste in essere prima della stipulazione del contratto per i
quali sia operante la garanzia postuma in una polizza R.C. professionale stipulata precedentemente
con altra Compagnia, la presente assicurazione avrà efficacia “a secondo rischio” rispetto alle somme
garantite dall'altra polizza, mentre risponderà “a primo rischio” per le garanzie non prestate
dall'altra polizza”. Deduceva che nel caso in esame il era ben a conoscenza delle attività Pt_1
svolte dalla Procura della Repubblica di Catania già nel 2008; che la polizza era stata stipulata con effetto del 21.10.10, dunque, quando il era già a perfetta conoscenza delle complicanze Pt_1
giudiziarie in essere. Tali circostanze, ove comunicate alla Compagnia al momento della stipula del contratto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 della polizza, avrebbero determinato quantomeno l'esclusione del presente sinistro della copertura. Di qui l'inoperatività della polizza per il sinistro in oggetto. Nonostante questo il aveva denunciato il sinistro alla propria assicurazione il Pt_1
28.2.2016. Deduceva, inoltre, la responsabilità della attrice. Infine, la polizza contratta CP_2
dal all'art. 16 punto 2 contratto prevedeva espressamente che: “2) Qualora l'attività del Pt_1
Medico assicurato sia svolta all'interno di ASL, , Ente Ospedaliero o altra struttura CP_2
sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo
rischio, oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso, ovvero, in mancanza di copertura assicurativa
dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente”. Chiedeva, pertanto: a) in via principale pagina 7 di 48 respingersi tutte le domande formulate nei confronti di poiché infondate in fatto ed Parte_1
in diritto per i motivi esposti. b) Con riferimento al rapporto assicurativo instaurato tra
[...]
ed dichiarare prescritto il diritto del nei confronti di Parte_1 Controparte_6 Pt_1
In caso di mancato accoglimento di detta eccezione, accertare Controparte_6
l'inoperatività ovvero i limiti di operatività della polizza per le ragioni spiegate. c) In ogni caso,
respingere le domande della , accertare e dichiarare la sussistenza di responsabilità in capo CP_2
alla ovvero l'operatività in primo rischio della polizza r.c.t. eventualmente Controparte_2
stipulata dalla struttura, condannare la a tenere indenne il citato medico dalle conseguenze CP_2
pregiudizievoli. d) In ulteriore subordine, con specifico riferimento al rapporto assicurativo, accertare e dichiarare la prestazione di una garanzia di secondo rischio rispetto a quella eventualmente offerta del contratto assicurativo della o per il solo caso di insolvenza dell'ente. e) In via di ulteriore CP_2
subordine, accertare e dichiarare tenuta a manlevare il medico nei limiti Controparte_6
di polizza ovvero solo in secondo rischio oltre il massimale assicurativo dalla ovvero, in CP_2
mancanza di copertura assicurativa dell'ente, per la sola ipotesi di insolvenza dell'ente medesimo e fermi tutti gli ulteriori limiti di operatività della polizza precisati nel contratto richiamato integralmente in atti.
Si costituiva la quale eccepiva, preliminarmente, la nullità della vocatio in jus, Controparte_11
nonché l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione. Nel merito, rilevava l'inopponibilità della sentenza penale in oggetto, la responsabilità della struttura sanitaria, l'omessa comunicazione dell'assicurato circa il consuntivo delle proprie attività sul quale calcolare e pagare la differenza, nonché i presupposti per l'operatività del rapporto assicurativo, nei limiti del massimale indicato. Eccepiva, altresì, l'applicazione dell'art.1910 c.p.c., sussistendo altra polizza assicurativa con altra compagnia. Quindi, chiedeva, la rimessione degli atti alla Consulta, con riguardo al rito prescelto,
pagina 8 di 48 nel merito, chiedeva il rigetto delle domande avanzate, in subordine, chiedeva accertarsi il diritto di rivalsa verso i soggetti tenuti in linea principale.
Con separato procedimento e , in proprio e nella qualità di Parte_3 Parte_2
genitori ed eredi della defunta , rappresentavano che in data 28.2.2008, la veniva Persona_1 Pt_2
ricoverata presso la predetta struttura in stato di gravidanza, ove in data 4.3.2008, appena pochi minuti dopo il parte, era deceduta la neonata , e chiedevano la condanna della e del Per_1 CP_2
che, per colpa, negligenza ed imperizia avevano determinato il decesso della figlia a seguito Pt_1
di parto cesareo stante il grave ritardo e le omesse doverose cure del caso concreto, per asfissia grave alla nascita. Deducevano che la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.3550/2016, divenuta irrevocabile, aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione, ma, comunque, aveva confermato le statuizioni civili in ordine al risarcimento del danno da reato, poiché la prescrizione era maturata in data successiva alla sentenza di primo grado. Chiedevano, pertanto, la condanna in via solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti iure proprio, nonché della somma ritenuta giusta a titolo di risarcimento a mantenere intatte le chances di sopravvivenza precluse alla piccola
. Per_1
Si costituiva , il quale contestava in fatto ed in diritto le domande avanzate, Parte_1
chiedendone il rigetto e rilevando l'inefficacia della sentenza penale suindicata, in merito alle statuizioni civili. Chiedeva, altresì, la riunione dei due procedimenti e contestava la sussistenza di alcuna responsabilità e l'onere della prova a carico degli attori al di fuori della provvisionale statuita.
Chiedeva, altresì, la chiamata in causa della Assicurazione e della Parte_6 Controparte_11
Rilevava, altresì, la condanna autonoma della Casa di Cura, non avendo appellato la sentenza penale,
chiedendo, in subordine la condanna della Casa di cura in via esclusiva o preponderante, con suo diritto ad essere manlevato.
pagina 9 di 48 Si costituiva la la quale contestava le domande avanzate e chiedeva la Controparte_2
riunione dei procedimenti. Deduceva la non vincolatività del giudizio penale e la esclusiva responsabilità del , chiedendo la chiamata in garanzia della Compagnia Assicuratrice Pt_1
RE TH International Insurance Limited. Chiedeva, quindi, in rito, autorizzare la chiamata di terzo della RE TH International Insurance Limited. Nel merito: a) rigettare in toto le domande attoree per tutte le ragioni sopra rassegnate o, in subordine, confermare l'importo risarcitorio di €100.000,00 liquidato a titolo di provvisionale all'esito dei procedimenti penali e già corrisposto agli attori e, per l'effetto, dichiarare che gli attori null'altro hanno più a pretendere dai convenuti per i fatti oggetto di causa e/o limitare la pretesa risarcitoria a quanto verrà determinato all'esito dell'istruttoria del presente procedimento;
b) in ulteriore subordine, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, accertare e dichiarare unico responsabile dell'evento dannoso Parte_1
occorso agli attori e, per l'effetto, condannarlo a risarcire in via esclusiva agli attori il danno che verrà
determinato in corso di causa;
c) in estremo subordine, nell'ipotesi di condanna solidale della
[...]
: - accertare il grado di responsabilità e di colpa nella graduazione dell'evento lesivo dei CP_2
soggetti coinvolti, dichiarando pari a zero il grado di colpa della;
- in subordine, Controparte_2
contenere la condanna della nel limite della quota di responsabilità eventualmente Controparte_2
attribuitale; - ritenere e dichiarare il diritto della ad essere rivalsata da Controparte_2 Parte_1
di quanto verrà condannata a corrispondere a controparte in più rispetto al grado di
[...]
responsabilità eventualmente ascrittole;
- condannare il obbligato in via di regresso nei Pt_1
confronti della e per l'effetto, condannarlo a corrispondere direttamente Controparte_2
agli attori qualsivoglia somma la struttura sanitaria fosse stata condannata a pagare a causa della sua negligente condotta. In ogni caso, ritenere e dichiarare che la godeva di Controparte_2
copertura assicurativa con la RE TH International Insurance Limited e, per l'effetto,
pagina 10 di 48 condannare quest'ultima a manlevare la da eventuali condanne che la stessa, Controparte_2
a qualsivoglia titolo, avesse subito, anche in solido.
Si costituiva la contestando le domande avanzate, chiedendone il rigetto, riportandosi Controparte_12
alle difese spiegate nel separato procedimento ed opponendosi alla riunione.
Si costituiva la la quale contestava le domande avanzate e, in via Controparte_6
preliminare, eccepiva di non essere stata tempestivamente portata a conoscenza dell'azione civile proposta da e , della quale aveva avuto conoscenza soltanto nel Parte_3 Parte_2
momento in cui l'assicurato aveva formalizzato la denuncia di sinistro, posteriormente alla ricezione dell'atto introduttivo la controversia, quando ormai era interamente decorso il termine prescrizionale di due anni previsto dall'art. 2952 c.c., decorrenti dalla costituzione di parte civile nel procedimento penale (gennaio 2013), con conseguente irreversibile estinzione di ogni eventuale diritto nascente dal contratto assicurativo. Deduceva, altresì, che la garanzia era contenuta ai danni provocati ai pazienti con esclusione di quelli lamentati da soggetti differenti, come ad esempio gli stretti congiunti di una vittima primaria (art. 16 primo comma); la garanzia operava nei limiti della quota di responsabilità
effettiva dell'assicurato. Chiedeva, pertanto: in via preliminare, dichiarare la prescrizione di ogni diritto;
- in via principale, respingere la domanda, previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa per tutti i motivi esposti in atti;
- in via subordinata,
disporre un'equa riduzione degli importi eventualmente riconosciuti dovuti a titolo di indennizzo in favore dell'assicurato e condannarla in manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, nei limiti dell'effettivo grado di colpa ascrivibile all'assicurato e di quello di massimale.
pagina 11 di 48 Si costituiva la RE TH International Insurance Limited, la quale eccepiva l'inoperatività
della polizza assicurativa “per le richieste di risarcimento presentate all' per la prima volta Parte_7
nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti posti in essere durante il periodo di validità della garanzia compreso il periodo pregresso (se pattuito) indicato in ciascun Certificato di Applicazione della Convenzione.” Sicchè, la
“prima” richiesta di risarcimento doveva intervenire nel periodo ricompreso tra il 01.01.2012 al
01.01.2013. Infatti, la querela/denuncia presentata nonché il sequestro della cartella clinica e di tutti i documenti disposti dal magistrato erano avvenuti in data 04.03.2008. Tale fatto veniva comunicato al
Broker GE.AS. srl tramite lettera raccomandata della in data 07.03.2008. CP_2 Controparte_2
Pertanto, la prima “richiesta di risarcimento” era avvenuta in data 07.03.2008, ovvero fuori dal periodo di validità della polizza RE entro cui sarebbe dovuta pervenire, ovvero dal 01.01.2012 al
01.01.2013. Eccepiva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva per invalidità/inoperatività
della polizza n. 2012RCG00008-562069 sottoscritta dalla , in relazione all'art. 10 Controparte_2
comma 2 condizioni di polizza Convenzione La aveva l'obbligo di CP_10 Controparte_2
dichiarare di non essere a conoscenza di “fatti e circostanze” che potessero dare luogo a future richieste di risarcimento, pena, in caso contrario, la perdita della copertura. All'atto della stipulazione della polizza RE TH, la clinica aveva omesso di dichiarare l'esistenza del sinistro occorso ai coniugi e in data 4 marzo 2008 e la possibilità che dallo stesso potessero insorgere PT Pt_8
richieste di risarcimento, nonostante la clinica fosse pienamente a conoscenza dei fatti e delle circostanze fin dall'anno 2008. Rilevava, inoltre, che la polizza RE TH Italia -
Convenzione AIOP n. 2012RCG00008-562069 non copriva i danni prodotti dai singoli medici non dipendenti in forza dell'art. 3, ultimo comma, delle Condizioni particolari di polizza. Chiedeva,
pertanto: in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare, la carenza di legittimazione pagina 12 di 48 passiva della RE per mancata copertura temporale della polizza, ai sensi dell'art. 10 delle
Condizioni Particolari di polizza, trattandosi di fatto già noto e denunciato dall'assicurato fuori e prima del periodo di validità di copertura, secondo i termini e le modalità previste dalla polizza azionata n.
2012RCG00008-562069, con contestuale estromissione della stessa dal giudizio. In via CP_10
ulteriormente preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione della
RE per mancanza di operatività della polizza n. 2012RCG00008-562069 ai sensi dell'art. 10
comma 2 condizioni generali di contratto, anche in combinato disposto con gli articoli 1892, 1893 e
1894 cod. civ avendo sottaciuto fatti che potevano dare luogo a richiesta di risarcimento e, per l'effetto,
dichiarare RE carente di legittimazione passiva con estromissione dal giudizio, ovvero, in subordine, accertare e dichiarare la violazione da parte dell'assicurato degli articoli 1892, 1893 e 1894
cod. civ e conseguentemente annullare o dichiarare inefficace o priva di effetto la polizza n.
2012RCG00008-562069 e, per l'effetto, dichiarare RE carente di legittimazione passiva con estromissione dal giudizio ovvero escludere o ridurre l'indennizzo dovuto;
in via ulteriormente preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
in relazione alla mancanza di operatività dalla polizza n. Controparte_13
2012RCG00008-562069 Convenzione azionata dalla giacché le CP_10 Controparte_2
domande svolte dagli attori si riferivano alla esclusiva responsabilità del , medico non Pt_1
dipendente, per il quale la polizza RE TH non forniva garanzia e copertura in forza dell'art. 3 Condizioni Particolari di polizza e, conseguentemente, disporre l'estromissione della
RE TH dal giudizio ovvero rigettare nel merito le domande di garanzia azionate. In via ulteriormente preliminare e/o pregiudiziale dichiarare ed accertare il difetto di legittimazione passiva della per totale inoperatività della polizza n. Controparte_13
2012RCG00008-562069 Convenzione AIOP stipulata dalla in quanto la Controparte_2
pagina 13 di 48 polizza non prestava garanzia per i medici non dipendenti e, comunque, le domande formulate dagli attori dovevano ritenersi ricomprese nel massimale a primo rischio garantito dalla polizza del Pt_1
operando la polizza RE solo a II rischio oltre il massimale, a primo rischio, per Euro
1.000.000,00 e nel caso di mancata operatività della polizza a primo rischio porre il relativo importo a carico della per violazione degli obblighi di vigilanza e dell'art. 3 Controparte_2
Condizioni Particolari di polizza. In via ulteriormente preliminare e/o pregiudiziale dichiararsi inammissibile, così come formulata, la domanda di “condanna” diretta operata dalla nei CP_2
confronti della compagnia assicurativa e, per l'effetto, dichiararsi inammissibili le pretese risarcitorie di condanna di cui all'atto di citazione per chiamata di terzo della così come Controparte_2
avanzate nei confronti della RE. Nel merito, in via principale - accertato e dato atto che le deduzioni in fatto di cui alla citazione introduttiva del giudizio, oltre che inammissibili, apparivano infondate sia in fatto sia in diritto;
- accertato e dato atto che non esisteva alcuna responsabilità in capo ai medici ed alla convenuta ovvero a titolo di solidarietà tra gli stessi non Controparte_2
avendo l'attrice fornito al riguardo alcuna prova del nesso causale tra evento e danno addebitato ovvero del coinvolgimento o colpa diretta della convenuta, - accertato e dato atto che l'evento CP_2
non era per sua natura prevedibile o evitabile;
- respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto,
nonché inammissibili e/o improcedibili le domande tutte formulate da e nei confronti PT Pt_2
della ed assolvere interamente la medesima da ogni domanda e, Controparte_2
conseguentemente, - respingere la domanda di garanzia assicurativa impropria svolta dalla
[...]
nei confronti della In ogni caso, Controparte_2 Controparte_13
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree e, questo, anche nei confronti della e della terza chiamata RE TH, - accertare Controparte_2
l'inesistenza del danno e/o ridurre il danno in quanto non provato e, comunque, arbitrariamente pagina 14 di 48 determinato ed, in ogni caso, con decurtazione della somma di Euro 100.000,00 già corrisposti dalla a titolo di provvisionale;
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva per i fatti di CP_2
cui era causa di , senza coinvolgimento e con esclusione di responsabilità della Controparte_14 [...]
e, conseguentemente, - dichiarare la RE non tenuta ad indennizzare il Controparte_2 Pt_1
nella sua qualità di medico libero professionista non dipendente, in base all'art. 3 Condizioni particolari di polizza;
- accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità per i fatti di cui era causa dei medici non dipendenti e, conseguentemente, dichiarare la polizza RE TH solo a II° rischio, e solo oltre il massimale, rispetto alle polizze personali e private stipulate dal medico non dipendente con le compagnie Unipol Sai e di cui si chiedeva l'accertamento della relativa Controparte_6
operatività. In subordine, in ipotesi di mancanza e/o inoperatività e/o inefficacia della copertura a I
rischio della polizze del medico non dipendente, porre l'importo di Euro 1.000.000,00 integralmente a carico della stante la violazione degli obblighi di vigilanza e controllo dell'assicurato CP_2
sulla stipulazione delle polizze personali da parte dei medici non dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 Condizioni Particolari di polizza e degli articoli 1914 e 1915 del Codice Civile;
- accertare e dichiarare tenuta la RE TH a prestare la copertura assicurativa nei limiti dei precisi accordi negoziali assunti tra e Assicurazione in forza della polizza azionata, anche con Parte_7
riguardo alla esistenza di franchigia - scoperto di polizza per Euro 50.000,00 (al di sotto della quale non
è dovuto indennizzo) e con massimale di Euro 5.000.000,00; - accertare e dichiarare, la parziale inoperatività della polizza n. 2012RCG00008- 562069, stipulata dalla Controparte_2
limitatamente alla quota (pari al 7,50%) dell'eventuale indennizzo in quanto facente in capo alla coassicuratrice in forza dell'art.17 delle Condizioni Particolari per il quale non Controparte_4
sussisteva alcuna solidarietà in capo a RE;
- accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex art. 2055 e 1299 cod. civ., le diverse responsabilità e gradazioni di colpa, della CP_2
pagina 15 di 48 di e dei medici non dipendenti e/o di terzi a qualsiasi titolo coinvolti nella fattispecie de CP_2
qua, anche se non convenuti, con conseguente condanna risarcitoria graduata della con CP_2
riferimento alla eventuale diseguale efficienza causale delle condotte accertate e/o eventuale esclusione o riduzione del carico risarcitorio e delle relative quote di colpa e con esclusione di solidarietà della polizza RE con le altre compagnie rispondendo esclusivamente in relazione alla propria quota e limitazione di garanzia.
Si costituiva la chiamata in causa dalla , la quale deduceva Controparte_4 Controparte_2
che quest'ultima svolgeva la chiamata in garanzia nei confronti di soltanto in denegata ipotesi CP_4
di accoglimento delle eccezioni di mancanza di operatività/copertura della polizza n. 2012RCG00008-
562069 stipulata con RE TH (in coassicurazione con . Per tali ragioni, la CP_4
chiamata evidenziava che la domanda volta alla manleva nei confronti di ed in favore della CP_4
da eventuali condanne risultava limitata alla garanzia prestata da (in Controparte_2 CP_4
coassicurazione con la terza chiamata in forza della polizza n. 127161) e non Controparte_3
estesa anche alla polizza n. 2012RCG00008-562069. Eccepiva la prescrizione del diritto alla garanzia della nei confronti di in relazione alla polizza n. Controparte_2 Controparte_4
2012RCG00008- 562069 per la quota del 7,5%. Infine, si associava nel merito alle difese già svolte dalla RE tese al rigetto, sia nell'an che nel quantum. Quindi, chiedeva: in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la mancanza di domanda in garanzia/manleva svolta dalla
[...]
nei confronti della in relazione alla polizza n. Controparte_2 Controparte_4
2012RCG00008-562069, con contestuale rigetto della domanda di garanzia;
in via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare la prescrizione del diritto alla garanzia/manleva svolta nei confronti della in relazione alla polizza n. 2012RCG00008-562069, con contestuale rigetto Controparte_4
della domanda di garanzia;
in via ulteriormente preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare, la pagina 16 di 48 carenza di legittimazione passiva della e per mancata copertura temporale della polizza, Controparte_4
ai sensi dell'art. 10 delle Condizioni Particolari di polizza, trattandosi di fatto già noto e denunciato dall'assicurato fuori e prima del periodo di validità di copertura, secondo i termini e le modalità
previste dalla polizza azionata n. 2012RCG00008-562069, con contestuale estromissione della CP_10
stessa dal giudizio;
in via ulteriormente preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione della per mancanza di operatività della polizza n. 2012RCG00008-562069 ai CP_4
sensi dell'art. 10 comma 2 condizioni generali di contratto, anche in combinato disposto con gli articoli
1892, 1893 e 1894 cod. civ. avendo sottaciuto fatti che potevano dare luogo a richiesta di risarcimento,
e per l'effetto dichiarare carente di legittimazione passiva con estromissione dal giudizio, CP_4
ovvero, in subordine, accertare e dichiarare la violazione da parte dell'assicurato degli articoli 1892,
1893 e 1894 cod. civ e conseguentemente annullare o dichiarare inefficace o priva di effetto la polizza n. 2012RCG00008-562069 e per l'effetto dichiarare carente di legittimazione passiva con CP_4
estromissione dal giudizio, ovvero escludere o ridurre l'indennizzo dovuto;
in via ulteriormente preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_4
, in relazione alla mancanza di operatività dalla polizza n. 2012RCG00008-562069 Convenzione
[...]
azionata dalla giacché le domande svolte dagli attori nel giudizio si CP_10 Controparte_2
riferivano alla esclusiva responsabilità del , medico non dipendente, per il quale la polizza Pt_1
non forniva garanzia e copertura in forza dell'art. 3 Condizioni Particolari di polizza e con CP_4
conseguente estromissione della dal giudizio, ovvero con rigetto nel merito delle Controparte_4
domande di garanzia azionate. In via ulteriormente preliminare e/o pregiudiziale dichiarare ed accertare il difetto di legittimazione passiva della , per totale inoperatività della polizza n. Controparte_4
2012RCG00008-562069 Convenzione AIOP stipulata dalla in quanto la Controparte_2
polizza non prestava garanzia per i medici non dipendenti e, comunque, le domande formulate dagli pagina 17 di 48 attori dovevano ritenersi ricomprese nel massimale a primo rischio garantito dalla polizza del , Pt_1
operando la polizza solo a II rischio oltre il massimale, a primo rischio, per Euro 1.000.000,00 CP_4
e nel caso di mancata operatività della polizza a primo rischio porre il relativo importo a carico della per violazione degli obblighi di vigilanza e dell'art. 3 Condizioni Particolari Controparte_2
di polizza. Nel merito, in via principale - accertato e dato atto che le deduzioni in fatto di cui alla citazione introduttiva del giudizio, oltre che inammissibili, apparivano infondate sia in fatto sia in diritto;
- accertato e dato atto che non esisteva alcuna responsabilità in capo ai medici ed alla convenuta ovvero a titolo di solidarietà tra gli stessi non avendo l'attrice fornito al Controparte_2
riguardo alcuna prova del nesso causale tra evento e danno addebitato ovvero del coinvolgimento o colpa diretta della convenuta, - accertato e dato atto che l'evento non era per sua natura CP_2
prevedibile o evitabile -, respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché inammissibili e/o improcedibili le domande tutte formulate dagli attori e nei confronti della PT Pt_2 CP_2
ed assolvere interamente la medesima da ogni domanda e, conseguentemente, respingere la
[...]
domanda di garanzia assicurativa impropria svolta dalla nei confronti della Controparte_2
In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande Controparte_4
attoree e, questo, anche nei confronti della e della terza chiamata Controparte_2 [...]
accertare l'inesistenza del danno e/o ridurre il danno in quanto non provato e, comunque, CP_4
arbitrariamente determinato ed, in ogni caso, con decurtazione della somma di Euro 100.000,00 già
corrisposti dalla a titolo di provvisionale;
- accertare e dichiarare la responsabilità CP_2
esclusiva per i fatti di cui era causa del , senza coinvolgimento e con esclusione di Pt_1
responsabilità della e, conseguentemente, dichiarare la non tenuta ad Controparte_2 CP_4
indennizzare il , nella sua qualità di medico libero professionista/medico non dipendente, in Pt_1
base all'art. 3 Condizioni particolari di polizza;
accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità per i pagina 18 di 48 fatti di cui era causa dei medici non dipendenti e, conseguentemente, dichiarare la polizza solo CP_4
a II° rischio, e solo oltre il massimale, rispetto alle polizze personali e private stipulate dal medico non dipendente con le compagnie Unipol Sai e di cui si chiedeva l'accertamento Controparte_6
della relativa operatività. In subordine, in ipotesi di mancanza e/o inoperatività e/o inefficacia della copertura a I rischio della polizze del medico non dipendente, porre l'importo di Euro 1.000.000,00
integralmente a carico della stante la violazione degli obblighi di vigilanza e controllo CP_2
dell'assicurato sulla stipulazione delle polizze personali da parte dei medici non dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 Condizioni Particolari di polizza e degli articoli 1914 e 1915 del Codice Civile;
accertare e dichiarare tenuta la a prestare la copertura assicurativa nei limiti dei precisi Controparte_4
accordi negoziali assunti tra e Assicurazione in forza della polizza azionata, anche con Parte_7
riguardo alla esistenza di franchigia - scoperto di polizza per Euro 50.000,00 (al di sotto della quale non era dovuto indennizzo) e con massimale di Euro 5.000.000,00; accertare e dichiarare, la parziale inoperatività della polizza n. 2012RCG00008- 562069, stipulata dalla CP_2 Controparte_2
limitatamente alla quota (pari al 92,50%) dell'eventuale indennizzo in quanto facente in capo alla coassicuratrice RE TH in forza dell'art.17 delle Condizioni Particolari per il quale non sussisteva alcuna solidarietà in capo a;
accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di Controparte_4
regresso tra coobbligati ex art. 2055 e 1299 cod. civ., le diverse responsabilità e gradazioni di colpa della convenuta e dei medici non dipendenti e/o di terzi a qualsiasi titolo Controparte_2
coinvolti, anche se non convenuti, con conseguente condanna risarcitoria graduata del convenuta
[...]
con riferimento alla eventuale diseguale efficienza causale delle condotte accertate e/o CP_2
eventuale esclusione o riduzione del carico risarcitorio e delle relative quote di colpa e con esclusione di solidarietà della con le altre compagnie rispondendo esclusivamente in relazione alla CP_4
propria quota e limitazione di garanzia.
pagina 19 di 48 Si costituiva la chiamata in causa dalla in ragione della prima Controparte_15 Controparte_2
eccezione sollevata dalla RE, in regime di coassicurazione con la che Controparte_4
prestavano copertura assicurativa all'epoca del sinistro per cui era causa, per essere dalle medesime manlevate in caso accoglimento della suddetta eccezione. In tal senso produceva in atti il certificato di polizza n. 127161, avente efficacia dal 31.12.07 al 31.12.08. Rilevava che la polizza n. 127161 azionata
Cont contro e che aveva avuto efficacia dal 06.02.2005 al 31.12.2010, era regolata dalle CP_4
condizioni di cui alla Convenzione n°127100, codice 528. Con tale polizza si era convenuta la CP_10
Cont ripartizione per quote dell'assicurazione fra più imprese di assicurazione, e precisamente fra
(40%), (40%), (10%) e CP_16 Controparte_17 Controparte_18
(10%). Eccepiva, altresì, che la prima richiesta risarcitoria formulata dagli attori nei confronti della per l'evento del 2008 risaliva al 26.01.2012. Al contempo, l'atto di costituzione Controparte_2
di parte civile, che corrispondeva all'esercizio dell'azione civile in sede penale, risultava depositato in data anteriore all'udienza penale del 09.10.2013 e sicuramente era conosciuto dalla alla CP_2
data del 1 febbraio 2013: in tale giorno, infatti, la risultava essersi costituita, Controparte_2
quale responsabile civile, innanzi al GUP presso il Tribunale penale di Catania. Ne derivava che la aveva potuto aver contezza della domanda risarcitoria nei suoi confronti a far data Controparte_2
Cont dal 2012, salvo tuttavia darne notizia ad e con essa alle altre coassicurazioni di cui alla polizza,
soltanto con l'atto di citazione con chiamata di terzo notificato in data 14 dicembre 2018, quando ormai ogni prescrizione era però maturata. Inoltre, deduceva che l'art. 9 delle condizioni di contratto,
intitolato “validità temporale dell'assicurazione”, nel premettere che per sinistro RCT si intendeva la richiesta di risarcimento relativa ai danni per i quali era prestata l'assicurazione, stabiliva poi come la polizza valeva per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa. Senonchè, nella fattispecie, la prima richiesta risarcitoria era pagina 20 di 48 pervenuta proprio nel periodo in cui la polizza non era più in essere. Ed infatti, mentre la polizza n.
127161 aveva avuto efficacia dal 06.02.2005 al 31.12.2010, quando era cessata per scadenza del contratto senza rinnovo, la prima lettera di messa in mora verso la risaliva al 2012, CP_2
periodo in cui la garanzia non era più operativa. Deduceva, inoltre che il contratto di assicurazione in parola era in effetti un contratto posto a garanzia e presidio del solo patrimonio dell'Assicurato (in questo caso la clinica), come tale efficace solo inter partes ed insuscettibile di essere azionato da terzi.
Ne conseguiva, per il caso di condanna della per fatto ascrivibile in tutto o in parte al CP_2
, il diritto degli assicuratori eventualmente tenuti in forza della polizza n. 127161 a rivalere la Pt_1
ad agire in regresso verso il predetto professionista per l'importo corrispondente alla quota CP_19
danno dipendente dalla sua responsabilità. Chiedeva, pertanto: 1) in via preliminare: al fine di consentire alle assicurazioni terze chiamate di svolgere nei confronti di la Parte_1
domanda di manleva/regresso, disporre – ove ritenuto necessario - ai sensi dell'art. 269 c.p.c. il differimento della prima udienza di comparizione delle parti;
2) In via principale: - rigettare tutte le domande svolte da parte attrice e da nei confronti della , in Parte_1 Controparte_2
Cont quanto infondate in fatto ed in diritto, con conseguente rigetto di ogni pretesa avanzata contro e
, ovvero ogni domanda proposta e proponenda sulla base della polizza n. 126171; 3) In Controparte_4
via di subordine, nel caso di accoglimento della domanda attorea contro la per fatto CP_19
riconducibile alla responsabilità del , accogliere la domanda di regresso-rivalsa formulata Pt_1
contro quest'ultimo dalla per quanto dovesse essere costretta a pagare in Controparte_2
esecuzione dell'emananda sentenza. 4) Quanto alla domanda di garanzia proposta dalla CP_2
nei confronti di e in forza della polizza n. 126171: a) in
[...] Controparte_20 Controparte_4
via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2952 commi secondo e terzo del c.c., dei diritti derivanti dalla polizza n. 126171 per le ragioni esplicitate al punto 2.1,
pagina 21 di 48 rigettando, per l'effetto, ogni domanda proposta e proponenda in forza della polizza medesima. b) in via principale: accertare e dichiarare, in virtù dell'art. 9 delle condizioni del contratto di assicurazione azionato (Convenzione , l'inoperatività temporale della polizza assicurativa n. 126171 per essere CP_10
intervenuta la prima richiesta risarcitoria fuori dal periodo di vigenza della stessa, respingendo per
Cont l'effetto ogni domanda proposta contro e ovvero ogni domanda proposta e Controparte_4
proponenda in forza della polizza medesima;
c) in via di subordine: escludere e/o contenere la manleva nel rispetto delle condizioni e limiti di polizza rappresentati ai punti 2.3, 2.4. e 2.5, con specifico riferimento al limite del massimale, allo scoperto di polizza, all'esclusione della copertura per responsabilità facenti capo ai medici non dipendenti, all'esclusione della copertura per spese legali dell' e delle altre condizioni di contratto;
d) in ogni caso e sempre per l'ipotesi di ritenuta Parte_7
operatività della polizza: in virtù del contratto di coassicurazione (polizza n. 127161) e dell'art. 1911
c.c., accertare e dichiarare che l'assicurazione era ripartita per quote tra le Società Controparte_3
al 40%, al 10%, al 40%, e Controparte_4 Controparte_21 Controparte_18
al 10%, limitando e contenendo l'indennizzo eventualmente dovuto dalle due coassicuratrici
[...]
evocate in giudizio nei soli limiti della propria quota di partecipazione al rischio, e quindi nella misura del 40% per e del 10% di , rigettando ogni diversa richiesta;
5) Controparte_3 Controparte_4
In via di rivalsa: nel caso di accoglimento della domanda di garanzia svolta dalla nei CP_2
confronti di e condannare il a rivalere queste Controparte_20 Controparte_4 Pt_1
ultime di quanto dovessero esser condannate a corrispondere a titolo di indennizzo per la quota parte riconducibile alla responsabilità del predetto medico, nel rispetto dei limiti e condizioni che precedono.
Si costituiva la chiamata in causa dalla , con riguardo alla Controparte_11 Controparte_2
polizza n.127161, essendo prevista la ripartizione per quote anche con altre imprese, in particolare, la e la ad essa incorporate, la quale contestava in fatto ed in diritto le CP_22 CP_23
pagina 22 di 48 domande avanzate, chiedendone il rigetto. Eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto e l'inoperatività della polizza, riportandosi alle domande e alle difese spiegate in atti.
Veniva disposta la riunione al procedimento n.19882/16 R.G. del procedimento n.3825/2018 R.G..
Disposti il mutamento di rito in quello ordinario ex art.702 ter c.p.c., nonché la mediazione obbligatoria come da ordinanza del 26.10.2017, la causa, istruita documentalmente e con la espletata c.t.u.,
all'udienza del 18.10.2022 veniva posta in decisione.
Con sentenza n.1978/23 il Tribunale di Catania così decideva: “condanna Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore e il dott. in solido al pagamento Parte_1
in favore di della somma di euro 215.360,00 e di , della somma Parte_3 Parte_2
di euro 222.090,00, in valori attuali, a titolo di risarcimento del danno iure proprio, oltre interessi al
tasso legale dalla data della presente decisione fino al momento del pagamento, per le causale di cui in
motivazione, detratta la somma previamente corrisposta;
-condanna la 24
, e in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a tenere
[...] Controparte_4
indenne la del risarcimento del danno da corrispondere alla parte attrice Controparte_2
come sopra determinato, nei limiti indicati in motivazione;
-condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne Controparte_11
il dott. del risarcimento del danno da corrispondere alla parte attrice, nei limiti Parte_1
indicati in motivazione;
-condanna il dott. a corrispondere alla quanto da Parte_1 Controparte_2
questa corrisposto a parte attrice in conseguenza del presente procedimento nella misura della metà;
-condanna la a corrispondere a al dott. quanto da Controparte_2 Parte_1
questi corrisposto a parte attrice in conseguenza del presente procedimento nella misura della metà;
pagina 23 di 48 -Dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto nei confronti della Controparte_6
-rigetta per il resto;
- condanna il Dott. e la , nonché le terze chiamate RE Parte_1 Controparte_2
TH International Insurance Limited, , 24 Controparte_4
e in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti attrici
[...] Controparte_11
e , che si liquidano nella complessiva somma di euro 18.917,00 Parte_3 Parte_2
per compensi, oltre euro 545,00 per spese vive, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Spese compensate per il resto;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate nel relativo decreto, definitivamente a carico del Dott.
[...]
, della nonché delle terze chiamate RE TH Parte_1 Controparte_2
International Insurance Limited, , e 24 Controparte_4
in solido”. Controparte_11
Avverso la citata sentenza ha interposto appello , affidandolo a cinque motivi e Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previa
valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
- Ritenere ammissibile il presente appello;
- nel merito, riformare integralmente la sentenza emessa dal tribunale di Catania n. 1978/2023,
pubblicata il 08.05.2023, e resa a definizione dei giudizi riuntiti giudizio R.G. 19882/2016 e 3825/2018
accogliendo le conclusioni tutte rassegnate in atti:
quanto al giudizio iscritto al R.G. 19882/2016:
Nel merito, respingere la domanda formulata dall'attrice , sia nell'an che nel Controparte_2
quantum, perché assolutamente infondata in fatto e diritto, per tutte le ragioni
sopra evidenziate e stante l'assoluta irresponsabilità del dott. ; Pt_1
pagina 24 di 48 quanto al giudizio 3825/2018:
Nel merito, respingere la domanda formulata dagli attori, sigg. e , sia nell'an che nel PT Pt_2
quantum, perché assolutamente infondata in fatto e diritto, per tutte le ragioni sopra evidenziate e
stante l'assoluta irresponsabilità del dott. ; Pt_1
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea quantificare secondo equità il danno,
contenendolo al minimo secondo giustizia ed equità, e, in ogni caso, accertare la responsabilità della
in misura esclusiva o quantomeno preponderante, con conseguente condanna Controparte_2
e diritto del dott. di essere garantito e manlevato. Pt_1
- Con vittoria si spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si offrono in comunicazione, mediante deposito telematico in Cancelleria, i seguenti documenti:
1) copia autentica della sentenza gravata;
2) fascicolo di parte del precedente grado di giudizio”.
Si sono costituiti la , Controparte_2 Controparte_1 Controparte_20
, 24 [...]
, , e . CP_4 Controparte_6 Parte_2 Parte_3
La ha aderito ai motivi di appello nn.2 e 4 proposti dal ed ha chiesto Controparte_2 Pt_1
accogliere le seguenti conclusioni: “accogliere ancor solo uno dei motivi di appello principale nn. 2 e
4 e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza di primo grado rigettando le richieste risarcitorie
dei sigg.ri e e condannando quest'ultimi a restituire alla le somme PT Pt_2 Controparte_2
già da questa corrisposte in loro favore anche dopo l'emissione della sentenza di primo grado e che
corrisponderà nelle more del presente giudizio di appello in virtù dell'intesa di cui al § 2 della
presente comparsa – solo se tali importi non verranno corrisposti dalla e dalla CP_25 [...]
in ottemperanza all'obbligo di manleva - nonché alle spese processuali di primo e secondo CP_4
pagina 25 di 48 grado; - rigettare la domanda del dott. finalizzata ad accertare la responsabilità della Pt_1 [...]
in misura esclusiva o, quantomeno preponderante, con conseguente condanna e Controparte_2
diritto del dott. di essere garantito e manlevato per le ragioni di cui al § 4; - rigettare la Pt_1
domanda del dott. finalizzata a porre in capo della le spese processuali di Pt_1 CP_2
primo grado, così confermando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha deciso per la
soccombenza reciproca e ha disposto la compensazione delle citate spese;
sull'appello incidentale: - in
Co via principale, rigettare i motivi di gravame della e della e confermare la sentenza di CP_4
primo grado lì dove ha statuito per la condanna delle predette compagnie a tenere indenne la
[...]
del risarcimento del danno da corrispondere alla parte attrice come determinato in Controparte_2
sentenza; - in via gradata, nella non temuta ipotesi di accoglimento del gravame incidentale n. 1,
ritenere e dichiarare che la al verificarsi del presunto evento lesivo – Controparte_2
4.3.2008 -, era assicurata con la con la e con Controparte_20 Controparte_4
(già MI e , tutte tra loro in coassicurazione Controparte_1 Controparte_21
rispettivamente per il 40%, 10% e 50%, e, per l'effetto, condannare quest'ultime a manlevare, con la
percentuale di coassicurazione a ciascuna spettante, la da eventuali Controparte_2
condanne che la stessa, a qualsivoglia titolo, avesse a subire da codesto processo anche in solido;
- in
via gradata, nella non temuta ipotesi di accoglimento del gravame incidentale n. 2: - dichiarare
l'intervenuta decadenza della e della ad impugnare il contratto ai CP_25 Controparte_17
sensi dell'art. 1892 II comma;
- in subordine, dichiarare non applicabile l'art. 1892 c.c. invocato,
poiché le assicurazioni in pregio allo stesso invocato articolo, non hanno provato che le presunte
dichiarazioni inesatte e le asserite reticenze della , siano relative a circostanze tali che CP_2
l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se
avesse conosciuto il vero stato delle cose;
- in via ancor più gradata, dichiarare la non applicabilità al
pagina 26 di 48 caso di specie dell'art. 1892 c.c. non sussistendo in capo alla Casa di Cura alcun dolo e/o colpa grave
e, conseguentemente, che non si proceda in nessun caso all'annullamento e/o limitazione della polizza
assicurativa che, comunque, dovrà esplicare i propri effetti in toto;
- in estremo subordine, ridurre
l'eventuale determinazione della somma dovuta dalla compagnia a garanzia della Struttura, ai sensi
dell'art. 1893 c.c., in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato
applicato, con la consapevolezza invero che parte avversa non è riuscita a provare l'incidenza nella
determinazione del premio”.
La ha chiesto la riunione dell'appello del al separato appello Controparte_1 Pt_1
dalla stessa proposto ed ha insistito nelle conclusioni ivi rassegnate.
ha chiesto accogliersi i motivi di appello nn.1, 2, 3 e 4 proposti dal ed Controparte_20 Pt_1
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte adita, ogni altra domanda disattesa, così
giudicare.
1.Con riferimento all'appello principale del dott. : Parte_1
-in accoglimento dei motivi di appello principale nn. 1) 2) 3) 4), rigettare le domande dei signori
e , siccome infondate in fatto ed in diritto, con conseguente Parte_3 Parte_2
Con rigetto anche di ogni pretesa avanzata contro e , ovvero ogni domanda proposta e Controparte_4
proponenda sulla base della polizza n. 126171;
- rigettare, in ogni caso, ogni domanda proposta dal dott. contro la , in Pt_1 Controparte_2
quanto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto anche contro le odierne Compagnie deducenti;
2.Con riferimento all'appello incidentale di Controparte_26
, respingere tutti i motivi di appello
[...] Controparte_4
proposti, in quanto infondati in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado sul punto;
pagina 27 di 48 3) In ogni caso, quanto alla domanda di garanzia proposta dalla nei confronti di Controparte_2
e in forza della polizza n. 126171: a) in via preliminare: Controparte_20 Controparte_4
accertare e dichiarare l'intervenuto passaggio della sentenza di primo grado nella parte in cui ha
implicitamente rigettato la domanda di garanzia svolta dalla nei confronti di Controparte_2
e sulla base della polizza n. 126171, in quanto non Controparte_20 Controparte_4
appellata in via incidentale, rigettando la domanda riproposta in sede di appello;
b) sempre in via
preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2952 commi secondo e
terzo del c.c., dei diritti derivanti dalla polizza n. 126171 per le ragioni esplicitate al punto 3.2 del
presente atto, rigettando, per l'effetto, ogni domanda proposta e proponenda in forza della polizza
medesima. c) in via principale: accertare e dichiarare, in virtù dell'art. 9 delle condizioni del contratto
CP_1 di assicurazione azionato (Convenzione ), l'inoperatività temporale della polizza assicurativa n.
126171 per essere intervenuta la prima richiesta risarcitoria fuori dal periodo di vigenza della stessa,
Con respingendo per l'effetto ogni domanda proposta contro e ovvero ogni domanda Controparte_4
proposta e proponenda in forza della polizza medesima;
d) in via di subordine: escludere e/o contenere
la manleva nel rispetto delle condizioni e limiti di polizza rappresentati ai punti 3.3, 3.4. e 3.5 del
presente atto, con specifico riferimento al limite del massimale, allo scoperto di polizza, all'esclusione
della copertura per responsabilità facenti capo ai Medici non dipendenti, all'esclusione della
copertura per spese legali dell' e delle altre condizioni di contratto che si hanno qui per Parte_7
espressamente richiamate;
e) in ogni caso e sempre per l'ipotesi di ritenuta operatività della polizza:
in virtù del contratto di coassicurazione (polizza n. 127161) e dell'art. 1911 c.c., accertare e
dichiarare che l'assicurazione è ripartita per quote tra le Società al 40%, Controparte_3 [...]
al 10%, al 40%, e al 10%, CP_4 Controparte_21 Controparte_18
limitando e contenendo l'indennizzo eventualmente dovuto dalle due Coassicuratrici evocate in
pagina 28 di 48 giudizio nei soli limiti della propria quota di partecipazione al rischio, e quindi nella misura del 40%
per e del 10% di , rigettando ogni diversa richiesta;
4) In via di Controparte_3 Controparte_4
rivalsa: nel caso di accoglimento della domanda di garanzia svolta dalla nei confronti di CP_2
e condannare il Dott. a rivalere Controparte_20 Controparte_4 Parte_1
queste ultime di quanto dovessero esser condannate a corrispondere a titolo di indennizzo per la quota
parte riconducibile alla responsabilità del predetto Medico, nel rispetto dei limiti e condizioni che
precedono”.
e Controparte_27
hanno proposto appello incidentale ed hanno così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_4
d'Appello adita, contrariis reiectis, riformata in parte qua la sentenza impugnata:
- in via preliminare, ritenuta e dichiarata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 283 c.p.c. per
la concessione della sospensione dell'esecuzione provvisoria, sospendere l'efficacia esecutiva della
sentenza impugnata;
- in accoglimento dei motivi di appello principale nn. 1) 2) 3) 4) del dott.
, rigettare le domande dei signori e , Parte_1 Parte_3 Parte_2
siccome infondate in fatto ed in diritto;
- conseguentemente condannare gli stessi alla rifusione delle
spese legali di primo e di secondo grado delle parti convenute e terze chiamate;
– in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, ritenere e dichiarare, ex art. 10 condizioni
contrattuali, che la polizza Convenzione AIOP 2012RCG00008-562069, stipulata in co-assicurazione
tra la (92,5%) e la (7,5%), valida per il periodo dal 01.01.2012 al CP_25 Controparte_4
01.01.2013, è inefficace e non opera in relazione al sinistro per cui è giudizio, stante che la prima
richiesta di risarcimento, ai sensi di polizza, è stata ricevuta dalla struttura sanitaria, prima della
stipula del contratto assicurativo, e da questa denunciata ad altro assicuratore;
pagina 29 di 48 - per l'effetto, respingere le domande di garanzia/manleva, avanzata nei confronti della CP_28
, con vittoria di spese legali;
Controparte_4
– in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1892 c.c. e del contratto di assicurazione, l'annullamento del contratto di assicurazione
e/o l'inoperatività della garanzia, relativamente al sinistro oggetto di giudizio, e, per l'effetto, rigettare
la domanda di manleva nei confronti delle coassicuratrici e , con vittoria di CP_25 Controparte_4
spese legali;
- in subordine, ai sensi dell'art. 1893, comma 2, ridurre la somma dovuta in proporzione
della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il
vero stato delle cose;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita dichiarare Controparte_6
inammissibile o respingere l'appello proposto e per l'effetto confermare integralmente la decisione
impugnata comunque con riferimento alla domanda di garanzia proposta dal Dottor Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_6
- in via preliminare, dichiarare la prescrizione di ogni diritto;
- in via principale, respingere la domanda, previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza
dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della
garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa per tutti i motivi esposti in atti;
- in via subordinata, disporre un'equa riduzione degli importi eventualmente riconosciuti dovuti a
titolo di indennizzo in favore dell'assicurato e condannare la esponente compagnia assicurativa in
manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, nei limiti
dell'effettivo grado di colpa ascrivibile all'assicurato e di quello di massimale (Euro 500.000=);
pagina 30 di 48 - in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per
legge”.
e hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_2 Parte_3
l'Eccellentissima Corte di Appello adita
- Dichiarare inammissibile- improcedibile l'appello per carenza di specificità dei motivi di appello;
- Nel merito confermare la sentenza di condanna del Tribunale di Catania civile n.3486/2023 dell'8
maggio 2023 a definizione del procedimento promosso dai signori distinto dal numero Parte_4
RG 3825/2018 riunito al R.G. 19882/2016;
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
- Condannare parte appellante in relazione ai motivi di appello ai sensi dell'art. 96 comma 2 c.p.c.”.
Con separato atto di appello la sentenza n.1978/23 del Tribunale di Catania è stata impugnata anche da
, che ha articolato due motivi e rassegnato le seguenti conclusioni: “voglia Controparte_1
la Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previa declaratoria di ammissibilità del gravame,
preliminarmente
.1) disporre la immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti
degli artt. 351 e 283 c.p.c. giusta motivazioni esposte in parte narrativa.
Tanto con riserva espressa di ricorrere ulteriormente a mente del 2^ comma del precitato art. 351.
.2) nel merito, con qualsivoglia formula giuridica e sempre previo totale accoglimento della chiesta
inibitoria, annullare e/o riformare e/o modificare integralmente la sentenza n. 1978/2023 resa a
definizione dei giudizi riuniti de quibus alla luce degli addotti motivi ed in accordo a quanto in
narrativa e parte rescissoria, così anche da farsi diritto alle conclusioni a suo tempo rassegnate
innanzi al Tribunale (cfr. richiamata ed allegata comparsa del 16/09/2017, pag. 14 a seguire su pag.
15; richiamata ed allegata comparsa del 12/11/2018, pag. 13 a seguire su pag. 14; richiamata ed
pagina 31 di 48 allegata comparsa del 25/10/2019, da metà pag. 8 a seguire su pag. 9), conclusioni che si intendono
dunque fedelmente riportate e trascritte.
.3) Comunque e sempre, qualora la Corte non dovesse dare pronta eco alla istanza di inibitoria, di poi
in sentenza condannare gli appellati ut supra al rimborso integrale delle somme tutte da Parte_9
costoro eventualmente incassate, gravate dagli accessori di Legge.
.4) in via istruttoria, ove mai la Corte già non convinta delle risultanze di cui alla consulenza di primo
grado, disporsi nuova perizia giusta l'analiticamente esposto in parte narrativa;
.5) condannare la controparte alla rifusione di spese e compensi di ogni fase e grado del giudizio”.
All'udienza del 20.12.2023 questa Corte ha proceduto alla riunione dei due appelli e con successiva ordinanza del 18.10.2024 ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
All'udienza del 18.6.2025, esaurita la discussione orale, la causa, introdotta dopo l'entrata in vigore del
D. L.vo 149/22, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc richiamato dall'art.350 bis cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esame dei motivi degli appelli principali proposti da e Parte_1 Controparte_1
e dell'appello incidentale proposto da
[...] Controparte_27
e rendono opportuna la seguente premessa.
[...] Controparte_4
A seguito dei fatti per cui è causa e, in particolare, del decesso della piccola avvenuto in Persona_1
data 4.3.2008 immediatamente dopo il parto per sofferenza fetale acuta, , n.q. di Parte_1
medico ginecologo operante presso la casa di cura dietro denuncia querela sporta dai CP_2
genitori della piccola, è stato sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'art.589 cp. Il
giudizio, nel quale e si sono costituiti parte civile e la casa di Parte_3 Parte_2
pagina 32 di 48 cura è stata citata e si è costituita quale responsabile civile, si è concluso in primo grado con CP_2
la sentenza n.5216/15 con la quale il Tribunale di Catania, sezione penale, ha condannato l'imputato alla pena di anni uno di reclusione (pena sospesa), nonché al risarcimento dei Parte_1
danni, in solido con il costituito responsabile civile, in favore delle costituite parti civili, da liquidare in separata sede civile, con assegnazione in favore di ciascuna delle parti civili di una provvisionale,
immediatamente esecutiva, pari ad €.50.000,00, nonché alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile.
La sentenza penale è stata appellata esclusivamente dall'imputato e questa Corte d'appello, sezione penale, con sentenza n.3550/16, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania il
26.10.2015, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascrittogli perché estinto per prescrizione, ha confermato le statuizioni civili ed ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili.
La superiore statuizione non è stata oggetto di successiva impugnazione ed è, pertanto, passata in giudicato.
Tanto premesso e passando, quindi, all'esame dei motivi di appello proposti da Parte_1
questa Corte osserva quanto segue.
Con il primo ed il terzo motivo l'appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione di legge in tema di rapporti tra la giurisdizione penale e quella civile;
in tema di valore probatorio, in sede civile, della sentenza di non luogo a provvedere per intervenuta prescrizione.
Secondo il Gulisano Proprio la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 39614/22
(richiamata dalla sentenza impugnata) “non fa altro che corroborare tutti quanti gli assunti portati da
questa difesa, in quanto la S.C. si è chiaramente pronunciata nel senso di integrare la competenza
pagina 33 di 48 civile del giudice penale, quand'anche, per errore, il giudice penale di primo grado avesse dichiarato
il non luogo a procedersi per intervenuta prescrizione in primo grado.
Proprio tale sentenza, contrariamente a quanto sostenuto nel capo impugnato, esclude, ex art. 578
c.p.p., la competenza del giudice civile e rimarca la competenza esclusiva del giudice penale nella
liquidazione dei danni reclamati dalla parte civile. Esattamente come accaduto nella fattispecie che ci
occupa, allorché La Corte di Appello Penale, prendendo atto dell'intervenuta prescrizione nel corso
del giudizio di secondo grado, ha statuito in ordine alla domanda di risarcimento della parte civile e
ha liquidato integralmente e in maniera pienamente satisfattiva le pretese economiche dei sig. e PT
. Pt_2
In presenza della sentenza di condanna dell'imputato, l'unica possibilità offerta alla parte civile era
l'impugnazione di quella sentenza penale, non già il ricorso al giudice civile, ove celebrare un nuovo,
ulteriore, processo con una nuova ed ulteriore liquidazione del danno!
In assenza di impugnazione, invece, la sentenza della Corte di Appello di Catania è divenuta definitiva,
con la conseguenza che è divenuto definitivo anche l'accertamento dell'entità del danno risarcibile e la
relativa condanna.
Che quello introdotto dai coniugi e in sede civile sia in realtà una inammissibile PT Pt_2
“duplicazione” del giudizio civile svoltosi in sede penale (e non una semplice riassunzione in sede
civile del procedimento penale) è confermato anche dall'inutile decorso del termine ex art. 392 c.p.c.
stabilito ai fini della riassunzione.
Se il giudice avesse correttamente applicato le richiamate disposizioni normative e la relativa
interpretazione da parte della giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto prendere atto della
integrale liquidazione del danno in sede penale e respingere integralmente le pretese dei sig. e PT
”. Pt_2
pagina 34 di 48 Anche ha articolato il medesimo motivo di appello nel separato atto di Controparte_1
impugnazione.
Il motivo appare infondato e merita il rigetto.
Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti e , Pt_1 Controparte_1
il Tribunale penale di Catania non ha affatto provveduto alla liquidazione del danno in favore delle costituite parti civile, limitandosi a riconoscere loro una provvisionale. Se, infatti, per un verso, nel dispositivo della sentenza n.5216/15 è dato leggere, per quanto qui di interesse: “condanna in solido
l'imputato e il responsabile civile costituito in persona del legale rappr.te Controparte_2
pro tempore, al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite Controparte_7
e , liquidato in euro 100.000,00 ciascuno, oltre rivalutazione monetaria ed Parte_2
interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno dalla data del fatto ad oggi, condanna che
dichiara provvisoriamente esecutiva …”, è, per altro verso, documentato che con successiva ordinanza del 30.12.2015 il medesimo Giudice penale ha disposto la correzione della citata sentenza, oltre che nella parte relativa alla somma liquidata a titolo di provvisionale in favore di ciascuna delle parti civili
(ridotta da €.100.000,00 ad €.50.000,00), anche nel seguente modo: “Condanna in solido
[...]
ed il responsabile civile costituito in persona del legale rappr.te Parte_1 Controparte_2
pro tempore, al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite Controparte_7
e , da liquidarsi in separata sede civile, ed assegnando frattanto a ciascuna delle Parte_2
stesse parti civili la somma di euro 50.000,00 a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva …”.
Il chiaro ed inequivoco tenore letterale della ordinanza di correzione non lascia margine alcuno di dubbio. Il Giudice penale non ha liquidato in maniera definitiva il danno in favore delle costituite parti civili, ma si è limitato a condannare l'imputato ed il responsabile civile, in solido tra loro, al pagamento pagina 35 di 48 di una provvisionale, dichiarata provvisoriamente esecutiva, rinviando al Giudice civile la quantificazione del danno.
Alcuna duplicazione di richieste risarcitorie è, quindi, prospettabile, avendo correttamente le parti civili avviato un separato giudizio civile per ottenere l'esatta e definitiva quantificazione del danno.
Con il secondo motivo di appello il si è doluto della decisione adottata dal primo Giudice che Pt_1
non avrebbe correttamente valutato che l'eventuale sentenza penale di non luogo a procedere non può
costituire in alcun modo prova dei fatti in sede civile ed, ha al riguardo, richiamato alcune pronunce di legittimità.
Analogo motivo di appello è stato sollevato anche da . Controparte_1
Al riguardo il primo Giudice ha così motivato: “Innanzitutto, occorre puntualizzare in ordine
all'efficacia della sentenza della Corte d'Appello di Catania n.3550/16 depositata il 30.01.2017, che
ha dichiarato non doversi procedere perché estinto per intervenuta prescrizione il reato ascritto alla
parte convenuta di cui all'art.589 c.p., ove le parti attrici , nonché Parte_1 Parte_9
la casa di cura hanno partecipato in qualità, rispettivamente, di parti civili, da un lato, e di CP_2
responsabile civile, dall'altro.
Invero, pur riscontrando un contrasto giurisprudenziale tra diversi indirizzi interpretativi, anche in
sede penale, la recente giurisprudenza civile ha affermato che la sentenza del giudice penale che,
accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì
pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile,
demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto
vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni,
ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle
conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso
pagina 36 di 48 di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass. Civ., n.5660/2018).
Infatti, qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche
generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, e
la Corte di cassazione, nell'annullare senza rinvio la pronuncia per essere il reato estinto per
prescrizione, tenga "ferme le statuizioni civili, attesa la sentenza di condanna in primo grado e
l'assenza di impugnazione sul punto", una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla
statuizione resa dal giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella
sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle
conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento (nella specie, l'annullamento di un
testamento), derivanti dal fatto (Cass. Civ., n.11467/2020). Peraltro, solo di recente la Suprema Corte
Penale ha ricomposto i vari orientamenti giurisprudenziali, rimarcando la differenza di disciplina
nell'ipotesi in cui debba applicarsi l'art.578 c.p.p., definitivamente chiarendo che essa resta preclusa
allorquando il giudice dell'impugnazione accerti che la causa estintiva non é sopravvenuta alla
condanna di primo grado, ma si era già verificata a tale data e non era stata rilevata nel grado
precedente a causa di un errore dell'organo giudicante (così, Cass. Pen. S.U. n.39614/2022).
Nella specie, dalla motivazione della sentenza emessa in grado di appello, si evince all'evidenza che la
prescrizione del reato è intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di primo grado n.5216/2016 del
26.10.2015 del Tribunale di Catania, con la quale è stato condannato il . Sicchè, deve Pt_1
applicarsi il predetto disposto normativo che impone al giudice di secondo grado di decidere
sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi
civili. Ed in effetti, il giudice dell'impugnazione perviene alle conclusioni di ritenere accertata la
sussistenza della responsabilità penale del , sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, Pt_1
individuando una condotta colposa e violativa delle regole che governano le linee guida e la buona
pagina 37 di 48 prassi medica che ha causato, oltre ogni ragionevole dubbio, il decesso della neonata. Pertanto, ha
confermato le statuizioni civili rese in primo grado, con il quale veniva condannato in solido alla
[...]
al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite Controparte_2 Controparte_7
e liquidato nella complessiva somma di euro 100.000,00 ciascuno, oltre
[...] Parte_2
interessi e rivalutazione, oltre accessori di legge.
Ne deriva, pertanto, che questo Giudice non può che considerare quanto già statuito in sede penale e
passato in giudicato tra le medesime parti, con riguardo alla sussistenza di una responsabilità in capo
al e alla struttura sanitaria convenuta nella determinazione del fatto illecito. Diversamente Pt_1
da quanto sostenuto dal , è ovvio che con riguardo al danno conseguenza rimane ferma la Pt_1
necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze
pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di
derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass. Civ., n.5660/2018), in
particolare, il danno iure proprio invocato dai genitori della piccola , che appare logicamente e Per_1
presuntivamente collegato al danno evento, stante il forte ed indiscutibile legame parentale ed
affettivo, che ovviamente prescinde dalla durata in vita della piccola, anche se per pochi minuti”.
Quanto argomentato dal primo Giudice appare assolutamente corretto ed esente da censure.
Difatti, con riferimento ai reati per i quali è stata dichiarata la prescrizione vale il consolidato principio per cui "qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche
generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed
il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per
prescrizione, decidano sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che
concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata,
comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l'affermazione della sussistenza
pagina 38 di 48 del reato e della sua commissione da parte dell'imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale
vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse
dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita,
non può più essere messa in discussione" (v. Cass. n. 2083 del 29.1.2013; Cass. n. 1491 del 21.6.2010).
Ai sensi dell'art. 651 cpp "La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Per come evidenziato da altra giurisprudenza di merito, che questa Corte ritiene di condividere,
“L'efficacia extra-penale della sentenza di condanna riguarda l'avvenuto accertamento circa la
sussistenza del fatto, l'illiceità penale della condotta e la sua commissione da parte dell'imputato.
L'effetto preclusivo dell'art. 651 c.p.p. non è invece suscettibile di incidere sulla necessità
dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli
derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra
questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (così anche in Cass. 9 marzo 2018, n. 5660; 14 febbraio
2019, n. 4318).
È consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale la sentenza del giudice penale che,
accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al
risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e
separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di
generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento,
in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto
pagina 39 di 48 individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di causalità tra questo e i pregiudizi lamentati
dai danneggiati (Cass. ord. n. 8477/2020; Cass. n. 4318/2019; Cass. n. 5660//2018).
Pertanto, in caso di condanna generica al risarcimento del danno, è necessario in sede civile accertare
il nesso causale tra l'evento ed il danno conseguenza e il quantum del danno, stante l'autonomia del
giudizio civile rispetto a quello penale.
Peraltro, quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita
nell'accertamento del "fatto-reato", il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è da
intendersi al danno evento avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non anche al danno
conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento
di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223 с.с.).
In relazione all'accertamento del danno conseguenza, all'esito del giudicato penale, resta quindi ferma
la competenza del giudice civile anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno (Cass.
n. 5660 del 9.3.2018; Cass. n. 4318 del 14.2.2019).
Dunque, il danneggiato dal reato che abbia ottenuto sentenza favorevole in sede penale e sia stato
rimandato alla sede civile per la liquidazione dei danni, deve fornire l'effettiva prova dei pregiudizi
subiti, nonché della loro causalità con il reato, restando esonerato esclusivamente dal dover fornire
prova circa l'accadimento dell'evento lesivo siccome coperto da giudicato” (v. Trib. Sciacca, sent.
288/23).
Nel caso che occupa, quindi, l'accertamento del fatto di reato e della responsabilità del , fatta Pt_1
dal Tribunale penale e confermata, seppure ai soli fini delle statuizioni civili, dalla Corte d'appello penale, a prescindere dalla declaratoria di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato, costituisce giudicato per il Giudice civile, successivamente adito, il pagina 40 di 48 quale deve limitarsi a procedere alla quantificazione del danno, restando il danneggiato “esonerato dal dovere di fornire prova circa l'accadimento dell'evento lesivo siccome coperto dal giudicato”.
Solo una eventuale e – nel caso a mani non proposta – impugnazione e riforma della sentenza penale di appello, nella parte concernente le statuizioni civili, avrebbe potuto condurre a diverse conclusioni.
Corollario di quanto appena sopra esposto e che impone il rigetto del quarto motivo dell'appello principale proposto dal e del secondo motivo di appello principale proposto da Pt_1 [...]
e la sostanziale superfluità della consulenza medico legale disposta in primo grado Controparte_1
dal Giudice civile, delle cui conclusioni non può, quindi, tenersi conto.
Ed invero, formatosi il giudicato per le ragioni appena sopra esposte in ordine all'accertamento del fatto ed alla responsabilità del per quanto occorso alla piccola , deceduta pochi Pt_1 Persona_1
minuti dopo la nascita, compito del Giudice civile, adito per la definitiva liquidazione del danno, era solo quello di procedere alla relativa quantificazione applicando, così come ha fatto, i criteri dettati dalle tabelle di MI (anno 2022) che hanno assunto valenza di generale parametro di conformità
della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni dettate dagli artt. 1226 e 2056
c.c..
Le conclusioni rassegnate dal collegio peritale nominato in primo grado che hanno escluso che l'exitus della neonata sia causalmente correlato all'operato del non consentono, per vero, di scalfire Pt_1
quanto accertato in sede penale, con statuizione passata in giudicato.
Ne consegue che – a differenza di quanto ripetutamente enfatizzato dagli appellanti principali - il pur non contestato contrasto tra le valutazioni esposte dai consulenti nominati dal PM in sede penale e quelle dei CCTTU nominati nel primo grado del giudizio civile finisce per essere del tutto irrilevante,
stante – si ripete – il giudicato formatosi in merito alla responsabilità del , vincolante per il Pt_1
Giudice civile.
pagina 41 di 48 A quanto sin qui esposte consegue il rigetto del quarto motivo di appello con il quale il ha Pt_1
censurato la sentenza appellata nella parte in cui il Giudice ha ritenuto di non accogliere le conclusioni rassegnate dai nominati CCTTU.
Per come sopra evidenziato, infatti, la consulenza tecnica disposta dal primo Giudice non si configurava in alcun modo necessaria in ragione di quanto già accertato dal Giudice penale con sentenza definitiva, con la conseguenza che delle conclusioni dei CCTTU non può tenersi conto ai fini della decisione.
Con il quinto motivo di appello il , infine, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte Pt_1
in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione avanzata dalla . Controparte_6
Secondo l'appellante, la prima polizza fu sottoscritta il 21.10.2010 (per un periodo quinquennale di copertura, fino al 21.10.2015) e in quella occasione le condizioni di polizza riportavano espressamente e molto chiaramente, la esclusione della garanzia e della copertura assicurativa per il danno patito dalla signora . Alla scadenza del primo quinquennio di garanzia fu stipulata, in data 21.10.2015, una Pt_2
seconda polizza contrattuale (periodo di copertura dal 21.10.2015 al 21.10.2020) e, in quella occasione,
la esclusione non fu più menzionata. Fu nelle more di questa seconda polizza professionale che i coniugi e hanno notificato l'atto di citazione dinanzi al Giudice civile, replicando, di PT Pt_2
fatto, le richieste avanzate in sede penale. L'azione svolta dai coniugi non già come Parte_9
“appendice” del procedimento penale, ma come autonomo giudizio, essendo gli attori già stati risarciti in sede penale, si riverbererebbe anche nel rapporto tra il e la Compagnia Assicuratrice. Pt_1
A dire del “erra il Tribunale a considerare come unico procedimento giudiziario quello Pt_1
iniziato con la costituzione di parte civile nel procedimento penale, essendo, in realtà, due giudizi
distinti; per di più, il secondo, per le ragioni sopra viste, come inammissibile duplicazione del primo.
Tanto più che nessuna denuncia poteva essere effettuata in pendenza della prima polizza in cui il
pagina 42 di 48 sinistro era escluso. Il punto è che l'art. 17 della polizza assicurativa, tipica clausola claims made,
stabilisce, quanto segue: “L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società
dall'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto QUALUNQUE SIA
L'EPOCA IN CUI SIA STATO COMMESSO ILFATTO che ha dato origine alla richiesta di
risarcimento del danno… (maiuscolo nel testo di polizza). Per cui il primo momento utile ai fini della
denuncia di sinistro è costituito non già dall'accadimento del fatto, ma dalla richiesta risarcitoria.
Il Tribunale, dunque, omettendo di considerare il contenuto della polizza assicurativa, ha errato nel
ritenere prescritto il diritto del dott. ad essere manlevato da . Pt_1 Controparte_6
Senza considerare che il Tribunale ha chiaramente omesso di verificare correttamente i documenti di
causa, persino la stipula della seconda polizza assicurativa, non avvedendosi della tempestiva
denuncia di sinistro, interruttiva della prescrizione, inviata il 28.12.2016, ben prima del maturarsi
della scadenza del termine biennale di prescrizione”.
L'assunto non convince.
Al riguardo il primo Giudice ha così motivato: “Con riguardo alla posizione di , Controparte_6
chiamata in garanzia dal , deve accogliersi, in via assorbente, la eccezione di prescrizione Pt_1
tempestivamente sollevata, poichè si ricava dalla motivazione della sentenza emessa dal Tribunale di
Catania numero 5216/15, che, con decreto del 17 maggio 2013, veniva rinviato al Parte_1
giudizio di questo Tribunale per il delitto allo stesso ascritto per la udienza del 9 ottobre 2013. Alla
data del rinvio a giudizio già risultavano costituiti parti civili i genitori della vittima, Controparte_7
e , le quali, in sede di udienza preliminare, chiedevano ed ottenevano la
[...] Parte_2
citazione del responsabile civile, che si costituiva all'udienza del 1° febbraio 2013 innanzi al G.U.P.
presso questo Tribunale. Mentre, la compagnia assicuratrice è stata avvisata solo in data 28.12.2016,
come da documentazione in atti. Sicchè, ai sensi dell'art.2952 c.c., sono decorsi due anni dal momento
pagina 43 di 48 in cui i coniugi hanno promosso contro l'assicurato azione civile costituendosi parte Parte_9
civile nel predetto procedimento penale, senza che il abbia ottemperato medio tempore alla Pt_1
relativa comunicazione, ai sensi del comma 4 dell'art.2952 c.c. Pertanto, deve dichiararsi
l'intervenuta prescrizione del diritto nei confronti della
predetta compagnia assicurativa, essendo evidente che ciò concerne anche l'esercizio dell'azione
civile nel processo penale, avendo gli stessi effetti sostanziali dell'atto di citazione nel giudizio civile”.
In effetti, la ricostruzione cronologica effettuata dal primo Giudice appare assolutamente corretta e,
peraltro, documentata, di talchè non appare contestabile che la comunicazione alla compagnia assicurativa da parte del sia avvenuta ben oltre la scadenza del termine prescrizionale fissato Pt_1
dall'art.2952 cc.
Da ultimo, il si è doluto della disposta compensazione delle spese con la casa di cura Pt_1 CP_2
[...
deducendo che la totale soccombenza di quest'ultima ne avrebbe imposto la condanna alle spese.
A ben vedere, il primo Giudice nel compensare le spese tra il e la casa di cura non ha solo Pt_1
fatto riferimento alla reciproca soccombenza, ma anche alle questioni giurisprudenziali complesse ed agli indirizzi interpretativi contrastanti;
circostanze, queste, non contestabili ed, in effetti, non contestate dal , che, pertanto, giustificano la compensazione. Pt_1
Per le ragioni sin qui esposte gli appelli principali proposti da e da Parte_1 [...]
devono essere rigettati. Controparte_1
APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DA BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL
INSURANCE LIMITED, RAPPRESENTANZA E 24 [...]
CP_4
pagina 44 di 48 Con il primo motivo di appello incidentale le predette compagnie assicurative hanno censurato la sentenza di primo grado per avere il primo giudice omesso di dichiarare la inoperatività della garanzia in virtù della clausola claims made.
Secondo le appellanti incidentali la polizza Convenzione 2012RCG00008-562069, valida per il CP_10
periodo dal 01.01.2012 al 01.01.2013, non potrebbe operare per i fatti oggetto del presente giudizio,
stante quanto previsto dall'art. 10, primo comma, delle Condizioni Particolari di Contratto, in base al quale la garanzia vale “per le richieste di risarcimento presentate all' per la prima volta nel Parte_7
corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti posti in essere durante il periodo di validità della garanzia compreso il periodo pregresso (se pattuito) indicato in ciascun Certificato di Applicazione della Convenzione”.
Nella specie, la “prima” richiesta di risarcimento non sarebbe intervenuta nel periodo ricompreso tra il
01.01.2012 al 01.01.2013, dovendosi intendersi per “richiesta di risarcimento” ai fini del contratto e di polizza, quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene a conoscenza dell'Assicurato:
▪ La comunicazione scritta con cui il terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per i danni o le perdite patrimoniali cagionati dal fatto colposo o da errore o omissione dell' stesso o a chi per lui”; Parte_7
▪ La citazione o la chiamata in causa notificata all'Assicurato per fatto colposo o errore o omissione;
▪ L'inchiesta giudiziaria promossa contro l'Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto di questa assicurazione”.
Poichè, nel caso di specie, la prima occasione in cui la è venuta a conoscenza è Controparte_2
stata la querela/denuncia presentata nonché il sequestro della cartella clinica e di tutti i documenti disposti dal magistrato ed avvenuti in data 04.03.2008, di cui è stata data comunicazione al Broker
GE.AS. srl tramite lettera raccomandata in data 07.03.2008, ne consegue che la prima “richiesta di pagina 45 di 48 risarcimento” a termini di polizza sia avvenuta in data 07.03.2008 ovvero fuori dal periodo di validità
della polizza RE entro cui sarebbe dovuta pervenire ovvero dal 01.01.2012 al 01.01.2013.
Al riguardo il Giudice a quo ha così motivato: “Con riguardo alla eccezione sollevata dalla RE,
chiamata in garanzia dalla casa di cura, in relazione alla polizza Convenzione AIOP 2012RCG00008-
562069 valida per il periodo dal 01.01.2012 al 01.01.2013, art. 10, primo comma, delle Condizioni
Particolari di Contratto secondo cui “per le richieste di risarcimento presentate all' per la Parte_7
prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste
siano conseguenti a fatti posti in essere durante il periodo di validità della garanzia compreso il
periodo pregresso (se pattuito) indicato in ciascun Certificato di Applicazione della Convenzione”, con
riferimento alla notizia dell'inchiesta giudiziaria promossa contro l' in relazione alle Parte_7
responsabilità previste dall'oggetto di questa assicurazione”, deve osservarsi che non può ritenersi
tale la comunicazione effettuata dalla al Broker GE.AS. srl tramite lettera raccomandata CP_2
in data 07.03.2008, in relazione alla querela presentata dagli attori e relativo sequestro penale, in
assenza di alcuna richiesta formale o di azione in sede penale o civile che la vedeva giuridicamente
coinvolta. Mentre, deve essere qualificata come prima “richiesta di risarcimento” la lettera datata 26
gennaio 2012, concernente la richiesta di risarcimento danni degli attori, quindi intervenuta
nell'ambito della copertura assicurativa in oggetto”.
Ritiene, questa Corte, corretto il superiore punto di motivazione.
Il semplice provvedimento di sequestro della cartella clinica, disposto dal PM nell'immediatezza del triste evento, e la conoscenza della denuncia querela sporta dai coniugi nei confronti del Parte_4
non possono certamente lasciare presumere che la casa di cura avesse acquisto Pt_1
consapevolezza di una inchiesta giudiziaria promossa nei suoi confronti in relazione alle responsabilità
previste dall'oggetto dell'assicurazione. La denuncia querela, infatti, è stata proposta nei confronti del pagina 46 di 48 ed il sequestro della cartella clinica ben poteva giustificarsi in relazione all'attività di indagine Pt_1
avviata nei confronti del medico, senza un obbligatorio coinvolgimento della casa di cura, la quale, in ogni caso, informò il broker, che si rifiutò di procedere all'apertura del sinistro proprio in ragione del mancato avvio di alcuna indagine.
Parimenti va rigettato il secondo motivo di appello incidentale con il quale le compagnie assicurative si sono dolute della omessa dichiarazione di inoperatività della garanzia ai sensi dell'art. 10 co. 2
condizioni di polizza e degli articoli 1892 – 1893 – 1894 c.c.
Questa Corte condivide quanto esposto dal primo Giudice che, sul punto, si è espresso nei seguenti termini: “Parimenti, con riguardo all'eccezione di inoperatività della polizza ex art.10 comma 2 delle
Condizioni Particolari di Contratto, secondo cui: “Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 –
1893 – 1894 del codice civile, l' dichiara e la Società ne prende atto, di non essere a Parte_7
conoscenza di fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili o ai
sensi della presente assicurazione”, deve osservarsi che solo dopo quattro anni dall'evento occorso la
ha avuto precisa consapevolezza dell'esistenza di un procedimento penale che la vedeva CP_2
coinvolta, essendo stata citata quale responsabile civile;
senza considerare che prima di allora veniva
archiviata la posizione di indagato del legale rappresentante della , nonché era Controparte_29
intervenuto il diniego della GE.AS. del 14 marzo 2008, in atti. Né può ritenersi che l'assicurata abbia
colposamente dissimulato circostanze che avrebbero determinato l'assicuratore a non stipulare la
polizza o a stipularla a condizioni diverse. Invero, non può ritenersi che la sola pendenza del
procedimento penale a carico del determini per ciò solo una presunzione di conoscenza da Pt_1
parte della . Sicchè, non possono nemmeno ritenersi applicabili nella specie gli artt.1892, CP_2
pagina 47 di 48 Per quanto sin qui esposto l'appello incidentale proposto da
[...]
, e deve essere rigettato. 24 Controparte_4
Le spese seguono la soccombenza e vanno regolate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, rigetta l'appello principale proposto da
[...]
e l'appello principale proposto da avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n.1978/23 del Tribunale di Catania;
rigetta l'appello incidentale proposto 24
, e avverso la citata sentenza;
[...] Controparte_4
condanna , la , RE TH International Insurance Parte_1 Controparte_2
Limited, , e 24 Controparte_4 Controparte_20
in solido al pagamento, delle spese processuali in favore degli appellati Controparte_11 [...]
e , che si liquidano nella complessiva somma di euro 14.500,00 per Parte_3 Parte_2
compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_6
liquidate in euro 14.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
[...]
compensa le spese tra gli appellanti principali ed incidentali e gli appellati e Controparte_2 [...]
; Controparte_20
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c.1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
24.6.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 48 di 48 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1893 e 1894 c.c.”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte ai nn. r.g. 802/2023 e 906/23
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. ANTONACI PIO giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in VIALE JONIO 30 Controparte_1 P.IVA_1
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. CARAGLIANO SALVATORE giusta procura in atti.
pagina 1 di 48 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA TRIPOLITANIA 38 Controparte_2 P.IVA_2
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. DI STEFANO ANTONIETTA giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in VIALE JONIO 30 Controparte_1 P.IVA_1
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. CARAGLIANO SALVATORE giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in PIAZZA CONCILIAZIONE 5 Controparte_3 P.IVA_3
MILANO; rappresentato e difeso dall'avv. VINCI PAOLO giusta procura in atti.
(POLIZZA 2012RCG00008-562069) (C.F. ), domiciliato in Controparte_4 P.IVA_4
CORSO ITALIA, 244 95129 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. SPAGNOLO SANTO giusta procura in atti.
Controparte_5
(C.F. ), domiciliato in CORSO ITALIA, 244 95129
[...] P.IVA_5
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. SPAGNOLO SANTO giusta procura in atti.
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), domiciliato in VIA SANTA MADDALENA 47 CATANIA;
rappresentato e C.F._3
difeso dall'avv. DE SANTIS DEBORAH VANESSA e dall'avv. VENEZIANO MAURIZIO giusta procura in atti.
(C.F. Controparte_6
), domiciliato in VIA V GIUFFRIDA C/O AVV PALAZZO SALVATORE 67 P.IVA_6
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. SIRENA ANDREA e dall'avv. PALAZZO SALVATORE
giusta procura in atti.
pagina 2 di 48 (C.F. ), domiciliato in PIAZZA CONCILIAZIONE 5 Controparte_4 P.IVA_7
MILANO; rappresentato e difeso dall'avv. VINCI PAOLO giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 18.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.702 bis cpc depositato il 16.11.2016, la rappresentava: Controparte_2
- che con sentenza n. 5216/15 emessa in data 26 ottobre 2015 dal Tribunale Penale di Catania, Sez. IV,
in composizione monocratica, all'esito del procedimento 3024/13 R.G. Trib. e n. 2576/2008 R.G.N.R.,
era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato p. e p. dall'art. Parte_1
589 c.p., pena sospesa, perché nella qualità di specialista ginecologo di guardia all'atto del ricovero e operatore in sede di taglio cesareo, per colpa consistita in imperizia e imprudenza, in specie omettendo di diagnosticare all'atto del ricovero che la paziente , gravida alla 35° settimana, Parte_2
avesse subìto la rottura delle membrane a causa di corionamnionite e conseguentemente di praticare tempestivamente il taglio cesareo, cagionava il decesso della piccola immediatamente Persona_1
dopo il parto per sofferenza fetale acuta. In Catania ricovero del 28.2.2008 decesso del 4.3.2008;
- che con la medesima sentenza il Tribunale penale aveva condannato il in solido con essa Pt_1
quest'ultima nella qualità di responsabile civile, al risarcimento del danno Controparte_2
in favore delle parti civili costituite, e , da liquidarsi in Controparte_7 Parte_2
separata sede civile, assegnando a ciascuna delle stesse parti civili la somma di € 50.000,00 a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, nonché alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile;
pagina 3 di 48 - che, emessa la predetta sentenza, essa , aveva diffidato, con apposita Controparte_2
raccomandata A.R. del 28 gennaio 2016, il sanitario in questione ad ottemperare integralmente al disposto della statuizione emessa in sede penale, corrispondendo per intero la somma ivi prevista a titolo di provvisionale e di spese legali in favore di ciascuna delle parti civili. Alla predetta diffida il non aveva inteso dare seguito né riscontro ed infatti in data 15 luglio 2016 le parti civili Pt_1
avevano notificato ad essa apposito atto di precetto per la somma Controparte_2
complessiva di € 115.537,56;
- che aveva inviato al , in data 2 agosto 2016, altra diffida per sollecitarne l'adempimento, Pt_1
senza che, però, il sanitario provvedesse a risarcire il danno da provvisionale stabilito dal Giudice
penale in favore dei coniugi;
Parte_4
- che essa casa di cura, con l'unico fine di evitare un'azione esecutiva in proprio danno – che ne avrebbe paralizzato l'operatività trattandosi di pignoramento somme a credito dell' - e CP_8
senza per ciò stesso riconoscere alcuna propria responsabilità per i fatti di cui al procedimento penale sopra indicato, aveva concordato con le parti civili un piano di rientro per il pagamento rateizzato della provvisionale, corrispondendo loro, in data 29 settembre 2016, in acconto sul maggior dare la somma di € 50.000,00, ed impegnandosi, ove necessario, a saldare il residuo debito solidale entro la data del 30
giugno 2017;
- che con pec del 21 ottobre 2016 l'avv. Vanessa De Santis, procuratore costituito di , Parte_5
aveva comunicato al difensore di essa casa di cura che la compagnia assicurativa del aveva Pt_1
provveduto a corrispondere agli stessi la somma di € 50.000,00, oltre la metà delle spese legali liquidate in sentenza;
- che, considerato che dalla notifica del predetto atto stragiudiziale nessun pagamento era stato effettuato dal , essa casa di cura era stata costretta ad incoare il giudizio al fine di agire in via Pt_1
pagina 4 di 48 di regresso nei confronti dell'unico responsabile dei fatti occorsi ed ottenere dal la Pt_1
restituzione della somma di € 50.000,00 oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché la somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale.
Pertanto, la ricorrente chiedeva: accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva (100%) di Parte_1
per quanto occorso ai sigg.ri e a causa della sua condotta imperita e negligente
[...] PT Pt_2
e, così graduate le colpe;
dichiarare che la , nel profilo interno dell'obbligazione Controparte_2
solidale, non aveva alcuna responsabilità per quanto occorso ai sigg.ri e;
per l'effetto, PT Pt_2
dichiarare il obbligato in regresso nei confronti della e, dunque, Pt_1 Controparte_2
condannarlo a corrispondere a quest'ultima la somma di € 50.000,00 oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo ed oltre la somma di € 5.000,00 quale danno non patrimoniale scaturito dalla sua condotta inadempiente o in quella maggiore o minore da determinare anche secondo equità.
Si costituiva , il quale contestava in fatto ed in diritto la domanda avanzata, Parte_1
rilevando che la sentenza penale suindicata era stata da lui appellata e che la Corte di Appello di
Catania, con sentenza n. 3550 del 25.11.2016, aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti del medesimo per avvenuta prescrizione del reato, confermando le statuizioni civili. Esponeva, inoltre,
che, sulla scorta dell'art. 3 comma 1 della Legge Balduzzi, la responsabilità risarcitoria del medico –
che non ha concluso nessun contratto con il paziente - per la condotta lesiva tenuta ai danni del paziente col quale è venuto in contatto presso la struttura sanitaria, è ravvisabile solo qualora il comportamento del professionista integri un fatto illecito ex art. 2043 c.c. e che il soggetto che agisce in regresso ex art.2055 c.c. è tenuto a provare gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana in capo al medico,
sul quale pretende di riversare in tutto o in parte le conseguenze risarcitorie. Chiedeva, altresì, la pagina 5 di 48 chiamata in garanzia delle Compagnie Assicuratrici , pol. N. 130/15/2465 e Unipol Sai Parte_6
Ass.ni SpA, polizza assicurativa n. 99201347309, alle quali aveva già denunciato di essere stato convenuto in giudizio dalla . Chiedeva, pertanto: nel merito, respingere la Controparte_2
domanda formulata dalla ricorrente, sia nell'an che nel quantum, perché assolutamente infondata in fatto e diritto, per tutte le ragioni sopra evidenziate e stante la sua assoluta irresponsabilità; -
autorizzare la chiamata delle compagnie di assicurazione e Controparte_6 [...]
. Controparte_9
Si costituiva la chiamata in forza di polizza assicurativa stipulata dal Controparte_6
in data 21.10.10, polizza n. 130/10/2489, la quale, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità Pt_1
del rito prescelto. Nel merito, rilevava che la Casa di Cura ricorrente era associata;
CP_10
evidenziava che l'Associazione Italiana di Ospedalità Privata e la stessa Regione Sicilia prevedevano da anni l'obbligo a carico delle strutture sanitarie private associate e delle ASL di un CP_10
assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante da fatto dei propri ausiliari;
aggiungeva che la era associata e, per contro, il espletava la propria attività Controparte_2 CP_10 Pt_1
di aiuto in regime coordinato e continuativo con detta clinica, assumendo quindi qualifica di dipendente agli effetti assicurativi disciplinati dal contratto collettivo A.I.O.P. ancorché non lavoratore subordinato, sicchè, per espresso obbligo collettivo e di legge, la struttura sanitaria doveva stipulare una polizza anche a favore del professionista, e quindi non poteva rivalersi verso il medesimo. Inoltre,
rilevava che il aveva stipulato con n. 2 polizze e che, all'epoca Pt_1 Controparte_6
dei fatti, era in vigore la n. 130/10/2489, il cui art. 17 recitava: “Inizio e limite all'oggetto. Retroattività
illimitata – L'assicurazione vale per la richiesta di risarcimento pervenute alla Società dall'Assicurato
per la prima volta durante il periodo di validità del contratto. Qualunque sia l'epoca in cui è stato
commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. Tuttavia, per i fatti e/o i
pagina 6 di 48 comportamenti anteriori alla stipula della polizza, l'assicurazione viene contratta limitatamente ed
esclusivamente per le responsabilità in relazione alle quali l' non abbia ricevuto alla data di Parte_7
stipula richiesta risarcitoria alcuna e se l' non abbia avuto percezione, notizia o Parte_7
conoscenza, dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità. L'omessa percezione, notizia o
conoscenza per colpa dell'Assicurato del fatto o comportamento anteriore alla stipula esclude, del
pari, l'operatività della copertura assicurativa, ai sensi dall'art. 1892 c.c. Limitatamente ai danni che
traggano origine da azioni od omissioni poste in essere prima della stipulazione del contratto per i
quali sia operante la garanzia postuma in una polizza R.C. professionale stipulata precedentemente
con altra Compagnia, la presente assicurazione avrà efficacia “a secondo rischio” rispetto alle somme
garantite dall'altra polizza, mentre risponderà “a primo rischio” per le garanzie non prestate
dall'altra polizza”. Deduceva che nel caso in esame il era ben a conoscenza delle attività Pt_1
svolte dalla Procura della Repubblica di Catania già nel 2008; che la polizza era stata stipulata con effetto del 21.10.10, dunque, quando il era già a perfetta conoscenza delle complicanze Pt_1
giudiziarie in essere. Tali circostanze, ove comunicate alla Compagnia al momento della stipula del contratto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 della polizza, avrebbero determinato quantomeno l'esclusione del presente sinistro della copertura. Di qui l'inoperatività della polizza per il sinistro in oggetto. Nonostante questo il aveva denunciato il sinistro alla propria assicurazione il Pt_1
28.2.2016. Deduceva, inoltre, la responsabilità della attrice. Infine, la polizza contratta CP_2
dal all'art. 16 punto 2 contratto prevedeva espressamente che: “2) Qualora l'attività del Pt_1
Medico assicurato sia svolta all'interno di ASL, , Ente Ospedaliero o altra struttura CP_2
sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo
rischio, oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso, ovvero, in mancanza di copertura assicurativa
dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente”. Chiedeva, pertanto: a) in via principale pagina 7 di 48 respingersi tutte le domande formulate nei confronti di poiché infondate in fatto ed Parte_1
in diritto per i motivi esposti. b) Con riferimento al rapporto assicurativo instaurato tra
[...]
ed dichiarare prescritto il diritto del nei confronti di Parte_1 Controparte_6 Pt_1
In caso di mancato accoglimento di detta eccezione, accertare Controparte_6
l'inoperatività ovvero i limiti di operatività della polizza per le ragioni spiegate. c) In ogni caso,
respingere le domande della , accertare e dichiarare la sussistenza di responsabilità in capo CP_2
alla ovvero l'operatività in primo rischio della polizza r.c.t. eventualmente Controparte_2
stipulata dalla struttura, condannare la a tenere indenne il citato medico dalle conseguenze CP_2
pregiudizievoli. d) In ulteriore subordine, con specifico riferimento al rapporto assicurativo, accertare e dichiarare la prestazione di una garanzia di secondo rischio rispetto a quella eventualmente offerta del contratto assicurativo della o per il solo caso di insolvenza dell'ente. e) In via di ulteriore CP_2
subordine, accertare e dichiarare tenuta a manlevare il medico nei limiti Controparte_6
di polizza ovvero solo in secondo rischio oltre il massimale assicurativo dalla ovvero, in CP_2
mancanza di copertura assicurativa dell'ente, per la sola ipotesi di insolvenza dell'ente medesimo e fermi tutti gli ulteriori limiti di operatività della polizza precisati nel contratto richiamato integralmente in atti.
Si costituiva la quale eccepiva, preliminarmente, la nullità della vocatio in jus, Controparte_11
nonché l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione. Nel merito, rilevava l'inopponibilità della sentenza penale in oggetto, la responsabilità della struttura sanitaria, l'omessa comunicazione dell'assicurato circa il consuntivo delle proprie attività sul quale calcolare e pagare la differenza, nonché i presupposti per l'operatività del rapporto assicurativo, nei limiti del massimale indicato. Eccepiva, altresì, l'applicazione dell'art.1910 c.p.c., sussistendo altra polizza assicurativa con altra compagnia. Quindi, chiedeva, la rimessione degli atti alla Consulta, con riguardo al rito prescelto,
pagina 8 di 48 nel merito, chiedeva il rigetto delle domande avanzate, in subordine, chiedeva accertarsi il diritto di rivalsa verso i soggetti tenuti in linea principale.
Con separato procedimento e , in proprio e nella qualità di Parte_3 Parte_2
genitori ed eredi della defunta , rappresentavano che in data 28.2.2008, la veniva Persona_1 Pt_2
ricoverata presso la predetta struttura in stato di gravidanza, ove in data 4.3.2008, appena pochi minuti dopo il parte, era deceduta la neonata , e chiedevano la condanna della e del Per_1 CP_2
che, per colpa, negligenza ed imperizia avevano determinato il decesso della figlia a seguito Pt_1
di parto cesareo stante il grave ritardo e le omesse doverose cure del caso concreto, per asfissia grave alla nascita. Deducevano che la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.3550/2016, divenuta irrevocabile, aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione, ma, comunque, aveva confermato le statuizioni civili in ordine al risarcimento del danno da reato, poiché la prescrizione era maturata in data successiva alla sentenza di primo grado. Chiedevano, pertanto, la condanna in via solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti iure proprio, nonché della somma ritenuta giusta a titolo di risarcimento a mantenere intatte le chances di sopravvivenza precluse alla piccola
. Per_1
Si costituiva , il quale contestava in fatto ed in diritto le domande avanzate, Parte_1
chiedendone il rigetto e rilevando l'inefficacia della sentenza penale suindicata, in merito alle statuizioni civili. Chiedeva, altresì, la riunione dei due procedimenti e contestava la sussistenza di alcuna responsabilità e l'onere della prova a carico degli attori al di fuori della provvisionale statuita.
Chiedeva, altresì, la chiamata in causa della Assicurazione e della Parte_6 Controparte_11
Rilevava, altresì, la condanna autonoma della Casa di Cura, non avendo appellato la sentenza penale,
chiedendo, in subordine la condanna della Casa di cura in via esclusiva o preponderante, con suo diritto ad essere manlevato.
pagina 9 di 48 Si costituiva la la quale contestava le domande avanzate e chiedeva la Controparte_2
riunione dei procedimenti. Deduceva la non vincolatività del giudizio penale e la esclusiva responsabilità del , chiedendo la chiamata in garanzia della Compagnia Assicuratrice Pt_1
RE TH International Insurance Limited. Chiedeva, quindi, in rito, autorizzare la chiamata di terzo della RE TH International Insurance Limited. Nel merito: a) rigettare in toto le domande attoree per tutte le ragioni sopra rassegnate o, in subordine, confermare l'importo risarcitorio di €100.000,00 liquidato a titolo di provvisionale all'esito dei procedimenti penali e già corrisposto agli attori e, per l'effetto, dichiarare che gli attori null'altro hanno più a pretendere dai convenuti per i fatti oggetto di causa e/o limitare la pretesa risarcitoria a quanto verrà determinato all'esito dell'istruttoria del presente procedimento;
b) in ulteriore subordine, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, accertare e dichiarare unico responsabile dell'evento dannoso Parte_1
occorso agli attori e, per l'effetto, condannarlo a risarcire in via esclusiva agli attori il danno che verrà
determinato in corso di causa;
c) in estremo subordine, nell'ipotesi di condanna solidale della
[...]
: - accertare il grado di responsabilità e di colpa nella graduazione dell'evento lesivo dei CP_2
soggetti coinvolti, dichiarando pari a zero il grado di colpa della;
- in subordine, Controparte_2
contenere la condanna della nel limite della quota di responsabilità eventualmente Controparte_2
attribuitale; - ritenere e dichiarare il diritto della ad essere rivalsata da Controparte_2 Parte_1
di quanto verrà condannata a corrispondere a controparte in più rispetto al grado di
[...]
responsabilità eventualmente ascrittole;
- condannare il obbligato in via di regresso nei Pt_1
confronti della e per l'effetto, condannarlo a corrispondere direttamente Controparte_2
agli attori qualsivoglia somma la struttura sanitaria fosse stata condannata a pagare a causa della sua negligente condotta. In ogni caso, ritenere e dichiarare che la godeva di Controparte_2
copertura assicurativa con la RE TH International Insurance Limited e, per l'effetto,
pagina 10 di 48 condannare quest'ultima a manlevare la da eventuali condanne che la stessa, Controparte_2
a qualsivoglia titolo, avesse subito, anche in solido.
Si costituiva la contestando le domande avanzate, chiedendone il rigetto, riportandosi Controparte_12
alle difese spiegate nel separato procedimento ed opponendosi alla riunione.
Si costituiva la la quale contestava le domande avanzate e, in via Controparte_6
preliminare, eccepiva di non essere stata tempestivamente portata a conoscenza dell'azione civile proposta da e , della quale aveva avuto conoscenza soltanto nel Parte_3 Parte_2
momento in cui l'assicurato aveva formalizzato la denuncia di sinistro, posteriormente alla ricezione dell'atto introduttivo la controversia, quando ormai era interamente decorso il termine prescrizionale di due anni previsto dall'art. 2952 c.c., decorrenti dalla costituzione di parte civile nel procedimento penale (gennaio 2013), con conseguente irreversibile estinzione di ogni eventuale diritto nascente dal contratto assicurativo. Deduceva, altresì, che la garanzia era contenuta ai danni provocati ai pazienti con esclusione di quelli lamentati da soggetti differenti, come ad esempio gli stretti congiunti di una vittima primaria (art. 16 primo comma); la garanzia operava nei limiti della quota di responsabilità
effettiva dell'assicurato. Chiedeva, pertanto: in via preliminare, dichiarare la prescrizione di ogni diritto;
- in via principale, respingere la domanda, previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa per tutti i motivi esposti in atti;
- in via subordinata,
disporre un'equa riduzione degli importi eventualmente riconosciuti dovuti a titolo di indennizzo in favore dell'assicurato e condannarla in manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, nei limiti dell'effettivo grado di colpa ascrivibile all'assicurato e di quello di massimale.
pagina 11 di 48 Si costituiva la RE TH International Insurance Limited, la quale eccepiva l'inoperatività
della polizza assicurativa “per le richieste di risarcimento presentate all' per la prima volta Parte_7
nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti posti in essere durante il periodo di validità della garanzia compreso il periodo pregresso (se pattuito) indicato in ciascun Certificato di Applicazione della Convenzione.” Sicchè, la
“prima” richiesta di risarcimento doveva intervenire nel periodo ricompreso tra il 01.01.2012 al
01.01.2013. Infatti, la querela/denuncia presentata nonché il sequestro della cartella clinica e di tutti i documenti disposti dal magistrato erano avvenuti in data 04.03.2008. Tale fatto veniva comunicato al
Broker GE.AS. srl tramite lettera raccomandata della in data 07.03.2008. CP_2 Controparte_2
Pertanto, la prima “richiesta di risarcimento” era avvenuta in data 07.03.2008, ovvero fuori dal periodo di validità della polizza RE entro cui sarebbe dovuta pervenire, ovvero dal 01.01.2012 al
01.01.2013. Eccepiva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva per invalidità/inoperatività
della polizza n. 2012RCG00008-562069 sottoscritta dalla , in relazione all'art. 10 Controparte_2
comma 2 condizioni di polizza Convenzione La aveva l'obbligo di CP_10 Controparte_2
dichiarare di non essere a conoscenza di “fatti e circostanze” che potessero dare luogo a future richieste di risarcimento, pena, in caso contrario, la perdita della copertura. All'atto della stipulazione della polizza RE TH, la clinica aveva omesso di dichiarare l'esistenza del sinistro occorso ai coniugi e in data 4 marzo 2008 e la possibilità che dallo stesso potessero insorgere PT Pt_8
richieste di risarcimento, nonostante la clinica fosse pienamente a conoscenza dei fatti e delle circostanze fin dall'anno 2008. Rilevava, inoltre, che la polizza RE TH Italia -
Convenzione AIOP n. 2012RCG00008-562069 non copriva i danni prodotti dai singoli medici non dipendenti in forza dell'art. 3, ultimo comma, delle Condizioni particolari di polizza. Chiedeva,
pertanto: in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare, la carenza di legittimazione pagina 12 di 48 passiva della RE per mancata copertura temporale della polizza, ai sensi dell'art. 10 delle
Condizioni Particolari di polizza, trattandosi di fatto già noto e denunciato dall'assicurato fuori e prima del periodo di validità di copertura, secondo i termini e le modalità previste dalla polizza azionata n.
2012RCG00008-562069, con contestuale estromissione della stessa dal giudizio. In via CP_10
ulteriormente preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione della
RE per mancanza di operatività della polizza n. 2012RCG00008-562069 ai sensi dell'art. 10
comma 2 condizioni generali di contratto, anche in combinato disposto con gli articoli 1892, 1893 e
1894 cod. civ avendo sottaciuto fatti che potevano dare luogo a richiesta di risarcimento e, per l'effetto,
dichiarare RE carente di legittimazione passiva con estromissione dal giudizio, ovvero, in subordine, accertare e dichiarare la violazione da parte dell'assicurato degli articoli 1892, 1893 e 1894
cod. civ e conseguentemente annullare o dichiarare inefficace o priva di effetto la polizza n.
2012RCG00008-562069 e, per l'effetto, dichiarare RE carente di legittimazione passiva con estromissione dal giudizio ovvero escludere o ridurre l'indennizzo dovuto;
in via ulteriormente preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
in relazione alla mancanza di operatività dalla polizza n. Controparte_13
2012RCG00008-562069 Convenzione azionata dalla giacché le CP_10 Controparte_2
domande svolte dagli attori si riferivano alla esclusiva responsabilità del , medico non Pt_1
dipendente, per il quale la polizza RE TH non forniva garanzia e copertura in forza dell'art. 3 Condizioni Particolari di polizza e, conseguentemente, disporre l'estromissione della
RE TH dal giudizio ovvero rigettare nel merito le domande di garanzia azionate. In via ulteriormente preliminare e/o pregiudiziale dichiarare ed accertare il difetto di legittimazione passiva della per totale inoperatività della polizza n. Controparte_13
2012RCG00008-562069 Convenzione AIOP stipulata dalla in quanto la Controparte_2
pagina 13 di 48 polizza non prestava garanzia per i medici non dipendenti e, comunque, le domande formulate dagli attori dovevano ritenersi ricomprese nel massimale a primo rischio garantito dalla polizza del Pt_1
operando la polizza RE solo a II rischio oltre il massimale, a primo rischio, per Euro
1.000.000,00 e nel caso di mancata operatività della polizza a primo rischio porre il relativo importo a carico della per violazione degli obblighi di vigilanza e dell'art. 3 Controparte_2
Condizioni Particolari di polizza. In via ulteriormente preliminare e/o pregiudiziale dichiararsi inammissibile, così come formulata, la domanda di “condanna” diretta operata dalla nei CP_2
confronti della compagnia assicurativa e, per l'effetto, dichiararsi inammissibili le pretese risarcitorie di condanna di cui all'atto di citazione per chiamata di terzo della così come Controparte_2
avanzate nei confronti della RE. Nel merito, in via principale - accertato e dato atto che le deduzioni in fatto di cui alla citazione introduttiva del giudizio, oltre che inammissibili, apparivano infondate sia in fatto sia in diritto;
- accertato e dato atto che non esisteva alcuna responsabilità in capo ai medici ed alla convenuta ovvero a titolo di solidarietà tra gli stessi non Controparte_2
avendo l'attrice fornito al riguardo alcuna prova del nesso causale tra evento e danno addebitato ovvero del coinvolgimento o colpa diretta della convenuta, - accertato e dato atto che l'evento CP_2
non era per sua natura prevedibile o evitabile;
- respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto,
nonché inammissibili e/o improcedibili le domande tutte formulate da e nei confronti PT Pt_2
della ed assolvere interamente la medesima da ogni domanda e, Controparte_2
conseguentemente, - respingere la domanda di garanzia assicurativa impropria svolta dalla
[...]
nei confronti della In ogni caso, Controparte_2 Controparte_13
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree e, questo, anche nei confronti della e della terza chiamata RE TH, - accertare Controparte_2
l'inesistenza del danno e/o ridurre il danno in quanto non provato e, comunque, arbitrariamente pagina 14 di 48 determinato ed, in ogni caso, con decurtazione della somma di Euro 100.000,00 già corrisposti dalla a titolo di provvisionale;
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva per i fatti di CP_2
cui era causa di , senza coinvolgimento e con esclusione di responsabilità della Controparte_14 [...]
e, conseguentemente, - dichiarare la RE non tenuta ad indennizzare il Controparte_2 Pt_1
nella sua qualità di medico libero professionista non dipendente, in base all'art. 3 Condizioni particolari di polizza;
- accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità per i fatti di cui era causa dei medici non dipendenti e, conseguentemente, dichiarare la polizza RE TH solo a II° rischio, e solo oltre il massimale, rispetto alle polizze personali e private stipulate dal medico non dipendente con le compagnie Unipol Sai e di cui si chiedeva l'accertamento della relativa Controparte_6
operatività. In subordine, in ipotesi di mancanza e/o inoperatività e/o inefficacia della copertura a I
rischio della polizze del medico non dipendente, porre l'importo di Euro 1.000.000,00 integralmente a carico della stante la violazione degli obblighi di vigilanza e controllo dell'assicurato CP_2
sulla stipulazione delle polizze personali da parte dei medici non dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 Condizioni Particolari di polizza e degli articoli 1914 e 1915 del Codice Civile;
- accertare e dichiarare tenuta la RE TH a prestare la copertura assicurativa nei limiti dei precisi accordi negoziali assunti tra e Assicurazione in forza della polizza azionata, anche con Parte_7
riguardo alla esistenza di franchigia - scoperto di polizza per Euro 50.000,00 (al di sotto della quale non
è dovuto indennizzo) e con massimale di Euro 5.000.000,00; - accertare e dichiarare, la parziale inoperatività della polizza n. 2012RCG00008- 562069, stipulata dalla Controparte_2
limitatamente alla quota (pari al 7,50%) dell'eventuale indennizzo in quanto facente in capo alla coassicuratrice in forza dell'art.17 delle Condizioni Particolari per il quale non Controparte_4
sussisteva alcuna solidarietà in capo a RE;
- accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex art. 2055 e 1299 cod. civ., le diverse responsabilità e gradazioni di colpa, della CP_2
pagina 15 di 48 di e dei medici non dipendenti e/o di terzi a qualsiasi titolo coinvolti nella fattispecie de CP_2
qua, anche se non convenuti, con conseguente condanna risarcitoria graduata della con CP_2
riferimento alla eventuale diseguale efficienza causale delle condotte accertate e/o eventuale esclusione o riduzione del carico risarcitorio e delle relative quote di colpa e con esclusione di solidarietà della polizza RE con le altre compagnie rispondendo esclusivamente in relazione alla propria quota e limitazione di garanzia.
Si costituiva la chiamata in causa dalla , la quale deduceva Controparte_4 Controparte_2
che quest'ultima svolgeva la chiamata in garanzia nei confronti di soltanto in denegata ipotesi CP_4
di accoglimento delle eccezioni di mancanza di operatività/copertura della polizza n. 2012RCG00008-
562069 stipulata con RE TH (in coassicurazione con . Per tali ragioni, la CP_4
chiamata evidenziava che la domanda volta alla manleva nei confronti di ed in favore della CP_4
da eventuali condanne risultava limitata alla garanzia prestata da (in Controparte_2 CP_4
coassicurazione con la terza chiamata in forza della polizza n. 127161) e non Controparte_3
estesa anche alla polizza n. 2012RCG00008-562069. Eccepiva la prescrizione del diritto alla garanzia della nei confronti di in relazione alla polizza n. Controparte_2 Controparte_4
2012RCG00008- 562069 per la quota del 7,5%. Infine, si associava nel merito alle difese già svolte dalla RE tese al rigetto, sia nell'an che nel quantum. Quindi, chiedeva: in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la mancanza di domanda in garanzia/manleva svolta dalla
[...]
nei confronti della in relazione alla polizza n. Controparte_2 Controparte_4
2012RCG00008-562069, con contestuale rigetto della domanda di garanzia;
in via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare la prescrizione del diritto alla garanzia/manleva svolta nei confronti della in relazione alla polizza n. 2012RCG00008-562069, con contestuale rigetto Controparte_4
della domanda di garanzia;
in via ulteriormente preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare, la pagina 16 di 48 carenza di legittimazione passiva della e per mancata copertura temporale della polizza, Controparte_4
ai sensi dell'art. 10 delle Condizioni Particolari di polizza, trattandosi di fatto già noto e denunciato dall'assicurato fuori e prima del periodo di validità di copertura, secondo i termini e le modalità
previste dalla polizza azionata n. 2012RCG00008-562069, con contestuale estromissione della CP_10
stessa dal giudizio;
in via ulteriormente preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione della per mancanza di operatività della polizza n. 2012RCG00008-562069 ai CP_4
sensi dell'art. 10 comma 2 condizioni generali di contratto, anche in combinato disposto con gli articoli
1892, 1893 e 1894 cod. civ. avendo sottaciuto fatti che potevano dare luogo a richiesta di risarcimento,
e per l'effetto dichiarare carente di legittimazione passiva con estromissione dal giudizio, CP_4
ovvero, in subordine, accertare e dichiarare la violazione da parte dell'assicurato degli articoli 1892,
1893 e 1894 cod. civ e conseguentemente annullare o dichiarare inefficace o priva di effetto la polizza n. 2012RCG00008-562069 e per l'effetto dichiarare carente di legittimazione passiva con CP_4
estromissione dal giudizio, ovvero escludere o ridurre l'indennizzo dovuto;
in via ulteriormente preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_4
, in relazione alla mancanza di operatività dalla polizza n. 2012RCG00008-562069 Convenzione
[...]
azionata dalla giacché le domande svolte dagli attori nel giudizio si CP_10 Controparte_2
riferivano alla esclusiva responsabilità del , medico non dipendente, per il quale la polizza Pt_1
non forniva garanzia e copertura in forza dell'art. 3 Condizioni Particolari di polizza e con CP_4
conseguente estromissione della dal giudizio, ovvero con rigetto nel merito delle Controparte_4
domande di garanzia azionate. In via ulteriormente preliminare e/o pregiudiziale dichiarare ed accertare il difetto di legittimazione passiva della , per totale inoperatività della polizza n. Controparte_4
2012RCG00008-562069 Convenzione AIOP stipulata dalla in quanto la Controparte_2
polizza non prestava garanzia per i medici non dipendenti e, comunque, le domande formulate dagli pagina 17 di 48 attori dovevano ritenersi ricomprese nel massimale a primo rischio garantito dalla polizza del , Pt_1
operando la polizza solo a II rischio oltre il massimale, a primo rischio, per Euro 1.000.000,00 CP_4
e nel caso di mancata operatività della polizza a primo rischio porre il relativo importo a carico della per violazione degli obblighi di vigilanza e dell'art. 3 Condizioni Particolari Controparte_2
di polizza. Nel merito, in via principale - accertato e dato atto che le deduzioni in fatto di cui alla citazione introduttiva del giudizio, oltre che inammissibili, apparivano infondate sia in fatto sia in diritto;
- accertato e dato atto che non esisteva alcuna responsabilità in capo ai medici ed alla convenuta ovvero a titolo di solidarietà tra gli stessi non avendo l'attrice fornito al Controparte_2
riguardo alcuna prova del nesso causale tra evento e danno addebitato ovvero del coinvolgimento o colpa diretta della convenuta, - accertato e dato atto che l'evento non era per sua natura CP_2
prevedibile o evitabile -, respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché inammissibili e/o improcedibili le domande tutte formulate dagli attori e nei confronti della PT Pt_2 CP_2
ed assolvere interamente la medesima da ogni domanda e, conseguentemente, respingere la
[...]
domanda di garanzia assicurativa impropria svolta dalla nei confronti della Controparte_2
In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande Controparte_4
attoree e, questo, anche nei confronti della e della terza chiamata Controparte_2 [...]
accertare l'inesistenza del danno e/o ridurre il danno in quanto non provato e, comunque, CP_4
arbitrariamente determinato ed, in ogni caso, con decurtazione della somma di Euro 100.000,00 già
corrisposti dalla a titolo di provvisionale;
- accertare e dichiarare la responsabilità CP_2
esclusiva per i fatti di cui era causa del , senza coinvolgimento e con esclusione di Pt_1
responsabilità della e, conseguentemente, dichiarare la non tenuta ad Controparte_2 CP_4
indennizzare il , nella sua qualità di medico libero professionista/medico non dipendente, in Pt_1
base all'art. 3 Condizioni particolari di polizza;
accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità per i pagina 18 di 48 fatti di cui era causa dei medici non dipendenti e, conseguentemente, dichiarare la polizza solo CP_4
a II° rischio, e solo oltre il massimale, rispetto alle polizze personali e private stipulate dal medico non dipendente con le compagnie Unipol Sai e di cui si chiedeva l'accertamento Controparte_6
della relativa operatività. In subordine, in ipotesi di mancanza e/o inoperatività e/o inefficacia della copertura a I rischio della polizze del medico non dipendente, porre l'importo di Euro 1.000.000,00
integralmente a carico della stante la violazione degli obblighi di vigilanza e controllo CP_2
dell'assicurato sulla stipulazione delle polizze personali da parte dei medici non dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 Condizioni Particolari di polizza e degli articoli 1914 e 1915 del Codice Civile;
accertare e dichiarare tenuta la a prestare la copertura assicurativa nei limiti dei precisi Controparte_4
accordi negoziali assunti tra e Assicurazione in forza della polizza azionata, anche con Parte_7
riguardo alla esistenza di franchigia - scoperto di polizza per Euro 50.000,00 (al di sotto della quale non era dovuto indennizzo) e con massimale di Euro 5.000.000,00; accertare e dichiarare, la parziale inoperatività della polizza n. 2012RCG00008- 562069, stipulata dalla CP_2 Controparte_2
limitatamente alla quota (pari al 92,50%) dell'eventuale indennizzo in quanto facente in capo alla coassicuratrice RE TH in forza dell'art.17 delle Condizioni Particolari per il quale non sussisteva alcuna solidarietà in capo a;
accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di Controparte_4
regresso tra coobbligati ex art. 2055 e 1299 cod. civ., le diverse responsabilità e gradazioni di colpa della convenuta e dei medici non dipendenti e/o di terzi a qualsiasi titolo Controparte_2
coinvolti, anche se non convenuti, con conseguente condanna risarcitoria graduata del convenuta
[...]
con riferimento alla eventuale diseguale efficienza causale delle condotte accertate e/o CP_2
eventuale esclusione o riduzione del carico risarcitorio e delle relative quote di colpa e con esclusione di solidarietà della con le altre compagnie rispondendo esclusivamente in relazione alla CP_4
propria quota e limitazione di garanzia.
pagina 19 di 48 Si costituiva la chiamata in causa dalla in ragione della prima Controparte_15 Controparte_2
eccezione sollevata dalla RE, in regime di coassicurazione con la che Controparte_4
prestavano copertura assicurativa all'epoca del sinistro per cui era causa, per essere dalle medesime manlevate in caso accoglimento della suddetta eccezione. In tal senso produceva in atti il certificato di polizza n. 127161, avente efficacia dal 31.12.07 al 31.12.08. Rilevava che la polizza n. 127161 azionata
Cont contro e che aveva avuto efficacia dal 06.02.2005 al 31.12.2010, era regolata dalle CP_4
condizioni di cui alla Convenzione n°127100, codice 528. Con tale polizza si era convenuta la CP_10
Cont ripartizione per quote dell'assicurazione fra più imprese di assicurazione, e precisamente fra
(40%), (40%), (10%) e CP_16 Controparte_17 Controparte_18
(10%). Eccepiva, altresì, che la prima richiesta risarcitoria formulata dagli attori nei confronti della per l'evento del 2008 risaliva al 26.01.2012. Al contempo, l'atto di costituzione Controparte_2
di parte civile, che corrispondeva all'esercizio dell'azione civile in sede penale, risultava depositato in data anteriore all'udienza penale del 09.10.2013 e sicuramente era conosciuto dalla alla CP_2
data del 1 febbraio 2013: in tale giorno, infatti, la risultava essersi costituita, Controparte_2
quale responsabile civile, innanzi al GUP presso il Tribunale penale di Catania. Ne derivava che la aveva potuto aver contezza della domanda risarcitoria nei suoi confronti a far data Controparte_2
Cont dal 2012, salvo tuttavia darne notizia ad e con essa alle altre coassicurazioni di cui alla polizza,
soltanto con l'atto di citazione con chiamata di terzo notificato in data 14 dicembre 2018, quando ormai ogni prescrizione era però maturata. Inoltre, deduceva che l'art. 9 delle condizioni di contratto,
intitolato “validità temporale dell'assicurazione”, nel premettere che per sinistro RCT si intendeva la richiesta di risarcimento relativa ai danni per i quali era prestata l'assicurazione, stabiliva poi come la polizza valeva per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa. Senonchè, nella fattispecie, la prima richiesta risarcitoria era pagina 20 di 48 pervenuta proprio nel periodo in cui la polizza non era più in essere. Ed infatti, mentre la polizza n.
127161 aveva avuto efficacia dal 06.02.2005 al 31.12.2010, quando era cessata per scadenza del contratto senza rinnovo, la prima lettera di messa in mora verso la risaliva al 2012, CP_2
periodo in cui la garanzia non era più operativa. Deduceva, inoltre che il contratto di assicurazione in parola era in effetti un contratto posto a garanzia e presidio del solo patrimonio dell'Assicurato (in questo caso la clinica), come tale efficace solo inter partes ed insuscettibile di essere azionato da terzi.
Ne conseguiva, per il caso di condanna della per fatto ascrivibile in tutto o in parte al CP_2
, il diritto degli assicuratori eventualmente tenuti in forza della polizza n. 127161 a rivalere la Pt_1
ad agire in regresso verso il predetto professionista per l'importo corrispondente alla quota CP_19
danno dipendente dalla sua responsabilità. Chiedeva, pertanto: 1) in via preliminare: al fine di consentire alle assicurazioni terze chiamate di svolgere nei confronti di la Parte_1
domanda di manleva/regresso, disporre – ove ritenuto necessario - ai sensi dell'art. 269 c.p.c. il differimento della prima udienza di comparizione delle parti;
2) In via principale: - rigettare tutte le domande svolte da parte attrice e da nei confronti della , in Parte_1 Controparte_2
Cont quanto infondate in fatto ed in diritto, con conseguente rigetto di ogni pretesa avanzata contro e
, ovvero ogni domanda proposta e proponenda sulla base della polizza n. 126171; 3) In Controparte_4
via di subordine, nel caso di accoglimento della domanda attorea contro la per fatto CP_19
riconducibile alla responsabilità del , accogliere la domanda di regresso-rivalsa formulata Pt_1
contro quest'ultimo dalla per quanto dovesse essere costretta a pagare in Controparte_2
esecuzione dell'emananda sentenza. 4) Quanto alla domanda di garanzia proposta dalla CP_2
nei confronti di e in forza della polizza n. 126171: a) in
[...] Controparte_20 Controparte_4
via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2952 commi secondo e terzo del c.c., dei diritti derivanti dalla polizza n. 126171 per le ragioni esplicitate al punto 2.1,
pagina 21 di 48 rigettando, per l'effetto, ogni domanda proposta e proponenda in forza della polizza medesima. b) in via principale: accertare e dichiarare, in virtù dell'art. 9 delle condizioni del contratto di assicurazione azionato (Convenzione , l'inoperatività temporale della polizza assicurativa n. 126171 per essere CP_10
intervenuta la prima richiesta risarcitoria fuori dal periodo di vigenza della stessa, respingendo per
Cont l'effetto ogni domanda proposta contro e ovvero ogni domanda proposta e Controparte_4
proponenda in forza della polizza medesima;
c) in via di subordine: escludere e/o contenere la manleva nel rispetto delle condizioni e limiti di polizza rappresentati ai punti 2.3, 2.4. e 2.5, con specifico riferimento al limite del massimale, allo scoperto di polizza, all'esclusione della copertura per responsabilità facenti capo ai medici non dipendenti, all'esclusione della copertura per spese legali dell' e delle altre condizioni di contratto;
d) in ogni caso e sempre per l'ipotesi di ritenuta Parte_7
operatività della polizza: in virtù del contratto di coassicurazione (polizza n. 127161) e dell'art. 1911
c.c., accertare e dichiarare che l'assicurazione era ripartita per quote tra le Società Controparte_3
al 40%, al 10%, al 40%, e Controparte_4 Controparte_21 Controparte_18
al 10%, limitando e contenendo l'indennizzo eventualmente dovuto dalle due coassicuratrici
[...]
evocate in giudizio nei soli limiti della propria quota di partecipazione al rischio, e quindi nella misura del 40% per e del 10% di , rigettando ogni diversa richiesta;
5) Controparte_3 Controparte_4
In via di rivalsa: nel caso di accoglimento della domanda di garanzia svolta dalla nei CP_2
confronti di e condannare il a rivalere queste Controparte_20 Controparte_4 Pt_1
ultime di quanto dovessero esser condannate a corrispondere a titolo di indennizzo per la quota parte riconducibile alla responsabilità del predetto medico, nel rispetto dei limiti e condizioni che precedono.
Si costituiva la chiamata in causa dalla , con riguardo alla Controparte_11 Controparte_2
polizza n.127161, essendo prevista la ripartizione per quote anche con altre imprese, in particolare, la e la ad essa incorporate, la quale contestava in fatto ed in diritto le CP_22 CP_23
pagina 22 di 48 domande avanzate, chiedendone il rigetto. Eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto e l'inoperatività della polizza, riportandosi alle domande e alle difese spiegate in atti.
Veniva disposta la riunione al procedimento n.19882/16 R.G. del procedimento n.3825/2018 R.G..
Disposti il mutamento di rito in quello ordinario ex art.702 ter c.p.c., nonché la mediazione obbligatoria come da ordinanza del 26.10.2017, la causa, istruita documentalmente e con la espletata c.t.u.,
all'udienza del 18.10.2022 veniva posta in decisione.
Con sentenza n.1978/23 il Tribunale di Catania così decideva: “condanna Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore e il dott. in solido al pagamento Parte_1
in favore di della somma di euro 215.360,00 e di , della somma Parte_3 Parte_2
di euro 222.090,00, in valori attuali, a titolo di risarcimento del danno iure proprio, oltre interessi al
tasso legale dalla data della presente decisione fino al momento del pagamento, per le causale di cui in
motivazione, detratta la somma previamente corrisposta;
-condanna la 24
, e in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a tenere
[...] Controparte_4
indenne la del risarcimento del danno da corrispondere alla parte attrice Controparte_2
come sopra determinato, nei limiti indicati in motivazione;
-condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne Controparte_11
il dott. del risarcimento del danno da corrispondere alla parte attrice, nei limiti Parte_1
indicati in motivazione;
-condanna il dott. a corrispondere alla quanto da Parte_1 Controparte_2
questa corrisposto a parte attrice in conseguenza del presente procedimento nella misura della metà;
-condanna la a corrispondere a al dott. quanto da Controparte_2 Parte_1
questi corrisposto a parte attrice in conseguenza del presente procedimento nella misura della metà;
pagina 23 di 48 -Dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto nei confronti della Controparte_6
-rigetta per il resto;
- condanna il Dott. e la , nonché le terze chiamate RE Parte_1 Controparte_2
TH International Insurance Limited, , 24 Controparte_4
e in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti attrici
[...] Controparte_11
e , che si liquidano nella complessiva somma di euro 18.917,00 Parte_3 Parte_2
per compensi, oltre euro 545,00 per spese vive, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Spese compensate per il resto;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate nel relativo decreto, definitivamente a carico del Dott.
[...]
, della nonché delle terze chiamate RE TH Parte_1 Controparte_2
International Insurance Limited, , e 24 Controparte_4
in solido”. Controparte_11
Avverso la citata sentenza ha interposto appello , affidandolo a cinque motivi e Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previa
valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
- Ritenere ammissibile il presente appello;
- nel merito, riformare integralmente la sentenza emessa dal tribunale di Catania n. 1978/2023,
pubblicata il 08.05.2023, e resa a definizione dei giudizi riuntiti giudizio R.G. 19882/2016 e 3825/2018
accogliendo le conclusioni tutte rassegnate in atti:
quanto al giudizio iscritto al R.G. 19882/2016:
Nel merito, respingere la domanda formulata dall'attrice , sia nell'an che nel Controparte_2
quantum, perché assolutamente infondata in fatto e diritto, per tutte le ragioni
sopra evidenziate e stante l'assoluta irresponsabilità del dott. ; Pt_1
pagina 24 di 48 quanto al giudizio 3825/2018:
Nel merito, respingere la domanda formulata dagli attori, sigg. e , sia nell'an che nel PT Pt_2
quantum, perché assolutamente infondata in fatto e diritto, per tutte le ragioni sopra evidenziate e
stante l'assoluta irresponsabilità del dott. ; Pt_1
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea quantificare secondo equità il danno,
contenendolo al minimo secondo giustizia ed equità, e, in ogni caso, accertare la responsabilità della
in misura esclusiva o quantomeno preponderante, con conseguente condanna Controparte_2
e diritto del dott. di essere garantito e manlevato. Pt_1
- Con vittoria si spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si offrono in comunicazione, mediante deposito telematico in Cancelleria, i seguenti documenti:
1) copia autentica della sentenza gravata;
2) fascicolo di parte del precedente grado di giudizio”.
Si sono costituiti la , Controparte_2 Controparte_1 Controparte_20
, 24 [...]
, , e . CP_4 Controparte_6 Parte_2 Parte_3
La ha aderito ai motivi di appello nn.2 e 4 proposti dal ed ha chiesto Controparte_2 Pt_1
accogliere le seguenti conclusioni: “accogliere ancor solo uno dei motivi di appello principale nn. 2 e
4 e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza di primo grado rigettando le richieste risarcitorie
dei sigg.ri e e condannando quest'ultimi a restituire alla le somme PT Pt_2 Controparte_2
già da questa corrisposte in loro favore anche dopo l'emissione della sentenza di primo grado e che
corrisponderà nelle more del presente giudizio di appello in virtù dell'intesa di cui al § 2 della
presente comparsa – solo se tali importi non verranno corrisposti dalla e dalla CP_25 [...]
in ottemperanza all'obbligo di manleva - nonché alle spese processuali di primo e secondo CP_4
pagina 25 di 48 grado; - rigettare la domanda del dott. finalizzata ad accertare la responsabilità della Pt_1 [...]
in misura esclusiva o, quantomeno preponderante, con conseguente condanna e Controparte_2
diritto del dott. di essere garantito e manlevato per le ragioni di cui al § 4; - rigettare la Pt_1
domanda del dott. finalizzata a porre in capo della le spese processuali di Pt_1 CP_2
primo grado, così confermando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha deciso per la
soccombenza reciproca e ha disposto la compensazione delle citate spese;
sull'appello incidentale: - in
Co via principale, rigettare i motivi di gravame della e della e confermare la sentenza di CP_4
primo grado lì dove ha statuito per la condanna delle predette compagnie a tenere indenne la
[...]
del risarcimento del danno da corrispondere alla parte attrice come determinato in Controparte_2
sentenza; - in via gradata, nella non temuta ipotesi di accoglimento del gravame incidentale n. 1,
ritenere e dichiarare che la al verificarsi del presunto evento lesivo – Controparte_2
4.3.2008 -, era assicurata con la con la e con Controparte_20 Controparte_4
(già MI e , tutte tra loro in coassicurazione Controparte_1 Controparte_21
rispettivamente per il 40%, 10% e 50%, e, per l'effetto, condannare quest'ultime a manlevare, con la
percentuale di coassicurazione a ciascuna spettante, la da eventuali Controparte_2
condanne che la stessa, a qualsivoglia titolo, avesse a subire da codesto processo anche in solido;
- in
via gradata, nella non temuta ipotesi di accoglimento del gravame incidentale n. 2: - dichiarare
l'intervenuta decadenza della e della ad impugnare il contratto ai CP_25 Controparte_17
sensi dell'art. 1892 II comma;
- in subordine, dichiarare non applicabile l'art. 1892 c.c. invocato,
poiché le assicurazioni in pregio allo stesso invocato articolo, non hanno provato che le presunte
dichiarazioni inesatte e le asserite reticenze della , siano relative a circostanze tali che CP_2
l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se
avesse conosciuto il vero stato delle cose;
- in via ancor più gradata, dichiarare la non applicabilità al
pagina 26 di 48 caso di specie dell'art. 1892 c.c. non sussistendo in capo alla Casa di Cura alcun dolo e/o colpa grave
e, conseguentemente, che non si proceda in nessun caso all'annullamento e/o limitazione della polizza
assicurativa che, comunque, dovrà esplicare i propri effetti in toto;
- in estremo subordine, ridurre
l'eventuale determinazione della somma dovuta dalla compagnia a garanzia della Struttura, ai sensi
dell'art. 1893 c.c., in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato
applicato, con la consapevolezza invero che parte avversa non è riuscita a provare l'incidenza nella
determinazione del premio”.
La ha chiesto la riunione dell'appello del al separato appello Controparte_1 Pt_1
dalla stessa proposto ed ha insistito nelle conclusioni ivi rassegnate.
ha chiesto accogliersi i motivi di appello nn.1, 2, 3 e 4 proposti dal ed Controparte_20 Pt_1
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte adita, ogni altra domanda disattesa, così
giudicare.
1.Con riferimento all'appello principale del dott. : Parte_1
-in accoglimento dei motivi di appello principale nn. 1) 2) 3) 4), rigettare le domande dei signori
e , siccome infondate in fatto ed in diritto, con conseguente Parte_3 Parte_2
Con rigetto anche di ogni pretesa avanzata contro e , ovvero ogni domanda proposta e Controparte_4
proponenda sulla base della polizza n. 126171;
- rigettare, in ogni caso, ogni domanda proposta dal dott. contro la , in Pt_1 Controparte_2
quanto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto anche contro le odierne Compagnie deducenti;
2.Con riferimento all'appello incidentale di Controparte_26
, respingere tutti i motivi di appello
[...] Controparte_4
proposti, in quanto infondati in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado sul punto;
pagina 27 di 48 3) In ogni caso, quanto alla domanda di garanzia proposta dalla nei confronti di Controparte_2
e in forza della polizza n. 126171: a) in via preliminare: Controparte_20 Controparte_4
accertare e dichiarare l'intervenuto passaggio della sentenza di primo grado nella parte in cui ha
implicitamente rigettato la domanda di garanzia svolta dalla nei confronti di Controparte_2
e sulla base della polizza n. 126171, in quanto non Controparte_20 Controparte_4
appellata in via incidentale, rigettando la domanda riproposta in sede di appello;
b) sempre in via
preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2952 commi secondo e
terzo del c.c., dei diritti derivanti dalla polizza n. 126171 per le ragioni esplicitate al punto 3.2 del
presente atto, rigettando, per l'effetto, ogni domanda proposta e proponenda in forza della polizza
medesima. c) in via principale: accertare e dichiarare, in virtù dell'art. 9 delle condizioni del contratto
CP_1 di assicurazione azionato (Convenzione ), l'inoperatività temporale della polizza assicurativa n.
126171 per essere intervenuta la prima richiesta risarcitoria fuori dal periodo di vigenza della stessa,
Con respingendo per l'effetto ogni domanda proposta contro e ovvero ogni domanda Controparte_4
proposta e proponenda in forza della polizza medesima;
d) in via di subordine: escludere e/o contenere
la manleva nel rispetto delle condizioni e limiti di polizza rappresentati ai punti 3.3, 3.4. e 3.5 del
presente atto, con specifico riferimento al limite del massimale, allo scoperto di polizza, all'esclusione
della copertura per responsabilità facenti capo ai Medici non dipendenti, all'esclusione della
copertura per spese legali dell' e delle altre condizioni di contratto che si hanno qui per Parte_7
espressamente richiamate;
e) in ogni caso e sempre per l'ipotesi di ritenuta operatività della polizza:
in virtù del contratto di coassicurazione (polizza n. 127161) e dell'art. 1911 c.c., accertare e
dichiarare che l'assicurazione è ripartita per quote tra le Società al 40%, Controparte_3 [...]
al 10%, al 40%, e al 10%, CP_4 Controparte_21 Controparte_18
limitando e contenendo l'indennizzo eventualmente dovuto dalle due Coassicuratrici evocate in
pagina 28 di 48 giudizio nei soli limiti della propria quota di partecipazione al rischio, e quindi nella misura del 40%
per e del 10% di , rigettando ogni diversa richiesta;
4) In via di Controparte_3 Controparte_4
rivalsa: nel caso di accoglimento della domanda di garanzia svolta dalla nei confronti di CP_2
e condannare il Dott. a rivalere Controparte_20 Controparte_4 Parte_1
queste ultime di quanto dovessero esser condannate a corrispondere a titolo di indennizzo per la quota
parte riconducibile alla responsabilità del predetto Medico, nel rispetto dei limiti e condizioni che
precedono”.
e Controparte_27
hanno proposto appello incidentale ed hanno così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_4
d'Appello adita, contrariis reiectis, riformata in parte qua la sentenza impugnata:
- in via preliminare, ritenuta e dichiarata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 283 c.p.c. per
la concessione della sospensione dell'esecuzione provvisoria, sospendere l'efficacia esecutiva della
sentenza impugnata;
- in accoglimento dei motivi di appello principale nn. 1) 2) 3) 4) del dott.
, rigettare le domande dei signori e , Parte_1 Parte_3 Parte_2
siccome infondate in fatto ed in diritto;
- conseguentemente condannare gli stessi alla rifusione delle
spese legali di primo e di secondo grado delle parti convenute e terze chiamate;
– in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, ritenere e dichiarare, ex art. 10 condizioni
contrattuali, che la polizza Convenzione AIOP 2012RCG00008-562069, stipulata in co-assicurazione
tra la (92,5%) e la (7,5%), valida per il periodo dal 01.01.2012 al CP_25 Controparte_4
01.01.2013, è inefficace e non opera in relazione al sinistro per cui è giudizio, stante che la prima
richiesta di risarcimento, ai sensi di polizza, è stata ricevuta dalla struttura sanitaria, prima della
stipula del contratto assicurativo, e da questa denunciata ad altro assicuratore;
pagina 29 di 48 - per l'effetto, respingere le domande di garanzia/manleva, avanzata nei confronti della CP_28
, con vittoria di spese legali;
Controparte_4
– in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1892 c.c. e del contratto di assicurazione, l'annullamento del contratto di assicurazione
e/o l'inoperatività della garanzia, relativamente al sinistro oggetto di giudizio, e, per l'effetto, rigettare
la domanda di manleva nei confronti delle coassicuratrici e , con vittoria di CP_25 Controparte_4
spese legali;
- in subordine, ai sensi dell'art. 1893, comma 2, ridurre la somma dovuta in proporzione
della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il
vero stato delle cose;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita dichiarare Controparte_6
inammissibile o respingere l'appello proposto e per l'effetto confermare integralmente la decisione
impugnata comunque con riferimento alla domanda di garanzia proposta dal Dottor Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_6
- in via preliminare, dichiarare la prescrizione di ogni diritto;
- in via principale, respingere la domanda, previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza
dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della
garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa per tutti i motivi esposti in atti;
- in via subordinata, disporre un'equa riduzione degli importi eventualmente riconosciuti dovuti a
titolo di indennizzo in favore dell'assicurato e condannare la esponente compagnia assicurativa in
manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, nei limiti
dell'effettivo grado di colpa ascrivibile all'assicurato e di quello di massimale (Euro 500.000=);
pagina 30 di 48 - in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per
legge”.
e hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_2 Parte_3
l'Eccellentissima Corte di Appello adita
- Dichiarare inammissibile- improcedibile l'appello per carenza di specificità dei motivi di appello;
- Nel merito confermare la sentenza di condanna del Tribunale di Catania civile n.3486/2023 dell'8
maggio 2023 a definizione del procedimento promosso dai signori distinto dal numero Parte_4
RG 3825/2018 riunito al R.G. 19882/2016;
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
- Condannare parte appellante in relazione ai motivi di appello ai sensi dell'art. 96 comma 2 c.p.c.”.
Con separato atto di appello la sentenza n.1978/23 del Tribunale di Catania è stata impugnata anche da
, che ha articolato due motivi e rassegnato le seguenti conclusioni: “voglia Controparte_1
la Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previa declaratoria di ammissibilità del gravame,
preliminarmente
.1) disporre la immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti
degli artt. 351 e 283 c.p.c. giusta motivazioni esposte in parte narrativa.
Tanto con riserva espressa di ricorrere ulteriormente a mente del 2^ comma del precitato art. 351.
.2) nel merito, con qualsivoglia formula giuridica e sempre previo totale accoglimento della chiesta
inibitoria, annullare e/o riformare e/o modificare integralmente la sentenza n. 1978/2023 resa a
definizione dei giudizi riuniti de quibus alla luce degli addotti motivi ed in accordo a quanto in
narrativa e parte rescissoria, così anche da farsi diritto alle conclusioni a suo tempo rassegnate
innanzi al Tribunale (cfr. richiamata ed allegata comparsa del 16/09/2017, pag. 14 a seguire su pag.
15; richiamata ed allegata comparsa del 12/11/2018, pag. 13 a seguire su pag. 14; richiamata ed
pagina 31 di 48 allegata comparsa del 25/10/2019, da metà pag. 8 a seguire su pag. 9), conclusioni che si intendono
dunque fedelmente riportate e trascritte.
.3) Comunque e sempre, qualora la Corte non dovesse dare pronta eco alla istanza di inibitoria, di poi
in sentenza condannare gli appellati ut supra al rimborso integrale delle somme tutte da Parte_9
costoro eventualmente incassate, gravate dagli accessori di Legge.
.4) in via istruttoria, ove mai la Corte già non convinta delle risultanze di cui alla consulenza di primo
grado, disporsi nuova perizia giusta l'analiticamente esposto in parte narrativa;
.5) condannare la controparte alla rifusione di spese e compensi di ogni fase e grado del giudizio”.
All'udienza del 20.12.2023 questa Corte ha proceduto alla riunione dei due appelli e con successiva ordinanza del 18.10.2024 ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
All'udienza del 18.6.2025, esaurita la discussione orale, la causa, introdotta dopo l'entrata in vigore del
D. L.vo 149/22, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc richiamato dall'art.350 bis cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esame dei motivi degli appelli principali proposti da e Parte_1 Controparte_1
e dell'appello incidentale proposto da
[...] Controparte_27
e rendono opportuna la seguente premessa.
[...] Controparte_4
A seguito dei fatti per cui è causa e, in particolare, del decesso della piccola avvenuto in Persona_1
data 4.3.2008 immediatamente dopo il parto per sofferenza fetale acuta, , n.q. di Parte_1
medico ginecologo operante presso la casa di cura dietro denuncia querela sporta dai CP_2
genitori della piccola, è stato sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'art.589 cp. Il
giudizio, nel quale e si sono costituiti parte civile e la casa di Parte_3 Parte_2
pagina 32 di 48 cura è stata citata e si è costituita quale responsabile civile, si è concluso in primo grado con CP_2
la sentenza n.5216/15 con la quale il Tribunale di Catania, sezione penale, ha condannato l'imputato alla pena di anni uno di reclusione (pena sospesa), nonché al risarcimento dei Parte_1
danni, in solido con il costituito responsabile civile, in favore delle costituite parti civili, da liquidare in separata sede civile, con assegnazione in favore di ciascuna delle parti civili di una provvisionale,
immediatamente esecutiva, pari ad €.50.000,00, nonché alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile.
La sentenza penale è stata appellata esclusivamente dall'imputato e questa Corte d'appello, sezione penale, con sentenza n.3550/16, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania il
26.10.2015, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascrittogli perché estinto per prescrizione, ha confermato le statuizioni civili ed ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili.
La superiore statuizione non è stata oggetto di successiva impugnazione ed è, pertanto, passata in giudicato.
Tanto premesso e passando, quindi, all'esame dei motivi di appello proposti da Parte_1
questa Corte osserva quanto segue.
Con il primo ed il terzo motivo l'appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione di legge in tema di rapporti tra la giurisdizione penale e quella civile;
in tema di valore probatorio, in sede civile, della sentenza di non luogo a provvedere per intervenuta prescrizione.
Secondo il Gulisano Proprio la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 39614/22
(richiamata dalla sentenza impugnata) “non fa altro che corroborare tutti quanti gli assunti portati da
questa difesa, in quanto la S.C. si è chiaramente pronunciata nel senso di integrare la competenza
pagina 33 di 48 civile del giudice penale, quand'anche, per errore, il giudice penale di primo grado avesse dichiarato
il non luogo a procedersi per intervenuta prescrizione in primo grado.
Proprio tale sentenza, contrariamente a quanto sostenuto nel capo impugnato, esclude, ex art. 578
c.p.p., la competenza del giudice civile e rimarca la competenza esclusiva del giudice penale nella
liquidazione dei danni reclamati dalla parte civile. Esattamente come accaduto nella fattispecie che ci
occupa, allorché La Corte di Appello Penale, prendendo atto dell'intervenuta prescrizione nel corso
del giudizio di secondo grado, ha statuito in ordine alla domanda di risarcimento della parte civile e
ha liquidato integralmente e in maniera pienamente satisfattiva le pretese economiche dei sig. e PT
. Pt_2
In presenza della sentenza di condanna dell'imputato, l'unica possibilità offerta alla parte civile era
l'impugnazione di quella sentenza penale, non già il ricorso al giudice civile, ove celebrare un nuovo,
ulteriore, processo con una nuova ed ulteriore liquidazione del danno!
In assenza di impugnazione, invece, la sentenza della Corte di Appello di Catania è divenuta definitiva,
con la conseguenza che è divenuto definitivo anche l'accertamento dell'entità del danno risarcibile e la
relativa condanna.
Che quello introdotto dai coniugi e in sede civile sia in realtà una inammissibile PT Pt_2
“duplicazione” del giudizio civile svoltosi in sede penale (e non una semplice riassunzione in sede
civile del procedimento penale) è confermato anche dall'inutile decorso del termine ex art. 392 c.p.c.
stabilito ai fini della riassunzione.
Se il giudice avesse correttamente applicato le richiamate disposizioni normative e la relativa
interpretazione da parte della giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto prendere atto della
integrale liquidazione del danno in sede penale e respingere integralmente le pretese dei sig. e PT
”. Pt_2
pagina 34 di 48 Anche ha articolato il medesimo motivo di appello nel separato atto di Controparte_1
impugnazione.
Il motivo appare infondato e merita il rigetto.
Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti e , Pt_1 Controparte_1
il Tribunale penale di Catania non ha affatto provveduto alla liquidazione del danno in favore delle costituite parti civile, limitandosi a riconoscere loro una provvisionale. Se, infatti, per un verso, nel dispositivo della sentenza n.5216/15 è dato leggere, per quanto qui di interesse: “condanna in solido
l'imputato e il responsabile civile costituito in persona del legale rappr.te Controparte_2
pro tempore, al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite Controparte_7
e , liquidato in euro 100.000,00 ciascuno, oltre rivalutazione monetaria ed Parte_2
interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno dalla data del fatto ad oggi, condanna che
dichiara provvisoriamente esecutiva …”, è, per altro verso, documentato che con successiva ordinanza del 30.12.2015 il medesimo Giudice penale ha disposto la correzione della citata sentenza, oltre che nella parte relativa alla somma liquidata a titolo di provvisionale in favore di ciascuna delle parti civili
(ridotta da €.100.000,00 ad €.50.000,00), anche nel seguente modo: “Condanna in solido
[...]
ed il responsabile civile costituito in persona del legale rappr.te Parte_1 Controparte_2
pro tempore, al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite Controparte_7
e , da liquidarsi in separata sede civile, ed assegnando frattanto a ciascuna delle Parte_2
stesse parti civili la somma di euro 50.000,00 a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva …”.
Il chiaro ed inequivoco tenore letterale della ordinanza di correzione non lascia margine alcuno di dubbio. Il Giudice penale non ha liquidato in maniera definitiva il danno in favore delle costituite parti civili, ma si è limitato a condannare l'imputato ed il responsabile civile, in solido tra loro, al pagamento pagina 35 di 48 di una provvisionale, dichiarata provvisoriamente esecutiva, rinviando al Giudice civile la quantificazione del danno.
Alcuna duplicazione di richieste risarcitorie è, quindi, prospettabile, avendo correttamente le parti civili avviato un separato giudizio civile per ottenere l'esatta e definitiva quantificazione del danno.
Con il secondo motivo di appello il si è doluto della decisione adottata dal primo Giudice che Pt_1
non avrebbe correttamente valutato che l'eventuale sentenza penale di non luogo a procedere non può
costituire in alcun modo prova dei fatti in sede civile ed, ha al riguardo, richiamato alcune pronunce di legittimità.
Analogo motivo di appello è stato sollevato anche da . Controparte_1
Al riguardo il primo Giudice ha così motivato: “Innanzitutto, occorre puntualizzare in ordine
all'efficacia della sentenza della Corte d'Appello di Catania n.3550/16 depositata il 30.01.2017, che
ha dichiarato non doversi procedere perché estinto per intervenuta prescrizione il reato ascritto alla
parte convenuta di cui all'art.589 c.p., ove le parti attrici , nonché Parte_1 Parte_9
la casa di cura hanno partecipato in qualità, rispettivamente, di parti civili, da un lato, e di CP_2
responsabile civile, dall'altro.
Invero, pur riscontrando un contrasto giurisprudenziale tra diversi indirizzi interpretativi, anche in
sede penale, la recente giurisprudenza civile ha affermato che la sentenza del giudice penale che,
accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì
pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile,
demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto
vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni,
ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle
conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso
pagina 36 di 48 di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass. Civ., n.5660/2018).
Infatti, qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche
generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, e
la Corte di cassazione, nell'annullare senza rinvio la pronuncia per essere il reato estinto per
prescrizione, tenga "ferme le statuizioni civili, attesa la sentenza di condanna in primo grado e
l'assenza di impugnazione sul punto", una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla
statuizione resa dal giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella
sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle
conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento (nella specie, l'annullamento di un
testamento), derivanti dal fatto (Cass. Civ., n.11467/2020). Peraltro, solo di recente la Suprema Corte
Penale ha ricomposto i vari orientamenti giurisprudenziali, rimarcando la differenza di disciplina
nell'ipotesi in cui debba applicarsi l'art.578 c.p.p., definitivamente chiarendo che essa resta preclusa
allorquando il giudice dell'impugnazione accerti che la causa estintiva non é sopravvenuta alla
condanna di primo grado, ma si era già verificata a tale data e non era stata rilevata nel grado
precedente a causa di un errore dell'organo giudicante (così, Cass. Pen. S.U. n.39614/2022).
Nella specie, dalla motivazione della sentenza emessa in grado di appello, si evince all'evidenza che la
prescrizione del reato è intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di primo grado n.5216/2016 del
26.10.2015 del Tribunale di Catania, con la quale è stato condannato il . Sicchè, deve Pt_1
applicarsi il predetto disposto normativo che impone al giudice di secondo grado di decidere
sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi
civili. Ed in effetti, il giudice dell'impugnazione perviene alle conclusioni di ritenere accertata la
sussistenza della responsabilità penale del , sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, Pt_1
individuando una condotta colposa e violativa delle regole che governano le linee guida e la buona
pagina 37 di 48 prassi medica che ha causato, oltre ogni ragionevole dubbio, il decesso della neonata. Pertanto, ha
confermato le statuizioni civili rese in primo grado, con il quale veniva condannato in solido alla
[...]
al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite Controparte_2 Controparte_7
e liquidato nella complessiva somma di euro 100.000,00 ciascuno, oltre
[...] Parte_2
interessi e rivalutazione, oltre accessori di legge.
Ne deriva, pertanto, che questo Giudice non può che considerare quanto già statuito in sede penale e
passato in giudicato tra le medesime parti, con riguardo alla sussistenza di una responsabilità in capo
al e alla struttura sanitaria convenuta nella determinazione del fatto illecito. Diversamente Pt_1
da quanto sostenuto dal , è ovvio che con riguardo al danno conseguenza rimane ferma la Pt_1
necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze
pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di
derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass. Civ., n.5660/2018), in
particolare, il danno iure proprio invocato dai genitori della piccola , che appare logicamente e Per_1
presuntivamente collegato al danno evento, stante il forte ed indiscutibile legame parentale ed
affettivo, che ovviamente prescinde dalla durata in vita della piccola, anche se per pochi minuti”.
Quanto argomentato dal primo Giudice appare assolutamente corretto ed esente da censure.
Difatti, con riferimento ai reati per i quali è stata dichiarata la prescrizione vale il consolidato principio per cui "qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche
generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed
il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per
prescrizione, decidano sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che
concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata,
comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l'affermazione della sussistenza
pagina 38 di 48 del reato e della sua commissione da parte dell'imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale
vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse
dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita,
non può più essere messa in discussione" (v. Cass. n. 2083 del 29.1.2013; Cass. n. 1491 del 21.6.2010).
Ai sensi dell'art. 651 cpp "La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Per come evidenziato da altra giurisprudenza di merito, che questa Corte ritiene di condividere,
“L'efficacia extra-penale della sentenza di condanna riguarda l'avvenuto accertamento circa la
sussistenza del fatto, l'illiceità penale della condotta e la sua commissione da parte dell'imputato.
L'effetto preclusivo dell'art. 651 c.p.p. non è invece suscettibile di incidere sulla necessità
dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli
derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra
questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (così anche in Cass. 9 marzo 2018, n. 5660; 14 febbraio
2019, n. 4318).
È consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale la sentenza del giudice penale che,
accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al
risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e
separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di
generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento,
in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto
pagina 39 di 48 individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di causalità tra questo e i pregiudizi lamentati
dai danneggiati (Cass. ord. n. 8477/2020; Cass. n. 4318/2019; Cass. n. 5660//2018).
Pertanto, in caso di condanna generica al risarcimento del danno, è necessario in sede civile accertare
il nesso causale tra l'evento ed il danno conseguenza e il quantum del danno, stante l'autonomia del
giudizio civile rispetto a quello penale.
Peraltro, quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita
nell'accertamento del "fatto-reato", il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è da
intendersi al danno evento avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non anche al danno
conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento
di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223 с.с.).
In relazione all'accertamento del danno conseguenza, all'esito del giudicato penale, resta quindi ferma
la competenza del giudice civile anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno (Cass.
n. 5660 del 9.3.2018; Cass. n. 4318 del 14.2.2019).
Dunque, il danneggiato dal reato che abbia ottenuto sentenza favorevole in sede penale e sia stato
rimandato alla sede civile per la liquidazione dei danni, deve fornire l'effettiva prova dei pregiudizi
subiti, nonché della loro causalità con il reato, restando esonerato esclusivamente dal dover fornire
prova circa l'accadimento dell'evento lesivo siccome coperto da giudicato” (v. Trib. Sciacca, sent.
288/23).
Nel caso che occupa, quindi, l'accertamento del fatto di reato e della responsabilità del , fatta Pt_1
dal Tribunale penale e confermata, seppure ai soli fini delle statuizioni civili, dalla Corte d'appello penale, a prescindere dalla declaratoria di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato, costituisce giudicato per il Giudice civile, successivamente adito, il pagina 40 di 48 quale deve limitarsi a procedere alla quantificazione del danno, restando il danneggiato “esonerato dal dovere di fornire prova circa l'accadimento dell'evento lesivo siccome coperto dal giudicato”.
Solo una eventuale e – nel caso a mani non proposta – impugnazione e riforma della sentenza penale di appello, nella parte concernente le statuizioni civili, avrebbe potuto condurre a diverse conclusioni.
Corollario di quanto appena sopra esposto e che impone il rigetto del quarto motivo dell'appello principale proposto dal e del secondo motivo di appello principale proposto da Pt_1 [...]
e la sostanziale superfluità della consulenza medico legale disposta in primo grado Controparte_1
dal Giudice civile, delle cui conclusioni non può, quindi, tenersi conto.
Ed invero, formatosi il giudicato per le ragioni appena sopra esposte in ordine all'accertamento del fatto ed alla responsabilità del per quanto occorso alla piccola , deceduta pochi Pt_1 Persona_1
minuti dopo la nascita, compito del Giudice civile, adito per la definitiva liquidazione del danno, era solo quello di procedere alla relativa quantificazione applicando, così come ha fatto, i criteri dettati dalle tabelle di MI (anno 2022) che hanno assunto valenza di generale parametro di conformità
della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni dettate dagli artt. 1226 e 2056
c.c..
Le conclusioni rassegnate dal collegio peritale nominato in primo grado che hanno escluso che l'exitus della neonata sia causalmente correlato all'operato del non consentono, per vero, di scalfire Pt_1
quanto accertato in sede penale, con statuizione passata in giudicato.
Ne consegue che – a differenza di quanto ripetutamente enfatizzato dagli appellanti principali - il pur non contestato contrasto tra le valutazioni esposte dai consulenti nominati dal PM in sede penale e quelle dei CCTTU nominati nel primo grado del giudizio civile finisce per essere del tutto irrilevante,
stante – si ripete – il giudicato formatosi in merito alla responsabilità del , vincolante per il Pt_1
Giudice civile.
pagina 41 di 48 A quanto sin qui esposte consegue il rigetto del quarto motivo di appello con il quale il ha Pt_1
censurato la sentenza appellata nella parte in cui il Giudice ha ritenuto di non accogliere le conclusioni rassegnate dai nominati CCTTU.
Per come sopra evidenziato, infatti, la consulenza tecnica disposta dal primo Giudice non si configurava in alcun modo necessaria in ragione di quanto già accertato dal Giudice penale con sentenza definitiva, con la conseguenza che delle conclusioni dei CCTTU non può tenersi conto ai fini della decisione.
Con il quinto motivo di appello il , infine, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte Pt_1
in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione avanzata dalla . Controparte_6
Secondo l'appellante, la prima polizza fu sottoscritta il 21.10.2010 (per un periodo quinquennale di copertura, fino al 21.10.2015) e in quella occasione le condizioni di polizza riportavano espressamente e molto chiaramente, la esclusione della garanzia e della copertura assicurativa per il danno patito dalla signora . Alla scadenza del primo quinquennio di garanzia fu stipulata, in data 21.10.2015, una Pt_2
seconda polizza contrattuale (periodo di copertura dal 21.10.2015 al 21.10.2020) e, in quella occasione,
la esclusione non fu più menzionata. Fu nelle more di questa seconda polizza professionale che i coniugi e hanno notificato l'atto di citazione dinanzi al Giudice civile, replicando, di PT Pt_2
fatto, le richieste avanzate in sede penale. L'azione svolta dai coniugi non già come Parte_9
“appendice” del procedimento penale, ma come autonomo giudizio, essendo gli attori già stati risarciti in sede penale, si riverbererebbe anche nel rapporto tra il e la Compagnia Assicuratrice. Pt_1
A dire del “erra il Tribunale a considerare come unico procedimento giudiziario quello Pt_1
iniziato con la costituzione di parte civile nel procedimento penale, essendo, in realtà, due giudizi
distinti; per di più, il secondo, per le ragioni sopra viste, come inammissibile duplicazione del primo.
Tanto più che nessuna denuncia poteva essere effettuata in pendenza della prima polizza in cui il
pagina 42 di 48 sinistro era escluso. Il punto è che l'art. 17 della polizza assicurativa, tipica clausola claims made,
stabilisce, quanto segue: “L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società
dall'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto QUALUNQUE SIA
L'EPOCA IN CUI SIA STATO COMMESSO ILFATTO che ha dato origine alla richiesta di
risarcimento del danno… (maiuscolo nel testo di polizza). Per cui il primo momento utile ai fini della
denuncia di sinistro è costituito non già dall'accadimento del fatto, ma dalla richiesta risarcitoria.
Il Tribunale, dunque, omettendo di considerare il contenuto della polizza assicurativa, ha errato nel
ritenere prescritto il diritto del dott. ad essere manlevato da . Pt_1 Controparte_6
Senza considerare che il Tribunale ha chiaramente omesso di verificare correttamente i documenti di
causa, persino la stipula della seconda polizza assicurativa, non avvedendosi della tempestiva
denuncia di sinistro, interruttiva della prescrizione, inviata il 28.12.2016, ben prima del maturarsi
della scadenza del termine biennale di prescrizione”.
L'assunto non convince.
Al riguardo il primo Giudice ha così motivato: “Con riguardo alla posizione di , Controparte_6
chiamata in garanzia dal , deve accogliersi, in via assorbente, la eccezione di prescrizione Pt_1
tempestivamente sollevata, poichè si ricava dalla motivazione della sentenza emessa dal Tribunale di
Catania numero 5216/15, che, con decreto del 17 maggio 2013, veniva rinviato al Parte_1
giudizio di questo Tribunale per il delitto allo stesso ascritto per la udienza del 9 ottobre 2013. Alla
data del rinvio a giudizio già risultavano costituiti parti civili i genitori della vittima, Controparte_7
e , le quali, in sede di udienza preliminare, chiedevano ed ottenevano la
[...] Parte_2
citazione del responsabile civile, che si costituiva all'udienza del 1° febbraio 2013 innanzi al G.U.P.
presso questo Tribunale. Mentre, la compagnia assicuratrice è stata avvisata solo in data 28.12.2016,
come da documentazione in atti. Sicchè, ai sensi dell'art.2952 c.c., sono decorsi due anni dal momento
pagina 43 di 48 in cui i coniugi hanno promosso contro l'assicurato azione civile costituendosi parte Parte_9
civile nel predetto procedimento penale, senza che il abbia ottemperato medio tempore alla Pt_1
relativa comunicazione, ai sensi del comma 4 dell'art.2952 c.c. Pertanto, deve dichiararsi
l'intervenuta prescrizione del diritto nei confronti della
predetta compagnia assicurativa, essendo evidente che ciò concerne anche l'esercizio dell'azione
civile nel processo penale, avendo gli stessi effetti sostanziali dell'atto di citazione nel giudizio civile”.
In effetti, la ricostruzione cronologica effettuata dal primo Giudice appare assolutamente corretta e,
peraltro, documentata, di talchè non appare contestabile che la comunicazione alla compagnia assicurativa da parte del sia avvenuta ben oltre la scadenza del termine prescrizionale fissato Pt_1
dall'art.2952 cc.
Da ultimo, il si è doluto della disposta compensazione delle spese con la casa di cura Pt_1 CP_2
[...
deducendo che la totale soccombenza di quest'ultima ne avrebbe imposto la condanna alle spese.
A ben vedere, il primo Giudice nel compensare le spese tra il e la casa di cura non ha solo Pt_1
fatto riferimento alla reciproca soccombenza, ma anche alle questioni giurisprudenziali complesse ed agli indirizzi interpretativi contrastanti;
circostanze, queste, non contestabili ed, in effetti, non contestate dal , che, pertanto, giustificano la compensazione. Pt_1
Per le ragioni sin qui esposte gli appelli principali proposti da e da Parte_1 [...]
devono essere rigettati. Controparte_1
APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DA BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL
INSURANCE LIMITED, RAPPRESENTANZA E 24 [...]
CP_4
pagina 44 di 48 Con il primo motivo di appello incidentale le predette compagnie assicurative hanno censurato la sentenza di primo grado per avere il primo giudice omesso di dichiarare la inoperatività della garanzia in virtù della clausola claims made.
Secondo le appellanti incidentali la polizza Convenzione 2012RCG00008-562069, valida per il CP_10
periodo dal 01.01.2012 al 01.01.2013, non potrebbe operare per i fatti oggetto del presente giudizio,
stante quanto previsto dall'art. 10, primo comma, delle Condizioni Particolari di Contratto, in base al quale la garanzia vale “per le richieste di risarcimento presentate all' per la prima volta nel Parte_7
corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti posti in essere durante il periodo di validità della garanzia compreso il periodo pregresso (se pattuito) indicato in ciascun Certificato di Applicazione della Convenzione”.
Nella specie, la “prima” richiesta di risarcimento non sarebbe intervenuta nel periodo ricompreso tra il
01.01.2012 al 01.01.2013, dovendosi intendersi per “richiesta di risarcimento” ai fini del contratto e di polizza, quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene a conoscenza dell'Assicurato:
▪ La comunicazione scritta con cui il terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per i danni o le perdite patrimoniali cagionati dal fatto colposo o da errore o omissione dell' stesso o a chi per lui”; Parte_7
▪ La citazione o la chiamata in causa notificata all'Assicurato per fatto colposo o errore o omissione;
▪ L'inchiesta giudiziaria promossa contro l'Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto di questa assicurazione”.
Poichè, nel caso di specie, la prima occasione in cui la è venuta a conoscenza è Controparte_2
stata la querela/denuncia presentata nonché il sequestro della cartella clinica e di tutti i documenti disposti dal magistrato ed avvenuti in data 04.03.2008, di cui è stata data comunicazione al Broker
GE.AS. srl tramite lettera raccomandata in data 07.03.2008, ne consegue che la prima “richiesta di pagina 45 di 48 risarcimento” a termini di polizza sia avvenuta in data 07.03.2008 ovvero fuori dal periodo di validità
della polizza RE entro cui sarebbe dovuta pervenire ovvero dal 01.01.2012 al 01.01.2013.
Al riguardo il Giudice a quo ha così motivato: “Con riguardo alla eccezione sollevata dalla RE,
chiamata in garanzia dalla casa di cura, in relazione alla polizza Convenzione AIOP 2012RCG00008-
562069 valida per il periodo dal 01.01.2012 al 01.01.2013, art. 10, primo comma, delle Condizioni
Particolari di Contratto secondo cui “per le richieste di risarcimento presentate all' per la Parte_7
prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste
siano conseguenti a fatti posti in essere durante il periodo di validità della garanzia compreso il
periodo pregresso (se pattuito) indicato in ciascun Certificato di Applicazione della Convenzione”, con
riferimento alla notizia dell'inchiesta giudiziaria promossa contro l' in relazione alle Parte_7
responsabilità previste dall'oggetto di questa assicurazione”, deve osservarsi che non può ritenersi
tale la comunicazione effettuata dalla al Broker GE.AS. srl tramite lettera raccomandata CP_2
in data 07.03.2008, in relazione alla querela presentata dagli attori e relativo sequestro penale, in
assenza di alcuna richiesta formale o di azione in sede penale o civile che la vedeva giuridicamente
coinvolta. Mentre, deve essere qualificata come prima “richiesta di risarcimento” la lettera datata 26
gennaio 2012, concernente la richiesta di risarcimento danni degli attori, quindi intervenuta
nell'ambito della copertura assicurativa in oggetto”.
Ritiene, questa Corte, corretto il superiore punto di motivazione.
Il semplice provvedimento di sequestro della cartella clinica, disposto dal PM nell'immediatezza del triste evento, e la conoscenza della denuncia querela sporta dai coniugi nei confronti del Parte_4
non possono certamente lasciare presumere che la casa di cura avesse acquisto Pt_1
consapevolezza di una inchiesta giudiziaria promossa nei suoi confronti in relazione alle responsabilità
previste dall'oggetto dell'assicurazione. La denuncia querela, infatti, è stata proposta nei confronti del pagina 46 di 48 ed il sequestro della cartella clinica ben poteva giustificarsi in relazione all'attività di indagine Pt_1
avviata nei confronti del medico, senza un obbligatorio coinvolgimento della casa di cura, la quale, in ogni caso, informò il broker, che si rifiutò di procedere all'apertura del sinistro proprio in ragione del mancato avvio di alcuna indagine.
Parimenti va rigettato il secondo motivo di appello incidentale con il quale le compagnie assicurative si sono dolute della omessa dichiarazione di inoperatività della garanzia ai sensi dell'art. 10 co. 2
condizioni di polizza e degli articoli 1892 – 1893 – 1894 c.c.
Questa Corte condivide quanto esposto dal primo Giudice che, sul punto, si è espresso nei seguenti termini: “Parimenti, con riguardo all'eccezione di inoperatività della polizza ex art.10 comma 2 delle
Condizioni Particolari di Contratto, secondo cui: “Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 –
1893 – 1894 del codice civile, l' dichiara e la Società ne prende atto, di non essere a Parte_7
conoscenza di fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili o ai
sensi della presente assicurazione”, deve osservarsi che solo dopo quattro anni dall'evento occorso la
ha avuto precisa consapevolezza dell'esistenza di un procedimento penale che la vedeva CP_2
coinvolta, essendo stata citata quale responsabile civile;
senza considerare che prima di allora veniva
archiviata la posizione di indagato del legale rappresentante della , nonché era Controparte_29
intervenuto il diniego della GE.AS. del 14 marzo 2008, in atti. Né può ritenersi che l'assicurata abbia
colposamente dissimulato circostanze che avrebbero determinato l'assicuratore a non stipulare la
polizza o a stipularla a condizioni diverse. Invero, non può ritenersi che la sola pendenza del
procedimento penale a carico del determini per ciò solo una presunzione di conoscenza da Pt_1
parte della . Sicchè, non possono nemmeno ritenersi applicabili nella specie gli artt.1892, CP_2
pagina 47 di 48 Per quanto sin qui esposto l'appello incidentale proposto da
[...]
, e deve essere rigettato. 24 Controparte_4
Le spese seguono la soccombenza e vanno regolate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, rigetta l'appello principale proposto da
[...]
e l'appello principale proposto da avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n.1978/23 del Tribunale di Catania;
rigetta l'appello incidentale proposto 24
, e avverso la citata sentenza;
[...] Controparte_4
condanna , la , RE TH International Insurance Parte_1 Controparte_2
Limited, , e 24 Controparte_4 Controparte_20
in solido al pagamento, delle spese processuali in favore degli appellati Controparte_11 [...]
e , che si liquidano nella complessiva somma di euro 14.500,00 per Parte_3 Parte_2
compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_6
liquidate in euro 14.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
[...]
compensa le spese tra gli appellanti principali ed incidentali e gli appellati e Controparte_2 [...]
; Controparte_20
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c.1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
24.6.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 48 di 48 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1893 e 1894 c.c.”.