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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 10/10/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 361/2020 CRON.
SENT. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott.ssa Rita Carosella Presidente
2) Dott. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere
3) Avv. Antonio Aprea Giudice Ausiliario - rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 361/2020 R.G.A.C. avverso la sentenza n. 572/2020 del
Tribunale di Campobasso, resa i dì 25-26/11/2020, nella causa n. 798/2018 R.G.A.C., avente per oggetto: “Vendita di cosa immobili”;
T R A
- in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore Parte_1
(P.IVA: ), corrente in Vinchiaturo (CB) ed elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Campobasso al Corso Bucci n. 54/A presso lo studio dell'Avv. Domenico Fiorda, che la rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce all'atto di appello del 18/12/2020;
- APPELLANTE –
C O N T R O
- nato il [...] (C.F.: ) a OJ (CB), residente Parte_2 C.F._1
in Campobasso alla Via Facchinetti n. C 47/E e ivi elettivamente domiciliato alla Via Garibaldi n. 5 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Messere, rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro Cutone e dall'Avv. Simone Cutone, entrambi del foro di Isernia, in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 20/03/2021;
- APPELLATO –
causa n. 361/2020 R.G. 1 Conclusioni: all'udienza cartolare del 18/09/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni di cui al verbale, che qui si abbiano per brevità trascritte, in cui le parti costituite si sono riportate alle rispettive precedenti difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma secondo n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), la Corte espone qui di seguito i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Per mera chiarezza espositiva, in punto di fatto, e per quel che qui oggi ancora interessi, la Corte evidenzia che questa causa concerne la domanda, avanzata dall'appellato con le Parte_2
forme di cui al previgente art. 702 bis c.p.c., tesa a richiedere al Tribunale di Campobasso, testualmente, che:
a) in via principale, venisse accertata l'inadempienza contrattuale della per non Parte_1
aver completato il fabbricato di cui al ricorso nei termini pattuiti e per non aver stipulato il contratto definitivo di compravendita alla data stabilita con il contratto preliminare, dichiarando la legittimità del recesso esercitato dal sig. , ex art. 1385, comma 2, c.c., o comunque la Parte_2
risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della venditrice, ex art. 1453 c.c., e per l'effetto condannasse la in persona del suo legale rappresentante p.t., alla Parte_1 restituzione, nei confronti del sig. della somma di €. 14.000,00 (compresa iva), Parte_2
versata a titolo di acconto sul maggior prezzo di acquisto del bene oggetto del contratto, nonché al pagamento del doppio della caparra confirmatoria, pari ad €. 10.000,00 (compresi iva), per un totale di € 24.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
b) in subordine, venisse accertata e dichiarata la risoluzione del contratto preliminare per decorrenza del termine previsto per la stipulazione dell'atto di vendita definitivo e per la sopravvenuta mancanza di interesse delle parti alla conclusione del detto contratto di compravendita, ovvero per ogni altra accertata ragione diversa dall'inadempimento dei contraenti, e, per l'effetto, condannasse la in persona del suo legale rappresentante p.t., alla restituzione, nei confronti Parte_1 del sig. della somma di €. 14.000,00 (comprensiva di iva), versata a titolo di Parte_2
acconto sul maggior prezzo di acquisto del bene oggetto del contratto, nonché alla restituzione della somma versata a titolo di caparra confirmatoria, pari ad €. 5.000,00 (comprensiva di iva), per un totale di €. 19.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
c) ancora in subordine, qualora venisse accertato l'inadempimento contrattuale del sig. Parte_2
, accertasse e dichiarasse la risoluzione del contratto preliminare in questione e, per l'effetto,
[...]
condannasse la in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione nei Parte_1 confronti del sig. della somma di €. 14.000,00 (comprensiva di iva), detenuta senza Parte_2
causa n. 361/2020 R.G. 2 titolo, versata a titolo di acconto sul maggior prezzo di acquisto del bene oggetto del contratto, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
d) condannasse, altresì, la al pagamento delle spese di lite del giudizio, oltre Parte_1
accessori di legge, da distrarsi a favore del legale dichiaratosi antistatario.
A tal fine, in prime cure, parte ricorrente ha evidenziato di aver stipulato con la Parte_1
un contratto preliminare di compravendita in data 26 novembre 2012, avente a oggetto la
[...]
porzione n. 1 del fabbricato sagoma 4, di una superficie lorda in pianta di circa 200 mq., con annesso piazzale autonomo di una superficie di circa mq. 100, su cui sarebbe dovuto sorgere un fabbricato con le caratteristiche di cui agli allegati A e B del preliminare di vendita.
Tuttavia, si doleva parte ricorrente, tale fabbricato non sarebbe mai stato realizzato dalla società promittente venditrice, nonostante il perfetto adempimento degli obblighi contrattuali della parte promissaria acquirente, e per tale ragione l'attore ha richiesto la risoluzione contrattuale, comunque con tutte le ulteriori domande sopra riportate.
Si è ritualmente costituita in prime cure la chiedendo il rigetto della domanda Parte_1
antagonista in quanto era lo , e non la società, a essere gravemente inadempiente e, a tal Pt_2
proposito, spiegava anche domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento del danno provocato dall'attore a causa e ragione del suo inadempimento. Pt_2
Espletata l'ammessa prova dichiarativa e precisate le conclusioni alla stregua delle precedenti difese, la causa è stata così testualmente decisa dal Tribunale:
rigetta le domande formulate da parte attrice nei confronti della società convenuta
[...]
Parte_1
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, avanzata nei confronti di , dichiara risolto, per grave inadempimento di quest'ultimo, il Parte_2
preliminare di compravendita stipulato tra le parti in data 26.11.2012 con i relativi allegati;
rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata dalla società
[...]
nei riguardi del sig. ; Parte_1 Parte_2
condanna la società alla restituzione, in favore del sig. , Parte_1 Parte_2 della somma di €. 19.000/00, oltre interessi legali maturati dal giorno della domanda fino all'effettivo soddisfo;
condanna parte attrice a rifondere, in favore della società convenuta la Parte_1 metà delle spese di lite che, in detta ridotta misura, liquida in €. 2.417/00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP, nonché €. 379/50 per esborsi sostenuti.
Con il libello introduttivo di questa fase, insorgendo avverso la predetta sentenza, la società appellante ha proposto gravame intermedio, domandando, in accoglimento dello spiegato appello e causa n. 361/2020 R.G. 3 per quel che ancora oggi interessi, così riproponendo in sostanza le conclusioni di prime cure, testualmente:
► in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e riformare la sentenza n. 572/2020, emessa nell'ambito del procedimento civile
R.G. n. 798/2018, dal Tribunale di Campobasso - Sezione Civile, Dott. Michele Dentale - in data
25-26/11/2020, non notificata, nella parte in cui ha respinto la richiesta di risarcimento del danno formulata dalla in sede di domanda riconvenzionale per un ammontare di €. Parte_1
78.882,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
► in conseguenza a tale riforma, voglia condannare il sig. al risarcimento del Parte_2
danno nei confronti della nella misura di € 78.882,00, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria, autorizzando la stessa a trattenere a titolo di acconto Parte_1
sul maggior importo dovuto le somme versate dal sig. nella misura di € 19.000,00, con Pt_2
ogni conseguenza anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio;
affidandosi a un unico diffuso mezzo con insegna.
Nel giudizio di gravame, si è costituito l'appellato che ha testualmente invece così Parte_2
concluso:
- in via preliminare e cautelare, rigettare la istanza, ex artt. 283 e 351 Cod. Proc. Civ., di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in quanto la manifesta infondatezza dell'appello esclude la sussistenza del fumus boni iuris, precludendo e rendendo superflue l'indagine e la valutazione del periculum in mora, che in ogni caso non sussiste, poiché ad essere leso è soltanto l'appellato, il quale dall'anno 2015 non ha ancora ricevuto la restituzione della somma di €. 19.000,00;
- sempre in via preliminare e cautelare, si chiede il rigetto della richiesta di subordinare la efficacia esecutiva della sentenza al rilascio di cauzione da parte dell'appellato perché Parte_2
siffatta possibilità non è prevista dalla legge;
- nel merito, rigettare interamente o dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis Cod. Proc.
Civ. l'appello proposto dalla poiché manifestamente infondato e non Parte_1 meritevole di accoglimento e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata pronunciata il
25.11.2020 dal Tribunale Ordinario di Campobasso, n. 572/2020, pubblicata il 26.11.2020;
- condannare l'Appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 Cod. Proc. Civ.-
Con ordinanza del 17/11/2021, del seguente letterale tenore, la Corte ha così disposto:
-- in ordine alla richiesta di inibitoria dell'esecutività o dell'esecuzione della sentenza impugnata (n.
572/2020 del Tribunale di Campobasso), formulata ai sensi dell'art. 283 c.p.c. nell'atto di citazione causa n. 361/2020 R.G. 4 dall'appellante e reiterata con le note scritte sostitutive della prima udienza Parte_1 di trattazione, sotto il profilo del fumus boni iuris, l'esame della decisione impugnata e dei rispettivi atti di costituzione delle parti non induce allo stato a ritenere l'appello particolarmente fondato;
-- a fronte di tale prudenziale delibazione, si sottolinea, in ogni caso, quanto all'ulteriore necessario requisito per la pronuncia di inibitoria rappresentato dal periculum in mora, che la parte appellante sostiene la carenza di garanzie della restituzione da parte dell'appellato, in caso di esito positivo dell'appello, dell'importo liquidato nella sentenza impugnata (pari a euro 19.000,00): tanto viene tuttavia prospettato genericamente, omettendo qualsiasi allegazione ed elemento probatorio a sostegno dell'ipotizzata incapacità della parte appellata, la quale contesta tale assunto, documentando di essere percettrice di reddito da lavoro;
-- che va disposta la precisazione delle conclusioni delle parti;
letti gli artt. 283,352 c.p.c.
P.Q.M.
- rigetta l'istanza di inibitoria dell'esecuzione o dell'esecutività dell'impugnata sentenza e r invia la causa all'udienza del 22 novembre 2023 ore 10.00 e ss., per la precisazione delle conclusioni.
UNICO ME
Con questo mezzo, la società appellante lamenta che la gravata sentenza è incorsa nella falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., oltre che nell'erronea interpretazione e valutazione di un fatto decisivo della controversia.
Nello specifico, ha dedotto l'appellante che il primo giudice ha errato nel ritenere non provato il danno richiesto da parte convenuta, in ciò dando falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e non interpretando e valutando esattamente appunto un fatto decisivo della controversia.
Tanto perché nessun onere della prova sussisteva a carico della in ordine al Parte_1
danno subito e questo perché, come statuito da ultimo da Corte di Cassazione, sez. II, n.
13792/2017, “in ipotesi di risoluzione del contratto preliminare di compravendita per inadempimento del promissario acquirente, … al promittente venditore sia dovuto il risarcimento del danno per la sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, danno la cui sussistenza è e, quindi, non necessita di prova (Cass., sez. II, 10/3/2016 n. 4713; Cass., sez. III, 3/12/2009 n. 25411)”.
Conseguentemente, ha dedotto l'appellante, una volta accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale da parte del promissario acquirente e una volta statuita la risoluzione del contratto per tale causale, il Tribunale avrebbe dovuto condannare automaticamente l'appellato al Pt_2
risarcimento del danno, determinandolo alternativamente, tenendo conto:
causa n. 361/2020 R.G. 5 o della documentata differenza di prezzo tra le varie vendite immobiliari di cui si sono prodotti i relativi rogiti notarili;
o del fatto notorio della riduzione di valore del mercato immobiliare;
o del cosiddetto “danno figurativo”, costituito dal valore locativo del cespite immobiliare.
In definitiva, ha precisato inoltre sul punto la s.r.l., una volta dimostrato e verificato l'inadempimento dello , sulla non gravava nessun ulteriore onere e, Pt_2 Parte_1
specificatamente, quello di provare il danno subito, posto che il medesimo doveva essere considerato, come statuito più volte dalla richiamata giurisprudenza, in “re ipsa” e, pertanto, meramente consequenziale all'inadempimento stesso, tanto più che l'appellante è costituita in società commerciale che svolge l'attività commerciale di costruzione e di vendita di capannoni industriali.
L'appello è infondato.
Alla stregua della domande come incardinate in seguito alla “litis contestatio”, all'esito della causa, questo giudice osserva che:
in prime cure, è stata rigettata la domanda principale risolutoria proposta dall'appellato in ordine alla legittimità del recesso ex art. 1385 c.c., con gli effetti di legge sulla prestata Pt_2
caparra confirmatoria;
sempre in prime cure, invece è stata accolta parzialmente la domanda riconvenzionale della società in quanto, per un verso, è stata dichiarata, per grave inadempimento dell'attore , la Pt_2 risoluzione del preliminare di vendita ripassato “inter partes” in data 26/11/2022 e, per l'altro, è stata però rigettata per mancanza di prova la domanda di risarcimento dei danni in specifico riferimento a quanto all'epoca dal sodalizio domandato e cioè:
sia ai “costi” per rifinire l'immobile da adibire a carrozzeria in quanto ritenuti non risarcibili;
sia al minore valore di mercato per la “nota crisi immobiliare” in quanto tale circostanza è stata ritenuta genericamente dedotta e non documentata dalla s.r.l.; di modo che, nei sensi testé esposti, sono stati dal Tribunale fissati i termini del “decisum” di primo grado alla stregua delle articolate richieste avanzate dalle parti.
Orbene, con il proposto motivo di appello, la società si limita a ribadire, per un verso, il grave inadempimento dell'appellato promissario acquirente, circostanza quest'ultima peraltro attualmente coperta dal cd. giudicato interno, nonché, per l'altro, la certa esistenza di un danno patrimoniale, la cui esistenza la s.r.l. assume essere stata comunque provata dall'appellante, anche se invero qui non sarebbe stata necessaria alcuna prova poiché, come innanzi precisato dalla società, il pregiudizio in consimili ipotesi deve ritenersi in “re ipsa”.
causa n. 361/2020 R.G. 6 A sostegno della tesi propugnata, l'appellante ha richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali di legittimità (cfr. Cass. n. 13792/2017; Cass. n. 4713/2016; Cass. n. 25411/2009), secondo i quali, in caso di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promissario acquirente, al promittente venditore è dovuto il risarcimento del danno per la sostanziale incommerciabilità/indisponibilità del bene nella vigenza del preliminare, danno la cui sussistenza
è in re ipsa e non necessita di prova.
Con la comparsa costitutiva, l'appellato ha preliminarmente eccepito la inammissibilità, e comunque la infondatezza, della domanda di risarcimento del danno da incommerciabilità/indisponibilità del bene in quanto domanda nuova in appello ai sensi dell' art. 345, comma 1 c.p.c. e stante la corretta applicazione da parte del Tribunale degli artt. 2697, 2907,
1223 c.c. e 99 c.p.c.-
Orbene, alla stregua dell'esame delle tavole processuali, questo giudice osserva che:
le suddette decisioni fanno riferimento a una specifica tipologia di danno, ossia quella derivante da incommerciabilità/indisponibilità del bene durante la vigenza del contratto preliminare, da intendersi come il danno che deriva dalla impossibilità per il venditore di costituire sul bene oggetto di compravendita altri negozi giuridici patrimoniali o, comunque, di validamente disporre del cespite;
questo particolare tema di indagine non è mai stato introdotto dalla società in prime cure, né
è mai stato attivato alcun contraddittorio sul punto in primo grado ed è quindi, poiché teso ad ampliare il “thema decidendum”, in violazione dell'art. 345 c.p.c., nel testo vigente, qui applicabile
“ratione temporis”, posto anche che:
“Il divieto di nova, sancito dall'art. 345 c.p.c., riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado, le quali pertanto, se formulate dopo il primo grado, sono inammissibili” (Cass., sez. VI, 1 febbraio 2018, n.
2529);
Orbene, nel giudizio di primo grado l'appellante non ha mai domandato il risarcimento del danno da incommerciabilità/indisponibilità del bene durante la vigenza del contratto preliminare, non avendolo né allegato né, tantomeno, formulato specifica domanda di risarcimento, di modo che la società ha rappresentato nel gravame una diversa “causa petendi”, ovvero una differente giustificazione della pretesa azionata.
Infatti, come innanzi evidenziato, nel giudizio di prime cure, la società ha richiesto soltanto il ristoro del danno patrimoniale da diminuzione del valore dell'immobile e quello conseguente alle spese sostenute per la sua realizzazione, che, come ben esposto dal primo giudice, a pag. 9 ultimo paragrafo della gravata sentenza, deve essere dimostrato secondo la disciplina generale causa n. 361/2020 R.G. 7 sull'inadempimento, ma non ha mai precedentemente affermato di aver subito un danno da incommerciabilità/indisponibilità del bene, restando tale profilo quindi sfornito di tempestiva allegazione e di domanda.
Per completezza espositiva, questo giudice osserva che il danno da incommerciabilità/indisponibilità del bene durante la vigenza del contratto preliminare, il danno da diminuzione di valore dell'immobile e quello inerente alle spese sostenute per la sua realizzazione sono ontologicamente e giuridicamente differenti, essendo fondati su titoli e presupposti di fatto completamente diversi, di tal che, dunque, come precisato, ognuno di essi necessita di specifica e autonoma allegazione e domanda in giudizio.
La domanda di gravame, come proposta, è comunque infondata in quanto, in ogni caso, il principio del danno cd. in “re ipsa”, e dunque non bisognoso di prova, di cui alle evidenziate decisioni, non può applicarsi estensivamente e senza alcun discrimine a ogni altra categoria di danno diversa dalla incommerciabilità/indisponibilità del bene, soggiacendo le prime ai consueti criteri che regolamentano l'onere della prova alla stregua di quanto imposto dall'art. 2697 c.c., necessitando, quindi, di adeguata e precisa dimostrazione della loro esistenza, rappresentando il danno in “re ipsa” una eccezione alla regola generale.
Esclusa nella specie la sussistenza di una ipotesi di danno in re ipsa non richiedente prova, e ritenendo, dunque, l'appellante gravato dal relativo onere probatorio avente ad oggetto la dimostrazione della esistenza del danno patrimoniale domandato solamente in relazione alla diminuzione di valore dell'immobile e dalle spese necessarie per la sua realizzazione, con valutazione condivisa da questo giudice, il Tribunale ha reputato insufficienti e comunque non tranquillanti e incontrovertibili le prove offerte dall'appellante ai fini della dimostrazione del danno patrimoniale, così come lamentato.
Inoltre, anche a integrazione della gravata sentenza, per quanto riguarda il danno da riduzione di valore dell'immobile, attribuito dalla società alla crisi del mercato immobiliare, da considerare, secondo l'appellante, un fatto notorio da porre a fondamento della impugnata decisione senza necessità di alcuna altra prova ai sensi dell'art. 115, secondo comma, c.p.c., v'è da precisare che, costituendo deroga al principio dispositivo e a quello del contraddittorio, tale concetto va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile.
Ex plurimis, specificatamente sul punto:
“Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e causa n. 361/2020 R.G. 8 cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile. Non si possono di conseguenza reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione di analoghe controversie” (Cassazione civile sez. III -
26/05/2020, n. 9714);
“In tema di prova, il fatto notorio, derogando al principio dispositivo e a quello del contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile;
pertanto, tra le nozioni di comune esperienza non possono farsi rientrare le acquisizioni specifiche di natura tecnica e quegli elementi valutativi che richiedono il preventivo accertamento di particolari dati come la determinazione del valore corrente degli immobili, trattandosi di valore variabile nel tempo e nello spazio, anche nell'ambito dello stesso territorio, in relazione alle caratteristiche del bene stesso” (Cassazione civile sez. II, 30/01/2007, n. 1956).
Identicamente, questo giudice ribadisce che non è stato dimostrato in primo grado dall'appellante, che ne era specificatamente onerato, la circostanza per cui l'immobile di cui si discute abbia perso valore a causa della sua vetustà, ma soprattutto “in radice” non è stata provata né la vetustà dell'immobile, che è del 2015 (la domanda di prime cure è del 2018), e né viepiù gli effetti che tale condizione di vetustà abbia in concreto avuto sul cespite immobiliare in questione.
Ai domandati fini risarcitori, come condivisibilmente osservato dal Tribunale, a pag. 8 ultimo paragrafo della decisione, non sono di certo idonei e sufficienti gli “altri” contratti di vendita prodotti per raffronto dall'appellante nel primo giudizio, sia perché da essi non emerge che sia stato pattuito un prezzo inferiore rispetto a quello qui concordato con il contrato preliminare del
26/11/2012 e sia perché la determinazione del prezzo di vendita avviene, come noto, su base prettamente consensuale e in relazione alla tipologia, caratteristiche e natura dell'immobile, che differiscono tra un fabbricato e l'altro, non essendo stato peraltro mai dimostrato dalla società, che ne era a tal fine onerata, il valore reale dell'immobile di cui si discute, né degli altri immobili correlati oggetto dei contratti di vendita esibiti, appunto a raffronto, oltre che comunque la dedotta
“svalutazione” del cespite sia addebitabile specificatamente a comportamento attivo o omissivo dell'appellato.
In definitiva, ogni altra questione, sollevata dalle parti, qui superata per assorbita motivazione.
causa n. 361/2020 R.G. 9 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite del grado seguono la soccombenza, di tal che l'appellante deve rifonderle in favore di parte appellata, nella misura indicata in dispositivo, alla stregua dell'attività effettivamente espletata e dell'impegno profuso, secondo i criteri imposti dall'art. 4, comma primo, di cui al D.M. n. 55/14, come mod. dal D.M. n. 37/18 (valore della domanda di gravame: €. 78.882/00).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello del
18/12/2020, spiegato dalla s.r.l. appellante, avverso la sentenza n. 572/2020 del Tribunale di
Campobasso resa i dì 25-26/11/2020, ogni altra ragione, conclusione, richiesta e domanda disattesa, per le esposte ragioni, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del gravame in favore di parte appellata, che si liquidano, alla stregua dei criteri indicati in motivazione, in €. 14.317/00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, ove dovuti, che distrae in favore di entrambi i difensori costituiti, dichiaratisi antistatari.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti, per la soccombente società appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma
1- quater, del DPR n. 115/2002.
Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio del 18/09/2025.
Il Giudice Ausiliario - est. Il Presidente
Avv. Antonio Aprea dott.ssa Rita Carosella
causa n. 361/2020 R.G. 10
SENT. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott.ssa Rita Carosella Presidente
2) Dott. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere
3) Avv. Antonio Aprea Giudice Ausiliario - rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 361/2020 R.G.A.C. avverso la sentenza n. 572/2020 del
Tribunale di Campobasso, resa i dì 25-26/11/2020, nella causa n. 798/2018 R.G.A.C., avente per oggetto: “Vendita di cosa immobili”;
T R A
- in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore Parte_1
(P.IVA: ), corrente in Vinchiaturo (CB) ed elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Campobasso al Corso Bucci n. 54/A presso lo studio dell'Avv. Domenico Fiorda, che la rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce all'atto di appello del 18/12/2020;
- APPELLANTE –
C O N T R O
- nato il [...] (C.F.: ) a OJ (CB), residente Parte_2 C.F._1
in Campobasso alla Via Facchinetti n. C 47/E e ivi elettivamente domiciliato alla Via Garibaldi n. 5 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Messere, rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro Cutone e dall'Avv. Simone Cutone, entrambi del foro di Isernia, in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 20/03/2021;
- APPELLATO –
causa n. 361/2020 R.G. 1 Conclusioni: all'udienza cartolare del 18/09/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni di cui al verbale, che qui si abbiano per brevità trascritte, in cui le parti costituite si sono riportate alle rispettive precedenti difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma secondo n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), la Corte espone qui di seguito i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Per mera chiarezza espositiva, in punto di fatto, e per quel che qui oggi ancora interessi, la Corte evidenzia che questa causa concerne la domanda, avanzata dall'appellato con le Parte_2
forme di cui al previgente art. 702 bis c.p.c., tesa a richiedere al Tribunale di Campobasso, testualmente, che:
a) in via principale, venisse accertata l'inadempienza contrattuale della per non Parte_1
aver completato il fabbricato di cui al ricorso nei termini pattuiti e per non aver stipulato il contratto definitivo di compravendita alla data stabilita con il contratto preliminare, dichiarando la legittimità del recesso esercitato dal sig. , ex art. 1385, comma 2, c.c., o comunque la Parte_2
risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della venditrice, ex art. 1453 c.c., e per l'effetto condannasse la in persona del suo legale rappresentante p.t., alla Parte_1 restituzione, nei confronti del sig. della somma di €. 14.000,00 (compresa iva), Parte_2
versata a titolo di acconto sul maggior prezzo di acquisto del bene oggetto del contratto, nonché al pagamento del doppio della caparra confirmatoria, pari ad €. 10.000,00 (compresi iva), per un totale di € 24.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
b) in subordine, venisse accertata e dichiarata la risoluzione del contratto preliminare per decorrenza del termine previsto per la stipulazione dell'atto di vendita definitivo e per la sopravvenuta mancanza di interesse delle parti alla conclusione del detto contratto di compravendita, ovvero per ogni altra accertata ragione diversa dall'inadempimento dei contraenti, e, per l'effetto, condannasse la in persona del suo legale rappresentante p.t., alla restituzione, nei confronti Parte_1 del sig. della somma di €. 14.000,00 (comprensiva di iva), versata a titolo di Parte_2
acconto sul maggior prezzo di acquisto del bene oggetto del contratto, nonché alla restituzione della somma versata a titolo di caparra confirmatoria, pari ad €. 5.000,00 (comprensiva di iva), per un totale di €. 19.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
c) ancora in subordine, qualora venisse accertato l'inadempimento contrattuale del sig. Parte_2
, accertasse e dichiarasse la risoluzione del contratto preliminare in questione e, per l'effetto,
[...]
condannasse la in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione nei Parte_1 confronti del sig. della somma di €. 14.000,00 (comprensiva di iva), detenuta senza Parte_2
causa n. 361/2020 R.G. 2 titolo, versata a titolo di acconto sul maggior prezzo di acquisto del bene oggetto del contratto, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
d) condannasse, altresì, la al pagamento delle spese di lite del giudizio, oltre Parte_1
accessori di legge, da distrarsi a favore del legale dichiaratosi antistatario.
A tal fine, in prime cure, parte ricorrente ha evidenziato di aver stipulato con la Parte_1
un contratto preliminare di compravendita in data 26 novembre 2012, avente a oggetto la
[...]
porzione n. 1 del fabbricato sagoma 4, di una superficie lorda in pianta di circa 200 mq., con annesso piazzale autonomo di una superficie di circa mq. 100, su cui sarebbe dovuto sorgere un fabbricato con le caratteristiche di cui agli allegati A e B del preliminare di vendita.
Tuttavia, si doleva parte ricorrente, tale fabbricato non sarebbe mai stato realizzato dalla società promittente venditrice, nonostante il perfetto adempimento degli obblighi contrattuali della parte promissaria acquirente, e per tale ragione l'attore ha richiesto la risoluzione contrattuale, comunque con tutte le ulteriori domande sopra riportate.
Si è ritualmente costituita in prime cure la chiedendo il rigetto della domanda Parte_1
antagonista in quanto era lo , e non la società, a essere gravemente inadempiente e, a tal Pt_2
proposito, spiegava anche domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento del danno provocato dall'attore a causa e ragione del suo inadempimento. Pt_2
Espletata l'ammessa prova dichiarativa e precisate le conclusioni alla stregua delle precedenti difese, la causa è stata così testualmente decisa dal Tribunale:
rigetta le domande formulate da parte attrice nei confronti della società convenuta
[...]
Parte_1
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, avanzata nei confronti di , dichiara risolto, per grave inadempimento di quest'ultimo, il Parte_2
preliminare di compravendita stipulato tra le parti in data 26.11.2012 con i relativi allegati;
rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata dalla società
[...]
nei riguardi del sig. ; Parte_1 Parte_2
condanna la società alla restituzione, in favore del sig. , Parte_1 Parte_2 della somma di €. 19.000/00, oltre interessi legali maturati dal giorno della domanda fino all'effettivo soddisfo;
condanna parte attrice a rifondere, in favore della società convenuta la Parte_1 metà delle spese di lite che, in detta ridotta misura, liquida in €. 2.417/00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP, nonché €. 379/50 per esborsi sostenuti.
Con il libello introduttivo di questa fase, insorgendo avverso la predetta sentenza, la società appellante ha proposto gravame intermedio, domandando, in accoglimento dello spiegato appello e causa n. 361/2020 R.G. 3 per quel che ancora oggi interessi, così riproponendo in sostanza le conclusioni di prime cure, testualmente:
► in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e riformare la sentenza n. 572/2020, emessa nell'ambito del procedimento civile
R.G. n. 798/2018, dal Tribunale di Campobasso - Sezione Civile, Dott. Michele Dentale - in data
25-26/11/2020, non notificata, nella parte in cui ha respinto la richiesta di risarcimento del danno formulata dalla in sede di domanda riconvenzionale per un ammontare di €. Parte_1
78.882,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
► in conseguenza a tale riforma, voglia condannare il sig. al risarcimento del Parte_2
danno nei confronti della nella misura di € 78.882,00, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria, autorizzando la stessa a trattenere a titolo di acconto Parte_1
sul maggior importo dovuto le somme versate dal sig. nella misura di € 19.000,00, con Pt_2
ogni conseguenza anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio;
affidandosi a un unico diffuso mezzo con insegna.
Nel giudizio di gravame, si è costituito l'appellato che ha testualmente invece così Parte_2
concluso:
- in via preliminare e cautelare, rigettare la istanza, ex artt. 283 e 351 Cod. Proc. Civ., di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in quanto la manifesta infondatezza dell'appello esclude la sussistenza del fumus boni iuris, precludendo e rendendo superflue l'indagine e la valutazione del periculum in mora, che in ogni caso non sussiste, poiché ad essere leso è soltanto l'appellato, il quale dall'anno 2015 non ha ancora ricevuto la restituzione della somma di €. 19.000,00;
- sempre in via preliminare e cautelare, si chiede il rigetto della richiesta di subordinare la efficacia esecutiva della sentenza al rilascio di cauzione da parte dell'appellato perché Parte_2
siffatta possibilità non è prevista dalla legge;
- nel merito, rigettare interamente o dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis Cod. Proc.
Civ. l'appello proposto dalla poiché manifestamente infondato e non Parte_1 meritevole di accoglimento e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata pronunciata il
25.11.2020 dal Tribunale Ordinario di Campobasso, n. 572/2020, pubblicata il 26.11.2020;
- condannare l'Appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 Cod. Proc. Civ.-
Con ordinanza del 17/11/2021, del seguente letterale tenore, la Corte ha così disposto:
-- in ordine alla richiesta di inibitoria dell'esecutività o dell'esecuzione della sentenza impugnata (n.
572/2020 del Tribunale di Campobasso), formulata ai sensi dell'art. 283 c.p.c. nell'atto di citazione causa n. 361/2020 R.G. 4 dall'appellante e reiterata con le note scritte sostitutive della prima udienza Parte_1 di trattazione, sotto il profilo del fumus boni iuris, l'esame della decisione impugnata e dei rispettivi atti di costituzione delle parti non induce allo stato a ritenere l'appello particolarmente fondato;
-- a fronte di tale prudenziale delibazione, si sottolinea, in ogni caso, quanto all'ulteriore necessario requisito per la pronuncia di inibitoria rappresentato dal periculum in mora, che la parte appellante sostiene la carenza di garanzie della restituzione da parte dell'appellato, in caso di esito positivo dell'appello, dell'importo liquidato nella sentenza impugnata (pari a euro 19.000,00): tanto viene tuttavia prospettato genericamente, omettendo qualsiasi allegazione ed elemento probatorio a sostegno dell'ipotizzata incapacità della parte appellata, la quale contesta tale assunto, documentando di essere percettrice di reddito da lavoro;
-- che va disposta la precisazione delle conclusioni delle parti;
letti gli artt. 283,352 c.p.c.
P.Q.M.
- rigetta l'istanza di inibitoria dell'esecuzione o dell'esecutività dell'impugnata sentenza e r invia la causa all'udienza del 22 novembre 2023 ore 10.00 e ss., per la precisazione delle conclusioni.
UNICO ME
Con questo mezzo, la società appellante lamenta che la gravata sentenza è incorsa nella falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., oltre che nell'erronea interpretazione e valutazione di un fatto decisivo della controversia.
Nello specifico, ha dedotto l'appellante che il primo giudice ha errato nel ritenere non provato il danno richiesto da parte convenuta, in ciò dando falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e non interpretando e valutando esattamente appunto un fatto decisivo della controversia.
Tanto perché nessun onere della prova sussisteva a carico della in ordine al Parte_1
danno subito e questo perché, come statuito da ultimo da Corte di Cassazione, sez. II, n.
13792/2017, “in ipotesi di risoluzione del contratto preliminare di compravendita per inadempimento del promissario acquirente, … al promittente venditore sia dovuto il risarcimento del danno per la sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, danno la cui sussistenza è e, quindi, non necessita di prova (Cass., sez. II, 10/3/2016 n. 4713; Cass., sez. III, 3/12/2009 n. 25411)”.
Conseguentemente, ha dedotto l'appellante, una volta accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale da parte del promissario acquirente e una volta statuita la risoluzione del contratto per tale causale, il Tribunale avrebbe dovuto condannare automaticamente l'appellato al Pt_2
risarcimento del danno, determinandolo alternativamente, tenendo conto:
causa n. 361/2020 R.G. 5 o della documentata differenza di prezzo tra le varie vendite immobiliari di cui si sono prodotti i relativi rogiti notarili;
o del fatto notorio della riduzione di valore del mercato immobiliare;
o del cosiddetto “danno figurativo”, costituito dal valore locativo del cespite immobiliare.
In definitiva, ha precisato inoltre sul punto la s.r.l., una volta dimostrato e verificato l'inadempimento dello , sulla non gravava nessun ulteriore onere e, Pt_2 Parte_1
specificatamente, quello di provare il danno subito, posto che il medesimo doveva essere considerato, come statuito più volte dalla richiamata giurisprudenza, in “re ipsa” e, pertanto, meramente consequenziale all'inadempimento stesso, tanto più che l'appellante è costituita in società commerciale che svolge l'attività commerciale di costruzione e di vendita di capannoni industriali.
L'appello è infondato.
Alla stregua della domande come incardinate in seguito alla “litis contestatio”, all'esito della causa, questo giudice osserva che:
in prime cure, è stata rigettata la domanda principale risolutoria proposta dall'appellato in ordine alla legittimità del recesso ex art. 1385 c.c., con gli effetti di legge sulla prestata Pt_2
caparra confirmatoria;
sempre in prime cure, invece è stata accolta parzialmente la domanda riconvenzionale della società in quanto, per un verso, è stata dichiarata, per grave inadempimento dell'attore , la Pt_2 risoluzione del preliminare di vendita ripassato “inter partes” in data 26/11/2022 e, per l'altro, è stata però rigettata per mancanza di prova la domanda di risarcimento dei danni in specifico riferimento a quanto all'epoca dal sodalizio domandato e cioè:
sia ai “costi” per rifinire l'immobile da adibire a carrozzeria in quanto ritenuti non risarcibili;
sia al minore valore di mercato per la “nota crisi immobiliare” in quanto tale circostanza è stata ritenuta genericamente dedotta e non documentata dalla s.r.l.; di modo che, nei sensi testé esposti, sono stati dal Tribunale fissati i termini del “decisum” di primo grado alla stregua delle articolate richieste avanzate dalle parti.
Orbene, con il proposto motivo di appello, la società si limita a ribadire, per un verso, il grave inadempimento dell'appellato promissario acquirente, circostanza quest'ultima peraltro attualmente coperta dal cd. giudicato interno, nonché, per l'altro, la certa esistenza di un danno patrimoniale, la cui esistenza la s.r.l. assume essere stata comunque provata dall'appellante, anche se invero qui non sarebbe stata necessaria alcuna prova poiché, come innanzi precisato dalla società, il pregiudizio in consimili ipotesi deve ritenersi in “re ipsa”.
causa n. 361/2020 R.G. 6 A sostegno della tesi propugnata, l'appellante ha richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali di legittimità (cfr. Cass. n. 13792/2017; Cass. n. 4713/2016; Cass. n. 25411/2009), secondo i quali, in caso di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promissario acquirente, al promittente venditore è dovuto il risarcimento del danno per la sostanziale incommerciabilità/indisponibilità del bene nella vigenza del preliminare, danno la cui sussistenza
è in re ipsa e non necessita di prova.
Con la comparsa costitutiva, l'appellato ha preliminarmente eccepito la inammissibilità, e comunque la infondatezza, della domanda di risarcimento del danno da incommerciabilità/indisponibilità del bene in quanto domanda nuova in appello ai sensi dell' art. 345, comma 1 c.p.c. e stante la corretta applicazione da parte del Tribunale degli artt. 2697, 2907,
1223 c.c. e 99 c.p.c.-
Orbene, alla stregua dell'esame delle tavole processuali, questo giudice osserva che:
le suddette decisioni fanno riferimento a una specifica tipologia di danno, ossia quella derivante da incommerciabilità/indisponibilità del bene durante la vigenza del contratto preliminare, da intendersi come il danno che deriva dalla impossibilità per il venditore di costituire sul bene oggetto di compravendita altri negozi giuridici patrimoniali o, comunque, di validamente disporre del cespite;
questo particolare tema di indagine non è mai stato introdotto dalla società in prime cure, né
è mai stato attivato alcun contraddittorio sul punto in primo grado ed è quindi, poiché teso ad ampliare il “thema decidendum”, in violazione dell'art. 345 c.p.c., nel testo vigente, qui applicabile
“ratione temporis”, posto anche che:
“Il divieto di nova, sancito dall'art. 345 c.p.c., riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado, le quali pertanto, se formulate dopo il primo grado, sono inammissibili” (Cass., sez. VI, 1 febbraio 2018, n.
2529);
Orbene, nel giudizio di primo grado l'appellante non ha mai domandato il risarcimento del danno da incommerciabilità/indisponibilità del bene durante la vigenza del contratto preliminare, non avendolo né allegato né, tantomeno, formulato specifica domanda di risarcimento, di modo che la società ha rappresentato nel gravame una diversa “causa petendi”, ovvero una differente giustificazione della pretesa azionata.
Infatti, come innanzi evidenziato, nel giudizio di prime cure, la società ha richiesto soltanto il ristoro del danno patrimoniale da diminuzione del valore dell'immobile e quello conseguente alle spese sostenute per la sua realizzazione, che, come ben esposto dal primo giudice, a pag. 9 ultimo paragrafo della gravata sentenza, deve essere dimostrato secondo la disciplina generale causa n. 361/2020 R.G. 7 sull'inadempimento, ma non ha mai precedentemente affermato di aver subito un danno da incommerciabilità/indisponibilità del bene, restando tale profilo quindi sfornito di tempestiva allegazione e di domanda.
Per completezza espositiva, questo giudice osserva che il danno da incommerciabilità/indisponibilità del bene durante la vigenza del contratto preliminare, il danno da diminuzione di valore dell'immobile e quello inerente alle spese sostenute per la sua realizzazione sono ontologicamente e giuridicamente differenti, essendo fondati su titoli e presupposti di fatto completamente diversi, di tal che, dunque, come precisato, ognuno di essi necessita di specifica e autonoma allegazione e domanda in giudizio.
La domanda di gravame, come proposta, è comunque infondata in quanto, in ogni caso, il principio del danno cd. in “re ipsa”, e dunque non bisognoso di prova, di cui alle evidenziate decisioni, non può applicarsi estensivamente e senza alcun discrimine a ogni altra categoria di danno diversa dalla incommerciabilità/indisponibilità del bene, soggiacendo le prime ai consueti criteri che regolamentano l'onere della prova alla stregua di quanto imposto dall'art. 2697 c.c., necessitando, quindi, di adeguata e precisa dimostrazione della loro esistenza, rappresentando il danno in “re ipsa” una eccezione alla regola generale.
Esclusa nella specie la sussistenza di una ipotesi di danno in re ipsa non richiedente prova, e ritenendo, dunque, l'appellante gravato dal relativo onere probatorio avente ad oggetto la dimostrazione della esistenza del danno patrimoniale domandato solamente in relazione alla diminuzione di valore dell'immobile e dalle spese necessarie per la sua realizzazione, con valutazione condivisa da questo giudice, il Tribunale ha reputato insufficienti e comunque non tranquillanti e incontrovertibili le prove offerte dall'appellante ai fini della dimostrazione del danno patrimoniale, così come lamentato.
Inoltre, anche a integrazione della gravata sentenza, per quanto riguarda il danno da riduzione di valore dell'immobile, attribuito dalla società alla crisi del mercato immobiliare, da considerare, secondo l'appellante, un fatto notorio da porre a fondamento della impugnata decisione senza necessità di alcuna altra prova ai sensi dell'art. 115, secondo comma, c.p.c., v'è da precisare che, costituendo deroga al principio dispositivo e a quello del contraddittorio, tale concetto va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile.
Ex plurimis, specificatamente sul punto:
“Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e causa n. 361/2020 R.G. 8 cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile. Non si possono di conseguenza reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione di analoghe controversie” (Cassazione civile sez. III -
26/05/2020, n. 9714);
“In tema di prova, il fatto notorio, derogando al principio dispositivo e a quello del contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile;
pertanto, tra le nozioni di comune esperienza non possono farsi rientrare le acquisizioni specifiche di natura tecnica e quegli elementi valutativi che richiedono il preventivo accertamento di particolari dati come la determinazione del valore corrente degli immobili, trattandosi di valore variabile nel tempo e nello spazio, anche nell'ambito dello stesso territorio, in relazione alle caratteristiche del bene stesso” (Cassazione civile sez. II, 30/01/2007, n. 1956).
Identicamente, questo giudice ribadisce che non è stato dimostrato in primo grado dall'appellante, che ne era specificatamente onerato, la circostanza per cui l'immobile di cui si discute abbia perso valore a causa della sua vetustà, ma soprattutto “in radice” non è stata provata né la vetustà dell'immobile, che è del 2015 (la domanda di prime cure è del 2018), e né viepiù gli effetti che tale condizione di vetustà abbia in concreto avuto sul cespite immobiliare in questione.
Ai domandati fini risarcitori, come condivisibilmente osservato dal Tribunale, a pag. 8 ultimo paragrafo della decisione, non sono di certo idonei e sufficienti gli “altri” contratti di vendita prodotti per raffronto dall'appellante nel primo giudizio, sia perché da essi non emerge che sia stato pattuito un prezzo inferiore rispetto a quello qui concordato con il contrato preliminare del
26/11/2012 e sia perché la determinazione del prezzo di vendita avviene, come noto, su base prettamente consensuale e in relazione alla tipologia, caratteristiche e natura dell'immobile, che differiscono tra un fabbricato e l'altro, non essendo stato peraltro mai dimostrato dalla società, che ne era a tal fine onerata, il valore reale dell'immobile di cui si discute, né degli altri immobili correlati oggetto dei contratti di vendita esibiti, appunto a raffronto, oltre che comunque la dedotta
“svalutazione” del cespite sia addebitabile specificatamente a comportamento attivo o omissivo dell'appellato.
In definitiva, ogni altra questione, sollevata dalle parti, qui superata per assorbita motivazione.
causa n. 361/2020 R.G. 9 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite del grado seguono la soccombenza, di tal che l'appellante deve rifonderle in favore di parte appellata, nella misura indicata in dispositivo, alla stregua dell'attività effettivamente espletata e dell'impegno profuso, secondo i criteri imposti dall'art. 4, comma primo, di cui al D.M. n. 55/14, come mod. dal D.M. n. 37/18 (valore della domanda di gravame: €. 78.882/00).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello del
18/12/2020, spiegato dalla s.r.l. appellante, avverso la sentenza n. 572/2020 del Tribunale di
Campobasso resa i dì 25-26/11/2020, ogni altra ragione, conclusione, richiesta e domanda disattesa, per le esposte ragioni, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del gravame in favore di parte appellata, che si liquidano, alla stregua dei criteri indicati in motivazione, in €. 14.317/00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, ove dovuti, che distrae in favore di entrambi i difensori costituiti, dichiaratisi antistatari.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti, per la soccombente società appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma
1- quater, del DPR n. 115/2002.
Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio del 18/09/2025.
Il Giudice Ausiliario - est. Il Presidente
Avv. Antonio Aprea dott.ssa Rita Carosella
causa n. 361/2020 R.G. 10