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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/02/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr.ssa Caterina Molfino Presidente relatore dr. Roberto Notaro Consigliere dr.ssa Giuseppa D'Inverno Consigliere ha deliberato di pronunciare la seguente
SENTENZA nel giudizio d'appello, avverso la sentenza n. 11833/2017 del Tribunale di Napoli -
Sezione Distaccata di Ischia - pubblicata in data 30.11.2017, iscritto al n. 3028 del Ruolo
Generale degli affari civili contenziosi del 2018 avente ad oggetto azione di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale e pendente
TRA
(C.F. ) in persona del Sindaco in carica, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di appello (nonché di Delibera della Giunta Comunale n° 119 del 29.12.2017), dall'Avv. Nicola Patalano (C.F.
) C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. , nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione relativo al giudizio di primo grado, dall' Avv. Di Maio Gianluca (C.F. ) C.F._3
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
1 Con citazione notificata il 25.09.2012, evocava in giudizio Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia – il Parte_1
quale ente proprietario dell'impianto sportivo “Vincenzo Patalano”,
[...] chiedendo, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il 20.05.2012 in Parte_1
A sostegno della domanda esponeva che il 20 maggio 2012, alle ore 19:00 circa,
“mentre partecipava ad una gara di calcio organizzata con altri consociati nel Campo
Sportivo “Vincenzo Patalano”, sito in alla Via Pannella, previa prenotazione Parte_1
e successiva autorizzazione del custode del detto campo sportivo, mal posizionava la gamba sinistra al suolo, a causa di una difformità del terreno sul quale giocava, procurandosi un trauma al ginocchio sinistro”.
Affermava che subito dopo la caduta “non provava forte dolore e solo nei giorni successivi, con l'acuirsi del dolore”, si recava presso il P.S. dell'Ospedale S.M. Loreto Nuovo di
Napoli, ove veniva diagnosticata (v. referto n. 23511 del 28.05.2012) una “gonalgia post- traumatica”. Produceva in giudizio ulteriore documentazione sanitaria ove veniva riscontrata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che aveva reso necessario un intervento chirurgico in data 12.07.2012, con dimissione certificata il 15.07.2012.
Ritenendo la predetta lesione dipendente dalla partita di calcio del 20 maggio 2012, in data 03.10.2012 inviava richiesta di risarcimento dei danni subiti, per il tramite di posta elettronica certificata, al , rimasta priva di risposta. Parte_1
Per tali ragioni adiva il Tribunale chiedendo la condanna, Controparte_1 previo accertamento della responsabilità esclusiva del ex art. 2051 c.c., al Pt_1 risarcimento di tutti i danni patiti da quantificarsi entro il limite di euro 26.000,00.
In subordine, se ritenuta non applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c. per impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, chiedeva la condanna dell'Ente locale al risarcimento dei danni secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c., in quanto asseriva che l'anomalia del suolo del campo di calcio non era visibile e non era segnalata.
L'ente locale, costituitosi il 17.12.2012, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata, in assenza della prova del nesso causale tra la cosa in custodia (nel caso di specie il campo da calcio) e il danno lamentato dall'attore; al riguardo, la parte convenuta sottolineava l'eccessivo lasso di tempo trascorso tra il trauma asserito e l'accertamento ospedaliero e osservava che l'attore non aveva fornito alcuna documentazione fotografica in grado di attestare l'entità, la profondità o la conformità della asserita difformità del campo da gioco.
2 Rilevava, inoltre, che al tempo del sinistro il campo sportivo “Vincenzo Patalano” non era in uso ed era chiuso al pubblico e che, in ogni caso, era in perfetto stato manutentivo. A tale scopo, produceva l'attestato dell'ufficio tecnico del Comune di del 14.12.2012 comprovante la conformità e il perfetto stato Parte_1 manutentivo del campo di calcio, l'omologa della LND del 22.03.2011 e il contratto di appalto rep. 08/2010 del per la riqualificazione del campo comunale di Pt_1 calcio.
Instaurato il contraddittorio, veniva istruita la causa mediante escussione di due testi di parte attrice e CTU medico- legale, affidata al Dott. , il quale Persona_1 depositava all'udienza del 06.07.2015 la propria relazione, indicando il danno biologico nella misura del 2%.
Con sentenza n. 11833/2017, pubblicata il 30.11.2017, il Tribunale accoglieva la domanda e, per l'effetto, “condannava il al pagamento in favore Parte_1 di della somma di € 5.058,42 oltre interessi legali dalla pubblicazione Controparte_1 della sentenza al soddisfo;
condannava altresì il convenuto al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 300,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi, onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario;
poneva definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU, liquidate come da separato decreto”.
Secondo il Giudice di prime cure il fatto dedotto in giudizio andava inquadrato nell'ipotesi regolata dall'art. 2051 c.c., e, di conseguenza, in ordine alla esclusiva responsabilità dell'Ente locale affermava che: “può dirsi pacifico che l'obbligo di vigilanza e custodia del campo di calcetto e dei locali e di tutte le parti di esso, ivi compresa la pavimentazione, incombe sul soggetto gestore di un esercizio aperto al pubblico…
Conseguentemente, a carico del soggetto titolare di quel potere, sussiste una presunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta unicamente dalla prova che l'evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo cioè anche del fatto del terzo e del fatto del danneggiato”.
Argomentava, inoltre, riguardo le risultanze istruttorie che: “gli elementi probatori raccolti nel corso del processo appaiono sufficienti a sancire la responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario e custode della struttura ove si verificava il Parte_1 sinistro…Va riconosciuta la responsabilità del per quanto accaduto all'attore, Pt_1 considerato che quest'ultimo ha fornito la prova sia del collegamento causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, sia dell'omessa manutenzione del manto erboso reso pericoloso dal descritto avvallamento, mentre resta escluso il caso fortuito, del quale non è stata fornita alcuna prova…”
3 Avverso la pronuncia de qua il con atto di citazione Parte_1 notificato il 30.05.2018, ha proposto appello affidato ai seguenti motivi:
1) il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le risultanze della ctu medico legale, ritenendo provato il nesso di causalità tra la cosa in custodia (nel caso di specie il campo di calcio) e l'evento dannoso, omettendo di considerare che lo stesso consulente aveva evidenziato la “non compatibilità o quantomeno la dubbia compatibilità del rapporto causale” tra l'asserita res damnosa e i danni lamentati, attribuendo le lesioni asserite dall'attore ad un fatto anteriore alla gara di calcio, come suggerito dall'annotazione nella cartella medica relativa all'intervento chirurgico, esaminata in sede peritale;
2) il Giudice di primo grado avrebbe omesso di valutare il comportamento anomalo di un terzo soggetto, rimasto ignoto, che l'attore ha indicato come custode del campo e come soggetto che avrebbe raccolto la prenotazione dei giocatori, circostanza smentita dalla prova documentale offerta dal Pt_1
( certificazione dal Segretario generale del dalla Parte_1 quale emergeva che all'epoca del fatto non vi era alcun dipendente comunale incaricato di custodire il campo sportivo e farvi accedere il pubblico) ritualmente prodotta nel giudizio di primo grado;
3) inoltre il primo giudice non avrebbe considerato il comportamento imprudente e negligente del danneggiato quale caso fortuito soggettivo idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo, ex art. 1227, comma 2, c.c..
4) il Tribunale non avrebbe neanche correttamente quantificato il danno non patrimoniale. Conseguentemente e in ulteriore subordine, l'appellante ha chiesto la rideterminazione della somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni in misura inferiore a quella liquidata dal primo giudice, mediante la riduzione a 10 giorni, come indicato nella CTU, del periodo di I.T.T. e la non debenza di alcuna somma a titolo di danno morale.
Il Comune appellante ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “a)rigettare le domande avanzate dal sig. in quanto inammissibili, improcedibili e/o Controparte_1 infondate;
b) in subordine, determinare la quantificazione dei danni eventualmente subiti dall'appellante nella misura di € 1.983,80 o nella diversa somma che l'adita Corte di Appello vorrà determinare comunque in misura inferiore rispetto a quella globalmente liquidata nella decisione impugnata, tenuto conto del comportamento del danneggiato quale concorso del fatto colposo del preteso creditore, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. e/o dei giorni effettivi di invalidità temporanea totale nonché della non debenza, nel caso di specie, del danno morale. Con vittoria di
4 spese, compensi e rimborso spese forfettarie del doppio grado di giudizio, chiedendosi altresì di porre a totale carico dell'appellato le spese della CTU espletata nel primo grado del giudizio e di condannare esso appellato al pagamento a favore dell'appellante di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, ult. co., c.p.c.”
Nel corso del giudizio (nello specifico con nota depositata il 23.10.2018 e nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.) il ha chiesto la condanna Parte_1 dell'attore, odierno appellato, e del suo procuratore antistatario alla restituzione degli importi incassati in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento, producendo quietanze nn. 2251 e 2253 rispettivamente della somma di euro 5.069,74 ricevuta da e di euro 4.049,46 ricevuta Controparte_1 dall'avvocato Gianluca di Maio, entrambe in data 26.09.2018.
Si è costituito in data 02.10.2018 resistendo al gravame e Controparte_1 contestando le conclusioni del Ctu in ordine alla insussistenza del nesso di compatibilità.
Sul punto ha evidenziato che il lasso temporale trascorso tra il trauma e l'accertamento ospedaliero non ha alcuna incidenza sul nesso causale, poiché il tipo di trauma subito non provoca dolore immediato, né riduce l'attività motoria in senso significativo, fin quando la torsione al ginocchio non subisce un movimento alterato rispetto alla condotta rettilinea. Inoltre, posto che il gestore di un impianto sportivo è titolare di “una posizione di garanzia” ai sensi dell'art. 40 c.p. (Cass. Pen. S.U. n. 30328 del 2002), l'appellato ha eccepito l'omessa gestione e manutenzione dell'impianto da parte del Parte_1
rilevando nello specifico che i campi sportivi in erba sintetica hanno bisogno di
[...] maggiori cure per evitare che degradino velocemente e per impedire che gli utenti possano riportare danni. Secondo l'appellato, “fondamentale sarebbe stato controllare le saldature tra i vari rotoli di erba, la tenuta dei sottofondi, la condizione dei punti di maggiore usura e la condizione degli invasi…che facilmente possono creare dei dislivelli sul terreno di gioco”. Ha osservato, poi, che, qualora non sia applicabile la disciplina dell'art. 2051 c.c.,
l'Ente locale risponderebbe comunque dei danni, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c..
Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “per il rigetto dell'Appello proposto e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di competenze e spese di giudizio da liquidare in favore del procuratore antistatario”.
All'udienza del 03.12.2024 le parti hanno rassegnato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini abbreviati di cui all' art. 190, comma 2, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nelle comparse conclusionali e nelle memorie depositate dalle parti in causa non si rinvengono conclusioni difformi da quelle già incardinate in atti.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che sull'inquadramento del fatto nell'ambito della responsabilità custodiale disciplinata dall'art. 2051 c.c., affermata dal giudice di primo grado, si è formato il giudicato, in difetto di specifiche doglianze appellatorie.
A parere della Corte l'appello deve essere accolto, sulla base delle seguenti considerazioni.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha contestato la sentenza per aver il primo giudice travisato le risultanze della ctu, mal interpretando le conclusioni del perito in relazione all'espresso giudizio di incompatibilità della lesione riportata il 20.5.2012 con le conseguenze allegate dal D'Ambra; ciò anche alla luce della scienza medica e della necessaria interpretazione dei dati clinici.
Al riguardo, va innanzi tutto evidenziato che anche ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato ha l'onere di provare il nesso causale tra la res in custodia e l'evento dannoso (cfr. ex multis Cass. SS.UU. 20943/2022).
Ebbene, nella specie, dall'istruttoria espletata in primo grado, nello specifico dalla documentazione medica in atti e dalla relazione svolta dal Ctu, emerge che le lesioni riportate dall'attore non possono ritenersi collegate causalmente al sinistro allegato fumosamente in citazione.
In particolare, circa il nesso causale tra la le lesioni lamentate dal e l'evento _1 traumatico, si legge nella ctu – che verosimilmente il Tribunale non ha letto attentamente in questa parte, dal momento che non ha minimamente motivato sul punto, avendo l'onere di farlo in caso di mancata condivisione dell'opinione del tecnico - che il rapporto di causalità risulta insussistente o comunque dubbio e che “tali dubbi hanno trovato conforto nel referto dell'intervento chirurgico ortopedico indicativo di una lesione avvenuta più di sei mesi prima del trauma de quo” (v. cartella clinica n. 6399 del 12.07.2012 in cui si legge “lesione inveterata del legamento crociato anteriore”).
Ha errato, quindi, il Tribunale nel ritenere che il fatto descritto in citazione, consistente in un “mal posizionamento della gamba” determinato da una “difformità del terreno di gioco”, fosse connesso al grave danno documentato successivamente, culminato nell'intervento chirurgico per rottura totale del legamento crociato anteriore.
Giova evidenziare, più nello specifico, che il Ctu non ha mancato di argomentare tecnicamente sul fatto che la rottura del legamento crociato anteriore (LCA) “è generalmente causata da un colpo diretto al ginocchio;
tuttavia, in molti casi la rottura del LCA può avvenire senza un contatto diretto quando il soggetto effettua dei cambi di direzione molto veloci o quando atterra al suolo dopo un salto. Quando il legamento si rompe si sente il ginocchio
6 cedere con un sonoro “crack” e non si riesce più a continuare l'attività sportiva, essendo il trauma associato ad un dolore che può essere moderato o molto intenso. Nelle ore immediatamente successive al trauma il ginocchio diventa molto gonfio, livido ed è quasi impossibile continuare a camminare.” .
Quindi la tesi attorea non convince;
è altamente probabile ( più probabile che non ), in difetto di idonee allegazioni di contrasto e prove contrarie, che il ginocchio sinistro del era già interessato da una lesione del legamento crociato (“una lesione inveterata _1
), che il giorno 20.5.2012 egli abbia affrontato a suo rischio e pericolo l'attività calcistica, che per la gestualità naturale tipica del gioco del calcio egli abbia sottoposto il ginocchio ad ulteriori improprie sollecitazioni. Solo otto giorni dopo egli si è recato all'ospedale Loreto di Napoli, ove veniva diagnosticata una gonalgia sinistra post traumatica, laddove non si può neanche presumere che il trauma come ricostruito in referto fosse stato subito il 20.5.2012, altrimenti si dovrebbe ammettere, e non lo si può ammettere scientificamente, che il abbia circolato per sette giorni con il _1 legamento crociato del tutto lesionato, pur a fronte di dolori invalidanti descritti in letteratura medica ( cui hanno fatto riferimento anche i suoi testi).
D'altro canto, anche le prove testimoniali assunte, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non appaiono alla Corte convincenti;
ed infatti, entrambi i testi riferivano che: “il giorno della partita nessuno era caduto e nessuno aveva notato l'avvallamento sul terreno di gioco che è coperto da un tappeto di erba sintetica”; “… il sig. ad un certo _1 punto si fermò perché avvertì un fortissimo dolore al ginocchio, pur senza essere caduto” . Tali dichiarazioni, mentre rendono contraddittorio il comportamento del che _1 andava al Loreto di Napoli solo il 28.5.2012, contraddicendo anche l'affermazione dei suoi amici riguardo al “fortissimo” dolore, di cui non vi è traccia in citazione, non sono utili ai fini della ricostruzione delle circostanze del sinistro, la quale rimane incerta e lacunosa, in particolare ai fini della descrizione della res damnosa. E difatti se si ritenesse che la disconnessione del suolo era quasi insignificante, come affermato dai testi, stante la sua scarsa consistenza e la copertura del manto erboso sintetico, si dovrebbe anche ritenere che essa non è stata in concreto la causa del “fortissimo dolore” avvertito dal
_1
Né altri contributi probatori sono stati offerti, quali rilievi fotografici dai quali rinvenire ulteriori elementi in ordine alla causa del sinistro, come l'effettiva presenza della asserita difformità del manto erboso in modo da comprendere se la profondità e la conformazione del detto dislivello o avvallamento fossero tali da determinare una lesione come quella lamentata da parte attrice.
In definitiva, il non ha dato prova del fatto che il fortissimo dolore subito sul _1 campo di gioco sia stato determinato dal modo d'essere del campo stesso e non ha dato
7 prova neanche del fatto che la rottura del LCA – di cui all'intervento chirurgico del
12.7.2012 - sia stata conseguenza del “mal posizionamento della gamba sinistra” in cui sarebbe incorso il 20.5.2012 .
Concludendo, l'appello va accolto;
ogni altra questione è superata.
Alla riforma della pronuncia di primo grado non può conseguire, tuttavia, la condanna di alla restituzione di quanto erogato dal Controparte_1 Parte_1 in esecuzione della sentenza oggetto dell'odierna impugnazione. Ed infatti la domanda di restituzione dell'importo quietanzato dal è stata introdotta non in atto di _1 appello ma in una memoria successiva, peraltro non autorizzata dalla Corte. La domanda di restituzione dell'importo quietanzato dal procuratore distrattazio, oltre ad essere altrettanto tardiva, è anche inammissibile per altro verso, stante l'omessa citazione in appello del soggetto legittimato a resistervi. Sul tema, infatti, i giudici di legittimità ritengono, condivisibilmente, che “L'avvocato antistatario è legittimato passivo, nel giudizio
d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata” (Cass. 6225/2022, Cass. 25247/2017). Ne consegue che anche la suddetta ripetizione dovrà avvenire eventualmente in altra sede.
Non sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta dal ai sensi del terzo comma, stante il fatto che la condanna de qua Parte_1
è configurata dalla norma come espressione di un potere discrezionale del giudice, per l'esercizio del quale la parte istante non ha offerto alcuna allegazione .
In definitiva, in riforma della sentenza appellata, la domanda di risarcimento va respinta, le spese di Ctu – limitatamente al rapporto tra le parti - vanno poste a carico del _1
e a carico del soccombente vanno poste anche le spese processuali sostenute _1 dal in entrambi i gradi di giudizio. Parte_1
La liquidazione è operata d'ufficio, in mancanza di nota spese, mediante applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra Euro € 1.100,00 e 5.200,00 . Tenuto conto della quantità
e la qualità dell'attività processuale svolta, gli importi vengono liquidati nel seguente modo ( medi tariffari):
-per il giudizio di primo grado, € 425,00 per il compenso relativo alla cd. fase di studio,
€ 425,00 per il compenso relativo alla cd. fase introduttiva, € 851,00 per il compenso relativo alla cd. fase di trattazione, € 851,00 per il compenso relativo alla cd. fase decisoria;
in totale € 2.552,00 oltre spese generali nella misura di € 382,80 = totale per il primo grado € 2.934,80.
-per il giudizio di appello, € 536,00 per il compenso relativo alla cd. fase di studio, €
536,00 per il compenso relativo alla cd. fase introduttiva, € 992,00 per il compenso
8 relativo alla cd. fase di trattazione, € 851,00 per il compenso relativo alla cd. fase decisoria;
in totale € 2.915,00 oltre spese generali nella misura di € 437,25 = totale per l'appello € 3.352,25.
PQM
la Corte di Appello di Napoli – V sezione civile - definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, n. 11833/2017, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta da Controparte_1
2. condanna al pagamento, in favore dell'appellante, delle Controparte_1 spese del doppio grado, che liquida per il primo grado in € 2934,80 e per l'appello in € 3.352,25 nonché altri oneri di legge se dovuti;
3. pone le spese di ctu a carico del D'Ambra;
4. rigetta ogni altra domanda, eccezione e deduzione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6.2.2025
Il Presidente estensore
Caterina Molfino
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