Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/05/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3275/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 3275/2025 promossa da:
e con l'Avv. Parte_1 Controparte_1
Serena Ferro
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“
1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori con residenza e collocazione abitativa presso la residenza materna in Ponte San
Nicolò (PD), Viale Italia n. 11/A.
2) Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sui figli, per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio, impegnandosi sin da ora il IG. a prestare i consensi necessari per le decisioni Controparte_1
scolastiche ed extrascolastiche per i minori.
pagina 1 di 9
4) Entrambi i genitori manifestano il loro assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto italiano per i minori nonché al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.
5) Quanto ai diritti di visita: le parti concordano che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli e ogni qual volta farà rientro in Italia, per le ferie estive e natalizie o durante altri fine Per_1 Per_2
settimana, previo accordo con la IG.ra ; in relazione alle vacanze Parte_1
estive il padre potrà tenere con sé con due settimane anche consecutive (salvo un maggior Per_1
periodo concordato tra i genitori) e visto che è più piccola, starà con il papà per due settimane Per_2
ma NON consecutive;
durante il Natale potrà stare con i figli, in alternanza con la madre, dal 25 dicembre al 31 dicembre o dall'1 gennaio al 6 gennaio. Anche nel caso delle vacanze Pasquali, di carnevale e di tutte le festività o ponti diversi da quelli sopra menzionati i genitori si accorderanno preventivamente. Per tutti i suddetti periodi di vacanza le parti stabiliscono che i bambini staranno con il papà in territorio italiano oppure in Portogallo con la condizione che, se andranno in Portogallo saranno ivi accompagnati e riportati in Italia dai genitori stessi o da persone di famiglia delegate come ad esempio i nonni. Le parti concordano che i bambini potranno andare dal papà in Portogallo a partire dalle vacanze natalizie 2025/2026.
6) Nel caso in cui il IG. dovesse far rientro stabile in Padova, godrà dei diritti Controparte_1
di visita così come concordati in sede di separazione, ossia: nel tempo scolastico: il padre potrà tenere con sé i figli e a week end alternati, dal Per_1 Per_2 venerdì all'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina, allorquando egli li riaccompagnerà a scuola, nonché infrasettimanalmente quando vorrà previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei bambini e rispettando anche il loro volere.
Il padre, quando i figli saranno presso di lui, si occuperà di far svolgere loro i compiti scolastici.
Durante le vacanze di Natale, disporre che ad anni alterni i bambini trascorrano la Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, per le restanti festività il padre avrà con sé i bambini per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo, sino al 31 dicembre nell'anno in cui trascorrerà con loro il giorno di Natale (dal 25/12 al 31/12) e dall'1 gennaio fino al 6 gennaio. In tale maniera verranno alternati tra i genitori sia il 24/25 dicembre sia il 31 dicembre/1 gennaio.
Durante le vacanze pasquali per la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
pagina 2 di 9 Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio dell'alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori.
I week end di competenza di ciascun genitore rimarranno invariati anche in caso di festività o vacanze, potendo essere quindi uniti a tale periodo.
I minori trascorreranno la festa del papà e la festa della mamma con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno dei minori verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme o, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei bambini con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto.
Durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé i minori per 2 settimane, quanto ad anche Per_3
consecutive, quanto a non consecutive fino al compimento del decimo anno della minore, i cui Per_2
periodi andranno comunicati alla madre entro il mese di maggio di ciascun anno;
la madre avrà con sé
i figli per 2 settimane anche consecutive in un periodo da comunicarsi al padre entro il mese di maggio;
per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola i diritti di visita del padre saranno i medesimi di quelli stabiliti per il tempo scolastico, salvo miglior accordo tra i genitori. Anche per gli ulteriori giorni festivi, diversi da quelli sopra indicati, i genitori si alterneranno in modo che i figli permangano con entrambi i genitori per un egual periodo, salvo diverso accordo tra i genitori.
7) In ogni caso, con riguardo al mantenimento dei figli, le parti convengono che il IG. Controparte_1
versi, a titolo di contributo al loro mantenimento ordinario, la somma mensile di euro 500,00
[...]
(euro 250,00 per figlio); detta somma è soggetta a rivalutazione annuale e deve essere versata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre entro il giorno 5 del mese di riferimento.
Circa le spese straordinarie il IG. concorrerà nella misura del 70% in Controparte_1
ossequio al Protocollo del Tribunale di Padova. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione dei giustificativi di spesa entro il giorno 5 del mese successivo a quello dell'esborso. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di 10 giorni;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
8) L'assegno universale per i figli, se spettante, ed eventuali altri bonus in favore dei minori verranno percepiti interamente dalla IG.ra . Parte_1
9) Le detrazioni per i figli a carico saranno effettuate al 100% dalla madre.
pagina 3 di 9 10) I coniugi si danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere alcunché reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento.
11) I debiti per bolli auto, imposte relative all'immobile di Lusiana-Conco e alle cambiali per l'acquisto del mobilio, andranno suddivisi tra i coniugi al 50%. Resteranno integralmente a carico del IG.
[...]
tutti i debiti derivanti e connessi con l'attività commerciale dallo stesso svolta, in quanto CP_1
esclusivamente riconducibile allo stesso.
12) Nell'ambito del riassetto economico e patrimoniale conseguente allo scioglimento del matrimonio,
a definizione dei rapporti economici e patrimoniali intercorsi durante il matrimonio e fino ad oggi, le parti convengono che:
Il IG. si impegna e si obbliga a trasferire alla IG.ra Controparte_1 Parte_1
, che accetta e presta il suo consenso, la propria quota pari al 50% della proprietà della
[...]
ex casa coniugale sita in Lusiana-Conco (VI), Via Pernechele n. 12, così individuata e catastalmente censita:
Catasto fabbricati e terreni del Comune di Lusiana Conco:
Fg. 28, mapp. 1231, sub 1, cat. A/4, cl. 5, consistenza 5 vani, r.c. 175,60 euro;
Fg. 28, mapp. 572, seminativo, cl. 4 superficie are 02 e ca 07, r.d. 0,59.
Fg. 28, mapp. 572, seminativo, cl. 04, superficie are 02 ca. 07, r.d. 0,59.
13) Il trasferimento delle suddette quote avverrà, senza alcuna corresponsione di prezzo, entro 120 giorni dalla pronuncia della sentenza che statuisce sullo scioglimento del matrimonio, in sede di rogito notarile, con applicazione delle esenzioni da imposte e tasse ex art. 19 legge 6 Marzo 1987 n. 74, con oneri notarili a carico della IG.ra . Parte_1
14) La IG.ra provvederà ad accollarsi il restante mutuo mediante Parte_1
atto di accollo interno tra le parti.
15) I coniugi si danno reciprocamente atto che gli obblighi di cui al presente punto 12) rientrano, per ogni conseguente effetto ed anche ai fini delle esenzioni fiscali applicabili, nell'ambito della regolamentazione tra coniugi dei rapporti patrimoniali in sede di separazione e divorzio.
16) Le spese legali del presente procedimento vengono compensate.
Tutto ciò premesso i ricorrenti
Chiedono
Che l'ill.mo Tribunale adito Voglia, preso atto delle volontà dei coniugi:
pagina 4 di 9 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Londrina (BRASILE) il 25.08.2007, matrimonio trascritto presso il comune di Marostica (VI) al n. atto 21, Serie C, Parte 2, anno 2008 alle condizioni di cui in parte narrativa, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile la trascrizione dell'emananda sentenza.
Stabilire espressamente che con lo scioglimento del matrimonio la moglie perde il cognome del marito
( ), ai sensi dell'art. 5, coma 2 Legge n. 898/1970 e ss. modifiche, così da poter chiedere ed CP_1
ottenere anche in Brasile, stato ove hanno contratto il matrimonio, l'abbandono di detto cognome.
Compensare integralmente tra le parti le spese in relazione al presente procedimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata in [...] l'[...], e nato in [...]_1
Brasile il 19.2.1983, contraevano matrimonio in Brasile il 25.8.2007, trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del Comune di Marostica (VI), al n. 21, parte II, serie C, anno 2008.
Dalla loro unione nascevano due figli, il 29.10.2014, e il 22.1.2020. Per_1 Per_2
Con sentenza n. 2137/2023 del 31.10.2023, pubblicata il 3.11.2023, il Tribunale di Vicenza dichiarava la separazione personale tra i coniugi omologandola alle conclusioni congiunte medio tempore rassegnate dalle parti.
In data 26.3.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 6.5.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Attesa la natura dell'unione in questione, che presenta elementi di estraneità (entrambe le parti sono nate in Brasile e ivi hanno contratto matrimonio), appare quindi necessario verificare, per ogni domanda proposta, se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “i) residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti, è in Italia.
Tale regolamento si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così Corte di
Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. , che precisa Parte_2 Parte_3
che il Regolamento in questione “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge pagina 5 di 9 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, laddove nessun giudice di uno stato membro sia competente in base agli articoli 3-5- del Regolamento stesso.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. a) del Regolamento UE n.
1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie entrambe le parti risiedono in Italia
e, pertanto, si applica la legge italiana.
Per quanto concerne le domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data di proposizione della domanda.
Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche, nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE
28.06.2018 C-512/17 HR). Nel caso di specie, i figli minori della coppia risiedono in Italia sin dalla nascita e frequentano la scuola, pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda, va rilevato che fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n.1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta Convenzione è stata ratificata dall'Italia con pagina 6 di 9 applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli minori della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'art. 3, lett. b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono i figli minori, i quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d) del suddetto Regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Riguardo la legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore,
l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari
è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditori dell'obbligazione alimentare sono i figli minori che risiedono, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della prole anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse. Quanto alle altre condizioni sub 4, 8, 9, 11, 13, 14, 15, espressione pagina 7 di 9 dell'autonomia negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
In ogni caso il Tribunale da atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto
12 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio. Le parti sono state informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Presidente delegato e questo collegio si è limitato a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica. Le parti e i difensori, dovranno curare la trascrizione esonerando il cancelliere
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
contratto in Brasile il 25.8.2007 e trascritto nel relativo registro degli atti di Controparte_1
Stato Civile del Comune di Marostica (VI), al n. 21, parte II, serie C, anno 2008;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 di cui al ricorso congiunto depositato in data 26.3.2025;
4. da atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 12 delle conclusioni sopra riportate con esonero di questo Tribunale da ogni verifica di regolarità di detto trasferimento secondo le leggi civili, urbanistiche e tributarie;
5. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 22.05.2025
pagina 8 di 9 Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 9 di 9