Sentenza breve 27 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza breve 27/01/2023, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/01/2023
N. 00238/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01867/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1867 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AR LI, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Bagnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ER De CA in Catania, Piazza Trento 2;
contro
Comune di Siracusa, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Rigoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ON IG, IO AL OS, NA LL, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) della determina dirigenziale n. 3651 in data 20 settembre 2022 del Settore Risorse Umane ed Organizzazione; b) del verbale della commissione esaminatrice recante i criteri per l’attribuzione dei punteggi alle prove scritte ed ai titoli dei candidati; c) del verbale della commissione esaminatrice in data 28 marzo 2022 relativo alla valutazione della prova scritta dell’interessata; d) dei verbali n.6 e n. 8 della commissione esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli presentati della ricorrente ed alla formulazione della graduatoria; e) della nota della Settore Risorse umane n. 14123 del 13 settembre 2022; f) degli atti istruttori di verifica compiuta dal competente Ufficio del Personale circa l’accertamento delle dichiarazioni rese in sede di istanza di partecipazione da parte dei candidati ammessi all’esito del superamento della prova orale; g) del diniego parziale di accesso agli atti del concorso di cui tratta, di cui alla nota dell’Amministrazione in data 9 novembre 2022.
Mediante motivi aggiunti l’interessata ha impugnato la determina dirigenziale n. 3651 in data 20 settembre 2022 del Settore Risorse Umane ed Organizzazione, nella parte in cui la ricorrente è stata collocata al posto n. 14 con punteggio complessivo di 56,60;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 il dott. Daniele Burzichelli;
Viste le difese delle parti, come in atti o da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, chiedendo anche il risarcimento del danno, ha impugnato: a) la determina dirigenziale n. 3651 in data 20 settembre 2022 del Settore Risorse Umane ed Organizzazione; b) il verbale della commissione esaminatrice recante i criteri per l’attribuzione dei punteggi alle prove scritte ed ai titoli dei candidati; c) il verbale della commissione esaminatrice in data 28 marzo 2022 relativo alla valutazione della prova scritta dell’interessata; d) i verbali n.6 e n. 8 della commissione esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli presentati della ricorrente ed alla formulazione della graduatoria; e) la nota della Settore Risorse umane n. 14123 del 13 settembre 2022; f) gli atti istruttori di verifica compiuta dal competente Ufficio del Personale circa l’accertamento delle dichiarazioni rese in sede di istanza di partecipazione da parte dei candidati ammessi all’esito del superamento della prova orale; g) il diniego parziale di accesso agli atti del concorso di cui tratta, di cui alla nota dell’Amministrazione in data 9 novembre 2022.
Mediante motivi aggiunti l’interessata ha impugnato la determina dirigenziale n. 3651 in data 20 settembre 2022 del Settore Risorse Umane ed Organizzazione, nella parte in cui la ricorrente è stata collocata al posto n. 14 con punteggio complessivo di 56,60.
Mediante secondi motivi aggiunti l’interessata ha svolto ulteriori censure in ordine al provvedimento impugnato con i primi motivi aggiunti.
Il Comune di Siracusa ha chiesto il rigetto del ricorso.
Nell’odierna camera di consiglio il difensore della ricorrente ha rappresentato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, posto che l’interessata aveva ricevuto la chiamata da parte dell’Amministrazione.
Dato, quindi, avviso a verbale in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Appare manifesto, tenuto conto di quanto è stato esposto. che sia intervenuta la cessazione della materia del contendere, di talché la causa può essere definita con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del gravame, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio (anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 49, secondo comma, c.p.a.), risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
Avuto riguardo al complessivo svolgimento della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
AL Accolla, Referendario
Emanuele Caminiti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO