Articolo 1911 del Codice civile
Articolo 1910Articolo 1912
Versione
19 aprile 1942
Art. 1911.

(Coassicurazione).

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra piu' assicuratori per quota determinate, ciascun assicuratore e' tenuto al pagamento dell'indennita' assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico e' il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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