Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/06/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2086/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Antonio Corte ConSIliere
Dott. Silvia Maria Russo ConSIliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato l'11.7.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 652/2024, pubblicata il 11/06/2024,
TRA
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
( entrambi rappresentati e difesi Parte_2 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Annamaria Botticini
-APPELLANTI
CONTRO
( ) in proprio ed in qualità di ADS Controparte_1 CodiceFiscale_2 di;
Persona_1
( ) rappresentato dall' Persona_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2
pagina 1 di 22
( rappresentato dal genitore esercente la
[...] CodiceFiscale_5 responsabilità genitoriale unitamente a Parte_3 Controparte_4
( ) rappresentato dal genitore
[...] CodiceFiscale_6 esercente la responsabilità genitoriale unitamente a Parte_3 [...]
[...]
e APPELLANTI INCIDENTALI- Controparte_5
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 652/2024, pubblicata il
11/06/2024, in materia di “lesione personale”.
CONCLUSIONI:
PER e Parte_1 Parte_2 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame
NEL MERITO: con richiamo a tutte le difese svolte in primo grado, che devono qui intendersi riproposte e, in accoglimento del proposto appello per tutti i motivi dedotti in narrativa, in parziale riforma della sentenza n. 652/2024, n. 919/2022 r.g., emessa in data 07.06.2024 e pubblicata in data 11.06.2024 dal Giudice Unico del Tribunale di Como, Dott. Paolo Bertollini, notificata in data 24.06.2024
- accertare e dichiarare la concorrente e prevalente o, quantomeno paritaria, responsabilità del SInor nell'accadimento dell'evento dedotto in giudizio e nella produzione delle Persona_1
sue gravi conseguenze lesive, in ogni caso da determinarsi in misura non superiore al 50% per l'odierno appellante SInor Parte_2
- per l'effetto, accertare e dichiarare il minor danno spettante al SInor d ai Persona_1
congiunti SInori (moglie) e Controparte_1 Parte_3
(figlio), nonché ai minori e (nipoti), Persona_2 Persona_3
anche tenendo in considerazione le censure mosse in punto an e quantum debeatur dalla
Compagnia deducente in merito alle liquidazioni operate con la sentenza qui impugnata, nonché considerando le somme di denaro che risultano essere già state erogate ai danneggiati sia prima del giudizio che quelle versate in parziale adempimento della sentenza di primo grado e le somme che sono state riconosciute ed erogate dall' al SInor poi CP_6 Persona_1
pagina 2 di 22 rimborsate dalla Compagnia in sede di rivalsa in via transattiva ed in proporzione alla ripartizione di responsabilità (a cui si aggiungono quelle versate a seguito del rigetto dell'istanza di sospensiva, come sopra riferite e documentate, pagamenti effettuati con riserva di ripetizione);
- rigettare l'appello incidentale e tutte le domande proposte dalla parte appellata, sia in via principale che gradata e subordinata.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi le istanze istruttorie di cui alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. con particolare riferimento alla C.T.U. cinematica volta alla ricostruzione delle fasi del sinistro, della posizione di entrambi i veicoli coinvolti al momento dell'urto ed alla possibilità che l'urto si verificasse comunque o che fosse evitabile qualora il motociclo Honda avesse mantenuto la propria destra sulla carreggiata di pertinenza;
oltre, occorrendo, alla prova per testi sui capitoli dedotti.
Si oppone all'ammissione delle prove testimoniali ribadite da parte appellante, per come già contestate nel giudizio di primo grado e ritenute superflue dal Giudice: i capitoli 1,2,3,4,5 vertono su circostanze irrilevanti e non contestate;
i capitoli 6,7,12,15,16 vertono su circostanze irrilevanti, i capitoli 10,11,18,19,20,21,24,32,33,34 contengono valutazioni non demandabili ai testi, i capitoli 31, e da 43 a 54 vertono su circostanze da provarsi con documenti, i capitoli da
55 a 79 vertono su circostanze irrilevanti.
Per - IN PROPRIO E IN QUALITA' DI AMMINISTR. DI Controparte_1
SOSTEGNO DI , - RAPP. DALL'AMMINISTR. DI Persona_1 Persona_1
SOSTEGNO FUMAGALLI , - IN PROPRIO E P_ Parte_3
QUALE GENIT.ESERC.LA PATRIA RESP.GENIT.SUI FIGLI L. E Per_4 CP_7
UNITAMENTE ALLA MADRE - RAPP. DAL Controparte_3
PADRE MILESI M.G. ESERC.LA RESP.GENIT. UNITAMENTE ALLA MADRE Parte_4
[...
- RAPP. DAL PADRE .G. ESERC.LA RESP.GENIT. Persona_3 Pt_3
UNITAMENTE ALLA MADRE : Controparte_3 chiedono l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate:
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
Rigettarsi l'appello parziale proposto da e avverso la Pt_1 Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Como n. 652/2024, nella causa r.g. 919/2022 pubbl. il 11.06.2024 emessa il 07/06/2024 e notificata il 24/06/2024 in quanto infondato in fatto e diritto;
NEL MERITO ED IN VIA INCIDENTALE
pagina 3 di 22 In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como n. 652/2024, nella causa r.g. 919/2022 pubbl. il 11.06.2024 emessa il 07/06/2024 e notificata il 24/06/2024, accogliersi lo spiegato appello incidentale e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il sinistro stradale avvenuto in data
1° novembre 2019, alle ore 10:15 circa, sulla SP 41 in quota di responsabilità del 100%:
Conseguentemente al punto a), ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como n.
652/2024, nella causa r.g. 919/2022 pubbl. il 11.06.2024 emessa il 07/06/2024 e notificata il
24/06/2024, condannare n solido con al Parte_2 Parte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dai SInori in Controparte_1
proprio e quale amministratrice del SI. , in proprio Persona_1 Parte_3
e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli unitamente alla madre P_
, di e di e più precisamente
[...] Persona_2 Persona_3
Euro 802.344,38 (ovvero Euro 617.187,99 aumentato del 30%) a favore di , Persona_1
Euro 367.289,83 (ovvero Euro 282.530,64 aumentato del 30%) a favore di P_
, Euro 249.130,70 (ovvero Euro 191.639,00 aumentato del 3%) a favore di
[...]
Euro 75.713,82 (ovvero Euro 58.241,40 aumentato del 30%) a Parte_3
favore di ed Euro 75.713,82 (ovvero Euro 58.241,40 aumentato del Persona_2
30%) a favore di . E comunque per tutti in quella somma che si Persona_3
riterrà di giustizia;
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como n. 652/2024, nella causa r.g. 919/2022 pubbl. il 11.06.2024 emessa il 07/06/2024 e notificata il 24/06/2024 aumentare le spese diritti ed onorari liquidati con un aumento del 30% per ogni soggetto oltre il primo;
In via subordinata di appello incidentale:
In parziale riforma della sentenza la sentenza del Tribunale di Como n. 652/2024, nella causa r.g. 919/2022 pubbl. il 11.06.2024 emessa il 07/06/2024 e notificata il 24/06/2024, accogliersi lo spiegato appello incidentale e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il sinistro stradale avvenuto in data 1° novembre 2019, alle ore 10:15 circa, sulla SP 41 in località EL, è ascrivibile esclusivamente al SI. per una quota di responsabilità superiore al Parte_2
70%;
Conseguentemente al punto a), ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como n.
652/2024, nella causa r.g. 919/2022 pubbl. il 11.06.2024 emessa il 07/06/2024 e notificata il
24/06/2024, condannare n solido con al Parte_2 Parte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dai SInori in Controparte_1
proprio e quale amministratrice del SI. , Persona_1 Parte_3
pagina 4 di 22 genitoriale sui figli unitamente alla madre di e di Controparte_3 Persona_2
e più precisamente Euro 802.344,38 (ovvero Euro 617.187,99 Persona_3
aumentato del 30%) a favore di , Euro 367.289,83 (ovvero Euro 282.530,64 Persona_1
aumentato del 30%) a favore di , Euro 249.130,70 (ovvero Euro Controparte_1
191.639,00 aumentato del 3%) a favore di Euro 75.713,82 Parte_3
(ovvero Euro 58.241,40 aumentato del 30%) a favore di ed Euro Persona_2
75.713,82 (ovvero Euro 58.241,40 aumentato del 30%) a favore di Persona_3
. E comunque per tutti in quella somma che si riterrà di giustizia;
[...]
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como n. 652/2024, nella causa r.g. 919/2022 pubbl. il 11.06.2024 emessa il 07/06/2024 e notificata il 24/06/2024aumentare le spese diritti ed onorari liquidati con un aumento del 30% per ogni soggetto oltre il primo;
In via di estrema subordinazione:
Rigettare l'appello parziale formulato da e e Parte_1 Parte_2
confermare le statuizioni di cui alla sentenza Tribunale di Como n. 652/2024, nella causa r.g.
919/2022 pubbl. il 11.06.2024 emessa il 07/06/2024 e notificata il 24/06/2024. In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como n. 652/2024, nella causa r.g. 919/2022 pubbl. il
11.06.2024 emessa il 07/06/2024 e notificata il 24/06/2024 aumentare le spese diritti ed onorari liquidati con un aumento del 30% per ogni soggetto oltre il primo. Con vittoria di spese diritti e onorari del grado tenendo presente la difesa di più soggetti.
In via ulteriore di estrema subordinazione:
Rigettare l'appello parziale formulato da e e Parte_1 Parte_2
confermare le statuizioni di cui alla sentenza Tribunale di Como n. 652/2024, nella causa r.g.
919/2022 pubbl. il 11.06.2024 emessa il 07/06/2024 e notificata il 24/06/2024. Con vittoria di spese diritti e onorari del grado tenendo presente la difesa di più soggetti e quindi del conseguente aumento.
IN VIA ISTUTTORIA
Qualora persistessero dubbi si chiede CTU medico legale sui familiari della vittima essendo state prodotte perizie di parte e pertanto non sarebbe esplorativa.
Disporre con ordinanza l'ammissione dei capitoli di prova se ritenuti necessari al fine del decidere e disporre la data per l'audizione dei testimoni. I capitoli di prova di cui al primo grado sono i seguenti:
Testimone_1
pagina 5 di 22 1) “Vero che in data 01/11/2019 si svolgeva a Civenna una manifestazione (raduno della
Federazione Motociclistica Italiana) alla quale partecipavano molti club di moto e motociclisti al fine di commemorare i caduti del motociclismo?” (doc. 22 fascicolo primo grado);
2) “Vero che a Civenna si trova il monumento di commemorazione ai morti in moto?”;
3) “Vero che la manifestazione si svolge anche attraverso un lento corteo di motociclisti da
Civenna a EL?”;
4) “Vero che la manifestazione chiamata “Motoraduno della Memoria” è pubblicizzata e conosciuta perché si celebra dal 1961?”;
5) “Vero che sulle vie di accesso e di fine manifestazione vi è personale a vigilare e a distribuire medagliette commemorative?”; si indica a testi:
Sindaco Comune di Civenna e di EL;
Sig. , residente in [...]; Persona_5
Sig. , residente in [...]; Controparte_8
Sig. residente in [...]; CP_9
Sig. residente i n Pognana Lario, Via al lago, 5; Testimone_2
6) “Vero che la manifestazione inizia con un lento e silenzioso corteo di moto che arriva fino a
Civenna dove poi si svolge la messa di suffragio?”; 7) “Vero che il Moto Club EL (fondato dal SI. dal 1987) partecipava dalla sua fondazione alla manifestazione sotto la Persona_1 guida del SI. che nel 2019 era Presidente Onorario dello stesso club?”; 8) “Vero Persona_1
che in data 01/11/2019 nelle ore del mattino tra le 9.00 e le 10.30 il testimone seguiva il corteo per la commemorazione dei morti che effettuava il percorso da EL a Civenna come confermato dal video girato che si mostra?” (doc. 36 fascicolo primo grado);
9) “Vero che un motociclista alle spalle del SI. con la telecamera posizionata sul Persona_1 casco filmava tutta la discesa dall'inizio fino al momento dell'incidente?” (doc. 36 fascicolo primo grado);
10) “Vero che il corteo di moto guidato e preceduto dal SI. - sulla sua moto Honda Persona_1
CBF tg. CK90164 che si mostra – aveva un'andatura lenta e prudente dato che si trattava di una sorta di processione a commemorazione dei motociclisti deceduti, come confermato dal video girato che si mostra?” (doc. 36 fascicolo primo grado);
11) “Vero che il SI. durante il corteo dell'01/11/2019 ha sempre tenuto - sulla sua Persona_1
moto Honda - la seguente condotta di guida: percorrenza del tragitto all'interno della propria linea di mezzeria, casco bianco - che si mostra in foto (doc. 35 fascicolo primo grado) regolarmente allacciato, andatura lenta come confermato dal video girato che si mostra?” (doc.
36 fascicolo primo grado);
pagina 6 di 22 Si indica a testi:
-Sig. , residente in [...] Persona_5
-Sig. , residente in [...]; Controparte_8
-Sig. residente in [...] CP_9
-Sig. residente i n Pognana Lario, Via al lago, 5; Testimone_2
12)“Vero che all'atto della partenza del corteo di commemorazione dei defunti in data
01/11/2019, intorno alle h.
9.00 Lei si trovava con il SI. presso il luogo di inizio Persona_1 del tragitto per fare con lo stesso colazione?”;
13)“Vero che all'atto della partenza per mettersi alla guida del Corteo, il SI. , Persona_1
prima di mettersi in sella alla moto Honda, infilava regolarmente il suo casco, che si mostra in foto (doc. 35 fascicolo primo grado), lo agganciava sotto il mento dove indossava già dal mattino il foulard per ripararsi collo e gola?”;
14)“Vero che lei prendeva sempre in giro il SI. perché aveva l'abitudine di mettere Persona_1
e allacciare il casco anche quando era fermo sulla moto o solo appoggiato?”;
15)“Vero che lei conosce da almeno trenta anni il SI. e lo frequentava anche al di Persona_1
fuori dei raduni motociclistici per fare delle gite in moto da soli, con altri amici e con le famiglie?”;
16)“Vero che il SI. sia quando preparava le gite sia quando doveva organizzare i Persona_1
raduni studiava il percorso, ammoniva le persone del club a avere una condotta corretta secondo le regole del codice della strada ovvero andatura adeguata, uso del casco regolarmente allacciato e ammonimento a evitare manovre azzardate?”;
Si indica a testi:
- Sig. residente in [...]; Controparte_8
17)“Vero che in data 01/11/2019 dalle h 9.00 circa alle h 10.15 circa il SI. Persona_1
percorreva a bordo della sua moto Honda CBF, che si mostra in video (doc. 36 fascicolo primo grado), indossando il casco (doc. 35 fascicolo primo grado)
– che si mostra in foto - la strada da Civenna a EL all'interno della propria riga di mezzeria il percorso preventivamente studiato come confermato dal video girato che si mostra?” (doc.
36 fascicolo primo grado);
18)“Vero che arrivato presso la curva che le si mostra nella foto di cui al doc. 37 fascicolo primo grado, all'improvviso la moto Honda era impattata violentemente dal motociclo di marca
KTM 1290 tg. Er42072 (come da foto che si mostra al doc. 37 fascicolo primo grado) che procedeva con andatura sostenuta, non adeguata ai luoghi, prendendo dritto la curva e sbalzando via il SI. , come confermato dal video girato che si mostra?” (doc. 36 fascicolo Persona_1
pagina 7 di 22 primo grado); 19) “Vero che la curva pericolosa, luogo dell'impatto era regolarmente segnalata per chi la percorreva, come da cartello che si rammostra, foto doc. 26 fascicolo primo grado?”;
20)“Vero che il SI. non ha avuto il tempo di compiere con la sua moto alcuna Persona_1 manovra per evitare l'impatto come da video che si mostra?” (doc. 36 fascicolo primo grado); si riporta in positivo ai fini dell'ammissione. “Vero che il SI. aveva il tempo Persona_1 necessario per evitare la collisione e l'impatto che è stato improvviso e fortissimo come da video che si mostra?” (doc. 36 fascicolo primo grado);
21)“Vero che se il motociclista non avesse impattato contro il SI. la moto Honda sarebbe Per_1
caduta diritta nella scarpata sotto il muretto come da foto che si mostra doc. 37 fascicolo primo grado?”; si indica a testi:
-Sig. , residente in [...] Persona_5
-Sig. , residente in [...]; Controparte_8
-Sig. residente in [...] CP_9
-Sig. residente i n Pognana Lario, Via al lago, 5; Testimone_2
22)“Vero che pochi istanti prima dell'incidente il testimone si era portato avanti il corteo per segnalare ai motociclisti in salita che stavano scendendo lentamente delle moto in corteo, benché a inizio strada vi fosse una segnalazione?”;
23)“Vero che nel contesto di cui al capitolo precedente il testimone vedeva la KTM 1290 tg.
E42072 guidata dal SI. salire velocemente e impennare la moto?”; Parte_2
24) “Vero che vedendo la moto di cui al capitolo precedente salire velocemente pensava fra sé che l'andatura fosse pericolosa?”;
25) “Vero che dopo qualche istante sentiva un impatto fortissimo e pensava che il motociclista della KTM si fosse schiantato?”;
26) “Vero che non vedendo scendere più alcuna moto ritornava indietro e vedeva la moto Honda
Ck90164 del SI. per terra e lo stesso steso sul terreno?”; si riporta in positivo ai Persona_1 fini dell'ammissione: “Vero che ritornava indietro e vedeva la moto Honda Ck90164 del SI.
per terra e lo stesso steso sul terreno?”; Persona_1
27)“Vero che il motociclista della KTM si alzava ed era cosciente e lei gridava allo stesso:
“cretino non vedi che lo hai ammazzato”? si indica a testi:
- Sig. residente in [...]; Controparte_8
28) “Vero che il SI. volontario della Croce Rossa, subito si avvicinava al SI. CP_9
e notava che lo stesso perdeva sangue dalla bocca ma non vi era alcuna Persona_1
escoriazione o altra ferita sul capo e sul corpo;
si indica a testi:
pagina 8 di 22 - Sig. CP_9
29) “Vero che il SI. non presentava alcuna ferita o escoriazione al capo, solo la Persona_1 frattura del naso e usciva sangue dalla bocca?”;
Si rimette in positivo: “Vero che il SI. presentava ferite e escoriazioni al capo?”; Per_1
30) “Vero che dopo qualche minuto dall'incidente arrivavano i mezzi di soccorso e i Carabinieri per i rilievi ricostruivano il sinistro e redigevano il verbale di cui al doc. 2 allegato alla citazione?”; si indica a testi: - Sig. , residente in [...]; Persona_5
- Sig. , residente in [...]; Controparte_8
- Sig. residente in [...]; CP_9
- Sig. residente i n Pognana Lario, Via al lago, 5; Testimone_2
- Carabinieri Stazione di EL Intervenuti in data 1/11/2019;
31) “Vero che i Carabinieri della Legione di EL intervenuti sul posto in data 01/11/2019 redigevano il rapporto che si mostra e sanzionavano il SI. secondo il verbale che si Pt_2 mostra al teste?” (doc. 2 allegato alla citazione fascicolo primo grado);
32) “Vero che la dinamica del sinistro e quella descritta nel verbale che si mostra ai carabinieri intervenuti?” (doc. 2 allegato alla citazione fascicolo primo grado);
Si indica a testi:
- Carabinieri intervenuti in data 1/11/2019 in EL;
33) “Vero che conferma la sua perizia datata 10/05/2021 (doc. nr. 7 allegato alla citazione fascicolo primo grado) che si mostra in relazione alla dinamica dei fatti redatta dopo avere visitato i luoghi, visionato il video e le foto e rilevato il danno ai motocicli?”
34) “Vero che la moto Honda del SI. riportava danni sul fianco e il KTM sulla ruota Per_1
anteriore con svuotamento del liquido del radiatore del KTM, danni compatibili con la ricostruzione del fatti da lei compiuta in perizia che evidenzia che la velocità del KTM fosse superiore non solo al limite di velocità in loco ma anche al limite massimo con cui una motocicletta poteva percorrere il tratto curvilineo?”; si indica a testi:
- Dr. – Via Somalvico, 9 - Como;
Testimone_3
35)“Vero che l'impatto tra i due motocicli è avvenuto nel punto che le viene mostrato sulla foto prodotta al doc. n. 37 fascicolo primo grado?”; 36) “Vero che il SI. nella sua linea Persona_1 di mezzeria affrontava la curva in discesa e il SI. in salita?”; Parte_2
si indica a testi:
Dr. – Via Somalvico, 9 22100 Como;
Testimone_3
pagina 9 di 22 Sig. , residente in [...]; Persona_5
Sig. , residente in [...]; Controparte_8
Sig. residente in [...] CP_9
Sig. residente i n Pognana Lario, Via al lago, 5; Testimone_2
Carabinieri intervenuti in data 1/11/2019 in EL;
SUL DANNO
37)“Vero che qualche giorno prima dell'incidente del 1/11/2019 il testimone aveva parlato con il SI. che riferiva di essere felice perché aveva fatto tutte le analisi (doc. 18) e la Persona_1
sua salute era perfetta e che, quindi, poteva godersi la pensione raggiunta da un danno con i nipotini (figli del figlio unico) e la moglie?”;
38) “Vero che il SI. le ripeteva qualche giorno prima del 01/11/2019 di avere Persona_1
prenotato una crociera con la moglie e già programmato dei viaggi con la famiglia e con gli amici?”; si indica a testi;
- Sig. EL Via Parrocchiale n. 10; Controparte_8
39) “Vero che il SI. era una persona molto attiva nel Moto Club di EL da lui Persona_1
fondato nel 1987, organizzava corsi, faceva educazione stradale nelle scuole, studiava percorsi.
Aveva organizzato il Moto Club come luogo di ritrovo di giovani motociclisti ed esperti, era un innovatore e organizzatore?” (doc. 40 fascicolo primo grado);
40)“Vero che il SI. attraverso il suo Club collaborava anche con altre associazioni Persona_1 sportive e durante le manifestazioni organizzava servizi di sicurezza con i motociclisti?”;
41)“Vero che il SI. unitamente a altri soci del Club svolgeva servizio alla Persona_1 comunità p.se intervenendo sul verde pubblico e la manutenzione dei sentieri?”;
42)“Vero che il SI. era persona molto conosciuta a EL e erano in corso Persona_1 progetti da sviluppare con il Club?”; si indica a testi:
-Sig. , residente in [...]; Persona_5
-Sig. , residente in [...]; Controparte_8
-Sig. residente in [...]; CP_9
-Sig. residente i n Pognana Lario, Via al lago, 5; Testimone_2
Sui ricoveri e la degenza (la prova è documentale circa l'operazione di svuotamento dell'ematoma e la degenza successiva)
43)“Vero che il SI. è stato ricoverato presso la struttura di riabilitazione COF di Persona_1
al 28/11/2019 al 30 giugno 2020 (doc. 16 fascicolo primo grado) ove è giunto P_0
pagina 10 di 22 all'ingresso con occhi aperti, in grado di esplorare l'ambiente circostante e di interagire con l'operatore se sollecitato?” (doc. 17 fascicolo primo grado);
44)“Vero che tale ricovero è coinciso con la chiusura delle struttura a causa del Covid?”;
45)“Vero che i parenti potevano avere rapporti con il SI. quasi esclusivamente Persona_1 con videochiamata?”;
46)“Vero che i parenti si interessavano quotidianamente sui progressi e sulle cure prestate al SI. ?”; Persona_1
47)“Vero che la famiglia deve stimolare il paziente sotto un profilo di presa di coscienza, parlandogli, toccandolo ecc.?”;
48)“Vero che la stimolazione di cui al cap. 47 è mancata durante il Covid?”;
49)“Vero che all'atto delle dimissioni il paziente era contattabile, in gradi di interfacciarsi con gli operatori e di eseguire ordini semplici buon controllo del tronco da seduto?” si indica a testi:
-Dr. Pierangelo Martinelli c/o COF Lanzo;
-Dr.ssa c/o COF Lanzo;
Testimone_4
Sulla attuale situazione
Si premette che EL dista da circa due ore dal momento che si deve prendere P_0
il traghetto e le strade per arrivare sono spesso strette e scoscese;
Distanza EL Varese
1circa 2 ore perché la strada era congestionata dal traffico negli orari di ingresso 13.00/14;
Distanza EL Albese con Cassano è di cinquanta minuti
50) “Vero che conferma la relazione clinica del 7 aprile 2022 relativa al SI. , Persona_1
attualmente degente presso la Villa San benedetto, che le si mostra con allegate le terapie in atto?” (doc. 33 fascicolo primo grado); si indica a testi:
- Dott.ssa c/o Villa San Benedetto, Via Roma n. 16 – Albese con Cassano;
Testimone_5
51) “Vero che, studiate le cartelle cliniche stilate dai diversi nosocomi che hanno accolto il SI.
a seguito dal sinistro del 1/11/2019 e verificata la situazione clinica presso l'attuale Persona_1
luogo di degenza (Villa San
Benedetto); quadro clinico riferibile a STATO di MINIMA COSCIENZA E RESPONSIVITA'.
Tale quadro è riferibile ad EMATOMA SOTTODURALE ACUTO TRAUMATICO associato a . Il tipo di lesione è compatibile con lesione cranio- Parte_5
encefalica traumatica da incidente motociclistico con casco di protezione. È persona invalida al
100% con necessità di assistenza continuativa?” (doc. 34 fascicolo primo grado);
pagina 11 di 22 52)“Vero che il SI. , appare fisicamente in buona salute, non ha particolari Persona_1
patologie che facciano presagire un decesso imminente o pericolo di vita e segue con lo sguardo le persone e a tratti sembra interagire con l'interlocutore?”; si indica a testi:
Dr. c/o Villa San Benedetto, Via Roma n. 16 – Albese con Cassano;
Testimone_6
Dr.ssa c/o Villa San Benedetto, Via Roma n. 16 – Albese con Cassano;
Testimone_5
Sulle conseguenze per la famiglia
53)“Vero che la SI.ra per occuparsi del marito a seguito Controparte_1 Persona_1 dell'incidente del 1/11/2019, per stimolarlo nella ripresa ha chiesto di avere un orario di lavoro part-time presso il datore di lavoro “The Rockefeller Fondation” con una perdita economica di circa € 400,00 mensili?” (doc. 24 fascicolo primo grado);
54) “Vero che la SI.ra ha dovuto chiedere un part-time?”; Controparte_1
si indica a testi:
Direttrice Fondazione The Rockefeller Fondation, Via Garibaldi n. 8 – EL;
SI.ra . The Rockefeller Fondation, Via Garibaldi n. 8 EL;
Parte_6
55)“Vero che per tutto il periodo del COVID i familiari del SI. non hanno potuto Persona_1
accedere dapprima al Cof Lanzo Hospital spa e poi presso le Suore Ospedaliere – Villa San
Benedetto di Albese con Cassano per fare visita a SI. : la comunicazione era Persona_1 possibile solo attraverso una chiamata telefonica?”; si riporta in positivo ai fini dell'ammissione: “Vero che per tutto il periodo del COVID i familiari del SI. Persona_1
hanno potuto accedere dapprima al Cof Lanzo Hospital spa e poi presso le Suore Ospedaliere
– Villa San Benedetto di Albese con Cassano per fare visita a SI. ?”; Persona_1
si indica a testi: SI.ra , residente in [...] – Montorfano;
Tes_7
SI.ra EL;
Controparte_8
SI. , residente in [...] – Montorfano;
P_1
Dr. Pierangelo Martinelli, c/o Cof Lanzo;
Dr.ssa c/o Cof Lanzo;
Testimone_4
Dr.ssa c/o Villa San Benedetto;
Testimone_5
SI.ra c/o Villa San Benedetto;
Testimone_8
56) “Vero che la SI.ra si reca almeno almeno due volte la settimana Controparte_1
presso la casa di ricovero Suore Ospedaliere - Villa San benedetto di Albese con Cassano?”; si indica a testi:
- SI. residente in [...]; Controparte_8
pagina 12 di 22 - Sig.ra residente in [...] – Montorfano;
Tes_7
- SI. residente in [...] – Montorfano;
- Infermiere di turno presso P_1
la casa di cura Villa San Benedetto di Albese con Cassano;
- Dott.ssa C/o Villa San Benedetto;
Testimone_5
- Dott.ssa c/o Villa San Benedetto;
Persona_6
- Dott.ssa c/o Villa San Benedetto;
Persona_7
57) “Vero che la SI.ra lava direttamente almeno una /due volte la Controparte_1
settimana la biancheria del SI. non avendo stipulato un contratto per tale Persona_1 prestazione?”;
58) “Vero che la rsa Casa di Cura San benedetto solo dal giugno 2022 è liberamente frequentabile per le visite da parte dei parenti e conoscenti?”; si indica a testi:
- Infermiere di turno c/o Villa San Benedetto;
- Dott.ssa C/o Villa San Benedetto;
Testimone_5
- Dott.ssa c/o Villa San Benedetto;
Persona_6
- Dott.ssa c/o Villa San Benedetto;
Persona_7
59) “Vero che dal 2019, ovvero dal momento dell'incidente del SI. , la SI.ra Persona_1
non fa vacanze, festeggiamenti per stare vicino al marito e perché non Controparte_1 riesce a festeggiare senza lo stesso?”; si riporta in positivo ai fini dell'ammissione: “Vero che dal 2019 ovvero dal momento dell'incidente del SI. , la SI.ra Persona_1 P_
fa vacanze, festeggiamenti?”;
[...]
si indica a testi: SI.ra ; Tes_7
SI. ; P_1
SI. ; Controparte_8
SI.ra Parte_6
60) “Vero che NI di ha chiesto di visitare il nonno in Persona_3 Persona_1
struttura e ha fatto il colloquio a inizio luglio 2022 con la psicologa della struttura dott.ssa Per_8
che ha dovuto preparare il bambino a un eventuale incontro facendogli presente che avrebbe avuto delle risposte pronte da parte del nonno e che la stessa dovrà essere presente al colloquio?”; si indica a testi:
- Dott.ssa presso Villa San Benedetto;
Per_8
pagina 13 di 22 61) “Vero che in data 04/05/2021 ha osservato i piccoli e e ha steso la Per_2 Per_3 relazione che le si mostra?” (doc. 32 fascicolo primo grado);
Si indica a testi:
- Pedagogista dr.ssa c/o BU Bees Via C. M. Maggi n. 14 – Milano;
Testimone_9
62) “Vero che per i nipotini del SI. ancora oggi andare a EL SInificato Parte_3 andare in moto con il nonno;
e attualmente chiedono quando il nonno rientrerà?”; si indica a testi: SI.ra ; Tes_7
SI. ; P_1
63) “Vero che poco dopo l'incidente dell'1/11/2019 iniziava il periodo di lock down e la SI.ra ha dovuto subire l'isolamento dai familiari, l'impossibilità di accedere in Controparte_1
struttura con solitudine, angoscia e dolore rispetto a quanto stava accadendo almeno fino al maggio 2020 quando ha potuto rivedere i familiari e ritornare a fare visita, seppure in maniera limitata, al marito?”; si indica a testi:
- SI. Controparte_8
- SI.ra ; Tes_7
- SI. ; P_1
- SI.ra Parte_6
64) “Vero che per i trentacinque anni di matrimonio che cadevano nell'anno 2020 era stata programmata e pagata una crociera nel gennaio 2020 nel Mediterraneo, dal momento che per i trenta anni i coniugi erano andati in crociera in Grecia e poi successivamente Persona_9 ne avevano fatta un'altra nel mediterraneo?”;
65) “Vero che i SIg. e la coniuge il giorno dell'incidente Parte_3 Controparte_3 erano in Francia per un fine settimana da un amico fraterno con i figli e avvertiti dell'accaduto sono rientrati immediatamente dal luogo di vacanza lasciando in aeroporto i bambini ai nonni materni per recarsi in Ospedale?”;
66) “Vero che quando non vi erano impegni di lavoro la coppia Parte_7 fino a pochi giorni prima l'1/11/2019 faceva gite con amici, programmava vacanze e
[...] giornate di divertimento insieme come da foto che si mostrano?” (doc. 29 fascicolo primo grado); si indica a testi:
- SI.ra ; Tes_7
- SI. ; P_1
- SI. ; Controparte_8
pagina 14 di 22 67) “Vero che il SI. si recava appena libero dal lavoro dal padre con i nipotini e Parte_3 aveva un rapporto molto forte con il papà?”;
68) “Vero che il SI. si reca in clinica appena può quando è libero dal lavoro Parte_3
anche se è diventato difficile vedere il padre a causa degli orari della struttura spesso incompatibili con il suo orario lavorativo?”;
69) “Vero che il SI. è Priore della Confraternita della Madonna della Cintura di Parte_3
EL?”;
70) “Vero che dal momento dell'incidente sono cambiate le abitudini di vita dei parenti prossimi del SI. : non si festeggia più il natale a casa dei genitori/nonni ( ; Persona_1 Persona_9
non si festeggiano i compleanni dei nonni;
non si fanno le gite insieme?”
71)“Vero che la SI.ra quando finiva tardi il lavoro telefonava al marito Controparte_1
per chiedere di fare la spesa e preparare da mangiare almeno dal 2018 ovvero dal pensionamento del SI. ?”; Persona_1
72)“Vero che il SI. era un buon cuoco e cucinava per tutta la famiglia e gli amici Persona_1 durante e durante la settimana e di domenica?”;
73) Vero che i SIg. e la SI.ra erano soliti scambiarsi Persona_1 Controparte_1 telefonate durante la giornata quando non erano insieme?”;
74)“Vero che attualmente la casa paterna è vuota, senza rumori, non si sente il telefono del SI.
che suona in continuazione e i nipotini cercano nella camera da letto il nonno?”; Persona_1
75)“Vero che la SI.ra abita a una ora di distanza dal figlio unico e ha Controparte_12 dovuto abituarsi improvvisamente e a vivere sola anche di notte e a gestire la casa?”;
76)“Vero che tutte le volte che squilla il telefono la SI.ra se vede il nr. Della struttura P_ che accoglie il marito teme che arrivi una notizia relativa al decesso del SI. ?”; Persona_1
si indica a testi:
-SI. AG CP_8
-SI.ra Rita Zito;
-SI. ; P_1
-SI.ra Parte_6
77) “Vero che in data 10 marzo 2022 ha visitato la SI.ra come da perizia Controparte_1
(doc. 20) che si mostra e ha riscontrato una sintomatologia ansioso depressiva con disturbo di adattamento con ansia e umori depressi misti aventi origine dall'episodio dell'incidente?”; si indica a testi:
- Dr. , Viale Varese n. 53 – Como;
Testimone_10
pagina 15 di 22 78)“Vero che il SI. figlio di , quando non andava dai genitori, telefonava Parte_3 Per_1
quotidianamente al padre per scambiarsi opinioni, sapere come era andata la giornata, parlare dei nipoti?”;
79)“Vero che il SI. quando aveva con sé i nipotini li portava in giro e soprattutto Persona_1
dal SI. per vedere le galline e i coniglietti?"; Controparte_8
si indica a testi:
-SI. AG CP_8
-SI.ra Rita Zito.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 652/2924 il Tribunale di Como accertava che il sinistro stradale occorso il primo novembre 2019 in EL in cui il SInor , conducente del motociclo Honda Persona_1 tg. CK90164 aveva riportato lesioni gravissime, era ascrivibile al motociclista Parte_2 per una quota di responsabilità del 70% con concorso del danneggiato per il residuo 30% e condannava il conducente responsabile civile nonché la sua compagnia assicuratrice
[...]
a corrispondere in solido a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali una serie Parte_1 di somme in favore del danneggiato come rappresentato dall'amministratore di sostegno in persona della moglie nonché in favore dei prossimi congiunti ( coniuge, Controparte_1 figlio e nipotini) iure proprio, nonché alle spese di lite e di ctu medico-legale
Avverso tale sentenza proponevano appello, articolato in tre motivi, la compagnia assicuratrice ed il responsabile civile nonché conducente Parte_1 Parte_2
Con il primo motivo di appello viene contestata l'attribuzione della responsabilità prevalente al ostenendo un'erronea valutazione delle prove acquisite in relazione alla gravità della Pt_2 condotta del danneggiato che avrebbero dovuto condurre il Giudice di prime cure ad ascrivere una pari/ maggiore responsabilità al SInor in considerazione della non corretta posizione Per_1 della moto da questi condotta al momento dell'impatto e dell'incidenza causale del mancato uso del casco.
Con il secondo motivo gli appellanti invocano l'erronea liquidazione del danno a favore del sotto il profilo del quantum sotto diversi profili: a) mancata valorizzazione della ridotta Per_1 aspettativa di vita della vittima b) riconoscimento della personalizzazione con motivazione generica e senza alcun supporto probatorio c)assenza di calcolo di capitalizzazione anticipata CP_ delle spese future d)mancata detrazione di quanto versato dall' a favore del danneggiato.
Con il terzo motivo gli appellanti impugnano il quantum debeatur relativo ai risarcimenti a favore dei prossimi congiunti moglie, figlio e nipotini.
pagina 16 di 22 Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale della sentenza sul punto relativo al riconoscimento del concorso di responsabilità del danneggiato con riferimento al non corretto uso del casco e per l'effetto determinare la responsabilità esclusiva del motociclista con conseguente liquidazione dei danni in Pt_2 conformi alla predetta statuizione, in subordine accertare una responsabilità superiore al 70% con rideterminazione dei danni, in ulteriore subordine ove fosse confermata la sentenza di primo grado in punto di responsabilità, riformare la stessa in punto di spese con aumento del 30% per ogni soggetto assistito oltre al primo ed in via ulteriore di estrema subordinazione la conferma delle statuizioni del Tribunale con vittoria di spese e diritti del grado tenendo presente la difesa di più soggetti
In via istruttoria gli appellati instavano per l'ammissione dei mezzi di prova già richiesti in primo grado.
All'udienza del 17 dicembre 2024 i procuratori delle parti chiedevano la rimessione della causa al Collegio riportandosi ai rispettivi atti, difese e conclusioni. Indi la causa veniva rinviata per la rimessione al Collegio all'udienza del 9 settembre 2025 con assegnazione dei termini a ritroso ex art. 352 c.p.c., udienza poi anticipata al 15 aprile 2025 in virtù di provvedimento riorganizzativo del ruolo dal nuovo ConSIliere assegnatario.
Alla suddetta udienza, tenutasi in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione e discussa nella camera di conSIlio del 17 aprile 2025.
*****
L'appello principale e quello incidentale sono infondati e vanno respinti.
Il primo motivo di gravame va esaminato unitamente all'appello incidentale essendo gli stessi strettamente connessi. Ed invero con il primo motivo gli appellanti lamentano l'errata attribuzione della responsabilità prevalente ( 70%) al conducente della moto Parte_2 sulla base della omessa valutazione della gravità della condotta tenuta dal danneggiato che viaggiava, al momento dell'impatto con il veicolo antagonista, a cavallo della linea di mezzeria e non indossava correttamente il casco, ritenendo che sulla base di tali circostanze confermate altresì dalle evidenze documentali in particolare dal video amatoriale in atti, la responsabilità del SInor avrebbe dovuto essere valutata quantomeno come paritaria se non prevalente. Per_1
Strettamente connesso a tale argomentazione è il gravame incidentale proposto dagli appellati a cui fondamento lamentano, in punto di responsabilità, l'erronea attribuzione del concorso, seppur minoritario, al SInor ritenendo che non via sia stata da parte dello stesso alcuna Per_1 violazione delle norme prudenziali e codicistiche.
Entrambi i profili sono infondati.
pagina 17 di 22 Quanto al primo motivo di appello deve rilevarsi che il Tribunale ha tratto il proprio convincimento dalla relazione di servizio (all.2 citazione in primo grado) nonché dalla visione del video in cui appare chiara la sequenza degli accadimenti.
E' infatti incontestabile che il alla guida del proprio motociclo, giunto in corrispondenza Per_1 di una curva sinistrorsa, sia stato urtato nella parte frontale e anteriore sinistra dal motoveicolo condotto dal che, provenendo dal senso opposto nell'effettuare la curva destrorsa, Pt_2 invadeva la corsia opposta scontrandosi con il motociclo del che in conseguenza di ciò Per_1 veniva sbalzato a terra, perdeva il casco e sbatteva violentemente il capo sul paracarro posizionato a destra nel suo stesso senso di marcia.
Su tale ricostruzione non possono esservi dubbi.
A questo punto occorre premettere che in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il Giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può per ciò solo ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'atro dall'art.2054 comma secondo c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia tenuto o meno una condotta di guida corretta ( Cass.Ord. n.33483/24).
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, da un lato emerge la prova evidente che l'incidente sia stato provocato, in percentuale prevalente sotto il profilo del contributo causale, dalla condotta di guida imprudente del avendo lo stesso Pt_2 intrapreso la curva, che non garantiva adeguata visibilità, ad una velocità eccesiva e comunque non adeguata ai luoghi così perdendo il controllo del proprio veicolo ed invadendo la corsia opposta.
Né, a confutare tale argomentazione, può darsi rilievo causale al fatto come sostenuto dagli appellanti, che il avesse poco prima effettuato il sorpasso di altro veicolo antistante o Per_1 che lo stesso viaggiasse quasi prossimo alla linea di mezzeria giacchè, come chiaramente emerge dal filmato, il sinistro si sarebbe comunque verificato a causa dell'invasione di corsia opposta da parte del Pt_2
Assolutamente corretta pertanto deve ritenersi l'attribuzione di responsabilità prevalente al conducente della moto Parte_2
D'altro canto è anche emerso che al momento dello scontro tra i due motociclisti il casco indossato dal si era sfilato ed era caduto a terra non presentando tuttavia rotture evidenti Per_1 tali da presupporre che ci fosse un malfunzionamento nello strumento protettivo, circostanza neppure dedotta o allegata.
In sede civile il fatto del danneggiato che abbia concorso a causare l'evento comporta la diminuzione del risarcimento eSIibile, poiché non si può porre a carico del danneggiante quella parte di danno che il danneggiato ha causato a se stesso.
pagina 18 di 22 Nel caso di specie alla luce delle evidenze di causa, correttamente valutate dal Giudice di prime cure, deve ritenersi pertanto che il SInor pur indossando il casco non lo avesse Per_1 correttamente allacciato in violazione del disposto dell'art. 171 Cds, così contribuendo eziologicamente al prodursi dell'evento: se il casco fosse stato correttamente allacciato è infatti altamente probabile che l'evento avrebbe avuto conseguenze meno gravi in considerazione del tipo di lesioni riportate dal Per_1
In ogni caso le gravi violazioni del lle norme di circolazione stradale e la prevalente Pt_2 efficienza causale sul piano causale della condotta giustificano la conferma dell'attribuzione di responsabilità nelle percentuali riconosciute dal Tribunale: 70% al e 30% al Pt_2 Per_1
Ciò vale ad escludere fondamento anche alle ragioni del gravame incidentale proposto dagli appellati.
Venendo ora all'esame del secondo motivo d'appello principale, ritiene la Corte che anche a proposito del quantum debeatur la valutazione del Tribunale debba ritenersi corretta.
Parte appellante articola il suddetto motivo su quattro profili: mancata valorizzazione della ridotta aspettativa di vita del macroleso;
riconosciuta personalizzazione con motivazione generica;
assenza di calcolo di capitalizzazione anticipata delle spese future in punto di liquidazione del danno patrimoniale;
mancata detrazione di quanto versato dagli enti CP_ assistenziali ( .
Sotto il primo aspetto il Tribunale ha basato le proprie considerazioni sulla base della ctu medico-legale effettuato sul danneggiato, affatto contestata dagli appellanti, ed ha applicato i valori per la liquidazione del danno non patrimoniale delle Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano nella versione aggiornata del 2024 nonché i principi enunciati dalle S.U. del 2008 nelle sentenze di San Martino che impongono una liquidazione di tutti gli aspetti del danno non patrimoniale, sia sotto l'aspetto anatomo-funzionale che relazionale ed attuando la personalizzazione sulla base delle circostanze provate in atti. Nessuna censura di genericità alla predetta personalizzazione avendo il Tribunale riferito la stessa proprio sulle circostanze del caso concreto dando rilievo al permanere di una limitata coscienza e responsività incidente sulla sua sofferenza soggettiva, escludendo peraltro la personalizzazione del danno da inabilità temporanea esulante dal id quod plerumque accidit.
Il percorso motivazionale del Giudice di prime cure è pertanto logico, rispettoso delle evidenze probatorie che danno atto di elementi, quali l'assenza di patologie pregresse che impediscono pertanto il ricorso ai criteri di liquidazione con il calcolo della “ premorienza” non ricorrendo assolutamente l'ipotesi invocata dagli appellanti essendo il danneggiato ancora in vita. Giova infatti ribadire che il Tribunale ha in ogni caso fatto riferimento alle valutazioni espresse dal
Ctu tenendo conto dell'età del SInor all'epoca del sinistro e del grado di invalidità Per_1 permanente, ogni altro criterio sarebbe stato pertanto contraddittorio ed illogico.
pagina 19 di 22 Parimenti infondato, in punto di liquidazione del danno patrimoniale, il profilo relativo all'erronea liquidazione dei costi della struttura di lungodegenza.
Ritiene la Corte che anche tale profilo di liquidazione sia stato attuato tenendo conto della prova offerta dal danneggiato circa la necessità di sostenere le spese future per una fase della vita, se non per l'intera vita stessa, come emergente dalla Ctu medico-legale.
Quanto infine alla mancata detrazione delle somme e sulla rivalsa della compagnia CP_6 assicuratrice occorre rilevare, al fine di destituire di fondamento anche tali profili del secondo motivo di appello, che il Tribunale facendo riferimento ai dettami della Suprema Corte sul punto ( Cass.11657/22) ha giustificato tale esclusione sulla diversa funzione e natura dei ristori effettuati dall'ente previdenziale.
Quanto al terzo motivo relativo ai danni riflessi dei prossimi congiunti ( moglie, figlio, nipoti) ritiene la Corte di condividere pienamente il percorso motivazionale del Tribunale che ha fatto applicazione delle tabelle in uso al Tribunale di Milano relative alla liquidazione del danno da grave lesione del rapporto parentale.
Non vi è dubbio infatti che l'attuale stato del SInor macroleso ricoverato in una struttura Per_1 di lungodegenza, ha comportato uno sconvolgimento oltre delle condizioni di vita dello stesso danneggiato, già valutate nell'ambito della liquidazione del danno più sopra evidenziato, anche del rapporto parentale con i prossimi congiunti, nella fattispecie la moglie, il figlio ed i nipoti che non possono essere ignorati e possono essere liquidati anche con il ricorso a presunzioni soprattutto quando si si tratta di legami così stretti.
Il dover accudire vita natural durante il marito o il padre gravemente malato, partecipando delle sofferenze conseguenti al fatto di vederlo continuamente in uno stato di prostrazione fisica e psichica e non potendo più godere delle gioie scaturenti dal legame parentale originario con il leso, ha certamente cagionato, oltre all'indubbia sofferenza nel vedere il proprio congiunto patire lunghi ed irreversibili pregiudizi psico-fisici, anche un radicale mutamento delle relazioni personali sì da integrare la lesione al rapporto parentale meritevole di tutela ex artt. 2,29 e 30
Cost. .
La macrolesione nelle percentuali accertate nel caso di specie e conseguente a fatto illecito configura per i componenti del nucleo famigliare un danno non patrimoniale diretto ed ingiusto, costituito dalla lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili.
Nell'ambito di una famiglia cosi intesa non può disconoscersi, in quanto appartenente al comune sentire, tutta l'importanza dei legami generazionali anche tra nonni e nipoti con la loro intrinseca capacità di trasmettere valori, educazione e cultura.
Osservando l'evolversi dei costumi sociali, anche se è vero che a seguito delle trasformazioni subite dal sistema famiglia, che da patriarcale è diventato mononucleare, il ruolo del nonno ha anch'esso subito modifiche sostanziali, ma non per questo ha perso importanza. Ed infatti, pur pagina 20 di 22 se i nonni non convivono con nessuno dei nipoti, tale situazione è imputabile a circostanze di vita e non vale comunque ad escludere il permanere di vincoli affettivi e di una vicinanza psicologica con il congiunto gravemente leso.
Pertanto nel caso in cui sia stata offerta prova di detti vincoli affettivi e non sia stata ammessa la prova di essi per il fatto che le circostanze dedotte potevano con tutta ragionevolezza essere ritenute veritiere, deve evidenziarsi che il danno lamentato, incidendo esclusivamente sulla psicologia e sugli affetti, non è riconoscibile se non attraverso elementi indiziari e presuntivi, ravvisabili anche in semplici allegazioni e documentazioni valutabili con il criterio di normalità, senza necessità di una prova in senso tecnico a dimostrazione del dolore dei prossimi congiunti.
In conclusione anche tale motivo d'appello è privo di fondamento e va respinto.
L'appello principale e l'appello incidentale sono pertanto infondati e vanno respinti e la sentenza di primo grado va confermata in ogni sua parte.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado.
Sussistono infine i presupposti per il versamento, a carico degli appellanti e degli appellanti incidentali soccombenti, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2022.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Como Pt_1 Parte_1 Parte_2
n. 652/2024, pubblicata il 11/06/2024, così provvede:
-Rigetta l'appello principale proposto da e , nonché l'appello Parte_1 Parte_2
incidentale proposta da in proprio e quale , Controparte_12 Controparte_13 Per_1
, e , rappresentati dal genitore e
[...] Persona_3 Persona_2 Parte_3 Pt_3
in proprio;
[...]
-Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado;
-Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico degli appellanti principali e degli appellanti in via incidentale, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2022.
Così deciso in Milano nella camera di conSIlio del 17 aprile 2025.
pagina 21 di 22 Il Presidente est.
Dott. Adriana Cassano Cicuto
pagina 22 di 22