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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/09/2025, n. 3353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3353 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2130/2025 R.G. avente ad oggetto opposizione avverso intimazione di pagamento e comunicazione preventiva di fermo amministrativo
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
ed ivi elettivamente domiciliato in via Umberto n.16/O presso lo studio C.F._1 dell'avv. Alfina La Piana, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via Ciro CP_1 il Grande n.21, cod. fisc.: , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Battiato P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto di
Catania, siti in Catania piazza della Repubblica n. 26, come da procura in atti telematici
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, con sede legale in Roma via Giuseppe Grezar n. 14, p.iva P.IVA_2
-RESISTENTI-
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 19.09.2025 le parti comparse hanno precisato le conclusioni come da verbale
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 4.03.2025, ha impugnato: Parte_1
a) il preavviso di fermo amministrativo n. 2024/000036873, notificato il 13.02.2025, nonché
i sottostanti avvisi di addebito appresso indicati:
- avviso di addebito n. 593201900079990357000, asseritamente notificato il 17.12.2019;
- avviso di addebito n. 59320210000738141000, asseritamente notificato il 24.11.2021;
- avviso di addebito n. 59320220000494102000, asseritamente notificato il 03.08.2022;
- avviso di addebito n. 59320220005480821000;
b) l'intimazione di pagamento n.293 2025 9000250428/000, notificata in data 25.2.2025, e relativa ai medesimi avvisi di addebito, per un ammontare complessivo di euro 7.520,66;
A sostegno dell'opposizione per cui è causa, il ricorrente ha dedotto:
- che le pretese contributive azionate l' , nell'interesse Controparte_2 dell' , a tutela di contributi IVS entro il minimale e delle somme aggiuntive a titolo di CP_1
gestione artigiani , per il periodo compreso fra il 2018 ed il 2021, non sono dovuti, CP_1
essendo lo stesso dal 2018 pensionato per aver ottenuto la cancellazione dalla gestione artigiani in conseguenza della cessazione di ogni attività lavorativa nel 2017 e della cessione della propria quota di partecipazione nella società “ Controparte_3
”, giusta atto di cessione di quota e modifica di atto costitutivo del 9.01.2018 versato in
[...]
atti;
- che, peraltro, lo stesso ha provveduto a comunicare la variazione dei dati alla Camera di
Commercio –Ufficio del Registro delle Imprese nonché all' con decorrenza dal 9.01.2018 CP_1
e sin anche ad aver chiesto la cancellazione dalla gestione artigiani con contestuale sgravio in autotutela della contribuzione afferente le annualità 2018-2019-2020-2021 sì come emerge dal cassetto previdenziale e tale istanza è stata riscontrata dall'ente resistente deducendo che “Fatte le opportune verifiche, si è proceduto a cessare posizione con decorrenza 09.01.2018…”;
- che non ha mai ricevuto alcuna regolare notifica degli avvisi di debito presupposti, dei quali ha appreso conoscenza a solo a seguito della notifica degli atti opposti e, ad ogni modo, la pretesa contributiva è infondata in quanto non ricorrono i presupposti affinché lo stesso possa essere iscritto alla Gestione Artigiani non avendo esercitato dal 2017 alcuna partecipazione attiva nell'azienda, né alcuna attività che potesse avere i caratteri di abitualità e prevalenza ritenuti necessari dalla normativa che regola la materia contributiva ai fini dell'iscrizione alla
Gestione Artigiani ed anzi ceduto la quota di partecipazione societaria con atto del 09.01.2018
e fatto le comunicazioni al Registro imprese e richiesta di cancellazione dalla gestione artigiani
CP_ all' che l'ha positivamente riscontrata;
Pagina 2 - che nonostante il chiaro riscontro fornito dall'Ente impositore, l'Agente della riscossione CP_ ha notificato gli atti oggi impugnati tutti afferenti i contributi pretesi dall' per gli anni dal
2018 al 2021.
Sulla base di tali premesse, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per sentire, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli opposti, “1. accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata intimazione di pagamento n. 29320259000250428/000 e della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. documento 29380202400001496000 per mancata notifica degli avvisi di addebito in esse riportati;
2. accertare e dichiarare la nullità/invalidità/illegittimità degli avvisi di addebito impugnati richiesti con l'atto di intimazione e con la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnate, per mancanza dei presupposti per l'assoggettamento ai contributi in relazione agli anni CP_1
2018-2019-2020-2021, nonché per mancato esercizio di attività lavorativa da parte del ricorrente che potesse comportare l'iscrizione alla Gestione Artigiani per le motivazioni specificate al punto 2), e per l'effetto annullare e/o revocare, per i motivi esposti, i ruoli e gli avvisi di addebito impugnati ordinandone la cancellazione. 3. dichiarare, per l'effetto, che
l'istante non deve i pretesi contributi previdenziali. Con vittoria di spese, onorari e competenze da distrarsi in favore del … difensore antistatario”.
Con memoria versata in atti in data 23.05.2025 si è ritualmente costituito in giudizio l' , CP_1
eccependo l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 del d.lgs. 46/99 e comunque rilevando che il ricorrente è stato iscritto alla gestione artigiani dal 4/1983 al 9.01.2018 e in ragione dell'avvenuta cancellazione dalla detta gestione in data 27.01.2023, con decorrenza dal
9.01.2018, si è proceduto ad eseguire gli sgravi degli avvisi opposti, tutti relativi a partite di credito successive alla predetta cancellazione.
Conseguentemente, l'ente previdenziale ha chiesto di “dichiarare cessata la materia del contendere relativamente alle domande spiegate da ricorrente nei confronti dell' ed ai CP_1
relativi avvisi di addebito opposti. Spese compensate attesa la decadenza verificata sull'opposizione agli avvisi di addebito”.
La presente controversia è stata istruita con l'acquisizione delle prove documentali;
quindi, all'udienza del 19.09.2025, sentita la discussione orale dei procuratori comparsi, trattenuta a sentenza.
______________________
Innanzitutto, va dichiarata la contumacia dell' , in quanto Controparte_2
pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Pagina 3 In via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra statuizione, si prende atto che l'ente resistente ha provveduto in autotutela all'annullamento dei contributi meglio indicati nel
“dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti” di cui gli avvisi di addebito sottostanti al preavviso di fermo ed alla intimazione di pagamento opposti, sicché per essi è venuto meno l'interesse alla pronuncia nel merito in precedenza richiesta da Pt_1
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “la cessazione della materia del contendere,
[…] va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2267 del 19/03/1990, Rv. 466036; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 12844 del 03/09/2003, Rv. 566523; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4505 del 28/03/2001,
Rv. 545257; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1442 del 16/03/1981, Rv. 412092) il che ricorre quando sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso” dal momento che “la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion
d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, " (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019; Cass Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 26299 del 18/10/2018).
Nella fattispecie concreta, a fronte delle concordi conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti all'odierna udienza, stante le risultanze documentali in atti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la ragione sostanziale della controversia.
La regolamentazione delle spese processuali va operata secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. civ., Sez. V, Sent., 05/05/2025, n. 11739).
In questa prospettiva, va rilevato che in data 24.01.2023 il ricorrente ha presentato
“comunicazione unica” con la quale ha rappresentato all' , all' e Controparte_2 CP_1 all'INAIL l'intervenuta variazione dell'assetto sociale per aver dismesso la carica posseduta e il successivo 26.01.2023 ha chiesto all' la cancellazione dalla gestione artigiani e lo sgravio CP_1
in autotutela degli avvisi di addebito in parola per aver ceduto le quote di partecipazione della società di e pertanto cessato ogni rapporto di partecipazione Controparte_4 Pt_1 personale al lavoro aziendale, restando riscontrata dall'ente previdenziale l'istanza de qua con annotazione versata nel cassetto fiscale, affermando testualmente che “fatte le opportune verifiche, si è proceduto a cessare posizione con decorrenza 09/01/2018.<br/>u.o. presidio qualità flussi informativi” (v. doc. 4 e 5 del fascicolo telematico di parte ricorrente).
Pagina 4 Nel contesto considerato, il provvedimento di sgravio risulta adottato dall' l'8.05.2025 CP_1
a seguito della notifica del ricorso.
In considerazione di quanto precede, le spese di lite tra il ricorrente e l' Controparte_2
restano compensate per intero alla luce della posizione processuale di quest'ultima
[...]
rispetto al contenzioso che ci occupa.
Diversamente, le spese di giudizio tra il ricorrente e l' restano poste a carico di CP_1 quest'ultimo e liquidate nella misura di cui in dispositivo tenuto conto del valore e dell'oggetto della controversia, dell'attività difensiva prestata, dell'arresto del procedimento alla fase introduttiva senza l'espletamento di alcuna attività correlata alla fase istruttoria, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 del DM n.55/2014 e successive modifiche, ed avendo riguardo alla domanda di distrazione spiegata dal procuratore di parte ricorrente nell'atto introduttivo e ribadita all'odierna udienza.
Non si ravvisano i presupposti per provvedersi a norma dell'art. 96 comma 3 c.p.c., atteso che l'ente previdenziale ha provveduto alla cancellazione della posizione debitoria del ricorrente sì conformando la propria condotta al principio di lealtà processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA la contumacia dell' Controparte_2
DICHIARA cessata la materia del contendere
COMPENSA per intero le spese processuali tra il ricorrente e l' Controparte_2
[...]
CONDANNA l' al pagamento delle spese processuali a favore di parte ricorrente che CP_1
liquida in complessivi euro 43,00 a titolo di spese vive ed in euro 1.865,00 a titolo di compensi professionali, oltre 15% spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del relativo procuratore antistatario
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso e letto in Catania, all'esito dell'udienza del 19.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
La presente sentenza è stata realizzata con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Luca Nicolo
Pagina 5 Catania, 19.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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