Articolo 23 della Legge 11 febbraio 1963, n. 481
Articolo 22Articolo 24
Versione
2 maggio 1963
Art. 23.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955-56 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio finanziario 1955-56
(articolo 19)......................... L. 796.164.169 -

Somme rimaste da pagare sui residui
degli esercizi precedenti(articolo 21) L. 111.772.657 -
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Residui passivi al 30 giugno 1956... L. 907.936.826 -
Entrata in vigore il 2 maggio 1963