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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/06/2025, n. 2314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2314 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE TERZA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. MAURIZIO FABBROCINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento R.G. 10289-20 promosso da con avv.ti G.VEZZOLI E P. MODINA ATTORE Parte_1
contro con avv A.AUSTONI CONVENUTA CP_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti che qui si intendono richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 21/09/2020 il Signor onveniva in Parte_1
giudizio la Signora avanti all'intestato Tribunale al fine di CP_1
sentirla condannare alla rimessione in pristino, dello status quo ante relativamente all'area scoperta (cortile) comune pertinenziale agli immobili di
1
affermando che l'odierna convenuta nel corso del 2018 avrebbe ristrutturato un proprio immobile e, senza alcuna autorizzazione da parte degli altri comproprietari avrebbe suppostamente compiuto atti illeciti nella proprietà
comune sita alla Via San Pancrazio, n. 42 consistiti,: - nell'avere occupato l'area scoperta pertinenziale con opere stabili;
- nell'avere realizzato opere murarie illegittime, - nell'avere depositato materiali di scarto ed attrezzature edili,
accatastando impropriamente ed alla rinfusa svariati materiali edili e di scarto;
-
nell'avere eseguito condotte analoghe anche nella zona ovest del cortile comune ove – sempre secondo l'assunto attoreo - vi sarebbero ancora
“materiali ed attrezzature oltre che alcuni mobili”. In particolare, l'attore si doleva del fatto che la Signora avesse realizzato un'indebita servitù di CP_1
scolo, a mezzo di un pluviale di raccolta delle acque piovane, in danno dell'immobile di cui al mapp. 181 a lui appartenente ed avesse, poi, avanzato un muro – parete esterna – del piano terra del proprio immobile occupando una parte della corsia di scorrimento ed accesso - di cui al mapp. 167– alle unità
immobiliari appartenenti all'attore, “riducendola” dagli originari 3,15 mt di larghezza agli attuali 3,05 mt.
Si costituiva in giudizio la convenuta depositando comparsa di costituzione nella quale respingeva ogni avversa pretesa chiedendo altresì' la condanna dell'attore per lite temeraria.
Si rileva che il Tribunale di Brescia nel giudizio R.G. 3925 del 2011 tra le medesime parti, aveva condannato parte convenuta alla rimozione di opere
2 realizzate sulle parti comuni – trattavasi nella specie di una fontana e di un gradino antistante l'accesso all'autorimessa di proprietà dell'attore – mentre per il resto la sentenza pronunciata in data 16.01.2014 (cfr. sub doc. 19 parte convenuta) accertava l'usucapione da parte della Sig.ra in ordine ai CP_1
restanti manufatti (scala in metallo e balcone), con il rigetto di ogni altra avversa pretesa avanzata dal Sig. , come emerge dal dispositivo. Parte_1
Dagli atti di causa non risulta prova in atti che parte attrice abba compiuto un intervento di ristrutturazione nel 2018, ne discende, che le opere per cui l'attore paventa l'occupazione abusiva della corte comune, la scala e il balcone insistenti sulla proprietà della convenuta e che secondo parte attrice ne pregiudicherebbero l'accesso alla propria autorimessa di quest'ultimo risultano già esistenti all'epoca del primo giudizio, la quale, in base a quanto già stabilito da questo Tribunale nella citata sentenza, le ha usucapite.
Per i medesimi motivi la doglianza di parte attrice in merito alla riduzione della corsia di scorrimento e di accesso al box di quest'ultimo, doglianza già sollevata dal Sig. nel giudizio n. 3925/2011 R.G. e rigettata da codesto Parte_1
Tribunale.
Tali questioni sono state oggetto di altra pronuncia sulla quale si è formato il giudicato.
Con riguardo al “deposito di materiali di scarto ed attrezzature edili, alla loro
rimozione”, rilevato che non è stata fornita prova dell'appartenenza degli stessi a parte convenuta la stessa è da rigettarsi
3 Con riguardo alle contestazioni di parte attrice in merito a una “non autorizzata
servitù di scolo”, considerato che nelle more del giudizio l'odierna convenuta ha provveduto a rimuovere il pluviale in questione dalla proprietà , Parte_1
come dalla stessa dichiarato in atti e come rilevato anche dal CTU durante il sopralluogo effettuato “lo stesso risulta interamente posato sulla particella 65”
(cfr. Perizia pag. 4), si ritiene su tale domanda dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Con riguardo alle spese di causa, rilevato la condotta di parte convenuta con riguardo alla domanda di cui sopra domanda sopra, che nelle more del giudizio ha provveduto a rimuovere il pluviale, non consentendo al CTU il relativo accertamento, si ritiene la stessa su tale punto virtualmente soccombente e pertanto rilevato la reciproca soccombenza sulle domande del giudizio si ritengono sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio e di CTU
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così
provvede:
• Rigetta le domande di parte attrice, compensa le spese di lite e CTU.
Brescia 1.6.25
Il giudice
4 dott. Maurizio Fabbrocini
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